TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
481/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLOMBO ALESSANDRA
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO ALESSANDRA C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“RICORRONO
Al Tribunale di Lecco affinché, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice relatore, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, venga rimessa la causa in decisione ed il Collegio AUTORIZZI i coniugi a vivere separatamente e la CP_2
separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi e sita in Lecco, via Marco D'Oggiono n. 35 viene assegnata al SI che manterrà la residenza. Controparte_1
3) Nella suddetta abitazione, che è e resta la casa familiare, manterranno la residenza i figli ed i genitori, SIi e , si alterneranno nella suddetta abitazione familiare nel Pt_1 CP_1
rispetto del seguente
PIANO GENITORIALE NELL'INTERESSE DEI FIGLI MINORI E Persona_1
: Per_2
A- Il figlio minore frequenta l'Istituto Diocesano Alessandro Volta di Lecco terza classe Per_1
scuola secondaria dove svolge le attività sportiva e ricreativa;
il figlio frequenta la terza Per_2 classe della scuola primaria all'Istituto Diocesano Alessandro Volta di Lecco dove svolge attività sportiva e ricreativa.
B- I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori, e per le questioni di Per_1 Per_2
ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente.
I figli minori avranno la loro residenza stabile presso l'abitazione di Lecco sita in via Marco
D'Oggiono n. 35. Nell'abitazione familiare è assicurata ai figli la presenza dei genitori che si alterneranno nella suddetta abitazione, oggi di proprietà comune, anche successivamente all'intestazione dell'intero immobile al SI e sino alla maggiore età del figlio minore CP_1
e provvederanno, paritariamente, alla cura e alla educazione della prole nel rispetto Per_2
delle seguenti modalità:
Settimana 1
La SIa terrà con sé i figli minori dal lunedì alla ripresa da scuola Parte_1 fino al mercoledì mattina con l'accompagnamento a scuola, e poi dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì con l'accompagnamento a scuola.
Il SI terrà con sé i figli minori dal mercoledì dopo la scuola finoal venerdì Controparte_1 mattina con l'accompagnamento a scuola. Settimana 2
Il SI terrà con sé i figli minori dal lunedì alla ripresa da scuola fino al Controparte_1 mercoledì mattina con l'accompagnamento a scuola, e poi dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì con l'accompagnamento a scuola.
La SIa terrà con sé i figli minori dal mercoledì alla ripresa da scuola Parte_1 fino al venerdì mattina con l'accompagnamento a scuola.
In caso di assenza per motivi di lavoro o personali non derogabili (comprese le ferie personali)
o necessità particolari, i genitori potranno modificare la suddetta alternanza accordandosi anche verbalmente.
I genitori garantiscono sin d'ora ai figli la presenza di entrambi in momenti significativi: recite, saggi, colloqui significativi con gli insegnanti, partite o eventi sportivi e non, festività, organizzandosi di conseguenza sia nei giorni di pertinenza che non.
C- Durante il periodo estivo e di vacanze, i genitori si accorderanno di anno in anno in base alle esigenze lavorative e dei figli minori.
D- Entrambi i coniugi si occuperanno, investiti dalla comune responsabilità, delle scelte relative alla crescita e all'educazione dei figli, alla loro indipendenza e autonomia, nonché alle cure e alla sorveglianza del rapporto affettivo sentimentale e concorderanno le decisioni relative a cure mediche, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero.
Le decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo e in condivisione tra i due genitori.
Entrambi i coniugi saranno tenuti a riferire ed aggiornare, prontamente, l'altro genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà i figli minori affinchè possano cogestire, effettivamente, la genitorialità condivisa.
E - I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi gli indirizzi dei luoghi ove i figli minori verranno trasferiti e dove si dovessero trattenere per più giorni, favorendo ogni contatto, anche telefonico, con l'altro genitore. I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
4) I SIi ed concordano, considerato la capienza reddituale del SI , CP_1 Pt_1 CP_1
che Il mantenimento dei figli minori e venga posto a totale carico del padre SI Per_1 Per_2
. Controparte_1 5) Il SI rende inoltre la disponibilità ad accollarsi anche tutte le spese straordinarie CP_1 contratte nell'interesse dei figli minori nel rispetto delle modalità previste dal Protocollo approvato ed adottato dal Tribunale di Lecco:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo ac cordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo : a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e ) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie imposte da is tituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documen tare) che non richiedono il preventivo accordo : a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sport iva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasfe rte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per la figlia.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzat ure;
b) spese di custodia
(babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) Le parti si danno atto che la sig.ra ha già provveduto a reperire Parte_1
soluzione abitativa autonoma per i giorni in cui non alloggerà con i figli in un immobile il cui contratto di locazione è cointestato con il SI . Quest'ultimo ha reso la disponibilità CP_1
a cointesta re il contratto di locazione immobiliare a garanzia della SIa fermo Pt_1 restando che r estano a carico di quest'ultima tutte le spese, oneri, canoni di locazione, imposte e pigioni ad esso relative.
7) Il SI , ha, a sua volta, reperito per sé una soluzione abitativa da utilizzare nei CP_1 giorni in cui non si tratterrà nell'immobile di via Marco D'Oggiono n. 35 con i figli minori 8) I SIi ed concordano che figlia di continui ad Pt_1 CP_1 Per_3 Parte_1 abitare nell'immobile di Lecco Via Marco D'Oggioni,35 ed il SI , considerato il CP_1
forte legale affettivo e sincero che connota il rapporto tra gli stessi rende la disponibilità a concorrere alle spese di istruzioni di Per_3
9) La SIa si obbliga e si impegna a cedere al SI , entro Parte_1 CP_1
e non oltre il 31.12.2026 la quota del 50% della casa coniugale sita in Via Marco D'Oggiono
n.35 , immobile così come di seguito identificata: parte del fabbricato già censito al N.C.E.U
Sez. Lecco. Foglio 3. Particella 704, subalterno 24, zona censuaria U, categoria A/2, classe
4, consistenza 7 vani, sup erficie catastale 184 mq, piano S1 5 acquistato con rogito notarile in data 17 marzo 2021 Dott. Notaio atto registrato a Lecco il 31.3.2021 al n. 5036 Persona_4
serie 1T
10) Le parti si danno reciprocamente atto che nell'immobile di via Marco D'Oggiono Lecco, anche a seguito della totale intestazione dello stesso al SI , i SIi ed CP_1 Pt_1 CP_1
si alterneranno nel rispetto del Piano Genitoriale di cui al punto 3) del presente atto e ciò sino alla maggiore età del figlio . Con la maggiore età di , i figli e Per_2 Per_2 Per_1 Per_2 decideranno dove abitare ed avere la residenza e l'abitazione rientrerà nel totale utilizzo del solo SI . CP_1
11) I l SI , a fronte d ell'obbligo assunto dalla SIa e di cui al punto 9 ) del CP_1 Pt_1 presente atto si obbliga a voltura re l'intero mutuo su di un conto corrente a sé intestato, ad onorare le rate residu e del mutuo e d a corrispondere alla SIa la somma di € Pt_1
35.000,00 di cui € 13.000,00 corrisposti a novembre 2024 , di cui la SIa dà quietanza Pt_1 liberatoria;
€ 12.000,00 entro il 31 marzo 2025 ed € 10.000,00 entro il 31.3.2026
Le parti si obbligano reciprocamente affinchè, sino a dicembre 2027, sarà necessario il consenso scritto da parte dell'altro, per l'utilizzo dell'immobile con i rispettivi nuovi compagni.
12) I SIi ed sono comproprietari al 50% di un immobile sito nel Comune di CP_1 Pt_1
Crodo (VB) via Case Sparse Smeglio,25 e concordano che lo stesso, anche dopo la separazione, verrà utilizzato da entrambi e dai figli previo accordo sui tempi di permanenza di ciascuno. I costi di esercizio, utenze, manutenzioni ed imposte sono poste a carico di entrambi ed entrambi si obbligano, anche in via solidale, a rispettare l'obbligo assunto con la SIa CP_3
(madre della SIa di restituire la somma ricevuta in prestito per
[...] Parte_1
l'acquisto del suddetto immobile. Estinto il debito con la SIa le parti valuteranno la CP_3 possibilità di vendere l'immobile, mantenere la comproprietà o di acquistare la quota del comproprietario alle condizioni che dovranno essere condivise. Le parti concordano che sino a dicembre 2027 le partipotranno abitare il suddetto immobile con i rispettivi nuovi compagni solo a seguito e ricevuto il consenso dell'altro comproprietario.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito civile il 02/05/2015 a
[...]
TE e dalla loro unione sono nati due figli, nato il [...] a [...] e Per_1 Per_2
nato il [...] a [...], minorenni non economicamente indipendenti.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile a TE il 02/05/2015, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno2015, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di GALBIATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
481/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLOMBO ALESSANDRA
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO ALESSANDRA C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“RICORRONO
Al Tribunale di Lecco affinché, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice relatore, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, venga rimessa la causa in decisione ed il Collegio AUTORIZZI i coniugi a vivere separatamente e la CP_2
separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi e sita in Lecco, via Marco D'Oggiono n. 35 viene assegnata al SI che manterrà la residenza. Controparte_1
3) Nella suddetta abitazione, che è e resta la casa familiare, manterranno la residenza i figli ed i genitori, SIi e , si alterneranno nella suddetta abitazione familiare nel Pt_1 CP_1
rispetto del seguente
PIANO GENITORIALE NELL'INTERESSE DEI FIGLI MINORI E Persona_1
: Per_2
A- Il figlio minore frequenta l'Istituto Diocesano Alessandro Volta di Lecco terza classe Per_1
scuola secondaria dove svolge le attività sportiva e ricreativa;
il figlio frequenta la terza Per_2 classe della scuola primaria all'Istituto Diocesano Alessandro Volta di Lecco dove svolge attività sportiva e ricreativa.
B- I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori, e per le questioni di Per_1 Per_2
ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente.
I figli minori avranno la loro residenza stabile presso l'abitazione di Lecco sita in via Marco
D'Oggiono n. 35. Nell'abitazione familiare è assicurata ai figli la presenza dei genitori che si alterneranno nella suddetta abitazione, oggi di proprietà comune, anche successivamente all'intestazione dell'intero immobile al SI e sino alla maggiore età del figlio minore CP_1
e provvederanno, paritariamente, alla cura e alla educazione della prole nel rispetto Per_2
delle seguenti modalità:
Settimana 1
La SIa terrà con sé i figli minori dal lunedì alla ripresa da scuola Parte_1 fino al mercoledì mattina con l'accompagnamento a scuola, e poi dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì con l'accompagnamento a scuola.
Il SI terrà con sé i figli minori dal mercoledì dopo la scuola finoal venerdì Controparte_1 mattina con l'accompagnamento a scuola. Settimana 2
Il SI terrà con sé i figli minori dal lunedì alla ripresa da scuola fino al Controparte_1 mercoledì mattina con l'accompagnamento a scuola, e poi dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì con l'accompagnamento a scuola.
La SIa terrà con sé i figli minori dal mercoledì alla ripresa da scuola Parte_1 fino al venerdì mattina con l'accompagnamento a scuola.
In caso di assenza per motivi di lavoro o personali non derogabili (comprese le ferie personali)
o necessità particolari, i genitori potranno modificare la suddetta alternanza accordandosi anche verbalmente.
I genitori garantiscono sin d'ora ai figli la presenza di entrambi in momenti significativi: recite, saggi, colloqui significativi con gli insegnanti, partite o eventi sportivi e non, festività, organizzandosi di conseguenza sia nei giorni di pertinenza che non.
C- Durante il periodo estivo e di vacanze, i genitori si accorderanno di anno in anno in base alle esigenze lavorative e dei figli minori.
D- Entrambi i coniugi si occuperanno, investiti dalla comune responsabilità, delle scelte relative alla crescita e all'educazione dei figli, alla loro indipendenza e autonomia, nonché alle cure e alla sorveglianza del rapporto affettivo sentimentale e concorderanno le decisioni relative a cure mediche, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero.
Le decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo e in condivisione tra i due genitori.
Entrambi i coniugi saranno tenuti a riferire ed aggiornare, prontamente, l'altro genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà i figli minori affinchè possano cogestire, effettivamente, la genitorialità condivisa.
E - I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi gli indirizzi dei luoghi ove i figli minori verranno trasferiti e dove si dovessero trattenere per più giorni, favorendo ogni contatto, anche telefonico, con l'altro genitore. I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
4) I SIi ed concordano, considerato la capienza reddituale del SI , CP_1 Pt_1 CP_1
che Il mantenimento dei figli minori e venga posto a totale carico del padre SI Per_1 Per_2
. Controparte_1 5) Il SI rende inoltre la disponibilità ad accollarsi anche tutte le spese straordinarie CP_1 contratte nell'interesse dei figli minori nel rispetto delle modalità previste dal Protocollo approvato ed adottato dal Tribunale di Lecco:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo ac cordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo : a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e ) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie imposte da is tituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documen tare) che non richiedono il preventivo accordo : a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sport iva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasfe rte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per la figlia.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzat ure;
b) spese di custodia
(babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) Le parti si danno atto che la sig.ra ha già provveduto a reperire Parte_1
soluzione abitativa autonoma per i giorni in cui non alloggerà con i figli in un immobile il cui contratto di locazione è cointestato con il SI . Quest'ultimo ha reso la disponibilità CP_1
a cointesta re il contratto di locazione immobiliare a garanzia della SIa fermo Pt_1 restando che r estano a carico di quest'ultima tutte le spese, oneri, canoni di locazione, imposte e pigioni ad esso relative.
7) Il SI , ha, a sua volta, reperito per sé una soluzione abitativa da utilizzare nei CP_1 giorni in cui non si tratterrà nell'immobile di via Marco D'Oggiono n. 35 con i figli minori 8) I SIi ed concordano che figlia di continui ad Pt_1 CP_1 Per_3 Parte_1 abitare nell'immobile di Lecco Via Marco D'Oggioni,35 ed il SI , considerato il CP_1
forte legale affettivo e sincero che connota il rapporto tra gli stessi rende la disponibilità a concorrere alle spese di istruzioni di Per_3
9) La SIa si obbliga e si impegna a cedere al SI , entro Parte_1 CP_1
e non oltre il 31.12.2026 la quota del 50% della casa coniugale sita in Via Marco D'Oggiono
n.35 , immobile così come di seguito identificata: parte del fabbricato già censito al N.C.E.U
Sez. Lecco. Foglio 3. Particella 704, subalterno 24, zona censuaria U, categoria A/2, classe
4, consistenza 7 vani, sup erficie catastale 184 mq, piano S1 5 acquistato con rogito notarile in data 17 marzo 2021 Dott. Notaio atto registrato a Lecco il 31.3.2021 al n. 5036 Persona_4
serie 1T
10) Le parti si danno reciprocamente atto che nell'immobile di via Marco D'Oggiono Lecco, anche a seguito della totale intestazione dello stesso al SI , i SIi ed CP_1 Pt_1 CP_1
si alterneranno nel rispetto del Piano Genitoriale di cui al punto 3) del presente atto e ciò sino alla maggiore età del figlio . Con la maggiore età di , i figli e Per_2 Per_2 Per_1 Per_2 decideranno dove abitare ed avere la residenza e l'abitazione rientrerà nel totale utilizzo del solo SI . CP_1
11) I l SI , a fronte d ell'obbligo assunto dalla SIa e di cui al punto 9 ) del CP_1 Pt_1 presente atto si obbliga a voltura re l'intero mutuo su di un conto corrente a sé intestato, ad onorare le rate residu e del mutuo e d a corrispondere alla SIa la somma di € Pt_1
35.000,00 di cui € 13.000,00 corrisposti a novembre 2024 , di cui la SIa dà quietanza Pt_1 liberatoria;
€ 12.000,00 entro il 31 marzo 2025 ed € 10.000,00 entro il 31.3.2026
Le parti si obbligano reciprocamente affinchè, sino a dicembre 2027, sarà necessario il consenso scritto da parte dell'altro, per l'utilizzo dell'immobile con i rispettivi nuovi compagni.
12) I SIi ed sono comproprietari al 50% di un immobile sito nel Comune di CP_1 Pt_1
Crodo (VB) via Case Sparse Smeglio,25 e concordano che lo stesso, anche dopo la separazione, verrà utilizzato da entrambi e dai figli previo accordo sui tempi di permanenza di ciascuno. I costi di esercizio, utenze, manutenzioni ed imposte sono poste a carico di entrambi ed entrambi si obbligano, anche in via solidale, a rispettare l'obbligo assunto con la SIa CP_3
(madre della SIa di restituire la somma ricevuta in prestito per
[...] Parte_1
l'acquisto del suddetto immobile. Estinto il debito con la SIa le parti valuteranno la CP_3 possibilità di vendere l'immobile, mantenere la comproprietà o di acquistare la quota del comproprietario alle condizioni che dovranno essere condivise. Le parti concordano che sino a dicembre 2027 le partipotranno abitare il suddetto immobile con i rispettivi nuovi compagni solo a seguito e ricevuto il consenso dell'altro comproprietario.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito civile il 02/05/2015 a
[...]
TE e dalla loro unione sono nati due figli, nato il [...] a [...] e Per_1 Per_2
nato il [...] a [...], minorenni non economicamente indipendenti.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile a TE il 02/05/2015, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno2015, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di GALBIATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada