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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Francesco
Rigato, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., ha emesso la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 22354/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam n. 9, in persona del Commissario
Straordinario e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti, dall'Avv. Lorenzo Confessore, presso il cui studio in Roma, Via Po n. 25/B, è elettivamente domiciliata.
- opponente /resistente –
E rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola DE VINCENTI, Controparte_1
Concetta PALMA e Manfredo PIAZZA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Roma Via Faleria n. 17.
- Opposto-contumace -
OGGETTO: servizio mensa, buono pasto e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 12 febbraio 2025.
FATTO
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 10 giugno 2024, l'
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1719/2024 emesso in data 18.4.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma su istanza di e notificato in data 2.5.2024. Controparte_1
La opponente esponeva: che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era emesso per la somma di euro
3.122,28, al fine di conseguire l'indennità di mensa (buono pasto) e comunque a titolo di risarcimento in favore dell' , per non avere l'azienda corrisposto tale CP_1
emolumento retributivo in mancanza di un servizio mensa in relazione ai turni pomeridiani e notturni. L'opposto aveva affermato di essere dipendente della
[...]
opponente, di svolgere mansioni di collaboratore professionale sanitario ts Parte_1
presso il Laboratorio Biomedico UOSD Medicina Trasfusionale e di compiere la propria attività su più turni e precisamente "H24" con codifica “T06” ovvero con la seguente sequenza – 7,30-13,30/13,30-19,30/19,30-7,30; di non aver potuto usufruire del servizio mensa dopo le sei ore di lavoro per i turni pomeridiani e notturni e di vantare pertanto nei confronti dell'Azienda, ai sensi dell'art. 29 CCNL, un credito certo, liquido ed esigibile corrispondente ai turni di lavoro oltre le sei ore svolti, dimostrati dalle timbrature allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
Parte opponente afferma che le circostanze che hanno dato origine al presente giudizio sono sostanzialmente pacifiche, trattandosi di richiesta proposta da dipendente della deducente, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di fruire del servizio Pt_1
mensa o di quello ad essa sostitutivo per tutti i turni di lavoro superiori alle sei ore giornaliere e pertanto il pagamento dei buoni pasto relativi a tutti i turni non riconosciuti ai fini della predetta fruizione. Parte opponente, dato atto della qualifica dell'opposto, addetto quale collaboratore sanitario professionale tecnico di laboratorio addetto alla
UOSD Medicina Trasfusionale, ha affermato essere circostanza incontestata che presso detta è stato istituito il servizio di mensa aziendale con orario di Parte_1
apertura dalle 12:00 alle 15:00 per tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi. Rilevava inoltre l' che con ordinanza n. 27/DG Parte_1
emessa dal Direttore Generale il 17 novembre 2011 (doc. n. 1) l' stessa aveva Pt_1
uniformato la gestione del servizio mensa alle linee guida regionali all'epoca vigenti e, in particolare, alle norme dettate dalla nota prot. n. 181761 del 14 ottobre 2011, con la quale la Regione Lazio aveva invitato tutte le le Controparte_2 [...]
i e gli a istituire mense di servizio o, in alternativa, Parte_2 CP_3 CP_4
garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (doc. n. 2). Nella predetta nota la Regione, dopo aver specificato la ratio dell'istituto –
“agevolare il dipendente al quale fosse richiesta, in ragione dell'articolazione dell'orario di lavoro, una particolare disponibilità in relazione alla durata della prestazione lavorativa giornaliera” – ha chiarito la natura assistenziale dell'agevolazione in parola, sottolineando che la scelta di garantire il diritto alla mensa con l'istituzione di un servizio di mensa aziendale ovvero attraverso modalità sostitutive era comunque rimessa ad una valutazione puramente discrezionale dell' La Regione con la stessa nota precisava che le valutazioni delle aziende Pt_1
dovevano tenere conto della necessità di rendere un servizio compatibile con oneri finanziari sostenibili. Ciò aveva quindi portato a individuare la platea dei beneficiari del diritto alla mensa nel personale dipendente, ivi compreso quello che presta la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro e quando l'attività lavorativa sia effettuata in orario antimeridiano e prolungata nelle ore pomeridiane per un totale di almeno otto ore consecutive (al netto della pausa obbligatoria di 30 minuti di cui al D. Lgs. n. 66/2003 ai fini del recupero delle energie psicofisiche), con esclusione dei dipendenti assenti per ferie o per qualsivoglia motivo
(fatta eccezione che per la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria), di quelli adibiti a turni solo di mattina o pomeriggio e, infine, dei dipendenti in turno di notte (che percepiscono già la relativa indennità contrattuale). In relazione alle modalità di esercizio del diritto era precisato che il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio in un arco di tempo non superiore a 30 minuti e rilevato con mezzi di controllo automatizzati
(timbratura in entrata e in uscita dal servizio mensa mediante gli orologi marcatempo). Con riferimento all'ammontare del buono pasto era poi disposto che il costo non può superare l'importo di complessivi € 5,16, fermo l'obbligo di contribuzione a carico del dipendente pari ad € 1,03. L' esponeva di essersi attenuta scrupolosamente alle Pt_1
predette linee guida regionali e aveva quindi emesso l'ordinanza n. 27/DG emessa dal
Direttore Generale il 17 novembre 2011 (doc. n. 1) con la quale aveva chiarito i termini e le condizioni del diritto al servizio mensa, prevedendo espressamente il riconoscimento al servizio in parola, a far data dal 1° dicembre 2011, al verificarsi del prolungamento dell'orario antimeridiano del servizio nelle ore pomeridiane per almeno un totale di otto ore di lavoro consecutive (al netto della pausa legale di 30 minuti riconosciuta dall'ordinamento per il ristoro delle energie psicofisiche).
Secondo gli artt. 1 e 2 dell'ordinanza appena menzionata, che affermano testualmente: che “
1. il diritto alla mensa, in qualsiasi forma venga assicurato, è riconosciuto in capo al personale dipendente, ivi compreso quello in posizione di comando, esclusivamente nei giorni di effettiva presenza al lavoro quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'attività lavorativa deve essere effettuata in orario antimeridiano e prolungarsi nelle ore pomeridiane per un totale di almeno otto ore consecutive al netto della pausa di trenta minuti prevista come obbligatoria dal D. Lgs. n. 66/2003 ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, pausa che potrà essere utilizzata per la fruizione del pasto stesso;
b) il prolungamento dell'orario fino al raggiungimento della ottava ora al di fuori delle giornate di rientro pomeridiano obbligatorio, al netto della pausa, deve essere autorizzato dal responsabile del servizio;
2. il diritto alla mensa non spetta, pertanto:
a) ai dipendenti assenti dal servizio per ferie o per qualsiasi altro motivo (esclusa l'assenza per la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria) e i dipendenti che svolgono attività lavorativa esclusivamente la mattina o il pomeriggio;
b) ai dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa di notte in quanto operanti in servizi articolati su tre turni ovvero i dipendenti non turnisti ma che svolgono l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne, in quanto già percettori delle indennità previste, rispettivamente, dal comma 3 e dal comma 11 dell'art. 44 del CCNL del Personale del Comparto stipulato il 01.09.1995, con la precisazione che
l'esclusione dal diritto alla mensa non opera nel caso di raddoppio del turno mattina - pomeriggio ovvero pomeriggio - notte, ipotesi nelle quali il dipendente avrà diritto ad un unico accesso alla mensa;
c) ai dipendenti che effettuano orario di lavoro giornaliero articolato su 7 ore e 12 minuti”.
Per tale tipologia di dipendenti è espressamente negata la possibilità di fruire in maniera automatica della pausa al raggiungimento delle sei ore di lavoro giornaliere – e infatti lo stesso art. 27, comma 4, del CCNL è riferito al solo personale non turnista – ciò in quanto lo svolgimento della prestazione in turno comporta, per definizione e per correlazione con l'esigenza di garanzia della continuità della prestazione del servizio, che:
- il segmento orario in cui è allocato il turno non sia suscettibile di frazionamento con interruzione del corso dell'orario di lavoro;
- per l'intero orario di durata del turno, il personale in servizio debba permanere nel luogo di svolgimento della prestazione;
- in caso di durata del turno superiore alle sei ore, la pausa per il recupero delle energie debba essere svolta all'interno dell'orario di lavoro (dunque, computata ai fini retributivi) e in modo elastico, in relazione alle specifiche esigenze di servizio di ciascuna giornata, ed eventualmente posticipata nel caso di esigenze contingenti e, a maggior ragione, in caso di emergenze.
In altre parole, il buono pasto per il personale turnista non può essere riconosciuto sia perché detto personale già percepisce indennità specifiche legate al disagio nello svolgimento dei turni e perché detto personale non può per definizione fruire di pause perché essere determinerebbero l'interruzione del servizio, non concepibile specie in caso di emergenze.
L'Azienda precisava di aver comunque consentito l'accesso alla mensa al predetto personale nel caso di inizio del turno in orario antimeridiano e a fine turno. Pertanto, ogni volta che la ricorrente avesse iniziato il proprio turno la mattina per poi prolungarlo sino alle prima ore del pomeriggio, le veniva consentito l'accesso alla mensa. Ciò in deroga alle disposizioni sopra viste.
Parte opponente osservava inoltre che la stessa contrattazione collettiva dispone che il perfezionamento del diritto alla fruizione della mensa è subordinato:
- alla presenza in servizio eccedente le sei ore;
- al fatto che il dipendente svolga la prestazione lavorativa in modo non turnante;
- alla circostanza che la pausa sia fruita tra due intervalli di tempo significativi di lavoro svolto.
L' opponente osservava inoltre che la disciplina contrattuale o aziendale del Pt_1
servizio di mensa con esborso a carico dell del relativo costo del pasto riguarda Pt_1
soltanto il pasto consumato in mensa (o in punto di ristoro alternativo) e non anche la partecipazione al costo di qualunque pasto del lavoratore;
detto servizio ha infatti ad oggetto non l'attuazione del diritto alla consumazione del pasto, bensì la diversa ed ulteriore attività di organizzazione funzionale a porre a disposizione del lavoratore la preparazione del pasto e il luogo in cui consumarlo in un lasso di tempo in cui gli sia consentito allontanarsi dalla postazione lavorativa o dal reparto (per rientrarvi entro un tempo massimo di trenta minuti nell'ipotesi di prosieguo dell'attività lavorativa giornaliera).
La fruizione della mensa è dunque consentita solo al personale che abbia la possibilità di allontanarsi dal servizio nel corso del suo svolgimento.
Esiste infatti una differenza tra diritto alla pausa-ristoro e diritto alla pausa-pranzo
(specificamente volta alla consumazione del pasto durante la giornata di lavoro) e il legislatore ha demandato alla contrattazione collettiva la regolamentazione delle specifiche modalità di fruizione.
L'art. 29 co. 1 CCNL integrativo del 20 settembre 2001 per il personale del Comparto
Sanità (e l'art. 24 CCNL Integrativo della Dirigenza Sanitaria del 10 febbraio 2004) dispone che “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”.
Per quanto qui di rilievo,, deve darsi atto che la Azienda ospedaliera ricorrente ha anche richiamato il CCNL Comparto Sanità del 2018, che prevede espressamente che l'art. 27, comma 4, che riconosce il diritto alla pausa dopo le sei ore giornaliere di lavoro, trovi applicazione nei confronti del solo personale del Comparto "non turnante".
Da ultimo, il più recente CCNL 2021 all'art. 43 ha disposto che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del
CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)”.
La consumazione del pasto resta dunque una mera eventualità e non un diritto. Pertanto, secondo la prospettiva aziendale le disposizioni appena richiamate, di chiaro carattere programmatico, hanno rimesso alla determinazione aziendale tanto l'istituzione del servizio mensa, quanto le indicazioni sulle modalità di fruizione del servizio, eventualmente anche sostitutive, con ciò escludendo qualsiasi ipotesi di costituzione di un diritto immediato in favore dei lavoratori.
Parte opponente contestava inoltre i conteggi proposti dall' , rilevando che a CP_1
tutto voler concedere risulta che parte opposta avrebbe svolto turni di servizio superiori alle sei ore (e dunque tali da consentirgli la maturazione del diritto alla fruizione del servizio mensa aziendale) per un numero complessivo di turni inferiore rispetto a quelli dedotti da parte opposta e precisamente:
- n. 93 nell'anno 2016;
- n. 151 nell'anno 2017;
- n. 154 nell'anno 2018, per un totale di n. 298 turni, corrispondenti in termini di buon pasto, al più, a complessivi € 1.261,73 (doc. n. 9), somma sulla quale parte opposta, pur non formalmente costituita in questa fase del giudizio e tuttavia comunque comparsa a mezzo del suo difensore, concordava all'odierna udienza, rimodulando la domanda inizialmente proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ciò posto, parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni, chiedendo:
- in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore della parte opposta, in quanto inammissibile per carenza dei presupposti per il riconoscimento del credito, nonché del requisito della prova scritta idoneo a supportare il provvedimento monitorio, secondo le disposizioni contenute nel combinato disposto di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., con tutte le derivanti conseguenze in tema di interessi e spese del procedimento monitorio;
- nel merito, respingere la domanda formulata dalla parte opposta, accertando e dichiarando che nulla è dovuto alla stessa dall'opponente per i titoli fatti valere nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- in via di subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto di controparte a riceverei buoni pasto, limitare, per le ragioni espresse nel corpo del presente ricorso, il predetto riconoscimento ai soli turni eccedenti le sei ore effettivamente svolti nel periodo in contestazione e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ha riconosciuto l'avversa pretesa nella quantificazione operata da controparte, quantificazione che risulta errata alla luce delle puntuali contestazioni formulate dall' in ordine al quantum e dei relativi conteggi alternativi proposti e allegati. Pt_1
In ordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse applicabile alla fattispecie sottoposta al suo vaglio l'interpretazione giurisprudenziale che lega l'art. 29 del CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001 con quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003, si chiede di sospendere il presente giudizio e rimettere con ordinanza gli atti alla Corte Costituzionale per verificare l'eventuale contrasto della invocata norma con l'art. 32 Cost.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche relativi alla fase monitoria.
Parte opponente depositava prova della notifica del ricorso in opposizione regolarmente eseguita. Nonostante la regolarità della notifica, parte opposta non si costituiva in giudizio, sicchè ne viene dichiarata la contumacia, a nulla rilevando che il difensore nominato per la fase monitoria sia comparso all'udienza del 12.2.2025.
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La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e facente comunque parte anche del fascicolo monitorio pienamente utilizzabile in questa fase del giudizio.
Autorizzato il deposito di note conclusionali, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 12 febbraio 2025, il giudizio è stato definito con la presente sentenza munita di contestuali motivazioni, depositate mediante applicativo Consolle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, sul piano fattuale si rileva che non sono in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, né gli orari, i giorni di lavoro e le mansioni disimpegnate, con specifico riguardo anche alle giornate lavorative eccedenti le sei ore nel periodo oggetto di controversia, dettagliatamente indicate in ricorso e comprovate dai cartellini di presenza prodotti in giudizio (cfr. doc. n. 1 della memoria difensiva di parte opposta).
Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con pronuncia
20.4.2005 n. 8202, hanno evidenziato che l'onere da parte del convenuto “di prendere posizione, in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, previsto dall'art. 416, ultimo comma, prima parte,
c.p.c., in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 167, 1 comma, c.p.c., “fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
3. Nel merito, previa precisazione che l'istituzione o meno del servizio mensa, in via diretta o con modalità sostitutive, rientra nelle scelte organizzative aziendali discrezionali e insindacabili del datore di lavoro, la normativa posta a regolare la questione oggetto del presente giudizio è tuttora quanto previsto dal CCNL Sanità sottoscritto il 20 settembre
2001, il cui art. 29 stabilisce che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili,possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Detta disposizione contrattuale è stata modificata per opera dell'art. 4 del CCNL Sanità sottoscritto il 31 luglio 2009, con il quale è stato disposto che “
1. L'art. 29, comma 1 del
CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. L'art. 29 comma 4 del CCNL integrativo del
20.09.2001 è così modificato: “4. Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
L'art. 99 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21.5.2018 fornisce conferma della attuale vigenza delle disposizioni appena richiamate. Detto art. 99 del CCn dispone infatti che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del CP_2
presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL”, che non contempla previsioni o modifiche in ordine alla disciplina del servizio mensa.
