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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6284/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione a ruolo
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Manfredonia;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Serrelli;
CP_1
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Erminio Mazzone;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di essere venuta a conoscenza, tramite ispezione fiscale del 22.10.2024, di una posizione debitoria portata dalla cartella esattoriale n. 10020090005225891000, avente ad oggetto contributi IVS di competenza dell' anni 2005-2007. Deduceva la omessa notifica della cartella esattoriale e la prescrizione CP_1 dei contributi ivi indicati per decorso del termine quinquennale anche sopravvenuta alla eventuale notifica dell'atto.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti convenuti che con articolate argomentazioni chiedevano dichiararsi la inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 4.6.2025.
Avuto riguardo all'oggetto del giudizio, è opportuno premettere che, come noto, in materia di impugnazione del c.d. estratto di ruolo, il consolidato principio secondo cui dunque, l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella nella quale il ruolo viene trasfuso, in difetto non sussistendo un interesse concreto e attuale del contribuente, ex { HYPERLINK "http://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art100" \t "_blank" }, ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo (Cass.
66010/13); e ciò, perfino nel caso in cui l'estratto di ruolo sia notificato di seguito alla cartella di pagamento, e non in luogo di essa, atteso che detto atto non esprime una pretesa tributaria autonoma da quella portata dalla cartella, sulla quale soltanto si fonda l'azione esecutiva (Cass. {
HYPERLINK "javascript:void(0);" \o "ECLI:IT:CASS:2010:1837CIV" \t "_blank" }/10). (…) In definitiva, dunque, l'estratto di ruolo potrà essere impugnato in quelle sole ipotesi in cui - per espresse previsioni normative - esso venga ad incidere direttamente sul rapporto tributario individuale, ovvero allorquando venga ad essere notificato al contribuente da solo, in luogo della cartella di pagamento, assumendo, in tal modo, la natura di un atto impositivo autonomamente impugnabile” (cfr. Cass. n. 6395/2014) è stato, dalla più recente giurisprudenza di legittimità, superato da orientamento contrario, ritenendo la S.C. (sentenza delle Sezioni Unite del 2 ottobre
2015, n. 19704) che, in caso di mancata conoscenza delle cartelle di pagamento, per vizi della notifica, possono essere impugnate dinanzi al giudice tributario le cartelle di pagamento conosciute attraverso gli estratti di ruolo. Infatti, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione
(Cass., sez. un., 2 ottobre 2015, n. 19704).
La giurisprudenza di legittimità successiva si è posta nel solco della pronuncia della Corte a sezioni unite (n.19704/2015), con l'affermazione della possibilità per il contribuente di impugnare la cartella non notificata, ma conosciuta tramite l'estratto di ruolo (Cass., sez. 6-5, 21 gennaio 2022, n. 1971;
Cass., sez. 6-5, 11 gennaio 2012, n. 587; Cass., sez. 5, 24 dicembre 2021, n. 41508; Cass., sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39282; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2021, n. 38964; Cass., sez. 5, 22 novembre 2021,
n. 36013; Cass., sez. 6-5, 5 ottobre 2020, n. 21289; Cass., sez. 5, 17 settembre 2019, n. 23076; Cass., sez. 6-5, 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., sez.
6-L, 25 febbraio 2019, n. 5443; Cass., 1 giugno 2016,
n. 11439).
In talune decisioni si è poi evidenziata la sussistenza dell'interesse ad agire del contribuente, ex art. 100 c.p.c., in via “anticipata” avverso la cartella di pagamento non notificata, indipendentemente dalla notifica di un atto successivo, facendo valere l'invalidità della notifica dell'atto di riscossione, allo scopo di vedere accertata l'insussistenza per prescrizione della pretesa erariale già iscritta a ruolo
(Cass., sez. 5, 13 marzo 2020, n. 7228; Cass., sez. 5-6, 3 marzo 2016, che ravvisa l'interesse giuridico all'impugnazione anticipata nella declaratoria di inefficacia della cartella, perché mai notificata).
“L'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione da impugnare unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perchè solo da quel momento sorge l'interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale previsto dall'art. 21 del d.lgs.
n. 546 del 1992, l'autonoma impugnativa dell'estratto, non ostandovi il disposto dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 cit. che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza” (così Cass. n. 22507/2019).
Tuttavia, nonostante la giurisprudenza di legittimità si sia mostrata sostanzialmente conforme alla pronuncia della Corte a sezioni unite del 2015 n. 19704, deve tenersi conto dell'incidenza sulla questione dello ius superveniens costituito dall'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215 (non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo). Tale norma prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
L'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 è stato inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del d.P.R.
n. 602 del 1973. La prima parte dell'art.
4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021, non pone alcun problema;
si sancisce in modo cristallino che “l'estratto di ruolo non è impugnabile “; tuttavia, nella seconda parte della norma, si prevede che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio[…]”, pregiudizio “qualificato” poi specificato esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione. La fattispecie è quindi proprio quella della possibile tutela giurisdizionale “anticipata”, che, sino ad ora, era consentita al contribuente che avesse “scoperto” una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo.
L'intento del legislatore è quello di limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad euro 5.000 (dal 1 ° gennaio 2018, prima euro 10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, al combinato disposto degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17); cfr. Cassazione
Sezioni Unite n. 26283/2022, punto 13.1 della parte motiva.
Nel caso di specie, considerato che il difetto di interesse ad agire è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il giudicato (per tutte cfr. Cass. n. 15084 del 2006) e che è ius receptum il principio per cui l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui l'azione
è proposta, ma anche al momento della decisione, atteso che è in relazione a tale momento ed alla domanda originariamente formulata, che esso deve essere valutato (ex plurimis, Cass. n.
11204/2017, 26641/2018), non avendo parte ricorrente né prospettato né tanto meno dimostrato la ricorrenza di una delle ipotesi tassative in cui, ai sensi della novella legislativa richiamata, sussiste l'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza della condizione dell'azione di cui all'art. 100 c.p.c.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza tenuto conto della data di entrata in vigore della predetta novella legislativa e di quella, ben posteriore, del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' e dell CP_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte, nell'importo di € 854,00 oltre
[...] spese generali al 15%, IVA e CPA se spettanti.
Salerno, 4.6.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6284/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione a ruolo
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Manfredonia;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Serrelli;
CP_1
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Erminio Mazzone;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di essere venuta a conoscenza, tramite ispezione fiscale del 22.10.2024, di una posizione debitoria portata dalla cartella esattoriale n. 10020090005225891000, avente ad oggetto contributi IVS di competenza dell' anni 2005-2007. Deduceva la omessa notifica della cartella esattoriale e la prescrizione CP_1 dei contributi ivi indicati per decorso del termine quinquennale anche sopravvenuta alla eventuale notifica dell'atto.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti convenuti che con articolate argomentazioni chiedevano dichiararsi la inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 4.6.2025.
Avuto riguardo all'oggetto del giudizio, è opportuno premettere che, come noto, in materia di impugnazione del c.d. estratto di ruolo, il consolidato principio secondo cui dunque, l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella nella quale il ruolo viene trasfuso, in difetto non sussistendo un interesse concreto e attuale del contribuente, ex { HYPERLINK "http://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art100" \t "_blank" }, ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo (Cass.
66010/13); e ciò, perfino nel caso in cui l'estratto di ruolo sia notificato di seguito alla cartella di pagamento, e non in luogo di essa, atteso che detto atto non esprime una pretesa tributaria autonoma da quella portata dalla cartella, sulla quale soltanto si fonda l'azione esecutiva (Cass. {
HYPERLINK "javascript:void(0);" \o "ECLI:IT:CASS:2010:1837CIV" \t "_blank" }/10). (…) In definitiva, dunque, l'estratto di ruolo potrà essere impugnato in quelle sole ipotesi in cui - per espresse previsioni normative - esso venga ad incidere direttamente sul rapporto tributario individuale, ovvero allorquando venga ad essere notificato al contribuente da solo, in luogo della cartella di pagamento, assumendo, in tal modo, la natura di un atto impositivo autonomamente impugnabile” (cfr. Cass. n. 6395/2014) è stato, dalla più recente giurisprudenza di legittimità, superato da orientamento contrario, ritenendo la S.C. (sentenza delle Sezioni Unite del 2 ottobre
2015, n. 19704) che, in caso di mancata conoscenza delle cartelle di pagamento, per vizi della notifica, possono essere impugnate dinanzi al giudice tributario le cartelle di pagamento conosciute attraverso gli estratti di ruolo. Infatti, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione
(Cass., sez. un., 2 ottobre 2015, n. 19704).
La giurisprudenza di legittimità successiva si è posta nel solco della pronuncia della Corte a sezioni unite (n.19704/2015), con l'affermazione della possibilità per il contribuente di impugnare la cartella non notificata, ma conosciuta tramite l'estratto di ruolo (Cass., sez. 6-5, 21 gennaio 2022, n. 1971;
Cass., sez. 6-5, 11 gennaio 2012, n. 587; Cass., sez. 5, 24 dicembre 2021, n. 41508; Cass., sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39282; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2021, n. 38964; Cass., sez. 5, 22 novembre 2021,
n. 36013; Cass., sez. 6-5, 5 ottobre 2020, n. 21289; Cass., sez. 5, 17 settembre 2019, n. 23076; Cass., sez. 6-5, 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., sez.
6-L, 25 febbraio 2019, n. 5443; Cass., 1 giugno 2016,
n. 11439).
In talune decisioni si è poi evidenziata la sussistenza dell'interesse ad agire del contribuente, ex art. 100 c.p.c., in via “anticipata” avverso la cartella di pagamento non notificata, indipendentemente dalla notifica di un atto successivo, facendo valere l'invalidità della notifica dell'atto di riscossione, allo scopo di vedere accertata l'insussistenza per prescrizione della pretesa erariale già iscritta a ruolo
(Cass., sez. 5, 13 marzo 2020, n. 7228; Cass., sez. 5-6, 3 marzo 2016, che ravvisa l'interesse giuridico all'impugnazione anticipata nella declaratoria di inefficacia della cartella, perché mai notificata).
“L'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione da impugnare unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perchè solo da quel momento sorge l'interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale previsto dall'art. 21 del d.lgs.
n. 546 del 1992, l'autonoma impugnativa dell'estratto, non ostandovi il disposto dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 cit. che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza” (così Cass. n. 22507/2019).
Tuttavia, nonostante la giurisprudenza di legittimità si sia mostrata sostanzialmente conforme alla pronuncia della Corte a sezioni unite del 2015 n. 19704, deve tenersi conto dell'incidenza sulla questione dello ius superveniens costituito dall'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215 (non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo). Tale norma prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
L'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 è stato inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del d.P.R.
n. 602 del 1973. La prima parte dell'art.
4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021, non pone alcun problema;
si sancisce in modo cristallino che “l'estratto di ruolo non è impugnabile “; tuttavia, nella seconda parte della norma, si prevede che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio[…]”, pregiudizio “qualificato” poi specificato esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione. La fattispecie è quindi proprio quella della possibile tutela giurisdizionale “anticipata”, che, sino ad ora, era consentita al contribuente che avesse “scoperto” una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo.
L'intento del legislatore è quello di limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad euro 5.000 (dal 1 ° gennaio 2018, prima euro 10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, al combinato disposto degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17); cfr. Cassazione
Sezioni Unite n. 26283/2022, punto 13.1 della parte motiva.
Nel caso di specie, considerato che il difetto di interesse ad agire è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il giudicato (per tutte cfr. Cass. n. 15084 del 2006) e che è ius receptum il principio per cui l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui l'azione
è proposta, ma anche al momento della decisione, atteso che è in relazione a tale momento ed alla domanda originariamente formulata, che esso deve essere valutato (ex plurimis, Cass. n.
11204/2017, 26641/2018), non avendo parte ricorrente né prospettato né tanto meno dimostrato la ricorrenza di una delle ipotesi tassative in cui, ai sensi della novella legislativa richiamata, sussiste l'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza della condizione dell'azione di cui all'art. 100 c.p.c.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza tenuto conto della data di entrata in vigore della predetta novella legislativa e di quella, ben posteriore, del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' e dell CP_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte, nell'importo di € 854,00 oltre
[...] spese generali al 15%, IVA e CPA se spettanti.
Salerno, 4.6.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio