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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/10/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est. dott. Alessandro Carra - Giudice dott. Michele Grande - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3605/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Marzo, come da mandato in atti e Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Piscopiello, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.8.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 30.9.2004;
− di aver generato una FI, nata in data [...];
− di essere stati destinatari del decreto di omologa della separazione n. 15637/2019 reso dal
Tribunale di Lecce in data 19.11.2019 R.G. n. 6549/2019;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.10.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. I coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento/alimenti, in ragione del vincolo matrimoniale
2. Il Sig, versa, a decorrere dal 12 settembre 2025, alla FI Parte_2
la somma mensile di euro 200,00 (dico duecento/00). I versamenti saranno Per_1 effettuati anticipatamente entro il 12 di ogni mese su cc bancario acceso presso Credem Banca filiale di Alessano intestato a codice Iban Parte_3 [...], somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat
3. Il sig. altresì, corrisponderà alla Sig.ra il 50% dell'importo delle spese Pt_2 Parte_1 extra relative alla FI , come identificate dalle linee guida del protocollo di Per_1 intesa in materia di spese straordinarie siglato dal Tribunale di Lecce il 21 maggio 2018.
4. Con specifico riferimento alle spese universitarie, il Sig. si impegna in primis a Pt_2 mettere a disposizione della Sig.ra senza ritardo alcuno, la propria Parte_1 documentazione fiscale necessaria per determinare l'importo delle tasse universitarie annuali dovute. Altresì verserà alla Sig.ra il 50% degli importi dovuti dalla FI Parte_1
a titolo di tasse universitarie, nonché il 50% della somma pagata da Per_1 Per_1 per eventuale affitto alloggio e il 50% del costo dei libri di testo e dei viaggi da e per la sede universitaria scelta fino ad un numero massimo di 4 all'anno.
5. Il sig. manleva la Sig.ra da ogni richiesta di pagamento di somme che Pt_2 Parte_1 perverrà alla medesima quale garante e / o coobbligata in solido relative alle obbligazioni contratte durante il matrimonio (a mero titolo esemplificativo prestiti con finanziarie, linee di credito bancarie), altresì si obbliga a pagare le eventuali ulteriori somme dovute a titolo di imposta di bollo auto per l'autovettura Fiat Panda tg BA312AK, già rottamata.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato. P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30.9.2004 in Alessano
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 23 parte II serie A Ufficio 1 anno
2004, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.10.2025
La Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo