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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/09/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1229 - 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, n.q. di genitrice del minore , Parte_1 Persona_1
rappr.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Raffaele Delli
Curti.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: pensione cat. INVCIV n. 07539580 - ripetizione dell'indebito – Azione di accertamento negativo – Eccezione di buona fede dell'accipiens – Mancata comunicazione della revoca del beneficio -
Acquisita documentazione, all'esito di note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto l'annullamento della richiesta di restituzione comunicata dall in data 23 ottobre 2024 avente CP_1
ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. INVCIV n. 07539580” Persona_1
in quanto per il periodo 1.10.2021 / 30.11.2024 era stato corrisposto un pagamento non dovuto su detta pensione per un importo complessivo di euro 9.306,59, conseguente la “revoca prestazione a seguito di visita di revisione”.
In via preliminare deve osservarsi che, nella specie, l' sta CP_1
procedendo alla ripetizione di un indebito non di natura previdenziale, bensì assistenziale (trattasi d'indennità mensile di frequenza).
Non sono pertanto estensivamente applicabili le disposizioni normative dettate in materia pensionistica qual è l'art. 13 della legge 412 del 1991, costituente norma di stretta interpretazione.
Analogamente, nel caso di specie, non può neppure trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale/assistenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica (Cass.
n. 31373 del 02/12/2019; principio di diritto altresì affermato in
Cass. n. 10274 del 19/04/2021). Non può dunque ritenersi estensibile all'ambito assistenziale il disposto delle norme di cui agli artt. 52, co. 2, L. 88/1989 e 13 L. 412/91 (di interpretazione autentica della prima) che affermano, in ambito previdenziale, la regola della soluti retentio del solo indebito pensionistico.
Trattandosi difatti di norme che fanno eccezione al principio generale della ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), esse sono di stretta interpretazione e, come tali, non possono essere assoggettate ad interpretazione analogica o estensiva.
Non di meno, in casi del tutto analoghi di revisione delle condizioni sanitarie di prestazioni dell'invalidità civile, la Corte di
Cassazione si è pronunciata rilevando in primo luogo che,
d'ordinario, al sopravvenuto difetto del requisito sanitario rilevato nella visita medica di revisione, deve seguire la “sospensione” immediata della prestazione, dalla data della visita medica e, nei successivi 90 giorni, la comunicazione del provvedimento formale di “revoca” della prestazione. E' pur vero che il suddetto termine, dettato dalla legge n. 448 del 1998, art. 37, comma 8,
è stato sempre considerato dall in guisa di termine CP_2
ordinatorio. Tuttavia la Corte regolatrice (Cassazione Civile, Sez.
Lav. 22/02/2021, dep. 22/02/2021, n. 4668) ha affermato: “Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass.
28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato “che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia”
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui “non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per
l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte
Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)”.
Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (v. Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l CP_2
non ha provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo (tre anni). La ricorrente, in mancanza di un chiaro provvedimento di
“sospensione” (prima) e di “revoca” (poi), ha continuato a percepire in buona fede i ratei accreditatigli (inviati regolarmente dall' e chi meglio dell poteva sapere quel che le era CP_1 CP_2
dovuto?), apparendo invero pacifico, nella fattispecie, che sussista una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole della ricorrente stessa, dacché il tempo particolarmente lungo trascorso non ha fatto altro che incrementare una vera e propria situazione di affidamento dell'assistita, stante il lasso di tempo prolungatosi ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell . CP_1
Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del
2012).
In estrema sintesi, dunque, la Cassazione nella citata sentenza
4668/2021, ha così concluso: “Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dal provvedimento di revoca e non certo dalla visita di revisione”.
Nel caso di specie, si ribadisce, non è mai stato comunicato alla ricorrente un provvedimento di revoca (almeno l' , su cui CP_1
ricade l'onere probatorio, non lo ha documentato); ché, anzi, l' ha continuato imperterrito per tre anni ad erogare CP_2
pacificamente la prestazione, ingenerando nell'assistita
(accipiens) un più che legittimo affidamento (cfr. anche Cass. 4 agosto 2022, n. 24180).
Il ricorso deve dunque essere accolto come da dispositivo. Le spese processuali sono invece compensate in considerazione dell'oggettività dell'indebito nella sua materialità.
P. Q. M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta ed annulla la pretesa comunicata dall in data 23 ottobre 2024, avente CP_1
ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. INVCIV n. 07539580” Persona_1
relativa al periodo 1.10.2021 / 30.11.2024 ed all'importo complessivo di euro 9.306,59; compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Nocera Inferiore, 18.9.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, n.q. di genitrice del minore , Parte_1 Persona_1
rappr.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Raffaele Delli
Curti.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: pensione cat. INVCIV n. 07539580 - ripetizione dell'indebito – Azione di accertamento negativo – Eccezione di buona fede dell'accipiens – Mancata comunicazione della revoca del beneficio -
Acquisita documentazione, all'esito di note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto l'annullamento della richiesta di restituzione comunicata dall in data 23 ottobre 2024 avente CP_1
ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. INVCIV n. 07539580” Persona_1
in quanto per il periodo 1.10.2021 / 30.11.2024 era stato corrisposto un pagamento non dovuto su detta pensione per un importo complessivo di euro 9.306,59, conseguente la “revoca prestazione a seguito di visita di revisione”.
In via preliminare deve osservarsi che, nella specie, l' sta CP_1
procedendo alla ripetizione di un indebito non di natura previdenziale, bensì assistenziale (trattasi d'indennità mensile di frequenza).
Non sono pertanto estensivamente applicabili le disposizioni normative dettate in materia pensionistica qual è l'art. 13 della legge 412 del 1991, costituente norma di stretta interpretazione.
Analogamente, nel caso di specie, non può neppure trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale/assistenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica (Cass.
n. 31373 del 02/12/2019; principio di diritto altresì affermato in
Cass. n. 10274 del 19/04/2021). Non può dunque ritenersi estensibile all'ambito assistenziale il disposto delle norme di cui agli artt. 52, co. 2, L. 88/1989 e 13 L. 412/91 (di interpretazione autentica della prima) che affermano, in ambito previdenziale, la regola della soluti retentio del solo indebito pensionistico.
Trattandosi difatti di norme che fanno eccezione al principio generale della ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), esse sono di stretta interpretazione e, come tali, non possono essere assoggettate ad interpretazione analogica o estensiva.
Non di meno, in casi del tutto analoghi di revisione delle condizioni sanitarie di prestazioni dell'invalidità civile, la Corte di
Cassazione si è pronunciata rilevando in primo luogo che,
d'ordinario, al sopravvenuto difetto del requisito sanitario rilevato nella visita medica di revisione, deve seguire la “sospensione” immediata della prestazione, dalla data della visita medica e, nei successivi 90 giorni, la comunicazione del provvedimento formale di “revoca” della prestazione. E' pur vero che il suddetto termine, dettato dalla legge n. 448 del 1998, art. 37, comma 8,
è stato sempre considerato dall in guisa di termine CP_2
ordinatorio. Tuttavia la Corte regolatrice (Cassazione Civile, Sez.
Lav. 22/02/2021, dep. 22/02/2021, n. 4668) ha affermato: “Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass.
28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato “che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia”
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui “non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per
l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte
Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)”.
Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (v. Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l CP_2
non ha provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo (tre anni). La ricorrente, in mancanza di un chiaro provvedimento di
“sospensione” (prima) e di “revoca” (poi), ha continuato a percepire in buona fede i ratei accreditatigli (inviati regolarmente dall' e chi meglio dell poteva sapere quel che le era CP_1 CP_2
dovuto?), apparendo invero pacifico, nella fattispecie, che sussista una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole della ricorrente stessa, dacché il tempo particolarmente lungo trascorso non ha fatto altro che incrementare una vera e propria situazione di affidamento dell'assistita, stante il lasso di tempo prolungatosi ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell . CP_1
Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del
2012).
In estrema sintesi, dunque, la Cassazione nella citata sentenza
4668/2021, ha così concluso: “Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dal provvedimento di revoca e non certo dalla visita di revisione”.
Nel caso di specie, si ribadisce, non è mai stato comunicato alla ricorrente un provvedimento di revoca (almeno l' , su cui CP_1
ricade l'onere probatorio, non lo ha documentato); ché, anzi, l' ha continuato imperterrito per tre anni ad erogare CP_2
pacificamente la prestazione, ingenerando nell'assistita
(accipiens) un più che legittimo affidamento (cfr. anche Cass. 4 agosto 2022, n. 24180).
Il ricorso deve dunque essere accolto come da dispositivo. Le spese processuali sono invece compensate in considerazione dell'oggettività dell'indebito nella sua materialità.
P. Q. M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta ed annulla la pretesa comunicata dall in data 23 ottobre 2024, avente CP_1
ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. INVCIV n. 07539580” Persona_1
relativa al periodo 1.10.2021 / 30.11.2024 ed all'importo complessivo di euro 9.306,59; compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Nocera Inferiore, 18.9.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)