Art. 7.
Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonche' il trasferimento del personale in servizio presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.
Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonche' il trasferimento del personale in servizio presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.