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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 796/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 796/2023 promossa da:
con sede in Milano, Corso Italia n. 22, codice fiscale e partita IVA RO
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dr. P.IVA_1 nato a [...] il [...], nonché dr. in proprio, RO RO nato a [...] il [...], codice fiscale , residente in [...]
Carrozze n. 60, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto dall'avvocato Luigi
Mannucci, codice fiscale ed entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso CodiceFiscale_2
Francia n. 131, presso lo studio dell'avv. Maurizio Marangon, codice fiscale: CodiceFiscale_3 parte appellante contro
(C.F. ), con sede legale a OL, Controparte_2 P.IVA_2 via Santa Brigida n. 39, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OL
, già iscritta all'Albo degli Intermediari P.IVA_2 Controparte_3
Finanziari ex art. 106 T.U.B, in persona del procuratore speciale dott.ssa giusta procura Controparte_4
a rogito notaio dott. del 17/4/2018 rep. 41.655, racc. 19.276, rappresentata e difesa per Persona_1 delega 31/7/2020 dal prof. avv. Michele Vietti (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo studio a Torino, via Maria Vittoria n. 6. parte appellata
pagina 1 di 14 OGGETTO: rapporti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto, in accoglimento dell'interposto gravame IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino adito, in favore del Tribunale di Treviso, e per l'effetto
- riformare l'impugnata sentenza n. 2004/23 del Tribunale di Torino, con ogni conseguente statuizione.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di declaratoria della competenza per territorio del Tribunale di Torino adito, riformare l'impugnata sentenza n. 2004/23 del Tribunale di Torino relativamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, compensandole tra le parti almeno parzialmente, o comunque liquidandone un minor ammontare, atteso il parziale accoglimento dell'interposta opposizione.
Con vittoria di competenze ed onorari, oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge, relativamente al doppio grado di giudizio”
Per parte appellata: “Voglia la Corte Ill.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, respingere l'avversa impugnazione in quanto inammissibile e/o infondata e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
n. 2400 del 9/5/2023 resa inter partes dal Tribunale di Torino;
con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 - IL FATTO
La vicenda processuale trae origine dai rapporti bancari intercorsi tra e la Parte_1 [...]
società con sede in Milano, articolatisi attraverso l'apertura del conto corrente RO ordinario n. 06265570499803 presso la filiale torinese dell'istituto di credito e la concessione di due distinti affidamenti.
Il primo affidamento venne concesso il 17 luglio 2012 nella forma di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa per l'importo di € 18.000.000,00, con scadenza al 26 dicembre 2012. Tale contratto conteneva, all'articolo 13 rubricato "Legge applicabile e foro competente", una clausola che individuava nel
Tribunale di Treviso il foro esclusivamente competente per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti. A garanzia delle obbligazioni assunte dalla società con questo primo contratto, il 17 gennaio 2013 rilasciava fideiussione personale sino alla concorrenza dell'importo di € 7.000.000,00. RO
Alla data di scadenza del primo affidamento, la società aveva rimborsato € 11.000.000,00 dei complessivi €
18.000.000,00 utilizzati. Il residuo debito di € 7.000.000,00 formava oggetto di un secondo contratto di pagina 2 di 14 affidamento, stipulato il 23 dicembre 2014, questa volta nella forma di apertura di credito in conto corrente
"a rientro medio termine" per l'importo di € 7.000.000,00, con scadenza al 31 ottobre 2019 e piano di rientro articolato in 19 rate trimestrali di € 250.000,00 ciascuna a partire dal 1° aprile 2015 fino al 1° luglio
2019, oltre a un'ultima rata di € 2.500.000,00 con scadenza 31 ottobre 2019. Questo secondo contratto non conteneva alcuna clausola derogatoria della competenza territoriale.
Anche in relazione al secondo affidamento prestava, in data 16 dicembre 2014, RO fideiussione personale sino alla concorrenza di € 7.000.000,00, specificamente a garanzia dello scoperto di conto corrente a rientro a medio termine, della linea con piano di rientro trimestrale e dell'ultima tranche con scadenza 31 ottobre 2019. La società debitrice principale provvedeva ad adempiere solo parzialmente alle obbligazioni assunte con il piano di rientro concordato.
Nel contesto della liquidazione coatta amministrativa di il credito derivante dal rapporto Parte_1 veniva ceduto alla oggi Controparte_3 Controparte_2 che ne dava formale comunicazione alla debitrice con missiva del 30 aprile 2018.
[...]
Successivamente, con comunicazione del 23 aprile 2020, intimava alla società debitrice e al CP_2 fideiussore il pagamento dell'esposizione debitoria nel frattempo maturata, quantificata in complessivi €
6.755.713,64.
In assenza di riscontro all'intimazione di pagamento, depositava ricorso per decreto ingiuntivo CP_2 avanti al Tribunale di Torino, ottenendo in data 14 agosto 2020 il decreto n. 5650/2020 con cui veniva ingiunto ai debitori, in solido tra loro, il pagamento della somma richiesta oltre interessi e spese. Il decreto veniva notificato alla il 9 settembre 2020 e a l'11 RO RO settembre 2020.
2 - LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Gli ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2020, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Treviso, in forza della clausola di deroga della competenza contenuta nel contratto di affidamento del 17 luglio 2012, e contestando nel merito la pretesa creditoria, in particolare sotto il profilo della sua quantificazione.
si costituiva in giudizio con comparsa del 27 aprile 2021, chiedendo il rigetto dell'eccezione di CP_2 incompetenza, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto o quantomeno la sua provvisoria esecuzione parziale per € 6.583.685,28, nonché nel merito il rigetto dell'opposizione. Alla prima udienza del 18 maggio 2021, il Tribunale, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta, affrontava incidentalmente la questione della competenza territoriale e, ritenuta la propria competenza, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, assegnava termine per l'avvio della procedura di mediazione e rinviava la causa per gli incombenti ex art. 183 c.p.c.
pagina 3 di 14 Gli opponenti proponevano regolamento di competenza avverso tale ordinanza con ricorso notificato il 15 giugno 2021. Il Tribunale disponeva pertanto la sospensione del processo con ordinanza del 18 giugno
2021. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2080 del 25 gennaio 2022, dichiarava inammissibile il regolamento di competenza in quanto proposto avverso un provvedimento non definitivo sulla questione della competenza, non essendo stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione né dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito.
Il processo veniva quindi riassunto dagli opponenti con ricorso depositato il 26 aprile 2022. si CP_2 costituiva nel giudizio riassunto con comparsa del 12 maggio 2022, ribadendo le proprie difese e conclusioni. All'udienza del 26 maggio 2022 il giudice concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 4 ottobre 2022, il Tribunale disponeva CTU contabile, sul presupposto che l'assenza di estratti scalari rendesse necessario un accertamento tecnico in punto spese di tenuta conto e interessi, pertanto conferendosi al professionista designato un articolato quesito volto alla ricognizione dei rapporti oggetto di indagine e alla rideterminazione del saldo dei conti correnti secondo specifici criteri, con particolare riferimento al tema della capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla verifica della legittimità delle commissioni applicate.
All'esito dell'attività peritale, il consulente tecnico d'ufficio depositava in data 20 marzo 2023 la propria relazione, nella quale prospettava due alternative quanto al saldo a debito dell'estratto conto: la prima quantificata in € 6.167.040,32, la seconda in € 6.193.733,42, con una differenza dovuta a una lieve diversità nel computo degli interessi passivi. In entrambi i casi, l'importo risultava significativamente inferiore rispetto alla somma di € 6.755.713,64 originariamente azionata da in sede monitoria e oggetto del CP_2 decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 maggio 2023, all'esito della quale il Tribunale pronunciava la sentenza oggi appellata, di cui infra.
