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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 346 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo MAGLIOCCHETTI (C.F. ), elettivamente domiciliata a C.F._2
Nuoro, via Convento n. 60 presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
(C.F. , rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), a sua volta rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
dalla procuratrice speciale (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luigi COLUCCINO (C.F. ), elettivamente domiciliata a C.F._3
1 Nuoro, Piazza IA n. 7, presso lo studio dell'avv. Marco BASOLU (C.F.
); C.F._4
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 29.11.2024):
“Voglia il Tribunale di Nuoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nuoro nr 270/2012 del 20.12.2022 RG 1292/2022 e notificato in data 24.1.2023.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da liquidarsi a favore dello stato”.
Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
16.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, … nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.
270/2022, R.G. 1292/2022); - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda degli opponenti, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 7.12.2022 nella cancelleria di questo
Tribunale, la ha chiesto decreto ingiuntivo di 30.018,00 Controparte_1
euro – oltre agli interessi “di mora maturati e maturandi successivamente al deposito
del presente ricorso, fino all'effettivo ed integrale soddisfo, nonché spese, competenze
ed onorari del presente procedimento monitorio” – a carico di Parte_2
2
[...] esponendo quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria corrispondeva al saldo debitore complessivo derivante da due rapporti, rispettivamente, 29.501,14 euro relativi al contratto 659315544 (prestito personale) e 516,86 euro in riferimento al contratto n. 70227420 (conto corrente) – somme entrambe comprensive di capitale e interessi convenzionali già maturati – stipulati dalla on la Pt_1
Parte_3
b. essa ricorrente aveva acquistato detto credito in data 13.4.2016 dalla
[...]
n virtù di un'operazione di cessione pro soluto e in blocco Parte_3
ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B.,
cessione pubblicata nella G.U. – Foglio delle Inserzioni – Parte Seconda n. 68
del 14.6.2018;
c. nonostante la comunicazione con cui era stata diffidata al pagamento e costituita in mora, la debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 270/2022,
emesso il 20.12.2022, nel procedimento n. 1292/2022 RAC, dell'importo di 30.018,00
euro, gli interessi calcolati come da domanda fino al saldo effettivo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 2.242,00 euro per compensi e 406,50 euro per spese esenti, oltre al 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi imponibili e le ulteriori spese necessarie.
3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati il 24.1.2023
a , la quale, con atto di citazione notificato via PEC il 3.3.2023, ha Parte_4
proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, del quale ha chiesto la revoca,
sostenendo eccependo:
a. l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo
3 di mediazione obbligatoria, ove la convenuta non si fosse attivata in tal senso entro i termini di legge;
b. l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito relativo al contratto di prestito personale di 25.000,00 euro del 22.12.2009, sul rilievo che tra le due diffide prodotte dalla convenuta nella fase monitoria – ossia quella ricevuta il
24.9.2010 e quella del 10.11.2020 (sul cui avviso di ricevimento ha dichiarato di non avere apposto alcuna sottoscrizione) – era trascorso oltre un decennio;
c. la carenza di legittimazione attiva della la quale Controparte_1
non aveva documentato (con l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto e la prova della sua classificazione a sofferenza) la ricomprensione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco menzionata dalla convenuta;
d. l'inesistenza del titolo posto a fondamento della domanda monitoria, non essendo stata documentata l'effettiva erogazione del prestito sul conto corrente n. 0781/70227420.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7.7.2023, la Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (del
[...]
quale ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione) – o, in via subordinata, la condanna dell'opponente a pagarle la minor somma accertata in corso di causa –
contestando la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate da in Parte_1
particolare:
a. il tentativo di mediazione non costituiva condizione di procedibilità nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre, qualora ritenuta tale dal Tribunale,
essa convenuta chiedeva termine per esperire;
b. il termine decennale di prescrizione non era spirato, siccome decorrente dal mese
4 di dicembre del 2016, data di scadenza pattuita per il pagamento dell'ultima rata del prestito personale, oltre che interrotto in seguito all'invio delle lettere raccomandate di diffida del 27.11.2018 (restituita al mittente per compiuta giacenza) e del 20.11.2020 (contenente anche la comunicazione della cessione del credito);
c. quanto alla legittimazione attiva, essa convenuta aveva documentato l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa – mai contestata dall'opponente in sede stragiudiziale – con l'estratto della Gazzetta Ufficiale, oltre ad aver prodotto (a corredo della comparsa di risposta) l'elenco dei crediti ceduti contenente il codice identificativo NDG 72531270, corrispondente al rapporto oggetto dell'estratto ex art. 50 T.U.B.;
d. essa convenuta aveva prodotto tutta la documentazione necessaria a fornire prova dei crediti azionati con la domanda monitoria, avendo inoltre versato a corredo della comparsa di risposta anche il contratto di conto corrente, né
tantomeno l'opponente aveva sollevato specifiche contestazioni in proposito;
e. ricorrevano quindi i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 20.9.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta e ha assegnato a quest'ultima il termine di legge per presentare la domanda di mediazione obbligatoria.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 24.1.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, atteso l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
5 7. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per il 17.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 5.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
8. Attesa la sostituzione dell'udienza fissata per la data odierna 5.12.2024, nelle rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 6.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, poiché non ricorrevano i presupposti per la sua emissione, sui seguenti rilievi:
a. ai sensi dell'art. 50 T.U.B. “La Banca d'IA e le banche possono chiedere il
decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile
anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da
uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il
credito è vero e liquido”;
b. tale disposizione – la quale trova applicazione anche ai soggetti cessionari del credito, in seguito alle operazioni di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999 e art. 58 T.U.B., come chiarito da Cass. n. 31577/2019 – ha ingenerato non pochi dubbi interpretativi, tra i quali, per quanto rileva nella presente causa, il profilo relativo agli elementi che debbono essere necessariamente indicati al fine di documentare in misura sufficiente l'andamento del rapporto;
c. come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Allo stato,
dunque, è un punto fermo che “l'estratto di saldaconto, di mera natura
6 riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente articolo 102 della
Legge Bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell'articolo 50 del
T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la
registrazione delle varie partite in dare e avere” (Cass. 30 maggio 2017, n.
13542; ed inoltre Cass. 23 maggio 2017, n. 12935; Cass. 23 maggio 2017, n.
12936)” e, d'altra parte, come “sembra preferibile ritenere che la facoltà delle
banche di chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice
di procedura civile «anche in base all'estratto conto», ossia ad «una
comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto», richieda la
produzione di quegli estratti conto dai quali sia possibile ricostruire, nello
sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito fatto valere con il
ricorso per ingiunzione” (Cass. n. 29577/2020);
d. quand'anche si aderisse al più estensivo orientamento della Corte di Cassazione,
secondo cui, in linea generale, il mero estratto di saldaconto è sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo (tra le tante, Cass. n. 18117/2024),
nel caso in esame, a corredo del ricorso monitorio (privo di qualsivoglia allegazione sulla specifica composizione dei crediti, al di fuori del generico riferimento al capitale ed agli interessi già maturati):
i. riguardo al rapporto di conto corrente, non era stato neppure depositato il relativo contratto;
ii. quanto al prestito personale, non era stata documentata l'effettiva erogazione della somma finanziata.
10. La revoca del decreto ingiuntivo non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest'ultimo, la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito
7 all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione.
Il venir meno del provvedimento difatti rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità della pretesa monitoria come domanda giudiziale.
Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché
su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione
(con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (sul punto, Cass. n.
3908/2016; n. 951/2013; n. 7206/2007), in quanto “l'opposizione prevista dall'art. 645
c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa
ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in
prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come
fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere
il decreto ingiuntivo” (da ultimo, SS.UU. n. 927/2022).
11. L'opposizione deve essere accolta.
11.1 La decisione può essere assunta esaminando, per ciascuno dei due rapporti oggetto di causa, una questione da sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di pagamento formulata dalla in base al principio di Controparte_1
economia processuale così detto della ragione più liquida, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni,
stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di
esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr.,
8 sul punto, Cass. Sez. U – Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di
scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga
"più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019;
Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014)”, sempreché rispetto agli altri profili di merito assorbiti presenti “eguale capacità “di assicurare la definizione del
giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizzava per
un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del
09/01/2019; Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Cass. Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere
definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono
essere toccati” (Cass. n. 693/2024).
11.2 È noto, in linea generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza
della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore,
mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere
di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti
posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale
diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito,
pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro,
può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n.
5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in
parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal
creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e,
nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti
9 posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende
che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche
dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine,
che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata
impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n.
17371)” (Cass. n. 20597/2022, n. 13240/2019).
Quanto ai criteri di riparto dell'onere della prova nell'ordinario giudizio di cognizione – e, quindi, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo – la regola cardine del sistema è stabilità dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale chiunque voglia far valere in giudizio un diritto deve allegare gli elementi fattuali su cui il medesimo si fonda e,
del tutto specularmente, mentre chi voglia eccepire l'inefficacia dei fatti addotti
(ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto) deve provare i fatti sui quali l'eccezione si fonda.
In tema di rapporti obbligatori, è consolidato l'insegnamento secondo cui “il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di
doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
10 adempimento” (SS.UU. n. 13533/2001, orientamento confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, a titolo esemplificativo, Cass. n. 1743/2007,
n. 9351/2007, n. 26953/2008, n. 15677/2009 e n. 826/2015).
11.3 Chiariti tali profili di carattere generale, le due ragioni più liquide idonee a definire il giudizio sono le seguenti:
a. in relazione al contratto di prestito personale n. 065/93155544, stipulato il
22.12.2009:
i. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna
(traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale,
deve essere idonea a consentire il conseguimento della «disponibilità
giuridica» della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione,
da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da
determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione
della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni
successiva manifestazione di volontà del mutuante” (SS.UU. n.
5841/2025) e, pertanto, “l'attore che chieda la restituzione di somme
date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e,
pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo
da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 30944 del 29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Sez. 3,
Sentenza n. 9209 del 06/07/2001” (Cass. n. 19622/2024), consegna che,
quindi, “non va intesa in termini di materiale traditio del denaro,
risultando sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica
da parte del mutuatario” (Cass. n. 32166/2024);
11 ii. nella prima pagina del contratto (doc. 5 comparsa di risposta) si legge che
“la somma di 24.687.50 euro al netto delle spese sopra indicate sarà
erogata dalla Banca alla Parte finanziata con valuta pari alla data di
sottoscrizione del presente contratto accreditando il C/C 07817022420
intestato a ” Parte_1
iii. l'opponente ha contestato l'effettivo accredito della somma sul proprio conto corrente;
iv. la convenuta si è limitata a sostenere genericamente di avere fornito prova idonea del credito, non producendo, tuttavia, alcun documento attestante l'accredito della somma nel suddetto conto corrente da parte della né tantomeno l'estratto relativo al Parte_3
trimestre in cui sarebbe stata effettuata detta operazione (la cui data esatta non è stata neppure indicata);
b. in ordine al contratto di conto corrente n. 07817022420:
i. con specifico riguardo a tale tipologia di rapporto bancario, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la banca che si pretenda
creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in
presenza di un rapporto regolato in conto corrente, produrre i relativi
estratti conto, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con
riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti
invertite per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi
avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto
di conto (cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
5478 del 2024; Cass. n. 22585 del 2023; Cass. n. 27362 del 2022; Cass.
n. 28945/ del 2017; n. 20693 del 2016); ii) costituisce indirizzo
12 ermeneutico consolidato che l'emissione del decreto ingiuntivo non
determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi
la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di
cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole
di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto,
pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità
di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da
valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi
formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto
a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione
sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
5478 del 2024; Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass.
n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). Ne
consegue che, ove l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo
passivo di un conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali
(inutilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma sostanziali, nel giudizio
a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta
(od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre la
documentazione attestante l'andamento del rapporto e fornire, così, la
piena prova della propria pretesa” (Cass. n. 10712/2024);
qualora manchi una parte degli estratti conto, “l'accertamento del
dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei
a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo
maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti
conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le
13 ii.
iii.
ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che,
con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi
abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere
impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per
il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati
considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto
prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta” (tra le tante, Cass. n. 22290/2023);
il condivisibile insegnamento riportato nel capoverso che precede trova tuttavia applicazione solo qualora la documentazione alternativa
(invero, non prodotta dall'opposta) consenta di colmare, all'esito di una ricostruzione attendibile, le lacune dei periodi in relazione ai quali non sono stati prodotti gli estratti conto periodici, non già nelle ipotesi in cui la parte creditrice non abbia prodotto neppure un estratto conto;
come già evidenziato nel punto 9 che precede, l'estratto di saldaconto
(doc. 7 ricorso monitorio) non giustificava, in ogni caso, l'emissione del decreto ingiuntivo, attesa la mancata produzione del contratto di conto corrente;
poiché la documentazione versata a corredo del ricorso monitorio avrebbe dovuto condurre a chiederne l'integrazione ai sensi dell'art. 640
c.p.c. e, in ipotesi di mancato assolvimento, al rigetto della domanda, a
fortiori si deve pervenire alla medesima conclusione nella presente fase di opposizione al decreto ingiuntivo, considerato che, di fronte alle scarne allegazioni dell'opposta – e, nonostante la produzione del contratto a corredo della comparsa di risposta (doc. 11) – l'opponente ha
14 genericamente contestato l'an e il quantum del credito, non potendosi peraltro pretendere che il debitore prenda posizione specificamente su elementi che la convenuta non ha neppure allegato, a partire dalla specifica composizione del credito (a titolo esemplificativo, capitale,
interessi, commissione di massimo scoperto, commissioni e spese varie etc.)
c. entro il momento di maturazione delle preclusioni istruttorie (la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) la parte opposta non ha minimamente provveduto a porre rimedio a tale carenza – peraltro, posta a base della valutazione con cui nel provvedimento ex 127 ter c.p.c. del 20.9.2023 era stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. – non versando in atti alcuno degli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa;
d. tale contegno processuale, oltre ad impedire alla parte opponente di articolare qualsivoglia specifica difesa, non ha consentito a questo Tribunale alcuna verifica sulla ricostruzione del saldo dare e avere del rapporto oggetto di causa.
11.4 Il mancato assolvimento da parte della dell'onere di Controparte_1
fornire prova dei due crediti azionati con la domanda monitoria rende superflua la delibazione in ordine alle ulteriori eccezioni (prescrizione e carenza di titolarità attiva del rapporto) formulate dall'opponente.
12. In ragione dell'infondatezza della domanda monitoria, oltre che dell'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento n. 1292/2022 RAC di questo
Tribunale, anticipate dalla debbono restare a suo carico. Controparte_1
13. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a
15 carico della non ravvisandosi ragioni che possano Controparte_1
giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti (non risulta prodotta la delibera di ammissione provvisoria dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato,
essendo documentata esclusivamente la presentazione della relativa istanza, depositata a corredo della nota versata il 6.3.2023 nel fascicolo telematico).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00
euro (ossia in relazione al credito oggetto della domanda monitoria, pari a 30.018,00 euro,
oltre ad interessi convenzionali di mora, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.),
con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, nella quale la parte opponente ha depositato la sola prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. e non ha formulato istanze istruttorie;
- per la fase decisionale, considerato che l'opponente ha depositato la sola comparsa conclusionale, nella quale si è limitata ad insistere nelle medesime istanze ed eccezioni già formulate nei suoi precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 270/2022, emesso da questo Tribunale il 20.12.2022, nel procedimento n. 1292/2022 RAC;
b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 1292/2022 RAC di questo Tribunale, anticipate dalla restino a suo Controparte_1
16 carico;
c. condanna la a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite del presente procedimento di opposizione, così liquidate:
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 602,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 3.808,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 17.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 346 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo MAGLIOCCHETTI (C.F. ), elettivamente domiciliata a C.F._2
Nuoro, via Convento n. 60 presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
(C.F. , rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), a sua volta rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
dalla procuratrice speciale (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luigi COLUCCINO (C.F. ), elettivamente domiciliata a C.F._3
1 Nuoro, Piazza IA n. 7, presso lo studio dell'avv. Marco BASOLU (C.F.
); C.F._4
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 29.11.2024):
“Voglia il Tribunale di Nuoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nuoro nr 270/2012 del 20.12.2022 RG 1292/2022 e notificato in data 24.1.2023.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da liquidarsi a favore dello stato”.
Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
16.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, … nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.
270/2022, R.G. 1292/2022); - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda degli opponenti, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 7.12.2022 nella cancelleria di questo
Tribunale, la ha chiesto decreto ingiuntivo di 30.018,00 Controparte_1
euro – oltre agli interessi “di mora maturati e maturandi successivamente al deposito
del presente ricorso, fino all'effettivo ed integrale soddisfo, nonché spese, competenze
ed onorari del presente procedimento monitorio” – a carico di Parte_2
2
[...] esponendo quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria corrispondeva al saldo debitore complessivo derivante da due rapporti, rispettivamente, 29.501,14 euro relativi al contratto 659315544 (prestito personale) e 516,86 euro in riferimento al contratto n. 70227420 (conto corrente) – somme entrambe comprensive di capitale e interessi convenzionali già maturati – stipulati dalla on la Pt_1
Parte_3
b. essa ricorrente aveva acquistato detto credito in data 13.4.2016 dalla
[...]
n virtù di un'operazione di cessione pro soluto e in blocco Parte_3
ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B.,
cessione pubblicata nella G.U. – Foglio delle Inserzioni – Parte Seconda n. 68
del 14.6.2018;
c. nonostante la comunicazione con cui era stata diffidata al pagamento e costituita in mora, la debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 270/2022,
emesso il 20.12.2022, nel procedimento n. 1292/2022 RAC, dell'importo di 30.018,00
euro, gli interessi calcolati come da domanda fino al saldo effettivo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 2.242,00 euro per compensi e 406,50 euro per spese esenti, oltre al 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi imponibili e le ulteriori spese necessarie.
3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati il 24.1.2023
a , la quale, con atto di citazione notificato via PEC il 3.3.2023, ha Parte_4
proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, del quale ha chiesto la revoca,
sostenendo eccependo:
a. l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo
3 di mediazione obbligatoria, ove la convenuta non si fosse attivata in tal senso entro i termini di legge;
b. l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito relativo al contratto di prestito personale di 25.000,00 euro del 22.12.2009, sul rilievo che tra le due diffide prodotte dalla convenuta nella fase monitoria – ossia quella ricevuta il
24.9.2010 e quella del 10.11.2020 (sul cui avviso di ricevimento ha dichiarato di non avere apposto alcuna sottoscrizione) – era trascorso oltre un decennio;
c. la carenza di legittimazione attiva della la quale Controparte_1
non aveva documentato (con l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto e la prova della sua classificazione a sofferenza) la ricomprensione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco menzionata dalla convenuta;
d. l'inesistenza del titolo posto a fondamento della domanda monitoria, non essendo stata documentata l'effettiva erogazione del prestito sul conto corrente n. 0781/70227420.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7.7.2023, la Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (del
[...]
quale ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione) – o, in via subordinata, la condanna dell'opponente a pagarle la minor somma accertata in corso di causa –
contestando la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate da in Parte_1
particolare:
a. il tentativo di mediazione non costituiva condizione di procedibilità nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre, qualora ritenuta tale dal Tribunale,
essa convenuta chiedeva termine per esperire;
b. il termine decennale di prescrizione non era spirato, siccome decorrente dal mese
4 di dicembre del 2016, data di scadenza pattuita per il pagamento dell'ultima rata del prestito personale, oltre che interrotto in seguito all'invio delle lettere raccomandate di diffida del 27.11.2018 (restituita al mittente per compiuta giacenza) e del 20.11.2020 (contenente anche la comunicazione della cessione del credito);
c. quanto alla legittimazione attiva, essa convenuta aveva documentato l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa – mai contestata dall'opponente in sede stragiudiziale – con l'estratto della Gazzetta Ufficiale, oltre ad aver prodotto (a corredo della comparsa di risposta) l'elenco dei crediti ceduti contenente il codice identificativo NDG 72531270, corrispondente al rapporto oggetto dell'estratto ex art. 50 T.U.B.;
d. essa convenuta aveva prodotto tutta la documentazione necessaria a fornire prova dei crediti azionati con la domanda monitoria, avendo inoltre versato a corredo della comparsa di risposta anche il contratto di conto corrente, né
tantomeno l'opponente aveva sollevato specifiche contestazioni in proposito;
e. ricorrevano quindi i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 20.9.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta e ha assegnato a quest'ultima il termine di legge per presentare la domanda di mediazione obbligatoria.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 24.1.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, atteso l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
5 7. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per il 17.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 5.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
8. Attesa la sostituzione dell'udienza fissata per la data odierna 5.12.2024, nelle rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 6.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, poiché non ricorrevano i presupposti per la sua emissione, sui seguenti rilievi:
a. ai sensi dell'art. 50 T.U.B. “La Banca d'IA e le banche possono chiedere il
decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile
anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da
uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il
credito è vero e liquido”;
b. tale disposizione – la quale trova applicazione anche ai soggetti cessionari del credito, in seguito alle operazioni di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999 e art. 58 T.U.B., come chiarito da Cass. n. 31577/2019 – ha ingenerato non pochi dubbi interpretativi, tra i quali, per quanto rileva nella presente causa, il profilo relativo agli elementi che debbono essere necessariamente indicati al fine di documentare in misura sufficiente l'andamento del rapporto;
c. come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Allo stato,
dunque, è un punto fermo che “l'estratto di saldaconto, di mera natura
6 riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente articolo 102 della
Legge Bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell'articolo 50 del
T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la
registrazione delle varie partite in dare e avere” (Cass. 30 maggio 2017, n.
13542; ed inoltre Cass. 23 maggio 2017, n. 12935; Cass. 23 maggio 2017, n.
12936)” e, d'altra parte, come “sembra preferibile ritenere che la facoltà delle
banche di chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice
di procedura civile «anche in base all'estratto conto», ossia ad «una
comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto», richieda la
produzione di quegli estratti conto dai quali sia possibile ricostruire, nello
sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito fatto valere con il
ricorso per ingiunzione” (Cass. n. 29577/2020);
d. quand'anche si aderisse al più estensivo orientamento della Corte di Cassazione,
secondo cui, in linea generale, il mero estratto di saldaconto è sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo (tra le tante, Cass. n. 18117/2024),
nel caso in esame, a corredo del ricorso monitorio (privo di qualsivoglia allegazione sulla specifica composizione dei crediti, al di fuori del generico riferimento al capitale ed agli interessi già maturati):
i. riguardo al rapporto di conto corrente, non era stato neppure depositato il relativo contratto;
ii. quanto al prestito personale, non era stata documentata l'effettiva erogazione della somma finanziata.
10. La revoca del decreto ingiuntivo non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest'ultimo, la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito
7 all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione.
Il venir meno del provvedimento difatti rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità della pretesa monitoria come domanda giudiziale.
Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché
su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione
(con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (sul punto, Cass. n.
3908/2016; n. 951/2013; n. 7206/2007), in quanto “l'opposizione prevista dall'art. 645
c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa
ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in
prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come
fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere
il decreto ingiuntivo” (da ultimo, SS.UU. n. 927/2022).
11. L'opposizione deve essere accolta.
11.1 La decisione può essere assunta esaminando, per ciascuno dei due rapporti oggetto di causa, una questione da sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di pagamento formulata dalla in base al principio di Controparte_1
economia processuale così detto della ragione più liquida, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni,
stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di
esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr.,
8 sul punto, Cass. Sez. U – Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di
scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga
"più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019;
Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014)”, sempreché rispetto agli altri profili di merito assorbiti presenti “eguale capacità “di assicurare la definizione del
giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizzava per
un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del
09/01/2019; Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Cass. Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere
definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono
essere toccati” (Cass. n. 693/2024).
11.2 È noto, in linea generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza
della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore,
mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere
di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti
posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale
diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito,
pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro,
può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n.
5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in
parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal
creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e,
nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti
9 posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende
che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche
dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine,
che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata
impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n.
17371)” (Cass. n. 20597/2022, n. 13240/2019).
Quanto ai criteri di riparto dell'onere della prova nell'ordinario giudizio di cognizione – e, quindi, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo – la regola cardine del sistema è stabilità dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale chiunque voglia far valere in giudizio un diritto deve allegare gli elementi fattuali su cui il medesimo si fonda e,
del tutto specularmente, mentre chi voglia eccepire l'inefficacia dei fatti addotti
(ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto) deve provare i fatti sui quali l'eccezione si fonda.
In tema di rapporti obbligatori, è consolidato l'insegnamento secondo cui “il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di
doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
10 adempimento” (SS.UU. n. 13533/2001, orientamento confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, a titolo esemplificativo, Cass. n. 1743/2007,
n. 9351/2007, n. 26953/2008, n. 15677/2009 e n. 826/2015).
11.3 Chiariti tali profili di carattere generale, le due ragioni più liquide idonee a definire il giudizio sono le seguenti:
a. in relazione al contratto di prestito personale n. 065/93155544, stipulato il
22.12.2009:
i. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna
(traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale,
deve essere idonea a consentire il conseguimento della «disponibilità
giuridica» della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione,
da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da
determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione
della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni
successiva manifestazione di volontà del mutuante” (SS.UU. n.
5841/2025) e, pertanto, “l'attore che chieda la restituzione di somme
date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e,
pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo
da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 30944 del 29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Sez. 3,
Sentenza n. 9209 del 06/07/2001” (Cass. n. 19622/2024), consegna che,
quindi, “non va intesa in termini di materiale traditio del denaro,
risultando sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica
da parte del mutuatario” (Cass. n. 32166/2024);
11 ii. nella prima pagina del contratto (doc. 5 comparsa di risposta) si legge che
“la somma di 24.687.50 euro al netto delle spese sopra indicate sarà
erogata dalla Banca alla Parte finanziata con valuta pari alla data di
sottoscrizione del presente contratto accreditando il C/C 07817022420
intestato a ” Parte_1
iii. l'opponente ha contestato l'effettivo accredito della somma sul proprio conto corrente;
iv. la convenuta si è limitata a sostenere genericamente di avere fornito prova idonea del credito, non producendo, tuttavia, alcun documento attestante l'accredito della somma nel suddetto conto corrente da parte della né tantomeno l'estratto relativo al Parte_3
trimestre in cui sarebbe stata effettuata detta operazione (la cui data esatta non è stata neppure indicata);
b. in ordine al contratto di conto corrente n. 07817022420:
i. con specifico riguardo a tale tipologia di rapporto bancario, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la banca che si pretenda
creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in
presenza di un rapporto regolato in conto corrente, produrre i relativi
estratti conto, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con
riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti
invertite per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi
avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto
di conto (cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
5478 del 2024; Cass. n. 22585 del 2023; Cass. n. 27362 del 2022; Cass.
n. 28945/ del 2017; n. 20693 del 2016); ii) costituisce indirizzo
12 ermeneutico consolidato che l'emissione del decreto ingiuntivo non
determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi
la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di
cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole
di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto,
pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità
di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da
valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi
formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto
a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione
sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
5478 del 2024; Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass.
n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). Ne
consegue che, ove l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo
passivo di un conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali
(inutilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma sostanziali, nel giudizio
a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta
(od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre la
documentazione attestante l'andamento del rapporto e fornire, così, la
piena prova della propria pretesa” (Cass. n. 10712/2024);
qualora manchi una parte degli estratti conto, “l'accertamento del
dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei
a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo
maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti
conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le
13 ii.
iii.
ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che,
con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi
abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere
impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per
il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati
considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto
prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta” (tra le tante, Cass. n. 22290/2023);
il condivisibile insegnamento riportato nel capoverso che precede trova tuttavia applicazione solo qualora la documentazione alternativa
(invero, non prodotta dall'opposta) consenta di colmare, all'esito di una ricostruzione attendibile, le lacune dei periodi in relazione ai quali non sono stati prodotti gli estratti conto periodici, non già nelle ipotesi in cui la parte creditrice non abbia prodotto neppure un estratto conto;
come già evidenziato nel punto 9 che precede, l'estratto di saldaconto
(doc. 7 ricorso monitorio) non giustificava, in ogni caso, l'emissione del decreto ingiuntivo, attesa la mancata produzione del contratto di conto corrente;
poiché la documentazione versata a corredo del ricorso monitorio avrebbe dovuto condurre a chiederne l'integrazione ai sensi dell'art. 640
c.p.c. e, in ipotesi di mancato assolvimento, al rigetto della domanda, a
fortiori si deve pervenire alla medesima conclusione nella presente fase di opposizione al decreto ingiuntivo, considerato che, di fronte alle scarne allegazioni dell'opposta – e, nonostante la produzione del contratto a corredo della comparsa di risposta (doc. 11) – l'opponente ha
14 genericamente contestato l'an e il quantum del credito, non potendosi peraltro pretendere che il debitore prenda posizione specificamente su elementi che la convenuta non ha neppure allegato, a partire dalla specifica composizione del credito (a titolo esemplificativo, capitale,
interessi, commissione di massimo scoperto, commissioni e spese varie etc.)
c. entro il momento di maturazione delle preclusioni istruttorie (la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) la parte opposta non ha minimamente provveduto a porre rimedio a tale carenza – peraltro, posta a base della valutazione con cui nel provvedimento ex 127 ter c.p.c. del 20.9.2023 era stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. – non versando in atti alcuno degli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa;
d. tale contegno processuale, oltre ad impedire alla parte opponente di articolare qualsivoglia specifica difesa, non ha consentito a questo Tribunale alcuna verifica sulla ricostruzione del saldo dare e avere del rapporto oggetto di causa.
11.4 Il mancato assolvimento da parte della dell'onere di Controparte_1
fornire prova dei due crediti azionati con la domanda monitoria rende superflua la delibazione in ordine alle ulteriori eccezioni (prescrizione e carenza di titolarità attiva del rapporto) formulate dall'opponente.
12. In ragione dell'infondatezza della domanda monitoria, oltre che dell'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento n. 1292/2022 RAC di questo
Tribunale, anticipate dalla debbono restare a suo carico. Controparte_1
13. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a
15 carico della non ravvisandosi ragioni che possano Controparte_1
giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti (non risulta prodotta la delibera di ammissione provvisoria dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato,
essendo documentata esclusivamente la presentazione della relativa istanza, depositata a corredo della nota versata il 6.3.2023 nel fascicolo telematico).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00
euro (ossia in relazione al credito oggetto della domanda monitoria, pari a 30.018,00 euro,
oltre ad interessi convenzionali di mora, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.),
con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, nella quale la parte opponente ha depositato la sola prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. e non ha formulato istanze istruttorie;
- per la fase decisionale, considerato che l'opponente ha depositato la sola comparsa conclusionale, nella quale si è limitata ad insistere nelle medesime istanze ed eccezioni già formulate nei suoi precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 270/2022, emesso da questo Tribunale il 20.12.2022, nel procedimento n. 1292/2022 RAC;
b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 1292/2022 RAC di questo Tribunale, anticipate dalla restino a suo Controparte_1
16 carico;
c. condanna la a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite del presente procedimento di opposizione, così liquidate:
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 602,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 3.808,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 17.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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