TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. MI UV Presidente rel./est.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1337/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
promossa da
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Riggio Manuela
ricorrente
nei confronti di nata ad [...] il [...] (C.F.: ), con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Milazzo Valentina
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1337/2025
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “MEMORIA CONGIUNTA DEI CONIUGI”
sottoscritta da entrambe le parti in data 4.11.2025 e depositata in pari data.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario con ad ER (TP) il 7.9.2001, trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di ER al n. 8 parte II serie A, precisando che dall'unione coniugale sono state generate due figlie, , nata il [...] ed Persona_1
, nata il [...]. Per_2
In data 28.10.2025 si è costituita in giudizio , chiedendo la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto della conversione del rito da giudiziale a consensuale.
In data 4.11.2025, invero, le parti hanno depositato “MEMORIA CONGIUNTA DEI
CONIUGI” sottoscritta dalle stesse.
All'udienza del 3.12.2025 entrambi i procuratori hanno concluso come da condizioni congiunte espresse in tale accordo.
Indi, la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• ai sensi dell'art. 3, co. 1 n. 2 lett. b), legge n. 898/1970, la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 6/2025 emesso da questo Tribunale il
31.12.2024 e pubblicata il 3.1.2025 (R.G. n. 1012/2024);
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1337/2025
• detta separazione si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
***
Con riferimento alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio da ultimo rassegnate, deve innanzitutto osservarsi che alla luce della recente giurisprudenza di legittimità “nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare
provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e
materiale della prole, il quale ai sensi dell'art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il
collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata
al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente
la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate
con la specifica realtà familiare" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.1.2025, n. 1486).
Tanto premesso, il Tribunale accoglie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle sopra riportate condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a norme imperative, né all'ordine pubblico, né all'interesse delle figlie.
Visto l'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita,
definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario ad ER (TP) il 7.9.2001 tra , nato ad [...] il [...] Parte_1
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1337/2025
(C.F.: ) e nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del C.F._2
Comune di ER al n. 8 parte II serie A, alle condizioni concordate dalle parti di cui alla
“MEMORIA CONGIUNTA DEI CONIUGI” sottoscritta dalle stesse;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Trapani in data 3.12.2025
Il Presidente est.
MI UV
4
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. MI UV Presidente rel./est.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1337/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
promossa da
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Riggio Manuela
ricorrente
nei confronti di nata ad [...] il [...] (C.F.: ), con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Milazzo Valentina
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1337/2025
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “MEMORIA CONGIUNTA DEI CONIUGI”
sottoscritta da entrambe le parti in data 4.11.2025 e depositata in pari data.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario con ad ER (TP) il 7.9.2001, trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di ER al n. 8 parte II serie A, precisando che dall'unione coniugale sono state generate due figlie, , nata il [...] ed Persona_1
, nata il [...]. Per_2
In data 28.10.2025 si è costituita in giudizio , chiedendo la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto della conversione del rito da giudiziale a consensuale.
In data 4.11.2025, invero, le parti hanno depositato “MEMORIA CONGIUNTA DEI
CONIUGI” sottoscritta dalle stesse.
All'udienza del 3.12.2025 entrambi i procuratori hanno concluso come da condizioni congiunte espresse in tale accordo.
Indi, la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• ai sensi dell'art. 3, co. 1 n. 2 lett. b), legge n. 898/1970, la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 6/2025 emesso da questo Tribunale il
31.12.2024 e pubblicata il 3.1.2025 (R.G. n. 1012/2024);
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1337/2025
• detta separazione si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
***
Con riferimento alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio da ultimo rassegnate, deve innanzitutto osservarsi che alla luce della recente giurisprudenza di legittimità “nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare
provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e
materiale della prole, il quale ai sensi dell'art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il
collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata
al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente
la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate
con la specifica realtà familiare" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.1.2025, n. 1486).
Tanto premesso, il Tribunale accoglie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle sopra riportate condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a norme imperative, né all'ordine pubblico, né all'interesse delle figlie.
Visto l'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita,
definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario ad ER (TP) il 7.9.2001 tra , nato ad [...] il [...] Parte_1
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1337/2025
(C.F.: ) e nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del C.F._2
Comune di ER al n. 8 parte II serie A, alle condizioni concordate dalle parti di cui alla
“MEMORIA CONGIUNTA DEI CONIUGI” sottoscritta dalle stesse;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Trapani in data 3.12.2025
Il Presidente est.
MI UV
4
Tribunale di Trapani
Sezione Civile