TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1952/2023 del R.A.C.C. in data
27/10/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2023,
d a
- (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BERGAMO ELENA, giusto mandato in atti
attrice / opponente
c o n t r o
- Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
CASUCCI ROBERTO, giusto mandato in atti
convenuta / opposta avente per oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
29/11/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice/opponente come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “In via principale Revocare e/o dichiarare nullo, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato e previo accertamento della nullità della clausola derogativa del foro del consumatore contenuta della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra
l'opposto decreto ingiuntivo n. 414/2011 emesso, Parte_1
Pag. 1 provvisoriamente esecutivo, dal suintestato Tribunale in data 18.03.2011 e pubblicato il medesimo giorno su ricorso di Controparte_1
quale procuratore di Controparte_2
(ora Controparte_3
) divenuto poi definitivamente esecutivo a seguito
[...] di mancata opposizione nei termini”;
per parte convenuta/opposta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “In via preliminare: valuti il Tribunale Ill.mo se disporre la integrazione del contradditorio nei confronti di CP_4
, con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n.1, C.F.:
[...]
. Nel merito: Rigettare l'opposizione tardiva oggetto della P.IVA_2
controversia de qua in quanto inammissibile. In via subordinata: espressa adesione alla eccezione di incompetenza per territorio, fermi i rilievi di merito. Nella denegata ipotesi il Tribunale di Pordenone adito dovesse accogliere la suddetta opposizione a decreto ingiuntivo, la presente difesa chiede la compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
In data 18.04.2011 , quale Controparte_1
procuratore di Controparte_2
notificava a il decreto ingiuntivo n. 414/2011,
[...] Parte_1
provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale in data 18.03.2011 con il quale le veniva ingiunto, quale erede di e , il Persona_1 Controparte_5
pagamento della somma di euro 99.171,90 per residuo mutuo ipotecario concesso dalla in data 2.03.2006 Controparte_2
avanti al dott. , Notaio a Pordenone (rep. 1654 e racc. 896) in Persona_2
data 2.03.2006, alla società An. per la quale Controparte_6
avevano prestato fideiussione omnibus i defunti sig.ri e Persona_1 [...]
. CP_5
In data 14.07.2018 , quale Controparte_1
procuratore di Controparte_2
Pag. 2 notificava a atto di precetto per l'importo di CP_2 Parte_1
euro 99.171,90 oltre interessi e spese legali.
Successivamente, in data 30.09.2018 veniva notificato a Pt_1
atto di pignoramento immobiliare con il quale la aveva
[...] CP_2
pignorato gli immobili di proprietà della deducente per quota parte siti nel comune di Cessalto e nel comune di San Fior, dando origine all'esecuzione immobiliare RGE 575/2018 pendente avanti al Tribunale di Treviso.
In tale procedura, con ordinanza del 18.09.2023, il GE del Tribunale di Treviso “rilevato che il titolo, su cui si fonda l'esecuzione, è un decreto ingiuntivo che: - è stato emesso nei confronti di soggetti che, ad un primo esame, possono astrattamente rivestire la qualità di “consumatori” nel rapporto contrattuale sottostante;
- è divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini di legge;
- non contiene alcuna motivazione in ordine al controllo del giudice circa la presenza, nel regolamento contrattuale sottostante, di eventuali clausole “abusive”; rilevato pertanto che sussistono
i presupposti per l'applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza n. 9479/2023; (…); osservato, infatti, che il nucleo essenziale della decisione delle Sezioni Unite consiste nel realizzare la tutela del consumatore attribuendo allo stesso anche in avanzata fase esecutiva, ed anche nei confronti del decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione, il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c.: attivando il quale, dovrà il debitore opponente dedurre la propria qualità di consumatore, individuare le clausole contrattuali ritenute abusive
e proporre al giudice dell'opposizione le domande idonee a rimuoverne gli effetti” sospendeva le operazioni di vendita, avvisando i debitori che entro 40 giorni dalla comunicazione della richiamata ordinanza avevano facoltà di proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far valere la propria eventuale qualità di consumatori e per fare accertare – solo ed esclusivamente – l'eventuale abusività delle clausole contrattuali, con effetti sul decreto ingiuntivo posto a fondamento della presente esecuzione.
Con atto di citazione notificato in data 24.10.2023 Parte_1
opponeva il decreto ingiuntivo n. 414/2011 – R.G. 977/2011 - emesso dall'intestato Tribunale in data 18.03.2011, pubblicato in pari data e notificato in data 18.04.2011, con il quale, ad istanza di CP_1
Pag. 3 , quale mandataria di CP_1 Parte_2
., era stato ingiunto a il pagamento della
[...] Parte_1 somma di € 99.171,90, oltre ad interessi successivi ed alle spese liquidate in complessivi € 2.901,63, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: Sospendersi, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 414/2011 emesso dal suintestato
Tribunale in data 18.03.2011 e pubblicato il medesimo giorno su ricorso di
quale procuratore di Controparte_1 [...]
(ora Controparte_2 [...]
Controparte_3
); In via principale Revocare e/o dichiarare nullo, per tutti i
[...]
motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'opposto decreto ingiuntivo
n. 414/2011 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal suintestato Tribunale in data 18.03.2011 e pubblicato il medesimo giorno su ricorso di
[...]
quale procuratore di Controparte_1 [...]
(ora Controparte_2 [...]
Controparte_3
) divenuto poi definitivamente esecutivo a seguito di
[...]
mancata opposizione nei termini;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
A sostegno dell'opposizione venivano svolti tre motivi:
1) nullità del decreto ingiuntivo n. 414/2011 per essere stato emesso da giudice territorialmente incompetente;
2) nullità parziale della fideiussione per violazione delle intese anticoncorrenziali (art. 2 l. 287/1990);
3) nullità parziale della fideiussione per la presenza in essa di clausole abusive ai sensi del Codice del Consumo.
Con memoria di costituzione nella istanza di sospensiva si costituiva in giudizio Controparte_3
asserendo di aver ceduto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4
[...]
e 7.1 della L. n.130/99, a (cessionaria) una parte dei suoi CP_4
crediti, tra cui sarebbe compreso anche quello vantato nei confronti dell'odierna Opponente. Affermando, quindi, di non essere più l'attuale titolare del credito in contestazione, la Banca opposta riteneva del tutto
Pag. 4 “inutile” la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del cedente, non avendo più lo stesso alcun diritto di far valere il titolo esecutivo nei confronti dell'opponente.
Alla prima udienza tenutasi in data 15.12.2023 fissata per la sola discussione sulla sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, le parti insistevano nelle rispettive istanze e il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con il medesimo provvedimento veniva confermata l'udienza del
23.02.2024 quale prima udienza di comparizione e trattazione.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 28.12.2023 la si CP_2
costituiva nella fase di merito rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Valuti il Tribunale Ill.mo se disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di con sede in Conegliano CP_4
(TV), via Vittorio Alfieri n. 1, C.F.: . Nel merito: Rigettare P.IVA_2
l'opposizione tardiva oggetto della controversia de qua in quanto inammissibile. In via subordinata: Espressa adesione alla eccezione di incompetenza per territorio, fermi i rilevi di merito. Nella denegata ipotesi il
Tribunale di Pordenone adito dovesse accogliere la suddetta opposizione a decreto ingiuntivo, la presente difesa chiede la compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 27.02.2024 il Giudice assegnava alle parti termine per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.02.2024, tenutasi con modalità acrtolari, su richiesta delle parti.
In assenza di istanze istruttorie, veniva fissata l'udienza del
29.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza, pure tenutasi con modalità cartolari, il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione tardiva come formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 650 c.p.c. appare fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preso atto del recente e rilevante arresto giurisprudenziale in materia di esecuzione promossa su decreto ingiuntivo fondato su un contratto
Pag. 5 stipulato tra professionista e consumatore, soprattutto in assenza di qualsivoglia motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle relative clausole contrattuali: in tale ipotesi il Giudice dell'esecuzione dovrà controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. All'esito di tale verifica informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente)
l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo
(cfr. Cassazione civile SS.UU. n. 9479/2023).
Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo non impedisce al giudice di revocare il decreto ingiuntivo che risulti emesso sulla scorta di un contratto contenente delle clausole abusive ex art. 6 e 7 della direttiva Cee n. 13 del 1993.
Di conseguenza discende che questo Giudice, innanzi al quale il consumatore ha evidenziato per la prima volta l'abusività della clausola di deroga della competenza e l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Pordenone in relazione al foro del consumatore deve esaminare nel merito tale difesa, in quanto mai prima d'ora espressamente esaminata e decisa in un provvedimento giurisdizionale.
Il G.I. con ordinanza pronunciata nel verbale d'udienza di data 15 dicembre 2023 in accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. presentata da parte opponente aveva già delineato il thema decidendum sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite Civili di data 6 aprile 2023 e precisamente “….
l'opposizione è fondata su prova scritta e sussistono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. atteso che pende procedura esecutiva immobiliare avanti al
Tribunale di Treviso e atteso che il foro del consumatore [circostanza non contestata, come non contestata la qualità di consumatrice in capo all'opponente] è collocato in Cessalto (TV), ora come al tempo in cui è stato emesso il d.i. opposto, e che, pertanto, il d.i. opposto è stato emesso da una autorità giudiziaria [Tribunale di Pordenone] sprovvisto di competenza; rilevato, altresì, che la circostanza che il credito è stato ceduto in corso di causa [si fa riferimento ai fini della pendenza alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo] è irrilevante ai sensi dell'art. 111, comma 1,
Pag. 6 c.p.c.; rilevato, pertanto, che si rinvengono i presupposti di cui all'art. 649
c.p.c. per sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in presenza di gravi motivi anche in relazione alla probabile fondatezza dell'opposizione…..”.
Nel caso di specie non vi possono essere dubbi sulla qualità di consumatore di la quale è stata ingiunta quale erede dei Parte_1
garanti e . Persona_1 Controparte_5
Questi ultimi, genitori del fallito avevano prestato CP_6
fideiussione omnibus a favore della società An. Controparte_6
n virtù del rapporto famigliare con il socio accomandante della società
[...]
garantita e avevano, pertanto, agito per scopi estranei alla propria attività professionale, non essendo soci né tantomeno dipendenti della società fallita.
Rivestendo i fideiussori la qualifica di consumatore, l'erede degli stessi, succede nella stessa qualità e posizione dei propri Parte_1
dante causa e non può dubitarsi, quindi, della natura di consumatrice di quest'ultima, come tale rientrante nell'ambito di applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza di aprile 2023.
Anche in questa fase va ribadito il principio che la disciplina prevista dal codice del consumo è applicabile ai contratti stipulati tra il consumatore e il professionista, e prescinde sia dal tipo contrattuale posto in essere dalle parti sia dalla natura della prestazione oggetto del contratto, perché ciò che rileva è il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un professionista – per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione – e un consumatore, per il quale, il contratto sia funzionale a soddisfare esigenze della vita comune di relazione estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Trib. Perugia 31 luglio 2018).
La competenza di cui al foro del consumatore, prevista dall'art. 33 co.
2 lett. u) del Codice del consumo prevale non solo sulle clausole di deroga convenzionale, che sono nulle, ma anche sui criteri alternativi di radicamento della competenza previsti dal codice di rito agli artt. 18,19 e 20 c.p.c., e dalle leggi speciali, recessivi rispetto al criterio del foro del consumatore.
La Cassazione ha quindi tenuto a precisare che il foro del consumatore è applicabile anche al fideiussore se debitore è un imprenditore,
Pag. 7 in tale ipotesi occorrendo guardare alle condizioni personali del garante e non del garantito (Cass. civ., sez. VI-3, 8 maggio 2020, n. 8662).
Pertanto, il foro esclusivo del consumatore comporta che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità del medesimo (Trib. Perugia 4 giugno 2015).
Alla presente controversia si applica, infatti, in via esclusiva il criterio del foro del consumatore, con la conseguenza, che il decreto ingiuntivo è stato emesso da Giudice incompetente per territorio, per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso, quale Tribunale del circondario in cui è residente e domiciliata la consumatrice: la risulta essere residente, Pt_1
come, peraltro, anche al momento dell'emissione del decreto, in Cessalto
(TV) - cfr. sul punto notifica della diffida e del decreto ingiuntivo.
[...
Si osserva, infine, che l'asserita cessione del credito [da CP_2
a è avvenuta dopo Controparte_2 CP_4
l'emissione del decreto ingiuntivo e, dunque, durante la pendenza del giudizio atteso che questa si ha con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Come già rilevato dal Giudice, nell'ordinanza che ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto, trova, quindi, applicazione il disposto di cui all'art. 111 c.p.c. che, come noto, prevede che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
In conclusione, la clausola di deroga di competenza [cfr. art. 15 del contratto di fideiussione sottoscritto dai genitori dell'odierna opponente sub. doc. 7] è nulla, come è nullo il decreto ingiuntivo, in quanto emesso da
Giudice incompetente per territorio, trattandosi di statuizione necessitata ove sia accertata l'incompetenza del giudice del monitorio.
Nel caso di specie si reputano sussistere giustificati motivi per compensare interamente le spese legali tra le parti attesa l'assoluta novità dei principi di diritto qui applicati e l'adesione di parte convenuta/opposta all'eccezione di incompetenza territoriale.
P. Q. M.
Pag. 8 Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità ex art. 33 co. 2 lett. u) Codice del consumo della clausola contenuta all'art. 15 della fideiussione di cui al doc. 3 fasc. monitorio dedotto in giudizio;
per l'effetto, dichiara
l'incompetenza del Tribunale di Pordenone a conoscere nel merito della domanda di condanna svolta in via monitoria da
[...]
Controparte_3
contro per essere competente in via
[...] Parte_1
esclusiva il Tribunale di Treviso, quale foro del consumatore;
per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 414/2011 emesso dal
Tribunale di Pordenone in data 18.03.2011, ordina la cancellazione della presente causa dal ruolo;
assegna alla parte interessata il termine di mesi 3 (tre), decorrente dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Treviso dichiarato esclusivamente competente;
compensa integralmente tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Pordenone, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Pag. 9