Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 3003/2024 in persona del dott. Nicolò Grimaudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, difeso dall'avv. DI PAOLA PAOLO Parte_1
PASQUALE;
-attore-
CONTRO
, Controparte_1
difeso dall'AVVOCATURA dello STATO di;
CP_1
, difesa dall'avv. Controparte_2
ALESSANDRO CAPRIOLI;
-convenuti-
Conclusioni:
Per l'attore:
“in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Intimazione di pagamento n.
117202490032027 34/000, qui allegata, di in Controparte_2
relazione alla parte qui contestata rappresentata dalle somme portate dalla Cartella di pagamento n.
11720090029660913000 di qui pure opposta quale Controparte_2
atto presupposto rispetto all'Intimazione di pagamento;
in via principale:
11720090029660913000, indicate anche dall'Intimazione di pagamento n.
117202490032027 34/000, qui allegata, di Controparte_2
per l'effetto, ordinare all'Ispettorato d'Area Metropolitana di e/o ad CP_1 [...]
di procedere allo sgravio delle somme portate dalla Cartella di pagamento Controparte_2
n. 11720090029660913000, indicate anche dall'Intimazione di pagamento n.
117202490032027 34/000, qui allegata, di Controparte_2
con condanna delle parti convenute alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio in favore dell'attore; in via subordinata: nel caso di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, dichiarare non dovute da parte dell'attore, per intervenuta prescrizione ordinaria decennale, tutte le somme portate dalla Cartella di pagamento n. 11720090029660913000, indicate anche dall'Intimazione di pagamento n. 117202490032027 34/000, qui allegata, di
[...]
Controparte_2
per l'effetto, ordinare all'Ispettorato d'Area Metropolitana di e/o ad CP_1 [...]
di procedere allo sgravio delle somme non dovute dall'attore portate dai Controparte_2
detti atti qui opposti;
con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio in favore dell'attore; ai fini del contributo unificato, l'attore dichiara che il valore del presente giudizio è di Euro
46.750,00”;
Per il convenuto Controparte_1
:
[...]
“In via preliminare
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
ed ordinare l'estromissione dal presente giudizio in relazione a motivi esclusivamente
[...]
afferenti l'attività di riscossione in concreto espletata da CP_4 - Dichiarare inammissibile la citazione in ragione alla preclusione derivante dall'actio iudicati e dalla definitività ed irretrattabilità dei fatti prescrizionali astrattamente rivendicati da controparte e divenuti irretrattabili a seguito della mancata tempestiva impugnazione della pregressa cartella di pagamento notificata in data 29.07.2020;
Nel merito
- Dichiarare comunque infondata la domanda contenuta nell'atto di opposizione all'esecuzione e condannare parte opponente alla refusione delle spese di giudizio anche ai sensi dell'art. 96
c.p.v;
- In caso di accoglimento totale o parziale della sollevata opposizione all'esecuzione condannare al pagamento delle spese di giudizio e comunque tenere indenne l' CP_4 Controparte_1
di dalle eventuali statuizioni di condanna delle spese di giudizio”;
[...] CP_1
per la convenuta : Controparte_2
“- rigetto dell'atto introduttivo essendo inammissibile, tardivo e privo di rilievo giuridico e di
- dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della Agente della Riscossione, per le ragioni meglio esplicitate nelle memorie e verbali di udienza, e, in ogni caso
- essere garantita dall'Ente Impositore per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa.
- Con vittoria di spese e compensi di lite”.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
PREMESSA
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione promossa ex art. 615 comma 1
c.p.c. da avverso l'Intimazione di pagamento n. Parte_1
117202490032027 34/000 notificata in data 26.6.2024 da Controparte_5
.
[...]
L'opposizione riguarda unicamente il credito, relativo a sanzioni comminate dal convenuto , portato da uno degli atti presupposti Controparte_1
dell'Intimazione di pagamento, ossia la Cartella di pagamento n.
