CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione
- Presidente -
Dott. Franco Davini
- Consigliere -
- Consigliere relatore - Dott.ssa Laura Casale
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza.
Proposta da:
nata a [...], il Parte 1
Parte 2 nato a [...] [...],
d'Uruguay), il 01.04.1963, Parte 3 nato a [...]
Parte 4 nata a [...], il [...],
(Repubblica Orientale d'Uruguay), il 11.03.1969, Parte 5 nato a [...]ontevideo
(Repubblica Orientale d'Uruguay), il 17.08.1987, Parte 6 nata a
DE (Repubblica Orientale d'Uruguay), il 23.03.1990, Parte 7
nata a [...], il [...], rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'Avv. Mario Antonio Angelelli (C.F.
) e dall'Avv. Arturo Salerni (C.F.C.F. 1 C.F. 2
) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Via Alberico II, n. 4;
-Appellanti
-
contro
- Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Ministro pro tempore, e
Controparte 2
[...] (C.F. P.IVA 2 ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate
Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati;
-Appellati
-con l'intervento-
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
-Interveniente
-per la riforma-
della sentenza n. 3328/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 20.12.24.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformando l'ordinanza del Tribunale di Roma, XVIII sez. civile, ex art. 702ter c.p.c., del 19 giugno 2023, in accoglimento del presente atto: Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni appellanti, sulla base di quanto esposto in narrativa;
Accertato e dichiarato il diritto degli appellanti, annullare la sentenza resa dal Tribunale di Genova, XI sez. civile, il 18 dicembre 2024 e comunicata in data
20 dicembre 2024 e dichiarare che i Sig.ri Parte 1 nata a [...]ontevideo
(Repubblica Orientale d'Uruguay), il 20.02.1961, Parte 2 nato a
DE (Repubblica Orientale d'Uruguay), il 01.04.1963, Parte 3 nato a
DE (Repubblica Orientale d'Uruguay), il 17.03.1967, Parte 4
nata a [...], il [...], Parte 5 nato
a DE (Repubblica Orientale d'Uruguay), il 17.08.1987, Parte_6
nata a [...], il [...], Parte 7
nata a [...], il [...], sono cittadini italiani, discendenti di avo italiano nata nel 1866 e poi di sua figlia nata nel 1898 e poi di sua figlia nata nel 1930 le quali hanno acquisito lo stato di cittadinanza italiana per averlo riacquistato il 01 gennaio 1948 e poi trasmesso ai quattro figli, tutti ricorrenti, ed ai loto discendenti;
Accertato e dichiarato il diritto degli odierni appellanti, dichiarare il favore delle spese di liti del primo grado di giudizio o, in subordine, la compensazione delle stesse;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge dell'odierno giudizio;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, L. 488/1999 e ss. mm. si precisa che il contributo unificato è stato determinato in euro 777,00 poiché il ricorso è stato notificato prima del 31/12/2024 e dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nella Legge Finanziaria che hanno determinato l'aumento del contributo unificato per le cause in tema di cittadinanza iure sanguinis.".
Per gli appellati: "Voglia Codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere l'avverso gravame, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.".
***
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti adivano il
Tribunale di Genova chiedendo il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Controparte_1 e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
In particolare, gli originari ricorrenti deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, discendenti di nato il [...] a [...] 1
(Savona), cittadino italiano emigrato all'estero dalla Liguria.
La linea genealogica della famiglia veniva documentalmente ricostruita nel modo seguente:
Persona 1 contraeva matrimonio con Persona 2 il
21/06/1897 e dalla loro unione nasceva a DE il 23/06/1898 Persona 3
Parte 2 cittadino Persona 3 contraeva matrimonio il 25/11/1929 con "
italiano e dalla loro unione nasceva a DE il 20/09/1930 Persona 4
Persona 4 contraeva matrimonio con Persona 5 il 9/04/1960
e dalla loro unione nascevano a Persona 6 il 20/02/1961, [...]
Parte 2 il 1/04/1963, Parte 3 il 17/03/1967 e [...]
Parte 4 il 11/03/1969;
contraeva matrimonio il 21/12/1983 (e successivamente divorziava) con Parte 1
e dalla loro unione nascevano a DE Parte 5 il Parte 8
17/08/1987 e Parte 6 il 23/03/1990;
Parte 5 contraeva matrimonio con Persona 7 il 6/12/2016; dopo aver contratto un primo matrimonio (e successivamente aver Parte 2
Persona 8 contraeva un secondo matrimonio con [...] divorziato) con il 2/03/2001 (dalla quale poi divorziava) e da quest'ultima unione Controparte_3 nasceva a DE il 1/06/1986 Parte 7
2. Si costituiva in giudizio il Controparte 1 chiedendo, in via preliminare, di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 e/o
213 c.p.c.al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata,
e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio il Controparte 2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva tenuto conto dell'oggetto della domanda che, attenendo unicamente all'accertamento dello status di cittadino italiano in capo ai ricorrenti, non avrebbe coinvolto alcuna sua competenza.
4. Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
5. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: "Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara le spese di lite integralmente compensate.".
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
nel caso di specie, qualora gli odierni appellanti avessero proposto l'istanza tesa a ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, la stessa sarebbe stata presumibilmente accolta, vertendosi in un'ipotesi di discendenza per via esclusivamente maschile o per via femminile con passaggio successivo al 1° gennaio
1948; di conseguenza, nella fattispecie de qua l'interesse ad agire dei ricorrenti in prime cure sarebbe stato da valutare, non potendosi ritenere sussistente in re ipsa, non avrebbe invero, la tesi degli originari ricorrenti secondo cui Persona 4
sarebbe stata infondata perché, acquisito la cittadinanza italiana dal padre Parte 2
dal doc. 6 degli stessi ricorrenti in primo grado, sarebbe stato possibile desumere che l'avo era cittadino italiano;
non sarebbe stata dedotta alcuna prova circa il fatto, allegato dagli odierni appellanti, che il competente Per 9 non avrebbe accolto la domanda perché l'antenata [...]
Persona 4 avrebbe acquisito la cittadinanza italiana dalla madre in epoca pre-
costituzionale;
pertanto, gli originari ricorrenti non avrebbero avuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
6. Con atto di citazione in appello notificato in data 30.12.24, gli originari ricorrenti impugnavano la predetta decisione, deducendo un unico motivo, con cui si dolevano che il primo Giudice avrebbe “errato nella ricostruzione della linea genealogica da cui discende per i ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, ritenendosi, a contrario, che il ricorso non doveva essere rigettato." (pag. 4 dell'appello).
In particolare, gli appellanti evidenziavano, anzitutto, che essi non avrebbero avuto alcun obbligo di proporre istanza di cittadinanza in ragione di una discendenza maschile o femminile e che, in ogni caso, nel caso di specie sarebbero stati impossibilitati a reperire documentazione circa la cittadinanza italiana di Parte 2 e la sua non naturalizzazione. Infatti, la cittadinanza italiana dell'avo sarebbe emersa solo dal doc. 6) da loro prodotto di primo grado
(certificato di matrimonio di Parte 2 ) ma non sarebbero riusciti a reperire dalle competenti Autorità civili e/o religiose né il di lui certificato di nascita, né quello di morte, né quello di non naturalizzazione come cittadino uruguayano.
Pertanto, gli originari ricorrenti sostenevano che, nella fattispecie in esame, il loro interesse ad agire sarebbe consistito nel fatto che, nel loro albero genealogico, vi sarebbe un passaggio per via femminile in epoca pre-costituzionale e questo costituirebbe un ostacolo insuperabile all'ottenimento della cittadinanza italiana in sede amministrativa.
Da ultimo, gli appellanti segnalavano che l' CP 4 italiana a DE (Uruguay) in data 01.11.21 avrebbe esaurito gli spazi disponibili per presentare le istanze tese ad ottenere la cittadinanza italiana, come da doc. 1) prodotto con l'atto d'impugnazione.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.03.25, si costituivano in giudizio il e il Controparte 1 Controparte_2
[...] contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo:
,
che la linea di discendenza delle controparti sarebbe interamente per via maschile e che
-
esse si sarebbero solo limitate ad allegare che il competente Per 9 avrebbe loro verbalmente negato la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana in ragione della presenza di un passaggio per via femminile in epoca pre-costituzionale; che le controparti non avrebbero dimostrato di aver quantomeno tentato di proporre domanda per l'ottenimento della cittadinanza in sede amministrativa, con conseguente carenza di loro interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
8. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 26.04.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 23.10.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
9. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 24.10.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
11. Nel caso di specie, gli appellanti hanno dedotto di essere impossibilitati a fornire la prova documentale della cittadinanza italiana in capo a Parte 2 al momento della nascita della di lui figlia Persona 4 . Inoltre, unitamente alla note scritte per l'udienza del 24.04.25, gli originari ricorrenti hanno versato in atti un certificato, formato dalle competenti Autorità uruguayane, che attesta la naturalizzazione straniera di Parte 2 nel 1925, ossia quattro anni prima del matrimonio da lui contratto con Persona 3 La produzione in giudizio di tale documento (che, in base al suo contenuto, parrebbe essere stato rilasciato in data
16.04.2001) solo nel presente giudizio di appello è stata giustificata sostenendo che l'Autorità consolare l'avrebbe trasmessa ai richiedenti in data 23.02.25.
