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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 206/2025
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati dott. LU CU Presidente dott. ssa VI AR Consigliere relatore dott. ssa VI Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. LUCIO MERLIN appellante e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'Avv. CLAUDIA VISENTIN appellato in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte
d'Appello di VENEZIA
Avente ad oggetto: separazione giudiziale
Posta in decisione il 27 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei suesposti motivi d'appello e in riforma dell'impugnata sentenza n.
2004/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 23.12.2024, e respinta ogni contraria eccezione, istanza e domanda:
- In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., in relazione al capo 4 della motivazione e al n. 4 del dispositivo … nonché in relazione al capo 5 della motivazione e al n. 5 del dispositivo…
- Nel merito:
1) dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione all'appellante e, per l'effetto, revocare la pronuncia di addebito Parte_1
della responsabilità della separazione disposta nell'impugnata sentenza a carico della stessa appellante Parte_1
2) dichiarare l'insussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante
[...]
un contributo per il mantenimento dei figli e e, per Pt_1 Persona_1 Persona_2
l'effetto, revocare il contributo di mantenimento disposto nell'impugnata sentenza a carico dell'appellante per i figli e in subordine, Parte_1 Persona_1 Persona_2
ridursi l'importo di detto assegno, rapportandolo alle effettive capacità economiche e contributive dell'onerata;
3) porre a carico dell'appellato l'obbligo di corrispondere all'appellante CP_1
quale contributo per il suo mantenimento, l'assegno mensile di Euro Parte_1
600,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o della diversa somma che verrà ritenuta congrua e giusta in corso di causa.
- In ogni caso, con rifusione integrale delle spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado…”;
2 di parte appellata, che ha chiesto di “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1
avverso la sentenza n. 2004/2024 del Tribunale di Padova e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, oltre accessori di legge.
Si insiste in ogni caso per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate in primo grado chiedendo il rigetto di quelle di parte appellante in quanto inammissibile ed irrilevanti”; del procuratore generale, che ha espresso “parere contrario”; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2004/2024 pubblicata il 23/12/2024 nel procedimento R.G.
n. 4802/2020, il Tribunale di Padova, richiamata la pregressa pronuncia – con sentenza parziale – della separazione delle parti, genitori di (n. il Per_2
12.12.2006) ed (n. il 4.6.2010), istruita la causa Per_1
documentalmente, mediante ctu psico – familiare, monitoraggio dei servizi sociali e indagine tributaria, ne ha pronunciato l'addebito alla moglie, per le sue condotte aggressive nei confronti di marito e figlia, anche alla presenza di con rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la sig.ra Per_1
e previsione, a suo carico, di un assegno mensile di € 250,00 Pt_1
complessivi – oltre ISTAT su base annua – per il concorso al mantenimento ordinario dei figli (pari ad € 125,00 per ciascuno); un tanto, sul presupposto che la sig. ra percepisce € 300,00 mensili di assegno di invalidità civile Pt_1
ed ha lavorato sia durante il matrimonio che nel corso del giudizio di primo grado, mentre il sig. percepisce 1.600,00 € mensili ed ha la completa Per_1
gestione dei figli, che non vedono la madre da tempo, anche per la mancata adesione della medesima al percorso di sostegno alla genitorialità; il Tribunale,
3 affidata la prole minore in via esclusiva “rinforzata” al solo padre, loro collocatario, ha incaricato i Servizi Sociali territoriali di organizzare visite protette madre – figli su richiesta della prima ed ascoltati i minori;
ha infine condannato la sig. ra al pagamento delle spese di lite, liquidate nella Pt_1
misura di € 7.616,00 oltre accessori di legge.
La sig. ra ha interposto il presente appello, articolato su quattro Pt_1
motivi, consistenti nell'erroneo riconoscimento dell'addebito della separazione a suo carico per travisamento delle prove e della normativa di riferimento;
nel mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento il suo favore, nonostante la sussistenza dei presupposti, quali in particolare l'assenza di occupazione lavorativa, l'invalidità all'85% che non le consente di reinserirsi nel mondo del lavoro, l'assenza di risorse che ha condotto al mancato pagamento del mutuo e al pignoramento della casa di abitazione, tanto più alla luce del fatto che il marito, che in concomitanza con l'instaurazione della separazione aveva dismesso una florida attività di oreficeria per diventare dipendente operaio di una ditta ortofrutticola, in sua tesi aveva sottratto denari comuni ai coniugi prima della separazione ed aveva occultato ricchezze;
l'erronea imposizione, a suo carico, di un assegno di mantenimento per i figli nonostante il suo stato di sostanziale indigenza e la grave invalidità da cui è afflitta;
la conseguente erronea imposizione delle spese di lite in ragione della soccombenza da rivalutare all'esito dell'impugnazione.
L'appellato ha resistito, argomentando la correttezza della pronuncia impugnata, di cui ha chiesto la conferma per infondatezza dell'appello sia in fatto che in diritto.
La Corte ha accordato la chiesta sospensione dei capi impugnati relativi all'assegno di mantenimento per i figli e di condanna al pagamento delle spese
4 di lite;
all'esito le parti hanno discusso la causa sulle prese conclusioni ed essa
è stata posta in decisione.
*
L'appello merita limitato accoglimento, per le ragioni di cui al prosieguo.
Con il primo motivo, la sig. ra dichiara che “La sentenza n. 2004/2024 Pt_1
del Tribunale di Padova viene impugnata in relazione all'intero Capo 1, da pag. 8
(periodo iniziale: “1. ha chiesto che sia dichiarato l'addebito della CP_1
separazione a a pag. 13 (periodo finale: “Ritiene il Tribunale che vi Parte_1
siano elementi sufficienti per ritenere che la situazione di intollerabilità della convivenza sia ascrivibile alle condotte, senz'altro contrarie ai doveri matrimoniali e di solidarietà familiare nei confronti del coniuge e dei figli, compiute da ). Nonché nella parte del dispositivo: “1. Dichiara Parte_1
l'addebito … della separazione a (pag. 25). Parte_1
La pronuncia di addebito della separazione in capo all'appellante è infondata, sia in fatto che in diritto.
Il Tribunale ha ritenuto che la situazione di intollerabilità della convivenza sia riconducibile esclusivamente alle condotte ascrivibili alla sig.ra definite come Parte_1
“senz'altro contrarie ai doveri matrimoniali e di solidarietà familiare nei confronti del coniuge e dei figli”.
Secondo il Giudice di primo grado tali condotte sarebbero provate dalla sentenza ex art.
444 c.p.p. (patteggiamento) n. 60/2020 emessa dal GIP di Padova nel procedimento penale a carico dell'appellante (v. doc. 4 all. fasc. I grado Pengo), nonchè sulle dichiarazioni rilasciate al giudice penale nel medesimo procedimento dalla figlia minore Persona_2
all'epoca appena dodicenne (v. doc. 15 fasc. I grado Pengo).
Il Tribunale ha riconosciuto valenza probatoria decisiva a provvedimenti e atti che ne sono privi o che risultano inattendibili, pervenendo in base ad essi alla ricostruzione dei fatti parziale, illogica e contraddittoria posta a sostegno della pronuncia di addebito”.
5 La censura non ha pregio.
In diritto, merita ricordare che per consolidata giurisprudenza di legittimità
“costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quandanche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. e pluribus Cass. Civ., Sez. I, ord. 31351/2022 – nello stesso senso
Cass. Civ., Sez. I, sent. 22294/2024 ed Ead. ord. 5171/2024).
La violenza, per la sua gravità intrinseca come violazione dei principi fondamentali che devono permeare il vivere civile – ovviamente, anche in famiglia – determina nel suo stesso verificarsi la crisi del rapporto matrimoniale, con quale è ontologicamente incompatibile, ed esime il Giudice da verifiche sul piano causale tra fatti, la violenza e la crisi, che tra loro finiscono per identificarsi.
Ne deriva che in presenza anche di un solo episodio di violenza è irrilevante che la crisi matrimoniale si fosse già manifestata, né vi è la necessità che il giudice di merito, nel decidere sull'addebito, effettui una valutazione globale e comparativa del contegno di entrambi i coniugi.
In fatto, nel caso specifico i comportamenti che il primo Giudice ha posto a base dell'addebito della separazione alla moglie sono numerosi e, correttamente (art. 445 c.p.p.), non sono tratti dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal G.I.P. di Padova nel procedimento penale a carico di per gli stessi fatti (R.G.N.R. 10001/2018): essi – non una, Pt_1
6 ma più volte ed in tempi anche molto lontani tra loro – sono stati riportati, senza contraddizioni, dalla figlia ed in parte dal figlio Per_2 Per_1
In primo luogo, gli episodi di violenza fisica e morale nei confronti del ricorrente e della figlia hanno trovato riscontro nel verbale di audizione Per_2
dei minori in incidente probatorio nel procedimento penale a carico della convenuta (cfr. doc. 15 ric. I grado).
