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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale ELla Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1460 /2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/2005 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
ANDREA GIORGI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
IL PUBBLICO MINISTERO-SEDE
PARTE NECESSARIA
Oggetto: domanda di riconoscimento EL genere maschile ai sensi ELla L. n. 164/82 e EL d. lgs n.
150/2011. pag. 2 di 7
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “accertati i presupposti descritti dalla ricorrente, autorizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico e
pag. 1 di 6 che, secondo i desiderata di costei, consisterebbero, allo stato, nell'intervento di creazione di torace
maschile, e voglia, nelle more, ordinare all'Ufficio di Stato Civile EL Comune ELla Spezia la rettifica
ELl'atto di nascita attribuendo alla ricorrente il sesso maschile e mutando il nome di battesimo da
in . Parte_1 Per_1
Concisa esposizione ELle ragioni in fatto e in diritto ELla decisione
Con ricorso, depositato in data 24/09/2024 e regolarmente notificato alla Procura ELla Repubblica- sede, ha chiesto disporsi la rettifica EL sesso anagrafico da femminile in Parte_1 maschile, nonché di autorizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento chirurgico.
A sostegno ELla propria domanda ha dedotto:
- di essere nubile e di non aver figli;
- di aver preso lentamente coscienza di uno stato di profondo disagio causato dalla sua appartenenza biologica al sesso femminile;
- di aver preso contatti con personale medico specialistico a causa ELla sua condizione di disagio che persisteva nonostante avesse iniziato a modificare i propri caratteri sessuali normalmente ascrivibili al genere maschile.
Ha altresì aggiunto di presentare una disforia/incongruenza di genere che è stata ritenuta EL tutto coerente con la richiesta di iniziare un percorso ormonale di affermazione di genere.
Conseguentemente, parte attrice, ha altresì dedotto di: i) aver ormai da tempo assunto comportamenti normalmente ascrivibili al genere maschile;
ii) aver preso contatti presso il Consultorio Transgenere di
TO EL GO con lo psicologo-psicoterapeuta dott. per la valutazione Persona_2
psicologica/psichiatrica; iii) aver iniziato una cura ormonale affidandosi ad una specialista in endocrinologia (dott.ssa presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi;
iv) Persona_3
sperimentare un forte disagio nonostante avesse iniziato a modificare i propri caratteri sessuali;
v) essere convinta ELla necessità di affrontare un percorso medico chirurgico allo scopo di completare il processo di trasformazione che era iniziato spontaneamente tempo prima;
vi) volersi sottoporre ad intervento chirurgico per la riassegnazione di sesso che, ad oggi, si sostanzierebbe (e limiterebbe) nella creazione di torace maschile.
Parte attrice ha quindi chiesto al Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili e di disporre la rettifica EL proprio sesso anagrafico da femminile in maschile e il cambio EL nome, da “ ” in Parte_1
. Per_1
pag. 2 di 6 All'udienza EL 23.01.2025, è stata sentita parte attrice;
ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova (peraltro non richiesti), la causa è stata discussa oralmente ex art. 473-bis.
22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione EL parere di competenza da parte EL Pubblico Ministero (pervenuto in data 30.09.2024), è stata pertanto rimessa alla decisione EL Collegio.
Nel merito, giova preliminarmente precisare che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale ELl'art. 1, comma 1, ELla L. n. 164/1982, si è pronunciata nel senso di “escludere la necessità, ai fini ELl'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, EL trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una ELle possibili tecniche per realizzare
l'adeguamento dei caratteri sessuali” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 221/2015 e sent. n. 180/2017).
Sul punto, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza ELla CEDU, ELl'art. 1 ELla l. n. 164 EL
1982, nonché EL successivo art. 3 ELla medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4,
EL d.lgs. n. 150 EL 2011, per ottenere la rettificazione EL sesso nei registri ELlo stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità EL percorso scelto
e la compiutezza ELl'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15138/2015).
L'interpretazione così fornita, EL combinato disposto degli artt. 1 c. 1, legge n. 164/1982 e 31, c. 4,
d.lgs. n. 150/2011 deve, peraltro, essere coordinata con la necessità di un accertamento rigoroso ELla serietà ELl'intento, nonché ELla irreversibilità ELla scelta ELla persona desiderosa di mutare i propri dati anagrafici frutto di un percorso individuale serio e univoco da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per l'accoglimento ELla domanda attorea.
Ed infatti, dalla relazione EL 19.12.2023, redatta dallo psicologo-psicoterapeuta (dott. Per_2
EL Consultorio Transgenere di TO EL GO PU (centro convenzionato con la Regione
[...]
Toscana, e in collaborazione con l'AUSL 12, di Versilia Viareggio per il trattamento e il supporto alle persone transessuali, le cui certificazioni e documentazioni mediche, quindi, sono dotate di piena dignità probatoria e valutativa), e dalla relazione EL 16.02.2024 ELl'endocrinologa (dott.ssa Persona_3 ELl'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (trattasi di ente pubblico, le cui certificazioni e pag. 3 di 6 documentazioni mediche, quindi, sono dotate di piena dignità probatoria e valutativa), riversate in atti, si evince che Parte_2
- attualmente in famiglia, a scuola e con gli amici vive stabilmente al maschile, ed è riconosciuta come maschio con l'utilizzo EL nome e dei pronomi corretti, sperimentando il pieno riconoscimento ELla sua identità di genere maschile;
- ha mostrato fin dalla infanzia segni di disforia di genere, con crescente identificazione nel genere maschile, disagio verso i caratteri sessuali femminili EL corpo assegnati alla nascita, e progressiva piena consapevolezza sia sulla sua identità sessuale sia sulle modalità e le procedure
EL percorso di affermazione di genere maschile;
- ha mostrato fin da piccola disagio e rifiuto verso vestiti, accessori e passatempi più tipicamente femminili, identificandosi con il sesso maschile. In particolare, in adolescenza, con lo sviluppo puberale si assiste all'aumento EL disagio verso i caratteri sessuali femminili legati al sesso biologico, per cui comincia a informarsi sulle possibilità di un percorso di affermazione di genere psicologico e medico. Mascolinizza sempre più il suo aspetto fenotipico e la sua espressione di genere, maturando la completa consapevolezza di un'identità di genere maschile;
- dal punto di vista ELl'affettività e ELla sessualità manifesta un orientamento bisessuale. Mostra disagio a livello sessuale a causa ELla presenza dei caratteri sessuali femminili assegnati alla nascita, soprattutto verso il seno;
- sulla base degli elementi raccolti nel corso ELle valutazioni, è stato certificato che presenta il quadro di Incongruenza/Disforia di genere (IG/DG) secondo ICD-11 (codice HAGO) e DSM 5
(codice 302,85);
- non ha concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione EL genere maschile, in relazione al quale il percorso valutativo ha confermato l'avvenuta maturazione e la completa consapevolezza da parte ELl'attrice;
- assume terapia ormonale da febbraio 2024 con testosterone undecanoato, presso l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi ed è seguita dalla dott.ssa Persona_3
- la terapia ormonale è portata avanti in modo continuativo e con regolari analisi mediche, non emergendo particolari controindicazioni alla terapia ormonale, e la stessa è consapevole ELla irreversibilità dei cambiamenti corporei indotti dagli androgeni, nell'eventualità di interruzione ELla terapia;
- è intenzionata a effettuare intervento di creazione EL torace maschile e, in futuro, pensa di sottoporsi anche a isteronnessiectomia ed eventualmente a falloplastica.
Invero, l'esame diretto di espletato all'udienza EL 23.01.2025, ha Parte_1
confermato un cambiamento ormai irreversibile anche dal punto di vista fisico-estetico e una ferma e pag. 4 di 6 consapevole volontà di completare il percorso transizionale con l'intervento chirurgico e di sancire irreversibilmente la propria vera identità di genere anche sul piano giuridico.
Il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione EL disagio sociale conseguente a tale processo di cambiamento consentono di ritenere che abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il suo Parte_1 corpo e il vissuto d'identità come fino ad ora sperimentato, così da consentirle di concludere, altrettanto consapevolmente, un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione ELla propria appartenenza sessuale.
Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che le risultanze appena evidenziate – lette alla luce dei principi di diritto sopra richiamati – non possano che condurre all'accoglimento ELla domanda di rettificazione ELl'atto di nascita formulata da parte attrice, con conseguente attribuzione alla stessa EL genere maschile.
A quanto appena disposto deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, con conseguente assegnazione a EL nome di “ e il sesso maschile, Parte_1 Per_1 conformemente a quanto richiesto. Ciò al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome.
In proposito, può richiamarsi non soltanto l'art. 5 legge n. 164/1982 (“Le attestazioni [...] sono rilasciate con la sola indicazione EL nuovo sesso e nome”), ma anche la normativa in materia di stato civile (cfr. art. 35 D.P.R. n. 396/00), che prevede che il nome di una persona debba corrispondere al sesso.
Quanto all'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, a rigore, stante il suesposto orientamento giurisprudenziale, questa non sarebbe più necessaria una volta ottenuta l'attribuzione EL nuovo genere, non essendovi più – in tal caso – alcun rischio di creare incertezza nei rapporti giuridici e non sussistendo più dubbi sulla finalità ELl'intervento, volto a realizzare una parificazione ELle caratteristiche anatomiche EL soggetto con la sua ormai definitivamente accertata identità di genere.
Sul punto, e in termini, è intervenuta di recente la Corte costituzionale che, con sentenza n. 143/2024 EL 23.7.2024, ha eliminato l'obbligo ELl'autorizzazione giudiziale relativamente all'accesso ai trattamenti medico-chirurgici perla rettificazione EL sesso. Nello specifico, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ELl'art. 31, c. 4, d.lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione EL tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento ELla domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Invero, dal momento che il percorso di transizione di pag. 5 di 6 genere può “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione ELl'autorizzazione
giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Di talché, in questi casi il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti ELla rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis.
Ogni altra questione assorbita.
Nulla dispone in punto di spese legali, in assenza di effettivo contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale ELla Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio
ELle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone la rettifica ELl'atto di nascita relativo a (nata il [...]), con Parte_1 attribuzione alla stessa EL sesso maschile;
- dispone la rettifica EL nome di parte attrice da “ ” a;
Parte_1 Per_1
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione EL sesso da femminile in maschile, per le ragioni di cui in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune territorialmente competente di procedere, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, alle necessarie correzioni, iscrizioni ed annotazioni sull'atto di nascita relativo e agli altri adempimenti di legge.
Nulla in punto di spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio EL 29.01.2025, su relazione EL dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale ELla Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1460 /2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/2005 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
ANDREA GIORGI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
IL PUBBLICO MINISTERO-SEDE
PARTE NECESSARIA
Oggetto: domanda di riconoscimento EL genere maschile ai sensi ELla L. n. 164/82 e EL d. lgs n.
150/2011. pag. 2 di 7
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “accertati i presupposti descritti dalla ricorrente, autorizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico e
pag. 1 di 6 che, secondo i desiderata di costei, consisterebbero, allo stato, nell'intervento di creazione di torace
maschile, e voglia, nelle more, ordinare all'Ufficio di Stato Civile EL Comune ELla Spezia la rettifica
ELl'atto di nascita attribuendo alla ricorrente il sesso maschile e mutando il nome di battesimo da
in . Parte_1 Per_1
Concisa esposizione ELle ragioni in fatto e in diritto ELla decisione
Con ricorso, depositato in data 24/09/2024 e regolarmente notificato alla Procura ELla Repubblica- sede, ha chiesto disporsi la rettifica EL sesso anagrafico da femminile in Parte_1 maschile, nonché di autorizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento chirurgico.
A sostegno ELla propria domanda ha dedotto:
- di essere nubile e di non aver figli;
- di aver preso lentamente coscienza di uno stato di profondo disagio causato dalla sua appartenenza biologica al sesso femminile;
- di aver preso contatti con personale medico specialistico a causa ELla sua condizione di disagio che persisteva nonostante avesse iniziato a modificare i propri caratteri sessuali normalmente ascrivibili al genere maschile.
Ha altresì aggiunto di presentare una disforia/incongruenza di genere che è stata ritenuta EL tutto coerente con la richiesta di iniziare un percorso ormonale di affermazione di genere.
Conseguentemente, parte attrice, ha altresì dedotto di: i) aver ormai da tempo assunto comportamenti normalmente ascrivibili al genere maschile;
ii) aver preso contatti presso il Consultorio Transgenere di
TO EL GO con lo psicologo-psicoterapeuta dott. per la valutazione Persona_2
psicologica/psichiatrica; iii) aver iniziato una cura ormonale affidandosi ad una specialista in endocrinologia (dott.ssa presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi;
iv) Persona_3
sperimentare un forte disagio nonostante avesse iniziato a modificare i propri caratteri sessuali;
v) essere convinta ELla necessità di affrontare un percorso medico chirurgico allo scopo di completare il processo di trasformazione che era iniziato spontaneamente tempo prima;
vi) volersi sottoporre ad intervento chirurgico per la riassegnazione di sesso che, ad oggi, si sostanzierebbe (e limiterebbe) nella creazione di torace maschile.
Parte attrice ha quindi chiesto al Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili e di disporre la rettifica EL proprio sesso anagrafico da femminile in maschile e il cambio EL nome, da “ ” in Parte_1
. Per_1
pag. 2 di 6 All'udienza EL 23.01.2025, è stata sentita parte attrice;
ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova (peraltro non richiesti), la causa è stata discussa oralmente ex art. 473-bis.
22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione EL parere di competenza da parte EL Pubblico Ministero (pervenuto in data 30.09.2024), è stata pertanto rimessa alla decisione EL Collegio.
Nel merito, giova preliminarmente precisare che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale ELl'art. 1, comma 1, ELla L. n. 164/1982, si è pronunciata nel senso di “escludere la necessità, ai fini ELl'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, EL trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una ELle possibili tecniche per realizzare
l'adeguamento dei caratteri sessuali” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 221/2015 e sent. n. 180/2017).
Sul punto, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza ELla CEDU, ELl'art. 1 ELla l. n. 164 EL
1982, nonché EL successivo art. 3 ELla medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4,
EL d.lgs. n. 150 EL 2011, per ottenere la rettificazione EL sesso nei registri ELlo stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità EL percorso scelto
e la compiutezza ELl'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15138/2015).
L'interpretazione così fornita, EL combinato disposto degli artt. 1 c. 1, legge n. 164/1982 e 31, c. 4,
d.lgs. n. 150/2011 deve, peraltro, essere coordinata con la necessità di un accertamento rigoroso ELla serietà ELl'intento, nonché ELla irreversibilità ELla scelta ELla persona desiderosa di mutare i propri dati anagrafici frutto di un percorso individuale serio e univoco da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per l'accoglimento ELla domanda attorea.
Ed infatti, dalla relazione EL 19.12.2023, redatta dallo psicologo-psicoterapeuta (dott. Per_2
EL Consultorio Transgenere di TO EL GO PU (centro convenzionato con la Regione
[...]
Toscana, e in collaborazione con l'AUSL 12, di Versilia Viareggio per il trattamento e il supporto alle persone transessuali, le cui certificazioni e documentazioni mediche, quindi, sono dotate di piena dignità probatoria e valutativa), e dalla relazione EL 16.02.2024 ELl'endocrinologa (dott.ssa Persona_3 ELl'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (trattasi di ente pubblico, le cui certificazioni e pag. 3 di 6 documentazioni mediche, quindi, sono dotate di piena dignità probatoria e valutativa), riversate in atti, si evince che Parte_2
- attualmente in famiglia, a scuola e con gli amici vive stabilmente al maschile, ed è riconosciuta come maschio con l'utilizzo EL nome e dei pronomi corretti, sperimentando il pieno riconoscimento ELla sua identità di genere maschile;
- ha mostrato fin dalla infanzia segni di disforia di genere, con crescente identificazione nel genere maschile, disagio verso i caratteri sessuali femminili EL corpo assegnati alla nascita, e progressiva piena consapevolezza sia sulla sua identità sessuale sia sulle modalità e le procedure
EL percorso di affermazione di genere maschile;
- ha mostrato fin da piccola disagio e rifiuto verso vestiti, accessori e passatempi più tipicamente femminili, identificandosi con il sesso maschile. In particolare, in adolescenza, con lo sviluppo puberale si assiste all'aumento EL disagio verso i caratteri sessuali femminili legati al sesso biologico, per cui comincia a informarsi sulle possibilità di un percorso di affermazione di genere psicologico e medico. Mascolinizza sempre più il suo aspetto fenotipico e la sua espressione di genere, maturando la completa consapevolezza di un'identità di genere maschile;
- dal punto di vista ELl'affettività e ELla sessualità manifesta un orientamento bisessuale. Mostra disagio a livello sessuale a causa ELla presenza dei caratteri sessuali femminili assegnati alla nascita, soprattutto verso il seno;
- sulla base degli elementi raccolti nel corso ELle valutazioni, è stato certificato che presenta il quadro di Incongruenza/Disforia di genere (IG/DG) secondo ICD-11 (codice HAGO) e DSM 5
(codice 302,85);
- non ha concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione EL genere maschile, in relazione al quale il percorso valutativo ha confermato l'avvenuta maturazione e la completa consapevolezza da parte ELl'attrice;
- assume terapia ormonale da febbraio 2024 con testosterone undecanoato, presso l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi ed è seguita dalla dott.ssa Persona_3
- la terapia ormonale è portata avanti in modo continuativo e con regolari analisi mediche, non emergendo particolari controindicazioni alla terapia ormonale, e la stessa è consapevole ELla irreversibilità dei cambiamenti corporei indotti dagli androgeni, nell'eventualità di interruzione ELla terapia;
- è intenzionata a effettuare intervento di creazione EL torace maschile e, in futuro, pensa di sottoporsi anche a isteronnessiectomia ed eventualmente a falloplastica.
Invero, l'esame diretto di espletato all'udienza EL 23.01.2025, ha Parte_1
confermato un cambiamento ormai irreversibile anche dal punto di vista fisico-estetico e una ferma e pag. 4 di 6 consapevole volontà di completare il percorso transizionale con l'intervento chirurgico e di sancire irreversibilmente la propria vera identità di genere anche sul piano giuridico.
Il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione EL disagio sociale conseguente a tale processo di cambiamento consentono di ritenere che abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il suo Parte_1 corpo e il vissuto d'identità come fino ad ora sperimentato, così da consentirle di concludere, altrettanto consapevolmente, un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione ELla propria appartenenza sessuale.
Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che le risultanze appena evidenziate – lette alla luce dei principi di diritto sopra richiamati – non possano che condurre all'accoglimento ELla domanda di rettificazione ELl'atto di nascita formulata da parte attrice, con conseguente attribuzione alla stessa EL genere maschile.
A quanto appena disposto deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, con conseguente assegnazione a EL nome di “ e il sesso maschile, Parte_1 Per_1 conformemente a quanto richiesto. Ciò al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome.
In proposito, può richiamarsi non soltanto l'art. 5 legge n. 164/1982 (“Le attestazioni [...] sono rilasciate con la sola indicazione EL nuovo sesso e nome”), ma anche la normativa in materia di stato civile (cfr. art. 35 D.P.R. n. 396/00), che prevede che il nome di una persona debba corrispondere al sesso.
Quanto all'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, a rigore, stante il suesposto orientamento giurisprudenziale, questa non sarebbe più necessaria una volta ottenuta l'attribuzione EL nuovo genere, non essendovi più – in tal caso – alcun rischio di creare incertezza nei rapporti giuridici e non sussistendo più dubbi sulla finalità ELl'intervento, volto a realizzare una parificazione ELle caratteristiche anatomiche EL soggetto con la sua ormai definitivamente accertata identità di genere.
Sul punto, e in termini, è intervenuta di recente la Corte costituzionale che, con sentenza n. 143/2024 EL 23.7.2024, ha eliminato l'obbligo ELl'autorizzazione giudiziale relativamente all'accesso ai trattamenti medico-chirurgici perla rettificazione EL sesso. Nello specifico, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ELl'art. 31, c. 4, d.lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione EL tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento ELla domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Invero, dal momento che il percorso di transizione di pag. 5 di 6 genere può “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione ELl'autorizzazione
giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Di talché, in questi casi il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti ELla rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis.
Ogni altra questione assorbita.
Nulla dispone in punto di spese legali, in assenza di effettivo contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale ELla Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio
ELle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone la rettifica ELl'atto di nascita relativo a (nata il [...]), con Parte_1 attribuzione alla stessa EL sesso maschile;
- dispone la rettifica EL nome di parte attrice da “ ” a;
Parte_1 Per_1
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione EL sesso da femminile in maschile, per le ragioni di cui in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune territorialmente competente di procedere, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, alle necessarie correzioni, iscrizioni ed annotazioni sull'atto di nascita relativo e agli altri adempimenti di legge.
Nulla in punto di spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio EL 29.01.2025, su relazione EL dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6