Articolo 15 della Legge 25 febbraio 1963, n. 289
Articolo 14Articolo 16
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11 aprile 1963
Art. 15. Art 15.

Gli articoli 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47 e 51 della legge 8 gennaio 1952, n, 6, sono soppressi.
Entrata in vigore il 11 aprile 1963