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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4609/2024 R.G.L. vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mancaniello come da procura speciale alle liti Parte_1 in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Banchetti, CP_1 come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15.5.2024, premetteva di essere titolare di prestazione di reversibilità Parte_1 cat. SO n. 20208966 con decorrenza 1.5.2023; di aver ricevuto dall la predetta prestazione pensionistica CP_1 CP_1 con applicazione per gli anni 2023 e 2024 della trattenuta per incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, co.41, della L. n. 335/95 nella misura mensile del 50%; di non aver posseduto, sia nel 2023, sia nel 2024, altri redditi oltre alla pensione di reversibilità.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna istante a percepire la pensione cat. SO n. 20208966 nell'intera misura e senza alcuna decurtazione ex art. 1, comma 41, l.n. 335/1995 a decorrere dall'01.05.2023; - condannare l alla CP_1 restituzione delle somme trattenute sui ratei pensionistici mensili ex art. 1, comma 41, l.n. 335/1995 a decorrere dall'01.05.2023, oltre agli interessi legali dalla trattenuta e sino all'effettivo soddisfo;
”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' esponeva che nella domanda di pensione di reversibilità presentata in data 30.4.2023, CP_1 vi era una rinuncia dei redditi per tutti i soggetti e tale rinuncia comportava la cessazione delle prestazioni legate al reddito;
che in data 11.6.2024 veniva presentata domanda di ricostituzione con dichiarazione dei redditi reali della pagina 1 di 2 ricorrente;
che in data 12.6.2024 la domanda veniva lavorata e produceva il modello TE08 a credito;
che la ricorrente veniva, quindi, rimborsata delle somme trattenute con la liquidazione di agosto 2024; infine, che a partire dalla rata di agosto 2024, nessuna trattenuta veniva più operata. Chiedeva, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, nei limiti di seguito esposti.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre che documentalmente provato (cfr. doc. 4 e doc. 5 allegati alla memoria di costituzione dell – che l abbia provveduto alla ricostituzione della pensione di reversibilità cat. SO n. CP_1 CP_2 CP_1
20208966 e alla restituzione delle somme trattenute sui ratei pensionistici a partire dall'1°.5.2023, facendo venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
3. Quanto alle spese di lite, non si rinviene nella condotta dell'Ente alcuna ipotesi di soccombenza virtuale. Risulta per tabulas che le trattenute, il cui rimborso è avvenuto nelle more tra il deposito e la notifica del ricorso, sono state generate esclusivamente per l'errata compilazione della domanda del 30.4.2023. Le stesse, pertanto, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4609/2024 proposto da nei confronti Parte_1 dell disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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