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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti,
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 68013/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), elettivamente domiciliati in Roma, Via Lucrezio Caro n. C.F._2
67 presso lo studio degli Avv.ti Diego Piersanti Todisco e Riccardo Carnevali, come da procura in atti.
OPPONENTI
E
Roma (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, P.IVA_1
Via Nicola Ricciotti n. 9 presso lo studio dell'Avv. Ranieri Roda, come da procura in atti.
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale impugnazione di delibera assembleare ai sensi dell'art. 1137 c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e precisamente,
pagina 1 di 9 PARTE OPPONENTE: “Voglia il Tribunale di Roma, ogni diversa istanza disattesa, per i motivi di cui in narrativa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiunti-vo n. 15327/2022 – R.G. n. 51271/2022 oggi opposto:
-in via principale accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.15327/2022 del 25.08.2022 emesso nel procedimento R.G. n. 51271/2022;
-in via riconvenzionale, accogliere l'impugnativa ex art. 1137 c.c. del deliberato assunto dal del 30.06.2020, Controparte_2 per le ragioni meglio indicate e specificate al punto 3) di narrativa e, per l'effetto, annullarlo;
Con vittoria di spese e compensi, nonché spese generali e accessorie di legge".
PARTE CONVENUTA: “in via preliminare: confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui alla narrativa ed in quanto perché
l'opposizione non è fondata su idonea prova scritta e non è di pronta soluzione;
- nel merito: respingere l'opposizione così come proposta dai Sigg. e e Pt_1 Pt_2 conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 15327/2022 – R.G. n.
51271/2022;
- in relazione alla proposta domanda in via riconvenzionale: respingere la domanda riconvenzionale di impugnazione della delibera 30/06/2020 per i motivi di cui al punto
n. 4 della narrativa in quanto infondata.
- il tutto con espressa riserva di ulteriormente controdedurre, modificare le conclusioni, richiedere mezzi istruttori e depositare documenti senza inversione dell'onere della prova nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con la condanna delle parti opponenti alla rifusione delle spese e compensi di lite relativi al presente giudizio e con salvezza di ogni diritto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*********
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15327/2022 (RG n. 51271/2022) emesso da Tribunale di Roma in data 25.08.2022 con il quale è stato ingiunto agli attori il pagamento in favore del della somma di euro Controparte_1
17.055,34, oltre interessi e spese della procedura, per oneri condominiali non corrisposti.
Nel monitorio il ha fondato il proprio complessivo credito come derivante CP_1 da alcune delibere assembleari e, precisamente, (i) la delibera del 30.6.2020 con la quale venivano approvati “ il consuntivo gestione ordinaria 2017/2019 e il relativo criterio di riparto;
consuntivo gestione lavori 2018/2019 e il relativo criterio di riparto;
consuntivo pagina 2 di 9 gestione ordinaria 2019 e i relativi criteri di riparto;
preventivo gestione ordinaria 2020
e i relativi criteri di riparto;
preventivo connessione elettrica e i relativi criteri di riparto;
preventivo lavori urgente e indifferibili fognatura e i relativi criteri di riparto”
(sub doc. n. 4 – all. ricorso monitorio), (ii) la delibera del 2.2.2022 con la quale veniva approvato “il bilancio preventivo gestione ordinaria esercizio 2022” di cui al punto 5) all'o.d.g. nonchè “il bilancio preventivo per risanamento debiti e relativo criterio di riparto” di cui al punto 8) all'o.d.g. (sub doc. n. 2 – all. ricorso monitorio), (iii) la delibera del 2.3.2022 con la quale veniva approvato il “bilancio e la ripartizione delle spese legali” di cui al punto 1) all'o.d.g. (sub doc. n. 3 – all. ricorso monitorio). Il
ha allegato, altresì, estratto conto personale degli oneri a carico degli attori CP_1 dal quale evincersi le singole poste a debito riferite agli immobili di loro proprietà contraddistinti con i numeri A18 e B41 (sub doc.
6 -all. ricorso monitorio).
Gli opponenti hanno dedotto nell'opposizione, oltre alla genericità del ricorso (per non essere indicate specificatamente le singole voci di debito imputate), l'inesigibilità del credito per le seguenti ragioni:
1. mancata approvazione dello stato di riparto riferito al “bilancio preventivo ordinario anno 2022” di cui al 5 punto all'o.d.g. dell'assemblea del 2.2.2022;
2. inesistenza della delibera di approvazione del “bilancio preventivo per risanamento debiti e relativo criterio di riparto” di cui al punto 8 all'o.d.g. poiché la votazione espressa nell'adunanza del 2.2.2022 non avrebbe avuto alcuna verbalizzazione circa l'esito e, inoltre, non sarebbe stata raggiunta la necessaria doppia maggioranza per teste e millesimi;
3. rate non ancora scadute alla data del deposito del ricorso del 21.07.2022 riferite al predetto preventivo “risanamento debiti” e precisamente le rate del 30.07, 30.09,
30.10, 30.11 e 30.12;
4. mancata approvazione dello stato di riparto riferito al preventivo di spesa per compensi dell'avvocato CP_3
5. illegittimità della voce di spesa “Attività di visura presso la banca dati catastale ed ipocatastale” per complessivi euro 500,00 per non essere oggetto di apposita delibera di approvazione né di preventiva richiesta da parte dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 n. 6 c.c.;
6. assenza di delibera di approvazione delle “Spese legali procedura GP Consorzio Siel”. Hanno, inoltre, eccepito l'intervenuto pagamento in relazione alle voci di spesa inerenti alle gestioni ordinarie e straordinarie riferite agli anni 2019- 2020-2021.
In via riconvenzionale, hanno impugnato la delibera del 30.06.2020, indicata nel monitorio, ritenuta nulla per avere l'assemblea approvato la spesa c.d. “Fondo morosità pagina 3 di 9 P. senza la necessaria unanimità dei partecipanti al condominio e CP_4 suddividendo tale morosità in parti uguali in violazione del criterio normativo dettato dall'art. 1123 c.c. (millesimi di proprietà). Hanno concluso, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, l'invalidità della delibera del 30.6.2020 ritenuta nulla.
Si è costituito il contestando ed impugnando Controparte_2 quanto eccepito, dedotto e richiesto dagli opponenti e ritenendo tardiva ex art. 1137 c.c. la domanda riconvenzionale spiegata. Ha concluso chiedendo il rigetto sia dell'opposizione che della impugnazione della delibera del 30.6.2020. E' stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per una parte del credito (euro 11.800,22.) e le parti sono state inviate in mediazione che ha avuto esito negativo. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, all'esito, la causa, documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni con note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza resa in data 14 novembre 2024 (comunicata il successivo 15 settembre 2024) con la quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * * * * * *
Si osserva preliminarmente che la difesa di parte opponente con la comparsa conclusionale ha espressamente rinunciato alla domanda riconvenzionale di impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera assembleare del 30.6.2020.
Sulla legittimità della rinuncia in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte a S.U. nella recente sentenza del 7 febbraio 2024 n. 3453 (“Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306
c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa”). La Corte Suprema, in sintesi, ha ribadito il principio dispositivo nel processo, consentendo alle parti di modificare o rinunciare alla domanda anche in fasi avanzate del procedimento. Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti non verrà esaminata in questa sede.
pagina 4 di 9 Venendo all'opposizione, va innanzitutto ritenuta infondata l'eccepita carenza di legittimazione processuale degli opponenti sollevata dal convenuto solo in CP_1 sede di comparsa conclusionale.
Si osserva in diritto che la legittimatio ad causam, intesa come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico. E' pacifico che, per determinare la legittimazione si deve far riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale (cfr. Cass. n.
355/2008; Cass. n. 11321/2007). Si considera, difatti, che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore (inteso in senso sostanziale) nel chiamare in giudizio il convenuto (anch'esso inteso in senso sostanziale) afferma che esiste un rapporto di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo;
ne consegue che, se l'attore afferma di essere creditore del convenuto, è avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano legittimazione attiva e passiva.
Costituiscono, invece, questioni di merito quelle attinenti alla effettiva titolarità del rapporto controverso. E' evidente, pertanto, che l'eccezione sollevata dall'opposto condominio creditore attiene non tanto alla legittimazione attiva o passiva -che può senz'altro ritenersi sussistente alla stregua del contenuto del ricorso monitorio ove il convenuto opposto ha individuato quale tenuti al pagamento degli oneri condominiali in via monitoria gli stessi opponenti - bensì al merito cioè all'effettiva titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto (il condominio ha precisato che gli opponenti non avrebbero fornito la prova di essere proprietari e condomini del Controparte_1
). Pertanto, l'eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità attiva o passiva
[...] del diritto fatto valere comporta una disanima e una decisione attinente al merito della controversia, con conseguente applicazione di un diverso regime processuale della questione. Sintetizzando i principi espressi dalla Suprema Corte sul punto (cfr., Cass.
S.U. n. 2951/2016) si precisa che mentre la carenza di legittimazione (attiva e passiva) può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal
Giudice, la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
può quindi essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. Nella specie il , non solo ha agito nel monitorio nei confronti degli opponenti CP_1
(ritenendoli, pertanto, destinatari dell'ingiunzione in quanto condomini debitori) ma ne ha riconosciuto la qualità di condomini in tutte le difese svolte eccependo finanche la pagina 5 di 9 inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata ex art. 1137 c.c. poiché gli stessi avrebbero partecipato in assemblea (nella veste di condomini) ed avrebbero votato a favore di quanto deliberato dall'assemblea nella seduta del 30.6.2020. L'eccezione, pertanto, va ritenuta incompatibile con le difese svolte e va, pertanto, disattesa.
Esaminando il merito dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del , esso si fonda sulle delibere: CP_1
(i) del 2.2.2022 con la quale è stato approvato “il bilancio preventivo gestione ordinaria esercizio 2022” di cui al punto 5) all'o.d.g. ed “il bilancio preventivo per risanamento debiti e relativo criterio di riparto” di cui al punto 8) all'.o.d.g. (sub doc. n. 2 – all. ricorso monitorio),
(ii) del 2.3.2022 con la quale è stato approvato il “bilancio e la ripartizione delle spese legali” di cui al punto 1) all'o.d.g. (sub doc. n.
4 - all. ricorso monitorio). Parte opponente ha contestato l'esigibilità del credito derivante dalla delibera del 2.2.2022 per mancata approvazione del piano di riparto del preventivo gestione ordinaria
2022 nonché per mancata approvazione del preventivo per risanamento debiti pregressi.
Dall'analisi di detta delibera risulta senz'altro pacifica l'approvazione del preventivo di spesa gestione ordinaria 2022 di cui al punto 5 all'o.d.g., posto che su 19 condomini presenti per mill. 945,76 hanno espresso voto contrario all'approvazione solo Progetto
Zara s.r.l. per mill. 518,00, per mill. 17,92 e per mill.11,36 per un totale Per_1 Pt_3 di mill. 547,28 mill esprimendo gli altri condomini voto favorevole all'approvazione per un totale in sottrazione di mill. 398,48 (mill. 945,76-547,28) per cui ai sensi dell'art. 1136, co. 3, c.c. il preventivo, come dato anche atto a verbale, risulta approvato con i quorum necessari (per teste e millesimi).
Non altrettanto può dirsi rispetto alla ripartizione della spesa avendo tutti i condomini espresso voto contrario.
Ora, quanto all'eccezione sollevata dagli opponenti occorre chiarire che se è vero che ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. la mancata approvazione dello stato di riparto condiziona la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, tale mancata approvazione non costituisce motivo di revoca dell'ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione del preventivo, atteso che le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., cosicché ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del CP_1 singolo condomino (cfr. Cass. n. 4672/2017). Il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l'eventuale insussistenza della ripartizione, non comporta pagina 6 di 9 anche l'insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati. Pertanto, l'approvazione del preventivo di spesa ha dato origine al credito del che, per la determinazione della quota CP_1 spettante ai condomini opponenti, ha fatto riferimento alla tabella di proprietà in applicazione dell'art. 1123 c.c..
Del resto, parte opponente, oltre a non aver impugnato la delibera, non ha contestato le singole rate ritenendo le stesse solo non esigibili. Quanto, invece, ai pagamenti eseguiti, dall'analisi dei documenti prodotti dall'opponente si evince chiaramente che questi non si riferiscono al credito ingiunto, per cui non vi è alcuna estinzione del credito preteso per tale voce. In sintesi, è dovuto il credito per tali poste per complessivi euro 4.971,15 per n. 3 rate relative all' Es. 2022 (relativamente alle unità immobiliare A18 e B41) come indicato nell'estratto conto allegato nel monitorio. Quanto al preventivo “risanamento debiti” di cui al punto 8 all'o.d.g. (su cui si fonda buona parte del credito ingiunto), parte opponente ritiene che l'assemblea non avrebbe approvato tale preventivo per cui il credito risulterebbe sfornito del relativo titolo.
Dal documento in atti si evince che l'assemblea è stata chiamata ad esprimere il voto e, come verbalizzato, tale votazione si è conclusa come segue: “La votazione ha il seguente esito: Presenti 19 condomini (mm 945,76) votanti 19 Favorevoli: Progetto Zara s.r.l.
(518 mm); per delega (17,92) per delega (11,36). Per_2 Per_1 Per_2 Pt_3
Contrari tutti gli altri condomini che richiedono che l'amministrazione dovrà procedere con la cartolarizzazione debiti e successivamente procedere con il saldo e stralcio dei debiti qualora accettati dai singoli fornitori.” Il verbale non riporta l'esito della votazione ma è evidente (a prescindere dal quorum richiesto per tale tipo di preventivo costituente un “fondo cassa morosi”, non oggetto di scrutinio) che la votazione non ha raggiunto la maggioranza per teste e non può considerarsi approvata (le delibere condominiali richiedono la doppia maggioranza). Non essendoci, pertanto, una delibera, non può dirsi esistente il titolo (prova scritta) che legittima il credito del Condominio per cui la somma ingiunta per euro 10.768,00 non è dovuta.
Né, nella presente sede, può attribuirsi rilievo alla successiva delibera del 22.2 2023 prodotta dal con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, Controparte_1
c.p.c. (sub. doc. n. 2) con la quale l'assemblea ha approvato il “bilancio preventivo risanamento delle posizioni debitorie periodo 01/01/2021 al 31/12/2021 e il relativo criterio di ripartizione”, posto che tale deliberato, intervenuto successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo non può fondare l'azione monitoria né la domanda oggetto di questo giudizio. Peraltro, da una attenta lettura della predetta delibera, si evince che questa non contiene una espressa ratifica della precedente (tra l'altro, come pagina 7 di 9 detto, non adottata) ma si limita ad approvare ex novo il preventivo relativo allo stesso periodo già oggetto di esame dell'assemblea del 2.2.2022.
La Suprema Corte, con orientamento pienamente condivisibile, ha chiarito che “la delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese sulla cui base
l'amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva giusta l'articolo 63 disp. att. c.c., deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso ex articolo 633 c.p.c., sicché, ove, nella pendenza del giudizio di opposizione detta delibera sia sostituita con un'altra adottata ai sensi dell'articolo 2377, attuale ultimo comma, c.c. (norma di portata generale, applicabile - come nella specie - anche consorzi volontari tra proprietari di immobili), la sanatoria che ne discende consegue non già ad una convalida, con effetti retroattivi, dell'originaria deliberazione ma ad una rinnovazione di questa, inidonea per ciò stesso ad essere sottesa a quel decreto ingiuntivo siccome formalmente assunta successivamente alla sua pronunzia”(cfr. Cass. n. 24957 del 6.12.2016).
Quanto alle ulteriori somme pretese, vanno senz'altro riconosciute le voci di credito riferite alle spese legali sostenute per i giudizi pendenti in quanto sorrette da valida delibera del 2.3.2022 (in cui gli opponenti, presenti per delega, hanno anche espresso voto favorevole all'approvazione), mentre la mancata approvazione del piano di riparto, per le ragioni già sostenute, non costituisce elemento di ostacolo alla pretesa creditoria richiesta dal sulla base della quota millesimale di proprietà. E', pertanto, CP_1 dovuta la somma complessiva di euro 717,12 calcolata sulla base della tabella di proprietà. Viceversa, la somma di euro 99,07 per “Spese legali procedura G.P.
Consorzio Siel” non è dovuta in quanto il non ha allegato la delibera di CP_1 approvazione della relativa spesa.
Infine, non è dovuta neanche la somma di euro 500,00 indicata quale “Attività di visura presso la banca dati catastale ed ipocatastale” giustificata nel monitorio mediante produzione di preavviso di fattura (cfr. doc. n. 5 – all. fascicolo monitorio) senza prova del relativo pagamento. Ad ogni buon conto, se è vero che ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe l'amministratore in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni può addebitare il costo per acquisire le informazioni necessarie, è altrettanto vero che tale addebito deve essere preceduto, come prescrive l'art. 1130 n. 6
c.c., dalla spedizione di una lettera raccomandata con la quale il condomino viene invitato a fornire i propri dati. Decorsi dieci giorni, senza alcun riscontro, la spesa viene addebitata al condomino responsabile.
Nella specie il , a fronte della contestazione sollevata, non ha fornito la CP_1 prova di aver inviato la raccomandata ai condomini opponenti per ottenere la pagina 8 di 9 trasmissione dei dati necessari all'aggiornamento dell'anagrafe per cui, anche per tale ragione, la somma ingiunta non è giustificata.
In sintesi, in accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti di ed va revocato e questi Parte_1 Parte_2 ultimi vanno condannati in solido al pagamento della sola somma pari ad euro 5.688,27
(4.971,15+ 717,12), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Considerato il credito originario (fondato solo in parte su validi titoli) nonché l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 15327/2022 (RG n. 51271/2022) emesso da Tribunale di Roma in data 25.08.2022 e condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore del
[...]
della somma di euro 5.688,27, oltre interessi Controparte_5 legali dalla domanda al saldo e spese del monitorio;
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti,
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 68013/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), elettivamente domiciliati in Roma, Via Lucrezio Caro n. C.F._2
67 presso lo studio degli Avv.ti Diego Piersanti Todisco e Riccardo Carnevali, come da procura in atti.
OPPONENTI
E
Roma (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, P.IVA_1
Via Nicola Ricciotti n. 9 presso lo studio dell'Avv. Ranieri Roda, come da procura in atti.
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale impugnazione di delibera assembleare ai sensi dell'art. 1137 c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e precisamente,
pagina 1 di 9 PARTE OPPONENTE: “Voglia il Tribunale di Roma, ogni diversa istanza disattesa, per i motivi di cui in narrativa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiunti-vo n. 15327/2022 – R.G. n. 51271/2022 oggi opposto:
-in via principale accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.15327/2022 del 25.08.2022 emesso nel procedimento R.G. n. 51271/2022;
-in via riconvenzionale, accogliere l'impugnativa ex art. 1137 c.c. del deliberato assunto dal del 30.06.2020, Controparte_2 per le ragioni meglio indicate e specificate al punto 3) di narrativa e, per l'effetto, annullarlo;
Con vittoria di spese e compensi, nonché spese generali e accessorie di legge".
PARTE CONVENUTA: “in via preliminare: confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui alla narrativa ed in quanto perché
l'opposizione non è fondata su idonea prova scritta e non è di pronta soluzione;
- nel merito: respingere l'opposizione così come proposta dai Sigg. e e Pt_1 Pt_2 conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 15327/2022 – R.G. n.
51271/2022;
- in relazione alla proposta domanda in via riconvenzionale: respingere la domanda riconvenzionale di impugnazione della delibera 30/06/2020 per i motivi di cui al punto
n. 4 della narrativa in quanto infondata.
- il tutto con espressa riserva di ulteriormente controdedurre, modificare le conclusioni, richiedere mezzi istruttori e depositare documenti senza inversione dell'onere della prova nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con la condanna delle parti opponenti alla rifusione delle spese e compensi di lite relativi al presente giudizio e con salvezza di ogni diritto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15327/2022 (RG n. 51271/2022) emesso da Tribunale di Roma in data 25.08.2022 con il quale è stato ingiunto agli attori il pagamento in favore del della somma di euro Controparte_1
17.055,34, oltre interessi e spese della procedura, per oneri condominiali non corrisposti.
Nel monitorio il ha fondato il proprio complessivo credito come derivante CP_1 da alcune delibere assembleari e, precisamente, (i) la delibera del 30.6.2020 con la quale venivano approvati “ il consuntivo gestione ordinaria 2017/2019 e il relativo criterio di riparto;
consuntivo gestione lavori 2018/2019 e il relativo criterio di riparto;
consuntivo pagina 2 di 9 gestione ordinaria 2019 e i relativi criteri di riparto;
preventivo gestione ordinaria 2020
e i relativi criteri di riparto;
preventivo connessione elettrica e i relativi criteri di riparto;
preventivo lavori urgente e indifferibili fognatura e i relativi criteri di riparto”
(sub doc. n. 4 – all. ricorso monitorio), (ii) la delibera del 2.2.2022 con la quale veniva approvato “il bilancio preventivo gestione ordinaria esercizio 2022” di cui al punto 5) all'o.d.g. nonchè “il bilancio preventivo per risanamento debiti e relativo criterio di riparto” di cui al punto 8) all'o.d.g. (sub doc. n. 2 – all. ricorso monitorio), (iii) la delibera del 2.3.2022 con la quale veniva approvato il “bilancio e la ripartizione delle spese legali” di cui al punto 1) all'o.d.g. (sub doc. n. 3 – all. ricorso monitorio). Il
ha allegato, altresì, estratto conto personale degli oneri a carico degli attori CP_1 dal quale evincersi le singole poste a debito riferite agli immobili di loro proprietà contraddistinti con i numeri A18 e B41 (sub doc.
6 -all. ricorso monitorio).
Gli opponenti hanno dedotto nell'opposizione, oltre alla genericità del ricorso (per non essere indicate specificatamente le singole voci di debito imputate), l'inesigibilità del credito per le seguenti ragioni:
1. mancata approvazione dello stato di riparto riferito al “bilancio preventivo ordinario anno 2022” di cui al 5 punto all'o.d.g. dell'assemblea del 2.2.2022;
2. inesistenza della delibera di approvazione del “bilancio preventivo per risanamento debiti e relativo criterio di riparto” di cui al punto 8 all'o.d.g. poiché la votazione espressa nell'adunanza del 2.2.2022 non avrebbe avuto alcuna verbalizzazione circa l'esito e, inoltre, non sarebbe stata raggiunta la necessaria doppia maggioranza per teste e millesimi;
3. rate non ancora scadute alla data del deposito del ricorso del 21.07.2022 riferite al predetto preventivo “risanamento debiti” e precisamente le rate del 30.07, 30.09,
30.10, 30.11 e 30.12;
4. mancata approvazione dello stato di riparto riferito al preventivo di spesa per compensi dell'avvocato CP_3
5. illegittimità della voce di spesa “Attività di visura presso la banca dati catastale ed ipocatastale” per complessivi euro 500,00 per non essere oggetto di apposita delibera di approvazione né di preventiva richiesta da parte dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 n. 6 c.c.;
6. assenza di delibera di approvazione delle “Spese legali procedura GP Consorzio Siel”. Hanno, inoltre, eccepito l'intervenuto pagamento in relazione alle voci di spesa inerenti alle gestioni ordinarie e straordinarie riferite agli anni 2019- 2020-2021.
In via riconvenzionale, hanno impugnato la delibera del 30.06.2020, indicata nel monitorio, ritenuta nulla per avere l'assemblea approvato la spesa c.d. “Fondo morosità pagina 3 di 9 P. senza la necessaria unanimità dei partecipanti al condominio e CP_4 suddividendo tale morosità in parti uguali in violazione del criterio normativo dettato dall'art. 1123 c.c. (millesimi di proprietà). Hanno concluso, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, l'invalidità della delibera del 30.6.2020 ritenuta nulla.
Si è costituito il contestando ed impugnando Controparte_2 quanto eccepito, dedotto e richiesto dagli opponenti e ritenendo tardiva ex art. 1137 c.c. la domanda riconvenzionale spiegata. Ha concluso chiedendo il rigetto sia dell'opposizione che della impugnazione della delibera del 30.6.2020. E' stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per una parte del credito (euro 11.800,22.) e le parti sono state inviate in mediazione che ha avuto esito negativo. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, all'esito, la causa, documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni con note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza resa in data 14 novembre 2024 (comunicata il successivo 15 settembre 2024) con la quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * * * * * *
Si osserva preliminarmente che la difesa di parte opponente con la comparsa conclusionale ha espressamente rinunciato alla domanda riconvenzionale di impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera assembleare del 30.6.2020.
Sulla legittimità della rinuncia in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte a S.U. nella recente sentenza del 7 febbraio 2024 n. 3453 (“Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306
c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa”). La Corte Suprema, in sintesi, ha ribadito il principio dispositivo nel processo, consentendo alle parti di modificare o rinunciare alla domanda anche in fasi avanzate del procedimento. Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti non verrà esaminata in questa sede.
pagina 4 di 9 Venendo all'opposizione, va innanzitutto ritenuta infondata l'eccepita carenza di legittimazione processuale degli opponenti sollevata dal convenuto solo in CP_1 sede di comparsa conclusionale.
Si osserva in diritto che la legittimatio ad causam, intesa come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico. E' pacifico che, per determinare la legittimazione si deve far riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale (cfr. Cass. n.
355/2008; Cass. n. 11321/2007). Si considera, difatti, che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore (inteso in senso sostanziale) nel chiamare in giudizio il convenuto (anch'esso inteso in senso sostanziale) afferma che esiste un rapporto di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo;
ne consegue che, se l'attore afferma di essere creditore del convenuto, è avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano legittimazione attiva e passiva.
Costituiscono, invece, questioni di merito quelle attinenti alla effettiva titolarità del rapporto controverso. E' evidente, pertanto, che l'eccezione sollevata dall'opposto condominio creditore attiene non tanto alla legittimazione attiva o passiva -che può senz'altro ritenersi sussistente alla stregua del contenuto del ricorso monitorio ove il convenuto opposto ha individuato quale tenuti al pagamento degli oneri condominiali in via monitoria gli stessi opponenti - bensì al merito cioè all'effettiva titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto (il condominio ha precisato che gli opponenti non avrebbero fornito la prova di essere proprietari e condomini del Controparte_1
). Pertanto, l'eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità attiva o passiva
[...] del diritto fatto valere comporta una disanima e una decisione attinente al merito della controversia, con conseguente applicazione di un diverso regime processuale della questione. Sintetizzando i principi espressi dalla Suprema Corte sul punto (cfr., Cass.
S.U. n. 2951/2016) si precisa che mentre la carenza di legittimazione (attiva e passiva) può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal
Giudice, la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
può quindi essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. Nella specie il , non solo ha agito nel monitorio nei confronti degli opponenti CP_1
(ritenendoli, pertanto, destinatari dell'ingiunzione in quanto condomini debitori) ma ne ha riconosciuto la qualità di condomini in tutte le difese svolte eccependo finanche la pagina 5 di 9 inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata ex art. 1137 c.c. poiché gli stessi avrebbero partecipato in assemblea (nella veste di condomini) ed avrebbero votato a favore di quanto deliberato dall'assemblea nella seduta del 30.6.2020. L'eccezione, pertanto, va ritenuta incompatibile con le difese svolte e va, pertanto, disattesa.
Esaminando il merito dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del , esso si fonda sulle delibere: CP_1
(i) del 2.2.2022 con la quale è stato approvato “il bilancio preventivo gestione ordinaria esercizio 2022” di cui al punto 5) all'o.d.g. ed “il bilancio preventivo per risanamento debiti e relativo criterio di riparto” di cui al punto 8) all'.o.d.g. (sub doc. n. 2 – all. ricorso monitorio),
(ii) del 2.3.2022 con la quale è stato approvato il “bilancio e la ripartizione delle spese legali” di cui al punto 1) all'o.d.g. (sub doc. n.
4 - all. ricorso monitorio). Parte opponente ha contestato l'esigibilità del credito derivante dalla delibera del 2.2.2022 per mancata approvazione del piano di riparto del preventivo gestione ordinaria
2022 nonché per mancata approvazione del preventivo per risanamento debiti pregressi.
Dall'analisi di detta delibera risulta senz'altro pacifica l'approvazione del preventivo di spesa gestione ordinaria 2022 di cui al punto 5 all'o.d.g., posto che su 19 condomini presenti per mill. 945,76 hanno espresso voto contrario all'approvazione solo Progetto
Zara s.r.l. per mill. 518,00, per mill. 17,92 e per mill.11,36 per un totale Per_1 Pt_3 di mill. 547,28 mill esprimendo gli altri condomini voto favorevole all'approvazione per un totale in sottrazione di mill. 398,48 (mill. 945,76-547,28) per cui ai sensi dell'art. 1136, co. 3, c.c. il preventivo, come dato anche atto a verbale, risulta approvato con i quorum necessari (per teste e millesimi).
Non altrettanto può dirsi rispetto alla ripartizione della spesa avendo tutti i condomini espresso voto contrario.
Ora, quanto all'eccezione sollevata dagli opponenti occorre chiarire che se è vero che ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. la mancata approvazione dello stato di riparto condiziona la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, tale mancata approvazione non costituisce motivo di revoca dell'ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione del preventivo, atteso che le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., cosicché ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del CP_1 singolo condomino (cfr. Cass. n. 4672/2017). Il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l'eventuale insussistenza della ripartizione, non comporta pagina 6 di 9 anche l'insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati. Pertanto, l'approvazione del preventivo di spesa ha dato origine al credito del che, per la determinazione della quota CP_1 spettante ai condomini opponenti, ha fatto riferimento alla tabella di proprietà in applicazione dell'art. 1123 c.c..
Del resto, parte opponente, oltre a non aver impugnato la delibera, non ha contestato le singole rate ritenendo le stesse solo non esigibili. Quanto, invece, ai pagamenti eseguiti, dall'analisi dei documenti prodotti dall'opponente si evince chiaramente che questi non si riferiscono al credito ingiunto, per cui non vi è alcuna estinzione del credito preteso per tale voce. In sintesi, è dovuto il credito per tali poste per complessivi euro 4.971,15 per n. 3 rate relative all' Es. 2022 (relativamente alle unità immobiliare A18 e B41) come indicato nell'estratto conto allegato nel monitorio. Quanto al preventivo “risanamento debiti” di cui al punto 8 all'o.d.g. (su cui si fonda buona parte del credito ingiunto), parte opponente ritiene che l'assemblea non avrebbe approvato tale preventivo per cui il credito risulterebbe sfornito del relativo titolo.
Dal documento in atti si evince che l'assemblea è stata chiamata ad esprimere il voto e, come verbalizzato, tale votazione si è conclusa come segue: “La votazione ha il seguente esito: Presenti 19 condomini (mm 945,76) votanti 19 Favorevoli: Progetto Zara s.r.l.
(518 mm); per delega (17,92) per delega (11,36). Per_2 Per_1 Per_2 Pt_3
Contrari tutti gli altri condomini che richiedono che l'amministrazione dovrà procedere con la cartolarizzazione debiti e successivamente procedere con il saldo e stralcio dei debiti qualora accettati dai singoli fornitori.” Il verbale non riporta l'esito della votazione ma è evidente (a prescindere dal quorum richiesto per tale tipo di preventivo costituente un “fondo cassa morosi”, non oggetto di scrutinio) che la votazione non ha raggiunto la maggioranza per teste e non può considerarsi approvata (le delibere condominiali richiedono la doppia maggioranza). Non essendoci, pertanto, una delibera, non può dirsi esistente il titolo (prova scritta) che legittima il credito del Condominio per cui la somma ingiunta per euro 10.768,00 non è dovuta.
Né, nella presente sede, può attribuirsi rilievo alla successiva delibera del 22.2 2023 prodotta dal con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, Controparte_1
c.p.c. (sub. doc. n. 2) con la quale l'assemblea ha approvato il “bilancio preventivo risanamento delle posizioni debitorie periodo 01/01/2021 al 31/12/2021 e il relativo criterio di ripartizione”, posto che tale deliberato, intervenuto successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo non può fondare l'azione monitoria né la domanda oggetto di questo giudizio. Peraltro, da una attenta lettura della predetta delibera, si evince che questa non contiene una espressa ratifica della precedente (tra l'altro, come pagina 7 di 9 detto, non adottata) ma si limita ad approvare ex novo il preventivo relativo allo stesso periodo già oggetto di esame dell'assemblea del 2.2.2022.
La Suprema Corte, con orientamento pienamente condivisibile, ha chiarito che “la delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese sulla cui base
l'amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva giusta l'articolo 63 disp. att. c.c., deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso ex articolo 633 c.p.c., sicché, ove, nella pendenza del giudizio di opposizione detta delibera sia sostituita con un'altra adottata ai sensi dell'articolo 2377, attuale ultimo comma, c.c. (norma di portata generale, applicabile - come nella specie - anche consorzi volontari tra proprietari di immobili), la sanatoria che ne discende consegue non già ad una convalida, con effetti retroattivi, dell'originaria deliberazione ma ad una rinnovazione di questa, inidonea per ciò stesso ad essere sottesa a quel decreto ingiuntivo siccome formalmente assunta successivamente alla sua pronunzia”(cfr. Cass. n. 24957 del 6.12.2016).
Quanto alle ulteriori somme pretese, vanno senz'altro riconosciute le voci di credito riferite alle spese legali sostenute per i giudizi pendenti in quanto sorrette da valida delibera del 2.3.2022 (in cui gli opponenti, presenti per delega, hanno anche espresso voto favorevole all'approvazione), mentre la mancata approvazione del piano di riparto, per le ragioni già sostenute, non costituisce elemento di ostacolo alla pretesa creditoria richiesta dal sulla base della quota millesimale di proprietà. E', pertanto, CP_1 dovuta la somma complessiva di euro 717,12 calcolata sulla base della tabella di proprietà. Viceversa, la somma di euro 99,07 per “Spese legali procedura G.P.
Consorzio Siel” non è dovuta in quanto il non ha allegato la delibera di CP_1 approvazione della relativa spesa.
Infine, non è dovuta neanche la somma di euro 500,00 indicata quale “Attività di visura presso la banca dati catastale ed ipocatastale” giustificata nel monitorio mediante produzione di preavviso di fattura (cfr. doc. n. 5 – all. fascicolo monitorio) senza prova del relativo pagamento. Ad ogni buon conto, se è vero che ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe l'amministratore in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni può addebitare il costo per acquisire le informazioni necessarie, è altrettanto vero che tale addebito deve essere preceduto, come prescrive l'art. 1130 n. 6
c.c., dalla spedizione di una lettera raccomandata con la quale il condomino viene invitato a fornire i propri dati. Decorsi dieci giorni, senza alcun riscontro, la spesa viene addebitata al condomino responsabile.
Nella specie il , a fronte della contestazione sollevata, non ha fornito la CP_1 prova di aver inviato la raccomandata ai condomini opponenti per ottenere la pagina 8 di 9 trasmissione dei dati necessari all'aggiornamento dell'anagrafe per cui, anche per tale ragione, la somma ingiunta non è giustificata.
In sintesi, in accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti di ed va revocato e questi Parte_1 Parte_2 ultimi vanno condannati in solido al pagamento della sola somma pari ad euro 5.688,27
(4.971,15+ 717,12), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Considerato il credito originario (fondato solo in parte su validi titoli) nonché l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 15327/2022 (RG n. 51271/2022) emesso da Tribunale di Roma in data 25.08.2022 e condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore del
[...]
della somma di euro 5.688,27, oltre interessi Controparte_5 legali dalla domanda al saldo e spese del monitorio;
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
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