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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
SI IO IG, Presidente
ALLEGRETTA DO SE, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2078/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Consorzio_2 - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240008603414000 CONTRIBUTO CONS 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2824/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione pervenuto in Segreteria in data 10.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la cartella di pagamento n. 024 2024 00086034 14 00 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo di 6.689,00 euro a titolo di contributo di bonifica per l'anno 2023 a favore del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, già Consorzio di Bonifica Arneo.
La ricorrente, proprietaria di terreni siti in agro di Brindisi, eccepiva la palese illegittimità, invalidità e nullità della cartella, del ruolo, del piano di classifica approvato nel 2012 e del piano annuale di riparto per il 2023, nonché di ogni altro atto connesso.
Il primo motivo di impugnazione verteva sulla violazione degli articoli 3 e 10 del R.D. n. 215 del 1933 e degli articoli 3 e 13 della L.R. Puglia n. 4 del 2012, denunciando un eccesso di potere.
Sosteneva che il Consorzio non avesse mai adottato il piano generale di bonifica prescritto dall'art. 3 L.R.
4/2012, che costituiva il presupposto indispensabile per la legittima imposizione dei contributi, in quanto il piano di classifica, approvato nel 2012, doveva individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche definite dal piano generale.
La mancata adozione di tale piano generale, unita alla mancata trascrizione del perimetro di contribuenza e a vizi di pubblicazione del piano di classifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, comportava, secondo la giurisprudenza richiamata, l'inversione dell'onere della prova, gravando sul Consorzio l'obbligo di dimostrare l'esecuzione concreta delle opere di bonifica e il beneficio diretto e specifico apportato ai fondi della ricorrente.
Il secondo motivo contestava nel merito il piano di classifica, evidenziandone le incongruenze e l'inidoneità degli indici tecnici utilizzati per la ripartizione dei contributi, come l'indice di densità, di soggiacenza e di comportamento idraulico.
Sottolineava come il piano si basasse su una rete di canali in gran parte inesistente o in stato di grave degrado e inefficienza, come dimostrato da un bando di gara del 2015 per il ripristino della funzionalità del
Canale Reale, e come l'indice di comportamento idraulico fosse stato attribuito in modo omogeneo a tutti i terreni agricoli, ignorando le differenze pedologiche, in palese contraddizione con le premesse tecniche dello stesso studio.
Il terzo motivo denunciava la violazione del R.D. n. 215 del 1933, degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 4 del
2012 e delle linee guida regionali, sostenendo che il tributo potesse essere richiesto solo per opere effettivamente realizzate e da cui il fondo traesse un concreto vantaggio nell'anno di riferimento.
Affermava che per l'anno 2023 non risultava alcun intervento di manutenzione eseguito sui canali rilevanti per i fondi della ricorrente, come i canali Cillarese, Ponte Grande e Cerrito, e che gli stessi versavano in stato di abbandono da decenni, non apportando quindi alcun beneficio.
Il quarto motivo ribadiva la violazione dei presupposti legali del tributo, ossia la mancanza di un beneficio diretto e specifico per i fondi, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione. La ricorrente chiedeva alla Corte di dichiarare illegittimi e revocare tutti gli atti impugnati, di condannare il
Consorzio al rimborso delle spese processuali e, in via istruttoria, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare lo stato dei canali e l'eventuale sussistenza di benefici.
Il procedimento, inizialmente iscritto presso la Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi al n. 629/2024 R.G., veniva trasferito per incompetenza territoriale alla Corte di Bari con sentenza n. 86 del 27 febbraio 2025, da cui il menzionato ricorso in riassunzione.
Nelle sue controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni che riguardavano il merito della pretesa tributaria.
Sosteneva che il suo ruolo fosse meramente esecutivo, limitandosi a riscuotere il credito iscritto a ruolo dall'ente impositore, il Consorzio di Bonifica, e che non avesse titolo per discutere nel merito la debenza del tributo.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legittimazione passiva del concessionario della riscossione sussisteva solo per vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre per le contestazioni sulla debenza il legittimo contraddittore era l'ente impositore.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva alla Corte di respingere ogni eccezione nei suoi confronti o, in subordine, di dichiarare la sua mancata responsabilità per le spese di lite.
La memoria difensiva depositata nell'interesse di Ricorrente_1, dopo la costituzione di parte resistente, ribadiva e ampliava le argomentazioni di cui al ricorso.
Nessuno si costituiva per il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.
All'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si deve osservare come la menzionata Agenzia sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze della ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nelle controdeduzioni dell'Agenzia e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
La legittimità della pretesa contributiva per l'anno 2023 discende in primo luogo dalla puntuale applicazione delle disposizioni del Regio Decreto n. 215 del 1933 e della Legge Regionale Pugliese n. 4 del 2012, le quali definiscono in modo chiaro i presupposti dell'obbligazione tributaria.
Tali norme individuano nel duplice requisito dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e dell'esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato gli elementi costitutivi e indefettibili del potere impositivo del Consorzio.
Nel caso di specie, entrambe le condizioni ricorrono in modo incontrovertibile, essendo pacifico che i fondi della ricorrente ricadano all'interno del comprensorio consortile ed essendo fatto notorio che il Piano di
Classifica del Consorzio di Bonifica Arneo, poi confluito nel Consorzio Centro Sud Puglia, sia stato adottato con delibera commissariale n. 197 del 18.10.2012 e definitivamente approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1147 del 18.06.2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La doglianza principale della contribuente, incentrata sul presunto vizio derivante dalla mancata adozione preventiva del Piano Generale di Bonifica, si rivela del tutto infondata alla luce della disciplina transitoria dettata dall'art. 42, comma 7, della L.R. n. 4/2012.
Tale norma stabilisce espressamente che, in fase di prima applicazione della legge, i piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data della loro entrata in vigore e sono soggetti a successivo adeguamento solo a seguito dell'approvazione del Piano Generale di Bonifica, previsto dall'art. 3.
La giurisprudenza, in perfetta aderenza a tale principio, ha più volte statuito che l'adozione del piano di classifica in assenza del piano generale di bonifica, in questa fase transitoria, non ne determina l'illegittimità, restando in vita il piano preesistente fino al necessario adeguamento, come peraltro avvenuto con le successive delibere consortili di adozione del Piano Generale di Bonifica.
Pertanto, l'asserita illegittimità del piano di classifica per difetto del piano generale è destituita di ogni base giuridica, stante la puntuale previsione legislativa che regola il periodo di prima applicazione e la concreta attività posta in essere dal Consorzio per ottemperare all'obbligo di dotarsi dello strumento programmatico, attività culminata con l'adozione del Piano Generale di Bonifica nel 2024.
La questione dell'onere della prova rappresenta un ulteriore caposaldo a favore della effettiva debenza del contributo consortile, suffragata da una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, oltre che di questa Corte.
Secondo principi ormai cristallizzati, qualora esista un piano di classifica regolarmente approvato dall'autorità regionale competente, come nella specie, si realizza una presunzione iuris tantum dell'esistenza di un beneficio diretto e specifico a favore degli immobili in esso compresi.
In tale quadro, l'onere di provare il contrario, ossia la totale assenza di vantaggi per i propri fondi, grava interamente sul contribuente che contesti la pretesa impositiva.
Il beneficio della presunzione legale si applica anche in questo caso, non avendo la ricorrente provato l'effettiva insussistenza dell'attività di bonifica del Consorzio a livello di comprensorio per l'anno 2023.
In particolare, la ricorrente non ha fornito alcuna prova specifica, concreta e rigorosamente documentata di per sè idonea a superare la predetta presunzione, limitandosi ad allegare una relazione peritale che descrive uno stato dei luoghi senza provarne la riferibilità temporale all'anno di contribuzione 2023.
Le generiche contestazioni sullo stato di degrado di alcuni tratti della rete, peraltro non supportate da elementi probatori certi e georeferenziati, non sono sufficienti a dimostrare l'assenza totale del beneficio, potendo al massimo configurare, in separata sede, eventuali profili di responsabilità per carenze manutentive, ma non incidendo sul presupposto impositivo del tributo.
La natura del contributo consortile, qualificato dalla stessa Corte Costituzionale come tributo di scopo e non come corrispettivo sinallagmatico, conferma che il beneficio giustificativo dell'imposizione non consiste in una prestazione puntuale e immediatamente percepibile, ma nella fruibilità, anche solo potenziale, dell'attività complessiva di bonifica che valorizza e preserva il territorio, incrementando il valore astratto dei fondi in esso compresi.
Le sentenze richiamate dalla ricorrente nella memoria difensiva non inficiano la solidità della posizione consortile, rappresentando casi specifici e non prevalenti rispetto all'orientamento maggioritario e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, il quale ribadisce il principio della presunzione di beneficio in presenza di piano di classifica approvato e dell'onere della prova contraria a carico del contribuente.
Alla luce di quanto esposto, appare manifesto che il ricorso e la successiva memoria difensiva della PE si fondano su argomentazioni prive di sostegno normativo e giurisprudenziale, inidonee a scalfire la legittimità dell'atto impositivo emesso sulla notoria esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato e della presunzione di beneficio che da esso deriva.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 4.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
SI IO IG, Presidente
ALLEGRETTA DO SE, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2078/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Consorzio_2 - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240008603414000 CONTRIBUTO CONS 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2824/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione pervenuto in Segreteria in data 10.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la cartella di pagamento n. 024 2024 00086034 14 00 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo di 6.689,00 euro a titolo di contributo di bonifica per l'anno 2023 a favore del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, già Consorzio di Bonifica Arneo.
La ricorrente, proprietaria di terreni siti in agro di Brindisi, eccepiva la palese illegittimità, invalidità e nullità della cartella, del ruolo, del piano di classifica approvato nel 2012 e del piano annuale di riparto per il 2023, nonché di ogni altro atto connesso.
Il primo motivo di impugnazione verteva sulla violazione degli articoli 3 e 10 del R.D. n. 215 del 1933 e degli articoli 3 e 13 della L.R. Puglia n. 4 del 2012, denunciando un eccesso di potere.
Sosteneva che il Consorzio non avesse mai adottato il piano generale di bonifica prescritto dall'art. 3 L.R.
4/2012, che costituiva il presupposto indispensabile per la legittima imposizione dei contributi, in quanto il piano di classifica, approvato nel 2012, doveva individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche definite dal piano generale.
La mancata adozione di tale piano generale, unita alla mancata trascrizione del perimetro di contribuenza e a vizi di pubblicazione del piano di classifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, comportava, secondo la giurisprudenza richiamata, l'inversione dell'onere della prova, gravando sul Consorzio l'obbligo di dimostrare l'esecuzione concreta delle opere di bonifica e il beneficio diretto e specifico apportato ai fondi della ricorrente.
Il secondo motivo contestava nel merito il piano di classifica, evidenziandone le incongruenze e l'inidoneità degli indici tecnici utilizzati per la ripartizione dei contributi, come l'indice di densità, di soggiacenza e di comportamento idraulico.
Sottolineava come il piano si basasse su una rete di canali in gran parte inesistente o in stato di grave degrado e inefficienza, come dimostrato da un bando di gara del 2015 per il ripristino della funzionalità del
Canale Reale, e come l'indice di comportamento idraulico fosse stato attribuito in modo omogeneo a tutti i terreni agricoli, ignorando le differenze pedologiche, in palese contraddizione con le premesse tecniche dello stesso studio.
Il terzo motivo denunciava la violazione del R.D. n. 215 del 1933, degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 4 del
2012 e delle linee guida regionali, sostenendo che il tributo potesse essere richiesto solo per opere effettivamente realizzate e da cui il fondo traesse un concreto vantaggio nell'anno di riferimento.
Affermava che per l'anno 2023 non risultava alcun intervento di manutenzione eseguito sui canali rilevanti per i fondi della ricorrente, come i canali Cillarese, Ponte Grande e Cerrito, e che gli stessi versavano in stato di abbandono da decenni, non apportando quindi alcun beneficio.
Il quarto motivo ribadiva la violazione dei presupposti legali del tributo, ossia la mancanza di un beneficio diretto e specifico per i fondi, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione. La ricorrente chiedeva alla Corte di dichiarare illegittimi e revocare tutti gli atti impugnati, di condannare il
Consorzio al rimborso delle spese processuali e, in via istruttoria, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare lo stato dei canali e l'eventuale sussistenza di benefici.
Il procedimento, inizialmente iscritto presso la Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi al n. 629/2024 R.G., veniva trasferito per incompetenza territoriale alla Corte di Bari con sentenza n. 86 del 27 febbraio 2025, da cui il menzionato ricorso in riassunzione.
Nelle sue controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni che riguardavano il merito della pretesa tributaria.
Sosteneva che il suo ruolo fosse meramente esecutivo, limitandosi a riscuotere il credito iscritto a ruolo dall'ente impositore, il Consorzio di Bonifica, e che non avesse titolo per discutere nel merito la debenza del tributo.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legittimazione passiva del concessionario della riscossione sussisteva solo per vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre per le contestazioni sulla debenza il legittimo contraddittore era l'ente impositore.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva alla Corte di respingere ogni eccezione nei suoi confronti o, in subordine, di dichiarare la sua mancata responsabilità per le spese di lite.
La memoria difensiva depositata nell'interesse di Ricorrente_1, dopo la costituzione di parte resistente, ribadiva e ampliava le argomentazioni di cui al ricorso.
Nessuno si costituiva per il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.
All'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si deve osservare come la menzionata Agenzia sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze della ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nelle controdeduzioni dell'Agenzia e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
La legittimità della pretesa contributiva per l'anno 2023 discende in primo luogo dalla puntuale applicazione delle disposizioni del Regio Decreto n. 215 del 1933 e della Legge Regionale Pugliese n. 4 del 2012, le quali definiscono in modo chiaro i presupposti dell'obbligazione tributaria.
