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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/02/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 28.1.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14704 /2023 R.G. cui è stata riunita la causa n. 16430/2024
TRA
, ( ) rappresentata e difesa
Parte_1 C.F._1 dall'Avv. , presso il cui studio elettivamente Parte_2
domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore elett.te dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale di (C.F. CP_1 P.IVA_1
alla Via Armando Diaz n.11;
RESISTENTE
, con sede in Roma alla via Giuseppe Controparte_2
Grezar 14 C.F. e P.IVA: in persona del Procuratore sig. P.IVA_2 [...]
( ), in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile CP_3 CodiceFiscale_2
rep. nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Forgione e presso questi elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2023 rappresentava che in data Parte_1
11.7.2023 era stata notificata all'avv.to – che la difendeva nel Parte_2 procedimento amministrativo che precede l'emissione dell'ordinanza ingiunzione- ingiunzione di pagare la somma di € 4.912,98 al netto delle ritenute fiscali (€ 6.424,71 imponibile fiscale).
Sosteneva la ricorrente la nullità del provvedimento in quanto notificato solo al suddetto difensore e non alla presunta debitrice;
il difetto di motivazione in quanto nel provvedimento non si indicava in alcun modo la natura e fonte del preteso credito erariale se non con l'indicazione della partita di stipendio e l'indicazione “per assegni non dovuti dal 30.04.2011 al 31.10.2021”; che alla ricorrente non era stato notificato alcun atto presupposto all'ingiunzione oggi impugnata. Pertanto, invocata la nullità dell'ingiunzione, l'intervenuta prescrizione e la mancata valutazione della buona fede dell'accipiens in relazione agli interessi pure computati, ha concluso chiedendo al
Giudice adito di “1. SOSPENDERE PRELIMINARMENTE L'ESECUTIVITÀ,
ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE, dello atto quivi opposto, sussistendo i presupposti del fumus e del periculum in mora, stante la ontologica illegittimità e/o nullità di esso giacché attuati in ragione di presunte debenze inesistenti e che parte ricorrente non è tenuta a pagare per chiara ed evidente intervenuta decadenza dei crediti azionati, violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge ( fumus boni iuris ) ed il pericolo per la ricorrente di essere sottoposta a procedura esecutiva nelle more del Giudizio ( periculum in mora) 2. nel prosieguo fissare udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente e con avvertenza che non costituendosi incorreranno nelle decadenze di legge e non comparendo, si procederà in loro contumacia e Per i motivi sopra esposti 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inammissibilità, l'inefficacia ed illegittimità della ingiunzione e degli atti presupposti, consequenziali e /o connessi;
2) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, l'infondatezza della Ordinanza Ingiunzione e in subordine la prescrizione parziale;
3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e CP_1
competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge in favore del procuratore costituito con attribuzione.”
Disattesa l'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente, veniva fissata l'udienza di discussione all'8.2.2024 , udienza nella quale verificata la regolarità della
2 notifica al non costituitosi in questo giudizio ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia e concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Successivamente con ricorso depositato in data 13.7.2024 la ricorrente impugnava nei confronti del resistente e di la cartella esattoriale n. CP_1 CP_4
07120240078051162000 per € 4.912,98, con causale Recupero crediti anno 2023 per ruolo n. 2024/006233 emesso da Controparte_1
per decreto ingiuntivo per Recupero Stipendi notificatale in data 2.7.2024.
Rappresentava la ricorrente che il titolo posto a fondamento della cartella impugnata era da ricondursi proprio all'atto già oggetto di impugnativa con il procedimento recante rg. n. 14704/2023, al quale chiedeva quindi riunirsi il secondo giudizio proposto avverso la cartella esattoriale impugnata.
Concludeva quindi chiedendo di “1) Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inammissibilità, l'inefficacia ed illegittimità della cartella esattoriale e degli atti presupposti, consequenziali e /o connessi;
2) Condannare le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge in favore del procuratore costituito con attribuzione.”
Si costituiva in questo secondo giudizio il il quale rappresentava che la fase CP_1
relativa alla formazione, notifica delle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo è di esclusiva competenza del Concessionario ossia l' Controparte_2
, quale soggetto affidatario dell'attività di recupero del credito sotteso alle
[...]
cartelle e che afferendo i motivi dell'opposizione unicamente all'attività riscossiva in caso di accoglimento della avversa opposizione, si sarebbero dovute compensare le spese di giudizio nei riguardi del Controparte_5 [...]
Nulla deduceva in ordine al merito della Controparte_1
pretesa impositiva azionata con la cartella esattoriale impugnata.
