Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7270/2024 R.G., avente ad oggetto: Impugnazione
licenziamento con domanda di reintegrazione
PROMOSSA DA Contr
, FISC. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli Avv.ti FERLITO PIETRO, PETINO ANTONIO FEDERICO
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_1
Avv.ti ANDRONICO FRANCESCO, VASTA GIUSEPPE
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo ufficio per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatole in data 18.1.2024 per giusta causa, con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno.
Si è costituita la controparte che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta per la decisione all'esito dell'udienza del 19.3.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e dunque sostituita con il deposito di note.
Nessuna delle parti, in sede di note, ha chiesto la discussione orale della causa, già
peraltro ampiamente avvenuta nel corso delle precedenti udienze.
II
Il licenziamento impugnato si fonda sulla contestazione disciplinare dell'8.1.2024.
In tale sede, il datore di lavoro ha obiettato al dipendente quanto segue: “Ella in data
29.11.2023 ed alle ore 17:33, si trovava all'interno dei locali mensa intento alla
consumazione del pasto. Tuttavia, alle ore 17:31 (dunque soltanto 2 minuti prima), qualcuno effettuava una transazione con il suo ID 033922 sull'attrezzatura PEC012, all'interno della distante circa 400 metri dai locali mensa. Parte_2
La suddetta condotta costituisce una palese violazione delle procedure interne nonché
della normativa vigente e del CCNL di riferimento, il quale disciplina le modalità di comportamento all'interno dei luoghi di lavoro.
Da ultimo, Le contestiamo la recidiva avendo Ella stessa ricevuto cinque provvedimenti disciplinari negli ultimi 24 mesi”.
Il ricorrente, in questa sede, ha in vario modo impugnato il provvedimento espulsivo,
deducendo la tardività della contestazione, la genericità della medesima avuto riguardo alla richiamata recidiva, il difetto di proporzionalità della sanzione applicata,
l'infondatezza nel merito degli elementi oggetto di contestazione, la violazione dell'art. 4 St. lav., la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare (i casi di recidiva risultano specificati solo nella lettera di licenziamento), la violazione dei criteri di buona fede e correttezza, la mancata affissione del codice disciplinare, la discriminatorietà del recesso.
La società ha invece difeso il proprio operato, depositando ampie memorie e documentazione a corredo.
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Le allegazioni della memoria di costituzione risultano oggetto di analitiche contestazioni da parte del ricorrente, anche in sede di note di replica autorizzate depositate il 24.1.2025, alle quali l'azienda ha controreplicato con note del 4.2.2025.
III
Ciò posto, occorre innanzitutto pronunziarsi sulle richieste di prova orale dedotte dalla convenuta.
Queste ultime vanno rigettate.
Le stesse, infatti, appaiono relative a circostanze non contestate e, comunque, non rilevanti per dimostrare l'eventuale sussistenza dell'illecito disciplinare posto a base dell'atto di recesso (v. artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14), ovvero di evidenza documentale, in quanto richiamanti il contenuto del report aziendale, e dunque ripetitive
(art. 10).
In particolare, nessuna prova consente di ritenere che la “transazione con il suo ID
033922 sull'attrezzatura PEC012, all'interno della ” effettuata alle ore Parte_2
17,31 del 29.11.2023 sia stata effettuata da altri, anziché dallo stesso ricorrente ovvero che il ricorrente abbia ceduto a terzi il proprio braccialetto elettronico, in disparte la circostanza che tale ultima condotta (cioè la cessione del braccialetto) non risulta oggetto di contestazione disciplinare, ma viene dedotta solo successivamente, con la lettera di licenziamento.
La società, nonostante i disposti accertamenti, non è stata in grado di fornire alcuna prova al riguardo.
Neppure può ritenersi che il fatto in contestazione sia stato ammesso in sede di audizione orale, dove il ricorrente ha innanzitutto contestato la tardività
dell'imputazione disciplinare, rappresentando che per tale motivo non era in condizione di poter difendersi adeguatamente: il fatto risale al 29.11.2023 ed è stato contestato per la prima volta l'8.1.2024, dopo più di un mese;
a tal riguardo, è stato anche dedotto un apposito motivo di ricorso.
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Inoltre, sempre in sede di audizione, il ricorrente si limitava ad evidenziare che era prassi aziendale, in caso di login rimasta inavvertitamente aperta, che l'operatore successivo provvedesse alla chiusura, osservando che, se c'era qualcuno da sanzionare,
questi doveva essere colui che non aveva ottemperato a tale onere, operando con credenziali di altri.
In sede di ricorso, poi, il ricorrente ha contestato la sussistenza della prova dei fatti addebitati (v. ad es., ricorso pag. 11).
Il fatto contestato non può dunque ritenersi ammesso o pacifico, gravando pertanto sul datore di lavoro l'onere della prova dei fatti posti a base del licenziamento.
Ciò posto, la mera circostanza che l'azienda abbia rilevato la presenza del ricorrente alla sala mensa alle ore 17,33 (dunque, due minuti dopo la transazione registrata alle ore
17,31), in un luogo ritenuto distante dalla dove l'operazione avveniva, non Parte_2
può costituire prova del fatto che il ricorrente avesse autorizzato terzi ad operare con il proprio identificativo, ovvero avesse ceduto ad altri il proprio braccialetto, ovvero che altri avessero effettivamente operato per suo conto (trattasi peraltro di transazione isolata e non ripetuta).