Le dichiarazioni, rese in data 16.9.2019 e dunque in epoca prossima ai fatti di cui all'imputazione, erano state particolarmente dettagliate da parte della figlia più grande, che all'epoca aveva 12 anni. Per_2
La minore aveva riportato diversi episodi in cui la madre era stata fisicamente e verbalmente aggressiva nei propri confronti e rispetto al padre, per motivi futili: “mi aveva chiesto di fare non so cosa, penso di lavare il bagno e io non avevo voglia di farlo. Solo che avevo la TV accesa, quindi lei si è arrabbiata, ha preso la scopa e ha spaccato la TV… gli ha tirato la scopa addosso. … visto che io odiavo i jeans, non volevo mettermeli proprio… o mi picchiava con la cintura oppure diceva al papà di picchiarmi, perché sennò lei sclerava… allora ha iniziato a sclerare, a urlare, poi ha preso la forbice e mi ha tagliato tutti i capelli… poi ha vomitato, mi ha fatto pulire il suo vomito, lei è andata in salotto a guardare la TV o il telefono… e poi io, visto che non ce la facevo più, sono saltata dalla finestra. … sono scappata via. Poi c'è stata una signora in bici che mi ha visto e mi ha preso, mi ha chiesto come… come mi chiamavo, dove andavo e quanti anni avevo e mi ha riportato a casa, e basta. … Mi diceva parolaccia… sì, che sono una stronza oppure che non capivo niente… ha preso la scopa e mi ha dato una botta in testa, non era proprio forte, però… il gesto mi ha dato fastidio … ha detto a noi di entrare in casa e ha iniziato a picchiare il papà e a 'musticarlo' e a lanciargli le pietre addosso. La mamma continuava a picchiare il papà oppure lo morsicava, oppure gli lanciava delle cose addosso, gli lanciava le scarpe”.
7 Si concorda dunque col primo Giudice nel ritenere che “Le dichiarazioni di
appaiono credibili, non solo in quanto descrivevano in maniera molto lucida i Per_2
particolari degli episodi, ma anche perché la ragazza aveva dimostrato di saper distinguere i comportamenti della madre che, a differenza degli altri, erano riconducibili alla sfera educativa, come nel caso dei compiti a casa (“… perché su matematica non capisco niente, allora ha detto 'eh, potevi studiare di più', tutte ste robe. Poi se prendevo sei non le andava mai bene 'potevi prendere otto'… vabeh. Ma quello è anche normale…”).
che all'epoca aveva 9 anni, pur avendo manifestato estrema fatica e chiusura nel Per_1
riportare alla mente certi ricordi (“quando lei si arrabbiava… mh… non voglio dirlo… non mi piace dirlo…”; si rileva in particolare che l'incidente probatorio era stato particolarmente complesso per la chiusura del minore, rilevata anche nel procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni), aveva comunque riferito di aver assistito all'aggressività della madre nei confronti del padre (“non mi piace stare con la mamma, perché è sempre lei che inizia a litigare con il papà, che poi finisce… a fargli del male… tipo parlare eh… prendere le cose del mio papà e romperle… gli ha rotto gli occhiali, due volte”)”.
In sede di ascolto diretto del Giudice istruttore nel procedimento di prime cure, (a quattro anni di distanza dall'incidente probatorio) ha riferito Per_1
con maggiore chiarezza alcuni ricordi negativi del passato, legati al comportamento della madre: “Non vado molto d'accordo con la mamma, per il suo carattere per come è fatta, per quello che ha fatto in passato. Anche quando eravamo già con la nonna è venuta a fare casino. Insultava la nonna e il papà, picchiava il papà, scavalcava il cancello, rompeva i fiori della nonna, ha lanciato un mattone sul vetro della macchina.
Anche quando erano insieme ha rotto il vetro della macchina di papà. A queste cose penso spesso” (cfr. verbale del 26.10.2023).
8 In sede di c.t.u., entrambi i minori hanno riferito alla dott.ssa gli stessi CP_2
episodi narrati nelle altre sedi, in maniera coerente rispetto a quanto già dichiarato ( lasciandosi andare sul piano emotivo e con voce interrotta Per_2
dal pianto, ha narrato l'episodio in cui la madre le tagliò i capelli perché non si era vestita come preteso dalla sig.ra e dopo averle tagliato i capelli “ha Pt_1
iniziato a urlare e sclerare… e poi ha vomitato per terra e mi ha messo a pulire tutto quanto… e non so… era un po' disperata… e diciamo che sono scappata da casa dal balcone”, e quando una signora l'ha riaccompagnata a casa la madre avrebbe fatto finta di niente e questo atteggiamento ambivalente della sig.ra Pt_1
avrebbe causato ancor più malessere nella minore, che appariva disorientata dagli sbalzi di umore repentini della madre, cfr. pagg. 77 e 78 c.t.u.; Per_1
manifestando critica, buon senso e dispiacere, ha riportato episodi in cui la madre aveva rotto il vetro dell'auto al padre e si era introdotta presso l'abitazione della nonna, che risalgono al 2018-2019, cfr. pag. 73 c.t.u.).
Va poi rammentato che con provvedimento del Tribunale per i Minorenni del
6.8.2019, era stato disposto il collocamento eterofamiliare dei minori a seguito di provvedimento ex art. 403 c.c. del Sindaco di Due Carrare, alla luce dei reiterati episodi di violenza familiare assistita dai minori e delle reciproche denunce sporte dai genitori;
pochi mesi dopo, con provvedimento del
21.11.2019, il Tribunale per i Minorenni rilevava che la madre era stata attinta da misura cautelare del divieto di avvicinamento al marito, ai figli minori e alla suocera.
Si tratta di provvedimenti la cui natura cautelare, se per un verso impone cautela nel ritenerli sufficienti da soli a comprovare i fatti narrati, nella specie come detto confermati dalle dichiarazioni dei figli, per altro verso esprime la gravità del pregiudizio cui erano esposti i minori per comportamenti che neppure la madre contesta in toto ma che ella tenta di ridimensionare e
9 giustificare come educativi o dovuti alla tensione cui l'aveva sottoposta il marito con il proprio contegno di ostilità e maltrattamenti, anche in presenza dei figli.
Posto che tale contegno non ha trovato alcuna conferma in primo grado,
l'odierna appellante concentra ora la propria difesa osservando che “la valenza probatoria e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla minore in tale difficile e complicato contesto, vanno fortemente ridimensionate, così da non poter legittimamente fondare su di esse la pronuncia di addebito. Ciò perché la dichiarante era una persona immatura quoad aetatem (appena un bambina) e per di più sottoposta ad una fortissima pressione psicologica, derivante dai contrasti tra i genitori e le relative famiglie, che erano certamente condizionanti per la psiche e la volontà di una persona così giovane.
Ma soprattutto perché la ragazzina era in quel momento apertamente ostile verso la madre e
“schierata” con il padre” (enfasi aggiunta) (appello, p. 10).
L'osservazione potrebbe indurre a dubitare dell'attendibilità di se le sue Per_2
dichiarazioni fossero state rese in un unico “momento” e nell'immediatezza della separazione del nucleo, ma, come detto, così non è stato.
Peraltro, la stessa appellante non ha negato integralmente tutti gli episodi narrati dai figli e sopra riportati: anche nel suo ricorso in appello si legge, infatti, che “Le dichiarazioni richiamate dal Tribunale in sentenza riguardano … contrasti tra genitrice e figlia che, lungi dal confermare la tesi della madre oppressiva e violenta, attestano invece la riottosità e l'insofferenza della minore in fase adolescenziale alla disciplina che la madre tenta di imporle per il suo bene. Gli episodi citati in sentenza sono significativi delle buone intenzioni della madre: “mi aveva chiesto di fare non so cosa, penso di lavare il bagno e io non avevo voglia di farlo”; “avevo la TV accesa, quindi lei si è arrabbiata…”; “visto che io odiavo i jeans non volevo metterli proprio …”; “mi ha tagliato … i capelli…” “su matematica non capisco niente, allora ha detto: 'eh potevi studiare di più …'; se prendevo sei non le
10 andava mai bene, 'potevi prendere otto'…”). Si tratta di situazioni che non ci restituiscono quell'insostenibile clima di vessazioni e maltrattamenti che pare dipingere il
Tribunale, ma evidenziano piuttosto il tentativo della madre di ricondurre la figlia alla disciplina e al rispetto di regole comportamentali positive…” (cfr. ricorso in appello, pp.
