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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2939/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 16.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Mario Servidio. attore-opponente
contro
(CF: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Peluso e dall'Avv. Marco Tarsitano. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. La chiedeva al Tribunale di Castrovillari di Controparte_1 ingiungere all il pagamento della somma di € Parte_1
7.750,00, di cui alle fatture n. FPR 263/21 del 22/06/2021 e n. 354/22 del 02/09/2022, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. A sostegno della richiesta esponeva che: -in data 6.3.2020 era stata sottoscritta tra la B2B Italia S.r.l. e l' , proposta d'incarico n. Parte_1
30296 avente ad oggetto la presentazione di agenti/clienti in Italia e all'estero, con decorrenza a far tempo dall'1.4.2020 e con durata biennale, prevedendo: a) al raggiungimento di un volume di affari totale al 100% e per un totale netto di € 150.000,00 per ognuna delle prime due annualità, un compenso per B2B di € 7.500,00 oltre IVA;
b) al raggiungimento di un volume di affari pari al 30% e per totale netto di € 45.000,00 per ognuna delle prime due annualità, un compenso per B2B di € 2.250,00, oltre IVA;
-in data 7.9.2020 era stata sottoscritta sempre tra la
B2B Italia S.r.l. e l' , altra proposta d'incarico n. Parte_1
20420, avente ad oggetto la presentazione di agenti/clienti in Italia e all'estero, con decorrenza a far tempo dal 1/10/2020 e con durata biennale, prevedendo: a) al raggiungimento di un volume di affari totale al 100% e per un totale netto di € 100.000,00 per ognuna delle prime due annualità, un compenso per B2B di € 8.000,00 oltre IVA;
b) al raggiungimento di un volume di affari pari al 30% e per totale netto di € 30.000,00 per ognuna delle prime due annualità, un compenso per C B2B di € 2.400,00, oltre IVA;
, in virtù di tali Parte_1 contratti, aveva avuto modo di ampliare i propri rapporti commerciali, con la possibilità di promuovere i propri affari anche all'estero; -l'art. 5 delle Condizioni generali dei contratti sottoscritti prevede espressamente l'obbligo per il partner/fornitore di redigere e inviare a mezzo PEC alla B2B Italia, pena la risoluzione del contratto, un relazione illustrativa dell'andamento e dell'esito delle trattative intraprese con i clienti segnalati;
-non erano pervenute da parte dell' le suddette relazioni obbligatorie per cui, Parte_1 essendo spirato il termine essenziale previsto contrattualmente, la B2B Italia aveva comunicato alla stessa la risoluzione dei contratti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguente richiesta di pagamento della penale prevista all'art. 10 delle Condizioni generali del contratto;
-a seguito di ciò la B2B Italia aveva emesso le fatture azionate;
-la società , con contratti di Controparte_1 cessione sottoscritti in data 2.9.2022 aveva acquistato pro soluto i crediti di titolarità della B2B Italia S.r.l. derivanti dalle menzionate fatture.
1.1. Il Tribunale di Castrovillari in accoglimento della domanda monitoria emetteva in data 7.11.2022 il decreto ingiuntivo n. 623/2022.
