Articolo 7 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Articolo 6Articolo 8
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19 gennaio 1961
Art. 7.
Il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territorio di Trieste, e' riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, con le modalita' ed alle condizioni previste dall' articolo 9, comma primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Lo stesso personale ha facolta' di optare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di assegnazione, per il trattamento previdenziale in atto.
Il servizio prestato dalla data del 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo del Territorio di Trieste, e' equiparato al servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, salvi gli effetti derivanti dall'esercizio del diritto di opzione per quanto attiene ai trattamento previdenziale.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1961