Tali norme individuano nel duplice requisito dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e dell'esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato gli elementi costitutivi e indefettibili del potere impositivo del Consorzio.
Nel caso di specie, entrambe le condizioni ricorrono in modo incontrovertibile, essendo pacifico che i fondi della ricorrente ricadano all'interno del comprensorio consortile ed essendo fatto notorio che il Piano di
Classifica del Consorzio di Bonifica Arneo, poi confluito nel Consorzio Centro Sud Puglia, sia stato adottato con delibera commissariale n. 197 del 18.10.2012 e definitivamente approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1147 del 18.06.2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La doglianza principale della contribuente, incentrata sul presunto vizio derivante dalla mancata adozione preventiva del Piano Generale di Bonifica, si rivela del tutto infondata alla luce della disciplina transitoria dettata dall'art. 42, comma 7, della L.R. n. 4/2012.
Tale norma stabilisce espressamente che, in fase di prima applicazione della legge, i piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data della loro entrata in vigore e sono soggetti a successivo adeguamento solo a seguito dell'approvazione del Piano Generale di Bonifica, previsto dall'art. 3.
La giurisprudenza, in perfetta aderenza a tale principio, ha più volte statuito che l'adozione del piano di classifica in assenza del piano generale di bonifica, in questa fase transitoria, non ne determina l'illegittimità, restando in vita il piano preesistente fino al necessario adeguamento, come peraltro avvenuto con le successive delibere consortili di adozione del Piano Generale di Bonifica.
Pertanto, l'asserita illegittimità del piano di classifica per difetto del piano generale è destituita di ogni base giuridica, stante la puntuale previsione legislativa che regola il periodo di prima applicazione e la concreta attività posta in essere dal Consorzio per ottemperare all'obbligo di dotarsi dello strumento programmatico, attività culminata con l'adozione del Piano Generale di Bonifica nel 2024.
La questione dell'onere della prova rappresenta un ulteriore caposaldo a favore della effettiva debenza del contributo consortile, suffragata da una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, oltre che di questa Corte.
Secondo principi ormai cristallizzati, qualora esista un piano di classifica regolarmente approvato dall'autorità regionale competente, come nella specie, si realizza una presunzione iuris tantum dell'esistenza di un beneficio diretto e specifico a favore degli immobili in esso compresi.
In tale quadro, l'onere di provare il contrario, ossia la totale assenza di vantaggi per i propri fondi, grava interamente sul contribuente che contesti la pretesa impositiva.
Il beneficio della presunzione legale si applica anche in questo caso, non avendo la ricorrente provato l'effettiva insussistenza dell'attività di bonifica del Consorzio a livello di comprensorio per l'anno 2023.
In particolare, la ricorrente non ha fornito alcuna prova specifica, concreta e rigorosamente documentata di per sè idonea a superare la predetta presunzione, limitandosi ad allegare una relazione peritale che descrive uno stato dei luoghi senza provarne la riferibilità temporale all'anno di contribuzione 2023.
Le generiche contestazioni sullo stato di degrado di alcuni tratti della rete, peraltro non supportate da elementi probatori certi e georeferenziati, non sono sufficienti a dimostrare l'assenza totale del beneficio, potendo al massimo configurare, in separata sede, eventuali profili di responsabilità per carenze manutentive, ma non incidendo sul presupposto impositivo del tributo.
La natura del contributo consortile, qualificato dalla stessa Corte Costituzionale come tributo di scopo e non come corrispettivo sinallagmatico, conferma che il beneficio giustificativo dell'imposizione non consiste in una prestazione puntuale e immediatamente percepibile, ma nella fruibilità, anche solo potenziale, dell'attività complessiva di bonifica che valorizza e preserva il territorio, incrementando il valore astratto dei fondi in esso compresi.
Le sentenze richiamate dalla ricorrente nella memoria difensiva non inficiano la solidità della posizione consortile, rappresentando casi specifici e non prevalenti rispetto all'orientamento maggioritario e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, il quale ribadisce il principio della presunzione di beneficio in presenza di piano di classifica approvato e dell'onere della prova contraria a carico del contribuente.
Alla luce di quanto esposto, appare manifesto che il ricorso e la successiva memoria difensiva della PE si fondano su argomentazioni prive di sostegno normativo e giurisprudenziale, inidonee a scalfire la legittimità dell'atto impositivo emesso sulla notoria esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato e della presunzione di beneficio che da esso deriva.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 4.12.2025