11720090029660913000. A fondamento della domanda, l'attore deduce l'intervenuta prescrizione del credito (quinquennale ex art. 28 della Legge n. 689/81 o, in subordine, decennale ex art. 2946 c.c.), non risultando atti interruttivi compiuti nei cinque o dieci anni successivi alla notificazione della Cartella di pagamento
(pacificamente avvenuta il 29.7.2010).
Con la memoria di costituzione in giudizio, l'
[...]
ha di contro evidenziato come avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione il debitore abbia proposto opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, rigettata dal Tribunale di Milano con la sentenza n.
12489/2012 del 10.12.2012.
Da ciò deriverebbe, ad avviso del convenuto, “l'immanente ed insuperabile improponibilità del ricorso in opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., fatto costitutivo oltretutto di obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per evidente responsabilità per lite temeraria […] Pertanto, la citazione ex art. 615 c.p.c. non poteva essere proposta in quanto il sig. non contestava né la mancata notifica della cartella di pagamento né Pt_1
fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Né può in sede di apparente nuova formulazione di opposizione ex art. 615 c.p.c. riproporre aspetti che non riguardano la validità intrinseca dell'intimazione di pagamento e che attengono al merito delle vicende anteriormente verificatesi e cristalizzatesi nella cartella notificata in data 24.07.2020”.
In realtà, è lo stesso convenuto ad osservare come l'opposizione si fondi su un fatto estintivo asseritamente successivo alla formazione del titolo: “Il sig.
[...]
eccepisce la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute in quanto l'intimazione Pt_1
di pagamento opposta veniva notificata oltre il termine quinquennale dalla notifica della cartella di pagamento”.
Nel merito, il convenuto sostiene che la prescrizione (a suo avviso decennale ex art. 2953 c.c.) non sia maturata, avuto riguardo “alla notifica di atti validamente interruttivi, tra cui la più recente notifica di cartella di pagamento eseguita in data
29.07.2020 precedente alla impugnata intimazione di pagamento avvenuta in data 26.06.24, al di là degli effetti di sospensione ex lege derivanti dalla normativa emergenziale anti-covid, della durata di 24 mesi per gli incarichi in gestione di ex art. art. 68 del CP_4
DL n. 18/2020”.
All'udienza del 15.4.2025, peraltro, l' ha precisato che il riferimento CP_1
alla cartella notificata il 29.7.2020 costituisce un refuso: la cartella è stata chiaramente notificata il 29.7.2010 e ad essa è seguita la notificazione -in date diverse dal 29.7.2020- di due avvisi di intimazione.
Al riguardo, la convenuta , Controparte_2
pur non prendendo posizione in ordine alla durata quinquennale o decennale del termine di prescrizione, ha prodotto documentazione volta a smentire l'assunto attoreo, in quanto comprovante la notificazione di plurimi atti
(comunicazione di iscrizione di ipoteca, avvisi di intimazione, richiesta di rateizzazione) capaci di interrompere la prescrizione (cfr. allegati alla memoria di costituzione).
Entrambi i convenuti, d'altro canto, hanno eccepito la propria “carenza di legittimazione passiva”.
In particolare, mentre l' Controparte_1
ha chiesto “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
ed ordinare l'estromissione dal presente giudizio in relazione a motivi
[...]
esclusivamente afferenti l'attività di riscossione in concreto espletata da , quest'ultima CP_4
ha viceversa dichiarato che “Con riguardo alle contestazioni di parte avversa inerente attinenti il merito della debenza questa difesa eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione, rifiuta il contraddittorio sulla medesime e chiede di essere manlevata dall'Ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA LEGITTIMAZIONE DELL'ISPETTORATO
TERRITORIALE DEL LAVORO. L'eccezione in rito svolta dal convenuto è inammissibile, in quanto contenuta nelle sole conclusioni della memoria di costituzione, senza alcuna menzione o deduzione argomentativa idonea a consentire alla controparte di contraddire in merito.
Ad ogni modo, essa risulta anche manifestamente infondata.
Anzitutto, non risulta pertinente il richiamo all'estromissione, relativo alle diverse ipotesi disciplinate dagli artt. 108 e 109 c.p.c.
In secondo luogo, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza per cui l'agente della riscossione sia l'unico legittimato passivo necessario nelle opposizioni esecutive non "recuperatorie" in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, non impedisce al debitore opponente di chiamare in giudizio anche l'ente creditore (cfr. Cass. n.
3870/2024).
Del resto, lo stesso agente della riscossione ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore (per essere da questi “manlevato”), laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o che comunque non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.
In definitiva, il fatto che l'ente creditore non debba necessariamente essere convenuto in giudizio non significa affatto che lo stesso non possa essere convenuto (pena cioè il difetto di legittimazione passiva) nel caso -come quello di specie- di opposizione promossa ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c.
2. SULLA LEGITTIMAZIONE DELL'
[...]
. Controparte_2
La convenuta sostiene che “il credito è dell'Ente Impositore ed Controparte_6
dispiega una mera attività notificatoria, e quindi non è responsabile di una
[...]
infondata pretesa della Pubblica Amministrazione […] L'Agente della Riscossione, non avendo la titolarità del credito contestato, non può in alcun modo incidere sulla misura del credito, né sul titolo di ciascuna voce”. Tali rilievi, in sé corretti, non sono tuttavia conferenti al caso di specie, atteso che l'opponente deduce un fatto estintivo successivo alla notificazione della cartella di pagamento, come tale riferibile proprio all'attività istituzionale dell'agente della riscossione.
3. SULLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO.
All'udienza del 5.2.2025, parte attrice ha argomentato che “la prescrizione è quinquennale in quanto sia la cartella notificata nel 2010 sia l'avviso di intimazione del
2021 sia ancora quello (oggetto della presente impugnazione) del 2024 sono stati emessi in forza non già della sentenza di conferma dell'ordinanza-ingiunzione, ma di quest'ultima”.
Tale rilievo è infondato, poiché il termine di prescrizione applicabile al diritto di credito è determinato dalla legge, e non varia certo a seconda che la cartella di pagamento richiami l'uno o l'altro atto impositivo.
L'intimazione di pagamento di una somma sulla base di un atto diverso dal
“vero” titolo esecutivo, pertanto, può in astratto rilevare sul piano dell'invalidità formale dell'intimazione (tuttavia non dedotta nella presente causa come motivo ex art. 617 c.p.c.), ma non può affatto comportare la soggezione del diritto di credito ad un termine di prescrizione diverso da quello che sarebbe stato applicabile richiamando il titolo corretto della pretesa.
Ciò posto, il termine di prescrizione ha nella specie durata decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
È ben vero, infatti, che in un passaggio contenuto nella sentenza n. 22080/2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la sentenza di rigetto dell'opposizione al verbale di accertamento di violazioni al Codice della
Strada si sostituisce al verbale medesimo come titolo esecutivo, evidenziando quindi che “il meccanismo è differente da quello che si mette in atto quando sia impugnata l'ordinanza-ingiunzione, la quale, in caso di rigetto dell'opposizione, rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva”. Tale ultimo rilievo, tuttavia, costituisce un obiter dictum, la Corte di Cassazione avendo cura di precisare che “oggetto della presente pronuncia è esclusivamente la qualificazione dell'azione da esercitarsi da parte del destinatario di una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, quando l'interessato intenda dedurre che il verbale di accertamento non gli sia stato notificato o sia stato notificato invalidamente”.
Come chiarito da altra pronuncia citata dallo stesso opponente, in realtà, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di applicare l'art. 2953 c.c. “a diverse ipotesi nelle quali [vengono] in rilievo atti pur diversi dalla "sentenza di condanna", ritenendosi comunque ricollegabile al giudicato l'indiscutibilità del credito oggetto del giudizio”
(Cass. n. 20262/2021).