2. L' con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato ha proposto opposizione al suddetto decreto eccependo: -l'errore del calcolo della penale applicata ai sensi dell'art 10 della proposta di contratto;
-la violazione della buona fede contrattuale da parte della B2B Italia S.r.l.; -la vessatorietà della clausola di cui all'art 10 delle condizioni generali di contratto. Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
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4. L'opposizione è infondata e va respinta per i motivi che seguono. Giova anzitutto ricordare che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
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dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Nel caso in disamina è incontestato, oltre che provato in via documentale, che:
-in data 6.3.2020 la B2B Italia S.r.l. e l' Parte_1 avevano sottoscritto la proposta d'incarico n. 30296 avente ad oggetto la presentazione di agenti e/o clienti provenienti dall'Italia o dall'estero, con decorrenza dall'1.4.2020 prevedendo un compenso annuale per la B2B di € 7.500,00 oltre IVA;
al raggiungimento di un volume di affari al 100% per un totale di € 150.000,00 e di € € 2.250,00, oltre IVA al raggiungimento di un volume di affari pari al 30% per un totale netto di € 45.000,00 (doc. 1 fascicolo parte opposta);
-in data 7.9.2020 la B2B Italia S.r.l. e l' Parte_1 avevano sottoscritto la proposta d'incarico n. 20420 avente ad oggetto la presentazione di agenti e/o clienti provenienti dall'Italia o dall'estero con decorrenza dall'1.10.2020 e con durata biennale, prevedendo un compenso annuale per la B2B per ogni annualità, di € 8.000,00 oltre IVA al raggiungimento di un volume di affari al 100% e per un totale netto di € 100.000,00 per ognuna delle prime due annualità e di € 2.400,00, oltre IVA, al raggiungimento di un volume di affari pari al 30% per totale netto di € 30.000,00 (doc. 25 fascicolo parte opposta);
-la B2B Italia S.r.l. in ottemperanza al mandato ricevuto aveva presentato all' diversi clienti interessati ad intraprendere Parte_1 rapporti commerciali con la stessa (docc. 20, 21, 22, 23, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ,80, 81, 82, 83, 84 e 85 fascicolo parte opposta);
-con contratti di cessione del 2.9.2022 la B2B Italia S.r.l. aveva ceduto alla odierna opposta “il credito pro soluto derivante dalla vertenza con la Ditta/Azienda: AZ.
[...]
, Contrada Santa Croce 14 – 87064 Corigliano-Rossano (CS) – Parte_2
P.IVA per la quale abbiamo già emesso ed inviato al debitore Fatt. N° 354/22 P.IVA_1 del 02 / 09 / 2022 per un importo di euro 4.000,00 (quattromila/00)” e “il credito pro soluto derivante dalla vertenza con la Ditta/Azienda: AZ. Parte_3
Santa Croce 14 – 87064 Corigliano-Rossano (CS) – P.IVA per la
[...] P.IVA_1 quale abbiamo già emesso ed inviato al debitore Fatt. N° 352/22 del 02 / 09 / 2022 per un importo di euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00)” (docc. 7 e 30 fascicolo parte opposta). Nelle condizioni generali dei suddetti contratti era stato stabilito all'art. 5, rubricato
“OBBLIGHI DEL PARTNER/FORNITORE”, che “Il partner/fornitore successivamente la presentazione e/o la trattativa con gli Agenti/Clienti si impegna, con la dovuta
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diligenza,, a redigere report provvisorio sull'andamento e soddisfazione dell'incarico professionale, conferito a B2B Italia, in modo che la stessa abbia costantemente il monitoraggio del proprio operato e in caso di reclamo, possa anche mettere in atto correttivi. Il Partner/Fornitore, comunque, si obbliga a redigere in una unica soluzione, Relazione, da inviarsi a mezzo PEC (vedi Format/Relazione fac simile appentice) completa, esaustiva e veritiera entro e non oltre la scadenza della 1^ e della 2^ annualità, scadenze che le parti intendono, per comune accordo, quali termini, di natura essenziale. La Relazione Obbligatoria dovrà contenere tutte le presentazioni, trattative, esiti: positivi, negativi, mancanti o ancora in trattativa (stand by), nonché il conseguente valore economico incassato anche se pari a zero, in tale caso B2B Italia srl potrà chiederne i motivi onde migliorare il proprio operato professionale. Se raggiunti invece uno degli OBIETTIVI AFFARI pattuiti, B2B Italia richiederà il proprio compenso, inviando Estratto Conto/Fattura.Viene espressamente pattuito che, se tale importantissima e unica obbligazione in capo al Partner/Fornitore, non venisse ottemperata nel predetto termine, e nella forma stabilita, per qualsiasi mera motivazione, B2B Italia potrà, verificate le motivazioni, applicare l'art. 10) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.”. Nel menzionato art. 10 si legge che “Ai sensi dell'art.1456 c.c. B2B ITALIA potrà risolvere a mezzo PEC, il presente contratto nel caso in cui il Partner/Fornitore si renda gravemente negligente verso l'unica richiesta a tutela di B2B ITALIA stante strumento essenziale per la stessa. In tali casi: Relazione Obbligatoria omessa, menndace, o comunque non espletata per come previsto dall'ex art. 5) OBBLIGHI DEL PARTNER B2B ITALIA CP_3 potrà richiedere al a titolo di penale contrattuale, a prescindere dal valore Parte_4 economico realizzato, il pagamento immediato di un importo, pari al 50% del compenso stabilito per il raggiungimento dell'OBIETTIVO AFFARI TOTALE riferito ad una sola annualità. La risoluzione anticipata sarà da considerarsi avvenuta in fatto e in diritto per esclusiva colpa grave del Partner/Fornitore verso un obbligo contrattuale di natura inderogabile, avente, per comune accordo, termine di natura essenziale, così come previsto dall'art. 5 delle CGC.” Tale ultima clausola contrattuale, la cui operatività è stata invocata dalla parte opposta, alla luce del suo chiaro tenore testuale può certamente qualificarsi alla stregua di una “clausola risolutiva espressa” ex art. 1456 c.c., subordinata all'inadempimento da parte del “partner/fornitore” dell'obbligazione di trasmettere alla B2B Italia, a mezzo PEC, la relazione di cui al menzionato art. 5 delle condizioni generali. Come noto, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento della controparte senza doverne provare l'importanza. In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2022, n.904; Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, n.16137 Cassazione civile sez. I, 17/03/2000, n.3102). A tale clausola le parti hanno associato la pattuizione di una clausola penale ex art. 1382 c.c. La cedente B2B Italia S.r.l. aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa presente in entrambi i contratti mediante le comunicazioni
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recapitate a mezzo PEC all'odierna opponente nelle date del 3.5.2021 e del 10.11.2021 (docc. 3, 4, 5, 27, 28 e 29 fascicolo parte opposta). L'opponente, a fronte dell'allegato inadempimento, non ha fornito la prova di aver trasmesso alla controparte la relazione secondo le modalità previste dall'art. 5 delle condizioni generali dei contratti. Può pertanto ritenersi provata la verificazione dell'evento dedotto dalle parti nella clausola risolutiva espressa per cui è giudizio. Devesi a questo punto osservare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità allo stato prevalente “l'operatività della clausola risolutiva espressa è subordinata alla valutazione del comportamento del debitore secondo buona fede, dovendo preservare l'uno gli interessi dell'altro (Sez. 1, Sentenza n. 23868 del 23/11/2015, Rv. 637690-01): il principio di buona fede, dunque, si pone, nell'ambito della fattispecie risolutiva prevista dall'art. 1456, come canone di valutazione non soltanto dell'esistenza dell'inadempimento di una parte ma anche del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale dell'altra parte di risolvere il contratto. Ne consegue che il contraente non inadempiente, pure in presenza della clausola risolutiva espressa, è tenuto a considerare la condotta della controparte in una prospettiva collaborativa. Sarà quindi il giudice di merito, al quale sia stato chiesto di emettere pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c., a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio. E - nel caso in cui, ad esito della valutazione del compendio probatorio, pervenga alla conclusione che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme a buona fede - deve escludere la sussistenza dell'inadempimento e, quindi, i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto. In definitiva, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, la condotta dei contraenti va valutata, secondo il criterio generale della buona fede, quanto alla sussistenza della condotta inadempiente ed al legittimo esercizio del potere di risoluzione contrattuale”. Cassazione civile sez. III, 12/02/2019, n.3969).
L'opponente lamenta la violazione del principio di buona fede da parte dell'opposta per avere la stessa suggerito, quali contatti, società di dimensioni rilevanti e comunque geograficamente distanti, tali da non permettere neanche un minimo approccio finanziario ed economico. Si tratta di un assunto il quale, oltre che sfornito di qualsivoglia indizio a supporto, va bilanciato con il fatto che l –seppure pacificamente Parte_1 messa in contatto con potenziali clienti dall'opposta- abbia da parte sua posto in essere una condotta tutt'altro che collaborativa, avendo omesso del tutto di adempiere l'obbligo posto a sua carico, tutt'altro che gravoso, di redigere e trasmettere la relazione obbligatoria suddetta nella quale avrebbe avuto anche la possibilità di esprimere le proprie perplessità sull'operato della B2B Italia. Il contratto prevede infatti che la relazione debba contenere gli esiti di tutte le trattative, anche quelli negativi. È del resto facilmente intuibile che la ratio di tale clausola sia proprio quella di consentire alla B2B di comprendere l'andamento del proprio operato ed eventualmente “correggere il tiro” in base alle indicazioni fornite dal cliente.
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Alla luce di quanto sopra esposto la valutazione della condotta delle parti conduce a ritenere che, in applicazione della clausola invocata dall'opponente, i contratti in oggetto debbano intendersi risolti. Di conseguenza la richiesta di pagamento della penale prevista dal citato art. 10 è fondata e merita accoglimento.
4.1. Si rammenta che la clausola penale, nell'ottica di un rafforzamento del vincolo contrattuale, svolge proprio la funzione di liquidazione convenzionale, preventiva e forfettaria della prestazione risarcitoria cui è tenuto il contraente inadempiente, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto. Nel caso di specie alcun errore risulta essere stato commesso dall'opposta nel commisurare gli importi pretesi di € 3.750,00 e di € 4.000,00, in quanto aderenti alle pattuizioni: Secondo quanto previsto dai contratti infatti l'importo della penale deve corrispondere al 50% del compenso stabilito per l'obiettivo affari totali riferito ad una sola annualità. Nella proposta d'incarico n. 30296 il compenso previsto per la B2B Italia in relazione al volume di affari totali riferito ad un'annualità è pari ad € 7.500,00; il 50% di detta somma corrisponde agli € 3.750,00 di cui alla fattura n. 352/22 posta a base del monitorio. Nella proposta d'incarico n. 20420 il compenso previsto per la B2B Italia in relazione al volume di affari totali riferito ad un'annualità è pari ad € 8.000,00; il 50% di detta somma corrisponde agli € 4.000,00 di cui all'altra fattura n. 354/22 posta a base del monitorio.
4.2. Quanto alla dedotta vessatorietà della clausola di cui all'art 10 delle condizioni generali di contratto, si tratta di una doglianza infondata.
In primo luogo le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (Cassazione civile sez. II, 22/07/2024, n.20052). Peraltro la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso anche in ordine alla clausola risolutiva espressa: “La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla”. Cassazione civile sez. III, 05/07/2018, n.17603 Fermo restando che tale clausola, come dimostrato dalla documentazione in atti (v. pagina n. 4 dei contratti), è stata oggetto di specifica approvazione da parte del
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legale rappresentante p.t. della società opponente in ossequio a quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. L'opponente ha lamentato inoltre l'eccessiva onerosità della penale in discorso e a sostegno dell'assunto ha allegato il fatto che la stessa è posta unicamente in favore della parte che ha predisposto il contratto. Si tratta all'evidenza di un'argomentazione che non può essere condivisa in quanto concernente una circostanza che ragionevolmente non può essere considerata indispensabile al fine di considerare una penale manifestamente eccessiva. Altrimenti si perverrebbe ad una conclusione irrazionale, arrivando ad affermare che tutte le clausole penali incluse nei contratti conclusi mediante moduli o formulari e subordinante all'inadempimento del soggetto non predisponente siano per ciò solo eccessivamente onerose.
5. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto merita di essere confermato. In base alle risultanze e alle argomentazioni sopra richiamate può invero affermarsi che la parte opposta abbia fornito prova della fondatezza della propria pretesa. La parte opponente, da parte sua, non ha provato l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del credito, né ha dimostrato di non aver potuto adempiere per cause ad essa non imputabili.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con parziale riduzione dei valori medi vista la non elevata complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta dall' e per l'effetto Parte_1
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 623/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 7.11.2022;
CONDANNA l' al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore della , che si liquidano in complessivi € CP_1 Controparte_1
3.500,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
Castrovillari, 16/04/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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