4. Come espresso da analoga sentenza di questo Tribunale (n. 3045/2024 del 12.3.2024), che viene qui integralmente richiamata (ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc) ritenendo che essa sia pienamente condivisibile, la questione interpretativa circa la possibilità da parte del datore di lavoro, sulla base di proprie disposizioni organizzative, di comprimere o elidere il diritto al buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che lavorino con un orario superiore alle sei ore continuative in assenza di un servizio mensa istituito dalla parte datoriale – come nel caso dell'odierna parte ricorrente – è stata di recente composta dalla Corte di legittimità, con due successive pronunce, le cui considerazioni si condividono pienamente e che vale la pena richiamare, anche per le argomentazioni che affrontano tutti i temi controversi.
Con ordinanza n. 9206 del 3 aprile 2023 la Corte di cassazione ha rilevato di aver “… recentemente affermato il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando
l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno
(Cass. Sez. L – Sentenza n. 5547 del 01/03/2021 - Rv. 660623 – 01, ma in precedenza anche
Sez. L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019 - Rv. 655904 - 02). Da tale principio – ancor più recentemente ribadito da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 32113 del 2022 – la decisione della Corte
d'appello di Roma si è discostata nel momento in cui ha ritenuto che il riferimento alle "particolari condizioni di lavoro", di cui all'art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001, avesse come effetto quello di vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto”.
Sulla stessa linea interpretativa, anche se con maggiore aderenza alle questioni controverse oggetto anche del presente giudizio, la Corte di cassazione si è ancor più di recente pronunciata (Cass. n. 25622 dell'1.9.2023) ha svolto le seguenti considerazioni:
“
6.2. va innanzitutto precisato che il citato contratto nazionale integrativo, in quanto stipulato dall'Aran, viene direttamente conosciuto da questa Corte ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 64;
6.3. quanto al suddetto art. 29, è stato, invero, affermato che con la formula adottata («Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive...») la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n.
16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del
1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori;
si rammenta, altresì, il disposto del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, per cui: «Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate". Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata»;
6.4. nello specifico, tuttavia, la lettura della disposizione pattizia in chiave meramente programmatica, priva di portata immediatamente precettiva, non è risolutiva essendo intervenuta in sede regolamentare quella necessaria specificazione alla luce della quale va verificata la sussistenza del preteso diritto;
6.5. come si evince dagli atti puntualmente richiamati e riprodotti nel contenuto dalla ricorrente e come è pacifico tra le parti, l' , con delibera n. 879 del 16 aprile 1998 ha istituito il servizio di mensa, garantendo l'esercizio del relativo diritto mediante
l'erogazione dei buoni pasto;
l'indicata delibera, è stata poi richiamata ed integrata dalla delibera n.
730/2004, che ha ripristinato la distribuzione dei “buoni pasto”, dalla delibera 810/2004 dalla
442/2005 ed, in ultimo, dalla delibera 1088/2013 che hanno confermato l'istituzione del servizio mensa con le modalità sostitutive di cui al c.c.n.l. mediante erogazione di buoni pasto;
l Pt_1
dunque, su precetto della citata disposizione del c.c.n.l., ha ritenuto che il proprio assetto organizzativo e le risorse economiche a disposizione, le consentissero di garantire l'esercizio del diritto di mensa ai propri dipendenti, con modalità sostitutive”.
E' fuor di dubbio, con riferimento al caso in esame, che l'azienda opponente ha ritenuto di organizzare e regolamentare il servizio mensa e il buono pasto sostitutivo, con disposizione del direttore generale n. 27/DG del 17 novembre 2011, circoscrivendo tuttavia il riconoscimento del diritto alla fruizione del buono pasto ai dipendenti che svolgono attività in turni continuativi antimeridiani superiori a 8 ore (cfr. doc. n. 1 del ricorso in opposizione a d.i.).
