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Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2021
Sentenza 7 giugno 2022
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2023
Parere interlocutorio 27 settembre 2023
Parere definitivo 26 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 21/02/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Gigli e Francesco Tropepi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno - Questore della Provincia di Reggio Calabria, non costituito in giudizio,
nei confronti
del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa - Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 383/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Roberto Prossomariti;
Premesso che:
-il sig. -OMISSIS- ha impugnato, di fronte al TAR Calabria, sez. distaccata di Reggio Calabria, il decreto del Questore di Reggio Calabria del 3 dicembre 2019, con il quale era stata respinta la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
- il TAR, con sentenza 7 giugno 2022, n. 383, ha respinto il ricorso;
- il sig. CA ha impugnato la citata sentenza, con un unico motivo di appello rubricato “Violazione di legge – eccesso di potere – carenza di motivazione – illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di obbligo di motivazione art.lo 111 Costituzione”.
Considerato che:
- il ricorso in appello è stato notificato all’Amministrazione resistente, in data 6 gennaio 2023, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
- la notifica è pertanto nulla ai sensi dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611;
- ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, deve quindi essere fissato un termine perentorio per la rinnovazione della notifica;
Ritenuto di dover fissare il suddetto termine per il rinnovo della notificazione dell’atto di appello entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ordina all’appellante il rinnovo della notificazione dell’atto di appello entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Fissa la discussione di merito all’udienza del 15 maggio 2025 .
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.