Ordinanza collegiale 3 novembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02123/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2123 del 2025, proposto da
IA IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cilea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 876/2025 - n. cronol. 9106/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 17.03.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. AB AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Rilevato che:
- con sentenza n. 876/2025, depositata in data 17.03.2025, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha così disposto in favore della ricorrente: “1. accerta l’illegittimità della destituzione disciplinare dal servizio di IA IT disposta dal Ministero resistente; 2. condanna il Ministero resistente alla immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, oltre al versamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità; 3. condanna il Ministero, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 4. condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario”;
- la ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza indicata, con riferimento a tutti i capi in essa contenuti;
- con sentenza non definitiva n. 295/2026, depositata in data 21.01.2026, il Tribunale ha accolto in parte il ricorso, con riferimento al capo di sentenza recante la condanna alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro;
- in relazione agli altri capi, relativi alla condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro ed in particolare al versamento di un'indennità risarcitoria, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 cpa, ha sottoposto al contraddittorio delle parti la possibile inammissibilità parziale del ricorso, stante il mancato rispetto del termine posto dall’art. 14 del d.l. 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ove si prescrive che le amministrazioni dello Stato, completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e “comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”, con la precisazione che “prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
- in tal senso si è evidenziato che il titolo esecutivo risulta notificato all’amministrazione in data 24.04.2025, mentre il ricorso in ottemperanza è stato notificato e depositato in data 13.06.2025, sicché non risulta rispettato il termine di 120 giorni;
- parimenti, il Tribunale ha evidenziato – sempre agli effetti dell’art. 73 cpa - che, seppure l’ottemperanza era stata proposta anche per il pagamento delle spese di lite, nondimeno il difensore antistatario non aveva agito in proprio a tale fine, con conseguente sussistenza di un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso in parte qua;
- con memoria depositata il 18.03.2026, il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’ottemperanza per la parte relativa alle spese di lite, mentre ha insistito per l’accoglimento delle ulteriori richieste, rilevando che nelle more è comunque decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
Ritenuto che:
- la rinuncia alla domanda di ottemperanza per la parte relativa alle spese di lite non riflette i requisiti di cui all’art. 84 cpa, sicché essa non conduce all’estinzione parziale del giudizio, ma, ai sensi del comma 4 della norma citata, esprime la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare la relativa domanda nel presente giudizio, che pertanto, deve essere dichiarato improcedibile in parte qua;
- è inammissibile la domanda di ottemperanza riferita agli altri capi della sentenza del giudice ordinario, recanti la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, per il pagamento dell’indennità risarcitoria e per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- come già evidenziato l’art. 14 del d.l. 1996, n. 669 pone un termine da osservare a pena di inammissibilità, perché prima del suo decorso il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, con la precisazione che all’istituto dell’esecuzione è riconducibile il giudizio di ottemperanza proposto in relazione a sentenze del giudice ordinario che condannano al pagamento di somme di denaro, come nel caso di specie;
- trattandosi di una condizione di ammissibilità del ricorso, essa deve sussistere sin dal momento della proposizione dell’impugnazione, ma nel caso di specie il ricorso è stato depositato prima del decorso del termine di 120 giorni, sicché è inammissibile e tale conseguenza non è superata dalla circostanza che nelle more della definizione del giudizio risulti trascorso il termine indicato;
Ritenuto in definitiva che il ricorso è inammissibile per la parte relativa ai capi della sentenza del giudice ordinario recanti la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, per il pagamento dell’indennità risarcitoria e per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, mentre è improcedibile per la parte relativa al pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione;
Ritenuto, inoltre, che la fondatezza solo parziale del ricorso proposto - con riferimento alla parte trattata dalla sentenza n. 295/2026 – conduce alla compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per la parte relativa ai capi della sentenza da ottemperare recanti la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, secondo quanto precisato in motivazione;
2) dichiara l’improcedibilità del ricorso per la parte relativa al capo della sentenza da ottemperare recante la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GO, Presidente
AB AT, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AB AT | RD GO |
IL SEGRETARIO