Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
6 03ANO 02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10452/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Cron. 4061 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. 454 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 17/10/99 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:appalto oo.pp. SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE COMUNE di ROSE, in persona del Sindaco dott. Mario Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Bria, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle dal Sig.. per diritti S5 Milizie 38, presso l'avv.Dario Castrichella, IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Luigi Ippolito con studio in Cosenza, giusta delega in atti;
- ricorrente NCELLERIA
contro
C.O.S.I.R. srl, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Vittorio Maletta, elettivamente domiciliato 06728699 in Roma, via Sebino 11, presso l'avv. Francesco Caputo, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Cammarella, 2129 2001 Cal 2 giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.151 del 16.12.98/15.02.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 16.1298/13.02.99 il tribunale di Cosenza, giudice d'appello nel giudizio di opposizione proposto dal Comune di Rose avverso il decreto ingiuntivo emesso dal pretore di Cosenza su richiesta della C.O.S.I.R. s.r.l., dichiarava la nullità del decreto per vizio di forma, così riformando la sentenza del Pretore, che aveva rigettato l'opposizione, ma condannava il Comune al pagamento della somma di lire 19.177.893 a titolo di interessi di mora, così accogliendo, nella sostanza, la domanda della C.O.S.I.R. Spese compensate. Esponeva il giudice d'appello che i lavori affidati alla C.O.S.I.R. dal Comune erano stati ultimati il 6 settembre 1991 ed il certificato di pagamento era stato emesso il successivo giorno 26, mentre il mandato era datato 11 agosto 1993. Perciò, sulla somma di lire 72.692.302 portata dal mandato, erano dovuti, per il periodo dal 26 ottobre 1991 all'11 agosto 1993, gli interessi nella misura prevista dagli artt.35 e 36 dpr 1063/62. La clausola n.6 del contratto d'appalto, che escludeva la debenza di interessi 2 Caf per ritardi non imputabili all'ente debitore doveva considerarsi invalida ai : sensi dell'art. 4 1.s. 741/81 secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza (Cass. 1126/98); le inadempienze dell'ente finanziatore, addotte a giustificazione del ritardo, erano rimaste prive di riscontro probatorio. Con atto notificato il 19.05.99 il Comune di Rose proponeva ricorso per cassazione, avanzando un unico, peraltro articolato, motivo di censura, illustrato anche con memoria. Si costituiva, con controricorso notificato il 22.06.99, la C.O.S.I.R. srl, resistendo. Motivi della decisione Il ricorrente censura la sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione. Espone che, per fronteggiare l'emergenza idrica in Calabria, il Ministro per la Protezione Civile emanò l'ordinanza 11.4.91 n. 2125/FPC (G.U. 22.04.91 n. 94) con la quale disponeva una serie di interventi e, per quanto riguarda l'appalto 02.07.91 in questione, individuava il Comune di Rose quale soggetto 'attuatore' e stabiliva che le somme per l'attuazione delle opere sarebbero state erogate dal dipartimento ai soggetti attuatari delle opere stesse;
che, in conseguenza, nel contratto d'appalto veniva specificato che le opere appaltate erano finanziate dal Ministero per la Protezione Civile. Ne derivava, secondo il Comune ricorrente, che l'unico soggetto obbligato ad erogare la somma necessaria per la realizzazione delle opere menzionate era il Ministero per la Protezione Civile. Inoltre, dalla documentazione prodotta ed immotivatamente trascurata dal giudice d'appello, risultava che in data 09.01.92 il Comune aveva richiesto 3 Caf l'erogazione del contributo onde il ritardo non era imputabile al Comune stesso ma al Ministero che solo il 28.05.93 aveva effettuato l'accredito. Richiamava, infine, la clausola contrattuale con cui la ditta appaltatrice sollevava la amministrazione da ogni responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti, per cause ad essa non imputabili. Il ricorso non merita accoglimento. La contestazione della propria titolarità passiva e l'indicazione come obbligato al Ministero della Protezione Civile non solo non risulta validamente proposta nel giudizio d'appello, ma è formulata in termini che contrastano l'assunto. La precisazione che il Comune era ente attuatore, che il Ministero effettuava il finanziamento e la, non controversa, stipula del contratto d'appalto come committente costituiscono altrettanti elementi contrari all'assunto. E' del resto noto che, nonostante il disposto dell'art. 21.1 1.s. 335/76, regioni ed enti locali hanno beneficiato dell'assegnazione e riparto di ripetuti fondi speciali iscritti nello stato di previsione dei singoli ministeri che, in tal modo, hanno finanziato attività e lavori che spettava agli enti locali compiere, ma che non avevano i mezzi per realizzare. La prova dell'impossibilità temporanea ad adempiere (art. 1256.2 cc) non è stata a giudizio della sentenza impugnata- fornita. Il ricorrente, pur lamentando il mancato esame della documentazione prodotta, chiede, in effetti, la riforma del giudizio di inadeguatezza: istanza che si risolve nella pretesa di una valutazione di merito che esula dai compiti del giudice di legittimità. : Cof Il richiamo alla clausola 6 del contratto d'appalto, effettuato trascurando completamente di esaminare il -sia pur opinabile, ma motivato- giudizio di invalidità della clausola espresso dal giudice d'appello, è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessive lire 2.67830 di cui lire 2.500.000 per onorari. Roma, 17 ottobre 2001 Il Presidente Losova Il Cons. est. IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Паже н ого Maria Di Nuzzo - 6 FEB. 2002 W Oggi, IL CANCELLIERE в дного Maria Di Nuzzo 109T 129,11 4EST 20,66 TOT. 149,77 8067-12,00 66.77 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2. Registrata in data u se2005 al 7 1.3.7%. versate 77 (euro otro p. Il Dirigente Ards Servizi (Dott.ssa Maria Grazia D FILIPPO) 5 Giudiziar Responsabile Sarv Caf Mr MBA