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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9321/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il 1° giugno 1965 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia GRASSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Nosadella, n. 34 e
nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Armando CATTABRIGA ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 9 RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << cessazioni degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 luglio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 12 giugno 1994. Dall'unione sono nati il 22 maggio 1996, e , il 22 giugno 2002. Per_1 Per_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata.
pagina 1 di 3 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti all'udienza del 18 ottobre 2022 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 15 novembre 2022. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 18 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il 1° giugno 1965 e nata a [...] l'8 agosto Parte_2
1963, unitisi in matrimonio a Bologna, il 12 giugno 1994, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 244 P. 2 S. B Uff. 01 anno 1994; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che le parti hanno concordato che la casa coniugale resti nella disponibilità della signora unitamente all'arredo che la compone, al garage e Pt_2 cantina di pertinenza, la casa coniugale sita a Bologna in via Alessandro Corticelli, n. 25, della quale, dopo la separazione, ne è divenuta proprietaria esclusiva;
2) dispone che il signor corrisponda alla signora a titolo di Pt_1 Pt_2 assegno divorzile, entro il giorno quindici di ogni mese e fino al mese di settembre 2030, l'importo di 600,00 euro, oltre rivalutazione monetaria annuale su base ISTAT;
dal mese di ottobre dell'anno 2030 la minor somma di 300,00 euro, oltre alla rivalutazione Istat a far data dal mese di ottobre 2030; pagina 2 di 3 3) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che la determinazione dell'assegno divorzile di euro 600.00 mensili in favore della signora compresa la sua Pt_2 riduzione a 300.00 euro mensili è stata concordata tra le parti in ragione delle attribuzioni economiche già definite dai coniugi in sede separativa e tenendo conto della attuale accresciuta capacità patrimoniale della signora in ragione delle Pt_2 ricevute eredità, e del fatto che la stessa nel 2030/2031 andrà in pensione;
4) prende atto che, con l'esatto reciproco adempimento delle sue estese condizioni di divorzio, i signori e danno atto di avere regolamentato ogni e Pt_2 Pt_1 qualsiasi rapporto patrimoniale attuale, trascorso e pendente, di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa petitoria, restitutoria e/o risarcitoria avanzata a qualsiasi titolo e/o ragione, di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro - e di avere così definito ogni rapporto di carattere familiare, patrimoniale ed economico e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere allo stato economicamente autosufficienti;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 22 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il 1° giugno 1965 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia GRASSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Nosadella, n. 34 e
nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Armando CATTABRIGA ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 9 RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << cessazioni degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 luglio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 12 giugno 1994. Dall'unione sono nati il 22 maggio 1996, e , il 22 giugno 2002. Per_1 Per_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata.
pagina 1 di 3 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti all'udienza del 18 ottobre 2022 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 15 novembre 2022. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 18 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il 1° giugno 1965 e nata a [...] l'8 agosto Parte_2
1963, unitisi in matrimonio a Bologna, il 12 giugno 1994, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 244 P. 2 S. B Uff. 01 anno 1994; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che le parti hanno concordato che la casa coniugale resti nella disponibilità della signora unitamente all'arredo che la compone, al garage e Pt_2 cantina di pertinenza, la casa coniugale sita a Bologna in via Alessandro Corticelli, n. 25, della quale, dopo la separazione, ne è divenuta proprietaria esclusiva;
2) dispone che il signor corrisponda alla signora a titolo di Pt_1 Pt_2 assegno divorzile, entro il giorno quindici di ogni mese e fino al mese di settembre 2030, l'importo di 600,00 euro, oltre rivalutazione monetaria annuale su base ISTAT;
dal mese di ottobre dell'anno 2030 la minor somma di 300,00 euro, oltre alla rivalutazione Istat a far data dal mese di ottobre 2030; pagina 2 di 3 3) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che la determinazione dell'assegno divorzile di euro 600.00 mensili in favore della signora compresa la sua Pt_2 riduzione a 300.00 euro mensili è stata concordata tra le parti in ragione delle attribuzioni economiche già definite dai coniugi in sede separativa e tenendo conto della attuale accresciuta capacità patrimoniale della signora in ragione delle Pt_2 ricevute eredità, e del fatto che la stessa nel 2030/2031 andrà in pensione;
4) prende atto che, con l'esatto reciproco adempimento delle sue estese condizioni di divorzio, i signori e danno atto di avere regolamentato ogni e Pt_2 Pt_1 qualsiasi rapporto patrimoniale attuale, trascorso e pendente, di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa petitoria, restitutoria e/o risarcitoria avanzata a qualsiasi titolo e/o ragione, di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro - e di avere così definito ogni rapporto di carattere familiare, patrimoniale ed economico e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere allo stato economicamente autosufficienti;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 22 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3