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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1227 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1227 /2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZA RAZZI Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. NUNZIO GIUDICE CP_1
CONVENUTO
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente e Parte resistente congiuntamente: voglia il Tribunale confermare il provvedimento del 21 gennaio 2025, con l'aggiunta che quando il terminerà il percorso in comunità e CP_1 troverà lavoro, verserà, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 per figlio.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 17/06/2024 la Sig.ra ha depositato ricorso ex art 473 bis 12 e ss c.p.c. chiedendo Pt_1 al Giudice adito di pronunciarsi sull'affidamento dei minori e rispettivamente Per_1 Per_2 nati il 03.11.2019 ed il 02.03.2021, dall'unione delle parti, le quali sono state sentimentalmente legate fino all'anno 2022.
La ricorrente ha insistito affinché il Giudice pronunciasse l'affido esclusivo “rafforzato” dei minori alla madre, mantenendo l'attuale regime del diritto di visita padre/figli ovvero due incontri la settimana, alla presenza di un educatore, con obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascuno figlio). La ricorrente, a sostegno del ricorso, ha allegato: (1) che durante la relazione tra le parti il resistente ha sempre fatto uso di sostanze stupefacenti e che per la dipendenza, in particolare dalla cocaina,
è stato seguito negli anni dal Ser.D. di Prato;
(2) che il resistente, negli anni, ha in più occasioni aggredito fisicamente la compagna, oltre a vessarla psicologicamente, nutrendo nei di lei confronti gelosia immotivata e patologica;
(3) che il resistente è affetto da disturbo bipolare, patologia che in combinazione con l'uso di sostanze psicologiche ha aggravato le sue condotte;
il negli CP_1 anni, più volte è entrato ed uscito da varie comunità di recupero, senza mai realmente modificare il proprio stile di vita;
(4) che il nucleo familiare è, da tempo, seguito dal Servizio Sociale;
(5) che il Tribunale per i Minorenni di Firenze all'esito del procedimento V.G. n. 644/2020, con decreto del 10.03.2022, ha disposto l'affidamento dei minori al servizio sociale di Prato, con loro collocamento unitamente alla madre presso la nonna materna, incaricando il servizio sociale Con affidatario unitamente alla e al D di seguire la situazione con interventi di Persona_3 sostegno, orientamento e monitoraggio;
(6) che la relazione è terminata definitivamente nel corso del 2022 e che durante le assenze del la madre ha abitato con i figli nella casa familiare di CP_1 proprietà del padre;
(7) che il resistente non ha accettato la fine della relazione ed ha tuttora un comportamento ossessivo e di controllo nei confronti della ricorrente;
(7) che il padre versa alla pagina 2 di 7 madre a titolo di mantenimento dei figli la somma, non sufficiente, di € 200,00 mensili;
(8) che attualmente la ricorrente è disoccupata, mentre il resistente è dipendente della ditta Hitachi di
Pistoia.
Si è costituito in giudizio il Sig. il quale ha contestato la ricostruzione avversaria sulle CP_1 sue presunte condotte violente, evidenziando che anche la madre ha fatto uso di sostanze stupefacenti e tenuto comportamenti nocivi per la propria salute;
si è quindi opposto alla domanda di affido esclusivo proposta dalla madre, chiedendo l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Sull'entità del contributo a titolo mantenimento dei figli, il padre, tenuto alla restituzione del mutuo che grava sulla casa di sua proprietà e che ha un'altra figlia nata da una precedente relazione, ha chiesto che lo stesso sia stabilito nella misura complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio); quanto al diritto di visita, ha chiesto di poter vedere e tenere con sé i figli almeno due volte la settimana, oltre che a weekend alterni, anche senza usufruire del sostegno del Servizio Sociale per il miglioramento ed il consolidamento del rapporto padre-figli.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione del
10/10/2025, il Giudice ha sollecitato il deposito di relazione di aggiornamento da parte del Servizio sociale affidatario dei minori, onde valutare la possibilità di cessare l'affidamento al Servizio e le modalità di visita del genitore non affidatario;
ha richiesto al SERD un aggiornamento in ordine ai controlli effettuati su ha ordinato alle parti di integrare le produzioni documentali CP_1 relative alla situazione reddituale e patrimoniale;
ha infine posto in via provvisoria, a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili per figlio.
All'esito del deposito delle relazioni di aggiornamento e delle integrazioni documentali richieste, il Giudice, all'udienza del 21.01.25, in via provvisoria, ha affidato e in via Per_1 Per_2 superesclusiva alla madre e posto a carico del padre un contributo di € 200,00 a titolo di mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Prato;
ha altresì disposto la sospensione delle visite tra padre e figli, fino a che resterà nella CP_1 comunità, dalla quale comunque potrà chiamerà i figli due volte a settimana con videochiamata.
Alla successiva udienza del 02.07.2025 le parti hanno dato di aver raggiunto un accordo ed hanno concluso come in epigrafe indicato.
Sull'affido dei minori pagina 3 di 7 I minori vivono con la madre in Prato ed il padre attualmente si trova presso la Comunità Nocchi del Ceis di Lucca, con sede in Camaiore, impegnato in un percorso di recupero.
L'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, mentre l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art 337 quater c.c., può essere disposto dal giudice, in deroga al principio dell'affidamento condiviso, quando ritenga che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore (così ex multis,
Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).
Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda che si rientri nel regime dell'affido condiviso, in quello esclusivo o nel cosiddetto affidamento esclusivo rafforzato, anch'esso previsto nell'ottica del superiore interesse del minore.
Infatti, ai sensi dell'art 337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata da quello di essi cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto.
Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Tuttavia il giudice, laddove disponga l'affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., che anche le decisioni di maggior interesse per il minore siano adottate soltanto da uno dei due genitori: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo
“rafforzato” o “superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. pagina 4 di 7 Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Nel caso di specie, si deve tener conto della situazione di fatto rappresentata dalle parti e si deve considerare che il resistente, impegnato in un percorso di recupero in comunità, non può essere presente nella vita dei figli con l'assiduità necessaria a poter esercitare idoneamente la responsabilità genitoriale derivante dall'affidamento condiviso.
Pertanto, il Collegio ritiene condivisibile la scelta dei genitori di confermare l'affidamento cd. superesclusivo di e alla madre. Per_1 Per_2
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figli, limitato, finché il padre si troverà presso la comunità di recupero, a videochiamate bisettimanali, modalità tali da consentire di mantenere e garantire un rapporto tra padre e figli minori, che sia sereno e costruttivo.
Sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento dei figli pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto dei redditi dichiarati dalle medesimanze e di quanto emerso dalla documentazione agli atti.
Stesse considerazioni in relazione alla eguale ripartizione delle spese straordinarie tra i due genitori, nonché in ordine all'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla madre presso la quale i figli sono collocati.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio l'accordo raggiunto dalle parti su tale aspetto, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia, senza che sia necessario procedere all'ascolto dei bambini, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse, anche tenuto conto della loro tenera età.
Avendo le parti raggiunto un accordo, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- affida e in via esclusiva “rafforzata” alla madre , con Per_1 Per_2 Parte_1 domiciliazione e collocamento prevalente presso la stessa, la quale avrà l'esercizio superesclusivo pagina 5 di 7 della responsabilità genitoriale sui minori e potrà pertanto decidere in via autonoma anche sulle questioni di educazione, istruzione e sanitarie per i figli;
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 minori, versando, entro il cinque del mese, alla madre la somma di € 200,00, per Parte_1 ciascun figlio;
- dispone che quando il padre terminerà il percorso in comunità e troverà CP_1 lavoro, versi entro il cinque del mese alla madre la somma di € 250,00, per ciascun Parte_1 figlio;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto pagina 6 di 7 di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
- dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
Parte_1
- dispone che, fino a che resterà nella comunità, le visite padre- figli siano CP_1 sospese e che il chiamerà i figli due volte a settimana con videochiamata il martedì e venerdì CP_1 alle ore 8.40;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 2.7.2025 su relazione della dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 7 di 7