TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione portato alla notifica il 5 giugno 2024 ed iscritta al n.
289 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (P. IVA ), rappresentata e difesa dai procc. domm. Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Giorgio Marpillero del foro di Torino e Andrea Orlandoni del foro di Como ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del secondo difensore sito in Como, Via Mugiasca n. 10, giusta procura agli atti telematici
ATTRICE
contro
- (C.F. CP_1 C.F._1
CONVENUTO/CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2043, 2050 e 2051 c.c.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, istanza o domanda, previa ammissione,
qualora ritenuta opportuna, delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc di parte attrice, accertata e
dichiarata la responsabilità del sig. per i fatti esposti in narrativa, condannare il convenuto al pagamento in CP_1
favore dell'attrice della somma di euro 11.575,00 (undicimilacinquecentosettantacinque/00) oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal 24/09/20 data dell'esborso.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre 15% spese generali, 4% C.p.a. e Iva per legge.”
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione portato alla notifica il 5.6.2024, ha esposto di essersi Parte_1
surrogata nel diritto del proprio assicurato, , per chiedere la condanna di al CP_2 CP_1
rimborso dell'indennizzo di euro 11.575,00 erogato dall'assicurazione a seguito del sinistro avvenuto l'1.11.2019 in Missaglia. In particolare, la compagnia ha esposto di avere tenuto indenne l'assicurato in virtù della polizza “Globale Fabbricati” n. 2010/80/205501 per i danni subiti dall'immobile di proprietà dello stesso sito in Missaglia, Via Don Biffi n. 3, a causa dell'esplosione verificatasi nell'immobile di
Via Manzoni n. 32, di cui lo era proprietario. CP_1
A sostegno della propria pretesa, ha prodotto i verbali di intervento dei Vigili del Parte_1
Fuoco e la documentazione attestante la dinamica del sinistro, che comprovano la responsabilità del convenuto per lo scoppio: lo , infatti, dopo aver volutamente lasciato aperto il rubinetto del gas, CP_1
avrebbe acceso una sigaretta, causando l'esplosione. Dalla conseguente onda d'urto sarebbero derivati all'immobile di Via Don Biffi n. 3 svariati danni, tutti indennizzati dalla compagnia. Pertanto, Pt_1
ha chiesto la condanna dello al rimborso delle somme versate in favore dall'assicurato.
[...] CP_1
2. - Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione a , avvenuta – a CP_1
seguito della rinnovazione disposta a causa dell'irreperibilità del convenuto presso la residenza mantenuta nell'immobile danneggiato – nelle forme dell'art. 143 c.p.c. il 5.6.2024, il convenuto non si
è costituito: ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
3. - Alla prima udienza del 10.12.2024 la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti ed
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al
23.1.2025. In tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
4. - Dalla documentazione prodotta si evince che l'1.11.2019 attorno alle 18.30 a Missaglia si è verificata un'esplosione scaturita dall'immobile sito in Via Alessandro Manzoni.
Lo scoppio ha interessato sia l'edificio di proprietà dello – la cui porta d'ingresso è stata CP_1
sbalzata a circa una decina di metri di distanza e le cui macerie hanno ricoperto la strada, impedendone la percorribilità – sia il fabbricato di . Come si ricava dalla relazione dei Vigili del CP_2
Fuoco, infatti, “l'edificio dirimpetto a quello dove è avvenuto lo scoppio, riportava danni alle vetrate di grandi dimensioni che risultavano pericolanti” (doc. 2): la circostanza è confermata dalla pagina 2 di 6 documentazione fotografica allegata alla relazione dallo perito incaricato CP_3
dall'assicurazione di stimare i danni conseguenti al sinistro. In particolare, la perizia (doc. 12) ha accertato “la rottura di alcune lastre in cristallo delle vetrine e dei sopraluce dei locali posti al piano terra del rischio assicurato”, il danneggiamento di “serramenti, vetri, cassonetti coprirullo, cassonetti di copertura tubazioni pluviale passanti all'interno dei locali”. I danni in parola sono ben visibili dalla documentazione fotografica in atti (doc. 22).
A fronte della quantificazione operata in perizia, pari ad euro 16.596,22 lordi, l'assicurazione ha raggiunto un accordo con il (doc. 13), indennizzando all'assicurato la minor somma di euro CP_2
11.575,00 (doc. 14).
5. - Quanto alla dinamica del sinistro, i Vigili del Fuoco hanno constatato la presenza dello intrappolato sotto le macerie. Una volta liberato dai detriti, gli operatori hanno dato atto di CP_1
avere rinvenuto “fra le pieghe della maglietta una sigaretta parzialmente consumata” (docc. 2 e fotografia allegata a doc. 7, pag. 25). La ragionevole causa del sinistro è stata individuata in una fuoriuscita di gas, non ricollegabile ad una rottura o manomissione dell'impianto (docc. 3, 4).
In data 11.11.2019 i Carabinieri hanno raccolto le dichiarazioni del convenuto presso l'ospedale
Niguarda di Milano, ove si trovava ricoverato dal giorno del sinistro: in questa occasione lo , CP_1
“cosciente e vigile non essendo stato sottoposto a terapia sedativa”, ha dichiarato: “non sto vivendo un bel periodo e mi sento un po' depresso. In passato ho avuto dei periodi bui in cui mi è capitato di pensare di togliermi la vita, che però poi sono passati e mi dicevo “ma cosa lo faccio a fare”. Non
ricordo di aver aperto i rubinetti del gas, ma non escludo di averlo fatto. Ora che mi ricordo voglio rettificare la mia affermazione: ho aperto il rubinetto destro dell'impianto cucina, prima di pranzo,
perché non ho mangiato, poi mi sono addormentato. Quando mi sono risvegliato sentivo odore di gas forte, ho avuto un ripensamento e mi sono diretto verso la porta d'ingresso dell'appartamento per aprirla e fare uscire il gas, ma non ho fatto in tempo perché c'è stata l'esplosione. Preciso che appena ho aperto la porta d'ingresso è avvenuta l'esplosione e che non ho fatto in tempo a far uscire il gas.
Ho aperto il rubinetto perché, in un momento di grande sconforto e solitudine, volevo addormentarmi e non svegliarmi più” (doc. 6).
pagina 3 di 6 Sulla scorta delle indagini dei Carabinieri, trasmesse alla Procura di Lecco, è stato aperto il fascicolo n. 3366/2019 RGNR contro ignoti (successivamente posto a carico dello ) per il reato CP_1
ex art. 434 c.p. (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi).
La Procura ha svolto indagini tramite il Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale
Lombardia, che hanno portato ad “escludere che l'esplosione possa essere scaturita da apparecchiature a gas mal funzionanti;
risulta inoltre impossibile che l'evento sia accaduto per
l'esplosione di vapori dovuti allo sversamento di liquidi infiammabili”. La causa più probabile dell'esplosione è stata individuata in un “atto volontario di dispersione gas metano” poiché “il valore
inusuale di consumo di gas rispetto ai giorni precedenti in un minor lasso temporale, il ritrovamento
della sigaretta addosso alla vittima e precisamente sulla parte alta della maglia, le ustioni al volto, collo, mani riscontrate dal referto medico lasciano dedurre un'esplosione da gas con fiamma singola senza incendio, verificatasi a causa dell'accensione di una sigaretta in un ambiente con le condizioni ideali del campo di esplosività del gas metano” (doc. 7). Tale conclusione risulta ulteriormente supportata dalla presenza di “ustioni di 2° grado al volto, al collo ed alle mani”, ossia ai “punti in cui
una persona che accende una sigaretta viene investita dalla fiammata che ne consegue, fiammata che ha poi prodotto l'onda di pressione e l'esplosione verificatasi” (doc. 8).
Il convenuto è quindi stato rinviato a giudizio per il delitto previsto e punito dagli artt. 449 c.p. con riferimento agli artt. 434 e 423 c.p. e, in tale sede, ha chiesto l'applicazione della pena ex art. 444
c.p.p.. Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 72/2022 (doc. 10), lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione.
Dal complesso di prove sopra ripercorse si evince la responsabilità di nella CP_1
causazione dell'esplosione dovuta al gas metano avvenuta in data 1.11.2019 in Missaglia: del resto, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando certamente sentenza di condanna in senso tecnico, presuppone comunque un'ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova (così da ultimo Cass.
9.9.2024 n. 24140) e costituisce in ogni caso un importante elemento di prova per il Giudice in sede civile, il quale, ove intenda discostarsene, deve spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il
Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (giurisprudenza costante: Cass. 11.10.2023 n.
pagina 4 di 6 28428; Cass.
3.3.2020 n. 5897; Cass.19.6.2019 n. 16505; Cass. 7.2.2019, n. 3643; Cass. 29.2.2016 n.
3980; Cass. 22.4.2015 n. 8153; Cass. 31.3.2015 n. 6582; Cass. 21.1.2015 n. 1024; Cass. 15.10.2013 n.
23386; Cass. 30.9.2013 n. 22333; Cass. 18.4.2013 n. 9456; Cass. 27.3.2013 n. 7675; Cass. 23.3.2011 n.
6668; Cass. 22.2.2011 n. 4258; Cass. 11.5.2007 n. 10847; Cass. S.U. 31.7.2006 n. 17289). Nel caso di specie, peraltro, la contumacia dello non permette di individuare le ragioni che lo avrebbero CP_1
determinato ad ammettere una responsabilità penale inesistente.
6. - Accertata, quindi, la responsabilità del convenuto per i danni causati dall'esplosione che ha attinto anche l'immobile di Missaglia, Via Don Biffi n. 3, di proprietà di , resta da CP_2
vagliare la sussistenza dei requisiti della surroga effettuata da Parte_1
Come già richiamato nei paragrafi precedenti, è stata documentalmente provata la liquidazione dell'indennizzo in favore dell'assicurato (doc. 14). Risultano allora applicabili gli artt. 1916, 1201 e
1203 c.c., che prevedono la surrogazione legale dell'assicurazione nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, una volta pagata l'indennità.
La domanda dell'attrice è quindi fondata e deve essere accolta, con condanna del convenuto al pagamento di euro 11.575,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso
(24.9.2020) all'effettivo soddisfo.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il convenuto va condannato a rifonderle all'attrice nell'importo che si liquida – con applicazione del D.M. 147/2022 per le cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 (pari alla condanna), nei valori medi per la fase di studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase istruttoria (in quanto svoltasi solo attraverso produzioni documentali) e decisoria (essendosi tale fase svolta mediante discussione orale) – in euro 3.696,41 (di cui euro 309,41
per anticipazioni ed euro 3.387,00 per compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA la responsabilità di per i danni occorsi all'immobile di proprietà di sito in CP_1 CP_2
Missaglia, Via Don Biffi n. 3, in conseguenza del sinistro avvenuto in data 1.11.2019 e, per l'effetto,
pagina 5 di 6 DA
(c.f. al pagamento in favore di CP_1 C.F._1 Parte_1
della somma di euro 11.575,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di esborso
(24.9.2020) fino all'effettivo soddisfo;
DA
(c.f. a rifondere le spese processuali a CP_1 C.F._1 Parte_1
per euro 3.696,41 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
[...]
Così deciso in Lecco il 3 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione portato alla notifica il 5 giugno 2024 ed iscritta al n.
289 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (P. IVA ), rappresentata e difesa dai procc. domm. Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Giorgio Marpillero del foro di Torino e Andrea Orlandoni del foro di Como ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del secondo difensore sito in Como, Via Mugiasca n. 10, giusta procura agli atti telematici
ATTRICE
contro
- (C.F. CP_1 C.F._1
CONVENUTO/CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2043, 2050 e 2051 c.c.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, istanza o domanda, previa ammissione,
qualora ritenuta opportuna, delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc di parte attrice, accertata e
dichiarata la responsabilità del sig. per i fatti esposti in narrativa, condannare il convenuto al pagamento in CP_1
favore dell'attrice della somma di euro 11.575,00 (undicimilacinquecentosettantacinque/00) oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal 24/09/20 data dell'esborso.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre 15% spese generali, 4% C.p.a. e Iva per legge.”
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione portato alla notifica il 5.6.2024, ha esposto di essersi Parte_1
surrogata nel diritto del proprio assicurato, , per chiedere la condanna di al CP_2 CP_1
rimborso dell'indennizzo di euro 11.575,00 erogato dall'assicurazione a seguito del sinistro avvenuto l'1.11.2019 in Missaglia. In particolare, la compagnia ha esposto di avere tenuto indenne l'assicurato in virtù della polizza “Globale Fabbricati” n. 2010/80/205501 per i danni subiti dall'immobile di proprietà dello stesso sito in Missaglia, Via Don Biffi n. 3, a causa dell'esplosione verificatasi nell'immobile di
Via Manzoni n. 32, di cui lo era proprietario. CP_1
A sostegno della propria pretesa, ha prodotto i verbali di intervento dei Vigili del Parte_1
Fuoco e la documentazione attestante la dinamica del sinistro, che comprovano la responsabilità del convenuto per lo scoppio: lo , infatti, dopo aver volutamente lasciato aperto il rubinetto del gas, CP_1
avrebbe acceso una sigaretta, causando l'esplosione. Dalla conseguente onda d'urto sarebbero derivati all'immobile di Via Don Biffi n. 3 svariati danni, tutti indennizzati dalla compagnia. Pertanto, Pt_1
ha chiesto la condanna dello al rimborso delle somme versate in favore dall'assicurato.
[...] CP_1
2. - Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione a , avvenuta – a CP_1
seguito della rinnovazione disposta a causa dell'irreperibilità del convenuto presso la residenza mantenuta nell'immobile danneggiato – nelle forme dell'art. 143 c.p.c. il 5.6.2024, il convenuto non si
è costituito: ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
3. - Alla prima udienza del 10.12.2024 la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti ed
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al
23.1.2025. In tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
4. - Dalla documentazione prodotta si evince che l'1.11.2019 attorno alle 18.30 a Missaglia si è verificata un'esplosione scaturita dall'immobile sito in Via Alessandro Manzoni.
Lo scoppio ha interessato sia l'edificio di proprietà dello – la cui porta d'ingresso è stata CP_1
sbalzata a circa una decina di metri di distanza e le cui macerie hanno ricoperto la strada, impedendone la percorribilità – sia il fabbricato di . Come si ricava dalla relazione dei Vigili del CP_2
Fuoco, infatti, “l'edificio dirimpetto a quello dove è avvenuto lo scoppio, riportava danni alle vetrate di grandi dimensioni che risultavano pericolanti” (doc. 2): la circostanza è confermata dalla pagina 2 di 6 documentazione fotografica allegata alla relazione dallo perito incaricato CP_3
dall'assicurazione di stimare i danni conseguenti al sinistro. In particolare, la perizia (doc. 12) ha accertato “la rottura di alcune lastre in cristallo delle vetrine e dei sopraluce dei locali posti al piano terra del rischio assicurato”, il danneggiamento di “serramenti, vetri, cassonetti coprirullo, cassonetti di copertura tubazioni pluviale passanti all'interno dei locali”. I danni in parola sono ben visibili dalla documentazione fotografica in atti (doc. 22).
A fronte della quantificazione operata in perizia, pari ad euro 16.596,22 lordi, l'assicurazione ha raggiunto un accordo con il (doc. 13), indennizzando all'assicurato la minor somma di euro CP_2
11.575,00 (doc. 14).
5. - Quanto alla dinamica del sinistro, i Vigili del Fuoco hanno constatato la presenza dello intrappolato sotto le macerie. Una volta liberato dai detriti, gli operatori hanno dato atto di CP_1
avere rinvenuto “fra le pieghe della maglietta una sigaretta parzialmente consumata” (docc. 2 e fotografia allegata a doc. 7, pag. 25). La ragionevole causa del sinistro è stata individuata in una fuoriuscita di gas, non ricollegabile ad una rottura o manomissione dell'impianto (docc. 3, 4).
In data 11.11.2019 i Carabinieri hanno raccolto le dichiarazioni del convenuto presso l'ospedale
Niguarda di Milano, ove si trovava ricoverato dal giorno del sinistro: in questa occasione lo , CP_1
“cosciente e vigile non essendo stato sottoposto a terapia sedativa”, ha dichiarato: “non sto vivendo un bel periodo e mi sento un po' depresso. In passato ho avuto dei periodi bui in cui mi è capitato di pensare di togliermi la vita, che però poi sono passati e mi dicevo “ma cosa lo faccio a fare”. Non
ricordo di aver aperto i rubinetti del gas, ma non escludo di averlo fatto. Ora che mi ricordo voglio rettificare la mia affermazione: ho aperto il rubinetto destro dell'impianto cucina, prima di pranzo,
perché non ho mangiato, poi mi sono addormentato. Quando mi sono risvegliato sentivo odore di gas forte, ho avuto un ripensamento e mi sono diretto verso la porta d'ingresso dell'appartamento per aprirla e fare uscire il gas, ma non ho fatto in tempo perché c'è stata l'esplosione. Preciso che appena ho aperto la porta d'ingresso è avvenuta l'esplosione e che non ho fatto in tempo a far uscire il gas.
Ho aperto il rubinetto perché, in un momento di grande sconforto e solitudine, volevo addormentarmi e non svegliarmi più” (doc. 6).
pagina 3 di 6 Sulla scorta delle indagini dei Carabinieri, trasmesse alla Procura di Lecco, è stato aperto il fascicolo n. 3366/2019 RGNR contro ignoti (successivamente posto a carico dello ) per il reato CP_1
ex art. 434 c.p. (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi).
La Procura ha svolto indagini tramite il Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale
Lombardia, che hanno portato ad “escludere che l'esplosione possa essere scaturita da apparecchiature a gas mal funzionanti;
risulta inoltre impossibile che l'evento sia accaduto per
l'esplosione di vapori dovuti allo sversamento di liquidi infiammabili”. La causa più probabile dell'esplosione è stata individuata in un “atto volontario di dispersione gas metano” poiché “il valore
inusuale di consumo di gas rispetto ai giorni precedenti in un minor lasso temporale, il ritrovamento
della sigaretta addosso alla vittima e precisamente sulla parte alta della maglia, le ustioni al volto, collo, mani riscontrate dal referto medico lasciano dedurre un'esplosione da gas con fiamma singola senza incendio, verificatasi a causa dell'accensione di una sigaretta in un ambiente con le condizioni ideali del campo di esplosività del gas metano” (doc. 7). Tale conclusione risulta ulteriormente supportata dalla presenza di “ustioni di 2° grado al volto, al collo ed alle mani”, ossia ai “punti in cui
una persona che accende una sigaretta viene investita dalla fiammata che ne consegue, fiammata che ha poi prodotto l'onda di pressione e l'esplosione verificatasi” (doc. 8).
Il convenuto è quindi stato rinviato a giudizio per il delitto previsto e punito dagli artt. 449 c.p. con riferimento agli artt. 434 e 423 c.p. e, in tale sede, ha chiesto l'applicazione della pena ex art. 444
c.p.p.. Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 72/2022 (doc. 10), lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione.
Dal complesso di prove sopra ripercorse si evince la responsabilità di nella CP_1
causazione dell'esplosione dovuta al gas metano avvenuta in data 1.11.2019 in Missaglia: del resto, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando certamente sentenza di condanna in senso tecnico, presuppone comunque un'ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova (così da ultimo Cass.
9.9.2024 n. 24140) e costituisce in ogni caso un importante elemento di prova per il Giudice in sede civile, il quale, ove intenda discostarsene, deve spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il
Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (giurisprudenza costante: Cass. 11.10.2023 n.
pagina 4 di 6 28428; Cass.
3.3.2020 n. 5897; Cass.19.6.2019 n. 16505; Cass. 7.2.2019, n. 3643; Cass. 29.2.2016 n.
3980; Cass. 22.4.2015 n. 8153; Cass. 31.3.2015 n. 6582; Cass. 21.1.2015 n. 1024; Cass. 15.10.2013 n.
23386; Cass. 30.9.2013 n. 22333; Cass. 18.4.2013 n. 9456; Cass. 27.3.2013 n. 7675; Cass. 23.3.2011 n.
6668; Cass. 22.2.2011 n. 4258; Cass. 11.5.2007 n. 10847; Cass. S.U. 31.7.2006 n. 17289). Nel caso di specie, peraltro, la contumacia dello non permette di individuare le ragioni che lo avrebbero CP_1
determinato ad ammettere una responsabilità penale inesistente.
6. - Accertata, quindi, la responsabilità del convenuto per i danni causati dall'esplosione che ha attinto anche l'immobile di Missaglia, Via Don Biffi n. 3, di proprietà di , resta da CP_2
vagliare la sussistenza dei requisiti della surroga effettuata da Parte_1
Come già richiamato nei paragrafi precedenti, è stata documentalmente provata la liquidazione dell'indennizzo in favore dell'assicurato (doc. 14). Risultano allora applicabili gli artt. 1916, 1201 e
1203 c.c., che prevedono la surrogazione legale dell'assicurazione nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, una volta pagata l'indennità.
La domanda dell'attrice è quindi fondata e deve essere accolta, con condanna del convenuto al pagamento di euro 11.575,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso
(24.9.2020) all'effettivo soddisfo.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il convenuto va condannato a rifonderle all'attrice nell'importo che si liquida – con applicazione del D.M. 147/2022 per le cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 (pari alla condanna), nei valori medi per la fase di studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase istruttoria (in quanto svoltasi solo attraverso produzioni documentali) e decisoria (essendosi tale fase svolta mediante discussione orale) – in euro 3.696,41 (di cui euro 309,41
per anticipazioni ed euro 3.387,00 per compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA la responsabilità di per i danni occorsi all'immobile di proprietà di sito in CP_1 CP_2
Missaglia, Via Don Biffi n. 3, in conseguenza del sinistro avvenuto in data 1.11.2019 e, per l'effetto,
pagina 5 di 6 DA
(c.f. al pagamento in favore di CP_1 C.F._1 Parte_1
della somma di euro 11.575,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di esborso
(24.9.2020) fino all'effettivo soddisfo;
DA
(c.f. a rifondere le spese processuali a CP_1 C.F._1 Parte_1
per euro 3.696,41 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
[...]
Così deciso in Lecco il 3 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 6 di 6