5. Di conseguenza, tenuto conto che per effetto di questa limitazione numerosi dipendenti erano stati esclusi dal diritto al ticket sostitutivo del pasto – analogamente a quanto avvenuto per il personale dipendente dell'azienda ospedaliera opponente che prestino attività su turni non in orario antimeridiano, o notturni, o su turni di durata inferiore alle 8 ore – possono essere richiamate in quanto pienamente condivisibili, le diffuse argomentazioni e conclusioni della Corte di cassazione, che dirimono tutti i profili rilevanti nel caso di specie: “
6.7. orbene, questa Corte, nella recente decisione n.
9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione – cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio – è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre
2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (così Cass. n. 5547/2021 e in precedenza anche Cass. n. 31137/2019); si
è anche richiamato il d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che
l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con
l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste (v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 – si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
6.8. ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa Pt_1
rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla
“particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati”.
Sulla base di questi principi di diritto, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che una volta che l resistente abbia ritenuto di istituire e organizzare il servizio mensa Pt_1
e il buono sostitutivo del pasto, sia illegittima la violazione della previsione negoziale dell'art. 29, che lo contempla per il personale che svolga una prestazione eccedente le sei ore lavorative, come nel caso di parte ricorrente.
D'altro canto, appare opportuno rilevare che l'adozione unilaterale di una disposizione organizzativa da parte del direttore sanitario di una in materia demandata ex lege alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001 è radicalmente nulla per violazione del disposto generale dell'art. 2 della medesima fonte legislativa.
Tale norma ha natura di riforma socio-economica della Repubblica, rivestente natura costituzionale e non derogabile nemmeno dalla legislazione regionale, dal momento che il principio di regolazione negoziale del rapporto di pubblico impiego rientra attualmente nella materia dell'ordinamento civile, di cui alla lettera L dell'art. 117 Cost., ed è demandata alla potestà esclusiva del legislatore statale, che l'ha delegata alla contrattazione collettiva (cfr., di recente, proprio in materia di buoni pasto, i quali rientrano nel profilo del trattamento economico dei pubblici dipendenti, Corte Cost. n.
11 marzo 2011, n. 77 e ampia giurisprudenza ivi richiamata).
6. Si ritiene infine non condivisibile l'argomento che l'opponente trae dall'art. 27 del
CCNL di Comparto del triennio 2016-2018, che riguarda l'orario di lavoro e al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.”.
Sostiene parte datoriale, che la disposizione pattizia ha espressamente escluso dall'applicazione della disciplina relativa alla pausa durante l'orario di lavoro, funzionale al recupero delle energie e alla fruizione del pasto, il personale operante con distribuzione oraria del lavoro su turni, in quanto lo svolgimento della prestazione in turno comporta, per definizione e per correlazione con l'esigenza di garanzia della continuità della prestazione del servizio, che:
- il segmento orario in cui è allocato il turno non è suscettibile di frazionamento con interruzione del corso dell'orario di lavoro;
- per l'intero orario di durata del turno, il personale in servizio deve permanere nel luogo di svolgimento della prestazione;
- conseguentemente, in caso di durata del turno superiore alle sei ore, la pausa per il recupero delle energie si svolge all'interno dell'orario di lavoro;
- la pausa è allocata, nell'ambito del periodo di durata del turno, in modo elastico, anche in relazione alle evenienze specifiche di ciascuna giornata di lavoro, e la relativa fruizione deve essere postergata nel caso di esigenze contingenti e, a fortiori, di emergenze;
- la pausa è dunque fruita all'interno del reparto di svolgimento della prestazione o nelle immediate adiacenze;
- la pausa è computata, sia pure quale intervallo non lavorato, nell'orario di lavoro ai fini retributivi e non si svolge, invece, mediante l'interposizione di una cesura nel corso dell'orario di lavoro;
- per ovvio corollario, non è concepibile l'utilizzo della pausa per lo spostamento in mensa o in punto di ristoro, sia perché ciò comporterebbe l'allontanamento del lavoratore in turno dal reparto in cui opera, sia perché la consumazione del pasto in mensa o in punto di ristoro esterno ha luogo necessariamente fuori dall'orario di lavoro, mentre la pausa del turnista è computata nell'orario di lavoro;
- per ulteriore conseguenza, l'eventuale utilizzazione della pausa per la consumazione del pasto ha luogo non in mensa, ma nel reparto o nelle sue immediate adiacenze, mentre al turnista non è consentito di spostarsi in mensa (né tantomeno in punto di ristoro esterno) per l'intera durata del turno.