3 – LA DECISIONE IMPUGNATA
La sentenza oggetto di impugnazione è dunque la pronuncia n. 2004/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 9 maggio 2023, nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc, pubblicata il successivo 10 maggio 2023 e notificata il medesimo giorno, con la quale il giudice di prime cure, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo de quo, dichiarava tenuti e condannava in solido e RO
a corrispondere ad la somma di € RO Controparte_2
6.193.733,64, oltre interessi legali dal 31.3.2020 fino al 9.9.2020 e successivi interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. fino al saldo. Il giudice conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo opposto n.
5650/2020, condannando gli opponenti in solido tra loro a rifondere alla convenuta le spese liquidate nel pagina 4 di 14 decreto ingiuntivo e le spese di opposizione, liquidate in € 60.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, ponendo altresì definitivamente a carico degli opponenti in solido le spese di CTU.
La pronuncia si fonda su un'articolata motivazione nella quale il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione della competenza territoriale, respingendo l'eccezione sollevata dagli opponenti circa l'asserita competenza esclusiva del Tribunale di Treviso. Sul punto, il giudice ha rilevato come la causa traesse origine da una pluralità di fonti contrattuali concorrenti, delle quali soltanto una, risalente nel tempo, conteneva la clausola derogatoria della competenza in favore del foro di Treviso.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato come la causa petendi della domanda monitoria fosse costituita dal pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 06265570499803, acceso in data 17.7.2012 e assistito inizialmente da un'apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa per € 18.000.000,00, cui era seguita una successiva apertura di credito in conto corrente a rientro, conclusa in data 23.12.2014, per uno scoperto di € 7.000.000,00 con scadenza 31.10.2019 e piano di rientro trimestrale. Il giudice rilevava come la clausola derogatoria della competenza non fosse contenuta nel contratto di conto corrente né nell'ultimo atto regolante il rapporto tra le parti, consistente nella convenzione di rientro del 23.12.2014, ritenendo che quest'ultima, pur non avendo valore novativo, avesse implicitamente superato la convenzione anteriore nella parte relativa al foro convenzionale, lasciando così sussistere il foro altrimenti applicabile ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. La peculiarità della vicenda risiede sostanzialmente nel fatto che, pur in presenza di due distinti contratti di affidamento, di cui solo il primo contenente una clausola di deroga della competenza territoriale in favore del Tribunale di Treviso, il secondo affidamento era stato concesso per un importo corrispondente esattamente al residuo debito derivante dal primo, circostanza questa che ha indotto il Tribunale a ritenere che il secondo contratto, regolando esaustivamente le condizioni dello scoperto di conto corrente a rientro senza riproporre la deroga alla competenza territoriale, avesse implicitamente superato il primo anche sotto questo profilo.
Nel merito, la decisione ha fatto seguito all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott.
, il quale ha proceduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente, giungendo a Persona_2 quantificare l'esposizione debitoria in € 6.193.733,64 in luogo dell'originario importo di € 6.755.713,64 azionato in sede monitoria. Il Tribunale ha quindi accolto le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ritenendo di dover mantenere la capitalizzazione trimestrale di commissioni e spese per l'intero periodo ricalcolato, con conseguente determinazione del saldo a debito nella misura indicata.
In punto spese, il Tribunale ha motivato la propria decisione richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione della soccombenza ai fini del regolamento delle spese, comprese quelle della fase monitoria, non può che dipendere dall'esito finale del giudizio. Ha inoltre precisato che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la pagina 5 di 14 revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venire meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito. Nella specie, il giudice ha ritenuto determinante la circostanza che il credito di fosse rimasto insoddisfatto per oltre sei CP_2 milioni di euro e fosse stato accertato insussistente per una somma non superiore al 10%, concludendo nel senso della piena e integrale soccombenza dei due opponenti, anche al fine della conferma della liquidazione delle spese contenute nel decreto ingiuntivo.
4 - LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2023, e RO CP_1 hanno impugnato la sentenza n. 2004/2023 del Tribunale di Torino, articolando due motivi di
[...] gravame.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Treviso.
La censura si fonda sulla contestazione del ragionamento seguito dal Tribunale circa il rapporto tra i due contratti di affidamento. Gli appellanti evidenziano come i due contratti avessero natura giuridica profondamente diversa: il primo, sottoscritto il 17 luglio 2012, consisteva in un'apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa di € 18.000.000,00 con scadenza al 26 dicembre 2012; il secondo, stipulato il
23 dicembre 2014, configurava un'apertura di credito in conto corrente a rientro medio termine di €
7.000.000,00 con scadenza al 31 ottobre 2019 e piano di restituzione programmato in rate trimestrali.
Secondo gli appellanti, la diversità di natura giuridica, finalità, termini di durata e date di sottoscrizione dei due contratti impedirebbe di considerare il secondo come modificativo del primo. In particolare, contestano che l'omessa previsione nel secondo contratto di una clausola sulla competenza territoriale possa interpretarsi come tacita volontà di superare la deroga convenzionale contenuta nel primo contratto.
Richiamando l'art. 28 c.p.c., sostengono che la deroga alla competenza territoriale richieda sempre un'espressa pattuizione, non potendo desumersi per implicito dalla mera mancata riproposizione della clausola in un contratto successivo.
Gli appellanti sottolineano inoltre come nel secondo contratto non vi sia alcun riferimento o richiamo al precedente affidamento del 17 luglio 2012, circostanza che confermerebbe la netta distinzione tra i due rapporti contrattuali. Contestano che la mera coincidenza tra l'importo del secondo affidamento (€
7.000.000,00) e il residuo debito derivante dal primo possa giustificare la conclusione del Tribunale circa l'implicito superamento della clausola di deroga della competenza territoriale.
Con il secondo motivo di appello viene censurata la decisione del Tribunale in punto spese di lite. Gli appellanti contestano che il giudice di prime cure abbia liquidato le spese come se l'opposizione fosse stata pagina 6 di 14 integralmente respinta, nonostante l'accertamento di una significativa riduzione del quantum debeatur rispetto all'importo originariamente ingiunto. Evidenziano come la consulenza tecnica d'ufficio abbia accertato un'esposizione debitoria di € 6.193.733,64 in luogo degli originari € 6.755.713,64, con una riduzione di circa € 562.000,00, pari a circa l'8,3% dell'importo inizialmente preteso. Tale circostanza, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto indurre il Tribunale quanto meno a una compensazione parziale delle spese di lite, se non a una diversa regolamentazione delle stesse in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
si è costituita in giudizio con comparsa del 17 ottobre 2023, contestando la fondatezza di entrambi CP_2
i motivi di appello. Quanto alla questione della competenza territoriale, l'appellata sostiene la correttezza della ricostruzione operata dal Tribunale, evidenziando come il titolo azionato in via monitoria fosse il contratto di apertura di credito a rientro del 2014, regolato sul conto corrente ordinario. Secondo , CP_2 poiché tale contratto e il conto corrente su cui era regolato erano intrattenuti presso la filiale di Torino di e non prevedevano alcun foro convenzionale, non potevano che applicarsi gli artt. 19 e 20 Parte_1
c.p.c., con conseguente competenza del Tribunale di Torino.
L'appellata contesta la ricostruzione degli appellanti circa la pretesa autonomia dei due contratti, sottolineando come dalla documentazione contabile emerga che la somma capitale oggetto del secondo affidamento consistesse esattamente nella differenza tra l'utilizzo del fido concesso con il primo contratto e la somma capitale già rimborsata. Tale circostanza confermerebbe la correttezza della conclusione del
Tribunale circa il superamento implicito della convenzione anteriore anche nella parte relativa alla competenza territoriale.
In relazione al secondo motivo di appello, richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la CP_2 conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Sulla base di tale principio, l'appellata sostiene che non sia determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio.
Richiama inoltre il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Tale principio, secondo l'appellata, confermerebbe la correttezza della decisione del Tribunale, che ha ritenuto la riduzione dell'importo originariamente pagina 7 di 14 ingiunto in misura non superiore al 10% insufficiente a giustificare una diversa regolamentazione delle spese.
Nella memoria di replica depositata il 24 febbraio 2025, gli appellanti hanno ulteriormente precisato le proprie argomentazioni, contestando in particolare l'affermazione di secondo cui il titolo azionato CP_2 in via monitoria sarebbe stato esclusivamente il contratto del 2014. Hanno evidenziato come il procedimento monitorio fosse stato attivato fondando la pretesa di pagamento sia sul contratto del 17 luglio 2012 sia su quello del 23 dicembre 2014, oltre che sulle due fideiussioni personali prestate da
[...] come risulterebbe dal testo del ricorso per decreto ingiuntivo e dalla documentazione ad CP_1 esso allegata.
5 - TEMA DEL CONTENDERE
Alla luce delle difese svolte dalle parti e dei documenti prodotti, il thema decidendum del presente giudizio di appello si articola su due distinte questioni, entrambe oggetto di specifiche censure nell'atto di gravame: la prima attiene alla competenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, la seconda concerne la regolamentazione delle spese di lite.
Quanto alla prima questione, deve preliminarmente rilevarsi come non sia controversa tra le parti l'esistenza di una clausola di deroga della competenza territoriale in favore del Tribunale di Treviso contenuta nel contratto di affidamento del 17 luglio 2012. Parimenti pacifica è la circostanza che tale clausola non sia stata riprodotta nel successivo contratto del 23 dicembre 2014. Il punto controverso attiene solamente alla perdurante efficacia di tale clausola derogatoria, questione che il Tribunale ha risolto in senso negativo ritenendo che il secondo contratto, pur non avendo natura novativa, avesse implicitamente superato il primo anche nella parte relativa alla competenza territoriale.
Tale ricostruzione si fonda essenzialmente su due elementi: da un lato, la constatazione che il secondo affidamento regolasse esaustivamente le condizioni dello scoperto di conto corrente a rientro senza prevedere alcuna deroga alla competenza territoriale;
dall'altro, la circostanza che l'importo del secondo affidamento (€ 7.000.000,00) corrispondesse esattamente alla differenza tra l'utilizzo del fido concesso con il primo contratto (€ 18.000.000,00) e la somma capitale già rimborsata (€ 11.000.000,00).
Gli appellanti, come cennato, contestano tale ricostruzione sotto molteplici profili: in primo luogo, evidenziano la diversa natura giuridica dei due contratti (apertura di credito per elasticità di cassa il primo, apertura di credito a rientro medio termine il secondo), le diverse finalità, i diversi termini di durata e le diverse date di sottoscrizione;
in secondo luogo, richiamando l'art. 28 c.p.c., sostengono che la deroga alla competenza territoriale richieda sempre un'espressa pattuizione, non potendo desumersi per implicito dalla mera mancata riproposizione della clausola in un contratto successivo;
infine, contestano che il procedimento monitorio fosse fondato esclusivamente sul secondo contratto, come sostenuto da . CP_2
pagina 8 di 14 La questione della competenza territoriale si intreccia con un ulteriore profilo controverso, relativo all'individuazione del titolo posto a fondamento della domanda monitoria. Mentre sostiene che il CP_2 credito azionato deriverebbe esclusivamente dal contratto del 2014, gli appellanti evidenziano come il ricorso per decreto ingiuntivo facesse riferimento ad entrambi i contratti di affidamento, oltre che alle fideiussioni prestate da Tale circostanza assume particolare rilevanza ai fini della RO decisione sulla competenza territoriale, poiché la tesi del superamento implicito della clausola derogatoria presuppone logicamente che il secondo contratto abbia integralmente assorbito e sostituito il primo nella regolamentazione del rapporto tra le parti.
Non è invece oggetto di contestazione la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio in ordine all'effettiva esposizione debitoria, quantificata in € 6.193.733,64 in luogo degli originari € 6.755.713,64. Tale accertamento, che ha comportato una riduzione di circa € 562.000,00 rispetto all'importo originariamente ingiunto, rileva ai fini del secondo motivo di appello, concernente la regolamentazione delle spese di lite.
Sul punto, la questione controversa attiene alla possibilità di configurare una soccombenza reciproca in presenza di una mera riduzione quantitativa della pretesa originaria, non accompagnata dal rigetto di autonome domande. Il Tribunale ha risolto la questione in senso negativo, ritenendo che la riduzione dell'importo originariamente ingiunto in misura non superiore al 10% non giustificasse una diversa regolamentazione delle spese. Tale conclusione viene contestata dagli appellanti, i quali invocano quanto meno una compensazione parziale delle spese in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
6 - MOTIVI DELLA DECISIONE
6.1 - Sulla competenza territoriale
Il primo motivo di appello investe, come cennato, la questione della competenza territoriale, censurando la decisione del Tribunale di Torino che ha ritenuto la propria competenza nonostante la presenza di una clausola di deroga in favore del Tribunale di Treviso contenuta nel contratto di affidamento del 17 luglio
2012.
La questione centrale attiene all'efficacia di tale clausola derogatoria alla luce del successivo contratto del 23 dicembre 2014, privo di analoga previsione, e al rapporto tra i due contratti di finanziamento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 697/2024), "la clausola contrattuale che designa convenzionalmente un foro territoriale, anche quando coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in presenza di una pattuizione espressa che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti diretta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge."
Nel caso di specie, il secondo contratto del 2014 presenta caratteristiche autonome e distintive rispetto al primo: pagina 9 di 14 - diversa natura giuridica (apertura di credito a rientro con piano di ammortamento vs apertura di credito per elasticità di cassa)
- diversa durata (scadenza 31.10.2019 vs 26.12.2012)
- diverse modalità di utilizzo (piano di rientro rateale vs utilizzo libero)
Proprio questa autonomia dei due contratti porta a ritenere corretta la decisione del Tribunale. Infatti, proprio perché il secondo contratto è autonomo rispetto al primo e non contiene alcuna clausola derogatoria della competenza, non può ritenersi ad esso applicabile la deroga pattuita nel contratto del
2012.
Come affermato dalla Cassazione (Cass. n. 8284/2023), "la designazione convenzionale di un foro in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge attribuisce a tale foro carattere esclusivo solo se risulta da un'enunciazione espressa e inequivoca, non desumibile per via interpretativa."
Nel caso in esame, il contratto del 2014 non si limita a modificare alcune condizioni del precedente rapporto, ma configura un nuovo e diverso affidamento, con proprie specifiche caratteristiche e modalità di utilizzo. In particolare:
1) viene introdotto un piano di rientro rateale, assente nel primo affidamento;
2) la durata è significativamente più lunga (circa 5 anni contro i 6 mesi del primo contratto);
3) le modalità di utilizzo sono vincolate al piano di ammortamento, mentre nel primo contratto era previsto un utilizzo flessibile.
Questa autonomia strutturale del secondo contratto impedisce di ritenere implicitamente richiamata la clausola di deroga alla competenza contenuta nel primo.
Nel caso di specie, il credito azionato da deriva principalmente dal contratto del 2014, come CP_2 emerge dalla stessa struttura della domanda monitoria che fa riferimento al piano di rientro ivi previsto. La circostanza che l'importo del secondo affidamento corrisponda al residuo del primo non è sufficiente a far ritenere che si tratti di una mera prosecuzione del rapporto originario.
La tesi degli appellanti, secondo cui la clausola del 2012 continuerebbe a produrre effetti anche per il contratto del 2014, non può essere accolta anche per un'ulteriore ragione: essa porterebbe al paradossale risultato di ritenere applicabile una deroga alla competenza territoriale a un rapporto contrattuale che le parti hanno integralmente regolato senza prevedere tale deroga.
L'autonomia strutturale del secondo contratto emerge non solo dalle sue caratteristiche intrinseche (piano di rientro rateale, durata quinquennale, modalità di utilizzo vincolate), ma anche dal fatto che esso è assistito da una nuova e specifica garanzia fideiussoria.
Infatti, il 16 dicembre 2014 ha rilasciato una fideiussione espressamente riferita al RO nuovo affidamento, come risulta dal suo oggetto che garantisce specificamente "lo scoperto di conto pagina 10 di 14 corrente a rientro a medio termine" e "la linea con piano di rientro trimestrale". Si tratta quindi di una garanzia autonoma rispetto a quella prestata nel 2013, con un oggetto specifico e distinto.
Questo elemento rafforza la conclusione che il contratto del 2014 costituisce un nuovo e autonomo rapporto negoziale, non una mera prosecuzione o modifica del precedente. Se le parti avessero voluto mantenere l'efficacia della clausola di deroga alla competenza contenuta nel contratto del 2012, avrebbero dovuto riprodurla espressamente nel nuovo contratto o quanto meno richiamarla in modo specifico.
L'omessa previsione di una deroga alla competenza territoriale nel contratto del 2014 non può essere considerata una mera dimenticanza, ma deve essere interpretata come una precisa scelta negoziale di non derogare, per questo nuovo rapporto, alle ordinarie regole sulla competenza territoriale.
Il principio di autonomia contrattuale, che gli stessi appellanti invocano per sostenere la distinzione tra i due contratti, opera quindi anche in relazione alle clausole sulla competenza: se il secondo contratto è effettivamente autonomo dal primo, come sostengono gli appellanti, allora deve ritenersi regolato esclusivamente dalle pattuizioni in esso contenute, senza possibilità di estendere automaticamente clausole derogatorie previste in precedenti rapporti negoziali.
La tesi degli appellanti, secondo cui la clausola derogatoria del 2012 manterrebbe efficacia anche per il contratto del 2014 in assenza di una espressa pattuizione contraria, finisce per rovesciare la logica dell'art. 28 c.p.c.: non è la mancata esclusione della deroga che ne determina l'ultrattività in un nuovo e autonomo contratto, ma è la deroga stessa che, in quanto eccezionale rispetto al sistema ordinario dei fori competenti, necessita di una espressa previsione per ogni rapporto contrattuale a cui debba applicarsi.
Nel caso di specie, il credito azionato da in sede monitoria trova il suo principale fondamento nel CP_2 contratto del 2014, come emerge dalla stessa struttura della domanda che fa riferimento al piano di rientro ivi previsto. È questo il rapporto contrattuale che disciplina le modalità di adempimento dell'obbligazione, attraverso il piano di ammortamento rateale.
La competenza territoriale per tale rapporto deve quindi essere determinata secondo le ordinarie regole processuali, non essendo stata pattuita alcuna deroga. Ne consegue la competenza del Tribunale di Torino, sia in base al forum destinatae solutionis (art. 20 c.p.c.), essendo ivi previsto l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto del 2014, sia in base al criterio della sede della filiale presso cui è stato acceso il rapporto.
Né può ritenersi che la competenza del Tribunale di Treviso derivi dalla necessità di accertare anche il credito residuo del primo contratto. Infatti, una volta che tale credito è stato fatto oggetto di una nuova regolamentazione negoziale attraverso il contratto del 2014, è quest'ultimo a costituire il titolo dell'obbligazione, con le relative regole sulla competenza.
pagina 11 di 14 La decisione del Tribunale di Torino sulla propria competenza deve quindi essere confermata, indipendentemente dall'implicito superamento della clausola derogatoria ed anche volendo valorizzare, secondo la traiettoria argomentativa degli appellanti, l'autonomia dei due rapporti.
6.2 - Sulla regolamentazione delle spese di lite
Il secondo motivo di appello censura la decisione del Tribunale che ha posto integralmente a carico degli opponenti le spese del giudizio, nonostante l'accoglimento parziale dell'opposizione con riduzione dell'importo originariamente ingiunto da € 6.755.713,64 a € 6.193.733,64.
La questione va esaminata alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 21906/2024, secondo cui "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi".
Nel caso di specie, la riduzione dell'importo ingiunto è stata determinata dalla CTU che ha ricalcolato il saldo del rapporto di conto corrente, accertando un'esposizione debitoria inferiore a quella originariamente azionata. Non si è quindi in presenza di una pluralità di domande contrapposte né di un'unica domanda articolata in più capi, ma semplicemente di un accoglimento in misura ridotta della pretesa creditoria.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 5356/2024), in tali casi "la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui compensare le spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità".
Tuttavia, tale valutazione discrezionale deve essere esercitata nel rispetto dei principi che regolano la materia. In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono un unico processo, nel quale l'onere delle spese va regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. ord. n. 1213/2025).
Nel caso di specie, l'opposizione ha determinato una riduzione del credito di circa € 562.000, pari all'8,3% dell'importo originariamente ingiunto.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, nella valutazione complessiva dell'esito del giudizio occorre considerare che:
1) il credito di è rimasto insoddisfatto per oltre sei milioni di euro;
CP_2
2) la riduzione accertata all'esito della CTU (circa € 562.000) rappresenta una percentuale modesta (8,3%) rispetto all'importo complessivamente azionato;
3) gli opponenti sono risultati soccombenti su tutte le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate, compresa l'eccezione di incompetenza territoriale, in relazione alla quale hanno anche proposto un regolamento di competenza dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte in quanto proposto avverso un provvedimento non definitivo. pagina 12 di 14 In questo contesto, la mera riduzione quantitativa del credito in misura percentualmente contenuta non giustifica una diversa regolamentazione delle spese di lite. Come affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (n. 32061/2022), "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza".
Nel caso di specie, l'opposizione ha determinato una riduzione del quantum debeatur che, pur non irrilevante in termini assoluti, rappresenta una percentuale minima dell'importo originariamente preteso.
Tale circostanza, unita alla soccombenza degli opponenti su tutte le altre questioni, giustifica pienamente la decisione del Tribunale di porre integralmente a loro carico le spese di lite, incluse quelle della fase monitoria.
La condotta processuale degli opponenti, che hanno moltiplicato le iniziative giudiziali proponendo anche un regolamento di competenza manifestamente inammissibile, conferma la correttezza della decisione impugnata anche sotto il profilo della proporzionalità della statuizione sulle spese rispetto all'effettivo svolgimento del processo, correttamente valorizzata al fine di escludere, nel caso concreto, le ragioni per una parziale compensazione che, peraltro, ove grosso modo proporzionata alla riduzione del debito accertato, avrebbe comunque comportato una decurtazione invero modesta.
Anche questo motivo di appello deve quindi essere respinto.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del presente grado, liquidate a valori medi del pertinente scaglione (determinato come da domanda, peraltro in conformità al valore dichiarato dall'appellante), considerate le tre fasi in concreto esperite (studio, introduttiva, decisoria).