8 ss.).
In disparte l'ovvia considerazione che il contegno particolarmente duro verso la figlioletta non è obiettivamente proporzionato alla prospettata finalità educativa – anche considerando solo l'epoca storica in cui il rapporto familiare si è svolto – va rilevato che la figlia – come correttamente evidenziato Per_2
dal primo Giudice – ha saputo distinguere condotte mosse da un (possibile) fine educativo in capo alla madre, mentre alcuni suoi atti – come per esempio l'avere obbligato la figlia a raccogliere il vomito della madre – restano solo soprusi gratuiti e mortificanti per la ragazzina: la sig.ra continua Pt_1
non dimostrare, neppure nei propri scritti processuali, la minima empatia per la figlia od un barlume di autocritica.
Anche accedendo alla prospettazione materna circa le proprie finalità educative, non viene qui sindacato cosa la Signora ritenesse di dover insegnare alla figlia, ma come. È noto, infatti, che la previsione, nel nostro ordinamento, del reato di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) pone un limite allo ius corrigendi e non giustifica la condotta del genitore che leda beni poziori come la salute psico – fisica e la dignità del figlio.
Anche tagliare i capelli a chi non sia consenziente, come riferisce la figlia Per_2
alla quale, in una occasione e per punizione, tagliava i capelli mentre lei cercava di fuggire, insultandola con termini quali 'stronza di merda, troia, maledetta schifosa' (v. verbale incidente probatorio, in atti) integra violenza e umiliazione, mentre pretendere costantemente migliori “prestazioni” scolastiche dai figli può risolversi in una fonte di tensione ed umiliazione,
11 facendoli sentire inadeguati ed insicuri: si tratta di massime di comune esperienza che consentono di qualificare già i fatti non contestati come vessazioni, idonee per la loro reiterazione e sistematicità – a sua volta, incontroversa – l'addebito della separazione.
Questi numerosi e sistematici comportamenti aggressivi e umilianti verso marito e figlia – alla presenza del figlio minore – sono ampiamente sufficienti a fondare l'addebito della separazione alla moglie, che ha violato anche i doveri verso i figli posti dall'art. 147 c.c. e seppure non originati dal matrimonio (c.d. principio di unitarietà dello status di figlio), consustanziali al rapporto coniugale eventualmente in essere.
Sono peraltro privi di pregio al fine di escludere l'addebito della separazione alla moglie i suoi rilievi in merito alla valutazione di prime cure dei messaggi whatsapp scambiati dai coniugi prima della separazione.
Nella sentenza di primo grado si richiamano, a riprova dell'aggressività verbale della moglie verso il marito, i “messaggi whatsapp inviati nel 2019 al sig. Per_1
dalla moglie, che utilizzava frasi ingiuriose, volgari, offensive e minacciose (cfr. doc. 28 parte attrice) [dove si leggono le seguenti espressioni: “tu sei morto per me - da tempo - frocio bisesuale- scopa tua madre e le putane che non sano chi sei a pena scoprono ti molano tutte. Sei un fallito sia in famiglia sia in lavoro – schifoso parasita sei tu no io –… sai cosa ti dico vai in figa di quella putana marcia scopala per bene che ne ha bisonio. Tu e lei - mi mangi culo tu e carabinier – figlio di una troia marcia – putana… tu a me fai schifo.., non farmi venire li – per parlare con quell froccio senza coglioni – capisci – ancora meti giu… adesso arrivo alora” – cfr. pure docc. 27 e 28, di analogo tenore], osservando che
“il documento e i messaggi non sono stati contestati da parte convenuta, che si è limitata a rilevare genericamente che era stato estrapolato uno stralcio di conversazione privo di contesto”
12 Nell'atto di gravame la sig. ra ribadisce che i messaggi sono stati Pt_1
invero oggetto di “tempestiva e puntuale contestazione … nella sua terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. … [dove ella ha] controdedotto testualmente: “Contestati e di nessuna valenza dimostrativa o probatoria sono anche gli stralci di schermate whatsapp prodotti dal ricorrente (docc. 27-28) di cui non è data alcuna garanzia di autenticità e genuinità, essendo privi di qualsiasi riferimento che li possa ricondurre alla sig.ra Detti documenti vengono, in ogni Pt_1
caso, dalla stessa disconosciuti, sia nel contenuto che nella forma. Si noti, oltretutto, come il profilo da cui tali schermate sono apparentemente tratti è intitolato “mamma”, che non può certo essere riferibile alla convenuta. In ogni caso, i messaggi che vi compaiono, pur contestati e disconosciuti, non appaiono in alcun modo rilevanti ai fini del decidere, non solo perché il loro contenuto è totalmente estraneo alle domande svolte nel presente procedimento, ma anche in quanto sono privi di datazione e totalmente decontestualizzati, non potendosi isolare le risposte dai messaggi che li hanno provocati o sollecitati e che non vengono indicati nella conversazione” (pagg.
5-6 terza memoria ex art. 183 c.p.c. ” (cfr. ricorso in appello, Parte_1
p.12).
Ne consegue, secondo l'odierna appellante, che, “non avendo controparte chiesto la verificazione dell'autenticità di tali “schermate”, esse non rivestono alcun valore probatorio nel processo. In ogni caso, quand'anche le si volesse prendere in considerazione, si tratterebbe di conversazioni che attestano una crisi coniugale già ampiamente consumata, ma che nulla dicono sulle cause della rottura e tantomeno provano che le responsabilità siano attribuibili all'appellante”.
Anche non volendo valorizzare le numerose sgrammaticature come probabile indice della provenienza dei messaggi da una persona con una sommaria conoscenza della lingua italiana, come quelli – non “disconosciuti” dalla sig. ra
13 – depositati ex adverso come doc. 20 di I grado, la riferibilità degli Pt_1
stessi all'odierna appellante non è esclusa dalla denominazione “mamma” data al profilo del(la) mittente, essendo ella appunto la mamma di ed Per_2
e non è inverosimile che con questo “ruolo” il marito, viepiù nella Per_1
crisi di coppia (dato che i messaggi risalgono pacificamente al 2019), avesse preferito “salvarne il numero” nella rubrica del telefono.
Anche le considerazioni “di merito” sulla decontestualizzazione dei messaggi sono prive di pregio, posto che esse – a prescindere dal contesto – rivelano uno “stile” espressivo oggettivamente ed in assoluto contrario ad ogni basilare e minimale di rispetto dell'interlocutore, la cui eventuale “provocazione” non
è stata comunque mai tempestivamente dedotta con riferimento ad uno specifico episodio che possa avere “indotto” la moglie a reagire con tanta volgarità e violenza verbale.
Questi elementi rivelano l'inconsistenza della contestazione, pure formalmente contenuta negli atti di parte e peraltro non chiaramente Pt_1
riconducibile alla disciplina dell'art. 2712 c.c. piuttosto che al disconoscimento della scrittura privata ex artt. 214 ss. c.p.c.
Secondo parte appellante, infine, nella sentenza impugnata vengono
“valorizzati solo gli elementi a suo carico, mentre sono sottaciuti quelli a carico dell'appellato”: è il caso della totale sottovalutazione degli episodi di violenza di cui sarebbe stata vittima la sig.ra per mano del marito. Ella lamenta Pt_1
che “il Tribunale ha così ritenuto credibile che la sera del 24 luglio 2019 sia stato il
Pengo, uomo forte e robusto, ad essere aggredito dalla moglie, donna esile, invalida e a mala pena in gradi di respirare;
ma non spiega perchè, all'esito del diverbio, fosse la sig.ra Pt_1
a presentare una “frattura della settima costa sinistra”, con “prognosi di giorni
21 salvo complicazioni”, attestata da referto medico di pronto soccorso del 24.07.2019, allegato alla denuncia-querela sporta dalla stessa appellante il 27.07.2019 (v. doc. 17 fasc.
14 primo grado appellante). Si tratta, è bene sottolinearlo, dell'unico certificato medico prodotto in questo giudizio, attestante lesioni fisiche da atti violenti, laddove invece le
“innumerevoli” violenze asseritamente patite dal in lunghi anni di convivenza sono Per_1
state solo da lui “riferite”, ma mai concretamente accertate, tantomeno da personale medico.
Tuttavia, il Tribunale, anziché dare credito e il giusto peso a tale riscontro obiettivo, attestante le lesioni subite dalla sig.ra lo ha liquidato in modo sbrigativo, Pt_1
richiamando apoditticamente e acriticamente il provvedimento di archiviazione del GIP nel procedimento penale (R.G.N.R. 2019/7996), secondo il quale “dagli atti di indagine emerge come i rapporti tra indagato e p.o. siano assolutamente compromessi e come non sia possibile dar credito semplicemente al racconto della denunciante …”. Provvedimento di archiviazione in sé infelice, contraddittorio e illogico, dato che a provare la violenza subita dalla parte offesa non è solo il suo Parte_1
“racconto”, ma vi sono le lesioni ossee sul suo corpo, accertate dal personale sanitario.
Ciononostante il Tribunale civile, anziché stare ai fatti ed esprimere su di essi una propria posizione ragionata e coerente, aderisce incondizionatamente alle discutibili conclusioni del
GIP, condividendone nel processo motivazionale della sentenza qui impugnata gli stessi profili di illogicità e contraddittorietà. Ciò, senza considerare che il decreto di archiviazione nel procedimento penale non è un atto vincolante per il Giudice civile, trattandosi di provvedimento a contenuto ed effetti meramente processuali e in quanto tale privo di qualsiasi efficacia di accertamento del fatto, tantomeno definitiva” (ricorso in appello, pp. 13 – 14).
Dimentica parte appellante che le lesioni da lei riportate non furono semplicisticamente sminuite dall'A.G. penale e dal Tribunale civile nella sentenza appellata, ma furono piuttosto ritenute compatibili con la dinamica dell'episodio narrato ex adverso, quando scavalcando il cancello dell'abitazione
15 della suocera nel tentativo di aggredire marito e figli, la sig.ra si Pt_1
procurò le lesioni refertate dai sanitari del PS.
Ciò chiarito per completezza, deve rilevarsi come la mancata impugnazione del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito renda superfluo ogni ulteriore approfondimento sul punto.
Le considerazioni che precedono determinano la reiezione del primo motivo di appello.
*
Con il secondo motivo di appello, la sig. ra impugna “La sentenza n. Pt_1
2004/2024 del Tribunale di Padova viene impugnata in relazione all'intero Capo 2
(periodo unico: “2. La richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla convenuta deve essere rigettata, ostandovi la pronuncia di addebito della separazione ai sensi dell'art. 156 comma 1 c.c.” (pagg. 13-14 sentenza). Il
Tribunale ha rigettato la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla sig.ra motivando il diniego con la pronuncia di addebito nei suoi confronti, ostativa della Pt_1
concessione del contributo ai sensi dell'art. 156, I. comma, c.c. Ne deriva che, risultando infondata la pronuncia di addebito della separazione a carico dell'appellante, anche il rigetto dell'assegno di mantenimento così motivato risulta infondata e la sentenza sul punto deve essere riformata, concedendo all'appellante il contributo di mantenimento richiesto.
Contributo di mantenimento al quale l'appellante ha pieno diritto, sussistendo tutti i presupposti di legge per la sua concessione…” richiamati in atti.
Il motivo è assorbito dalla conferma dell'addebito della separazione alla moglie, che pertanto – a mente del chiaro dettato dell'art. 156 c.c. e della valutazione ex ante compiuta dal Legislatore – non ha diritto all'assegno di mantenimento: la “sanzione” per la violazione – da parte di un coniuge – della solidarietà familiare, nel corso del rapporto, gli/le preclude, nella crisi del
16 rapporto, la possibilità di invocare la solidarietà a proprio vantaggio (salva eventuale domanda di alimenti ex artt. 433 ss. c.c. ricorrendone i presupposti).
*
L'appellante impugna con il terzo motivo di gravame il capo di sentenza che ha posto a suo carico l'obbligo di concorrere al mantenimento (ordinario) dei figli.
Tale capo va riformato, seppure per ragioni diverse da quelle rappresentate dalla sig. ra Pt_1
Non è, infatti, la sua affermata inattitudine lavorativa a giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento ordinario per la figlia e la conferma di Per_2
quello per il figlio ma la sopravvenuta indipendenza economica Per_1
della ragazza.
Emerge, infatti, dagli atti che da poco divenuta maggiorenne, sia Per_2
occupata in una carrozzeria con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 48 mesi (dep. 30.9.2025 dall'appellato).
Nonostante la modesta paga contrattuale riconosciuta, la funzione del contratto ne esprime la finalità di inserimento stabile nel mondo del lavoro;
la giovane si può, pertanto, considerare economicamente indipendente dai genitori.
La decorrenza della revoca dell'assegno materno per deve essere Per_2
individuata dalla mensilità di luglio 2024, data di stipula del contratto di lavoro predetto.
Non vi sono invece, come anticipato, i presupposti per revocare l'assegno posto a carico della madre per concorso al mantenimento ordinario del figlio
. Sia i tempi di permanenza del ragazzo esclusivamente col padre, Per_1
sia la circostanza che la madre non abbia dato prova di essere iscritta alle liste del c.d. collocamento mirato e lege 68/1999 inducono a ritenere che ella,
17 rispettivamente, debba e possa contribuire, seppure proporzionalmente alle sue capacità economiche (v. art. 337 ter c.c.) ai bisogni di Per_1
attivandosi a tal fine in maniera più intesa e più trasparente e dunque in definitiva più responsabile (anche in relazione a quanto previsto dall'art. 30
Cost.).
Il modesto importo dell'assegno materno per stabilito in prime cure Per_1
(€ 125,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT dal suo riconoscimento in primo grado) ed il sopravvenuto venir meno dell'obbligo materno di concorrere al mantenimento di inducono a ritenere proporzionata alle capacità Per_2
materne la conferma dell'assegno di mantenimento ordinario per Per_1
*
In applicazione di quanto previsto dall'art. 473 bis. 2 c.p.c. la quantificazione dell'obbligo di mantenimento materno in favore del figlio minore va peraltro riformulata disponendo, in capo all'appellata, l'obbligo di concorrere – nella misura del 20% – alle spese straordinarie, erroneamente omesse dal primo
Giudice. Si tratta, infatti, di una componente dell'unitario obbligo che non può essere ignorata nell'esercizio dei poteri officiosi riconosciuti dalla Legge a tutela del preminente interesse del minore a ricevere da entrambi i genitori effettiva tutela materiale anche per necessità non prevedibili e/o inconsuete.
Dunque, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va posto in capo all'appellata l'obbligo di concorrere, nella misura del 20%, alle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova, per la figlia Per_2
dall'introduzione del giudizio di primo grado (14.8.2020) fino al 30 giugno
2024 e per il figlio dall'introduzione del giudizio di primo grado Per_1
(14.8.2020) fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
*
18 Considerato che, in difetto di impugnazione del relativo capo di sentenza,
l'appellato è definitivamente divenuto affidatario esclusivo e collocatario prevalente del figlio minore gli spetta – fin dal deposito della Per_1
sentenza di primo grado (23.12.2024) – l'intero assegno unico erogato dall' ex l. 46/2021 e d.lgs. 230/2021. CP_3
*
Considerati gli esiti del giudizio, ed in particolare le ragioni poste alla base del parziale accoglimento dell'appello, sopravvenute rispetto alla sua proposizione e diverse rispetto agli elementi valorizzati dall'appellante, va disposta la compensazione delle spese legali di fase nella misura di 1/3 restando gli altri
2/3 – liquidati per tale quota come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile e della media complessità della causa – a carico dell'appellante prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di PADOVA n. Parte_1
2004/2024, in parziale riforma della stessa, da intendersi nel resto confermata, revoca, a far data dalla mensilità di luglio 2024, l'assegno di mantenimento posto a carico di per la figlia;
Parte_2 Persona_2
pone a carico di l'obbligo di concorrere, nella Parte_2
misura del 20%, al pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova, per la figlia dall'introduzione del giudizio di Per_2
primo grado (14.8.2020) fino al 30 giugno 2024 e per il figlio Per_1
dall'introduzione del giudizio di primo grado (14.8.2020) fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
19 dichiara che a far data dal deposito della sentenza di primo grado (23.12.2024)
ha diritto a percepire l'intero assegno unico per la prole CP_1
erogato dall' CP_3
compensa le spese legali tra le parti nella misura di 1/3 e pone a carico di i restanti 2/3 liquidati per tale quota in € 3400,00 Parte_2
oltre al 15% per spese generali, iva e cpa di legge.
Così deciso in Venezia, in data 27 ottobre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
VI AR LU CU
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 206/2025
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati dott. LU CU Presidente dott. ssa VI AR Consigliere relatore dott. ssa VI Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. LUCIO MERLIN appellante e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'Avv. CLAUDIA VISENTIN appellato in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte
d'Appello di VENEZIA
Avente ad oggetto: separazione giudiziale
Posta in decisione il 27 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei suesposti motivi d'appello e in riforma dell'impugnata sentenza n.
2004/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 23.12.2024, e respinta ogni contraria eccezione, istanza e domanda:
- In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., in relazione al capo 4 della motivazione e al n. 4 del dispositivo … nonché in relazione al capo 5 della motivazione e al n. 5 del dispositivo…
- Nel merito:
1) dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione all'appellante e, per l'effetto, revocare la pronuncia di addebito Parte_1
della responsabilità della separazione disposta nell'impugnata sentenza a carico della stessa appellante Parte_1
2) dichiarare l'insussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante
[...]
un contributo per il mantenimento dei figli e e, per Pt_1 Persona_1 Persona_2
l'effetto, revocare il contributo di mantenimento disposto nell'impugnata sentenza a carico dell'appellante per i figli e in subordine, Parte_1 Persona_1 Persona_2
ridursi l'importo di detto assegno, rapportandolo alle effettive capacità economiche e contributive dell'onerata;
3) porre a carico dell'appellato l'obbligo di corrispondere all'appellante CP_1
quale contributo per il suo mantenimento, l'assegno mensile di Euro Parte_1
600,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o della diversa somma che verrà ritenuta congrua e giusta in corso di causa.
- In ogni caso, con rifusione integrale delle spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado…”;
2 di parte appellata, che ha chiesto di “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1
avverso la sentenza n. 2004/2024 del Tribunale di Padova e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, oltre accessori di legge.
Si insiste in ogni caso per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate in primo grado chiedendo il rigetto di quelle di parte appellante in quanto inammissibile ed irrilevanti”; del procuratore generale, che ha espresso “parere contrario”; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2004/2024 pubblicata il 23/12/2024 nel procedimento R.G.
n. 4802/2020, il Tribunale di Padova, richiamata la pregressa pronuncia – con sentenza parziale – della separazione delle parti, genitori di (n. il Per_2
12.12.2006) ed (n. il 4.6.2010), istruita la causa Per_1
documentalmente, mediante ctu psico – familiare, monitoraggio dei servizi sociali e indagine tributaria, ne ha pronunciato l'addebito alla moglie, per le sue condotte aggressive nei confronti di marito e figlia, anche alla presenza di con rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la sig.ra Per_1
e previsione, a suo carico, di un assegno mensile di € 250,00 Pt_1
complessivi – oltre ISTAT su base annua – per il concorso al mantenimento ordinario dei figli (pari ad € 125,00 per ciascuno); un tanto, sul presupposto che la sig. ra percepisce € 300,00 mensili di assegno di invalidità civile Pt_1
ed ha lavorato sia durante il matrimonio che nel corso del giudizio di primo grado, mentre il sig. percepisce 1.600,00 € mensili ed ha la completa Per_1
gestione dei figli, che non vedono la madre da tempo, anche per la mancata adesione della medesima al percorso di sostegno alla genitorialità; il Tribunale,
3 affidata la prole minore in via esclusiva “rinforzata” al solo padre, loro collocatario, ha incaricato i Servizi Sociali territoriali di organizzare visite protette madre – figli su richiesta della prima ed ascoltati i minori;
ha infine condannato la sig. ra al pagamento delle spese di lite, liquidate nella Pt_1
misura di € 7.616,00 oltre accessori di legge.
La sig. ra ha interposto il presente appello, articolato su quattro Pt_1
motivi, consistenti nell'erroneo riconoscimento dell'addebito della separazione a suo carico per travisamento delle prove e della normativa di riferimento;
nel mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento il suo favore, nonostante la sussistenza dei presupposti, quali in particolare l'assenza di occupazione lavorativa, l'invalidità all'85% che non le consente di reinserirsi nel mondo del lavoro, l'assenza di risorse che ha condotto al mancato pagamento del mutuo e al pignoramento della casa di abitazione, tanto più alla luce del fatto che il marito, che in concomitanza con l'instaurazione della separazione aveva dismesso una florida attività di oreficeria per diventare dipendente operaio di una ditta ortofrutticola, in sua tesi aveva sottratto denari comuni ai coniugi prima della separazione ed aveva occultato ricchezze;
l'erronea imposizione, a suo carico, di un assegno di mantenimento per i figli nonostante il suo stato di sostanziale indigenza e la grave invalidità da cui è afflitta;
la conseguente erronea imposizione delle spese di lite in ragione della soccombenza da rivalutare all'esito dell'impugnazione.
L'appellato ha resistito, argomentando la correttezza della pronuncia impugnata, di cui ha chiesto la conferma per infondatezza dell'appello sia in fatto che in diritto.
La Corte ha accordato la chiesta sospensione dei capi impugnati relativi all'assegno di mantenimento per i figli e di condanna al pagamento delle spese
4 di lite;
all'esito le parti hanno discusso la causa sulle prese conclusioni ed essa
è stata posta in decisione.
*
L'appello merita limitato accoglimento, per le ragioni di cui al prosieguo.
Con il primo motivo, la sig. ra dichiara che “La sentenza n. 2004/2024 Pt_1
del Tribunale di Padova viene impugnata in relazione all'intero Capo 1, da pag. 8
(periodo iniziale: “1. ha chiesto che sia dichiarato l'addebito della CP_1
separazione a a pag. 13 (periodo finale: “Ritiene il Tribunale che vi Parte_1
siano elementi sufficienti per ritenere che la situazione di intollerabilità della convivenza sia ascrivibile alle condotte, senz'altro contrarie ai doveri matrimoniali e di solidarietà familiare nei confronti del coniuge e dei figli, compiute da ). Nonché nella parte del dispositivo: “1. Dichiara Parte_1
l'addebito … della separazione a (pag. 25). Parte_1
La pronuncia di addebito della separazione in capo all'appellante è infondata, sia in fatto che in diritto.
Il Tribunale ha ritenuto che la situazione di intollerabilità della convivenza sia riconducibile esclusivamente alle condotte ascrivibili alla sig.ra definite come Parte_1
“senz'altro contrarie ai doveri matrimoniali e di solidarietà familiare nei confronti del coniuge e dei figli”.
Secondo il Giudice di primo grado tali condotte sarebbero provate dalla sentenza ex art.
444 c.p.p. (patteggiamento) n. 60/2020 emessa dal GIP di Padova nel procedimento penale a carico dell'appellante (v. doc. 4 all. fasc. I grado Pengo), nonchè sulle dichiarazioni rilasciate al giudice penale nel medesimo procedimento dalla figlia minore Persona_2
all'epoca appena dodicenne (v. doc. 15 fasc. I grado Pengo).
Il Tribunale ha riconosciuto valenza probatoria decisiva a provvedimenti e atti che ne sono privi o che risultano inattendibili, pervenendo in base ad essi alla ricostruzione dei fatti parziale, illogica e contraddittoria posta a sostegno della pronuncia di addebito”.
5 La censura non ha pregio.
In diritto, merita ricordare che per consolidata giurisprudenza di legittimità
“costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quandanche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. e pluribus Cass. Civ., Sez. I, ord. 31351/2022 – nello stesso senso
Cass. Civ., Sez. I, sent. 22294/2024 ed Ead. ord. 5171/2024).
La violenza, per la sua gravità intrinseca come violazione dei principi fondamentali che devono permeare il vivere civile – ovviamente, anche in famiglia – determina nel suo stesso verificarsi la crisi del rapporto matrimoniale, con quale è ontologicamente incompatibile, ed esime il Giudice da verifiche sul piano causale tra fatti, la violenza e la crisi, che tra loro finiscono per identificarsi.
Ne deriva che in presenza anche di un solo episodio di violenza è irrilevante che la crisi matrimoniale si fosse già manifestata, né vi è la necessità che il giudice di merito, nel decidere sull'addebito, effettui una valutazione globale e comparativa del contegno di entrambi i coniugi.
In fatto, nel caso specifico i comportamenti che il primo Giudice ha posto a base dell'addebito della separazione alla moglie sono numerosi e, correttamente (art. 445 c.p.p.), non sono tratti dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal G.I.P. di Padova nel procedimento penale a carico di per gli stessi fatti (R.G.N.R. 10001/2018): essi – non una, Pt_1
6 ma più volte ed in tempi anche molto lontani tra loro – sono stati riportati, senza contraddizioni, dalla figlia ed in parte dal figlio Per_2 Per_1
In primo luogo, gli episodi di violenza fisica e morale nei confronti del ricorrente e della figlia hanno trovato riscontro nel verbale di audizione Per_2
dei minori in incidente probatorio nel procedimento penale a carico della convenuta (cfr. doc. 15 ric. I grado).
Le dichiarazioni, rese in data 16.9.2019 e dunque in epoca prossima ai fatti di cui all'imputazione, erano state particolarmente dettagliate da parte della figlia più grande, che all'epoca aveva 12 anni. Per_2
La minore aveva riportato diversi episodi in cui la madre era stata fisicamente e verbalmente aggressiva nei propri confronti e rispetto al padre, per motivi futili: “mi aveva chiesto di fare non so cosa, penso di lavare il bagno e io non avevo voglia di farlo. Solo che avevo la TV accesa, quindi lei si è arrabbiata, ha preso la scopa e ha spaccato la TV… gli ha tirato la scopa addosso. … visto che io odiavo i jeans, non volevo mettermeli proprio… o mi picchiava con la cintura oppure diceva al papà di picchiarmi, perché sennò lei sclerava… allora ha iniziato a sclerare, a urlare, poi ha preso la forbice e mi ha tagliato tutti i capelli… poi ha vomitato, mi ha fatto pulire il suo vomito, lei è andata in salotto a guardare la TV o il telefono… e poi io, visto che non ce la facevo più, sono saltata dalla finestra. … sono scappata via. Poi c'è stata una signora in bici che mi ha visto e mi ha preso, mi ha chiesto come… come mi chiamavo, dove andavo e quanti anni avevo e mi ha riportato a casa, e basta. … Mi diceva parolaccia… sì, che sono una stronza oppure che non capivo niente… ha preso la scopa e mi ha dato una botta in testa, non era proprio forte, però… il gesto mi ha dato fastidio … ha detto a noi di entrare in casa e ha iniziato a picchiare il papà e a 'musticarlo' e a lanciargli le pietre addosso. La mamma continuava a picchiare il papà oppure lo morsicava, oppure gli lanciava delle cose addosso, gli lanciava le scarpe”.
7 Si concorda dunque col primo Giudice nel ritenere che “Le dichiarazioni di
appaiono credibili, non solo in quanto descrivevano in maniera molto lucida i Per_2
particolari degli episodi, ma anche perché la ragazza aveva dimostrato di saper distinguere i comportamenti della madre che, a differenza degli altri, erano riconducibili alla sfera educativa, come nel caso dei compiti a casa (“… perché su matematica non capisco niente, allora ha detto 'eh, potevi studiare di più', tutte ste robe. Poi se prendevo sei non le andava mai bene 'potevi prendere otto'… vabeh. Ma quello è anche normale…”).
che all'epoca aveva 9 anni, pur avendo manifestato estrema fatica e chiusura nel Per_1
riportare alla mente certi ricordi (“quando lei si arrabbiava… mh… non voglio dirlo… non mi piace dirlo…”; si rileva in particolare che l'incidente probatorio era stato particolarmente complesso per la chiusura del minore, rilevata anche nel procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni), aveva comunque riferito di aver assistito all'aggressività della madre nei confronti del padre (“non mi piace stare con la mamma, perché è sempre lei che inizia a litigare con il papà, che poi finisce… a fargli del male… tipo parlare eh… prendere le cose del mio papà e romperle… gli ha rotto gli occhiali, due volte”)”.
In sede di ascolto diretto del Giudice istruttore nel procedimento di prime cure, (a quattro anni di distanza dall'incidente probatorio) ha riferito Per_1
con maggiore chiarezza alcuni ricordi negativi del passato, legati al comportamento della madre: “Non vado molto d'accordo con la mamma, per il suo carattere per come è fatta, per quello che ha fatto in passato. Anche quando eravamo già con la nonna è venuta a fare casino. Insultava la nonna e il papà, picchiava il papà, scavalcava il cancello, rompeva i fiori della nonna, ha lanciato un mattone sul vetro della macchina.
Anche quando erano insieme ha rotto il vetro della macchina di papà. A queste cose penso spesso” (cfr. verbale del 26.10.2023).
8 In sede di c.t.u., entrambi i minori hanno riferito alla dott.ssa gli stessi CP_2
episodi narrati nelle altre sedi, in maniera coerente rispetto a quanto già dichiarato ( lasciandosi andare sul piano emotivo e con voce interrotta Per_2
dal pianto, ha narrato l'episodio in cui la madre le tagliò i capelli perché non si era vestita come preteso dalla sig.ra e dopo averle tagliato i capelli “ha Pt_1
iniziato a urlare e sclerare… e poi ha vomitato per terra e mi ha messo a pulire tutto quanto… e non so… era un po' disperata… e diciamo che sono scappata da casa dal balcone”, e quando una signora l'ha riaccompagnata a casa la madre avrebbe fatto finta di niente e questo atteggiamento ambivalente della sig.ra Pt_1
avrebbe causato ancor più malessere nella minore, che appariva disorientata dagli sbalzi di umore repentini della madre, cfr. pagg. 77 e 78 c.t.u.; Per_1
manifestando critica, buon senso e dispiacere, ha riportato episodi in cui la madre aveva rotto il vetro dell'auto al padre e si era introdotta presso l'abitazione della nonna, che risalgono al 2018-2019, cfr. pag. 73 c.t.u.).
Va poi rammentato che con provvedimento del Tribunale per i Minorenni del
6.8.2019, era stato disposto il collocamento eterofamiliare dei minori a seguito di provvedimento ex art. 403 c.c. del Sindaco di Due Carrare, alla luce dei reiterati episodi di violenza familiare assistita dai minori e delle reciproche denunce sporte dai genitori;
pochi mesi dopo, con provvedimento del
21.11.2019, il Tribunale per i Minorenni rilevava che la madre era stata attinta da misura cautelare del divieto di avvicinamento al marito, ai figli minori e alla suocera.
Si tratta di provvedimenti la cui natura cautelare, se per un verso impone cautela nel ritenerli sufficienti da soli a comprovare i fatti narrati, nella specie come detto confermati dalle dichiarazioni dei figli, per altro verso esprime la gravità del pregiudizio cui erano esposti i minori per comportamenti che neppure la madre contesta in toto ma che ella tenta di ridimensionare e
9 giustificare come educativi o dovuti alla tensione cui l'aveva sottoposta il marito con il proprio contegno di ostilità e maltrattamenti, anche in presenza dei figli.
Posto che tale contegno non ha trovato alcuna conferma in primo grado,
l'odierna appellante concentra ora la propria difesa osservando che “la valenza probatoria e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla minore in tale difficile e complicato contesto, vanno fortemente ridimensionate, così da non poter legittimamente fondare su di esse la pronuncia di addebito. Ciò perché la dichiarante era una persona immatura quoad aetatem (appena un bambina) e per di più sottoposta ad una fortissima pressione psicologica, derivante dai contrasti tra i genitori e le relative famiglie, che erano certamente condizionanti per la psiche e la volontà di una persona così giovane.
Ma soprattutto perché la ragazzina era in quel momento apertamente ostile verso la madre e
“schierata” con il padre” (enfasi aggiunta) (appello, p. 10).
L'osservazione potrebbe indurre a dubitare dell'attendibilità di se le sue Per_2
dichiarazioni fossero state rese in un unico “momento” e nell'immediatezza della separazione del nucleo, ma, come detto, così non è stato.
Peraltro, la stessa appellante non ha negato integralmente tutti gli episodi narrati dai figli e sopra riportati: anche nel suo ricorso in appello si legge, infatti, che “Le dichiarazioni richiamate dal Tribunale in sentenza riguardano … contrasti tra genitrice e figlia che, lungi dal confermare la tesi della madre oppressiva e violenta, attestano invece la riottosità e l'insofferenza della minore in fase adolescenziale alla disciplina che la madre tenta di imporle per il suo bene. Gli episodi citati in sentenza sono significativi delle buone intenzioni della madre: “mi aveva chiesto di fare non so cosa, penso di lavare il bagno e io non avevo voglia di farlo”; “avevo la TV accesa, quindi lei si è arrabbiata…”; “visto che io odiavo i jeans non volevo metterli proprio …”; “mi ha tagliato … i capelli…” “su matematica non capisco niente, allora ha detto: 'eh potevi studiare di più …'; se prendevo sei non le
10 andava mai bene, 'potevi prendere otto'…”). Si tratta di situazioni che non ci restituiscono quell'insostenibile clima di vessazioni e maltrattamenti che pare dipingere il
Tribunale, ma evidenziano piuttosto il tentativo della madre di ricondurre la figlia alla disciplina e al rispetto di regole comportamentali positive…” (cfr. ricorso in appello, pp.
8 ss.).
In disparte l'ovvia considerazione che il contegno particolarmente duro verso la figlioletta non è obiettivamente proporzionato alla prospettata finalità educativa – anche considerando solo l'epoca storica in cui il rapporto familiare si è svolto – va rilevato che la figlia – come correttamente evidenziato Per_2
dal primo Giudice – ha saputo distinguere condotte mosse da un (possibile) fine educativo in capo alla madre, mentre alcuni suoi atti – come per esempio l'avere obbligato la figlia a raccogliere il vomito della madre – restano solo soprusi gratuiti e mortificanti per la ragazzina: la sig.ra continua Pt_1
non dimostrare, neppure nei propri scritti processuali, la minima empatia per la figlia od un barlume di autocritica.
Anche accedendo alla prospettazione materna circa le proprie finalità educative, non viene qui sindacato cosa la Signora ritenesse di dover insegnare alla figlia, ma come. È noto, infatti, che la previsione, nel nostro ordinamento, del reato di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) pone un limite allo ius corrigendi e non giustifica la condotta del genitore che leda beni poziori come la salute psico – fisica e la dignità del figlio.
Anche tagliare i capelli a chi non sia consenziente, come riferisce la figlia Per_2
alla quale, in una occasione e per punizione, tagliava i capelli mentre lei cercava di fuggire, insultandola con termini quali 'stronza di merda, troia, maledetta schifosa' (v. verbale incidente probatorio, in atti) integra violenza e umiliazione, mentre pretendere costantemente migliori “prestazioni” scolastiche dai figli può risolversi in una fonte di tensione ed umiliazione,
11 facendoli sentire inadeguati ed insicuri: si tratta di massime di comune esperienza che consentono di qualificare già i fatti non contestati come vessazioni, idonee per la loro reiterazione e sistematicità – a sua volta, incontroversa – l'addebito della separazione.
Questi numerosi e sistematici comportamenti aggressivi e umilianti verso marito e figlia – alla presenza del figlio minore – sono ampiamente sufficienti a fondare l'addebito della separazione alla moglie, che ha violato anche i doveri verso i figli posti dall'art. 147 c.c. e seppure non originati dal matrimonio (c.d. principio di unitarietà dello status di figlio), consustanziali al rapporto coniugale eventualmente in essere.
Sono peraltro privi di pregio al fine di escludere l'addebito della separazione alla moglie i suoi rilievi in merito alla valutazione di prime cure dei messaggi whatsapp scambiati dai coniugi prima della separazione.
Nella sentenza di primo grado si richiamano, a riprova dell'aggressività verbale della moglie verso il marito, i “messaggi whatsapp inviati nel 2019 al sig. Per_1
dalla moglie, che utilizzava frasi ingiuriose, volgari, offensive e minacciose (cfr. doc. 28 parte attrice) [dove si leggono le seguenti espressioni: “tu sei morto per me - da tempo - frocio bisesuale- scopa tua madre e le putane che non sano chi sei a pena scoprono ti molano tutte. Sei un fallito sia in famiglia sia in lavoro – schifoso parasita sei tu no io –… sai cosa ti dico vai in figa di quella putana marcia scopala per bene che ne ha bisonio. Tu e lei - mi mangi culo tu e carabinier – figlio di una troia marcia – putana… tu a me fai schifo.., non farmi venire li – per parlare con quell froccio senza coglioni – capisci – ancora meti giu… adesso arrivo alora” – cfr. pure docc. 27 e 28, di analogo tenore], osservando che
“il documento e i messaggi non sono stati contestati da parte convenuta, che si è limitata a rilevare genericamente che era stato estrapolato uno stralcio di conversazione privo di contesto”
12 Nell'atto di gravame la sig. ra ribadisce che i messaggi sono stati Pt_1
invero oggetto di “tempestiva e puntuale contestazione … nella sua terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. … [dove ella ha] controdedotto testualmente: “Contestati e di nessuna valenza dimostrativa o probatoria sono anche gli stralci di schermate whatsapp prodotti dal ricorrente (docc. 27-28) di cui non è data alcuna garanzia di autenticità e genuinità, essendo privi di qualsiasi riferimento che li possa ricondurre alla sig.ra Detti documenti vengono, in ogni Pt_1
caso, dalla stessa disconosciuti, sia nel contenuto che nella forma. Si noti, oltretutto, come il profilo da cui tali schermate sono apparentemente tratti è intitolato “mamma”, che non può certo essere riferibile alla convenuta. In ogni caso, i messaggi che vi compaiono, pur contestati e disconosciuti, non appaiono in alcun modo rilevanti ai fini del decidere, non solo perché il loro contenuto è totalmente estraneo alle domande svolte nel presente procedimento, ma anche in quanto sono privi di datazione e totalmente decontestualizzati, non potendosi isolare le risposte dai messaggi che li hanno provocati o sollecitati e che non vengono indicati nella conversazione” (pagg.
5-6 terza memoria ex art. 183 c.p.c. ” (cfr. ricorso in appello, Parte_1
p.12).
Ne consegue, secondo l'odierna appellante, che, “non avendo controparte chiesto la verificazione dell'autenticità di tali “schermate”, esse non rivestono alcun valore probatorio nel processo. In ogni caso, quand'anche le si volesse prendere in considerazione, si tratterebbe di conversazioni che attestano una crisi coniugale già ampiamente consumata, ma che nulla dicono sulle cause della rottura e tantomeno provano che le responsabilità siano attribuibili all'appellante”.
Anche non volendo valorizzare le numerose sgrammaticature come probabile indice della provenienza dei messaggi da una persona con una sommaria conoscenza della lingua italiana, come quelli – non “disconosciuti” dalla sig. ra
13 – depositati ex adverso come doc. 20 di I grado, la riferibilità degli Pt_1
stessi all'odierna appellante non è esclusa dalla denominazione “mamma” data al profilo del(la) mittente, essendo ella appunto la mamma di ed Per_2
e non è inverosimile che con questo “ruolo” il marito, viepiù nella Per_1
crisi di coppia (dato che i messaggi risalgono pacificamente al 2019), avesse preferito “salvarne il numero” nella rubrica del telefono.
Anche le considerazioni “di merito” sulla decontestualizzazione dei messaggi sono prive di pregio, posto che esse – a prescindere dal contesto – rivelano uno “stile” espressivo oggettivamente ed in assoluto contrario ad ogni basilare e minimale di rispetto dell'interlocutore, la cui eventuale “provocazione” non
è stata comunque mai tempestivamente dedotta con riferimento ad uno specifico episodio che possa avere “indotto” la moglie a reagire con tanta volgarità e violenza verbale.
Questi elementi rivelano l'inconsistenza della contestazione, pure formalmente contenuta negli atti di parte e peraltro non chiaramente Pt_1
riconducibile alla disciplina dell'art. 2712 c.c. piuttosto che al disconoscimento della scrittura privata ex artt. 214 ss. c.p.c.
Secondo parte appellante, infine, nella sentenza impugnata vengono
“valorizzati solo gli elementi a suo carico, mentre sono sottaciuti quelli a carico dell'appellato”: è il caso della totale sottovalutazione degli episodi di violenza di cui sarebbe stata vittima la sig.ra per mano del marito. Ella lamenta Pt_1
che “il Tribunale ha così ritenuto credibile che la sera del 24 luglio 2019 sia stato il
Pengo, uomo forte e robusto, ad essere aggredito dalla moglie, donna esile, invalida e a mala pena in gradi di respirare;
ma non spiega perchè, all'esito del diverbio, fosse la sig.ra Pt_1
a presentare una “frattura della settima costa sinistra”, con “prognosi di giorni
21 salvo complicazioni”, attestata da referto medico di pronto soccorso del 24.07.2019, allegato alla denuncia-querela sporta dalla stessa appellante il 27.07.2019 (v. doc. 17 fasc.
14 primo grado appellante). Si tratta, è bene sottolinearlo, dell'unico certificato medico prodotto in questo giudizio, attestante lesioni fisiche da atti violenti, laddove invece le
“innumerevoli” violenze asseritamente patite dal in lunghi anni di convivenza sono Per_1
state solo da lui “riferite”, ma mai concretamente accertate, tantomeno da personale medico.
Tuttavia, il Tribunale, anziché dare credito e il giusto peso a tale riscontro obiettivo, attestante le lesioni subite dalla sig.ra lo ha liquidato in modo sbrigativo, Pt_1
richiamando apoditticamente e acriticamente il provvedimento di archiviazione del GIP nel procedimento penale (R.G.N.R. 2019/7996), secondo il quale “dagli atti di indagine emerge come i rapporti tra indagato e p.o. siano assolutamente compromessi e come non sia possibile dar credito semplicemente al racconto della denunciante …”. Provvedimento di archiviazione in sé infelice, contraddittorio e illogico, dato che a provare la violenza subita dalla parte offesa non è solo il suo Parte_1
“racconto”, ma vi sono le lesioni ossee sul suo corpo, accertate dal personale sanitario.
Ciononostante il Tribunale civile, anziché stare ai fatti ed esprimere su di essi una propria posizione ragionata e coerente, aderisce incondizionatamente alle discutibili conclusioni del
GIP, condividendone nel processo motivazionale della sentenza qui impugnata gli stessi profili di illogicità e contraddittorietà. Ciò, senza considerare che il decreto di archiviazione nel procedimento penale non è un atto vincolante per il Giudice civile, trattandosi di provvedimento a contenuto ed effetti meramente processuali e in quanto tale privo di qualsiasi efficacia di accertamento del fatto, tantomeno definitiva” (ricorso in appello, pp. 13 – 14).
Dimentica parte appellante che le lesioni da lei riportate non furono semplicisticamente sminuite dall'A.G. penale e dal Tribunale civile nella sentenza appellata, ma furono piuttosto ritenute compatibili con la dinamica dell'episodio narrato ex adverso, quando scavalcando il cancello dell'abitazione
15 della suocera nel tentativo di aggredire marito e figli, la sig.ra si Pt_1
procurò le lesioni refertate dai sanitari del PS.
Ciò chiarito per completezza, deve rilevarsi come la mancata impugnazione del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito renda superfluo ogni ulteriore approfondimento sul punto.
Le considerazioni che precedono determinano la reiezione del primo motivo di appello.
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Con il secondo motivo di appello, la sig. ra impugna “La sentenza n. Pt_1
2004/2024 del Tribunale di Padova viene impugnata in relazione all'intero Capo 2
(periodo unico: “2. La richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla convenuta deve essere rigettata, ostandovi la pronuncia di addebito della separazione ai sensi dell'art. 156 comma 1 c.c.” (pagg. 13-14 sentenza). Il
Tribunale ha rigettato la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla sig.ra motivando il diniego con la pronuncia di addebito nei suoi confronti, ostativa della Pt_1
concessione del contributo ai sensi dell'art. 156, I. comma, c.c. Ne deriva che, risultando infondata la pronuncia di addebito della separazione a carico dell'appellante, anche il rigetto dell'assegno di mantenimento così motivato risulta infondata e la sentenza sul punto deve essere riformata, concedendo all'appellante il contributo di mantenimento richiesto.
Contributo di mantenimento al quale l'appellante ha pieno diritto, sussistendo tutti i presupposti di legge per la sua concessione…” richiamati in atti.
Il motivo è assorbito dalla conferma dell'addebito della separazione alla moglie, che pertanto – a mente del chiaro dettato dell'art. 156 c.c. e della valutazione ex ante compiuta dal Legislatore – non ha diritto all'assegno di mantenimento: la “sanzione” per la violazione – da parte di un coniuge – della solidarietà familiare, nel corso del rapporto, gli/le preclude, nella crisi del
16 rapporto, la possibilità di invocare la solidarietà a proprio vantaggio (salva eventuale domanda di alimenti ex artt. 433 ss. c.c. ricorrendone i presupposti).
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L'appellante impugna con il terzo motivo di gravame il capo di sentenza che ha posto a suo carico l'obbligo di concorrere al mantenimento (ordinario) dei figli.
Tale capo va riformato, seppure per ragioni diverse da quelle rappresentate dalla sig. ra Pt_1
Non è, infatti, la sua affermata inattitudine lavorativa a giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento ordinario per la figlia e la conferma di Per_2
quello per il figlio ma la sopravvenuta indipendenza economica Per_1
della ragazza.
Emerge, infatti, dagli atti che da poco divenuta maggiorenne, sia Per_2
occupata in una carrozzeria con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 48 mesi (dep. 30.9.2025 dall'appellato).
Nonostante la modesta paga contrattuale riconosciuta, la funzione del contratto ne esprime la finalità di inserimento stabile nel mondo del lavoro;
la giovane si può, pertanto, considerare economicamente indipendente dai genitori.
La decorrenza della revoca dell'assegno materno per deve essere Per_2
individuata dalla mensilità di luglio 2024, data di stipula del contratto di lavoro predetto.
Non vi sono invece, come anticipato, i presupposti per revocare l'assegno posto a carico della madre per concorso al mantenimento ordinario del figlio
. Sia i tempi di permanenza del ragazzo esclusivamente col padre, Per_1
sia la circostanza che la madre non abbia dato prova di essere iscritta alle liste del c.d. collocamento mirato e lege 68/1999 inducono a ritenere che ella,
17 rispettivamente, debba e possa contribuire, seppure proporzionalmente alle sue capacità economiche (v. art. 337 ter c.c.) ai bisogni di Per_1
attivandosi a tal fine in maniera più intesa e più trasparente e dunque in definitiva più responsabile (anche in relazione a quanto previsto dall'art. 30
Cost.).
Il modesto importo dell'assegno materno per stabilito in prime cure Per_1
(€ 125,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT dal suo riconoscimento in primo grado) ed il sopravvenuto venir meno dell'obbligo materno di concorrere al mantenimento di inducono a ritenere proporzionata alle capacità Per_2
materne la conferma dell'assegno di mantenimento ordinario per Per_1
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In applicazione di quanto previsto dall'art. 473 bis. 2 c.p.c. la quantificazione dell'obbligo di mantenimento materno in favore del figlio minore va peraltro riformulata disponendo, in capo all'appellata, l'obbligo di concorrere – nella misura del 20% – alle spese straordinarie, erroneamente omesse dal primo
Giudice. Si tratta, infatti, di una componente dell'unitario obbligo che non può essere ignorata nell'esercizio dei poteri officiosi riconosciuti dalla Legge a tutela del preminente interesse del minore a ricevere da entrambi i genitori effettiva tutela materiale anche per necessità non prevedibili e/o inconsuete.
Dunque, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va posto in capo all'appellata l'obbligo di concorrere, nella misura del 20%, alle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova, per la figlia Per_2
dall'introduzione del giudizio di primo grado (14.8.2020) fino al 30 giugno
2024 e per il figlio dall'introduzione del giudizio di primo grado Per_1
(14.8.2020) fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
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18 Considerato che, in difetto di impugnazione del relativo capo di sentenza,
l'appellato è definitivamente divenuto affidatario esclusivo e collocatario prevalente del figlio minore gli spetta – fin dal deposito della Per_1
sentenza di primo grado (23.12.2024) – l'intero assegno unico erogato dall' ex l. 46/2021 e d.lgs. 230/2021. CP_3
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Considerati gli esiti del giudizio, ed in particolare le ragioni poste alla base del parziale accoglimento dell'appello, sopravvenute rispetto alla sua proposizione e diverse rispetto agli elementi valorizzati dall'appellante, va disposta la compensazione delle spese legali di fase nella misura di 1/3 restando gli altri
2/3 – liquidati per tale quota come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile e della media complessità della causa – a carico dell'appellante prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di PADOVA n. Parte_1
2004/2024, in parziale riforma della stessa, da intendersi nel resto confermata, revoca, a far data dalla mensilità di luglio 2024, l'assegno di mantenimento posto a carico di per la figlia;
Parte_2 Persona_2
pone a carico di l'obbligo di concorrere, nella Parte_2
misura del 20%, al pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova, per la figlia dall'introduzione del giudizio di Per_2
primo grado (14.8.2020) fino al 30 giugno 2024 e per il figlio Per_1
dall'introduzione del giudizio di primo grado (14.8.2020) fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
19 dichiara che a far data dal deposito della sentenza di primo grado (23.12.2024)
ha diritto a percepire l'intero assegno unico per la prole CP_1
erogato dall' CP_3
compensa le spese legali tra le parti nella misura di 1/3 e pone a carico di i restanti 2/3 liquidati per tale quota in € 3400,00 Parte_2
oltre al 15% per spese generali, iva e cpa di legge.
Così deciso in Venezia, in data 27 ottobre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
VI AR LU CU
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