Articolo 3 della Legge 6 dicembre 1966, n. 1077
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 gennaio 1967
Art. 3.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' dovuta ai dipendenti, di cui al precedente articolo 1, la indennita' per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni, salvo il caso di opzione contemplato dallo stesso articolo 1.
Il diritto alla predetta indennita' e' conservato relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai sensi del precedente articolo 2. In tale caso l'indennita' stessa e' computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultima retribuzione in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1967
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