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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone di Magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 180/2024 R.G. promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, corrente in Mogliano Veneto (TV), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Bartolomeo Falcone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Elisabetta Giacomelli, sito in Venezia - Mestre, viale San Marco n.
49/C, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
corrente in Treviso, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Fabio Civale ed
Isabella Melchiori, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, sito in
Castelfranco Veneto (TV), via Roma n. 22, in forza procura alle liti in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 23/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 10 gennaio 2024 e notificata il successivo 12 gennaio 2024, rimessa al collegio in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 17 marzo
2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Nel merito, in riforma della sentenza n. 23/2024, resa dal Tribunale di Treviso nel giudizio R.G. 7782/2021 in data 09.01.2024, pubblicata in data 10.01.2024 e notificata il 12.01.2024, accertare e dichiarare la mancata valida e determinata pattuizione degli oneri applicati al rapporto e comunque, in ogni caso, del tasso leasing, dell'indicizzazione, del regime finanziario, degli interessi applicati e, per l'effetto, condannare la appellata alla restituzione in favore dell'appellante dell'importo di euro 29.339,32.=, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti al
30.03.2020 e quelli che la attrice avrebbe dovuto corrispondere ex art. 117 TUB così come quantificati dal CTU, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre agli ulteriori interessi corrisposti nel periodo successivo all'ultimo documentato in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario, con condanna dell'appellata alla restituzione in favore dell'appellante di quanto corrisposto a detto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare. In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 cpc dell'appello proposto da Parte_2
[...
[...] per tutti motivi esposti in narrativa. Accertare e dichiarare l'inammissibilità
[...]
delle nuove domande proposta da per la prima volta in sede di Parte_1 appello in violazione dell'art. 345 cpc per tutti motivi esposti in narrativa. Accertare
e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n. 23/2024 rinunciate dall'appellante e non espressamente impugnate le quali non potranno in alcun modo essere esaminate, impugnate e riformate nel presente giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dall'attrice, in ogni caso, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 329 cpc, l'acquiescenza parziale da parte dell'appellante e, quindi, il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n.
23/2024 non espressamente impugnate, come meglio individuate in narrativa. In via principale, confermare integralmente la sentenza n. 23/2024 emessa dal Tribunale di
Treviso in data 9 gennaio 2024 e pubblicata in data 10 gennaio 2024. Rigettare le domande tutte formulate nei confronti di . In via subordinata, nella Controparte_1 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto Parte_1
accogliere le domande già proposte da nel giudizio di primo grado e
[...] CP_1
di seguito riproposte. In via preliminare, espungere dal fascicolo d'ufficio la memoria avversaria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cpc per i motivi esposti in narrativa. Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente al contratto di cui è causa per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 cc per i motivi esposti in narrativa. Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 cc. In via principale, respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. In via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa in merito all'indeterminatezza della clausola di indicizzazione, procedere alla rideterminazione dei rispettivi crediti e debiti sussistenti tra le parti in forza delle note di accredito incassate da Parte_1
e compensare le somme tra le parti. Nella denegata ipotesi di accoglimento
[...]
3 della domanda di illegittimità e/o nullità degli addebiti compiuti da in CP_1
relazione al tasso leasing, accertare e dichiarare i rispettivi debiti e crediti tra le parti applicando il tasso leasing, oneri e condizioni, indicati nel contratto di cui è causa.
Nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa in merito all'usura oggettiva, procedere alla rideterminazione e riconduzione dei tassi applicati entro i limiti del c.d. tasso - soglia vigente al momento della conclusione del contratto di leasing oggetto di causa, ferma in ogni caso la legittimità degli interessi corrispettivi.
In via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1/2012 e del relativo D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per chiedere
[...] Controparte_1
l'accertamento dell'invalidità, dell'indeterminatezza e della nullità di alcune clausole del contratto di locazione finanziaria intercorso tra le parti e stipulato in data 18 dicembre 2007.
In particolare, l'utilizzatrice chiedeva l'accertamento della Parte_1 nullità e dell'indeterminatezza della pattuizione degli oneri applicati al rapporto contrattuale, del tasso leasing, dell'indicizzazione, del regime finanziario, degli interessi applicati, della mancata indicazione del TAEG, della nullità della clausola floor e della pattuizione usuraria o dell'indeterminatezza del tasso di mora. Per
l'effetto, parte attrice concludeva per la condanna della concedente al CP_1
4 pagamento della somma di euro 30.190,75.=, oltre accessori, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti al 30 marzo 2022 e quelli che l'attrice stessa avrebbe dovuto corrispondere ai sensi dell'art. 117 TUB.
Sua volta, , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle CP_1 domande attoree, eccependo la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito con riguardo ai corrispettivi versati sino al 13 dicembre 2011 ex art. 2935 e 2946 cc e la prescrizione quinquennale sulle somme pretese a titolo di interessi sino al 13 dicembre 2016. Parte convenuta affermava, inoltre, l'infondatezza delle domande attoree, posto che non si rilevava alcun profilo di indeterminatezza circa le clausole contrattuali. Solo in via graduata, in caso di accoglimento delle domande dell'attrice, la convenuta chiedeva di procedere alla rideterminazione dei rispettivi crediti e debiti in forza delle note di accredito incassate da Parte_1
con compensazione delle somme.
[...]
Esperita la fase istruttoria a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 23/2024, pubblicata in data 10 gennaio 2024, il Tribunale di Treviso, dopo aver rigettato le eccezioni di prescrizione proposte da parte convenuta, rigettava parimenti tutte le domande attoree, condannando alla rifusione in Parte_1
favore di delle spese di lite. CP_1
In particolare, il primo giudice non riteneva indeterminato l'oggetto del contratto di locazione finanziaria per il solo fatto della mancata indicazione del tasso leasing effettivo, risultando assolto l'onere informativo posto in capo al concedente, in quanto nel contratto era inequivocabilmente indicato il ridetto tasso come
“nominale annuo”, non residuando incertezze su tale tipologia di indicatore.
Affermava il Tribunale che il tasso leasing, determinabile pur attraverso calcoli complessi, era dunque desumibile per relationem sulla base dei vari parametri indicati nel contratto. Il Giudice di prime cure, riteneva infondata anche l'argomentazione circa l'indeterminatezza del contratto derivante dalla mancata consegna del piano di ammortamento. Secondo il Tribunale non era imprescindibile che tale piano fosse consegnato all'utilizzatore, essendo sufficiente l'indicazione nel
5 contratto, come nel caso di specie, di tutti gli elementi indispensabili perché
l'utilizzatore potesse conoscere la reale portata dell'obbligazione assunta. Anche con riguardo alla clausola di indicizzazione, il Giudice di prime cure riteneva il suo oggetto determinato, in quanto descrivente la modalità di determinazione dei conguagli di indicizzazione con sufficiente chiarezza, mediante l'indicazione del tasso Euribor, del parametro iniziale al 4,8% e delle modalità di funzionamento dell'indicizzazione mediante la tabella allegata al contratto. Sugli interessi applicati, il Tribunale di Treviso aderiva a quanto stabilito dal CTU, rigettando l'asserzione di parte attrice circa la mancata indicazione della base di calcolo degli interessi corrispettivi. Secondo il primo giudice, era possibile determinare con sufficiente chiarezza gli elementi fondamentali del contratto per conoscere la portata dell'obbligazione assunta dall'utilizzatore. Anche sul regime di capitalizzazione degli interessi, il primo Giudice rigettava la domanda di nullità, asserendo che in capo alla concedente non vi era un obbligo informativo avente ad oggetto il regime di ammortamento degli interessi e la regolamentazione del regime di restituzione del capitale. Il Giudice di prime cure altresì rigettava tutte le altre argomentazioni avanzate da parte attrice al fine di ottenere la nullità del contratto, statuizioni non oggetto di impugnazione nel presente giudizio di gravame, con conseguente giudicato.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo la Parte_1
dichiarazione della nullità ed indeterminatezza delle clausole del contratto di leasing sopra menzionate. L'impugnate ha chiesto, inoltre, la condanna della società concedente alla restituzione della somma di euro 29.339,32.=, importo così quantificato dal CTU, pari alla differenza tra gli interessi dalla stessa corrisposti al 30 marzo 2020 e quelli che avrebbe dovuto corrispondere ex art. 117 TUB.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha asserito l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto per la mancata indicazione del tasso di leasing effettivo, posto che nelle relative pattuizioni sarebbe indicato solo il tasso nominale annuo. Parte ha asserito che l'indicazione del tasso Parte_1
6 nominale come “tasso leasing” equivarrebbe ad esporre nel foglio informativo un tasso diverso da quello effettivo, sostenendo che la pattuizione del tasso leasing effettivo sarebbe obbligatoria in base alla delibera CIRC del 4 marzo 2003. In punto,
l'appellante ha richiamato la CTU che ha illustrato la disciplina del tasso leasing, prevedente che nei contratti di locazione finanziaria non si debba indicare il TAN o il
TAEG applicato, ma un tasso (chiamato appunto tasso leasing) calcolato secondo modalità precisata dalla Banca d'Italia nella circolare n. 229 del 21 aprile 1999. A detta dell'impugnante, la Banca d'Italia avrebbe previsto che il “Tasso Leasing” dovesse essere pari “tasso interno di rendimento” che azzererebbe il valore attuale netto dei flussi di cassa di un investimento. Ciò posto, l'appellante ha lamentato la mancata indicazione di tale tasso effettivo nel contratto, con applicazione conseguente della sanzione sostitutiva di cui all'art. 117 TUB, nulla rilevando che il tasso leasing fosse stato determinato nella misura di 6,38 % sulla base di una perizia di parte.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la mancata pattuizione del piano finanziario di ammortamento, non essendoci in tal modo la possibilità di ricostruire il rapporto obbligatorio in senso univoco, con evidente elemento di indeterminatezza a discapito dell'utilizzatore. Parte appellante ha evidenziato che l'argomentazione in oggetto avrebbe trovato adesione anche da parte del CTU, che avrebbe concluso affermando che le previsioni contrattuali non consentivano di ricostruire un piano di ammortamento del leasing univoco, mancando la precisazione della convenzione sui giorni.
Con il terzo motivo di appello, ha censurato Parte_1
l'indeterminatezza della clausola di indicizzazione, in quanto dalle disposizioni contrattuali non sarebbe possibile individuare con esattezza quando rilevare il parametro da confrontare con il tasso base, inoltre non venendo indicata nessuna metodologia di calcolo tale da consentire di determinare con precisione la variazione.
Secondo l'appellante la clausola di indicizzazione non descriverebbe le modalità di determinazione dei conguagli di indicizzazione con sufficiente chiarezza e dagli
7 elementi stabiliti nel contratto non risulterebbe univoco ed esplicito l'effetto della variazione del tasso sull'indicizzazione. Ciò posto, a detta dell'appellante, deriverebbe la nullità della clausola relativa all'indicizzazione e la conseguente necessità di applicazione degli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Con il quarto motivo di gravame parte appellante ha contestato l'affermazione del primo Giudice che avrebbe erroneamente ritenuto generica ed infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione nel contratto della base di calcolo degli interessi corrispettivi.
Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha evidenziato la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto, invocando l'applicabilità per analogia dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia dei mutui con piano di ammortamento alla francese anche ai contratti di locazione finanziaria. Così, secondo la mancata pattuizione del regime di restituzione del capitale Parte_1 erogato dovrebbe essere sanzionata con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Si è costituita in giudizio la società con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata in data 29 maggio 2024, con la quale ha chiesto in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e, nel merito, il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
*****
1 – Preliminarmente, non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. L'impugnazione rispetta i connotati di cui all'art. 342 cpc, in quanto parte appellante ha individuato le specifiche parti della decisione impugnata, i vari motivi di fatto e di diritto concernenti l'asserita indeterminatezza del contratto, denunciando così la violazione di legge, gli errori compiuti dal Giudice di primo grado e la loro rilevanza ai fini della decisione. Secondo la Cassazione “per la sussistenza del
8 requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 cpc, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il Giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado” (Cass. n. 22123/2009).
2 – Nel merito ed in via preliminare, appare necessario rimarcare la differenza tra regole di validità e regole di comportamento. Solo la violazione delle prime comporta la declaratoria di nullità del contratto, in quanto cagiona la violazione da parte del contratto e del suo intrinseco contenuto di norme imperative. Questo tipo di nullità opera anche in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso, la cd. nullità virtuale, fermo restando la necessaria qualificazione a monte della norma violata come norma imperativa, avente ad oggetto interessi superiori ed indisponibili dalle parti che non possono essere violati dal contenuto del contratto. La nullità del contratto può essere anche strutturale ai sensi dell'art. 1418 comma 2, quando risulta mancante uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 cc, quando la causa è illecita o l'oggetto non ha i requisiti dell'art. 1346 cc, ossia, tra gli altri, quelli di determinatezza o determinabilità. La violazione delle regole di comportamento invece non comporta la nullità del contratto, salvo la presenza di nullità testuale ex art. 1418 comma 3 cc, essendo, nel caso, censurabile la condotta del contraente, attiva od omissiva, anteriore alla conclusione del contratto e non il contenuto intrinseco dell'atto.
3 – Ciò premesso e venendo all'esame specifico dei motivi di gravame, il primo motivo di appello non è fondato e va respinto. Il contratto non può considerarsi nullo per indeterminatezza dell'oggetto per il solo fatto che non è indicato il tasso leasing effettivo ma solo il tasso leasing annuale nominale. La CTU chiarisce che la disciplina in materia di trasparenza bancaria prevede che i contratti di locazione finanziaria non debbano indicare all'interno del corpo contrattuale il TAN ed il
TAEG, come nel caso di mutui, ma debbano indicare un tasso, chiamato tasso leasing, calcolato secondo le modalità stabilite dalle circolari della Banca d'Italia. In
9 particolare, riporta correttamente il CTU, che per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse, è indicato “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte)
e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti” (pag. 5 CTU). In sostanza, l'indicazione del tasso di leasing effettivo indica per l'utilizzatore il costo effettivo dell'intera operazione di locazione finanziaria. Ciò posto, la mancata indicazione del tasso di leasing effettivo non comporta la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, posto che tale dato è ricavabile dagli altri elementi indicati nel contratto di locazione finanziaria. Il CTU, le cui conclusioni vanno condivise, sostiene che tale mancanza non comporta l'indeterminatezza del tasso, anche in considerazione del fatto che la normativa vigente non chiarisce quale dei tassi debba essere indicato nel contratto, se il tasso di leasing nominale annuo (presente nel testo del contratto) o il tasso di leasing effettivo (pag. 5 CTU). Secondo il consulente il tasso leasing dovrebbe essere calcolato ed indicato come tasso effettivo, proprio per la necessità di fornire all'utilizzatore una chiara informazione e di permettergli un confronto con altre soluzioni di finanziamento (pag. 7 CTU). Tale argomentazione, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non permette di ritenere nullo il contratto per indeterminatezza dell'oggetto, posto che questo risulta determinabile mediante gli altri elementi descritti in modo specifico nel contratto. Infatti, a conferma della determinabilità dell'oggetto, sia il CTU e sia il perito di parte appellante hanno determinato il tasso di leasing effettivo in misura sostanzialmente univoca (perizia di parte ed allegato n. 3 alla CTU). In conclusione, secondo il consulente laddove il contratto di leasing chiarisca quale “tasso leasing” sia stato utilizzato, non si può concludere che sia stata violata la normativa sulla trasparenza finanziaria. Nel caso di specie, il CTU correttamente evidenzia che nel contratto di leasing esaminato è chiaramente indicato che il “tasso leasing” è espresso come tasso 'nominale annuo'.
Detta locuzione, chiaramente espressa nel contratto, esclude quindi che l'utilizzatore possa aver frainteso la portata del “tasso leasing” contrattuale e, in ultima istanza,
10 che il contratto possa essere considerato indeterminato. Anche la giurisprudenza della Suprema Corte conferma la validità del contratto di locazione finanziaria anche se risulta mancante l'indicazione del tasso di leasing effettivo, affermando che “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del tasso leasing nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata” (Cass. n. 29530/2024). Inoltre, ai fini della determinatezza, non rileva la difficoltà nel calcolo del tasso di leasing effettivo e né la necessità di un'eventuale perizia al fine di pervenire al risultato finale.
4 – Anche il secondo motivo di appello non è fondato. La mancata consegna di un piano di ammortamento non comporta la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto. L'appellante asserisce una violazione di una regola di comportamento posta in essere dalla società concedente, la quale potrà rilevare, se effettivamente sussiste l'asserita violazione, ai fini dell'accertamento della responsabilità per inadempimento contrattuale. Posto che, a causa della mancata indicazione della convenzione sui giorni, è possibile ricavare tre diversi piani di ammortamento, si rileva che tale circostanza non è ragione di indeterminatezza delle obbligazioni contrattuali. In particolare, scrive sul punto il CTU che “al quesito posto è possibile rispondere che le previsioni contrattuali non consentono di ricostruire un piano di ammortamento del leasing univoco, ma va necessariamente ricordato che tale aspetto non è, a parere dello scrivente, ragione di indeterminatezza delle obbligazioni contrattuali assunte dall'utilizzatore, né il piano di ammortamento è una informazione che la norma prevede che sia fornita al cliente” (pag. 10 CTU). Inoltre, lo stesso perito asserisce che solo uno dei tre possibili piani di ammortamento può
11 destare perplessità in relazione alla determinatezza delle obbligazioni contrattuali, il quale però non risulta essere stato applicato dalla società di leasing. Sul punto, il
CTU sostiene “va però precisato che detto piano non è quello sul quale la società di leasing ha concretamente costruito la proposta finanziaria al cliente e che quindi il
“tasso leasing”, che dalla stessa deriva, rappresenta solo un tasso calcolato in modo convenzionale (al solo fine di poter confrontare diverse proposte di leasing)” (pag.
11 CTU).
5 – Il terzo motivo di gravame non è fondato in quanto la clausola relativa all'indicizzazione non risulta nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Le modalità di funzionamento della clausola sono indicate in modo specifico nel contratto (art. 5, allegato 1 ed allegato 2). Si prevede nell'allegato 1 al contratto di locazione finanziaria che il corrispettivo periodico previsto dal contratto è soggetto alle variazioni del costo del denaro con la previsione di un conguaglio trimestrale, fermo l'ammontare costante dei canoni dovuti dall'utilizzatore. In sostanza, al fine della gestione della variabilità degli interessi, si prevede l'emissione di note di debito e di accredito in cui viene calcolato il maggiore o minore importo degli interessi dovuti nel trimestre trascorso, in base alla variazione del tasso di interesse di riferimento. La clausola indica come parametro di riferimento l'Euribor 3 mesi 365/365, preso come indice base al 4,8%, prevedendo che ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, dell'indice base corrisponda una variazione dello stesso senso dei canoni. Viene, altresì, allegata una tabella nella quale sono riportati gli importi relativi alla variazione dello 0,1 di punto dell'indice base. In sostanza, la tabella offre all'utilizzatore gli strumenti per capire le modalità di funzionamento della clausola di indicizzazione. Lo stesso consulente della concedente, infatti, riporta un esempio di operatività della clausola affermando che “in corrispondenza del canone n. 10 viene indicata una variazione pari a € 13,90. Ciò significa che in presenza di un aumento di 0,40 dell'Euribor rispetto al parametro di riferimento iniziale ci sarà un adeguamento del canone in aumento (a debito dell'Utilizzatore) di 55,6 euro (€
13,90 euro*4)”. Ciò posto, il CTU ha comunque accertato che l'esemplificazione
12 operata dal CTP dell'odierna appellata non corrisponde a quanto eseguito dalla stessa società concedente nel calcolo dei conguagli, determinati secondo una modalità operativa non illustrata dal contratto (pag. 14 CTU). La circostanza che detto calcolo dell'indicizzazione sia stato effettuato dalla società concedente in un modo non conforme rispetto alle modalità appena indicate non può comportare la nullità della clausola di indicizzazione per indeterminatezza, posto che un diverso regime di calcolo potrebbe rilevare solamente al fine della sussistenza di un inadempimento contrattuale da parte della concedente. La domanda proposta dall'appellante è quella di accertamento della nullità. Il fatto che la concedente abbia calcolato i conguagli sulla base di un criterio diverso rispetto a quello stabilito dal contratto non rende indeterminata una clausola che risulta essere chiara ed intellegibile per l'utilizzatore, anche mediante l'esemplificazione contenuta nella tabella allegata al contratto. Tale diversa modalità di calcolo, determinata secondo il CTU dal fatto che il leasing tiene conto della durata effettiva dei soli mesi di dicembre e marzo (pag. 14 CTU), può rilevare solo nell'ambito di una responsabilità contrattuale. A questo fine, si rammenta comunque che il diverso modo di effettuare i conguagli è andato a vantaggio dell'utilizzatore nella misura di euro 1.493,62.=. Sul punto il CTU afferma che “nell'allegato prospetto (all. n. 7) sono riportate le indicizzazioni calcolate dal
CTU in base alla descrizione contrattuale (e del CTP della convenuta) e quelle effettivamente applicate dalla banca, dal quale risulta al 30 marzo 2022 una differenza complessiva nei conguagli di euro 1.493,62.= a favore dell'utilizzatore
(ossia note di accredito emesse dal leasing in misura maggiore al dovuto)”.
6 – Il quarto e quinto motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati. In primo luogo, si rileva la genericità della contestazione di parte appellante con la quale rileva “la mancata indicazione in contratto di alcuna base di calcolo degli interessi corrispettivi”. Come accertato dal CTU, il contratto di locazione finanziaria prevede gli elementi fondamentali da renderne determinato l'oggetto, essendo indicato il capitale finanziato, la durata, il numero di canoni, il corrispettivo complessivo della
13 locazione finanziaria, l'ammontare del maxi-canone iniziale, il prezzo di riscatto finale ed il tasso leasing nominale annuo. Inoltre, la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi ed il loro regime di ammortamento (la quota capitale e la quota di interessi componenti il singolo canone) non è causa di nullità del contratto e non ne rende indeterminato l'oggetto. Ciò viene confermato anche dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di mutuo con piano di ammortamento alla francese, i cui principi sono applicabili anche nel caso di locazione finanziaria. La mancata indicazione del regime di ammortamento può costituire al più una violazione di una regola di comportamento e non di una regola di validità, rilevando in astratto ai fini della sussistenza di una responsabilità contrattuale. Secondo la Cassazione (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024) “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
7 – Posto il rigetto dei motivi di gravame inerenti all'asserita nullità del contratto, è infondato anche il sesto motivo di impugnazione relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio. Non essendo fondata la domanda di accertamento della nullità, non può per l'effetto essere accolta la domanda di ripetizione della somma calcolata tenendo conto della differenza tra gli interessi corrisposti dall'utilizzatore e degli interessi calcolati sulla base dell'art. 117 TUB.
8 – Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate in base al valore della causa. Si applicano le tabelle del
2022, con riferimento ai parametri stabiliti per lo scaglione da euro 26.001,00= ed euro 52.000,00=. Si applicano i valori medi e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di
14 cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma
17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 23/2024, pubblicata in data 10 gennaio 2024;
2. conferma per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna alla rifusione in favore Parte_1
di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano in euro 6.946,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 24 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone di Magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 180/2024 R.G. promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, corrente in Mogliano Veneto (TV), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Bartolomeo Falcone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Elisabetta Giacomelli, sito in Venezia - Mestre, viale San Marco n.
49/C, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
corrente in Treviso, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Fabio Civale ed
Isabella Melchiori, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, sito in
Castelfranco Veneto (TV), via Roma n. 22, in forza procura alle liti in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 23/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 10 gennaio 2024 e notificata il successivo 12 gennaio 2024, rimessa al collegio in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 17 marzo
2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Nel merito, in riforma della sentenza n. 23/2024, resa dal Tribunale di Treviso nel giudizio R.G. 7782/2021 in data 09.01.2024, pubblicata in data 10.01.2024 e notificata il 12.01.2024, accertare e dichiarare la mancata valida e determinata pattuizione degli oneri applicati al rapporto e comunque, in ogni caso, del tasso leasing, dell'indicizzazione, del regime finanziario, degli interessi applicati e, per l'effetto, condannare la appellata alla restituzione in favore dell'appellante dell'importo di euro 29.339,32.=, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti al
30.03.2020 e quelli che la attrice avrebbe dovuto corrispondere ex art. 117 TUB così come quantificati dal CTU, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre agli ulteriori interessi corrisposti nel periodo successivo all'ultimo documentato in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario, con condanna dell'appellata alla restituzione in favore dell'appellante di quanto corrisposto a detto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare. In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 cpc dell'appello proposto da Parte_2
[...
[...] per tutti motivi esposti in narrativa. Accertare e dichiarare l'inammissibilità
[...]
delle nuove domande proposta da per la prima volta in sede di Parte_1 appello in violazione dell'art. 345 cpc per tutti motivi esposti in narrativa. Accertare
e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n. 23/2024 rinunciate dall'appellante e non espressamente impugnate le quali non potranno in alcun modo essere esaminate, impugnate e riformate nel presente giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dall'attrice, in ogni caso, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 329 cpc, l'acquiescenza parziale da parte dell'appellante e, quindi, il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n.
23/2024 non espressamente impugnate, come meglio individuate in narrativa. In via principale, confermare integralmente la sentenza n. 23/2024 emessa dal Tribunale di
Treviso in data 9 gennaio 2024 e pubblicata in data 10 gennaio 2024. Rigettare le domande tutte formulate nei confronti di . In via subordinata, nella Controparte_1 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto Parte_1
accogliere le domande già proposte da nel giudizio di primo grado e
[...] CP_1
di seguito riproposte. In via preliminare, espungere dal fascicolo d'ufficio la memoria avversaria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cpc per i motivi esposti in narrativa. Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente al contratto di cui è causa per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 cc per i motivi esposti in narrativa. Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 cc. In via principale, respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. In via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa in merito all'indeterminatezza della clausola di indicizzazione, procedere alla rideterminazione dei rispettivi crediti e debiti sussistenti tra le parti in forza delle note di accredito incassate da Parte_1
e compensare le somme tra le parti. Nella denegata ipotesi di accoglimento
[...]
3 della domanda di illegittimità e/o nullità degli addebiti compiuti da in CP_1
relazione al tasso leasing, accertare e dichiarare i rispettivi debiti e crediti tra le parti applicando il tasso leasing, oneri e condizioni, indicati nel contratto di cui è causa.
Nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa in merito all'usura oggettiva, procedere alla rideterminazione e riconduzione dei tassi applicati entro i limiti del c.d. tasso - soglia vigente al momento della conclusione del contratto di leasing oggetto di causa, ferma in ogni caso la legittimità degli interessi corrispettivi.
In via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1/2012 e del relativo D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per chiedere
[...] Controparte_1
l'accertamento dell'invalidità, dell'indeterminatezza e della nullità di alcune clausole del contratto di locazione finanziaria intercorso tra le parti e stipulato in data 18 dicembre 2007.
In particolare, l'utilizzatrice chiedeva l'accertamento della Parte_1 nullità e dell'indeterminatezza della pattuizione degli oneri applicati al rapporto contrattuale, del tasso leasing, dell'indicizzazione, del regime finanziario, degli interessi applicati, della mancata indicazione del TAEG, della nullità della clausola floor e della pattuizione usuraria o dell'indeterminatezza del tasso di mora. Per
l'effetto, parte attrice concludeva per la condanna della concedente al CP_1
4 pagamento della somma di euro 30.190,75.=, oltre accessori, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti al 30 marzo 2022 e quelli che l'attrice stessa avrebbe dovuto corrispondere ai sensi dell'art. 117 TUB.
Sua volta, , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle CP_1 domande attoree, eccependo la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito con riguardo ai corrispettivi versati sino al 13 dicembre 2011 ex art. 2935 e 2946 cc e la prescrizione quinquennale sulle somme pretese a titolo di interessi sino al 13 dicembre 2016. Parte convenuta affermava, inoltre, l'infondatezza delle domande attoree, posto che non si rilevava alcun profilo di indeterminatezza circa le clausole contrattuali. Solo in via graduata, in caso di accoglimento delle domande dell'attrice, la convenuta chiedeva di procedere alla rideterminazione dei rispettivi crediti e debiti in forza delle note di accredito incassate da Parte_1
con compensazione delle somme.
[...]
Esperita la fase istruttoria a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 23/2024, pubblicata in data 10 gennaio 2024, il Tribunale di Treviso, dopo aver rigettato le eccezioni di prescrizione proposte da parte convenuta, rigettava parimenti tutte le domande attoree, condannando alla rifusione in Parte_1
favore di delle spese di lite. CP_1
In particolare, il primo giudice non riteneva indeterminato l'oggetto del contratto di locazione finanziaria per il solo fatto della mancata indicazione del tasso leasing effettivo, risultando assolto l'onere informativo posto in capo al concedente, in quanto nel contratto era inequivocabilmente indicato il ridetto tasso come
“nominale annuo”, non residuando incertezze su tale tipologia di indicatore.
Affermava il Tribunale che il tasso leasing, determinabile pur attraverso calcoli complessi, era dunque desumibile per relationem sulla base dei vari parametri indicati nel contratto. Il Giudice di prime cure, riteneva infondata anche l'argomentazione circa l'indeterminatezza del contratto derivante dalla mancata consegna del piano di ammortamento. Secondo il Tribunale non era imprescindibile che tale piano fosse consegnato all'utilizzatore, essendo sufficiente l'indicazione nel
5 contratto, come nel caso di specie, di tutti gli elementi indispensabili perché
l'utilizzatore potesse conoscere la reale portata dell'obbligazione assunta. Anche con riguardo alla clausola di indicizzazione, il Giudice di prime cure riteneva il suo oggetto determinato, in quanto descrivente la modalità di determinazione dei conguagli di indicizzazione con sufficiente chiarezza, mediante l'indicazione del tasso Euribor, del parametro iniziale al 4,8% e delle modalità di funzionamento dell'indicizzazione mediante la tabella allegata al contratto. Sugli interessi applicati, il Tribunale di Treviso aderiva a quanto stabilito dal CTU, rigettando l'asserzione di parte attrice circa la mancata indicazione della base di calcolo degli interessi corrispettivi. Secondo il primo giudice, era possibile determinare con sufficiente chiarezza gli elementi fondamentali del contratto per conoscere la portata dell'obbligazione assunta dall'utilizzatore. Anche sul regime di capitalizzazione degli interessi, il primo Giudice rigettava la domanda di nullità, asserendo che in capo alla concedente non vi era un obbligo informativo avente ad oggetto il regime di ammortamento degli interessi e la regolamentazione del regime di restituzione del capitale. Il Giudice di prime cure altresì rigettava tutte le altre argomentazioni avanzate da parte attrice al fine di ottenere la nullità del contratto, statuizioni non oggetto di impugnazione nel presente giudizio di gravame, con conseguente giudicato.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo la Parte_1
dichiarazione della nullità ed indeterminatezza delle clausole del contratto di leasing sopra menzionate. L'impugnate ha chiesto, inoltre, la condanna della società concedente alla restituzione della somma di euro 29.339,32.=, importo così quantificato dal CTU, pari alla differenza tra gli interessi dalla stessa corrisposti al 30 marzo 2020 e quelli che avrebbe dovuto corrispondere ex art. 117 TUB.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha asserito l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto per la mancata indicazione del tasso di leasing effettivo, posto che nelle relative pattuizioni sarebbe indicato solo il tasso nominale annuo. Parte ha asserito che l'indicazione del tasso Parte_1
6 nominale come “tasso leasing” equivarrebbe ad esporre nel foglio informativo un tasso diverso da quello effettivo, sostenendo che la pattuizione del tasso leasing effettivo sarebbe obbligatoria in base alla delibera CIRC del 4 marzo 2003. In punto,
l'appellante ha richiamato la CTU che ha illustrato la disciplina del tasso leasing, prevedente che nei contratti di locazione finanziaria non si debba indicare il TAN o il
TAEG applicato, ma un tasso (chiamato appunto tasso leasing) calcolato secondo modalità precisata dalla Banca d'Italia nella circolare n. 229 del 21 aprile 1999. A detta dell'impugnante, la Banca d'Italia avrebbe previsto che il “Tasso Leasing” dovesse essere pari “tasso interno di rendimento” che azzererebbe il valore attuale netto dei flussi di cassa di un investimento. Ciò posto, l'appellante ha lamentato la mancata indicazione di tale tasso effettivo nel contratto, con applicazione conseguente della sanzione sostitutiva di cui all'art. 117 TUB, nulla rilevando che il tasso leasing fosse stato determinato nella misura di 6,38 % sulla base di una perizia di parte.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la mancata pattuizione del piano finanziario di ammortamento, non essendoci in tal modo la possibilità di ricostruire il rapporto obbligatorio in senso univoco, con evidente elemento di indeterminatezza a discapito dell'utilizzatore. Parte appellante ha evidenziato che l'argomentazione in oggetto avrebbe trovato adesione anche da parte del CTU, che avrebbe concluso affermando che le previsioni contrattuali non consentivano di ricostruire un piano di ammortamento del leasing univoco, mancando la precisazione della convenzione sui giorni.
Con il terzo motivo di appello, ha censurato Parte_1
l'indeterminatezza della clausola di indicizzazione, in quanto dalle disposizioni contrattuali non sarebbe possibile individuare con esattezza quando rilevare il parametro da confrontare con il tasso base, inoltre non venendo indicata nessuna metodologia di calcolo tale da consentire di determinare con precisione la variazione.
Secondo l'appellante la clausola di indicizzazione non descriverebbe le modalità di determinazione dei conguagli di indicizzazione con sufficiente chiarezza e dagli
7 elementi stabiliti nel contratto non risulterebbe univoco ed esplicito l'effetto della variazione del tasso sull'indicizzazione. Ciò posto, a detta dell'appellante, deriverebbe la nullità della clausola relativa all'indicizzazione e la conseguente necessità di applicazione degli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Con il quarto motivo di gravame parte appellante ha contestato l'affermazione del primo Giudice che avrebbe erroneamente ritenuto generica ed infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione nel contratto della base di calcolo degli interessi corrispettivi.
Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha evidenziato la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto, invocando l'applicabilità per analogia dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia dei mutui con piano di ammortamento alla francese anche ai contratti di locazione finanziaria. Così, secondo la mancata pattuizione del regime di restituzione del capitale Parte_1 erogato dovrebbe essere sanzionata con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Si è costituita in giudizio la società con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata in data 29 maggio 2024, con la quale ha chiesto in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e, nel merito, il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
*****
1 – Preliminarmente, non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. L'impugnazione rispetta i connotati di cui all'art. 342 cpc, in quanto parte appellante ha individuato le specifiche parti della decisione impugnata, i vari motivi di fatto e di diritto concernenti l'asserita indeterminatezza del contratto, denunciando così la violazione di legge, gli errori compiuti dal Giudice di primo grado e la loro rilevanza ai fini della decisione. Secondo la Cassazione “per la sussistenza del
8 requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 cpc, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il Giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado” (Cass. n. 22123/2009).
2 – Nel merito ed in via preliminare, appare necessario rimarcare la differenza tra regole di validità e regole di comportamento. Solo la violazione delle prime comporta la declaratoria di nullità del contratto, in quanto cagiona la violazione da parte del contratto e del suo intrinseco contenuto di norme imperative. Questo tipo di nullità opera anche in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso, la cd. nullità virtuale, fermo restando la necessaria qualificazione a monte della norma violata come norma imperativa, avente ad oggetto interessi superiori ed indisponibili dalle parti che non possono essere violati dal contenuto del contratto. La nullità del contratto può essere anche strutturale ai sensi dell'art. 1418 comma 2, quando risulta mancante uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 cc, quando la causa è illecita o l'oggetto non ha i requisiti dell'art. 1346 cc, ossia, tra gli altri, quelli di determinatezza o determinabilità. La violazione delle regole di comportamento invece non comporta la nullità del contratto, salvo la presenza di nullità testuale ex art. 1418 comma 3 cc, essendo, nel caso, censurabile la condotta del contraente, attiva od omissiva, anteriore alla conclusione del contratto e non il contenuto intrinseco dell'atto.
3 – Ciò premesso e venendo all'esame specifico dei motivi di gravame, il primo motivo di appello non è fondato e va respinto. Il contratto non può considerarsi nullo per indeterminatezza dell'oggetto per il solo fatto che non è indicato il tasso leasing effettivo ma solo il tasso leasing annuale nominale. La CTU chiarisce che la disciplina in materia di trasparenza bancaria prevede che i contratti di locazione finanziaria non debbano indicare all'interno del corpo contrattuale il TAN ed il
TAEG, come nel caso di mutui, ma debbano indicare un tasso, chiamato tasso leasing, calcolato secondo le modalità stabilite dalle circolari della Banca d'Italia. In
9 particolare, riporta correttamente il CTU, che per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse, è indicato “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte)
e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti” (pag. 5 CTU). In sostanza, l'indicazione del tasso di leasing effettivo indica per l'utilizzatore il costo effettivo dell'intera operazione di locazione finanziaria. Ciò posto, la mancata indicazione del tasso di leasing effettivo non comporta la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, posto che tale dato è ricavabile dagli altri elementi indicati nel contratto di locazione finanziaria. Il CTU, le cui conclusioni vanno condivise, sostiene che tale mancanza non comporta l'indeterminatezza del tasso, anche in considerazione del fatto che la normativa vigente non chiarisce quale dei tassi debba essere indicato nel contratto, se il tasso di leasing nominale annuo (presente nel testo del contratto) o il tasso di leasing effettivo (pag. 5 CTU). Secondo il consulente il tasso leasing dovrebbe essere calcolato ed indicato come tasso effettivo, proprio per la necessità di fornire all'utilizzatore una chiara informazione e di permettergli un confronto con altre soluzioni di finanziamento (pag. 7 CTU). Tale argomentazione, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non permette di ritenere nullo il contratto per indeterminatezza dell'oggetto, posto che questo risulta determinabile mediante gli altri elementi descritti in modo specifico nel contratto. Infatti, a conferma della determinabilità dell'oggetto, sia il CTU e sia il perito di parte appellante hanno determinato il tasso di leasing effettivo in misura sostanzialmente univoca (perizia di parte ed allegato n. 3 alla CTU). In conclusione, secondo il consulente laddove il contratto di leasing chiarisca quale “tasso leasing” sia stato utilizzato, non si può concludere che sia stata violata la normativa sulla trasparenza finanziaria. Nel caso di specie, il CTU correttamente evidenzia che nel contratto di leasing esaminato è chiaramente indicato che il “tasso leasing” è espresso come tasso 'nominale annuo'.
Detta locuzione, chiaramente espressa nel contratto, esclude quindi che l'utilizzatore possa aver frainteso la portata del “tasso leasing” contrattuale e, in ultima istanza,
10 che il contratto possa essere considerato indeterminato. Anche la giurisprudenza della Suprema Corte conferma la validità del contratto di locazione finanziaria anche se risulta mancante l'indicazione del tasso di leasing effettivo, affermando che “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del tasso leasing nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata” (Cass. n. 29530/2024). Inoltre, ai fini della determinatezza, non rileva la difficoltà nel calcolo del tasso di leasing effettivo e né la necessità di un'eventuale perizia al fine di pervenire al risultato finale.
4 – Anche il secondo motivo di appello non è fondato. La mancata consegna di un piano di ammortamento non comporta la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto. L'appellante asserisce una violazione di una regola di comportamento posta in essere dalla società concedente, la quale potrà rilevare, se effettivamente sussiste l'asserita violazione, ai fini dell'accertamento della responsabilità per inadempimento contrattuale. Posto che, a causa della mancata indicazione della convenzione sui giorni, è possibile ricavare tre diversi piani di ammortamento, si rileva che tale circostanza non è ragione di indeterminatezza delle obbligazioni contrattuali. In particolare, scrive sul punto il CTU che “al quesito posto è possibile rispondere che le previsioni contrattuali non consentono di ricostruire un piano di ammortamento del leasing univoco, ma va necessariamente ricordato che tale aspetto non è, a parere dello scrivente, ragione di indeterminatezza delle obbligazioni contrattuali assunte dall'utilizzatore, né il piano di ammortamento è una informazione che la norma prevede che sia fornita al cliente” (pag. 10 CTU). Inoltre, lo stesso perito asserisce che solo uno dei tre possibili piani di ammortamento può
11 destare perplessità in relazione alla determinatezza delle obbligazioni contrattuali, il quale però non risulta essere stato applicato dalla società di leasing. Sul punto, il
CTU sostiene “va però precisato che detto piano non è quello sul quale la società di leasing ha concretamente costruito la proposta finanziaria al cliente e che quindi il
“tasso leasing”, che dalla stessa deriva, rappresenta solo un tasso calcolato in modo convenzionale (al solo fine di poter confrontare diverse proposte di leasing)” (pag.
11 CTU).
5 – Il terzo motivo di gravame non è fondato in quanto la clausola relativa all'indicizzazione non risulta nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Le modalità di funzionamento della clausola sono indicate in modo specifico nel contratto (art. 5, allegato 1 ed allegato 2). Si prevede nell'allegato 1 al contratto di locazione finanziaria che il corrispettivo periodico previsto dal contratto è soggetto alle variazioni del costo del denaro con la previsione di un conguaglio trimestrale, fermo l'ammontare costante dei canoni dovuti dall'utilizzatore. In sostanza, al fine della gestione della variabilità degli interessi, si prevede l'emissione di note di debito e di accredito in cui viene calcolato il maggiore o minore importo degli interessi dovuti nel trimestre trascorso, in base alla variazione del tasso di interesse di riferimento. La clausola indica come parametro di riferimento l'Euribor 3 mesi 365/365, preso come indice base al 4,8%, prevedendo che ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, dell'indice base corrisponda una variazione dello stesso senso dei canoni. Viene, altresì, allegata una tabella nella quale sono riportati gli importi relativi alla variazione dello 0,1 di punto dell'indice base. In sostanza, la tabella offre all'utilizzatore gli strumenti per capire le modalità di funzionamento della clausola di indicizzazione. Lo stesso consulente della concedente, infatti, riporta un esempio di operatività della clausola affermando che “in corrispondenza del canone n. 10 viene indicata una variazione pari a € 13,90. Ciò significa che in presenza di un aumento di 0,40 dell'Euribor rispetto al parametro di riferimento iniziale ci sarà un adeguamento del canone in aumento (a debito dell'Utilizzatore) di 55,6 euro (€
13,90 euro*4)”. Ciò posto, il CTU ha comunque accertato che l'esemplificazione
12 operata dal CTP dell'odierna appellata non corrisponde a quanto eseguito dalla stessa società concedente nel calcolo dei conguagli, determinati secondo una modalità operativa non illustrata dal contratto (pag. 14 CTU). La circostanza che detto calcolo dell'indicizzazione sia stato effettuato dalla società concedente in un modo non conforme rispetto alle modalità appena indicate non può comportare la nullità della clausola di indicizzazione per indeterminatezza, posto che un diverso regime di calcolo potrebbe rilevare solamente al fine della sussistenza di un inadempimento contrattuale da parte della concedente. La domanda proposta dall'appellante è quella di accertamento della nullità. Il fatto che la concedente abbia calcolato i conguagli sulla base di un criterio diverso rispetto a quello stabilito dal contratto non rende indeterminata una clausola che risulta essere chiara ed intellegibile per l'utilizzatore, anche mediante l'esemplificazione contenuta nella tabella allegata al contratto. Tale diversa modalità di calcolo, determinata secondo il CTU dal fatto che il leasing tiene conto della durata effettiva dei soli mesi di dicembre e marzo (pag. 14 CTU), può rilevare solo nell'ambito di una responsabilità contrattuale. A questo fine, si rammenta comunque che il diverso modo di effettuare i conguagli è andato a vantaggio dell'utilizzatore nella misura di euro 1.493,62.=. Sul punto il CTU afferma che “nell'allegato prospetto (all. n. 7) sono riportate le indicizzazioni calcolate dal
CTU in base alla descrizione contrattuale (e del CTP della convenuta) e quelle effettivamente applicate dalla banca, dal quale risulta al 30 marzo 2022 una differenza complessiva nei conguagli di euro 1.493,62.= a favore dell'utilizzatore
(ossia note di accredito emesse dal leasing in misura maggiore al dovuto)”.
6 – Il quarto e quinto motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati. In primo luogo, si rileva la genericità della contestazione di parte appellante con la quale rileva “la mancata indicazione in contratto di alcuna base di calcolo degli interessi corrispettivi”. Come accertato dal CTU, il contratto di locazione finanziaria prevede gli elementi fondamentali da renderne determinato l'oggetto, essendo indicato il capitale finanziato, la durata, il numero di canoni, il corrispettivo complessivo della
13 locazione finanziaria, l'ammontare del maxi-canone iniziale, il prezzo di riscatto finale ed il tasso leasing nominale annuo. Inoltre, la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi ed il loro regime di ammortamento (la quota capitale e la quota di interessi componenti il singolo canone) non è causa di nullità del contratto e non ne rende indeterminato l'oggetto. Ciò viene confermato anche dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di mutuo con piano di ammortamento alla francese, i cui principi sono applicabili anche nel caso di locazione finanziaria. La mancata indicazione del regime di ammortamento può costituire al più una violazione di una regola di comportamento e non di una regola di validità, rilevando in astratto ai fini della sussistenza di una responsabilità contrattuale. Secondo la Cassazione (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024) “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
7 – Posto il rigetto dei motivi di gravame inerenti all'asserita nullità del contratto, è infondato anche il sesto motivo di impugnazione relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio. Non essendo fondata la domanda di accertamento della nullità, non può per l'effetto essere accolta la domanda di ripetizione della somma calcolata tenendo conto della differenza tra gli interessi corrisposti dall'utilizzatore e degli interessi calcolati sulla base dell'art. 117 TUB.
8 – Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate in base al valore della causa. Si applicano le tabelle del
2022, con riferimento ai parametri stabiliti per lo scaglione da euro 26.001,00= ed euro 52.000,00=. Si applicano i valori medi e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di
14 cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma
17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 23/2024, pubblicata in data 10 gennaio 2024;
2. conferma per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna alla rifusione in favore Parte_1
di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano in euro 6.946,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 24 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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