Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Elisa Pinna Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 245\2025 R.G.A.C. promosso da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna C.F._1
Schiaffino; nei confronti di
C.F. , nata a [...] il 13 maggio Controparte_1 C.F._2
1969, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michela Consigli;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 27.5.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi,
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in regime Parte_1 Controparte_1
di separazione dei beni, in Massa, in data 26 settembre 2004, successivamente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Massa al n. 138, parte II, Serie A, dell'anno
5.7.2005 e a IO (LU) il 3.2.2008. Persona_2
2. A dispetto di un iniziale disaccordo in ordine ai termini della separazione, dopo la comparizione dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di volersi separare, rassegnando congiuntamente le conclusioni nei termini di cui all'accordo sottoscritto in data 3.3.2025. Segnatamente, le parti hanno concordato le seguenti condizioni: I coniugi saranno autorizzati a continuare a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
I. DIMORA DI CIASCUN CONIUGE E CASA CONIUGALE
1.1. Il Signor continuerà ad abitare nell'immobile sito in Marina di Massa, via Garosi Parte_1
n. 16, in cui si è trasferito nel mese di dicembre 2024; la Signora sino alla fine del Controparte_1
mese di luglio 2025, abiterà, assieme al figlio e alla figlia (nei periodi in cui Persona_2 Persona_1
quest'ultima sarà in Italia) nella casa in locazione, domicilio della famiglia, sita in Massa via San
Giuseppe Vecchio, n. 17\A.
1.2. Con specifico riferimento alla casa della famiglia sita in Massa via San Giuseppe Vecchio l7\A, i coniugi concordano espressamente che il Signor in qualità di conduttore dell'immobile e Parte_1
formale intestatario del contratto di locazione, ha inviato la disdetta in data 3l gennaio 2025, con la conseguenza che il contratto cesserà non prima del 3l luglio 2025. Sino alla data di cessazione della locazione (dunque fino al 31 luglio 2025) il sig. si farà carico di tutte le spese relative Parte_1
all'abitazione familiare, nessuna esclusa, e dunque dei canoni di locazione, delle spese per le utenze e oneri della casa (Tari ecc.).
1.3. Al momento della cessazione del contratto di locazione, la Signora si trasferirà a Controparte_1
vivere in altro immobile, dando pronta comunicazione, al Signor dell'indirizzo della Parte_1
nuova dimora.
1.4. Gli arredi e gli oggetti presenti nella casa della famiglia resteranno assegnati e nella piena, esclusiva proprietà della Signora ad esclusione degli oggetti di proprietà di e Controparte_1 Parte_1
degli oggetti dallo stesso individuati, che sono stati dallo stesso ritirati prima della data di sottoscrizione del presente accordo.
2. AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORENNE
Pag. 2 di 7 2.1. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con madre e padre.
2.2. resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
trascorrerà a casa Persona_2
del padre un fine settimana al mese (dal venerdì sera alla domenica sera o al lunedì mattina, tendenzialmente il primo w.e. del mese) e durante la settimana sarà lasciato libero di andare a trovare il padre quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo (sempre avvisando il padre con un congruo anticipo per consentire allo stesso, che spesso viaggia e che comunque è quotidianamente impegnato per molte ore consecutive nello svolgimento della sua attività lavorativa, di organizzarsi per essere presente).
2.3. Se il Signor programmerà. una trasferta o avrà impegni di carattere lavorativo Parte_1
stringenti che gli impediranno di tenere con sé , ne darà tempestivamente comunicazione alla Signora possibilmente con un preavviso di 15 (quindici) giorni (o con un minore tempo di preavviso in CP_1
casi di urgenze), in modo tale che la stessa possa conseguentemente organizzarsi ed essere presente per il figlio quando il padre si vedrà impegnato.
2.4. La Signora inoltre, dal canto suo, prima di organizzare i suoi spostamenti all'estero o in CP_1
Italia (per andare a trovare o per altri motivi), si consulterà con il Signor per essere sicura Parte_1
che nel periodo di sua assenza, il padre possa occuparsi di (dando un preavviso di almeno 15 giorni). La sig.ra organizzerà pertanto i propri spostamenti e i propri viaggi, previa intesa con il CP_1
Signor in modo tale che siano compatibili con le modalità di affidamento di Parte_1 Persona_2
cosicché sia sempre garantita la presenza della madre nei giorni in cui è previsto che abiti con la stessa.
2.5. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza, comunque nel rispetto dei desideri di che, ove possibile, verranno assecondati.
2.6. Sarà cura dei genitori, in relazione ai loro impegni e orari di lavoro, accompagnare il figlio al corso di teatro o in palestra o in altri luoghi ove egli dovrà recarsi per esigenze legate alle attività
Pag. 3 di 7 scolastiche, sportive o ludiche. In particolare, si organizzerà per accompagnare il figlio, Parte_1
nei soli giorni in cui lo stesso starà in casa con lui.
2.7. Sarà in ogni caso cura dei due genitori supportare nel suo sviluppo di crescita e autonomia, perché egli possa rendersi indipendente negli spostamenti (anche tramite l'utilizzo di un mezzo come lo scooter o la bicicletta elettrica).
3. MANTENIMENTO A FAVORE DEI FIGLI
3.1. Poiché , anche in considerazione degli impegni scolastici, avrà sempre come punto di riferimento la dimora della madre e trascorrerà con la stessa la maggiore parte dei giorni della settimana, il Signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio, versando alla madre la somma mensile Parte_1
di euro 1.000,00, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno sarà versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a
Resta inteso che, come detto, la misura dell'assegno è stata determinata e concordata Controparte_1
dai coniugi in considerazione dei tempi di permanenza di presso la madre, con la conseguenza che se detti tempi varieranno in modo significativo, l'importo dell'assegno verrà riparametrato.
3.2. Per quanto riguarda la figlia i genitori concordano che il padre verserà direttamente Persona_1
alla stessa, tramite bonifico bancario e sul conto corrente a lei intestato, un assegno di mantenimento pari alla somma mensile di euro 1.000,00, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
3.3. Le spese straordinarie per i figli verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
i coniugi concordano che sono da intendere, quali spese straordinarie per i figli, quelle indicate nel Protocollo di Intesa approvalo dal Tribunale di Massa del
19/07/2024, con le modalità di rimborso spese ivi previste. E' da ritenersi incluso, nelle spese straordinarie per ripartite tra i genitori nella misura del 70% al padre e 30% alla madre, Persona_1
il costo per la copertura assicurativa dell'autovettura modello MINI (formalmente intestata alla madre ma effettivamente di proprietà della figlia); i termini e le condizioni della polizza assicurativa saranno concordati dai genitori al momento del rinnovo annuale.
3.4. I coniugi, in espressa deroga a quanto indicato al punto 3.3. e come clausola essenziale del presente accordo, hanno concordato che saranno a carico esclusivo del padre, che dunque vi provvederà direttamente e nella misura del 100%, tutte le spese straordinarie relative allo studio, ai corsi di
Pag. 4 di 7 formazione o di istruzione, ai master, ai viaggi di studio o di istruzione anche all'estero, per entrambi i figli, limitatamente a quelli già programmati, già noti e indicati al momento della sottoscrizione del presente ricorso come nel seguito si andrà a specificare;
per quel che riguarda i progetti di studio dei quali non sono ancora stati definiti durata, oggetto e spesa, il Signor si impegna a prenderli in Parte_1
esame con i figli, a valutarli con gli stessi e a farsi carico delle spese se ciò sarà in linea con le sue capacità economiche nel momento in cui l'impegno di spesa dovrà essere assunto.