L'interpretazione sostenuta dal datore di lavoro non è condivisibile.
Al fine di dissipare i dubbi interpretativi nascenti dalla disciplina contrattuale della pausa mensa/modalità sostitutiva di tutto il personale dipendente del comparto sanità e della diversa pausa per il recupero delle energie psico-fisiche del solo personale non turnista,
l' ha ritenuto recentemente di fornire le seguenti precisazioni: CP_5
“La pausa mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificatodall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale pausa possa essere prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non, "nei giorni di effettiva presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e che "il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (comma 3). Lo stesso articolo prevede espressamente che “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive…” (comma 1) e che "In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende…" (comma 1).
Il riconoscimento della pausa pasto, fruibile presso la mensa di servizio o attraverso modalità sostitutive,
è dunque rimesso all'autonomia gestionale dell'Azienda. E qualora si opti per il relativo riconoscimento, esso si estrinseca solitamente in un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della sopra citata normativa contrattuale, della legislazione vigente - ivi incluso il
D.Lgs 66/2003 -, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali delineate dal nuovo CCNL.
Dalla suddetta pausa pasto si distingue la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche di cui all'art.
43 comma 4 del CCNL 2019-2021 che, come ivi espressamente previsto, è un diritto riconosciuto negozialmente al solo personale “non in turno” la cui “prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore”. Tale pausa deve avere la durata di almeno 30 minuti e può eventualmente coincidere, per il personale non turnante, con la pausa pasto. A tal proposito si evidenzia che mentre la pausa pasto, come sopra illustrato, può essere collocata prima o dopo le sei ore di servizio, la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche riconosciuta al personale non turnante può essere collocata solo dopo un servizio eccedente le sei ore (si tenga anche presente, per inciso che la durata di questa pausa è di almeno 30 minuti mentre quella della pausa pasto è al massimo di 30 minuti)” (cfr. all. n. 8 al ricorso in opposizione al d.i.).
In altri termini, secondo la stessa Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni la previsione invocata dall'azienda resistente non attiene e non disciplina la pausa pranzo, sicché essa non assume alcuna rilevanza in ordine alla questione in trattazione.
Ne consegue che anche per il personale turnista, compressi dunque anche i tecnici di laboratorio come l' , comunque pacificamente soggetto a turnazioni il diritto alla CP_1
pausa pasto non può essere posto in dubbio, perché stabilito e garantito, per tutto il personale che abbia svolto prestazioni eccedenti le sei ore di lavoro, dall'art. 29 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001, come modificato dall'art 4 del CCNL del 31 luglio 2009, sicché ove le esigenze di servizio non abbiano consentito di fruire della relativa pausa, permane il diritto al buono pasto sostitutivo.
7. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda svolta da parte opponente in relazione al disconoscimento del diritto al buono sostitutivo del pasto e al risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa pasto da parte del lavoratore opposto non merita accoglimento sia pure nei termini di seguito precisati.
Sul punto la Corte di Cassazione, in una causa avente oggetto sovrapponibile a quello del presente giudizio, ha confermato la decisione di merito che aveva accertato il diritto del dipendente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condannato l al relativo risarcimento del danno, quantificandolo in Parte_1
un valore del singolo buono pasto per turno lavorativo nella misura di € 4,13
(corrispondente alla previsione contrattuale stabilita dall'art. 29 del CCNL Sanità sottoscritto il 20 settembre 2001, il quale stabilisce, come visto, che “
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000.
Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto …”), rilevando che “Il giudice del merito ha dunque correttamente interpretato la disposizione contrattuale, con conseguente rigetto dell'impugnazione” (cfr. Cass., sez. lav., 1 marzo 2021, n. 5547).
Vengono ritenuti pienamente condivisibili i conteggi prodotti da parte opponente in allegato al ricorso, in quanto maggiormente aderenti alle disposizioni di settore vigenti oltre che alla domanda svolta dall' con il ricorso per decreto ingiuntivo e CP_1
predisposti sulla scorta dei dati fattuali della effettiva attività lavorativa prestata fondata sulle risultanze dei cartellini delle presenze.
L'amministrazione opponente ha contestato specificamente i conteggi analitici predisposti da controparte. Come è noto, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore (e in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta mantiene il ruolo di parte attrice), ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr.
Cass., sez. III, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012).
D'altro canto, detto onere opera anche quando il convenuto sostanziale contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19/8/2009, n. 18378
e Cass., sez. lav., 19/1/2006, n. 945).
8. Conclusivamente, il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1719/2024 emesso in data 18.3.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma su istanza di CP_1
va accolto nei limiti appresso indicati e per l'effetto, previa revoca del decreto
[...]
ingiuntivo sopra indicato, tenuto conto della sia pur irrituale rimodulazione della domanda da parte del difensore dell'opposto, comunque comparso all'udienza del
12.2.2025, nonostante la mancata costituzione in giudizio, l'azienda opponente deve essere condannata a corrispondere all' , a titolo di risarcimento del danno, la CP_1
somma di € 1.261,73.
I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Detta conclusione è stata in seguito ribadita dalla Corte
Costituzionale con l'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico.
Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
In tale ottica, sebbene l'elencazione contenuta nel comma 36 dell'art. 22 legge n. 724 del
1994 (“l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale”) non menzioni testualmente i crediti di natura risarcitoria, le sentenze della Suprema Corte intervenute successivamente alla pronuncia n. 459/2000 della Corte Costituzionale hanno generalmente ritenuto che la norma riguardi i “crediti di lavoro”, senza ulteriori specificazioni (cfr. Cass. S.U. n. 38 del 2001 e successive conformi), e tale locuzione non può che includere anche i crediti di natura risarcitoria nascenti dal rapporto di lavoro, cui
è riferibile l'art. 429 c.p.c., rispetto al quale il legislatore ha introdotto una regola limitativa.
La locuzione “crediti di lavoro” di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c, nella giurisprudenza di legittimità ha ampia portata applicativa, essendo ricompresi in tale ampia accezione tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva. Così vi rientrano anche le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno
(cfr. Cass n. 5024 del 2002 e Cass. 12098 del 2004 per i crediti risarcitori ex art. 2087 c.c., nonché Cass. 6 luglio 1990, n. 7101, e Cass. 7 febbraio 1996, n. 976 per la generale affermazione che l'art. 429 c.p.c. sulla decorrenza degli interessi e della rivalutazione liquidati a favore del lavoratore si riferisce a tutti i crediti connessi a un rapporto di lavoro, senza alcuna esclusione per quelli aventi titolo risarcitorio), nonché il risarcimento del danno da omissione contributiva (Cass. n. 10528 del 1997 e Cass. n.
5559 del 1999).
Tale regola, più di recente, è stata riaffermata nei casi di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni pari all'importo della retribuzione globale di fatto maturata dal dipendente dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione in servizio
(cfr. Cass. n. 21192 del 2018 e Cass. n. 15639 del 2018), per arrivare a enunciare il principio generale secondo cui il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza si applica anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (cfr. Cass., sez. lav., n. 13624 del
2 luglio 2020).
9. Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della mancata costituzione in giudizio di parte opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. dichiara il diritto di parte opposta al riconoscimento del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere nel periodo maggio 2016 – dicembre 2018;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1719/2024 del 18.3.2024 e condanna l'
[...]
a pagare a parte opposta Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 1.261,73, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, come per legge.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Francesco Rigato