Ricorrono inoltre i presupposti per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, atteso il rigetto integrale dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RO
e avverso la sentenza n. 2004/2023 del Tribunale di Torino, ogni
[...] RO diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata
[...] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 30.000,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
pagina 13 di 14 Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 796/2023 promossa da:
con sede in Milano, Corso Italia n. 22, codice fiscale e partita IVA RO
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dr. P.IVA_1 nato a [...] il [...], nonché dr. in proprio, RO RO nato a [...] il [...], codice fiscale , residente in [...]
Carrozze n. 60, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto dall'avvocato Luigi
Mannucci, codice fiscale ed entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso CodiceFiscale_2
Francia n. 131, presso lo studio dell'avv. Maurizio Marangon, codice fiscale: CodiceFiscale_3 parte appellante contro
(C.F. ), con sede legale a OL, Controparte_2 P.IVA_2 via Santa Brigida n. 39, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OL
, già iscritta all'Albo degli Intermediari P.IVA_2 Controparte_3
Finanziari ex art. 106 T.U.B, in persona del procuratore speciale dott.ssa giusta procura Controparte_4
a rogito notaio dott. del 17/4/2018 rep. 41.655, racc. 19.276, rappresentata e difesa per Persona_1 delega 31/7/2020 dal prof. avv. Michele Vietti (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo studio a Torino, via Maria Vittoria n. 6. parte appellata
pagina 1 di 14 OGGETTO: rapporti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto, in accoglimento dell'interposto gravame IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino adito, in favore del Tribunale di Treviso, e per l'effetto
- riformare l'impugnata sentenza n. 2004/23 del Tribunale di Torino, con ogni conseguente statuizione.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di declaratoria della competenza per territorio del Tribunale di Torino adito, riformare l'impugnata sentenza n. 2004/23 del Tribunale di Torino relativamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, compensandole tra le parti almeno parzialmente, o comunque liquidandone un minor ammontare, atteso il parziale accoglimento dell'interposta opposizione.
Con vittoria di competenze ed onorari, oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge, relativamente al doppio grado di giudizio”
Per parte appellata: “Voglia la Corte Ill.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, respingere l'avversa impugnazione in quanto inammissibile e/o infondata e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
n. 2400 del 9/5/2023 resa inter partes dal Tribunale di Torino;
con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 - IL FATTO
La vicenda processuale trae origine dai rapporti bancari intercorsi tra e la Parte_1 [...]
società con sede in Milano, articolatisi attraverso l'apertura del conto corrente RO ordinario n. 06265570499803 presso la filiale torinese dell'istituto di credito e la concessione di due distinti affidamenti.
Il primo affidamento venne concesso il 17 luglio 2012 nella forma di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa per l'importo di € 18.000.000,00, con scadenza al 26 dicembre 2012. Tale contratto conteneva, all'articolo 13 rubricato "Legge applicabile e foro competente", una clausola che individuava nel
Tribunale di Treviso il foro esclusivamente competente per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti. A garanzia delle obbligazioni assunte dalla società con questo primo contratto, il 17 gennaio 2013 rilasciava fideiussione personale sino alla concorrenza dell'importo di € 7.000.000,00. RO
Alla data di scadenza del primo affidamento, la società aveva rimborsato € 11.000.000,00 dei complessivi €
18.000.000,00 utilizzati. Il residuo debito di € 7.000.000,00 formava oggetto di un secondo contratto di pagina 2 di 14 affidamento, stipulato il 23 dicembre 2014, questa volta nella forma di apertura di credito in conto corrente
"a rientro medio termine" per l'importo di € 7.000.000,00, con scadenza al 31 ottobre 2019 e piano di rientro articolato in 19 rate trimestrali di € 250.000,00 ciascuna a partire dal 1° aprile 2015 fino al 1° luglio
2019, oltre a un'ultima rata di € 2.500.000,00 con scadenza 31 ottobre 2019. Questo secondo contratto non conteneva alcuna clausola derogatoria della competenza territoriale.
Anche in relazione al secondo affidamento prestava, in data 16 dicembre 2014, RO fideiussione personale sino alla concorrenza di € 7.000.000,00, specificamente a garanzia dello scoperto di conto corrente a rientro a medio termine, della linea con piano di rientro trimestrale e dell'ultima tranche con scadenza 31 ottobre 2019. La società debitrice principale provvedeva ad adempiere solo parzialmente alle obbligazioni assunte con il piano di rientro concordato.
Nel contesto della liquidazione coatta amministrativa di il credito derivante dal rapporto Parte_1 veniva ceduto alla oggi Controparte_3 Controparte_2 che ne dava formale comunicazione alla debitrice con missiva del 30 aprile 2018.
[...]
Successivamente, con comunicazione del 23 aprile 2020, intimava alla società debitrice e al CP_2 fideiussore il pagamento dell'esposizione debitoria nel frattempo maturata, quantificata in complessivi €
6.755.713,64.
In assenza di riscontro all'intimazione di pagamento, depositava ricorso per decreto ingiuntivo CP_2 avanti al Tribunale di Torino, ottenendo in data 14 agosto 2020 il decreto n. 5650/2020 con cui veniva ingiunto ai debitori, in solido tra loro, il pagamento della somma richiesta oltre interessi e spese. Il decreto veniva notificato alla il 9 settembre 2020 e a l'11 RO RO settembre 2020.
2 - LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Gli ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2020, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Treviso, in forza della clausola di deroga della competenza contenuta nel contratto di affidamento del 17 luglio 2012, e contestando nel merito la pretesa creditoria, in particolare sotto il profilo della sua quantificazione.
si costituiva in giudizio con comparsa del 27 aprile 2021, chiedendo il rigetto dell'eccezione di CP_2 incompetenza, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto o quantomeno la sua provvisoria esecuzione parziale per € 6.583.685,28, nonché nel merito il rigetto dell'opposizione. Alla prima udienza del 18 maggio 2021, il Tribunale, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta, affrontava incidentalmente la questione della competenza territoriale e, ritenuta la propria competenza, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, assegnava termine per l'avvio della procedura di mediazione e rinviava la causa per gli incombenti ex art. 183 c.p.c.
pagina 3 di 14 Gli opponenti proponevano regolamento di competenza avverso tale ordinanza con ricorso notificato il 15 giugno 2021. Il Tribunale disponeva pertanto la sospensione del processo con ordinanza del 18 giugno
2021. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2080 del 25 gennaio 2022, dichiarava inammissibile il regolamento di competenza in quanto proposto avverso un provvedimento non definitivo sulla questione della competenza, non essendo stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione né dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito.
Il processo veniva quindi riassunto dagli opponenti con ricorso depositato il 26 aprile 2022. si CP_2 costituiva nel giudizio riassunto con comparsa del 12 maggio 2022, ribadendo le proprie difese e conclusioni. All'udienza del 26 maggio 2022 il giudice concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 4 ottobre 2022, il Tribunale disponeva CTU contabile, sul presupposto che l'assenza di estratti scalari rendesse necessario un accertamento tecnico in punto spese di tenuta conto e interessi, pertanto conferendosi al professionista designato un articolato quesito volto alla ricognizione dei rapporti oggetto di indagine e alla rideterminazione del saldo dei conti correnti secondo specifici criteri, con particolare riferimento al tema della capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla verifica della legittimità delle commissioni applicate.
All'esito dell'attività peritale, il consulente tecnico d'ufficio depositava in data 20 marzo 2023 la propria relazione, nella quale prospettava due alternative quanto al saldo a debito dell'estratto conto: la prima quantificata in € 6.167.040,32, la seconda in € 6.193.733,42, con una differenza dovuta a una lieve diversità nel computo degli interessi passivi. In entrambi i casi, l'importo risultava significativamente inferiore rispetto alla somma di € 6.755.713,64 originariamente azionata da in sede monitoria e oggetto del CP_2 decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 maggio 2023, all'esito della quale il Tribunale pronunciava la sentenza oggi appellata, di cui infra.
3 – LA DECISIONE IMPUGNATA
La sentenza oggetto di impugnazione è dunque la pronuncia n. 2004/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 9 maggio 2023, nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc, pubblicata il successivo 10 maggio 2023 e notificata il medesimo giorno, con la quale il giudice di prime cure, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo de quo, dichiarava tenuti e condannava in solido e RO
a corrispondere ad la somma di € RO Controparte_2
6.193.733,64, oltre interessi legali dal 31.3.2020 fino al 9.9.2020 e successivi interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. fino al saldo. Il giudice conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo opposto n.
5650/2020, condannando gli opponenti in solido tra loro a rifondere alla convenuta le spese liquidate nel pagina 4 di 14 decreto ingiuntivo e le spese di opposizione, liquidate in € 60.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, ponendo altresì definitivamente a carico degli opponenti in solido le spese di CTU.
La pronuncia si fonda su un'articolata motivazione nella quale il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione della competenza territoriale, respingendo l'eccezione sollevata dagli opponenti circa l'asserita competenza esclusiva del Tribunale di Treviso. Sul punto, il giudice ha rilevato come la causa traesse origine da una pluralità di fonti contrattuali concorrenti, delle quali soltanto una, risalente nel tempo, conteneva la clausola derogatoria della competenza in favore del foro di Treviso.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato come la causa petendi della domanda monitoria fosse costituita dal pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 06265570499803, acceso in data 17.7.2012 e assistito inizialmente da un'apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa per € 18.000.000,00, cui era seguita una successiva apertura di credito in conto corrente a rientro, conclusa in data 23.12.2014, per uno scoperto di € 7.000.000,00 con scadenza 31.10.2019 e piano di rientro trimestrale. Il giudice rilevava come la clausola derogatoria della competenza non fosse contenuta nel contratto di conto corrente né nell'ultimo atto regolante il rapporto tra le parti, consistente nella convenzione di rientro del 23.12.2014, ritenendo che quest'ultima, pur non avendo valore novativo, avesse implicitamente superato la convenzione anteriore nella parte relativa al foro convenzionale, lasciando così sussistere il foro altrimenti applicabile ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. La peculiarità della vicenda risiede sostanzialmente nel fatto che, pur in presenza di due distinti contratti di affidamento, di cui solo il primo contenente una clausola di deroga della competenza territoriale in favore del Tribunale di Treviso, il secondo affidamento era stato concesso per un importo corrispondente esattamente al residuo debito derivante dal primo, circostanza questa che ha indotto il Tribunale a ritenere che il secondo contratto, regolando esaustivamente le condizioni dello scoperto di conto corrente a rientro senza riproporre la deroga alla competenza territoriale, avesse implicitamente superato il primo anche sotto questo profilo.
Nel merito, la decisione ha fatto seguito all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott.
, il quale ha proceduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente, giungendo a Persona_2 quantificare l'esposizione debitoria in € 6.193.733,64 in luogo dell'originario importo di € 6.755.713,64 azionato in sede monitoria. Il Tribunale ha quindi accolto le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ritenendo di dover mantenere la capitalizzazione trimestrale di commissioni e spese per l'intero periodo ricalcolato, con conseguente determinazione del saldo a debito nella misura indicata.
In punto spese, il Tribunale ha motivato la propria decisione richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione della soccombenza ai fini del regolamento delle spese, comprese quelle della fase monitoria, non può che dipendere dall'esito finale del giudizio. Ha inoltre precisato che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la pagina 5 di 14 revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venire meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito. Nella specie, il giudice ha ritenuto determinante la circostanza che il credito di fosse rimasto insoddisfatto per oltre sei CP_2 milioni di euro e fosse stato accertato insussistente per una somma non superiore al 10%, concludendo nel senso della piena e integrale soccombenza dei due opponenti, anche al fine della conferma della liquidazione delle spese contenute nel decreto ingiuntivo.
4 - LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2023, e RO CP_1 hanno impugnato la sentenza n. 2004/2023 del Tribunale di Torino, articolando due motivi di
[...] gravame.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Treviso.
La censura si fonda sulla contestazione del ragionamento seguito dal Tribunale circa il rapporto tra i due contratti di affidamento. Gli appellanti evidenziano come i due contratti avessero natura giuridica profondamente diversa: il primo, sottoscritto il 17 luglio 2012, consisteva in un'apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa di € 18.000.000,00 con scadenza al 26 dicembre 2012; il secondo, stipulato il
23 dicembre 2014, configurava un'apertura di credito in conto corrente a rientro medio termine di €
7.000.000,00 con scadenza al 31 ottobre 2019 e piano di restituzione programmato in rate trimestrali.
Secondo gli appellanti, la diversità di natura giuridica, finalità, termini di durata e date di sottoscrizione dei due contratti impedirebbe di considerare il secondo come modificativo del primo. In particolare, contestano che l'omessa previsione nel secondo contratto di una clausola sulla competenza territoriale possa interpretarsi come tacita volontà di superare la deroga convenzionale contenuta nel primo contratto.
Richiamando l'art. 28 c.p.c., sostengono che la deroga alla competenza territoriale richieda sempre un'espressa pattuizione, non potendo desumersi per implicito dalla mera mancata riproposizione della clausola in un contratto successivo.
Gli appellanti sottolineano inoltre come nel secondo contratto non vi sia alcun riferimento o richiamo al precedente affidamento del 17 luglio 2012, circostanza che confermerebbe la netta distinzione tra i due rapporti contrattuali. Contestano che la mera coincidenza tra l'importo del secondo affidamento (€
7.000.000,00) e il residuo debito derivante dal primo possa giustificare la conclusione del Tribunale circa l'implicito superamento della clausola di deroga della competenza territoriale.
Con il secondo motivo di appello viene censurata la decisione del Tribunale in punto spese di lite. Gli appellanti contestano che il giudice di prime cure abbia liquidato le spese come se l'opposizione fosse stata pagina 6 di 14 integralmente respinta, nonostante l'accertamento di una significativa riduzione del quantum debeatur rispetto all'importo originariamente ingiunto. Evidenziano come la consulenza tecnica d'ufficio abbia accertato un'esposizione debitoria di € 6.193.733,64 in luogo degli originari € 6.755.713,64, con una riduzione di circa € 562.000,00, pari a circa l'8,3% dell'importo inizialmente preteso. Tale circostanza, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto indurre il Tribunale quanto meno a una compensazione parziale delle spese di lite, se non a una diversa regolamentazione delle stesse in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
si è costituita in giudizio con comparsa del 17 ottobre 2023, contestando la fondatezza di entrambi CP_2
i motivi di appello. Quanto alla questione della competenza territoriale, l'appellata sostiene la correttezza della ricostruzione operata dal Tribunale, evidenziando come il titolo azionato in via monitoria fosse il contratto di apertura di credito a rientro del 2014, regolato sul conto corrente ordinario. Secondo , CP_2 poiché tale contratto e il conto corrente su cui era regolato erano intrattenuti presso la filiale di Torino di e non prevedevano alcun foro convenzionale, non potevano che applicarsi gli artt. 19 e 20 Parte_1
c.p.c., con conseguente competenza del Tribunale di Torino.
L'appellata contesta la ricostruzione degli appellanti circa la pretesa autonomia dei due contratti, sottolineando come dalla documentazione contabile emerga che la somma capitale oggetto del secondo affidamento consistesse esattamente nella differenza tra l'utilizzo del fido concesso con il primo contratto e la somma capitale già rimborsata. Tale circostanza confermerebbe la correttezza della conclusione del
Tribunale circa il superamento implicito della convenzione anteriore anche nella parte relativa alla competenza territoriale.
In relazione al secondo motivo di appello, richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la CP_2 conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Sulla base di tale principio, l'appellata sostiene che non sia determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio.
Richiama inoltre il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Tale principio, secondo l'appellata, confermerebbe la correttezza della decisione del Tribunale, che ha ritenuto la riduzione dell'importo originariamente pagina 7 di 14 ingiunto in misura non superiore al 10% insufficiente a giustificare una diversa regolamentazione delle spese.
Nella memoria di replica depositata il 24 febbraio 2025, gli appellanti hanno ulteriormente precisato le proprie argomentazioni, contestando in particolare l'affermazione di secondo cui il titolo azionato CP_2 in via monitoria sarebbe stato esclusivamente il contratto del 2014. Hanno evidenziato come il procedimento monitorio fosse stato attivato fondando la pretesa di pagamento sia sul contratto del 17 luglio 2012 sia su quello del 23 dicembre 2014, oltre che sulle due fideiussioni personali prestate da
[...] come risulterebbe dal testo del ricorso per decreto ingiuntivo e dalla documentazione ad CP_1 esso allegata.
5 - TEMA DEL CONTENDERE
Alla luce delle difese svolte dalle parti e dei documenti prodotti, il thema decidendum del presente giudizio di appello si articola su due distinte questioni, entrambe oggetto di specifiche censure nell'atto di gravame: la prima attiene alla competenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, la seconda concerne la regolamentazione delle spese di lite.
Quanto alla prima questione, deve preliminarmente rilevarsi come non sia controversa tra le parti l'esistenza di una clausola di deroga della competenza territoriale in favore del Tribunale di Treviso contenuta nel contratto di affidamento del 17 luglio 2012. Parimenti pacifica è la circostanza che tale clausola non sia stata riprodotta nel successivo contratto del 23 dicembre 2014. Il punto controverso attiene solamente alla perdurante efficacia di tale clausola derogatoria, questione che il Tribunale ha risolto in senso negativo ritenendo che il secondo contratto, pur non avendo natura novativa, avesse implicitamente superato il primo anche nella parte relativa alla competenza territoriale.
Tale ricostruzione si fonda essenzialmente su due elementi: da un lato, la constatazione che il secondo affidamento regolasse esaustivamente le condizioni dello scoperto di conto corrente a rientro senza prevedere alcuna deroga alla competenza territoriale;
dall'altro, la circostanza che l'importo del secondo affidamento (€ 7.000.000,00) corrispondesse esattamente alla differenza tra l'utilizzo del fido concesso con il primo contratto (€ 18.000.000,00) e la somma capitale già rimborsata (€ 11.000.000,00).
Gli appellanti, come cennato, contestano tale ricostruzione sotto molteplici profili: in primo luogo, evidenziano la diversa natura giuridica dei due contratti (apertura di credito per elasticità di cassa il primo, apertura di credito a rientro medio termine il secondo), le diverse finalità, i diversi termini di durata e le diverse date di sottoscrizione;
in secondo luogo, richiamando l'art. 28 c.p.c., sostengono che la deroga alla competenza territoriale richieda sempre un'espressa pattuizione, non potendo desumersi per implicito dalla mera mancata riproposizione della clausola in un contratto successivo;
infine, contestano che il procedimento monitorio fosse fondato esclusivamente sul secondo contratto, come sostenuto da . CP_2
pagina 8 di 14 La questione della competenza territoriale si intreccia con un ulteriore profilo controverso, relativo all'individuazione del titolo posto a fondamento della domanda monitoria. Mentre sostiene che il CP_2 credito azionato deriverebbe esclusivamente dal contratto del 2014, gli appellanti evidenziano come il ricorso per decreto ingiuntivo facesse riferimento ad entrambi i contratti di affidamento, oltre che alle fideiussioni prestate da Tale circostanza assume particolare rilevanza ai fini della RO decisione sulla competenza territoriale, poiché la tesi del superamento implicito della clausola derogatoria presuppone logicamente che il secondo contratto abbia integralmente assorbito e sostituito il primo nella regolamentazione del rapporto tra le parti.
Non è invece oggetto di contestazione la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio in ordine all'effettiva esposizione debitoria, quantificata in € 6.193.733,64 in luogo degli originari € 6.755.713,64. Tale accertamento, che ha comportato una riduzione di circa € 562.000,00 rispetto all'importo originariamente ingiunto, rileva ai fini del secondo motivo di appello, concernente la regolamentazione delle spese di lite.
Sul punto, la questione controversa attiene alla possibilità di configurare una soccombenza reciproca in presenza di una mera riduzione quantitativa della pretesa originaria, non accompagnata dal rigetto di autonome domande. Il Tribunale ha risolto la questione in senso negativo, ritenendo che la riduzione dell'importo originariamente ingiunto in misura non superiore al 10% non giustificasse una diversa regolamentazione delle spese. Tale conclusione viene contestata dagli appellanti, i quali invocano quanto meno una compensazione parziale delle spese in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
6 - MOTIVI DELLA DECISIONE
6.1 - Sulla competenza territoriale
Il primo motivo di appello investe, come cennato, la questione della competenza territoriale, censurando la decisione del Tribunale di Torino che ha ritenuto la propria competenza nonostante la presenza di una clausola di deroga in favore del Tribunale di Treviso contenuta nel contratto di affidamento del 17 luglio
2012.
La questione centrale attiene all'efficacia di tale clausola derogatoria alla luce del successivo contratto del 23 dicembre 2014, privo di analoga previsione, e al rapporto tra i due contratti di finanziamento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 697/2024), "la clausola contrattuale che designa convenzionalmente un foro territoriale, anche quando coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in presenza di una pattuizione espressa che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti diretta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge."
Nel caso di specie, il secondo contratto del 2014 presenta caratteristiche autonome e distintive rispetto al primo: pagina 9 di 14 - diversa natura giuridica (apertura di credito a rientro con piano di ammortamento vs apertura di credito per elasticità di cassa)
- diversa durata (scadenza 31.10.2019 vs 26.12.2012)
- diverse modalità di utilizzo (piano di rientro rateale vs utilizzo libero)
Proprio questa autonomia dei due contratti porta a ritenere corretta la decisione del Tribunale. Infatti, proprio perché il secondo contratto è autonomo rispetto al primo e non contiene alcuna clausola derogatoria della competenza, non può ritenersi ad esso applicabile la deroga pattuita nel contratto del
2012.
Come affermato dalla Cassazione (Cass. n. 8284/2023), "la designazione convenzionale di un foro in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge attribuisce a tale foro carattere esclusivo solo se risulta da un'enunciazione espressa e inequivoca, non desumibile per via interpretativa."
Nel caso in esame, il contratto del 2014 non si limita a modificare alcune condizioni del precedente rapporto, ma configura un nuovo e diverso affidamento, con proprie specifiche caratteristiche e modalità di utilizzo. In particolare:
1) viene introdotto un piano di rientro rateale, assente nel primo affidamento;
2) la durata è significativamente più lunga (circa 5 anni contro i 6 mesi del primo contratto);
3) le modalità di utilizzo sono vincolate al piano di ammortamento, mentre nel primo contratto era previsto un utilizzo flessibile.
Questa autonomia strutturale del secondo contratto impedisce di ritenere implicitamente richiamata la clausola di deroga alla competenza contenuta nel primo.
Nel caso di specie, il credito azionato da deriva principalmente dal contratto del 2014, come CP_2 emerge dalla stessa struttura della domanda monitoria che fa riferimento al piano di rientro ivi previsto. La circostanza che l'importo del secondo affidamento corrisponda al residuo del primo non è sufficiente a far ritenere che si tratti di una mera prosecuzione del rapporto originario.
La tesi degli appellanti, secondo cui la clausola del 2012 continuerebbe a produrre effetti anche per il contratto del 2014, non può essere accolta anche per un'ulteriore ragione: essa porterebbe al paradossale risultato di ritenere applicabile una deroga alla competenza territoriale a un rapporto contrattuale che le parti hanno integralmente regolato senza prevedere tale deroga.
L'autonomia strutturale del secondo contratto emerge non solo dalle sue caratteristiche intrinseche (piano di rientro rateale, durata quinquennale, modalità di utilizzo vincolate), ma anche dal fatto che esso è assistito da una nuova e specifica garanzia fideiussoria.
Infatti, il 16 dicembre 2014 ha rilasciato una fideiussione espressamente riferita al RO nuovo affidamento, come risulta dal suo oggetto che garantisce specificamente "lo scoperto di conto pagina 10 di 14 corrente a rientro a medio termine" e "la linea con piano di rientro trimestrale". Si tratta quindi di una garanzia autonoma rispetto a quella prestata nel 2013, con un oggetto specifico e distinto.
Questo elemento rafforza la conclusione che il contratto del 2014 costituisce un nuovo e autonomo rapporto negoziale, non una mera prosecuzione o modifica del precedente. Se le parti avessero voluto mantenere l'efficacia della clausola di deroga alla competenza contenuta nel contratto del 2012, avrebbero dovuto riprodurla espressamente nel nuovo contratto o quanto meno richiamarla in modo specifico.
L'omessa previsione di una deroga alla competenza territoriale nel contratto del 2014 non può essere considerata una mera dimenticanza, ma deve essere interpretata come una precisa scelta negoziale di non derogare, per questo nuovo rapporto, alle ordinarie regole sulla competenza territoriale.
Il principio di autonomia contrattuale, che gli stessi appellanti invocano per sostenere la distinzione tra i due contratti, opera quindi anche in relazione alle clausole sulla competenza: se il secondo contratto è effettivamente autonomo dal primo, come sostengono gli appellanti, allora deve ritenersi regolato esclusivamente dalle pattuizioni in esso contenute, senza possibilità di estendere automaticamente clausole derogatorie previste in precedenti rapporti negoziali.
La tesi degli appellanti, secondo cui la clausola derogatoria del 2012 manterrebbe efficacia anche per il contratto del 2014 in assenza di una espressa pattuizione contraria, finisce per rovesciare la logica dell'art. 28 c.p.c.: non è la mancata esclusione della deroga che ne determina l'ultrattività in un nuovo e autonomo contratto, ma è la deroga stessa che, in quanto eccezionale rispetto al sistema ordinario dei fori competenti, necessita di una espressa previsione per ogni rapporto contrattuale a cui debba applicarsi.
Nel caso di specie, il credito azionato da in sede monitoria trova il suo principale fondamento nel CP_2 contratto del 2014, come emerge dalla stessa struttura della domanda che fa riferimento al piano di rientro ivi previsto. È questo il rapporto contrattuale che disciplina le modalità di adempimento dell'obbligazione, attraverso il piano di ammortamento rateale.
La competenza territoriale per tale rapporto deve quindi essere determinata secondo le ordinarie regole processuali, non essendo stata pattuita alcuna deroga. Ne consegue la competenza del Tribunale di Torino, sia in base al forum destinatae solutionis (art. 20 c.p.c.), essendo ivi previsto l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto del 2014, sia in base al criterio della sede della filiale presso cui è stato acceso il rapporto.
Né può ritenersi che la competenza del Tribunale di Treviso derivi dalla necessità di accertare anche il credito residuo del primo contratto. Infatti, una volta che tale credito è stato fatto oggetto di una nuova regolamentazione negoziale attraverso il contratto del 2014, è quest'ultimo a costituire il titolo dell'obbligazione, con le relative regole sulla competenza.
pagina 11 di 14 La decisione del Tribunale di Torino sulla propria competenza deve quindi essere confermata, indipendentemente dall'implicito superamento della clausola derogatoria ed anche volendo valorizzare, secondo la traiettoria argomentativa degli appellanti, l'autonomia dei due rapporti.
6.2 - Sulla regolamentazione delle spese di lite
Il secondo motivo di appello censura la decisione del Tribunale che ha posto integralmente a carico degli opponenti le spese del giudizio, nonostante l'accoglimento parziale dell'opposizione con riduzione dell'importo originariamente ingiunto da € 6.755.713,64 a € 6.193.733,64.
La questione va esaminata alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 21906/2024, secondo cui "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi".
Nel caso di specie, la riduzione dell'importo ingiunto è stata determinata dalla CTU che ha ricalcolato il saldo del rapporto di conto corrente, accertando un'esposizione debitoria inferiore a quella originariamente azionata. Non si è quindi in presenza di una pluralità di domande contrapposte né di un'unica domanda articolata in più capi, ma semplicemente di un accoglimento in misura ridotta della pretesa creditoria.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 5356/2024), in tali casi "la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui compensare le spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità".
Tuttavia, tale valutazione discrezionale deve essere esercitata nel rispetto dei principi che regolano la materia. In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono un unico processo, nel quale l'onere delle spese va regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. ord. n. 1213/2025).
Nel caso di specie, l'opposizione ha determinato una riduzione del credito di circa € 562.000, pari all'8,3% dell'importo originariamente ingiunto.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, nella valutazione complessiva dell'esito del giudizio occorre considerare che:
1) il credito di è rimasto insoddisfatto per oltre sei milioni di euro;
CP_2
2) la riduzione accertata all'esito della CTU (circa € 562.000) rappresenta una percentuale modesta (8,3%) rispetto all'importo complessivamente azionato;
3) gli opponenti sono risultati soccombenti su tutte le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate, compresa l'eccezione di incompetenza territoriale, in relazione alla quale hanno anche proposto un regolamento di competenza dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte in quanto proposto avverso un provvedimento non definitivo. pagina 12 di 14 In questo contesto, la mera riduzione quantitativa del credito in misura percentualmente contenuta non giustifica una diversa regolamentazione delle spese di lite. Come affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (n. 32061/2022), "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza".
Nel caso di specie, l'opposizione ha determinato una riduzione del quantum debeatur che, pur non irrilevante in termini assoluti, rappresenta una percentuale minima dell'importo originariamente preteso.
Tale circostanza, unita alla soccombenza degli opponenti su tutte le altre questioni, giustifica pienamente la decisione del Tribunale di porre integralmente a loro carico le spese di lite, incluse quelle della fase monitoria.
La condotta processuale degli opponenti, che hanno moltiplicato le iniziative giudiziali proponendo anche un regolamento di competenza manifestamente inammissibile, conferma la correttezza della decisione impugnata anche sotto il profilo della proporzionalità della statuizione sulle spese rispetto all'effettivo svolgimento del processo, correttamente valorizzata al fine di escludere, nel caso concreto, le ragioni per una parziale compensazione che, peraltro, ove grosso modo proporzionata alla riduzione del debito accertato, avrebbe comunque comportato una decurtazione invero modesta.
Anche questo motivo di appello deve quindi essere respinto.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del presente grado, liquidate a valori medi del pertinente scaglione (determinato come da domanda, peraltro in conformità al valore dichiarato dall'appellante), considerate le tre fasi in concreto esperite (studio, introduttiva, decisoria).
Ricorrono inoltre i presupposti per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, atteso il rigetto integrale dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RO
e avverso la sentenza n. 2004/2023 del Tribunale di Torino, ogni
[...] RO diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata
[...] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 30.000,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
pagina 13 di 14 Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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