Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 25/02/2025 h.8,30
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10795/2024 R.G.
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., c.f. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti RAGOZINI FRANCESCOPAOLO, DI SANGRO MARCELLO e VIVENZIO
DAVIDE, presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7.5.2024 la società ricorrente, premettendo di aver ricevuto note di rettifica inviate dall' in data 1.3.2023, 17.3.2023, 22.3.2023 e 6.9.2023, con cui si recuperavano i benefici CP_1 contributivi di cui la società aveva usufruito per i mesi 7, 8, 9, 10, 11 del 2022; che dette note erano giustificate dall'assunto che la società non aveva provveduto alla tempestiva regolarizzazione delle inadempienze indicate nell'invito a regolarizzare del 1.2.2023 - relative alla Gestione Separata del mese di gennaio e febbraio 2022 e alla Gestione Aziende con Lavoratori Dipendenti di luglio 2022 - ne eccepiva l'infondatezza per intervenuto pagamento, da parte sua, di €. 599,05 (a titolo Gestione Aziende con Lavoratori dipendenti) in data 2.2.23, ovvero nei 15 giorni dalla notifica dell'invito a regolarizzare. Sul punto, e più precisamente, allegava che in data 09.12.2022 le era stato notificato avviso di addebito n. 371.2022.00154724.04.000, avente ad oggetto la complessiva somma di € 599,05, di cui € 576,00, a titolo di differenze contributive dovute alla Gestione con lavoratori dipendenti, € 18,94 per sanzioni civili, oltre spese di notifica, avviso che veniva pagato in data 02.02.2023. In merito al debito di € 105,08, riguardante le differenze contributive relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022 (dovute alla Gestione Separata per un importo mensile di € 52,54), ne eccepiva la compensazione con il credito da essa vantato, nella misura di € 106,46, per avere essa versato un importo superiore a quello previsto, cioè € 2.430,00, in luogo di € 2.323,54, in relazione alla contribuzione dovuta a tale titolo per il mese di aprile 2022, dunque prima della notifica dell'AVA. Concludeva, dunque, chiedendo:
“1) dichiarare la società ricorrente creditrice dell' della somma di € 106,46, a titolo di CP_1 maggior somma versata per contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata per il mese di aprile 2022;
2) dichiarare compensato, ope legis, ex art. 1242 c.c., il credito della di €. 106,46 Parte_1 con il credito dell' di €. 105,08, alla data della loro coesistenza, cioè 16 maggio 2022 (data di CP_1 versamento a mezzo F24 della maggior somma, da parte dell'azienda);
3) per l'effetto dichiarare la regolarità contributiva della società ricorrente nel termine di 15 giorni dalla data della notifica dell'invito a regolamentare del 1° febbraio 2023 anche per l'intervenuto pagamento in data 02.02.2023 dell'avviso di addebito del 09.12.2022, e successivamente;
4) riconoscere il diritto alle agevolazioni contributive, ex art. 27, c. 1 D.L. n. 104/2020 per tutti i
45/46 lavoratori alle dipendenze della società ricorrente, per i mesi da luglio a novembre 2022 con conseguente annullamento delle note di rettifica relative ai mesi da luglio 2022 a novembre 2022;
€. 594.94 oltre spese, ma sottolineando la tardività della relativa comunicazione, avvenuta in data 8.9.2023 - quindi ben oltre i 15 giorni prescritti- circostanza che, in mancanza di richiesta della ditta, aveva impedito la compensazione tra crediti;
in merito all'ulteriore debito di €. 105,08, ha assunto che analogamente l'azienda aveva omesso ogni comunicazione di procedere alla compensazione fra il maggior versamento effettuato con competenza 04.2022 ed i periodi in debito (01.2022 e 02.2022), ricevendo pertanto DURC irregolare per agevolazioni 34294996.
Posto che non vi sono contestazioni circa i fatti di causa e gli avvenuti adempimenti, o non adempimenti, come sopra riportati, va osservato quanto segue.
Nell'invito a regolarizzare dell'1.2.2023 si prevede che la regolarizzazione della posizione debitoria dell'azienda dovrà intervenire entro quindici giorni dal ricevimento di esso, ed è pacifico che il pagamento dell'importo di €. 594.94 sia avvenuto in data 2.2.2023, dunque nel rispetto del termine. Si legge altresì che la trasmissione della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione è prevista perché venga gestita correttamente la richiesta. Ciò non toglie che il pagamento come eseguito, seppur non comunicato, sia avvenuto tempestivamente. Dunque, residua l'esame dell'altro assunto debito di €. 105,08. Al riguardo, l' neppure CP_2 contesta la coesistenza del maggior versamento effettuato dalla società con competenza 04.2022 rispetto ai periodi in debito (01.2022 e 02.2022), ma unicamente la omessa richiesta di compensazione anteriore all'invito a regolarizzare. Sul punto, poiché l'interesse di parte ricorrente si fonda sulla legittimità o meno dell'emissione di Durc irregolare, va esaminato il comma 1175 L. 296 del 27.12.2006 secondo cui: “A decorrere dal
1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Il successivo comma 1176 ha previsto che “Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonchè le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura”. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 in tema di Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva all'art. 3 prevede:
“1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall' , dall' o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della CP_1 CP_3 riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
Nel caso de quo, assorbente è il disposto del comma 3, per cui, a prescindere dalla data di efficacia della compensazione tra crediti, posto che il credito vantato dall' era di €. 105,08, trattandosi CP_1 di somma inferiore alla soglia di €. 150,00 di cui al citato comma 3 non può reputarsi sussistente alcuna irregolarità contributiva.
Va peraltro rilevato come il comma 1 del citato DM menziona proprio una “verifica della regolarità in tempo reale” dei pagamenti dovuti dall'impresa, il che avvalora anche quanto sopra ritenuto in ordine all'efficacia del pagamento, da riportarsi alla data del pagamento e non a quella di comunicazione di esso, per l'estinzione del debito contributivo.
Quanto alla richiesta di compensazione di cui in domanda, l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito. Ne consegue che, posta la non contestazione della coesistenza del credito dell'azienda Parte_1
di €. 106,46 con il credito preesistente dell' di €. 105,08, alla data del 16 maggio 2022
[...] CP_1
(data di versamento a mezzo F24 della maggior somma, da parte dell'azienda), va dichiarato compensato, ope legis, ex art. 1242 c.c., il credito della di €. 106,46 con il credito Parte_1 dell' di €. 105,08 a tale data. CP_1
Va pertanto ritenuta sussistente la regolarità contributiva della società ricorrente, con ogni conseguente effetto in ordine al suo diritto alle agevolazioni contributive spettanti.
La omessa comunicazione del pagamento e la omessa presentazione di un'istanza di compensazione tempestiva giustificano la compensazione parziale delle spese che, nel residuo, seguono la CP_ soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara compensato ex art. 1242 c.c. il credito della Parte_1
di €. 106,46, con il credito dell' , di €. 105,08, alla data del 16 maggio 2022, con ogni
[...] CP_1 effetto ai fini della regolarità contributiva della società ricorrente e del suo diritto alle agevolazioni contributive spettanti;
CP_
- compensa le spese di lite per la metà e condanna per il residuo l' al rimborso delle spese sostenute dalla società ricorrente, che liquida in €. 1.347,00, oltre €. 21,50 per esborsi, ed oltre IVA
CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai legali antistatari. Si comunichi.
Napoli, 25/02/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon