Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2538/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco
Fabbri, lette le note di partecipazione all'odierna udienza tenutasi in modalità cartolare e già fissata ai sensi dell'art 281 sexies cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2538/2020
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
, C.F. ), C.F._5 Parte_1 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_6 C.F._7 Parte_7
), rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto C.F._8 introduttivo, dall' avv. Enrico De Sena e avv. Concetta Sicignano, con i quali elettivamente domiciliano in Nola, (Na), alla Via A. Laterizio n.147;
- ATTORI -
CONTRO
( ), C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_9 Controparte_2
), rappresentati e difesi degli avv.ti Giuseppe Capone e Luigi C.F._10
Capone, con i quali elettivamente domiciliano in Pomigliano d'Arco, alla via G. Verdi n.
38;
- CONVENUTI-
pagina 1 di 7
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di discussione
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori dichiarando di essere tutti eredi del defunto in quanto subentrati ex art. 467 c.c. quali discendenti dei fratelli di Persona_1
detto de cuius, hanno convenuto in giudizio dinanzi questo Tribunale, i coniugi e CP_1
al fine di sentirli condannare alla immediata restituzione di due appartamenti, due CP_2
locali garage e un lastrico solare , siti in Nola alla via dei Mille ex via Seminario 1, riportati nel catasto al fol. 18, p.lla 61, sub 101,102,103,104 e 105 e al fol. 18, p.lla 785, deducendo, al riguardo, che parte convenuta risulta essere occupante illegittimamente e senza alcun titolo dei menzionati immobili e di conseguenza, disporne l'immediata restituzione in favore degli attori. Gli istanti hanno chiesto, altresì, la condanna di parte convenuta, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti dall'illegittima occupazione, a cui vanno ragguagliati i canoni locatizi aggiornati secondo gli indici istat, sino alla restituzione degli immobili, oltre rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e onorari, oltre il 15% oltre gli accessori di legge.
2. Si sono costituiti tempestivamente in giudizio i convenuti, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, in quanto i beni oggetto della domanda sono stati interamente usucapiti, per averli parte convenuta posseduti continuativamente per oltre venti anni. Hanno spiegato domanda riconvenzionale, al fine di veder riconosciuta giudizialmente la proprietà dei beni in questione. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio in favore dei procuratori antistatari.
3. A seguito del decesso del sig. avvenuto 11.11.2020, riassunto il giudizio Controparte_1
dichiarato interrotto, all'udienza del 13 aprile 2021, si sono costituiti in qualità di eredi
, , e , facendo proprie le Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_8
difese già svolte dal de cuius.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comm. 6 c.p.c., la causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni orali rassegnate dai procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi in fatto ed in diritto della divisione
La domanda è parzialmente fondata.
Essa va, innanzitutto, qualificata in termini di petitio hereditatis e non di rei vindicatio.
pagina 2 di 7 Va premesso in punto di diritto <che la "petitio hereditatis" ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, e presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano "iure hereditatis", qualora siano contestati dalla controparte;
la "petitio hereditatis", pertanto, si differenzia dalla "rei vindicatio" malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredità può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Nell'azione di petizione dell'eredità, inoltre, legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione ( nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 1/4/2008 n. 8440; 22/7/2004 n. 13785; 15/3/2004
n. 5252; 2/8/2001 n. 10557)[...] L'azione di petizione ereditaria, prevista dall'art. 533 c.c., ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditali, con la conseguenza che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto la mancata contestazione della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità.>> (Cass 1074/2009; in senso conforme
Cass 7871/2021). Nel caso di specie gli attori si sono qualificati quali eredi di deceduto ab intestato Persona_1 l'8/4/2000, celibe e senza prole ed hanno agito in tale qualità, al fine di recuperare al patrimonio ereditario i beni illegittimamente detenuti da terzi.
Orbene, non soggiacendo tale dimostrazione alle strette regole imposte per la rei vindicatio e dovendosi provare, come espressamente sancito dalla pronuncia in parola il “fatto”, in quanto tale suscettibile di rientrare nel maccanismo della non contestazione di cui all'art 115 cpc, che il bene rientrasse nel patrimonio ereditario al momento della successione, può dirsi che tale prova è raggiunta.
Nello specifico assumono valore i seguenti elementi.
Innanzitutto, la non contestazione delle controparti;
in secondo luogo, l'accertamento compiuto con sentenza del Tribunale di Nola n.1615/2011, nella quale si osserva (pg. 4) che gli attori avevano già allora dimostrato, nell'azione a carattere personale di restituzione (così espressamente qualificata dalla pronuncia in parola) che il bene immobile sito in via dei mille n. 1 (Nola) fosse di proprietà di Per_1 al momento del suo decesso. Sul punto va rilevato, da un lato, che l'espressa qualificazione della
[...] domanda come personale di restituzione da parte della sentenza in commento, senza alcuna altra specificazione utile a suggerire la corrispondenza delle azioni svolte in quell'ambito giudiziale a quelle avanzate nel presente e senza che sia intervenuta specifica doglianza o deduzione sul punto da parte dei convenuti, rende non sollevabile in via officiosa alcuna eccezione di giudicato, atteso che la petitio hereditas, seppur distinta dalla rei vindicatio, esula dalle azioni a carattere personale, rientrando piuttosto in quelle a carattere reale. Dall'altro, l'esito dell'indagine istruttoria del giudizio conclusosi può a tutti gli effetti essere recepita in tale sede, atteso che “nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti” (ex multis Cass 2947/2023). Ad ulteriore riprova dell'appartenenza del bene nell'asse ereditario vi è la relazione ipotecaria e le visure catastali, che rendono conto dei singoli passaggi di proprietà, alla quale sono allegati alcuni atti di trasferimento dei beni immobili in questione, (per altri atti sono presenti solo le relative note di trascrizione, ed è
pagina 3 di 7 questo il motivo per cui, se davvero di azione di rivendica si fosse trattato, non sarebbe stata raggiunta la prova) a far data dal 12/6/2019. Quanto alla prova della qualità di eredi degli attori va osservato che nell'ambito del presente giudizio non viene contestata dai convenuti (ex multis Cass 22223/14), pertanto, stante anche il deposito della certificazione attestante la qualità di chiamati in capo agli attori e l'introduzione del presente giudizio nella qualità di eredi, tale condizione dell'azione risulta efficacemente dimostrata.
Quale unico fatto estintivo della pretesa i convenuti deducono l'avvenuto acquisto dei beni per usucapione. Ed infatti, a pagina 15 della comparsa di costituzione della sig.ra si legge: “la produzione CP_2 degli atti dello stato civile presentati, per la prima volta, in questo ulteriore esperimento giudiziario, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cujus che legittimerebbe, se ritenuti sufficienti, la loro successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ., ma non certamente sufficienti alla fondatezza della loro spiegata domanda che merita rigetto per essere stati usucapiti i beni”. In particolare i convenuti dichiarano di aver posseduto per oltre un trentennio i beni in questione “in maniera pacifica, continua e in pubblico, alla luce del sole, in buona fede, senza usare atti di violenza o clandestini, nè artifici, senza accondiscendenza o tolleranza, senza avere contratto la promozione di azioni giudiziarie che ne dimostrassero l'altrui appartenenza e senza mai nulla corrispondere all'ex proprietario o a chi ne avesse avuto diritto né alle stesse attrici”. La riconvenzionale risulta infondata.
In punto di diritto va ricordato che ai sensi dell'art 1140 co II c.c.: “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Orbene, è pacifico che la convenuta ed il defunto suo coniuge (oggi, in sua vece, gli eredi) hanno inizialmente instaurato un rapporto con il bene qualificabile in termini di detenzione;
lo si ricava sia dalle difese svolte nel giudizio 4663/2000 (conclusosi con sent. 1615/2011), laddove i convenuti avevano opposto quale fatto impeditivo della pretesa un rapporto di locazione instaurato con il dante causa degli attori, sia dalle richieste istruttorie avanzate nel presente giudizio, con le quali ci si proponeva proprio di dimostrare che “ percepiva dai coniugi e Persona_1 Controparte_1 CP_2
le pigioni per la residenza di questi nelle unità immobiliari di sua proprietà“ (capitolo
[...]
d della prova testimoniale articolata on memoria del 15/4/2022). Il fatto che dopo la morte di Per_1
i suoi eredi non abbiano chiesto alcun corrispettivo non integra un atto di opposizione fatta contro
[...]
i possessori (id est: gli eredi di stante la regola della posta dall'art 1146 c.c.) né alcun atto Persona_1 di opposizione o del terzo idoneo a mutare il titolo del possesso viene dedotto o provato dai convenuti attori in riconvenzionale. Non è a tal uopo idonea l'effettuazione, da parte dei convenuti, di spese di manutenzione, ordinaria o straordinaria che sia, dedotte in via del tutto generica e privi di qualsiasi supporto documentale. Ed infatti, di tali interventi non viene fornita alcuna indicazione, né in ordine alla tipologia né in relazione alla frequenza, continuità e periodi con cui gli stessi sarebbero stati realizzati, mancando una concreta specificazione in ordine alle ragioni e alle modalità per cui i convenuti sarebbero entrati in possesso dell'immobile, nonché una precisa indicazione dei tempi e delle epoche nei quali sarebbero stati eseguiti i lavori genericamente dedotti. Né la mancata richiesta di corresponsione dei canoni integra, all'evidenza, atto di opposizione del detentore, configurandosi quale comportamento attribuibile al solo possessore.
La domanda riconvenzionale di usucapione va, pertanto, rigettata.
In relazione alla domanda di pagamento della indennità di occupazione, va evidenziato che il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. "danno-evento", cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. "danno-conseguenza" (Cass. n.
13071/2018), che deve essere allegato e provato (Cass. SU n. 26972/2008). Ne deriva che il danno da pagina 4 di 7 occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno "in re ipsa", poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di eliminare gli effetti della condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo.
È stato stabilito in merito che "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato". Conseguentemente il danno da occupazione "sine titulo", siccome particolarmente evidente,
"può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto"
(Cass. n. 13071/2018).
Se da un lato non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova piena alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva – dall'altro lato tale alleggerimento dell'onere probatorio "non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto"
(Cass. 7280/2021).
Tali assunti risultano in sostanza confermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
33645/2022), che hanno precisato che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale ", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. n. 39/2021; n. 4936/2022; n. 12865/2022). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, risponde pienamente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito.
Le Sezioni Unite, partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadiscono che "nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento.
E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno.
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1.
In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto
pagina 5 di 7 secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa".
Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato". Tanto premesso, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dagli attori deve essere rigettata. Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno
"presunto o normale", con l'onere, comunque, per l'attrice di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, nella fattispecie gli attori nulla hanno dedotto circa le loro intenzioni di mettere a frutto il bene ed anzi proprio la deduzione dei convenuti, non contestata, relativa alla mancata richiesta del canone, vale in senso contrario rispetto alla presunzione di danno normale.
Va, poi ulteriormente osservato che la liquidazione del danno da occupazione illegittima può essere effettuata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene, o meglio ancora, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. Cass. civ. 33645/2002 cit.); tuttavia parte attrice sul punto nulla ha dedotto, non avendo finanche indicato quale è secondo lei tale valore, senza produrre alcun elemento utile per ricostruirlo in termini oggettivi (ad es. tramite la produzione dei parametri OMI previsti in relazione alla zona in cui è ubicato il bene). Neppure avrebbe potuto essere disposta sul punto una consulenza tecnica d'ufficio, la cui funzione è quella di aiutare il giudicante nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che implicano la soluzione di questioni tecniche e che presuppongono competenze scientifiche di cui il giudice non dispone, ne consegue che tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prove della parte ovvero essere utilizzato per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 2887/2003, SU 3086/2022, in motivazione).
La domanda di condanna al risarcimento per occupazione abusiva deve essere pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/0214.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
pagina 6 di 7 • Condanna la sig.ra , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
all'immediato rilascio, in favore di Parte_8 Parte_1 CP_6 [...]
, , , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6 Parte_7
dei beni immobili riportati al Catasto Fabbricati del Comune di Nola (NA), al foglio
[...]
18, part.lla 61,sub 101,102,103,104 e 105.
• Condanna la sig.ra , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
al pagamento, in favore di Parte_8 Parte_1 CP_6 Parte_3 [...]
, , , delle spese di Pt_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6 Pt_6 Parte_7 lite che si liquidano in euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, oltre ad euro 659,54 per eborsi.
• Rigetta tutte le altre domande.
Così deciso in Nola, il 8/4/2025
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri
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