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Articolo 15 della Legge 25 febbraio 1963, n. 289
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Legge 25 febbraio 1963, n. 289
Articolo 15 della Legge 25 febbraio 1963, n. 289
Versione
11 aprile 1963
Art. 15. Art 15.
Gli articoli 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47 e 51 della legge 8 gennaio 1952, n, 6, sono soppressi.
Entrata in vigore il 11 aprile 1963
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