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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5448 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa AN UN, nella causa iscritta al n.10002/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GIGLIO LEONARDO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti DENTICI LORENZO MARIA, Controparte_2
CP_3
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistenti -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 9/12/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna il resistente a corrispondere al ricorrente la somma di 62.582,17, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dall'1.12.2025 sino al soddisfo, e a versare ad i relativi contributi CP_3 previdenziali nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale;
- compensa per metà le spese di lite e condanna il resistente al pagamento della restante parte che liquida in favore del ricorrente in complessivi euro 6.697,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e in favore di in euro 1.616,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
CP_3 - pone definitivamente a carico del resistente le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 12.10.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_1
quale titolare dell'omonima ditta individuale, esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze
[...] dall'1.9.1995 al 24.1.2022 come banconista con inquadramento nel livello V del CCNL pubblici servizi turismo;
lamentava di aver svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella lettera di assunzione, inquadrabili nel livello IV del CCNL, di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella indicata in busta paga, di aver lavorato 6 giorni a settimana, compresa la domenica, per 10 ore (4,00-14,00), senza usufruire del riposo settimanale ove coincidente con un giorno festivo, con soli 10 giorni di ferie l'anno, senza percepire 13^, 14^, maggiorazione per lavoro straordinario, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa. Chiedeva, previo riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore, la condanna del convenuto al pagamento dei superiori titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva il convenuto che, contestando la fondatezza delle pretese attoree, domandava il rigetto del ricorso;
l' invece chiedeva “Previo accertamento della CP_3 sussistenza e della durata del rapporto di lavoro, accogliere la domanda di parte ricorrente volta alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale nei limiti della prescrizione.”.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale delle parti, audizione dei testi indicati dalle medesime e CTU, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esplicati.
Dall'istruttoria esperita non è emersa l'osservanza dell'orario di lavoro dedotto dal ricorrente, che tuttavia risulta essere stato assunto a tempo pieno e indeterminato, non essendo stata fornita la prova di un accordo relativo al part time.
Invero il teste ha riferito che il ricorrente “sfrecciava la mattina alle 5.00/5.30 con la Testimone_1 macchina per andare a lavoro e ci svegliava e ciò accadeva anche nei periodi tradizionalmente feriali;
non lo seguivo, quindi non sono certo che andasse a lavoro”, i testi di parte resistente e hanno Testimone_2 Testimone_3 dichiarato che il ricorrente iniziava a lavorare alle 6.00; il teste ha dichiarato di recarsi Testimone_4 al bar alle 4.40-4.45, ossia prima ancora dell'apertura, e di fare colazione, riferendo tuttavia un orario Tes_ contraddetto dal teste che, essendo pasticcere e dovendo quindi provvedere alla preparazione dei prodotti richiesti per colazione, conserva una conoscenza più precisa dell'orario di apertura. Il ricorrente non ha inoltre provato la sussistenza dei presupposti previsti per l'indennità sostitutiva Tes_ di ferie e permessi non goduti, avendo peraltro il teste riferito che durante nel mese di settembre il bar chiudeva per 15 giorni, sicché tutti i dipendenti potevano usufruire delle ferie.
È stata invece fornita la prova delle ragioni legittimanti il recesso per giusta causa, non avendo il convenuto dimostrato di aver corrisposto le ultime retribuzioni.
Deve inoltre osservarsi che, benché nessuno dei testimoni abbia confermato lo svolgimento delle mansioni ulteriori rispetto a quelle dedotte in ricorso dal ricorrente, il convenuto dal marzo 2011 ha riconosciuto l'inquadramento nel livello IV del CCNL.
Deve inoltre rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, il verbale di conciliazione del 20.10.2014, avendo ad oggetto esclusivamente il TFR risultante dal CUD 2014 non può risultare abdicativo di diverse e ulteriori richieste retributive, senza tralasciare che è stato sottoscritto presso i locali del e senza la prova di una effettiva assistenza sindacale. Parte_2
Deve quindi richiamarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte a tenore del quale che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della
l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. civ. Sez. L -, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022).
Ed allora, risultano prescritte le richieste retributive antecedenti al 18.7.2007, essendo entrata in vigore la legge 92/2012 in data 18.7.2012 ed atteso il limite dimensionale previsto dall'art. 18 della l.
300/1970; inoltre, considerato che in forza del combinato disposto degli artt. 119 TU BANCARIO
(TUB) e 2220 c.c. i bonifici possono essere conservati per massimo 10 anni, il convenuto non era in grado di fornire la prova del pagamento per il periodo antecedente al 24.1.2012 (dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 24.1.2022); purtuttavia, lo stesso non ha dimostrato documentalmente di aver corrisposto tutte le retribuzioni maturate dal 24.1.2012 al 9.3.2020 (avuto riguardo al petitum del ricorso), dovendosi rilevare che la maggior parte dei prospetti paga risulta sottoscritta dal lavoratore.
Giova dunque richiamare l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga.” (cfr. ex plurimis Cass. civ. 9588 del14/07/2001).
La busta paga sottoscritta, dunque, non introduce nel processo una presunzione insuperabile rispetto al suo contenuto, pertanto, il lavoratore può superare il dato documentale attraverso ulteriori elementi probatori che, però, nella specie mancano. In presenza invece di buste paga non sottoscritte, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare il regolare adempimento della sua obbligazione retributiva.
Ed allora, nel caso di specie, considerato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento in grado di superare la presunzione di pagamento costituita dalla sottoscrizione delle buste paga, deve ritenersi che le somme indicate nelle buste paga da lui stesso sottoscritte siano state effettivamente corrisposte.
Deve inoltre rilevarsi che dai prospetti paga in atti risulta che la 13^ e la 14^ sono state corrisposte dal gennaio 2019.
Deve quindi ritenersi, alla luce delle richieste e delle deduzioni del ricorrente, che il convenuto debba corrispondere al ricorrente le differenze retributive (comprensive di 13^ e 14^) relative ai periodi sopra indicati, per le quali non sia stata depositata prova documentale del pagamento e la busta paga non risulti sottoscritta dal ricorrente, unitamente alla indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista per legge.
Passando alla quantificazione del credito vanno condivisi, poiché esenti da evidenti vizi logico- giuridici i conteggi effettuati dal CTU secondo i valori persuasivamente indicati dal medesimo nella relazione depositata in data 27.11.2025 che qui si richiama integralmente (rilevando che il CTU ha risposto alle osservazioni formulate dopo l'invio della bozza) ed i cui importi sono consequenzialmente riportati nel dispositivo.
Il convenuto dovrà inoltre versare i relativi contributi previdenziali nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale.
Non può invece accogliersi la richiesta relativa al TFR, avendo già il ricorrente promosso un separato procedimento.
***
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese vanno compensate per metà, ponendo a carico del resistente la restate parte, nella misura liquidata in dispositivo - avuto riguardo alla diversa attività processuale svolta dal ricorrente e dall' ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal CP_3
D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da
€ 52.001 a € 260.000) - sul quale incombe l'ulteriore onere connesso al pagamento delle spese della
CTU, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 9/12/2025
La Giudice del Lavoro
AN UN