TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8170 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Ethel Matilde Ancona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8170 /2024 promossa da:
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro tempore rag. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LONGHI DAVIDE ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._1 data 18.04.1974, non costituito;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo:
1) In via principale nel merito:
a) accertare e dichiarare che il SI. ha accettato per successione legittima/accettazione Controparte_1 tacita (erede puro e semplice) l'eredità della SI.ra (C.F. ) Persona_1 C.F._2 deceduta in data 29/01/2017, acquisendo la quota di 1/2 (metà) ed ottenendo così il diritto di proprietà piena sull'intera unità immobiliare sita in Lissone (MB), via Adua n. 2 ed identificata al catasto del suddetto comune come infra residuando già in capo allo stesso la restante quota indivisa di un 1/2;
- Foglio 8, Particella 24, Sub 108, Categoria A/3, Classe 2 il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione;
- Foglio 8, Particella 24, Sub 116, Categoria C/6, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione;
e per l'effetto b) accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice/legittimo del sig.
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._1
20851 Lissone (MB) via Adda n.2 nei confronti dell'eredità della SI.ra (C.F. Persona_1
), deceduta in data 29/01/2017, e conseguentemente C.F._2
c) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di
Milano – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 al fine di garantire la continuità della trascrizione, di trascrivere l'emanando provvedimento/sentenza a in danno della madre
[...] ed a favore di , che accerti e dichiari che il sig. Per_1 Controparte_1 Controparte_1
(C.F. ) ha accettato l'eredità della SI.ra (C.F. C.F._1 Persona_1
) deceduta in data 29/01/2017, e specificatamente è proprietario per la quota di C.F._2
1/2 dell'unità immobiliare individuata al Catasto del Comune di Lissone (MB) Via Adda n. 2
- Foglio 8, Particella 24, Sub 108, Categoria A/3, Classe 2 il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione;
- Foglio 8, Particella 24, Sub 116, Categoria C/6, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione residuando già in capo allo stesso la restante quota indivisa di un 1/2 (metà) derivante dalla Controparte_1 successione del padre , con trascrizione dell'accettazione tacita di eredità in data Persona_2
15/04/2010 ai nn. 46581/28215; il SI. diviene pertanto pieno proprietario delle Controparte_1 suddette unità immobiliari (quota 1/1).
- IN MORTE DI (C.F. ), a carico della stessa e in favore del Persona_1 C.F._2
SI. con conseguente acquisizione della quota del 50% del seguente bene: sito in Lissone Controparte_2
(MB), via Adda n. 2 e così identificato:
- Foglio 8, Particella 24, Sub 108, Categoria A/3, Classe 2 il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione;
- Foglio 8, Particella 24, Sub 116, Categoria C/6, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e 15% quale rimborso forfettario come per legge, oltre IVA e CPA.
2) In via istruttoria
Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare mezzi istruttori su richiesta del Giudice ovvero nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice convertisse il qui presente procedimento in un giudizio ordinario di cognizione, benché si ritiene che le ragioni siano già provate con i documenti in produzione, si chiede, qualora il Giudice ritenesse opportuno, volersi ammettere sin da ora interrogatorio formale del sig.
[...]
residente in [...], sui seguenti capitoli di prova: CP_1
a) vero che il sig. ha espressamente accettato l'eredità di sua madre SI.ra Controparte_1 Persona_1 deceduta in data 29/01/2017, acquisendo la quota in 1/2 dell'unità immobiliare sita in Lissone
[...]
(MB), via Adda 2 e così identificato: Foglio 8, Particella 24, Sub 108, Categoria A/3, Classe 2 il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione;
Foglio 8, Particella 24, Sub 116, Categoria C/6, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione, così come dallo stesso espressamente dichiarato;
b) vero che il SI. , dal decesso della madre avvenuto il Controparte_1 Persona_1
29/01/2017 ha utilizzato in via esclusiva l'immobile (appartamento e box) sito in Lissone (MB), Via Adda
n. 2 del quale era proprietaria la de cuius al 50% considerandolo come proprio e mantenendo ivi la propria residenza, decidendo altresì in piena autonomia come e quando occuparlo e come utilizzarlo secondo il proprio libero volere;
c) vero che il SI. ha venduto e/o ceduto a terzi beni di proprietà della madre defunta Controparte_1 ed ha utilizzato per scopi personali il denaro lasciato dalla madre;
d) vero che il SI. dopo il decesso della madre avvenuto il Controparte_1 Persona_1
29/01/2017 ha provveduto a pagare le spese condominiali afferenti all'immobile sito in Lissone, Via
Adda n. 2 (appartamento e box) integralmente fino all'anno 2022 e poi parzialmente con versamento di acconti.
****
Premesso che:
I. In data 10.12.2024 parte attrice citava in giudizio ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. Controparte_1 affinché il Tribunale accogliesse le conclusioni come da ricorso introduttivo e come riportate in epigrafe.
II. Parte attrice ha regolarmente notificato l'atto introduttivo e il decreto di fissazione e all'udienza del
05.06.2024, ravvisata la mancata costituzione e comparizione del convenuto, il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, il ha allegato e provato (doc. 7) che il convenuto è figlio di Parte_1
(nata a [...] in data [...] e deceduta in data 29/01/2017, Persona_1
C.F. ), e come tale chiamato all'eredità in forza delle regole in materia di C.F._2 successione legittima.
Sussiste, dunque, il titolo a succedere in capo ad titolo che, nel caso di successione Controparte_1 legittima, consiste nell'allegato rapporto di parentela con i defunti e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, essendo invece inidonea a tal fine la semplice dichiarazione di successione (cfr. Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414; Cass.,
10.2.1995, n. 1484), come avvenuto nel caso di specie.
Parte ricorrente ha fornito, inoltre, prova della provenienza del bene in capo al de cuius.
Ed invero, dalla certificazione notarile di cui al doc. sub n.5, si evince che era Persona_1 proprietaria dell'immobile per metà della quota con il figlio , in forza della successione Controparte_1 di . Persona_2
Da ultimo, devono essere valutati gli elementi sintomatici del possesso, dovendosi stabilire se il convenuto abbia o meno posto in essere atti qualificabili quali accettazione dell'eredità (cfr. art. 476 c.c. in base al quale “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”).
In proposito, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha precisato che “l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex art. 460 c.c.. L'indagine relativa all'esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie e, tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltre che della finalità degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (cfr. Cass. Civ 17 novembre 1999
n. 12573; Cass, Civ. 20 marzo 1976 n. 1021).
Nel caso in esame, sussistono elementi sintomatici tali da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non qualificabili alla stregua di atti meramente conservativi.
In particolare, il convenuto vive stabilmente nell'immobile in questione, ma non ha provveduto a redigere l'inventario ex art. 485 c.c.
La circostanza che lo stessa abbia il pieno possesso dell'immobile de quo si desume dal fatto che il convenuto risulta ivi risiedere (cfr. doc. 10 certificato di residenza) e che abbia provveduto al pagamento delle spese condominiali sino alla prima rata dell'anno di esercizio 2023 (Cfr. doc. 11).
In conclusione, la domanda di parte ricorrente in quanto fondata deve essere accolta.
Il presente provvedimento costituisce titolo per la trascrizione presso la competente Agenzia del
Territorio.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico della resistente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nonché della relativa semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che C.F. ) ha accettato tacitamente Controparte_1 C.F._1
l'eredità di sua madre (nata a [...] in data [...] e deceduta Persona_1 in data 29/01/2017, C.F. ) e va pertanto dichiarato erede puro e semplice;
C.F._2
2. Dichiara la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare competente per territorio;
3. Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.453,00, oltre Euro 145,50 per anticipazioni, ed oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali e oneri fiscali e previdenziali se e per quanto dovuti.
Si comunichi.
Monza, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Ethel Matilde Ancona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8170 /2024 promossa da:
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro tempore rag. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LONGHI DAVIDE ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._1 data 18.04.1974, non costituito;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo:
1) In via principale nel merito:
a) accertare e dichiarare che il SI. ha accettato per successione legittima/accettazione Controparte_1 tacita (erede puro e semplice) l'eredità della SI.ra (C.F. ) Persona_1 C.F._2 deceduta in data 29/01/2017, acquisendo la quota di 1/2 (metà) ed ottenendo così il diritto di proprietà piena sull'intera unità immobiliare sita in Lissone (MB), via Adua n. 2 ed identificata al catasto del suddetto comune come infra residuando già in capo allo stesso la restante quota indivisa di un 1/2;
- Foglio 8, Particella 24, Sub 108, Categoria A/3, Classe 2 il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione;
- Foglio 8, Particella 24, Sub 116, Categoria C/6, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione;
e per l'effetto b) accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice/legittimo del sig.
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._1
20851 Lissone (MB) via Adda n.2 nei confronti dell'eredità della SI.ra (C.F. Persona_1
), deceduta in data 29/01/2017, e conseguentemente C.F._2
c) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di
Milano – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 al fine di garantire la continuità della trascrizione, di trascrivere l'emanando provvedimento/sentenza a in danno della madre
[...] ed a favore di , che accerti e dichiari che il sig. Per_1 Controparte_1 Controparte_1
(C.F. ) ha accettato l'eredità della SI.ra (C.F. C.F._1 Persona_1
) deceduta in data 29/01/2017, e specificatamente è proprietario per la quota di C.F._2
1/2 dell'unità immobiliare individuata al Catasto del Comune di Lissone (MB) Via Adda n. 2
- Foglio 8, Particella 24, Sub 108, Categoria A/3, Classe 2 il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione;
- Foglio 8, Particella 24, Sub 116, Categoria C/6, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione residuando già in capo allo stesso la restante quota indivisa di un 1/2 (metà) derivante dalla Controparte_1 successione del padre , con trascrizione dell'accettazione tacita di eredità in data Persona_2
15/04/2010 ai nn. 46581/28215; il SI. diviene pertanto pieno proprietario delle Controparte_1 suddette unità immobiliari (quota 1/1).
- IN MORTE DI (C.F. ), a carico della stessa e in favore del Persona_1 C.F._2
SI. con conseguente acquisizione della quota del 50% del seguente bene: sito in Lissone Controparte_2
(MB), via Adda n. 2 e così identificato:
- Foglio 8, Particella 24, Sub 108, Categoria A/3, Classe 2 il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione;
- Foglio 8, Particella 24, Sub 116, Categoria C/6, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e 15% quale rimborso forfettario come per legge, oltre IVA e CPA.
2) In via istruttoria
Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare mezzi istruttori su richiesta del Giudice ovvero nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice convertisse il qui presente procedimento in un giudizio ordinario di cognizione, benché si ritiene che le ragioni siano già provate con i documenti in produzione, si chiede, qualora il Giudice ritenesse opportuno, volersi ammettere sin da ora interrogatorio formale del sig.
[...]
residente in [...], sui seguenti capitoli di prova: CP_1
a) vero che il sig. ha espressamente accettato l'eredità di sua madre SI.ra Controparte_1 Persona_1 deceduta in data 29/01/2017, acquisendo la quota in 1/2 dell'unità immobiliare sita in Lissone
[...]
(MB), via Adda 2 e così identificato: Foglio 8, Particella 24, Sub 108, Categoria A/3, Classe 2 il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione;
Foglio 8, Particella 24, Sub 116, Categoria C/6, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione, così come dallo stesso espressamente dichiarato;
b) vero che il SI. , dal decesso della madre avvenuto il Controparte_1 Persona_1
29/01/2017 ha utilizzato in via esclusiva l'immobile (appartamento e box) sito in Lissone (MB), Via Adda
n. 2 del quale era proprietaria la de cuius al 50% considerandolo come proprio e mantenendo ivi la propria residenza, decidendo altresì in piena autonomia come e quando occuparlo e come utilizzarlo secondo il proprio libero volere;
c) vero che il SI. ha venduto e/o ceduto a terzi beni di proprietà della madre defunta Controparte_1 ed ha utilizzato per scopi personali il denaro lasciato dalla madre;
d) vero che il SI. dopo il decesso della madre avvenuto il Controparte_1 Persona_1
29/01/2017 ha provveduto a pagare le spese condominiali afferenti all'immobile sito in Lissone, Via
Adda n. 2 (appartamento e box) integralmente fino all'anno 2022 e poi parzialmente con versamento di acconti.
****
Premesso che:
I. In data 10.12.2024 parte attrice citava in giudizio ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. Controparte_1 affinché il Tribunale accogliesse le conclusioni come da ricorso introduttivo e come riportate in epigrafe.
II. Parte attrice ha regolarmente notificato l'atto introduttivo e il decreto di fissazione e all'udienza del
05.06.2024, ravvisata la mancata costituzione e comparizione del convenuto, il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, il ha allegato e provato (doc. 7) che il convenuto è figlio di Parte_1
(nata a [...] in data [...] e deceduta in data 29/01/2017, Persona_1
C.F. ), e come tale chiamato all'eredità in forza delle regole in materia di C.F._2 successione legittima.
Sussiste, dunque, il titolo a succedere in capo ad titolo che, nel caso di successione Controparte_1 legittima, consiste nell'allegato rapporto di parentela con i defunti e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, essendo invece inidonea a tal fine la semplice dichiarazione di successione (cfr. Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414; Cass.,
10.2.1995, n. 1484), come avvenuto nel caso di specie.
Parte ricorrente ha fornito, inoltre, prova della provenienza del bene in capo al de cuius.
Ed invero, dalla certificazione notarile di cui al doc. sub n.5, si evince che era Persona_1 proprietaria dell'immobile per metà della quota con il figlio , in forza della successione Controparte_1 di . Persona_2
Da ultimo, devono essere valutati gli elementi sintomatici del possesso, dovendosi stabilire se il convenuto abbia o meno posto in essere atti qualificabili quali accettazione dell'eredità (cfr. art. 476 c.c. in base al quale “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”).
In proposito, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha precisato che “l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex art. 460 c.c.. L'indagine relativa all'esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie e, tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltre che della finalità degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (cfr. Cass. Civ 17 novembre 1999
n. 12573; Cass, Civ. 20 marzo 1976 n. 1021).
Nel caso in esame, sussistono elementi sintomatici tali da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non qualificabili alla stregua di atti meramente conservativi.
In particolare, il convenuto vive stabilmente nell'immobile in questione, ma non ha provveduto a redigere l'inventario ex art. 485 c.c.
La circostanza che lo stessa abbia il pieno possesso dell'immobile de quo si desume dal fatto che il convenuto risulta ivi risiedere (cfr. doc. 10 certificato di residenza) e che abbia provveduto al pagamento delle spese condominiali sino alla prima rata dell'anno di esercizio 2023 (Cfr. doc. 11).
In conclusione, la domanda di parte ricorrente in quanto fondata deve essere accolta.
Il presente provvedimento costituisce titolo per la trascrizione presso la competente Agenzia del
Territorio.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico della resistente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nonché della relativa semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che C.F. ) ha accettato tacitamente Controparte_1 C.F._1
l'eredità di sua madre (nata a [...] in data [...] e deceduta Persona_1 in data 29/01/2017, C.F. ) e va pertanto dichiarato erede puro e semplice;
C.F._2
2. Dichiara la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare competente per territorio;
3. Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.453,00, oltre Euro 145,50 per anticipazioni, ed oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali e oneri fiscali e previdenziali se e per quanto dovuti.
Si comunichi.
Monza, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona