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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI - I SEZIONE CIVILE -
composto dai signori Magistrati:
Dott. GI DI Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa RI AG Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2259/2025, discussa nella camera di consiglio del 18.11.2025, promossa con ricorso depositato in data 21.02.2025
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Di Lorenzo e Cristina Parte_1
Pagone,
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 13.10.2025, sulle conclusioni dei procuratori di parte ricorrente, di cui al verbale di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data
14.10.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e sono stati legati da una relazione more uxorio dal 1999 al Parte_1 Controparte_1 settembre 2023, con una interruzione nel 2016, senza mai contrarre matrimonio. Dalla loro unione, nascevano tre figli: (nata il [...]), (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2 Per_3
30.12.2007, ad oggi minorenne).
Con ricorso depositato in data 21.02.2025 e ritualmente notificato, la rappresentava che, nel Pt_1 settembre 2023, il aveva abbandonato definitivamente l'abitazione familiare, sita in Bari CP_1
(BA), alla traversa Strada del Reddito n. 10 (immobile di proprietà esclusiva della stessa ricorrente), trasferendosi dapprima presso l'abitazione dei genitori e, successivamente, in Bari (BA) alla via
Principe Amedeo n. 212, immobile acquistato il 10.09.2024, come da atto notarile rogato dalla dott.ssa (rep. n. 64702, racc. n. 19849) depositato in atti. Persona_4
Rilevata la necessità di definire i rispettivi obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, la
, a mezzo del proprio procuratore, con lettera raccomandata a.r. del 22.05.2024, invitava il Pt_1
a versare, a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli , e CP_1 Per_1 Per_2 la somma di € 300,00 ciascuno, oltre a riprendere i rapporti e le frequentazioni personali con Per_3 gli stessi. Con comunicazione del 14.06.2024, il , per il tramite del proprio difensore, CP_1 dichiarava di voler provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, manifestando la disponibilità a corrispondere, a titolo di contributo complessivo per il mantenimento dei tre figli, la somma di € 400,00 mensili.
Tuttavia, la riferiva che, nonostante il tempo trascorso e i reiterati solleciti, il non Pt_1 CP_1 aveva mai provveduto al versamento della somma offerta, continuando a non contribuire al mantenimento dei figli e alle spese straordinarie, ivi comprese quelle di natura medica e psicologica.
La evidenziava, inoltre, di sostenere da sola anche le spese d'istruzione dei figli e Pt_1 Per_1
, quelle per il rafforzamento scolastico della figlia minore e le spese di trasporto, Per_2 Per_3 mentre il si limitava a concorrere saltuariamente alle spese ludiche e sportive e, solo su CP_1 specifica richiesta della ricorrente, si era reso disponibile ad accompagnare o prelevare la figlia minore da scuola. La ricorrente rappresentava, inoltre, che la figlia , nel dicembre 2023, Per_1
aveva conseguito la qualifica professionale di responsabile creativo di pubblicità, e che, dopo un breve impiego di quattro mesi tra la fine del 2023 e gennaio 2024, non era riuscita a reperire un'occupazione stabile ed era attivamente alla ricerca di lavoro. Il figlio , invece, frequentava Per_2 il secondo anno del corso di laurea in Economia presso la Libera Università Mediterranea “GI
Degennaro” – LUM con sede in Casamassima (BA), mentre la figlia minore era iscritta al Per_3 liceo classico “Socrate” di Bari. La evidenziava, infine, che il , già dipendente della OTR di Modugno, era in Pt_1 CP_1 quiescenza dal 2020 e, secondo quanto dallo stesso riferito, percepiva un trattamento pensionistico pari a circa € 2.000,00 mensili;
che in data 08.10.2024 il resistente aveva alienato per € 28.000,00 il camper Fiat Auto S.p.A. tg. 1GABD1, acquistato anche con un modesto contributo Controparte_2 economico della ricorrente, e che lo stesso risultava proprietario di un'autovettura Peugeot tg.
GD230KP, immatricolata nel marzo 2021, e di un motociclo usato Suzuki tg. VR145903, acquistato il 04.11.2024. La ricorrente, di contro, riferiva di essere disoccupata, ma proprietaria di beni immobili: nel 2020 e 2021 dichiarava un reddito complessivo pari a € 17.809,00, mentre, a seguito del decesso del padre e della conseguente successione ereditaria, i redditi lordi dichiarati Persona_5 risultavano pari a € 32.067,00 nel 2022 e a € 45.954,00 nel 2023.
Pertanto, la Violante chiedeva a questo Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna, sita Per_3 in Bari (BA), alla strada Santo Stefano o Chiusello n. 4, dove vivono tuttora anche i fratelli Per_1
e ; di regolamentare il diritto di visita paterno, conformemente a quanto previsto nel piano Per_2 genitoriale allegato al ricorso;
di disporre l'assegno di mantenimento in favore dei figli , Per_1
e (i primi in quanto economicamente non autosufficienti e l'ultima in quanto minore Per_2 Per_3
d'età) a carico del padre pari a complessivi € 900,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie ai sensi del “Protocollo
d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” dell'08.07.2019; nonché la condanna del CP_1 al pagamento di tutte le spese, competenze e onorari relativi al presente giudizio.
Con decreto del 25.02.2025, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 13.10.2025, nessuno compariva per il resistente, nonostante la regolarità della notifica;
il Giudice delegato procedeva all'ascolto della parte ricorrente, la quale riferiva di non percepire l'Assegno Unico Universale per nessuno dei tre figli, in quanto da sempre corrisposto al resistente, e rappresentava che la figlia minore frequentava il padre solo in modo saltuario. Per_3
Alla luce di tale circostanza e considerata l'età della minore, la ricorrente chiedeva che venissero disposti incontri liberi tra padre e figlia.
Al termine dell'udienza, il Giudice rimetteva immediatamente la causa al Collegio ex art. 473 bis
c.p.c., senza assumere provvedimenti temporanei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica.
Nel merito, ricorso va accolto nei termini che seguono. È incontroverso che la convivenza more uxorio tra le parti sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi (la vive in Bari, alla strada Santo Stefano o Chiusello n. 4, mentre il Pt_1 CP_1 ha stabilito la propria residenza in Bari, alla via Principe Amedeo n. 212), sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
Preliminarmente, va considerato che, in ragione della maggiore età dei figli (26 anni) e Per_1
(21 anni), non vi è luogo a provvedere in ordine all'affidamento e alla regolamentazione delle Per_2 frequentazioni tra i medesimi e il padre.
Per quanto riguarda la minore non sono emersi elementi ostativi all'affidamento condiviso Per_3 ad entrambi i genitori, non risultando circostanze tali da far ritenere che tale modalità possa pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico della ragazza, in conformità, peraltro, alla richiesta avanzata dalla stessa ricorrente. La minore dovrà essere collocata presso la madre, dove già abita insieme ai fratelli e , soluzione idonea ad assicurare la continuità dell'ambiente Per_1 Per_2 domestico e affettivo nel quale ha stabilmente costruito il proprio habitat relazionale. Per_3
In ordine alla regolamentazione del diritto/dovere di visita tra il e la figlia minore, il Collegio CP_1 ritiene opportuno prevedere un regime flessibile, volto a garantire la continuità del rapporto con il genitore non collocatario. Pertanto, considerata l'età di (di anni 17), si ritiene adeguato Per_3 predisporre incontri liberi con il padre, da svolgersi compatibilmente con gli impegni scolastici della ragazza e con quelli lavorativi di entrambi i genitori, favorendo così un rapporto sereno e spontaneo con entrambe le figure genitoriali.
Con riferimento alla contribuzione del padre al mantenimento dei figli, la ricorrente ha dedotto che i figli maggiorenni e non sono ancora economicamente indipendenti. In particolare, Per_1 Per_2
, pur avendo completato il percorso formativo e conseguito una qualifica professionale, non Per_1 risulta aver raggiunto una indipendenza economica stabile, ma è comunque attivamente impegnata nella ricerca di un'occupazione coerente con il proprio titolo di studio e le competenze acquisite.
, invece, è ancora studente universitario e, come tale, privo di autonomia finanziaria. Le Per_2 esigenze dei figli, accresciutesi con l'età e con la prosecuzione dei rispettivi percorsi formativi, devono ritenersi tuttora meritevoli di tutela, nella prospettiva di consentire loro di completare la formazione e di raggiungere una futura e solida indipendenza economica, in conformità ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Non può assumere rilievo ostativo la circostanza che i medesimi abbiano raggiunto la maggiore età, poiché il diritto al mantenimento non si estingue con il compimento del diciottesimo anno, bensì con l'effettivo conseguimento dell'autosufficienza economica, che nel caso di specie non risulta ancora realizzata.
Per quanto riguarda, la figlia minore la stessa ha 17 anni e frequenta attualmente il liceo Per_3 classico “Socrate” di Bari. In ragione della minore età e delle esigenze connesse alla prosecuzione del percorso scolastico e allo sviluppo personale, deve previsto un contributo paterno al suo mantenimento in misura proporzionata alle rispettive capacità economiche dei genitori. Difatti, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., la minore è titolare del diritto a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale;
ne consegue, pertanto, il diritto a beneficiare dell'assegno di mantenimento volto a garantire il soddisfacimento di tali esigenze.
In relazione al quantum del contributo economico per il mantenimento della prole, si ritiene equo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della della somma Pt_1 complessiva di € 900,00 mensili (pari a € 300,00 per ciascun figlio), a decorrere dal mese di febbraio
2025 (mese del deposito del ricorso, in virtù del principio della domanda); il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati, nonché entro il 5 di ogni mese per quelle future.
Detto importo è stato così determinato in considerazione della situazione reddituale di entrambe le parti (come allegata e documentata dalla ricorrente) e delle esigenze dei figli in relazione alla loro età. In particolare, la ricorrente è proprietaria della casa familiare ed ha redditi che risultano crescenti negli ultimi tre anni (cfr. documentazione fiscale in atti); il resistente, già dipendente della OTR di
Modugno, in quiescenza dal 2020 è destinatario di un trattamento pensionistico pari a circa € 2.000,00 mensili. Inoltre, il resistente risulta proprietario di un immobile sito in Bari (BA) alla via Principe
Amedeo n. 212, acquistato il 10.09.2024, di un'autovettura Peugeot, targa GD230KP, immatricolata nel marzo 2021, nonché di un motociclo Suzuki, targa VR145903, acquistato il 04.11.2024. Tali circostanze evidenziano una situazione economica stabile del resistente, adeguata a far fronte agli obblighi di mantenimento verso i figli, in misura proporzionata alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
A ciò si aggiunge il comportamento processuale del che, pur ritualmente citato, ha omesso CP_1 di costituirsi in giudizio, condotta valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Il resistente dovrà inoltre corrispondere alla le spese straordinarie che questa dovesse Pt_2 affrontare nell'interesse dei figli nella misura del 50%, disponendosi che le parti facciano applicazione del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal
Tribunale di Bari in data 08.07.2019.
Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014 come integrato dal
D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio e introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale e, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 21.02.2025 da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la contumacia del resistente;
2) affida la minore di anni 17, ad entrambi i genitori, che su di lei eserciteranno la Per_3 responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza della minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
3) dispone che la minore resti collocata presso l'abitazione materna;
4) dispone che la minore incontri il padre liberamente, con possibilità di pernottare Per_3 presso il suo domicilio, nei giorni ed orari che il avrà cura di comunicare alla CP_1
e salva in ogni caso la volontà della minore di incontrare il padre e pernottare presso Pt_1 di lui;
5) pone a carico del l'obbligo di versare all'altro genitore, a decorrere da febbraio 2025, CP_1
l'assegno mensile di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento della prole;
il pagamento, soggetto a adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati, nonché entro il 5 di ogni mese per quelle future;
6) pone altresì a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse dei figli, disponendosi che le parti si attengano al
“Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di
Bari in data 08.07.2019;
7) condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in complessivi € 2.759,75 per compensi, oltre ad accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
8) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 18 novembre 2025. Il Giudice est. Il Presidente
RI AG GI DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI - I SEZIONE CIVILE -
composto dai signori Magistrati:
Dott. GI DI Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa RI AG Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2259/2025, discussa nella camera di consiglio del 18.11.2025, promossa con ricorso depositato in data 21.02.2025
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Di Lorenzo e Cristina Parte_1
Pagone,
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 13.10.2025, sulle conclusioni dei procuratori di parte ricorrente, di cui al verbale di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data
14.10.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e sono stati legati da una relazione more uxorio dal 1999 al Parte_1 Controparte_1 settembre 2023, con una interruzione nel 2016, senza mai contrarre matrimonio. Dalla loro unione, nascevano tre figli: (nata il [...]), (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2 Per_3
30.12.2007, ad oggi minorenne).
Con ricorso depositato in data 21.02.2025 e ritualmente notificato, la rappresentava che, nel Pt_1 settembre 2023, il aveva abbandonato definitivamente l'abitazione familiare, sita in Bari CP_1
(BA), alla traversa Strada del Reddito n. 10 (immobile di proprietà esclusiva della stessa ricorrente), trasferendosi dapprima presso l'abitazione dei genitori e, successivamente, in Bari (BA) alla via
Principe Amedeo n. 212, immobile acquistato il 10.09.2024, come da atto notarile rogato dalla dott.ssa (rep. n. 64702, racc. n. 19849) depositato in atti. Persona_4
Rilevata la necessità di definire i rispettivi obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, la
, a mezzo del proprio procuratore, con lettera raccomandata a.r. del 22.05.2024, invitava il Pt_1
a versare, a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli , e CP_1 Per_1 Per_2 la somma di € 300,00 ciascuno, oltre a riprendere i rapporti e le frequentazioni personali con Per_3 gli stessi. Con comunicazione del 14.06.2024, il , per il tramite del proprio difensore, CP_1 dichiarava di voler provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, manifestando la disponibilità a corrispondere, a titolo di contributo complessivo per il mantenimento dei tre figli, la somma di € 400,00 mensili.
Tuttavia, la riferiva che, nonostante il tempo trascorso e i reiterati solleciti, il non Pt_1 CP_1 aveva mai provveduto al versamento della somma offerta, continuando a non contribuire al mantenimento dei figli e alle spese straordinarie, ivi comprese quelle di natura medica e psicologica.
La evidenziava, inoltre, di sostenere da sola anche le spese d'istruzione dei figli e Pt_1 Per_1
, quelle per il rafforzamento scolastico della figlia minore e le spese di trasporto, Per_2 Per_3 mentre il si limitava a concorrere saltuariamente alle spese ludiche e sportive e, solo su CP_1 specifica richiesta della ricorrente, si era reso disponibile ad accompagnare o prelevare la figlia minore da scuola. La ricorrente rappresentava, inoltre, che la figlia , nel dicembre 2023, Per_1
aveva conseguito la qualifica professionale di responsabile creativo di pubblicità, e che, dopo un breve impiego di quattro mesi tra la fine del 2023 e gennaio 2024, non era riuscita a reperire un'occupazione stabile ed era attivamente alla ricerca di lavoro. Il figlio , invece, frequentava Per_2 il secondo anno del corso di laurea in Economia presso la Libera Università Mediterranea “GI
Degennaro” – LUM con sede in Casamassima (BA), mentre la figlia minore era iscritta al Per_3 liceo classico “Socrate” di Bari. La evidenziava, infine, che il , già dipendente della OTR di Modugno, era in Pt_1 CP_1 quiescenza dal 2020 e, secondo quanto dallo stesso riferito, percepiva un trattamento pensionistico pari a circa € 2.000,00 mensili;
che in data 08.10.2024 il resistente aveva alienato per € 28.000,00 il camper Fiat Auto S.p.A. tg. 1GABD1, acquistato anche con un modesto contributo Controparte_2 economico della ricorrente, e che lo stesso risultava proprietario di un'autovettura Peugeot tg.
GD230KP, immatricolata nel marzo 2021, e di un motociclo usato Suzuki tg. VR145903, acquistato il 04.11.2024. La ricorrente, di contro, riferiva di essere disoccupata, ma proprietaria di beni immobili: nel 2020 e 2021 dichiarava un reddito complessivo pari a € 17.809,00, mentre, a seguito del decesso del padre e della conseguente successione ereditaria, i redditi lordi dichiarati Persona_5 risultavano pari a € 32.067,00 nel 2022 e a € 45.954,00 nel 2023.
Pertanto, la Violante chiedeva a questo Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna, sita Per_3 in Bari (BA), alla strada Santo Stefano o Chiusello n. 4, dove vivono tuttora anche i fratelli Per_1
e ; di regolamentare il diritto di visita paterno, conformemente a quanto previsto nel piano Per_2 genitoriale allegato al ricorso;
di disporre l'assegno di mantenimento in favore dei figli , Per_1
e (i primi in quanto economicamente non autosufficienti e l'ultima in quanto minore Per_2 Per_3
d'età) a carico del padre pari a complessivi € 900,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie ai sensi del “Protocollo
d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” dell'08.07.2019; nonché la condanna del CP_1 al pagamento di tutte le spese, competenze e onorari relativi al presente giudizio.
Con decreto del 25.02.2025, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 13.10.2025, nessuno compariva per il resistente, nonostante la regolarità della notifica;
il Giudice delegato procedeva all'ascolto della parte ricorrente, la quale riferiva di non percepire l'Assegno Unico Universale per nessuno dei tre figli, in quanto da sempre corrisposto al resistente, e rappresentava che la figlia minore frequentava il padre solo in modo saltuario. Per_3
Alla luce di tale circostanza e considerata l'età della minore, la ricorrente chiedeva che venissero disposti incontri liberi tra padre e figlia.
Al termine dell'udienza, il Giudice rimetteva immediatamente la causa al Collegio ex art. 473 bis
c.p.c., senza assumere provvedimenti temporanei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica.
Nel merito, ricorso va accolto nei termini che seguono. È incontroverso che la convivenza more uxorio tra le parti sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi (la vive in Bari, alla strada Santo Stefano o Chiusello n. 4, mentre il Pt_1 CP_1 ha stabilito la propria residenza in Bari, alla via Principe Amedeo n. 212), sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
Preliminarmente, va considerato che, in ragione della maggiore età dei figli (26 anni) e Per_1
(21 anni), non vi è luogo a provvedere in ordine all'affidamento e alla regolamentazione delle Per_2 frequentazioni tra i medesimi e il padre.
Per quanto riguarda la minore non sono emersi elementi ostativi all'affidamento condiviso Per_3 ad entrambi i genitori, non risultando circostanze tali da far ritenere che tale modalità possa pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico della ragazza, in conformità, peraltro, alla richiesta avanzata dalla stessa ricorrente. La minore dovrà essere collocata presso la madre, dove già abita insieme ai fratelli e , soluzione idonea ad assicurare la continuità dell'ambiente Per_1 Per_2 domestico e affettivo nel quale ha stabilmente costruito il proprio habitat relazionale. Per_3
In ordine alla regolamentazione del diritto/dovere di visita tra il e la figlia minore, il Collegio CP_1 ritiene opportuno prevedere un regime flessibile, volto a garantire la continuità del rapporto con il genitore non collocatario. Pertanto, considerata l'età di (di anni 17), si ritiene adeguato Per_3 predisporre incontri liberi con il padre, da svolgersi compatibilmente con gli impegni scolastici della ragazza e con quelli lavorativi di entrambi i genitori, favorendo così un rapporto sereno e spontaneo con entrambe le figure genitoriali.
Con riferimento alla contribuzione del padre al mantenimento dei figli, la ricorrente ha dedotto che i figli maggiorenni e non sono ancora economicamente indipendenti. In particolare, Per_1 Per_2
, pur avendo completato il percorso formativo e conseguito una qualifica professionale, non Per_1 risulta aver raggiunto una indipendenza economica stabile, ma è comunque attivamente impegnata nella ricerca di un'occupazione coerente con il proprio titolo di studio e le competenze acquisite.
, invece, è ancora studente universitario e, come tale, privo di autonomia finanziaria. Le Per_2 esigenze dei figli, accresciutesi con l'età e con la prosecuzione dei rispettivi percorsi formativi, devono ritenersi tuttora meritevoli di tutela, nella prospettiva di consentire loro di completare la formazione e di raggiungere una futura e solida indipendenza economica, in conformità ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Non può assumere rilievo ostativo la circostanza che i medesimi abbiano raggiunto la maggiore età, poiché il diritto al mantenimento non si estingue con il compimento del diciottesimo anno, bensì con l'effettivo conseguimento dell'autosufficienza economica, che nel caso di specie non risulta ancora realizzata.
Per quanto riguarda, la figlia minore la stessa ha 17 anni e frequenta attualmente il liceo Per_3 classico “Socrate” di Bari. In ragione della minore età e delle esigenze connesse alla prosecuzione del percorso scolastico e allo sviluppo personale, deve previsto un contributo paterno al suo mantenimento in misura proporzionata alle rispettive capacità economiche dei genitori. Difatti, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., la minore è titolare del diritto a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale;
ne consegue, pertanto, il diritto a beneficiare dell'assegno di mantenimento volto a garantire il soddisfacimento di tali esigenze.
In relazione al quantum del contributo economico per il mantenimento della prole, si ritiene equo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della della somma Pt_1 complessiva di € 900,00 mensili (pari a € 300,00 per ciascun figlio), a decorrere dal mese di febbraio
2025 (mese del deposito del ricorso, in virtù del principio della domanda); il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati, nonché entro il 5 di ogni mese per quelle future.
Detto importo è stato così determinato in considerazione della situazione reddituale di entrambe le parti (come allegata e documentata dalla ricorrente) e delle esigenze dei figli in relazione alla loro età. In particolare, la ricorrente è proprietaria della casa familiare ed ha redditi che risultano crescenti negli ultimi tre anni (cfr. documentazione fiscale in atti); il resistente, già dipendente della OTR di
Modugno, in quiescenza dal 2020 è destinatario di un trattamento pensionistico pari a circa € 2.000,00 mensili. Inoltre, il resistente risulta proprietario di un immobile sito in Bari (BA) alla via Principe
Amedeo n. 212, acquistato il 10.09.2024, di un'autovettura Peugeot, targa GD230KP, immatricolata nel marzo 2021, nonché di un motociclo Suzuki, targa VR145903, acquistato il 04.11.2024. Tali circostanze evidenziano una situazione economica stabile del resistente, adeguata a far fronte agli obblighi di mantenimento verso i figli, in misura proporzionata alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
A ciò si aggiunge il comportamento processuale del che, pur ritualmente citato, ha omesso CP_1 di costituirsi in giudizio, condotta valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Il resistente dovrà inoltre corrispondere alla le spese straordinarie che questa dovesse Pt_2 affrontare nell'interesse dei figli nella misura del 50%, disponendosi che le parti facciano applicazione del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal
Tribunale di Bari in data 08.07.2019.
Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014 come integrato dal
D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio e introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale e, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 21.02.2025 da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la contumacia del resistente;
2) affida la minore di anni 17, ad entrambi i genitori, che su di lei eserciteranno la Per_3 responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza della minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
3) dispone che la minore resti collocata presso l'abitazione materna;
4) dispone che la minore incontri il padre liberamente, con possibilità di pernottare Per_3 presso il suo domicilio, nei giorni ed orari che il avrà cura di comunicare alla CP_1
e salva in ogni caso la volontà della minore di incontrare il padre e pernottare presso Pt_1 di lui;
5) pone a carico del l'obbligo di versare all'altro genitore, a decorrere da febbraio 2025, CP_1
l'assegno mensile di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento della prole;
il pagamento, soggetto a adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati, nonché entro il 5 di ogni mese per quelle future;
6) pone altresì a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse dei figli, disponendosi che le parti si attengano al
“Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di
Bari in data 08.07.2019;
7) condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in complessivi € 2.759,75 per compensi, oltre ad accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
8) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 18 novembre 2025. Il Giudice est. Il Presidente
RI AG GI DI