Diversamente da quanto sostenuto dall'attore, il principio espresso da quest'ultima pronuncia (e, prima ancora, da Cass. Sez. Un. n. 25790/2009) è
“chiaramente estensibile a tutti i casi di riscossione a mezzo di cartelle di pagamento conseguenti ad atto impositivo confermato con sentenza passata in giudicato”.
Che il termine di prescrizione, in caso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non possa essere quello quinquennale fissato dall'art. 28 della l. n. 689/1981, deriva dalle seguenti condivisibili considerazioni:
“non siamo in presenza dell'attività di esecuzione di un atto amministrativo di accertamento
(rectius: irrogazione di sanzione) divenuto definitivo, perché manca il presupposto dell'"acquiescenza" all'atto stesso da parte del destinatario.
L'accertamento tributario diviene definitivo con l'inutile decorso del termine per impugnare. Se viene proposto ricorso, salvo il caso di successiva rinuncia o altri casi di estinzione del processo
(v. art.2945, terzo comma, c.c.), l'accertamento non può più assumere la qualifica di atto amministrativo definitivo non contestato. Il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell'atto contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale, nell'ambito di un rapporto trilaterale, nel quale interviene lo
Stato non più soltanto come parte (amministrazione finanziaria), ma anche in quanto
"controllore di se stesso". Gli effetti del giudicato, quindi, non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell'ambito di un rapporto giuridico amministrativo bilaterale, all'interno del quale, sostanzialmente, il contribuente riconosce la legittimità della pretesa fiscale;
tale pretesa "condivisa" quindi va posta in esecuzione nei tempi più rapidi previsti dalla disciplina amministrativa, precontenziosa, propri del rapporto tributario.
Se il trasgressore contesta dinanzi all'autorità giudiziaria un atto di irrogazione di sanzioni, in caso di sua soccombenza, eventualmente anche parziale, il titolo in base al quale l'Agenzia delle fa valere la propria pretesa fiscale sanzionatoria non è più l'atto amministrativo, CP_5
che non è mai divenuto definitivo ex se, bensì la sentenza di condanna alla sanzione, ritenuta giusta dal giudice tributario, che può essere la stessa irrogata dall'autorità amministrativa, ma può essere anche diversa, per tipo o entità”.
In altri termini, “le prescrizioni brevi sono previste per soddisfare le esigenze di celerità di definizione dei rapporti giuridici;
tale esigenza risulta superata quando sia instaurato un contenzioso (benché il principio della ragionevole durata del processo tenda a contenerne i tempi)
е, quindi, la norma generale della prescrizione decennale riprende vigore” (Cass. Sez. Un. cit.).
Come precisato infine da Cass. n. 20262/2021, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuato nel giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
In applicazione di tali coordinate interpretative al caso in esame, deve affermarsi il mancato decorso del termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c.
Ed invero, individuato il dies a quo nel 10.6.2013 (giorno del passaggio in giudicato della sentenza pubblicata il 10.12.2012 in applicazione del termine c.d. lungo), è lo stesso opponente a riconoscere (cfr. memoria autorizzata) che ha, quindi, notificato in data 12 febbraio 2022 Controparte_2
l'Intimazione di pagamento n. 1172021219000662269000 (si veda l'all. n. 4 della
Comparsa di costituzione di , con la quale è stato richiesto Controparte_2
all'attore il pagamento della suddetta Cartella di pagamento n. 11720090029660913000”, ossia un atto chiaramente idoneo ad interrompere la prescrizione. L'opposizione deve dunque essere rigettata, risultando infondato il fatto estintivo dell'obbligazione eccepito da parte attrice.
Il soccombente, pertanto, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. (e con esclusione della fase istruttoria, non svolta), avuto riguardo alla natura documentale della causa, all'unico motivo di opposizione e alla limitata attività difensiva svolta dalle parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) per l'effetto, condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di Controparte_1
e di , liquidate
[...] Controparte_2
per ciascuno in euro 2.906,00 oltre accessori di legge.
Busto Arsizio, 09/05/2025
Il Giudice
Nicolò Grimaudo