3.5. I genitori concordano sin d'ora che verranno sostenute dal padre, in via esclusiva e nella misura del
100% le seguenti spese straordinarie:
- spese che dovranno essere sostenute per consentire ad di prendere parte al Programma Astudy
High School, un progetto di studio negli Stati Uniti (programmato per l'anno scolastico 2025/2026); per "spese del progetto" si intendono le spese di viaggio, di soggiorno, di vitto e alloggio e le spese richieste dalla Scuola e dalla famiglia ospitante;
saranno carico a carico del padre anche le spese di abbigliamento e comunque ogni altra spesa necessaria al mantenimento del minore;
- spese sostenute e da sostenere per , per completare l'attuale progetto di studio a Berlino per ottenere la certificazione C1 (che si concluderà a maggio 2025 e che è propedeutico all'iscrizione universitaria) e che comprendono il canone di locazione dell'appartamento a Berlino, le utenze e le altre spese per la scuola fino alla fine di aprile 2025 (non le spese per il mantenimento ordinario che sono già coperte dall'assegno indicato al punto 3.2.);
- spese per il successivo percorso universitario di presso l'università TUB (Technische Universität
Berlin) di ingegneria edile a Berlino della durata di 5 anni (cosi come già deciso da in tre anni di base e due anni di specializzazione); tali spese comprendono i costi per l'iscrizione, i costi per la frequentazione dei corsi e i costi per l'alloggio a Berlino nei limiti di euro 1.000,00 mensili con l'intesa che nel caso in cui la figlia dovesse optare per una soluzione abitativa più costosa, il maggiore costo mensile sarà a carico della madre (le spese per il mantenimento ordinario resteranno coperte dall'assegno indicato al punto 3.2. che precede).
3.6. Nel periodo in cui parteciperà al progetto negli Stati Uniti, poiché non è previsto il Persona_2
suo rientro in Italia, l'assegno di mantenimento di 1.000,00 euro mensili da parte del padre alla madre, verrà sospeso e il padre provvederà direttamente, tenuto conto delle esigenze del figlio. Al rientro del figlio in Italia il padre riprenderà. il versamento dell'assegno di euro 1000,00 alla madre.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Pag. 5 di 7 4.1. Il Signor riconosce e si obbliga a versare alla sig.ra la somma di euro Parte_1 CP_1
10.000,00 a titolo di contributo per far fronte alle spese nell'interesse della famiglia prima di essere riuscita a riorganizzare la propria vita e attività lavorativa (es. affitto, utenze ...).
Pertanto, una volta conclusa l'udienza del 6 marzo 2025 e confermate le presenti condizioni dinanzi al
Tribunale di Massa, il sig. eseguirà entro e non oltre la medesima giornata il versamento della Parte_1
somma di euro 10.000,00 (diecimila//00) tramite bonifico bancario su conto corrente intestato Signora
Controparte_1
4.2. Il Signor si impegna, inoltre, a trasferire alla moglie la proprietà dell'autovettura Parte_1
Mercedes GLE tg. FZ613AB, a titolo gratuito, rinunciando a chiedere alla stessa il rimborso della quota delle spese che egli ha sostenuto per l'acquisto. Le spese per il passaggio di proprietà ed ogni spesa collegata resteranno a carico della Signora Controparte_1
4.3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
I procuratori, infine, hanno dato congiuntamente atto che le pattuizioni patrimoniali contenute nell'accordo sono state eseguite, salvo il saldo dell'ulteriore importo di €
5.000,00 rispetto a quello complessivo di € 10.000,00, che interverrà entro il mese di giugno.
All'esito, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Alla luce del disposto dell'art. 151 c.c. la domanda di separazione è fondata, non potendo il Tribunale che prendere atto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza rappresentata dalle parti.
Gli accordi raggiunti in corso di causa appaiono conformi alla legge e all'ordine pubblico e risultano confacenti all'interesse della prole. Il Tribunale, pertanto, ritiene di disporre in conformità.
Dal momento che è stata richiesta anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione sulla relativa domanda allorquando la stessa diverrà procedibile, in accordo al disposto dell'art. 473bis.49 c.p.c.. In tale sede interverranno le statuizioni di legge in punto di spese giudiziali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente statuendo:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Massa, in data 26 settembre 2004, successivamente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Massa al n. 138, parte II, Serie A, dell'anno 2004, autorizzandoli a vivere separati;
DISPONE in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, meglio descritti in parte motiva, in ordine ai termini della separazione, ivi incluso per quanto riguarda l'affidamento e mantenimento dei figli, e Persona_2 Persona_1
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Massa (MS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
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