Si costituiva anche la quale eccepiva la tardività dell'opposizione per CP_4 violazione del termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.; la regolarità della notifica della cartella intervenuta prima del decorso del termine di prescrizione;
la mancata comunicazione del provvedimento di sospensione prima della notifica della cartella oggi opposta. Concludeva pertanto chiedendo al Giudice adito di :” 1) qualificare la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e, per l'effetto, dichiarare tardiva l'opposizione agli atti esecutivi per violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 cpc;
2) revocare il provvedimento di sospensione, perché
3 l'istanza è generica e, in ogni caso, perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
nel merito: 3)rigettare la domanda perché nulla, improcedibile, inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;
4)condannare la parte attrice alla rifusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
5) in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione si chiede di condannare alle spese di lite esclusivamente gli Enti Impositori, perché responsabili della correttezza e trasmissione dei ruoli all'Agente della Riscossione.”.
All'udienza del 28.1.2025, disposta preliminarmente la riunione dei giudizi per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, la causa , lette le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.-è stata decisa.
La domanda deve essere accolta sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate.
In primo luogo deve essere esaminata la questione relativa alla notifica dell'ordinanza ingiunzione all'avvocato invece che alla debitrice Parte_2 Parte_1
.
[...]
L'atto impugnato nel presente giudizio è una ingiunzione per il recupero del credito erariale emessa ai sensi del R.D.14.4.1910 n. 639
L'ingiunzione cd. fiscale, prevista dall'art. 2 del citato r.d. n. 639 del 1910, a seguito della modifica operata dall'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (con l'abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), ha perduto la funzione di precetto e titolo esecutivo, come tale idonea a consentire l'attivazione del procedimento di riscossione mediante ruolo;
nel sistema risultante dopo le descritte novelle, essa costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale.
La descritta natura complessa della ingiunzione importa, da un lato, l'osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipicamente connotanti il provvedimento amministrativo (ad esempio, l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere), ma richiede altresì, in relazione all'efficacia accertativa, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo la sua esistenza e determinazione quantitativa derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un
4 mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. U, 25/05/2009, n. 11992).
In relazione alla dedotta nullità dell'ordinanza ingiunzione notificata nel domicilio eletto nel corso del procedimento amministrativo che precede l'emissione dell'ordinanza stessa la Corte di IO (vedi in questo senso ordinanza n.
24757/2020) ha chiarito che “la validità dell'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 non è pregiudicata da eventuali vizi della notifica, i quali non precludono la proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto piena conoscenza, potendo azionarie i relativi rimedi giurisdizionali (Cass. 20360/2006). Eventuali irregolarità incidono solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto (rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve ad una funzione sostitutiva), oltre che sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, ugualmente subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi del R.D.
n. 639 del 1910, art. 3 (Cass. 20360/2006; Cass. 19166/2015)”.
La tempestiva impugnazione del provvedimento emesso e la circostanza che lo stesso difensore abbia indicato di aver seguito il procedimento amministrativo nella fase precedente alla emissione del provvedimento impugnato confermando di essere ancora il soggetto che ha assunto le difese della in relazione alle pretese azionate dal Pt_1
, consentono di richiamare il principio di cui all'art. 156 cpc ( vedi da ultimo CP_1
Cass.ord. n. 24329/2024).
Parte ricorrente ha dedotto poi il vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta che aveva indicato in modo generico ed apodittico “che tale credito erariale a suo favore risultava accertato sulla partita di stipendio n. 277077 chiusa dalla data del
01.11.2021 per Collocamento a riposo, per assegni non dovuti dal 30.04.2011 al
31.10.2021”.
Ebbene é indubbio che anche l'ordinanza ingiunzione opposta -quale provvedimento amministrativo ed attesa la sua immediata capacità di incidere negativamente ed autoritativamente la sfera giuridica del destinatario- è atto soggetto all'obbligo di motivazione come anche già sopra affermato.
La ratio dell'obbligo di rendere manifesti i motivi del provvedimento è comunemente rinvenuta nell'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa, e conseguentemente di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato (in questo senso Cass. 20 marzo 2009, n. 6901; Cass. 8 maggio 2006, n. 10478).
5 Nel caso che occupa l'ordinanza ingiunzione contiene però tutti gli elementi che consentono alla parte la piena comprensione della pretesa azionata. Invero nel corpo del provvedimento viene esaustivamente indicato : “rilevato che sulla partita di spesa fissa n. 277077 intestata a è stato accertato un credito erariale di Parte_1
€4912,98 per emolumenti percepiti e non dovuti 20.4.2011 al 31.10.2021 accertati in seguito all'applicazione del decreto n.763 del 30.4.2021 emesso dal Conservatorio di
Musica San Pietro a Maiella di con indicazione anche del prospetto relativo CP_1 alla descrizione delle pretese “differenze stipendiali non dovute” con indicazione del periodo e della somma imponibile e netta. Risultano poi compiutamente richiamati anche gli atti endoprocedimentali che hanno preceduto l'ordinanza impugnata con indicazione della data in cui sono stati emessi e numero di protocollo.
La stessa parte ricorrente nel ricorso ha ammesso di aver ricevuto tali atti (vedi pag 2 del ricorso) e di aver anche riscontrato gli stessi con richiesta di riesame in autotutela.
Nessun vizio di motivazione si rileva quindi nel provvedimento impugnato.
Nel merito la domanda è però fondata.
L'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (sul tema, cfr. Cass. 8/2/2023 n. 3843; Cass.
08/04/2021, n. 9381; Cass. 31/07/2020, n. 16470; Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass.
03/11/2011, n. 22792).
In ordine al merito della pretesa la parte ricorrente ha dedotto “la pretesa in esame appare prima facie nulla, in quanto non sono specificati né i trattamenti economici né la natura di essi, né la normativa di settore applicata al caso concreto, né i criteri di quantificazione né come l'Amministrazione possa essere arrivata a quantificare la cifra richiesta”.
Ebbene secondo l'arresto ormai risalente ma mai superato della Corte di IO
“l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo può essere esercitata dalla Pubblica
Amministrazione con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. 14 aprile
1910 n. 639, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio ( Cass. n.
6 13139/2006)”.
Tuttavia “nel giudizio di opposizione l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, ma non in senso sostanziale, e tale considerazione è stata estesa anche all'ipotesi di riscossione delle entrate non tributarie, in particolare a quelle riconducibili a rapporti di diritto privato, essendo stata ritenuta irrilevante, a tal fine, la circostanza che l'ingiunzione cumuli in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo potere di autoaccertamento, dal momento che ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione il provvedimento in questione costituisca di per sé prova di quanto in esso affermato o sia assistito da una presunzione di verità (cfr. Cass. n. 24040/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata)” (cfr. Cass. sentenza n. 30/2020)
Nel caso che occupa deve evidenziarsi che nel corpo dell'ingiunzione viene richiamato espressamente il decreto n.763 del 30.4.2021 emesso dal Conservatorio di Musica San
Pietro a Maiella di dalla cui applicazione sarebbe derivato l'indebito accertato, CP_1
ovvero gli emolumenti percepiti e non dovuti 20.4.2011 al 31.10.2021.
Tuttavia il non risulta costituito nel giudizio n.14704/23 avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione e, nel giudizio n. rg 16430/24 a questo riunito ed avente ad oggetto l'impugnazione della cartella esattoriale emessa a seguito l'ordinanza ingiunzione opposta, nulla ha dedotto in relazione al merito della controversia né ha offerto la documentazione relativa all'accertamento effettuato. Pertanto secondo i principi sopra richiamati nessuna prova è stata offerta al giudicante al fine di sostenere l'effettiva esistenza dell'indebito, né contezza di esso può essere tratta dal solo provvedimento impugnato che –appunto- é privo di efficacia accertativa dell'indebito contestato.
Avrebbe quindi dovuto essere fornito al Giudice il provvedimento richiamato nell'atto e dal quale l'amministrazione fa discendere la corresponsione, per gli anni indicati nel provvedimento, di un emolumento non dovuto o dovuto in misura minore di quella corrisposta. La sola indicazione della partita stipendiale e della differenza maturata asseritamente a causa dell'indebita percezione di emolumenti non è sufficiente a ritenere provata la circostanza posta a base del provvedimento impugnato ovvero l'essersi formato un indebito a carico della . Pt_1
L'accoglimento di tale rilievo rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze relative alla pretesa omessa considerazione della buona fede dell'accipiens e della sostenuta intervenuta prescrizione.
La domanda deve essere quindi accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione
7 impugnata. L'annullamento dell'atto presupposto ovviamente determina anche quello della cartella esattoriale notificata in data 2.7.2024 che trovava titolo proprio nella suddetta ordinanza ingiunzione .
Le spese di lite possono essere compensate nei confronti di in quanto non vi è CP_4 prova della comunicazione della intervenuta sospensione delle esecutività dell'atto impugnato;
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti del resistente , con attribuzione al procuratore antistatario. CP_1
PQM
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 87256 dell'8.6.2023 e la cartella esattoriale n.07120240078051162000 emesse nei confronti di . Parte_1
Compensa le spese di lite nei confronti di CP_4
Condanna il al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti della ricorrente che liquida in €2626,00 oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario.
Napoli, 31/01/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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