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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3454/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3454/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, Parte_1 C.F._1
via Porzio n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fera, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Salerno, Controparte_1 C.F._2 via Padula Vincenzo n. 44, presso lo studio dell'avv. Saverio Sapia, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mutuo pagina 1 di 7 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“a) Dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo;
b) Riformarsi per i motivi dedotti la sentenza di primo grado;
c) In via subordinata, revocarsi l'impugnato decreto ingiuntivo nel merito;
d) Condannarsi parte opposta al pagamento di spese e competenze del doppio grado giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario;
e) In subordine, compensarsi le spese di giudizio attesa l'avvenuta transazione fra le parti”.
Per Controparte_1
“L'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Voglia ritenere infondato nella sua integralità l'atto di appello anche in via preliminare, per l'inammissibilità dei motivi proposti e comunque nel merito dichiararli infondati.
Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia, alla luce delle deduzioni svolte, accertare come strumentale e dilatoria la facoltà di impugnazione esercitata, e condannare l'appellante a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Chiede, infine che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia condannare l'odierna appellante al compenso professionale per il doppio grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 16227/2020, emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in data 17.10.2020 e con il quale veniva ingiunta al pagamento in sorte capitale di euro 11.302,41, oltre interessi e spese di procedura, da parte dell'ex coniuge quale quota – parte dei ratei di mutuo già interamente corrisposti da Controparte_1 quest'ultimo.
2. articolava i seguenti principali motivi di opposizione: Parte_1
- innanzi tutto, la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto il credito ingiunto era già oggetto di altro contenzioso ordinario fra le parti, previamente iscritto e rispetto al quale ravvisava un'ipotesi di litispendenza o di continenza; pagina 2 di 7 - l'abuso del processo, da parte dell'opposto, in quanto – invece che agire in virtù di ordinanza presidenziale già emessa in seno al giudizio di separazione personale fra i coniugi
– avviava il presente giudizio, con ulteriore aggravio di spese a carico della medesima.
3. Con sentenza n. 3650/2023 pubblicata in data 4 maggio 2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 16277/2020, confermando quest'ultimo in ogni sua parte, peraltro già dichiarato esecutivo ex art. 648 CPC, e, dichiarandolo, in questa sede, definitivamente esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna al pagamento, in Parte_1
favore di delle spese e competenze di causa, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
3.000,00 per onorario, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari”.
4. Il Tribunale, essenzialmente, riteneva infondati i motivi di opposizione e, in particolare, il secondo motivo sopra indicato, non ravvisando, nel caso in esame, un abusivo frazionamento del credito, avendo instaurato il presente procedimento Controparte_1
al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni di credito con autonoma statuizione.
5. proponeva appello per quattro motivi così rubricati: Parte_1
I^ motivo: “Res controversa oggetto di cognizione di merito pendente – nullità del provvedimento monitorio – artt. 633 e ss. c.p.c. – art. 39 u.c. c.p.c.”;
II^ motivo: “In subordine: abuso di mezzi giudiziari ed eventuale natura di titolo esecutivo dell'ordinanza presidenziale così come emendata dal decreto della Corte di Appello”;
III^ motivo: “Duplicazione del titolo creditorio. Iniquo aggravio sia in termini di diseconomia processuale di sistema che a carico del singolo”;
IV^ motivo: “Avvenuta transazione sui ratei di mutuo, omessa valutazione anche ai fini del governo delle spese”.
pagina 3 di 7 6. si è costituito nel presente giudizio e ha concluso per la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza celebrata in data 10 aprile 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnato loro termine per il deposito di nota conclusiva, la causa è stata avviata per discussione orale, avanti al Collegio, all'udienza del 15 gennaio 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Corte, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Preliminarmente, si rileva che l'intervenuta cessazione della materia del contendere non debba essere oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, possa essere rilevata d'ufficio dal
Giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati ex actis.1
In relazione al caso in decisione, così come in precedenza evidenziato, avviava Controparte_1
la procedura monitoria (d.i. n. 16227/2020), poi opposta, al fine di ottenere in pagamento, da
, il 50% delle rate di mutuo che il medesimo aveva già corrisposto e, all'epoca, Parte_1
pari ad euro 11.302,41, oltre interessi.
Risulta dagli atti che, nelle more del giudizio di primo grado, i coniugi abbiano raggiunto un accordo – a definizione del giudizio di separazione personale – sottoscritto in data 5.5.2022 e recepito con sentenza n. 4886/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 1° giugno 2022.
Per quanto di interesse ai fini della decisione, al paragrafo n.5) della sentenza indicata, si evidenziava quanto segue:
“5) … che le parti hanno concordato che l'attuale casa familiare sita in Segrate, Via Martiri della
Libertà, 49 (censita al N.C.E.U. del Comune di Segrate al foglio 16, particella 405, subalterno
708, Via Martiri della Libertà n. 49, piani 2-3-S1, categoria A/2, classe 1, vani 7,5, rendita catastale Euro 581,01) di proprietà comune al 50%, verrà alienata e col ricavato della vendita si 1 In tale senso, si richiama Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 3 maggio 2017, n.10728; pagina 4 di 7 procederà a: a) estinguere il mutuo;
b) rimborsare, a favore del signor , la somma da CP_1 quest'ultimo anticipata a titolo del 50% dei ratei di mutuo sino alla vendita della casa famigliare e pari ad oggi ad € 28.543,30, debito che la signora riconosce anche in detta sede;
c) con Pt_1 quanto residua, col limite massimo di € 300.000,00, diconsi trecentomila (per cui se la somma residua fosse superiore la differenza ulteriore verrebbe divisa tra i coniugi), acquistare nuovo
immobile idoneo per le esigenze abitative della ricorrente e dei figli con Parte_1 intestazione pro quota di 1⁄2 alla ed 1⁄4 ad ognuno dei figli, (quest'ultime quote ai figli Pt_1 sono frutto di una donazione indiretta del padre agli stessi). L'eventuale differenza di prezzo che occorresse coprire sarà a carico di che vi provvederà attraverso l'accensione Parte_1 di un mutuo”.
Con tale accordo, pertanto, le parti hanno regolato (anche) quanto oggetto della presente controversa, relativamente al pagamento delle rate di mutuo arretrate e con l'espresso impegno di alla loro restituzione e riconoscimento, a tale data, della debenza di euro Parte_1
28.543,30.
La formazione di detto titolo giudiziale comporta, per l'effetto, ad avviso di questa Corte, il venir meno – in capo alle parti – di un interesse qualificato (art. 100 c.p.c.) ad ottenere un'ulteriore pronuncia in questa sede sulle stesse questioni di merito già decise, non risultando dagli atti altra o diversa indicazione in senso contrario.
II. La pronuncia di cessazione della materia del contendere comporta, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 16277 emesso dal Tribunale di Milano in data
17.10.2020.
Sul punto, si richiama il principio in base al quale “Il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del
diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica
del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge
pagina 5 di 7 anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”.2
III. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno valutate in base alla c.d. soccombenza virtuale.
Tenuto conto dei motivi di opposizione in origine proposti da e in precedenza Parte_1
ricordati, si ritiene come debba ritenersi parzialmente fondato il solo secondo motivo, nei limiti che si vanno ad evidenziare.
Preliminarmente, quanto alla prima questione proposta dall'allora opponente e relativa all'accertamento della litispendenza / continenza fra il giudizio ordinario in precedenza incardinato e la procedura monitoria opposta – (dovendosi ritenere, in difetto di altra indicazione, che per
“giudizio ordinario” debba intendersi il giudizio di separazione personale fra i coniugi) – si osserva che, nel caso di specie, non risultassero sussistenti i presupposti di cui all'art. 39 c.p.c.
In particolare, né la “pendenza” di due cause identiche al momento della decisione di primo grado resa in data 4 maggio 2023, in quanto – (anche dando per ammessa l' “identità”, totale o parziale, delle cause) – a tale momento, il giudizio di separazione personale dei coniugi era già stato definito con la citata sentenza n. 4886/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano il 1° giugno 2022. 3. 2 Si rimanda a Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 22 maggio 2008, n. 13085; 3 Sul punto, fra tante, si rimanda a Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4814:
“La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione”.
(Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).
Nello stesso senso: Cass. Civ., ordinanza 17.09.2015, n.18252: “Le questioni in tema di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, cessano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c.”. pagina 6 di 7 Né, sotto altro profilo, la pendenza di tali cause avanti a “diversi Uffici Giudiziari”, in tale senso dovendosi intendere il riferimento a “Giudici diversi” di cui al 1° comma dell'art. 39 c.p.c., atteso che – laddove i giudizi pendano avanti allo stesso Ufficio Giudiziario - può, se del caso, disporsi la riunione fra cause (artt. 273 e 274 c.p.c.)4.
Quanto, invece, al secondo motivo di opposizione, anche ipotizzando che l'abuso del processo non fosse sussistente al momento di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo – (sebbene CP_1
avesse già a disposizione il titolo esecutivo rappresentato da detta ordinanza
[...]
presidenziale 15.5.2019) - in ogni caso, poichè nelle more del giudizio di opposizione, era stato definito il giudizio di separazione personale con la citata sentenza n. 4886/2022, si ritiene che non vi fosse alcuna ragione, per l'opposto, di procrastinare oltre il presente contenzioso, in quanto il suo credito era stato già definitivamente accertato.
Tenuto conto di quanto sopra e della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite di entrambi i gradi si compensano integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
16227/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.10.2020;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini
4 Così, fra tante, Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10183; pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3454/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, Parte_1 C.F._1
via Porzio n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fera, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Salerno, Controparte_1 C.F._2 via Padula Vincenzo n. 44, presso lo studio dell'avv. Saverio Sapia, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mutuo pagina 1 di 7 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“a) Dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo;
b) Riformarsi per i motivi dedotti la sentenza di primo grado;
c) In via subordinata, revocarsi l'impugnato decreto ingiuntivo nel merito;
d) Condannarsi parte opposta al pagamento di spese e competenze del doppio grado giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario;
e) In subordine, compensarsi le spese di giudizio attesa l'avvenuta transazione fra le parti”.
Per Controparte_1
“L'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Voglia ritenere infondato nella sua integralità l'atto di appello anche in via preliminare, per l'inammissibilità dei motivi proposti e comunque nel merito dichiararli infondati.
Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia, alla luce delle deduzioni svolte, accertare come strumentale e dilatoria la facoltà di impugnazione esercitata, e condannare l'appellante a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Chiede, infine che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia condannare l'odierna appellante al compenso professionale per il doppio grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 16227/2020, emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in data 17.10.2020 e con il quale veniva ingiunta al pagamento in sorte capitale di euro 11.302,41, oltre interessi e spese di procedura, da parte dell'ex coniuge quale quota – parte dei ratei di mutuo già interamente corrisposti da Controparte_1 quest'ultimo.
2. articolava i seguenti principali motivi di opposizione: Parte_1
- innanzi tutto, la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto il credito ingiunto era già oggetto di altro contenzioso ordinario fra le parti, previamente iscritto e rispetto al quale ravvisava un'ipotesi di litispendenza o di continenza; pagina 2 di 7 - l'abuso del processo, da parte dell'opposto, in quanto – invece che agire in virtù di ordinanza presidenziale già emessa in seno al giudizio di separazione personale fra i coniugi
– avviava il presente giudizio, con ulteriore aggravio di spese a carico della medesima.
3. Con sentenza n. 3650/2023 pubblicata in data 4 maggio 2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 16277/2020, confermando quest'ultimo in ogni sua parte, peraltro già dichiarato esecutivo ex art. 648 CPC, e, dichiarandolo, in questa sede, definitivamente esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna al pagamento, in Parte_1
favore di delle spese e competenze di causa, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
3.000,00 per onorario, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari”.
4. Il Tribunale, essenzialmente, riteneva infondati i motivi di opposizione e, in particolare, il secondo motivo sopra indicato, non ravvisando, nel caso in esame, un abusivo frazionamento del credito, avendo instaurato il presente procedimento Controparte_1
al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni di credito con autonoma statuizione.
5. proponeva appello per quattro motivi così rubricati: Parte_1
I^ motivo: “Res controversa oggetto di cognizione di merito pendente – nullità del provvedimento monitorio – artt. 633 e ss. c.p.c. – art. 39 u.c. c.p.c.”;
II^ motivo: “In subordine: abuso di mezzi giudiziari ed eventuale natura di titolo esecutivo dell'ordinanza presidenziale così come emendata dal decreto della Corte di Appello”;
III^ motivo: “Duplicazione del titolo creditorio. Iniquo aggravio sia in termini di diseconomia processuale di sistema che a carico del singolo”;
IV^ motivo: “Avvenuta transazione sui ratei di mutuo, omessa valutazione anche ai fini del governo delle spese”.
pagina 3 di 7 6. si è costituito nel presente giudizio e ha concluso per la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza celebrata in data 10 aprile 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnato loro termine per il deposito di nota conclusiva, la causa è stata avviata per discussione orale, avanti al Collegio, all'udienza del 15 gennaio 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Corte, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Preliminarmente, si rileva che l'intervenuta cessazione della materia del contendere non debba essere oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, possa essere rilevata d'ufficio dal
Giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati ex actis.1
In relazione al caso in decisione, così come in precedenza evidenziato, avviava Controparte_1
la procedura monitoria (d.i. n. 16227/2020), poi opposta, al fine di ottenere in pagamento, da
, il 50% delle rate di mutuo che il medesimo aveva già corrisposto e, all'epoca, Parte_1
pari ad euro 11.302,41, oltre interessi.
Risulta dagli atti che, nelle more del giudizio di primo grado, i coniugi abbiano raggiunto un accordo – a definizione del giudizio di separazione personale – sottoscritto in data 5.5.2022 e recepito con sentenza n. 4886/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 1° giugno 2022.
Per quanto di interesse ai fini della decisione, al paragrafo n.5) della sentenza indicata, si evidenziava quanto segue:
“5) … che le parti hanno concordato che l'attuale casa familiare sita in Segrate, Via Martiri della
Libertà, 49 (censita al N.C.E.U. del Comune di Segrate al foglio 16, particella 405, subalterno
708, Via Martiri della Libertà n. 49, piani 2-3-S1, categoria A/2, classe 1, vani 7,5, rendita catastale Euro 581,01) di proprietà comune al 50%, verrà alienata e col ricavato della vendita si 1 In tale senso, si richiama Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 3 maggio 2017, n.10728; pagina 4 di 7 procederà a: a) estinguere il mutuo;
b) rimborsare, a favore del signor , la somma da CP_1 quest'ultimo anticipata a titolo del 50% dei ratei di mutuo sino alla vendita della casa famigliare e pari ad oggi ad € 28.543,30, debito che la signora riconosce anche in detta sede;
c) con Pt_1 quanto residua, col limite massimo di € 300.000,00, diconsi trecentomila (per cui se la somma residua fosse superiore la differenza ulteriore verrebbe divisa tra i coniugi), acquistare nuovo
immobile idoneo per le esigenze abitative della ricorrente e dei figli con Parte_1 intestazione pro quota di 1⁄2 alla ed 1⁄4 ad ognuno dei figli, (quest'ultime quote ai figli Pt_1 sono frutto di una donazione indiretta del padre agli stessi). L'eventuale differenza di prezzo che occorresse coprire sarà a carico di che vi provvederà attraverso l'accensione Parte_1 di un mutuo”.
Con tale accordo, pertanto, le parti hanno regolato (anche) quanto oggetto della presente controversa, relativamente al pagamento delle rate di mutuo arretrate e con l'espresso impegno di alla loro restituzione e riconoscimento, a tale data, della debenza di euro Parte_1
28.543,30.
La formazione di detto titolo giudiziale comporta, per l'effetto, ad avviso di questa Corte, il venir meno – in capo alle parti – di un interesse qualificato (art. 100 c.p.c.) ad ottenere un'ulteriore pronuncia in questa sede sulle stesse questioni di merito già decise, non risultando dagli atti altra o diversa indicazione in senso contrario.
II. La pronuncia di cessazione della materia del contendere comporta, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 16277 emesso dal Tribunale di Milano in data
17.10.2020.
Sul punto, si richiama il principio in base al quale “Il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del
diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica
del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge
pagina 5 di 7 anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”.2
III. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno valutate in base alla c.d. soccombenza virtuale.
Tenuto conto dei motivi di opposizione in origine proposti da e in precedenza Parte_1
ricordati, si ritiene come debba ritenersi parzialmente fondato il solo secondo motivo, nei limiti che si vanno ad evidenziare.
Preliminarmente, quanto alla prima questione proposta dall'allora opponente e relativa all'accertamento della litispendenza / continenza fra il giudizio ordinario in precedenza incardinato e la procedura monitoria opposta – (dovendosi ritenere, in difetto di altra indicazione, che per
“giudizio ordinario” debba intendersi il giudizio di separazione personale fra i coniugi) – si osserva che, nel caso di specie, non risultassero sussistenti i presupposti di cui all'art. 39 c.p.c.
In particolare, né la “pendenza” di due cause identiche al momento della decisione di primo grado resa in data 4 maggio 2023, in quanto – (anche dando per ammessa l' “identità”, totale o parziale, delle cause) – a tale momento, il giudizio di separazione personale dei coniugi era già stato definito con la citata sentenza n. 4886/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano il 1° giugno 2022. 3. 2 Si rimanda a Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 22 maggio 2008, n. 13085; 3 Sul punto, fra tante, si rimanda a Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4814:
“La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione”.
(Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).
Nello stesso senso: Cass. Civ., ordinanza 17.09.2015, n.18252: “Le questioni in tema di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, cessano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c.”. pagina 6 di 7 Né, sotto altro profilo, la pendenza di tali cause avanti a “diversi Uffici Giudiziari”, in tale senso dovendosi intendere il riferimento a “Giudici diversi” di cui al 1° comma dell'art. 39 c.p.c., atteso che – laddove i giudizi pendano avanti allo stesso Ufficio Giudiziario - può, se del caso, disporsi la riunione fra cause (artt. 273 e 274 c.p.c.)4.
Quanto, invece, al secondo motivo di opposizione, anche ipotizzando che l'abuso del processo non fosse sussistente al momento di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo – (sebbene CP_1
avesse già a disposizione il titolo esecutivo rappresentato da detta ordinanza
[...]
presidenziale 15.5.2019) - in ogni caso, poichè nelle more del giudizio di opposizione, era stato definito il giudizio di separazione personale con la citata sentenza n. 4886/2022, si ritiene che non vi fosse alcuna ragione, per l'opposto, di procrastinare oltre il presente contenzioso, in quanto il suo credito era stato già definitivamente accertato.
Tenuto conto di quanto sopra e della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite di entrambi i gradi si compensano integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
16227/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.10.2020;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini
4 Così, fra tante, Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10183; pagina 7 di 7