Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 7365 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7365 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FLAMMIA PASQUALINO presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. D'AGNESE IVANA presso la quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1 separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in NAPOLI il CP_1
4/10/1980 (atto n. 55, P. II, S.A, sez. B, anno 1980).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nate il 26/10/1981 e il 25/04/1985, Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
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Il Giudice relatore, dato quindi atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e recepiva provvisoriamente le condizioni concordate dalle parti. Riteneva quindi la causa matura per la decisione ed invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ordinando la discussione orale della causa.
All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio in oggetto (le materie cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento, l'assegnazione della casa familiare…) dovendo prendere meramente atto di tutti gli altri accordi raggiunti, va rilevato che i coniugi hanno pattuito quanto segue:
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
la IG.ra seguiterà ad abitare la casa coniugale sita in Napoli, alla Via Prima CP_1
Traversa Divisione Siena n. 21, in proprietà esclusiva della stessa;
il IG. verserà alla IG.ra la somma mensile di € 900,00 (euro novecento/00), Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di novembre 2025, secondo gli indici Istat, come per legge, utilizzando il seguente codice Iban:
IY09T3608105138288502988515;
Nulla viene stabilito a titolo di mantenimento delle figlie, e , maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
Il IG. inoltre, che ad oggi ancora abita la casa coniugale, dichiara che, al momento Parte_1 della sottoscrizione del presente accordo, le utenze e gli oneri condominiali relativi al detto immobile, del cui costo Egli si è sempre fatto unicamente carico, sono stati interamente pagati fino al mese di
2 ottobre 2024 compreso. Lo stesso precisa che le uniche pendenze ancora in essere, scaturite da accordi con il condominio, sono le seguenti: gas: 5 rate € 443,82; conguaglio 2023: € 682,28; sostituzione ascensore: 9 rate € 294,82. Per un importo complessivo di € 1.420,92. Tali ultime citate debenze condominiali resteranno a carico del IG. così come eventuali residui dovuti per Parte_1 il periodo antecedente alla sottoscrizione del presente accordo. Di poi, dal mese di novembre 2024, utenze, oneri condominiali et similia, cederanno a carico della IG.ra CP_1
Il IG. lascerà la casa coniugale entro il 16.10.2024 e potrà portare via dalla detta Parte_1 casa coniugale i propri effetti personali, previo accordo con la moglie, entro la fine di novembre
2024.
Tali accordi, nella parte attinente al giudizio in oggetto non risultano in contrasto con norme imperative e possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni concordate e nei termini di cui alla motivazione la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 55, P. II, S.A, sez. B, anno 1980);
• compensa le spese;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 8/11/2024
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti il Presidente dr. R. Sdino
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