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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro
in composizione monocratica in persona del dott. Sergio
Cassia, in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 25 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 579/25 R.G., pro- mosso con ricorso del 12 marzo 2025 da
, con gli avv. M. Biolchini, Parte_1
V. Di Gennaro e D. Demelio
- attrice -
contro
, con l'avv. A. Nesler Cattaneo Controparte_1
- convenuto -
Svolgimento del processo
Con ricorso del 12 marzo 2025, Parte_1
conveniva avanti a questo Tribunale
[...] Controparte_1
per ivi sentire inibire al convenuto lo svolgimento di
1 “attività lavorativa in favore di
[...]
o di ogni altra società del Controparte_2
gruppo Controparte_2
nonché di qualsiasi attività in violazione del Patto di
Non Concorrenza … fino al 17 luglio 2025”.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Roma e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
Il Giudice si riservava la decisione.
Motivi della decisione
L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bergamo è fondata.
Ai sensi dell'art. 413 c. 2 c.p.c., “competente per ter- ritorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rappor- to”.
Nel caso in esame, “in base a quello che risulta dagli atti”, si osserva che:
a) il rapporto di lavoro è sorto a “Sunnyvale, CA”, negli
Stati Uniti d'America (cfr. doc. 3 ); Parte_1
b) in base alla visura camerale, la società convenuta ha sede principale negli Stati Uniti e una sede secondaria a Bergamo (cfr. doc. 1 ); parte ricorrente Parte_1
non ha tuttavia allegato alcunché in ordine alla pre- senza in Bergamo di “uno stabilimento” (ossia una sede secondaria) in cui operi “un rappresentante autorizzato
2 a stare in giudizio per l'oggetto della domanda” (arg. ex art. 29 c.p.c.) o della presenza in Bergamo di un complesso di beni organizzati qualificabili come
“azienda”;
c) il contratto di lavoro prevede che il lavoratore presti l'attività lavorativa dedotta in contratto “da casa … in via della Riserva Grande, Roma”, acquistando a tal fine, a spese della datrice di lavoro, “un monitor del computer, una tastiera, un mouse o altri accessori
(DSL) necessari per l'installazione dell'ufficio inter- no” (ciò che concretizza un complesso di beni munito di propria individualità tecnico - economica, in collega- mento funzionale con il raggiungimento dello scopo im- prenditoriale della datrice di lavoro;
cfr., ex multis,
Cass. 19023/2023) ed è pacifico che il lavoratore pre- stasse attività in tale luogo alla cessazione del rap- porto.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Roma.
***
Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex reg.
55/2014 in dispositivo.
P.Q.M.
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Bergamo in favore del Tribunale di Roma;
2) condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 2.000,00, oltre a contributo forfetario ex
3 art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali.
Bergamo, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Sergio Cassia
4
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro
in composizione monocratica in persona del dott. Sergio
Cassia, in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 25 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 579/25 R.G., pro- mosso con ricorso del 12 marzo 2025 da
, con gli avv. M. Biolchini, Parte_1
V. Di Gennaro e D. Demelio
- attrice -
contro
, con l'avv. A. Nesler Cattaneo Controparte_1
- convenuto -
Svolgimento del processo
Con ricorso del 12 marzo 2025, Parte_1
conveniva avanti a questo Tribunale
[...] Controparte_1
per ivi sentire inibire al convenuto lo svolgimento di
1 “attività lavorativa in favore di
[...]
o di ogni altra società del Controparte_2
gruppo Controparte_2
nonché di qualsiasi attività in violazione del Patto di
Non Concorrenza … fino al 17 luglio 2025”.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Roma e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
Il Giudice si riservava la decisione.
Motivi della decisione
L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bergamo è fondata.
Ai sensi dell'art. 413 c. 2 c.p.c., “competente per ter- ritorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rappor- to”.
Nel caso in esame, “in base a quello che risulta dagli atti”, si osserva che:
a) il rapporto di lavoro è sorto a “Sunnyvale, CA”, negli
Stati Uniti d'America (cfr. doc. 3 ); Parte_1
b) in base alla visura camerale, la società convenuta ha sede principale negli Stati Uniti e una sede secondaria a Bergamo (cfr. doc. 1 ); parte ricorrente Parte_1
non ha tuttavia allegato alcunché in ordine alla pre- senza in Bergamo di “uno stabilimento” (ossia una sede secondaria) in cui operi “un rappresentante autorizzato
2 a stare in giudizio per l'oggetto della domanda” (arg. ex art. 29 c.p.c.) o della presenza in Bergamo di un complesso di beni organizzati qualificabili come
“azienda”;
c) il contratto di lavoro prevede che il lavoratore presti l'attività lavorativa dedotta in contratto “da casa … in via della Riserva Grande, Roma”, acquistando a tal fine, a spese della datrice di lavoro, “un monitor del computer, una tastiera, un mouse o altri accessori
(DSL) necessari per l'installazione dell'ufficio inter- no” (ciò che concretizza un complesso di beni munito di propria individualità tecnico - economica, in collega- mento funzionale con il raggiungimento dello scopo im- prenditoriale della datrice di lavoro;
cfr., ex multis,
Cass. 19023/2023) ed è pacifico che il lavoratore pre- stasse attività in tale luogo alla cessazione del rap- porto.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Roma.
***
Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex reg.
55/2014 in dispositivo.
P.Q.M.
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Bergamo in favore del Tribunale di Roma;
2) condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 2.000,00, oltre a contributo forfetario ex
3 art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali.
Bergamo, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Sergio Cassia
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