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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/08/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1553/2024 promossa da:
cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Elena Uccelli Parte_1 C.F._1
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Martina CP_1 CodiceFiscale_2
Marianetti
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
All'udienza del 10.7.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio integrate e precisate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 8/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 8/4/2024 ricorso congiunto per la Pt_1 CP_1 separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo
1 la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in IO (PI) il 6/9/2008 alle condizioni richieste per la separazione personale, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 8/7/2025, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 11.7.2024 (sent. n. 151/2024 pubblicata il 12/7/2024, divenuta irrevocabile il 13.2.2025), la causa veniva rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio all'udienza del 13.3.2025; rinviata in ragione delle trattative tra le parti per la modifica degli accordi già assunti, in mancanza di conclusioni congiunte la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
29.5.2025; su istanza congiunta delle parti il procedimento veniva nuovamente rimesso sul ruolo e all'udienza del 10.7.2025, le parti rassegnavano le conclusioni congiunte, parzialmente modificate con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 8/7/2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (11.7.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio minore . Il tutto come Per_1 da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
2
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IO (PI) il 6/9/2008 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IO (PI) CP_1 nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 2 Serie B n. 85.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, preso atto dell'avvenuto definitivo trasferimento della propria residenza altrove da parte del signor e della CP_1 liberazione dalla casa e dalla cantina dei suoi effetti personali, oltre ad altri oggetti individuati con separato accordo, così dispone:
1) la casa coniugale con arredi e suppellettili (tranne quelli concordati tra coniugi e già prelevati dal sig. posta in Livorno Via Lepanto 44 di proprietà del Sig. CP_1 [...] rimane assegnata alla Sig.ra che vi abiterà con il figlio . Il CP_1 Parte_1 Per_1
Sig. si accollerà il pagamento integrale della rata mensile del mutuo sulla stessa CP_1 gravante tenendo indenne la Sig.ra da ogni e qualsiasi pretesa in relazione a tale Pt_1 obbligo. La signora si impegna a pagare le spese di condominio, le utenze e la Tari Pt_1 tenendo indenne il sig. da ogni e qualsiasi pretesa in relazione a tale obbligo. CP_1
2) il figlio minore è affidato ai genitori in modo condiviso, con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso la casa familiare in Livorno Via Lepanto 44, ma il padre si impegna a prendersene cura un week end alternato dal venerdì sera alla domenica quando lo riporterà alla madre per le ore 20.00 (ore 22.30 nel periodo estivo) oltre al pranzo di martedì (con accompagnamento presso la casa materna per le ore 16,00) e alla cena di giovedì, sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro (nessuno escluso anche trasferte ecc), sempre comunicati alla sig.ra Pt_1
trascorrerà le principali festività civili e religiose (Vigilia di Natale, Natale, S. Per_1
Stefano, ultimo dell'anno, Epifania, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio etc) in modo alternato con l'uno o l'altro genitore, invertendo l'ordine di anno in anno fatti salvi diversi e migliori accordi dei genitori nel rispetto dei desideri e impegni del bambino. Per l'anno
2024, il Sig. terrà il figlio per Natale ed il 31 dicembre (alternando rispetto all'anno CP_1
2023).
Entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo anche non continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive previo accordo entro il 30.05, di ogni anno, sempre tenuto conto dell'interesse e dei desideri del figlio.
Allo stesso modo, compatibilmente con gli impegni scolastici di , entrambi i Per_1 genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo di 7 giorni in caso di viaggio programmato durante l'inverno in previo accordo entro il 15.11 di ogni anno, sempre tenuto conto dell'interesse e dei desideri del figlio.
3 Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extra scolastici di , con la disponibilità da parte di ciascuno dei genitori di venire Per_1 incontro alle esigenze lavorative dell'altro purché comunicate con congruo anticipo.
Il tutto come da piano genitoriale allegato al ricorso.
I genitori si impegnano a essere presenti e partecipi nell'educazione, nella crescita e nella formazione del figlio e a concorrere in ogni possibile modo al suo benessere psico-fisico, assecondando le sue inclinazioni ed evitandogli ogni disagio.
3) Quale contributo al mantenimento di il Sig. verserà alla Sig.ra Per_1 CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 del mese la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta//00) mensili per dodici mensilità con rivalutazione annuale ISTAT.
I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per Per_1 che dovranno essere debitamente documentate e concordate se necessario secondo le previsioni di cui alle Linee guida del CNF del 29.11.2017 che le parti danno atto di conoscere e condividere e che qui si intendono espressamente richiamate. I genitori sosterranno in egual misura le spese per il guardaroba stagionale di a inizio Per_1 stagione invernale e estiva provvedendo in modo diretto o indiretto, in tal caso, previo opportuno accordo (come una spesa straordinaria).
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria da concordare, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail o WhatsApp;
se il genitore che riceve la comunicazione non avrà risposto nel termine di 15 giorni, la spesa si intenderà approvata. Ove la spesa, come sopra disciplinata, sia stata sostenuta dalla madre la stessa rimetterà al padre il relativo giustificativo entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso entro i successivi 15 giorni.
4) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra quale contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 del figlio un importo pari al 10% dell'importo netto dei premi annuali federali in denaro riconosciuti ed erogati dalla Federazione Italiana Scherma derivanti da risultati agonistici.
A tal scopo il Sig. si impegna a comunicare alla Sig.ra l'importo percepito a CP_1 Pt_1 tale titolo entro e non oltre 5 giorni producendo idonea documentazione a comprova
(estratto conto, ordini di bonifico etc) e ad effettuare il bonifico alle coordinate note entro i successivi 5 giorni.
5) L'assegno Unico e Universale sarà percepito dalla Sig.ra e il Sig. si Pt_1 CP_1 obbliga ad effettuare ogni adempimento che si renda necessario a tal fine.
6) il cane ES resterà nella casa di Via Lepanto con la Sig.ra e e il Sig. Pt_1 Per_1 se ne occuperà quando il figlio sarà con lui. Ciascuna delle parti sosterrà le spese CP_1 per la cura del cane per i periodi in cui si trova presso di loro con riguardo alle specifiche esigenze mediche-veterinarie ivi compreso il cibo medicato.
4 7) Per quanto occorrer possa le parti concedono il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore.
8) Le parti, in relazione alle rispettive attuali condizioni economiche, dichiarano di essere economicamente autonome, di avere già definito ogni questione economica e di non avere alcunché da pretendere l'uno dall'altro fatti salvi gli impegni derivanti dal presente accordo. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni variazione della condizione lavorativa/economica/familiare personale ed a cercare un nuovo ed eventuale accordo in tal caso.
9) Spese di giudizio compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di IO (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1553/2024 promossa da:
cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Elena Uccelli Parte_1 C.F._1
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Martina CP_1 CodiceFiscale_2
Marianetti
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
All'udienza del 10.7.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio integrate e precisate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 8/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 8/4/2024 ricorso congiunto per la Pt_1 CP_1 separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo
1 la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in IO (PI) il 6/9/2008 alle condizioni richieste per la separazione personale, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 8/7/2025, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 11.7.2024 (sent. n. 151/2024 pubblicata il 12/7/2024, divenuta irrevocabile il 13.2.2025), la causa veniva rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio all'udienza del 13.3.2025; rinviata in ragione delle trattative tra le parti per la modifica degli accordi già assunti, in mancanza di conclusioni congiunte la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
29.5.2025; su istanza congiunta delle parti il procedimento veniva nuovamente rimesso sul ruolo e all'udienza del 10.7.2025, le parti rassegnavano le conclusioni congiunte, parzialmente modificate con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 8/7/2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (11.7.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio minore . Il tutto come Per_1 da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IO (PI) il 6/9/2008 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IO (PI) CP_1 nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 2 Serie B n. 85.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, preso atto dell'avvenuto definitivo trasferimento della propria residenza altrove da parte del signor e della CP_1 liberazione dalla casa e dalla cantina dei suoi effetti personali, oltre ad altri oggetti individuati con separato accordo, così dispone:
1) la casa coniugale con arredi e suppellettili (tranne quelli concordati tra coniugi e già prelevati dal sig. posta in Livorno Via Lepanto 44 di proprietà del Sig. CP_1 [...] rimane assegnata alla Sig.ra che vi abiterà con il figlio . Il CP_1 Parte_1 Per_1
Sig. si accollerà il pagamento integrale della rata mensile del mutuo sulla stessa CP_1 gravante tenendo indenne la Sig.ra da ogni e qualsiasi pretesa in relazione a tale Pt_1 obbligo. La signora si impegna a pagare le spese di condominio, le utenze e la Tari Pt_1 tenendo indenne il sig. da ogni e qualsiasi pretesa in relazione a tale obbligo. CP_1
2) il figlio minore è affidato ai genitori in modo condiviso, con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso la casa familiare in Livorno Via Lepanto 44, ma il padre si impegna a prendersene cura un week end alternato dal venerdì sera alla domenica quando lo riporterà alla madre per le ore 20.00 (ore 22.30 nel periodo estivo) oltre al pranzo di martedì (con accompagnamento presso la casa materna per le ore 16,00) e alla cena di giovedì, sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro (nessuno escluso anche trasferte ecc), sempre comunicati alla sig.ra Pt_1
trascorrerà le principali festività civili e religiose (Vigilia di Natale, Natale, S. Per_1
Stefano, ultimo dell'anno, Epifania, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio etc) in modo alternato con l'uno o l'altro genitore, invertendo l'ordine di anno in anno fatti salvi diversi e migliori accordi dei genitori nel rispetto dei desideri e impegni del bambino. Per l'anno
2024, il Sig. terrà il figlio per Natale ed il 31 dicembre (alternando rispetto all'anno CP_1
2023).
Entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo anche non continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive previo accordo entro il 30.05, di ogni anno, sempre tenuto conto dell'interesse e dei desideri del figlio.
Allo stesso modo, compatibilmente con gli impegni scolastici di , entrambi i Per_1 genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo di 7 giorni in caso di viaggio programmato durante l'inverno in previo accordo entro il 15.11 di ogni anno, sempre tenuto conto dell'interesse e dei desideri del figlio.
3 Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extra scolastici di , con la disponibilità da parte di ciascuno dei genitori di venire Per_1 incontro alle esigenze lavorative dell'altro purché comunicate con congruo anticipo.
Il tutto come da piano genitoriale allegato al ricorso.
I genitori si impegnano a essere presenti e partecipi nell'educazione, nella crescita e nella formazione del figlio e a concorrere in ogni possibile modo al suo benessere psico-fisico, assecondando le sue inclinazioni ed evitandogli ogni disagio.
3) Quale contributo al mantenimento di il Sig. verserà alla Sig.ra Per_1 CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 del mese la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta//00) mensili per dodici mensilità con rivalutazione annuale ISTAT.
I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per Per_1 che dovranno essere debitamente documentate e concordate se necessario secondo le previsioni di cui alle Linee guida del CNF del 29.11.2017 che le parti danno atto di conoscere e condividere e che qui si intendono espressamente richiamate. I genitori sosterranno in egual misura le spese per il guardaroba stagionale di a inizio Per_1 stagione invernale e estiva provvedendo in modo diretto o indiretto, in tal caso, previo opportuno accordo (come una spesa straordinaria).
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria da concordare, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail o WhatsApp;
se il genitore che riceve la comunicazione non avrà risposto nel termine di 15 giorni, la spesa si intenderà approvata. Ove la spesa, come sopra disciplinata, sia stata sostenuta dalla madre la stessa rimetterà al padre il relativo giustificativo entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso entro i successivi 15 giorni.
4) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra quale contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 del figlio un importo pari al 10% dell'importo netto dei premi annuali federali in denaro riconosciuti ed erogati dalla Federazione Italiana Scherma derivanti da risultati agonistici.
A tal scopo il Sig. si impegna a comunicare alla Sig.ra l'importo percepito a CP_1 Pt_1 tale titolo entro e non oltre 5 giorni producendo idonea documentazione a comprova
(estratto conto, ordini di bonifico etc) e ad effettuare il bonifico alle coordinate note entro i successivi 5 giorni.
5) L'assegno Unico e Universale sarà percepito dalla Sig.ra e il Sig. si Pt_1 CP_1 obbliga ad effettuare ogni adempimento che si renda necessario a tal fine.
6) il cane ES resterà nella casa di Via Lepanto con la Sig.ra e e il Sig. Pt_1 Per_1 se ne occuperà quando il figlio sarà con lui. Ciascuna delle parti sosterrà le spese CP_1 per la cura del cane per i periodi in cui si trova presso di loro con riguardo alle specifiche esigenze mediche-veterinarie ivi compreso il cibo medicato.
4 7) Per quanto occorrer possa le parti concedono il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore.
8) Le parti, in relazione alle rispettive attuali condizioni economiche, dichiarano di essere economicamente autonome, di avere già definito ogni questione economica e di non avere alcunché da pretendere l'uno dall'altro fatti salvi gli impegni derivanti dal presente accordo. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni variazione della condizione lavorativa/economica/familiare personale ed a cercare un nuovo ed eventuale accordo in tal caso.
9) Spese di giudizio compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di IO (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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