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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 1864/2024
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 18.09.2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
MA AL + 1
l'Avv. Marina Ursini per parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data 17.09.2025;
l'Avv. Francesco ER DE CA, procuratore della parte resistente ha depositato note di trattazione scritta in data 16.09.2025;
l'Avv. Salvatore Ciccopiedi, nell'interesse e quale procuratore della terza chiamata Lloyd's Insurance
Company, ha depositato note di trattazione scritta in data 08.09.2025;
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 Proc. n. 1864/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1864 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF: , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Viale Sandro Pertini n. 28 – Calvizzano (NA) ed elettivamente domiciliato in Via R. Viviani, III traversa n. 59 – DD (CE) presso lo studio di Avv. Marina Ursini (CF: ) C.F._2 che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente e
MA AL (CF: nata a [...] il [...], elettivamente C.F._3 domiciliata in Centro Direzionale Is. A/7 Sc. C - Napoli (NA) presso lo studio dell'Avv. Francesco
ER DE CA (CF: ) che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._4
- resistente nonché in persona del l.r.p.t., con sede in C.so Garibaldi 86 – Controparte_1
Milano (MI), elettivamente domiciliato in Via DEla Balduina n. 289 - Roma (RM) presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ciccopiedi (CF: ) che la rappresenta e difende come da C.F._5 procura agli atti
- terzo chiamato
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato il 5.3.2024 il Sig. esponeva di aver Parte_1 affidato all'Avv. Maria Varriale incarico professionale avente ad oggetto il risarcimento di danni subiti 2 da quattro sulky FCS Custom in fibra di carbonio di sua proprietà, danneggiati nel sinistro del
30.11.2016 verificatosi per responsabilità del conducente dell'autocarro tg. PN/343362 di proprietà di tal ed assicurato con la CP_2 Controparte_3
Esponeva il ricorrente che l'Avv. Maria Varriale, espletate le attività stragiudiziali, provvedeva all'iscrizione a ruolo del giudizio innanzi al GdP di Marano, in persona del giudice Avv. Lo Storto,
R.G. 19347/2017, salvo non presenziare all'udienza di rinvio del 23.3.2022, incorrendo, quindi, in preclusioni istruttorie che portavano al rigetto della domanda, come da sentenza n. 3012/2022.
Ciò premesso in fatto, ritenuta sussistente la responsabilità professionale dell'Avv. Varriale, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la responsabilità professionale, unica ed esclusiva, dell'avv. Maria Varriale in ordine a quanto narrato ed occorso al Sig. ; Parte_1
- Condannare l'Avv. Maria Varriale, in solido alla eventuale compagnia assicurativa che la stessa volesse chiamare in causa ed alla quale, fin d'ora, si estende il contraddittorio al pagamento in favore del sig. della somma di 20.000,00 quale ristoro/risarcimento per la negligente Parte_1 attività professionale dell'avv. Maria Varriale nel caso de quo o nella somma che dovesse risultare equa e di giustizia anche alla luce della documentazione depositata, il tutto nei limiti di € 26.000,00;
- Condannare l'Avv. Maria Varriale, in solido alla eventuale compagnia assicurativa che la stessa volesse chiamare in causa ed alla quale, fin d'ora, si estende il contraddittorio, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dello scrivente avvocato per dichiarato anticipo fattone, ivi compresa la fase stragiudiziale e di mediazione.”.
La resistente Avv. Maria Varriale costituitasi non contestava la ricostruzione di fatto operata dal ricorrente e chiedeva chiamarsi in causa la e rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“In via preliminare, si chiede autorizzare il resistente, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., a chiamare in causa la
[...]
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IV_1 sede legale in Milano, al Corso Garibaldi 86, CAP 20121, e per l'effetto si chiede al G.I. di differire, sempre ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la chiamata in giudizio del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art ex art. 281- undecies comma 3
c.p.c e la relativa costituzione in giudizio;
Nel merito, respingere per i motivi di cui in narrativa la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio al sottoscritto procuratore antistatario;
3 In subordine, condannare la al risarcimento del danno lamentato dal Controparte_1 sig. ;”. Parte_1
La costituitasi contestava la domanda di parte attrice per non essere CP_1 Controparte_1 ragionevolmente provato che, in caso di condotta diligente del difensore, il giudizio avrebbe avuto esito positivo, e rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, accertare e dichiarare che l'avv. Maria Varriale ha diritto di essere garantita da
Lloyd's Insurance Company fino alla concorrenza del massimale pattuito in euro 350.000,00 per ogni sinistro e con una franchigia di euro 1.000,00 per ogni sinistro e, per l'effetto, dichiarare Lloyd's
Insurance Company eventualmente tenuta a manlevare l'avv. Maria Varriale esclusivamente per gli importi eccedenti detta franchigia ed entro il limite del suddetto massimale, con esclusione delle domande rivolte a conseguire la restituzione dei compensi professionali da questi percepiti;
2) nel merito accertare e dichiarare che la domanda proposta dall'odierno ricorrente sig. Parte_1
nei confronti della convenuta avv. Maria Varriale è allo stato inammissibile, non risultando
[...] affatto dimostrata l'effettiva insorgenza di un pregiudizio derivante dal comportamento professionale tenuto dalla medesima avv. Maria Varriale;
3) sempre nel merito accertare e dichiarare che nessun errore professionale è stato posto in essere dall'avv. Maria Varriale nell'espletamento del mandato conferitole dal sig. nel Parte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Marano ovvero che l'errore professionale che il medesimo sig.
intende imputare all'avv. Maria Varriale non ha avuto incidenza alcuna sull'esito Parte_1 delle attività esperite per il soddisfacimento del credito vantato nei confronti della Controparte_4
e del sig. quale proprietario dell'autocarro tg. PN 343362 e, per l'effetto,
[...] CP_2 rigettare ogni domanda svolta dal ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
4) in via subordinata e solo per la deprecata ipotesi che venga accolta la domanda del sig. Parte_1
rigettare la domanda nella quantificazione da questi prospettata nel ricorso ex art. 281 decies
[...] cpc e liquidare il quantum secondo giustizia, tenendo conto di tutte le osservazioni svolte nella odierna memoria difensiva.
Vinte in ogni caso le spese di lite.”.
La causa, in assenza di articolazioni istruttorie, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.9.2025, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., e decisa con la presente sentenza.
Sul merito della domanda
Occorre, innanzitutto, inquadrare la responsabilità dell'Avv. Maria Varriale nell'ambito della responsabilità contrattuale, essendo il rapporto tra le parti sorto nell'ambito dell'espletamento della
4 libera professione della convenuta ai sensi degli artt. 2229 e ss. c.c. Ne consegue che trova applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova ed i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa, ai sensi degli artt. 1176, comma II, e 2236 c.c.
Ciò posto, costituisce principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass.
n.10698/2016; Cass. n.10700/2016; Cass. n.3355/2014; Cass. n.16690/2014) che la responsabilità professionale dell'avvocato, di cui si discute, configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art.1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. n.6782/2015; Cass. n.18612/2013; Cass. n.8863/2011).
Ne discende, altresì, che la responsabilità del professionista non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone.
In buona sostanza, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato,
è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art.1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Proprio di recente, la Suprema Corte (sentenza n.17414/2019) ha avuto modo di ribadire, confermando l'orientamento consolidato espresso su detta tematica, che "l'affermazione di responsabilità del
5 prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva -non necessariamente la certezza- circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone"
(Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010; Cass. 9638/9013., da ultimo, Cass. 25112/2017).
Ancora, più di recente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cfr.: Cass. n.24956/2020, ma prima anche Cass. n.25112/2017; Cass. 1984/2016; Cass. 2638/2013). Applicandosi, dunque, i suesposti principi, quali coordinate ermeneutiche per la esatta disamina della res controversa, la domanda giudiziale risulta non meritevole di accoglimento.
Difatti, se da un lato deve ritenersi provato il comportamento negligente dell'Avv. Varriale, che con la propria comparsa nel presente giudizio non ha in alcun modo contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, con le relative conseguenze ex art. 115 c.p.c., dall'altro non può dirsi provato il danno subito dall'attore.
Non vi sono elementi agli atti per ritenere – secondo una valutazione probabilistica - che la domanda formulata dal innanzi al GdP di Marano avrebbe trovato accoglimento in caso di condotta Parte_1 diligente del difensore.
In altre parole, conformemente a quanto sopra esposto, ciò che rileva non è che la mancata attività istruttoria possa aver comportato il rigetto della domanda, come pure riportato nella sentenza di primo grado, quanto piuttosto il fatto che non vi sono elementi per ritenere che la stessa avrebbe, invece, probabilmente portato all'accoglimento della stessa.
6 In definitiva, parte ricorrente non ha dimostrato che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, ovvero, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone (Cfr.: Cass. Civ. n. 1984/2016).
Deve difatti, osservarsi, che agli atti non è depositato l'atto introduttivo del giudizio innanzi al GdP, sicché non è possibile avere contezza dei documenti prodotti in quella sede o delle difese esplicate, né il ricorrente indica l'esistenza di eventuali testi le cui dichiarazioni, causa negligenza dell'Avv. Varriale, non è stato possibile escutere;
infine, neppure appare possibile addivenire, sulla base delle allegazioni del ricorrente, alla quantificazione del danno subito.
Gli unici documenti agli atti sono relativi all'attività stragiudiziale svolta dall'Avv. Varriale, nonché i preventivi riguardanti i UL (calessi sportivi per gare di cavalli da trotto) con relativi reperti fotografici, prove queste del tutto insufficienti a sostenere una valutazione prognostica positiva circa l'esito del giudizio di primo grado.
Per tutti gli anzidetti motivi, la domanda di parte ricorrente va disattesa.
Sulle spese di lite
La spese di lite, stante l'oggettiva complessità dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Spese compensate.
Così deciso in SA, 18.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 1864/2024
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 18.09.2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
MA AL + 1
l'Avv. Marina Ursini per parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data 17.09.2025;
l'Avv. Francesco ER DE CA, procuratore della parte resistente ha depositato note di trattazione scritta in data 16.09.2025;
l'Avv. Salvatore Ciccopiedi, nell'interesse e quale procuratore della terza chiamata Lloyd's Insurance
Company, ha depositato note di trattazione scritta in data 08.09.2025;
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 Proc. n. 1864/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1864 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF: , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Viale Sandro Pertini n. 28 – Calvizzano (NA) ed elettivamente domiciliato in Via R. Viviani, III traversa n. 59 – DD (CE) presso lo studio di Avv. Marina Ursini (CF: ) C.F._2 che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente e
MA AL (CF: nata a [...] il [...], elettivamente C.F._3 domiciliata in Centro Direzionale Is. A/7 Sc. C - Napoli (NA) presso lo studio dell'Avv. Francesco
ER DE CA (CF: ) che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._4
- resistente nonché in persona del l.r.p.t., con sede in C.so Garibaldi 86 – Controparte_1
Milano (MI), elettivamente domiciliato in Via DEla Balduina n. 289 - Roma (RM) presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ciccopiedi (CF: ) che la rappresenta e difende come da C.F._5 procura agli atti
- terzo chiamato
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato il 5.3.2024 il Sig. esponeva di aver Parte_1 affidato all'Avv. Maria Varriale incarico professionale avente ad oggetto il risarcimento di danni subiti 2 da quattro sulky FCS Custom in fibra di carbonio di sua proprietà, danneggiati nel sinistro del
30.11.2016 verificatosi per responsabilità del conducente dell'autocarro tg. PN/343362 di proprietà di tal ed assicurato con la CP_2 Controparte_3
Esponeva il ricorrente che l'Avv. Maria Varriale, espletate le attività stragiudiziali, provvedeva all'iscrizione a ruolo del giudizio innanzi al GdP di Marano, in persona del giudice Avv. Lo Storto,
R.G. 19347/2017, salvo non presenziare all'udienza di rinvio del 23.3.2022, incorrendo, quindi, in preclusioni istruttorie che portavano al rigetto della domanda, come da sentenza n. 3012/2022.
Ciò premesso in fatto, ritenuta sussistente la responsabilità professionale dell'Avv. Varriale, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la responsabilità professionale, unica ed esclusiva, dell'avv. Maria Varriale in ordine a quanto narrato ed occorso al Sig. ; Parte_1
- Condannare l'Avv. Maria Varriale, in solido alla eventuale compagnia assicurativa che la stessa volesse chiamare in causa ed alla quale, fin d'ora, si estende il contraddittorio al pagamento in favore del sig. della somma di 20.000,00 quale ristoro/risarcimento per la negligente Parte_1 attività professionale dell'avv. Maria Varriale nel caso de quo o nella somma che dovesse risultare equa e di giustizia anche alla luce della documentazione depositata, il tutto nei limiti di € 26.000,00;
- Condannare l'Avv. Maria Varriale, in solido alla eventuale compagnia assicurativa che la stessa volesse chiamare in causa ed alla quale, fin d'ora, si estende il contraddittorio, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dello scrivente avvocato per dichiarato anticipo fattone, ivi compresa la fase stragiudiziale e di mediazione.”.
La resistente Avv. Maria Varriale costituitasi non contestava la ricostruzione di fatto operata dal ricorrente e chiedeva chiamarsi in causa la e rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“In via preliminare, si chiede autorizzare il resistente, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., a chiamare in causa la
[...]
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IV_1 sede legale in Milano, al Corso Garibaldi 86, CAP 20121, e per l'effetto si chiede al G.I. di differire, sempre ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la chiamata in giudizio del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art ex art. 281- undecies comma 3
c.p.c e la relativa costituzione in giudizio;
Nel merito, respingere per i motivi di cui in narrativa la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio al sottoscritto procuratore antistatario;
3 In subordine, condannare la al risarcimento del danno lamentato dal Controparte_1 sig. ;”. Parte_1
La costituitasi contestava la domanda di parte attrice per non essere CP_1 Controparte_1 ragionevolmente provato che, in caso di condotta diligente del difensore, il giudizio avrebbe avuto esito positivo, e rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, accertare e dichiarare che l'avv. Maria Varriale ha diritto di essere garantita da
Lloyd's Insurance Company fino alla concorrenza del massimale pattuito in euro 350.000,00 per ogni sinistro e con una franchigia di euro 1.000,00 per ogni sinistro e, per l'effetto, dichiarare Lloyd's
Insurance Company eventualmente tenuta a manlevare l'avv. Maria Varriale esclusivamente per gli importi eccedenti detta franchigia ed entro il limite del suddetto massimale, con esclusione delle domande rivolte a conseguire la restituzione dei compensi professionali da questi percepiti;
2) nel merito accertare e dichiarare che la domanda proposta dall'odierno ricorrente sig. Parte_1
nei confronti della convenuta avv. Maria Varriale è allo stato inammissibile, non risultando
[...] affatto dimostrata l'effettiva insorgenza di un pregiudizio derivante dal comportamento professionale tenuto dalla medesima avv. Maria Varriale;
3) sempre nel merito accertare e dichiarare che nessun errore professionale è stato posto in essere dall'avv. Maria Varriale nell'espletamento del mandato conferitole dal sig. nel Parte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Marano ovvero che l'errore professionale che il medesimo sig.
intende imputare all'avv. Maria Varriale non ha avuto incidenza alcuna sull'esito Parte_1 delle attività esperite per il soddisfacimento del credito vantato nei confronti della Controparte_4
e del sig. quale proprietario dell'autocarro tg. PN 343362 e, per l'effetto,
[...] CP_2 rigettare ogni domanda svolta dal ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
4) in via subordinata e solo per la deprecata ipotesi che venga accolta la domanda del sig. Parte_1
rigettare la domanda nella quantificazione da questi prospettata nel ricorso ex art. 281 decies
[...] cpc e liquidare il quantum secondo giustizia, tenendo conto di tutte le osservazioni svolte nella odierna memoria difensiva.
Vinte in ogni caso le spese di lite.”.
La causa, in assenza di articolazioni istruttorie, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.9.2025, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., e decisa con la presente sentenza.
Sul merito della domanda
Occorre, innanzitutto, inquadrare la responsabilità dell'Avv. Maria Varriale nell'ambito della responsabilità contrattuale, essendo il rapporto tra le parti sorto nell'ambito dell'espletamento della
4 libera professione della convenuta ai sensi degli artt. 2229 e ss. c.c. Ne consegue che trova applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova ed i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa, ai sensi degli artt. 1176, comma II, e 2236 c.c.
Ciò posto, costituisce principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass.
n.10698/2016; Cass. n.10700/2016; Cass. n.3355/2014; Cass. n.16690/2014) che la responsabilità professionale dell'avvocato, di cui si discute, configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art.1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. n.6782/2015; Cass. n.18612/2013; Cass. n.8863/2011).
Ne discende, altresì, che la responsabilità del professionista non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone.
In buona sostanza, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato,
è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art.1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Proprio di recente, la Suprema Corte (sentenza n.17414/2019) ha avuto modo di ribadire, confermando l'orientamento consolidato espresso su detta tematica, che "l'affermazione di responsabilità del
5 prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva -non necessariamente la certezza- circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone"
(Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010; Cass. 9638/9013., da ultimo, Cass. 25112/2017).
Ancora, più di recente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cfr.: Cass. n.24956/2020, ma prima anche Cass. n.25112/2017; Cass. 1984/2016; Cass. 2638/2013). Applicandosi, dunque, i suesposti principi, quali coordinate ermeneutiche per la esatta disamina della res controversa, la domanda giudiziale risulta non meritevole di accoglimento.
Difatti, se da un lato deve ritenersi provato il comportamento negligente dell'Avv. Varriale, che con la propria comparsa nel presente giudizio non ha in alcun modo contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, con le relative conseguenze ex art. 115 c.p.c., dall'altro non può dirsi provato il danno subito dall'attore.
Non vi sono elementi agli atti per ritenere – secondo una valutazione probabilistica - che la domanda formulata dal innanzi al GdP di Marano avrebbe trovato accoglimento in caso di condotta Parte_1 diligente del difensore.
In altre parole, conformemente a quanto sopra esposto, ciò che rileva non è che la mancata attività istruttoria possa aver comportato il rigetto della domanda, come pure riportato nella sentenza di primo grado, quanto piuttosto il fatto che non vi sono elementi per ritenere che la stessa avrebbe, invece, probabilmente portato all'accoglimento della stessa.
6 In definitiva, parte ricorrente non ha dimostrato che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, ovvero, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone (Cfr.: Cass. Civ. n. 1984/2016).
Deve difatti, osservarsi, che agli atti non è depositato l'atto introduttivo del giudizio innanzi al GdP, sicché non è possibile avere contezza dei documenti prodotti in quella sede o delle difese esplicate, né il ricorrente indica l'esistenza di eventuali testi le cui dichiarazioni, causa negligenza dell'Avv. Varriale, non è stato possibile escutere;
infine, neppure appare possibile addivenire, sulla base delle allegazioni del ricorrente, alla quantificazione del danno subito.
Gli unici documenti agli atti sono relativi all'attività stragiudiziale svolta dall'Avv. Varriale, nonché i preventivi riguardanti i UL (calessi sportivi per gare di cavalli da trotto) con relativi reperti fotografici, prove queste del tutto insufficienti a sostenere una valutazione prognostica positiva circa l'esito del giudizio di primo grado.
Per tutti gli anzidetti motivi, la domanda di parte ricorrente va disattesa.
Sulle spese di lite
La spese di lite, stante l'oggettiva complessità dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Spese compensate.
Così deciso in SA, 18.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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