Non si può peraltro escludere – anche facendo fede ai dati rilevati e documentati dall'azienda - un errore o un ritardo nella registrazione a sistema degli orari, come prospetta il difensore del ricorrente in sede di note del 24.1.2025 (pag. 6, con specifico riferimento al capitolo 8).
In ogni modo, quello che appare certo è che manca la prova della volontà del ricorrente di consentire ad altri l'utilizzo del proprio identificativo, così come dell'esistenza del presunto terzo utilizzatore, dell'effettiva utilizzazione da parte di terzi delle credenziali del ricorrente, della stessa cessione del braccialetto, tutte ipotesi supposte dall'azienda in forza della rilevata presenza del ricorrente alla sala mensa alle ore 17,33, circostanza quest'ultima che può rivestire mera valenza indiziaria, priva di univocità.
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Manca dunque la prova della stessa sussistenza del fatto oggetto di contestazione disciplinare e dello stesso licenziamento, apparendo a tal fine inidonee le deduzioni istruttorie formulate dall'azienda.
IV
Il fatto appare sprovvisto di prova anche per l'ulteriore ed assorbente rilievo.
L'azienda ha proceduto alla rilevazione dell'operazione, ritenuta illecita ai fini disciplinari, mediante i propri sistemi informatici di rilevazione delle presenze e delle operazioni inerenti la produzione (cfr. docc. 27 e 28, parte convenuta).
Il ricorrente, al riguardo, ha dedotto la violazione dell'art. 4 St. lav..
Risulta riconosciuto dalla stessa azienda che la ricostruzione dei fatti è avvenuta grazie al sistema elettronico di rilevazione delle presenze e delle operazioni, ritenuto indispensabile ai fini delle esigenze produttive, tenuto conto anche delle dimensioni dell'impresa e delle esigenze aziendali di garantire la tracciabilità delle attività
compiute.
L'art. 4, St. lav., sul punto, se pur stabilisce, al comma secondo, che le garanzie previste dal 1 comma non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”, prevede cionondimeno al terzo comma che “Le informazioni raccolte ai sensi dei
commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione
che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e
di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
Nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione, non viene effettivamente documentato l'adempimento degli oneri di informativa previsti dall'art. 4 St. lav. e dal d.lgs. 196/2003.
Sul punto, la Suprema Corte, peraltro con riguardo a fattispecie più grave di quella oggi in esame, ha affermato che “Le risultanze derivanti da un controllo automatico a
distanza, in quanto non concordate né autorizzate, e finalizzate al controllo della
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prestazione lavorativa, non sono utilizzabili per il licenziamento del lavoratore”
(Cassazione civile sez. lav., 01/09/2023, n.25645, in tal senso, v. anche Cassazione
civile sez. lav., 03/06/2024, n.15391).
Sicché i dati utilizzati dall'azienda attraverso il proprio sistema informatico, in mancanza dell'adempimento degli oneri di legge, se possono essere utili ai fini produttivi e per la rilevazione delle presenze, non possono costituire però prova della colpevolezza del dipendente, né – quindi – dell'effettiva commissione della violazione oggetto di contestazione, non potendo rilevare ai fini disciplinari.
V
Alla luce di quanto precede, non essendovi prova della fattispecie contestata e posta a base del recesso, il ricorso deve essere accolto (con assorbimento di ogni altra questione), non potendo la sola recidiva, genericamente indicata nella lettera di contestazione disciplinare, rilevare ai fini del licenziamento e venendo essa stessa meno,
sotto il profilo fattuale e logico, in ragione dell'assenza della condotta principale.
Il fatto può dunque ritenersi insussistente.
Pacifica essendo l'applicazione dell'art. 18 St. lav., considerato peraltro che il ricorrente risulta assunto in data anteriore al d.lgs. 23/2015 (ed in particolare il 12.10.1998), opera la relativa disciplina, nella formulazione successiva alla l. 92/2012, in particolare con riguardo all'ipotesi del comma 4.
Quest'ultimo prevede che “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli
estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di
lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le
condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna
il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di
fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto
quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di
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altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con
diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità
risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di
fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva
reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di
sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale
contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di
lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative”.
Dal quantum risarcitorio, devono essere detratti eventuali redditi da lavoro maturati dal ricorrente dopo il licenziamento e nel periodo utile ai fini risarcitori, come verificabili presso gli enti previdenziali o il centro per l'impiego.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso promosso da nei confronti di Parte_1
; Controparte_2
ANNULLA il licenziamento impugnato;
CONDANNA il datore di lavoro convenuto: 1) all'immediata reintegrazione nel posto di lavoro della parte ricorrente;
2) al pagamento, in suo favore, di un'indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti di legge e detratti gli eventuali redditi maturati successivamente al licenziamento, come indicato in motivazione;
3) al versamento dei contributi previdenziali, come per legge ex art. 18 St.
lav. (l. 300/1970);
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CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €.7377 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge.
Così depositato, in Catania, lì 4 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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