Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
05.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 549/2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Armando Mazzaglia del Foro di Catania
Ricorrente
E
(P. IVA ), in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Fontana
Resistente
OGGETTO: differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze della (con sede in Siracusa, via Polibio n. 56), dal 12.10.2019 al Controparte_1
21.02.2020, con contratto di lavoro a tempo determinato part time, qualifica professionale di
Cont addetta al banco del bar, inquadrata al livello 6 del CCNL For Italy e terziario per i dipendenti delle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo e attività affini;
- di aver in realtà prestato attività lavorativa full time, per 8 ore al giorno e sei giorni alla settimana (dal martedì alla domenica), con turni dalle ore 07:00 alle ore 15:00 e dalle ore
15:00 alle ore 23:00, oltre almeno 8 ore di lavoro straordinario a settimana;
- di aver percepito una paga mensile notevolmente inferiore rispetto a quella spettante per l'attività lavorativa resa e precisamente: € 564,00 nel mese di Ottobre 2019, € 866,00 nel mese di Novembre
2019, € 866,00 nel mese di Dicembre 2019, € 767,00 nel mese di Gennaio 2020 ed € 670,00 nel mese Febbraio 2020; - di non aver goduto di tutte le ferie spettanti, di non aver percepito
1
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “Ritenere e dichiarare che tra la ricorrente e l'impresa è intercorso un rapporto di lavoro CP_1
subordinato full-time, dal 15.10.2019 al 21.02.2020 inquadrabile ex art. 36 Cost. al livello 6 del CCNLFor.Italy e per i dipendenti delle piccole e medie imprese operanti nel CP_3 settore del turismo e attività affini”; 2) “Condannare l'impresa resistente, in persona del legale rapp.te protempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro
3.743,69 di cui Euro 1.913,34 per differenze retributive, Euro 446,31 per ferie non godute,
Euro 739,95 a titolo di indennità da lavoro straordinario, Euro 95,45 a titolo di 13 mensilità,
Euro 333,77 a titolo di T.F.R, Euro 25,28 a titolo di maggiorazione per lavoro domenicale ed
Euro 189,59 per lavoro festivo, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la (in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare:
- che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della giusto contratto di Controparte_1
lavoro part time a tempo determinato stipulato tra le parti il 14.10.2019, con decorrenza dal
15.10.2019 al 21.02.2020, per 25 ore settimanali distribuite su sei giorni alla settimana, con la qualifica di banconista e inquadramento al livello 6^ del CCNL Pubblici Esercizi ForItaly;
- che la ricorrente aveva sempre svolto le mansioni di banconista rispettando gli orari e i giorni di lavoro stabiliti nel contratto di assunzione, percependo, come da buste paga prodotte, tutte le spettanze dovute per le prestazioni lavorative svolte;
- che, difatti, l'istanza dalla stessa presentata presso l'Ispettorato del Lavoro non aveva avuto alcun effetto nei confronti della datrice di lavoro;
- che i conteggi prodotti unitamente al ricorso introduttivo erano del tutto irrilevanti e riportanti emolumenti non dovuti, oltre che errati;
- che vi era inammissibilità della prova per testi formulata dalla ricorrente, in quanto vertente su circostanze generiche e/o negative e/o valutative, oltre che richiesta indicando quale teste ( ) il compagno Testimone_1
convivente della ricorrente, il quale, durante il periodo oggetto di causa, lavorava alle dipendenze della Troubadour 1982 snc (il cui legale rappresentante era il medesimo dell'odierna resistente), osservando i medesimi orari di lavoro della ricorrente presso un luogo di lavoro diverso e lontano da quello di quest'ultima, e nei cui confronti aveva incardinato un giudizio per il riconoscimento di differenze retributive.
2 Acquisita tutta la documentazione agli atti, escusso il teste di parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere <<modifiche al codice di procedura civile>>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate (per maggior orario lavorativo prestato rispetto a quanto previsto dal contratto di assunzione, straordinario, ferie non godute, tredicesima mensilità, maggiorazione lavoro festivo, domenicale e straordinario e
TFR) e dalla stessa quantificate in complessivi € 3.743,69, per l'attività di lavoro subordinato prestata alle dipendenze della dal 12.10.2019 al 21.02.2020, con contratto di Controparte_1
lavoro a tempo determinato part time per 25 ore settimanali con qualifica di banconista livello
6 del CCNL Pubblici esercizi For Italy, avendo la stessa effettivamente osservato un orario full time, per 6 giorni alla settimana con turni variabili dalle ore 07:00 alle ore 15:00 e dalle ore 15:00 alle ore 23:00.
Ciò posto, giova evidenziare che il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive legate all'osservanza di un maggior orario lavorativo rispetto a quello previsto dal contratto, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura, la durata, le mansioni esplicate e l'orario di lavoro osservato.
3 Nella fattispecie odierna, l'esistenza del rapporto lavorativo e le mansioni svolte dalla Pt_1
non sono contestate, in quanto il rapporto di lavoro è stato regolarmente contrattualizzato (con orario part-time) e provato dalla documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente (cfr. certificato e buste paga). CP_4
Le doglianze della ricorrente riguardano, invece, l'orario di lavoro osservato, full time in luogo del part time previsto dal contratto di lavoro, e conseguentemente la retribuzione maturata per il maggior orario lavorato, oltre che la mancata corresponsione in suo favore delle maggiorazioni per lavoro domenicale, festivo e straordinario, ferie non godute, 13^ mensilità e TFR.
La resistente, contestando le deduzioni avversarie, ha eccepito la mancanza di prove a sostegno delle pretese, evidenziando che la ricorrente aveva sempre osservato l'orario di lavoro previsto dal contratto e che alla stessa erano sempre stati corrisposti tutti gli emolumenti dovuti.
Tanto premesso, giova rilevare che è onere del lavoratore dimostrare di aver lavorato per un tempo superiore rispetto a quello previsto da contratto e, nella fattispecie odierna, la ricorrente non ha fornito alcuna decisiva prova che la stessa abbia, ogni giorno per tutto il periodo di lavoro, effettuato l'orario di lavoro indicato in ricorso.
Anche dall'espletata istruttoria testimoniale non sono emersi elementi probatorio puntuali e specifici idonei a supportare gli assunti della in quanto l'unico teste escusso di parte Pt_1
ricorrente, , seppur abbia confermato le circostanze indicate negli articolati di Testimone_1 prova ammessi, precisando a chiarimento che “…conosco l'orario di lavoro che faceva sia perché convivo con la stessa sia perché a volte la accompagnavo e a volte la prendevo alla fine del suo orario di lavoro. So che faceva straordinario perché a volte finiva di lavorare oltre le ore 23,00 suo normale orario di lavoro”, tuttavia non ha apportato elementi sufficientemente probanti ai fini dell'accoglimento della domanda.
Deve ritenersi, infatti, che la genericità dei fatti rappresentati dal teste escusso non sia sufficiente a provare con tranquillante certezza i fatti di causa inerenti al maggior orario lavorativo osservato dalla rispetto a quello contrattualizzato, né che l'eventuale Pt_1
maggior orario lavorato sia stato osservato giornalmente per tutto il periodo di lavoro, atteso anche che lo stesso teste ha dichiarato di aver lavorato, nel medesimo periodo, in un ristorante
(in zona cittadina diversa) osservando un orario di lavoro parzialmente uguale a quello della ricorrente e di aver, solo talvolta, accompagnato o preso la compagna sul posto di lavoro.
4 Inoltre, deve rilevarsi che il teste ha, attualmente, pendente nei confronti della società ex datrice di lavoro, il cui amministratore unico era il medesimo della una causa Controparte_1
di lavoro analoga a quella odierna, nella quale la è stata indicata quale teste da Pt_1
escutere.
Dunque, stante l'inattendibilità del teste e, comunque, la genericità dei fatti riferiti dal medesimo, mancando la prova dello svolgimento di orario full time da parte della ricorrente, nessuna differenza retributiva sulla paga base può essere accordata alla Pt_1
Inoltre, dall'esame delle buste paga prodotte dalla stessa ricorrente può osservarsi che le voci
“tredicesima mensilità” e “anticipazione TFR” sono sempre presenti e, pertanto, i ratei spettanti devono ritenersi tutti correttamente versati;
così come ricorrono nelle buste paga anche le ulteriori voci, richieste in ricorso, relative alle maggiorazioni per lavoro supplementare, lavoro domenicale e festivo, ROL maturati e festività non godute e, dunque, null'altro risulta dovuto alla Pt_1
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, dovendo ritenersi la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (per come si legge in ricorso a pag. 1, “in attesa di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato da parte del
COA di Siracusa”, nonché per come si evince dall'indice dei doc. allegati al ricorso, tra i quali, al n. 2, vi è un documento nominato “provvedimento di ammissione al gratuito”, non rinvenuto però nel fascicolo telematico).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla refusione delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 CP_1
[... (in persona del legale rappresentante pro tempore), che liquida in complessivi Euro
1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Siracusa,……………
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IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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