Ora, si osserva che, laddove si riconoscesse la fondatezza di tali deduzioni, ne deriverebbe che,
nella linea di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana degli odierni appellanti, vi
è stato un passaggio femminile in epoca pre - costituzionale (attraverso Persona 3 ) e ciò, pacificamente, genererebbe l' interesse ad agire direttamente in sede giudiziale per ottenere il riconoscimento dello status civitatis.
Tuttavia, questa Corte reputa che, anche qualora le riportate circostanze dovessero indurre a ritenere che la linea di trasmissione degli appellanti sia stati interamente maschile, essi sarebbero comunque muniti dell'interesse ad agire direttamente in sede giudiziale ai fini del riconoscimento dello status di cittadini italiani.
A tal proposito, occorre subito precisare che è ben vero che questa Corte, con la sentenza n.
1246/24, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha stabilito che, nel caso di discendenza per via esclusivamente maschile, chi agisca in giudizio per ottenere l'accertamento della qualità di cittadino italiano debba provare di aver quantomeno tentato di proporre la domanda in sede amministrativa poiché, diversamente, non sarebbe stata riconoscibile alcuna lesione del diritto soggettivo azionato e, di conseguenza, sarebbe mancato l'interesse ad agire.
Tuttavia, re melius perpensa, si ritiene che tale impostazione debba essere rivisitata perché essa,
a ben vedere, conduce ad una sostanziale re- introduzione della pregiudizialità della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue rispetto alla domanda giudiziale proposta al medesimo fine, pregiudizialità che la legge non prevede e che la giurisprudenza ha sempre pacificamente escluso in questo campo.
Ed invero, giova anzitutto osservare che la L. 91/92 non stabilisce che, in linea generale, la cittadinanza italiana iure sanguinis debba essere richiesta e ottenuta necessariamente e in prima battuta in sede amministrativa. A tal proposito, si evidenzia che la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, nella sentenza n. 28873/2008, sia pure con riguardo alla situazione dell'apolide, ha affermato che: "(...) l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente (S.U. 17 dicembre 1999, n. 712). (...) Correttamente pertanto la Corte
Costituzionale ha ritenuto sussistere per l'apolide la facoltà alternativa di ottenere "il riconoscimento amministrativo o giudiziale" della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (che decide su di essi di regola con sentenza: S.U. 27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n. 7441). Solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24,
25 e 113 Cost. (su tale diritto, anche dell'apolide, cfr. S.U. 8 febbraio 2001 n. 46 e Cass. 28 giugno 2007 n. 14918) Erroneamente si è ritenuto insussistente il diritto di domandare al giudice ordinario l'accertamento dello stato di apolide, cioè la ricognizione negativa della cittadinanza di qualsiasi Stato, sulla base dell'art. 17 del D.P.R. n. 572 del 1993. Tale preclusione, non prevista da alcuna norma né legislativa né regolamentare e solo desunta dalla
Corte d'appello di Bologna, in base a una lettura non condivisibile lettura della citata norma del regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, contrasta, oltre che con gli artt.
10, 1° e 2° comma, e 113 della Cost., perché denega tutela allo straniero apolide dallo Stato in cui egli si trova stabilmente anche se la stessa è prevista e imposta agli Stati che hanno aderito alla citata Convenzione di New York del 1954, e impedisce la tutela di diritti soggettivi dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, sancita invece dalla carta costituzionale. La preclusione è inoltre in contrasto con l'art, 9 c.p.c., per il quale il Tribunale ordinario è competente esclusivamente per le cause ""relative allo stato e alla capacità delle persone", e con l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all E, che, allo stesso giudice ordinario riserva le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, la cui tutela è sempre ammessa dinanzi al predetto giudice ai sensi dell'art. 113 Cost.".
Tali principi appaiono utilmente applicabili al caso di specie, essendo stati pronunciati nel contesto dell'applicazione della L. 91/92 e relativa normativa regolamentare di esecuzione
(D.P.R. n. 572/93) e perché la cittadinanza rappresenta certamente un diritto soggettivo fondamentale della persona, rispetto al cui accertamento non possono opporsi limitazioni ulteriori a quelle espressamente previste dalla legge.
Appare pertanto possibile affermare che, in materia di cittadinanza, è presente un sistema “a doppio binario", tale per cui gli interessati possono scegliere se adire l'Autorità amministrativa oppure agire direttamente in sede giurisdizionale al fine di ottenere il riconoscimento del loro status.
Si rileva, inoltre, che tale soluzione è stata adottata anche da svariate sentenze di merito:
"Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (Tribunale di Roma, sentenza n.
2055/19)";
"L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si rivela pertanto infondata e deve essere respinta: il mancato decorso del termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994, entro cui la PA può decidere, è irrilevante in quanto, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi che il decorso di tale termine sia previsto a pena di improcedibilità, atteso che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica. In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge... E' stato dunque escluso che tale domanda costituisca una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, richiamandosi espressamente il principio del "doppio binario", secondo cui "l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto" (Cass. Civ. SSUU 28873/2008)" (Tribunale di
Campobasso, sent. n. 375/2025);
"In ordine all'eccezione preliminare formulata dal Controparte 1 in ordine all'interesse ad agire dei ricorrenti deve affermarsi come questo Tribunale ordinario sia competente a pronunciarsi sulla domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c. e nell'articolo 2 della L. n. 2248 del 20.03.1865: il diritto alla cittadinanza, infatti, è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario. Inoltre, il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario,
indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa. La legge n. 91/1992 – né i decreti applicativi della stessa - non prevede alcun obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbe farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento - trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale". (Tribunale di
Genova, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in causa R.G. 11531/2022);
"la giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008)". (Tribunale di Genova, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in causa R.G.
1523/2023) Si osserva, inoltre, che, nel caso di specie, gli odierni appellanti, ritenendo di trovarsi in una delle ipotesi in cui sussiste un impedimento normativo al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (presenza nella linea di discendenza di un passaggio femminile in epoca pre-costituzionale), hanno dedotto di non aver mai presentato una domanda di cittadinanza in sede amministrativa, confidando di avere titolo per agire direttamente in sede giudiziaria.
In tale contesto, l'interesse ad agire degli appellanti, nel caso di specie, può affermarsi anche in virtù delle considerazioni che seguono.
Nella giurisprudenza di legittimità si è stabilito che l'interesse ad agire, anche se, in ipotesi, non sussisteva alla data dell'instaurazione del giudizio, può sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20.04.23, n. 10671).
Ebbene, nel caso di specie, in cui, come detto, non è mai stata proposta una istanza tesa all'ottenimento della cittadinanza italiana in sede amministrativa, gli appellanti non potrebbero, oggi, ottenere il riconoscimento del loro status civitatis dalle competenti Autorità diplomatico- consolari nemmeno se si ritenesse che la loro linea di trasmissione si sia sviluppata esclusivamente per via maschile, ostandovi le nuove norme in tema di cittadinanza italiana iure sanguinis introdotte dal d.l. 36/25, conv. nella l. 74/25, applicabili alle istanze proposte (in sede amministrativa o giudiziale) a partire dal 28.03.25 (art. 1).
Pertanto, anche a voler ritenere che, in caso di discendenza per via esclusivamente maschile,
l'omessa prova di aver tentato di richiedere la cittadinanza italiana in sede amministrativa impedisca di ritenere sussistente l'interesse ad agire al medesimo fine in sede giurisdizionale, nel caso di specie la questione dovrebbe comunque ritenersi superata, alla luce della sopravvenienza normativa rappresentata dal citato d.l. 36/25, che non consente di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in sede amministrativa a tutti coloro che (come gli odierni appellanti) non si trovino in una della situazioni disciplinate dal suo art. 1, c. 1.
In conclusione, il motivo formulato dagli appellanti è fondato e, di conseguenza, il gravame deve essere accolto.
12. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono compensate alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate, della loro singolarità e in considerazione dell'innovazione della posizione della Corte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 3328/24 del
Tribunale di Genova, pubblicata in data 20.12.24, nata a [...] che Parte 1
d'Uruguay), il 20.02.1961, Parte 2 nato a [...]
Parte 3 nato a [...], il [...], '
(Repubblica Orientale d'Uruguay), il 17.03.1967, Parte 4 nata a
DE (Repubblica Orientale d'Uruguay), il 11.03.1969, Parte 5
nato a [...], il [...], Parte 6
[...] nata a [...], il [...], nata a [...], ilParte 7
06.10.2003 sono cittadini italiani;
Ordina al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Così deciso in Genova, il 29.10.25.
Il Consigliere estensore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione
- Presidente -
Dott. Franco Davini
- Consigliere -
- Consigliere relatore - Dott.ssa Laura Casale
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza.
Proposta da:
nata a [...], il Parte 1
Parte 2 nato a [...] [...],
d'Uruguay), il 01.04.1963, Parte 3 nato a [...]
Parte 4 nata a [...], il [...],
(Repubblica Orientale d'Uruguay), il 11.03.1969, Parte 5 nato a [...]ontevideo
(Repubblica Orientale d'Uruguay), il 17.08.1987, Parte 6 nata a
DE (Repubblica Orientale d'Uruguay), il 23.03.1990, Parte 7
nata a [...], il [...], rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'Avv. Mario Antonio Angelelli (C.F.
) e dall'Avv. Arturo Salerni (C.F.C.F. 1 C.F. 2
) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Via Alberico II, n. 4;
-Appellanti
-
contro
- Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Ministro pro tempore, e
Controparte 2
[...] (C.F. P.IVA 2 ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate
Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati;
-Appellati
-con l'intervento-
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
-Interveniente
-per la riforma-
della sentenza n. 3328/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 20.12.24.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformando l'ordinanza del Tribunale di Roma, XVIII sez. civile, ex art. 702ter c.p.c., del 19 giugno 2023, in accoglimento del presente atto: Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni appellanti, sulla base di quanto esposto in narrativa;
Accertato e dichiarato il diritto degli appellanti, annullare la sentenza resa dal Tribunale di Genova, XI sez. civile, il 18 dicembre 2024 e comunicata in data
20 dicembre 2024 e dichiarare che i Sig.ri Parte 1 nata a [...]ontevideo
(Repubblica Orientale d'Uruguay), il 20.02.1961, Parte 2 nato a
DE (Repubblica Orientale d'Uruguay), il 01.04.1963, Parte 3 nato a
DE (Repubblica Orientale d'Uruguay), il 17.03.1967, Parte 4
nata a [...], il [...], Parte 5 nato
a DE (Repubblica Orientale d'Uruguay), il 17.08.1987, Parte_6
nata a [...], il [...], Parte 7
nata a [...], il [...], sono cittadini italiani, discendenti di avo italiano nata nel 1866 e poi di sua figlia nata nel 1898 e poi di sua figlia nata nel 1930 le quali hanno acquisito lo stato di cittadinanza italiana per averlo riacquistato il 01 gennaio 1948 e poi trasmesso ai quattro figli, tutti ricorrenti, ed ai loto discendenti;
Accertato e dichiarato il diritto degli odierni appellanti, dichiarare il favore delle spese di liti del primo grado di giudizio o, in subordine, la compensazione delle stesse;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge dell'odierno giudizio;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, L. 488/1999 e ss. mm. si precisa che il contributo unificato è stato determinato in euro 777,00 poiché il ricorso è stato notificato prima del 31/12/2024 e dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nella Legge Finanziaria che hanno determinato l'aumento del contributo unificato per le cause in tema di cittadinanza iure sanguinis.".
Per gli appellati: "Voglia Codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere l'avverso gravame, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.".
***
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti adivano il
Tribunale di Genova chiedendo il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Controparte_1 e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
In particolare, gli originari ricorrenti deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, discendenti di nato il [...] a [...] 1
(Savona), cittadino italiano emigrato all'estero dalla Liguria.
La linea genealogica della famiglia veniva documentalmente ricostruita nel modo seguente:
Persona 1 contraeva matrimonio con Persona 2 il
21/06/1897 e dalla loro unione nasceva a DE il 23/06/1898 Persona 3
Parte 2 cittadino Persona 3 contraeva matrimonio il 25/11/1929 con "
italiano e dalla loro unione nasceva a DE il 20/09/1930 Persona 4
Persona 4 contraeva matrimonio con Persona 5 il 9/04/1960
e dalla loro unione nascevano a Persona 6 il 20/02/1961, [...]
Parte 2 il 1/04/1963, Parte 3 il 17/03/1967 e [...]
Parte 4 il 11/03/1969;
contraeva matrimonio il 21/12/1983 (e successivamente divorziava) con Parte 1
e dalla loro unione nascevano a DE Parte 5 il Parte 8
17/08/1987 e Parte 6 il 23/03/1990;
Parte 5 contraeva matrimonio con Persona 7 il 6/12/2016; dopo aver contratto un primo matrimonio (e successivamente aver Parte 2
Persona 8 contraeva un secondo matrimonio con [...] divorziato) con il 2/03/2001 (dalla quale poi divorziava) e da quest'ultima unione Controparte_3 nasceva a DE il 1/06/1986 Parte 7
2. Si costituiva in giudizio il Controparte 1 chiedendo, in via preliminare, di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 e/o
213 c.p.c.al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata,
e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio il Controparte 2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva tenuto conto dell'oggetto della domanda che, attenendo unicamente all'accertamento dello status di cittadino italiano in capo ai ricorrenti, non avrebbe coinvolto alcuna sua competenza.
4. Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
5. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: "Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara le spese di lite integralmente compensate.".
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
nel caso di specie, qualora gli odierni appellanti avessero proposto l'istanza tesa a ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, la stessa sarebbe stata presumibilmente accolta, vertendosi in un'ipotesi di discendenza per via esclusivamente maschile o per via femminile con passaggio successivo al 1° gennaio
1948; di conseguenza, nella fattispecie de qua l'interesse ad agire dei ricorrenti in prime cure sarebbe stato da valutare, non potendosi ritenere sussistente in re ipsa, non avrebbe invero, la tesi degli originari ricorrenti secondo cui Persona 4
sarebbe stata infondata perché, acquisito la cittadinanza italiana dal padre Parte 2
dal doc. 6 degli stessi ricorrenti in primo grado, sarebbe stato possibile desumere che l'avo era cittadino italiano;
non sarebbe stata dedotta alcuna prova circa il fatto, allegato dagli odierni appellanti, che il competente Per 9 non avrebbe accolto la domanda perché l'antenata [...]
Persona 4 avrebbe acquisito la cittadinanza italiana dalla madre in epoca pre-
costituzionale;
pertanto, gli originari ricorrenti non avrebbero avuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
6. Con atto di citazione in appello notificato in data 30.12.24, gli originari ricorrenti impugnavano la predetta decisione, deducendo un unico motivo, con cui si dolevano che il primo Giudice avrebbe “errato nella ricostruzione della linea genealogica da cui discende per i ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, ritenendosi, a contrario, che il ricorso non doveva essere rigettato." (pag. 4 dell'appello).
In particolare, gli appellanti evidenziavano, anzitutto, che essi non avrebbero avuto alcun obbligo di proporre istanza di cittadinanza in ragione di una discendenza maschile o femminile e che, in ogni caso, nel caso di specie sarebbero stati impossibilitati a reperire documentazione circa la cittadinanza italiana di Parte 2 e la sua non naturalizzazione. Infatti, la cittadinanza italiana dell'avo sarebbe emersa solo dal doc. 6) da loro prodotto di primo grado
(certificato di matrimonio di Parte 2 ) ma non sarebbero riusciti a reperire dalle competenti Autorità civili e/o religiose né il di lui certificato di nascita, né quello di morte, né quello di non naturalizzazione come cittadino uruguayano.
Pertanto, gli originari ricorrenti sostenevano che, nella fattispecie in esame, il loro interesse ad agire sarebbe consistito nel fatto che, nel loro albero genealogico, vi sarebbe un passaggio per via femminile in epoca pre-costituzionale e questo costituirebbe un ostacolo insuperabile all'ottenimento della cittadinanza italiana in sede amministrativa.
Da ultimo, gli appellanti segnalavano che l' CP 4 italiana a DE (Uruguay) in data 01.11.21 avrebbe esaurito gli spazi disponibili per presentare le istanze tese ad ottenere la cittadinanza italiana, come da doc. 1) prodotto con l'atto d'impugnazione.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.03.25, si costituivano in giudizio il e il Controparte 1 Controparte_2
[...] contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo:
,
che la linea di discendenza delle controparti sarebbe interamente per via maschile e che
-
esse si sarebbero solo limitate ad allegare che il competente Per 9 avrebbe loro verbalmente negato la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana in ragione della presenza di un passaggio per via femminile in epoca pre-costituzionale; che le controparti non avrebbero dimostrato di aver quantomeno tentato di proporre domanda per l'ottenimento della cittadinanza in sede amministrativa, con conseguente carenza di loro interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
8. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 26.04.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 23.10.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
9. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 24.10.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
11. Nel caso di specie, gli appellanti hanno dedotto di essere impossibilitati a fornire la prova documentale della cittadinanza italiana in capo a Parte 2 al momento della nascita della di lui figlia Persona 4 . Inoltre, unitamente alla note scritte per l'udienza del 24.04.25, gli originari ricorrenti hanno versato in atti un certificato, formato dalle competenti Autorità uruguayane, che attesta la naturalizzazione straniera di Parte 2 nel 1925, ossia quattro anni prima del matrimonio da lui contratto con Persona 3 La produzione in giudizio di tale documento (che, in base al suo contenuto, parrebbe essere stato rilasciato in data
16.04.2001) solo nel presente giudizio di appello è stata giustificata sostenendo che l'Autorità consolare l'avrebbe trasmessa ai richiedenti in data 23.02.25.
Ora, si osserva che, laddove si riconoscesse la fondatezza di tali deduzioni, ne deriverebbe che,
nella linea di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana degli odierni appellanti, vi
è stato un passaggio femminile in epoca pre - costituzionale (attraverso Persona 3 ) e ciò, pacificamente, genererebbe l' interesse ad agire direttamente in sede giudiziale per ottenere il riconoscimento dello status civitatis.
Tuttavia, questa Corte reputa che, anche qualora le riportate circostanze dovessero indurre a ritenere che la linea di trasmissione degli appellanti sia stati interamente maschile, essi sarebbero comunque muniti dell'interesse ad agire direttamente in sede giudiziale ai fini del riconoscimento dello status di cittadini italiani.
A tal proposito, occorre subito precisare che è ben vero che questa Corte, con la sentenza n.
1246/24, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha stabilito che, nel caso di discendenza per via esclusivamente maschile, chi agisca in giudizio per ottenere l'accertamento della qualità di cittadino italiano debba provare di aver quantomeno tentato di proporre la domanda in sede amministrativa poiché, diversamente, non sarebbe stata riconoscibile alcuna lesione del diritto soggettivo azionato e, di conseguenza, sarebbe mancato l'interesse ad agire.
Tuttavia, re melius perpensa, si ritiene che tale impostazione debba essere rivisitata perché essa,
a ben vedere, conduce ad una sostanziale re- introduzione della pregiudizialità della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue rispetto alla domanda giudiziale proposta al medesimo fine, pregiudizialità che la legge non prevede e che la giurisprudenza ha sempre pacificamente escluso in questo campo.
Ed invero, giova anzitutto osservare che la L. 91/92 non stabilisce che, in linea generale, la cittadinanza italiana iure sanguinis debba essere richiesta e ottenuta necessariamente e in prima battuta in sede amministrativa. A tal proposito, si evidenzia che la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, nella sentenza n. 28873/2008, sia pure con riguardo alla situazione dell'apolide, ha affermato che: "(...) l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente (S.U. 17 dicembre 1999, n. 712). (...) Correttamente pertanto la Corte
Costituzionale ha ritenuto sussistere per l'apolide la facoltà alternativa di ottenere "il riconoscimento amministrativo o giudiziale" della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (che decide su di essi di regola con sentenza: S.U. 27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n. 7441). Solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24,
25 e 113 Cost. (su tale diritto, anche dell'apolide, cfr. S.U. 8 febbraio 2001 n. 46 e Cass. 28 giugno 2007 n. 14918) Erroneamente si è ritenuto insussistente il diritto di domandare al giudice ordinario l'accertamento dello stato di apolide, cioè la ricognizione negativa della cittadinanza di qualsiasi Stato, sulla base dell'art. 17 del D.P.R. n. 572 del 1993. Tale preclusione, non prevista da alcuna norma né legislativa né regolamentare e solo desunta dalla
Corte d'appello di Bologna, in base a una lettura non condivisibile lettura della citata norma del regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, contrasta, oltre che con gli artt.
10, 1° e 2° comma, e 113 della Cost., perché denega tutela allo straniero apolide dallo Stato in cui egli si trova stabilmente anche se la stessa è prevista e imposta agli Stati che hanno aderito alla citata Convenzione di New York del 1954, e impedisce la tutela di diritti soggettivi dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, sancita invece dalla carta costituzionale. La preclusione è inoltre in contrasto con l'art, 9 c.p.c., per il quale il Tribunale ordinario è competente esclusivamente per le cause ""relative allo stato e alla capacità delle persone", e con l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all E, che, allo stesso giudice ordinario riserva le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, la cui tutela è sempre ammessa dinanzi al predetto giudice ai sensi dell'art. 113 Cost.".
Tali principi appaiono utilmente applicabili al caso di specie, essendo stati pronunciati nel contesto dell'applicazione della L. 91/92 e relativa normativa regolamentare di esecuzione
(D.P.R. n. 572/93) e perché la cittadinanza rappresenta certamente un diritto soggettivo fondamentale della persona, rispetto al cui accertamento non possono opporsi limitazioni ulteriori a quelle espressamente previste dalla legge.
Appare pertanto possibile affermare che, in materia di cittadinanza, è presente un sistema “a doppio binario", tale per cui gli interessati possono scegliere se adire l'Autorità amministrativa oppure agire direttamente in sede giurisdizionale al fine di ottenere il riconoscimento del loro status.
Si rileva, inoltre, che tale soluzione è stata adottata anche da svariate sentenze di merito:
"Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (Tribunale di Roma, sentenza n.
2055/19)";
"L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si rivela pertanto infondata e deve essere respinta: il mancato decorso del termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994, entro cui la PA può decidere, è irrilevante in quanto, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi che il decorso di tale termine sia previsto a pena di improcedibilità, atteso che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica. In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge... E' stato dunque escluso che tale domanda costituisca una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, richiamandosi espressamente il principio del "doppio binario", secondo cui "l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto" (Cass. Civ. SSUU 28873/2008)" (Tribunale di
Campobasso, sent. n. 375/2025);
"In ordine all'eccezione preliminare formulata dal Controparte 1 in ordine all'interesse ad agire dei ricorrenti deve affermarsi come questo Tribunale ordinario sia competente a pronunciarsi sulla domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c. e nell'articolo 2 della L. n. 2248 del 20.03.1865: il diritto alla cittadinanza, infatti, è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario. Inoltre, il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario,
indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa. La legge n. 91/1992 – né i decreti applicativi della stessa - non prevede alcun obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbe farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento - trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale". (Tribunale di
Genova, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in causa R.G. 11531/2022);
"la giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008)". (Tribunale di Genova, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in causa R.G.
1523/2023) Si osserva, inoltre, che, nel caso di specie, gli odierni appellanti, ritenendo di trovarsi in una delle ipotesi in cui sussiste un impedimento normativo al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (presenza nella linea di discendenza di un passaggio femminile in epoca pre-costituzionale), hanno dedotto di non aver mai presentato una domanda di cittadinanza in sede amministrativa, confidando di avere titolo per agire direttamente in sede giudiziaria.
In tale contesto, l'interesse ad agire degli appellanti, nel caso di specie, può affermarsi anche in virtù delle considerazioni che seguono.
Nella giurisprudenza di legittimità si è stabilito che l'interesse ad agire, anche se, in ipotesi, non sussisteva alla data dell'instaurazione del giudizio, può sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20.04.23, n. 10671).
Ebbene, nel caso di specie, in cui, come detto, non è mai stata proposta una istanza tesa all'ottenimento della cittadinanza italiana in sede amministrativa, gli appellanti non potrebbero, oggi, ottenere il riconoscimento del loro status civitatis dalle competenti Autorità diplomatico- consolari nemmeno se si ritenesse che la loro linea di trasmissione si sia sviluppata esclusivamente per via maschile, ostandovi le nuove norme in tema di cittadinanza italiana iure sanguinis introdotte dal d.l. 36/25, conv. nella l. 74/25, applicabili alle istanze proposte (in sede amministrativa o giudiziale) a partire dal 28.03.25 (art. 1).
Pertanto, anche a voler ritenere che, in caso di discendenza per via esclusivamente maschile,
l'omessa prova di aver tentato di richiedere la cittadinanza italiana in sede amministrativa impedisca di ritenere sussistente l'interesse ad agire al medesimo fine in sede giurisdizionale, nel caso di specie la questione dovrebbe comunque ritenersi superata, alla luce della sopravvenienza normativa rappresentata dal citato d.l. 36/25, che non consente di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in sede amministrativa a tutti coloro che (come gli odierni appellanti) non si trovino in una della situazioni disciplinate dal suo art. 1, c. 1.
In conclusione, il motivo formulato dagli appellanti è fondato e, di conseguenza, il gravame deve essere accolto.
12. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono compensate alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate, della loro singolarità e in considerazione dell'innovazione della posizione della Corte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 3328/24 del
Tribunale di Genova, pubblicata in data 20.12.24, nata a [...] che Parte 1
d'Uruguay), il 20.02.1961, Parte 2 nato a [...]
Parte 3 nato a [...], il [...], '
(Repubblica Orientale d'Uruguay), il 17.03.1967, Parte 4 nata a
DE (Repubblica Orientale d'Uruguay), il 11.03.1969, Parte 5
nato a [...], il [...], Parte 6
[...] nata a [...], il [...], nata a [...], ilParte 7
06.10.2003 sono cittadini italiani;
Ordina al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Così deciso in Genova, il 29.10.25.
Il Consigliere estensore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione