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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1225/2023 R.G
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Vittorio Ferraro, ed Parte_1
elett.te domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo Procuratore p.t. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Menna, elett.te Controparte_2 domiciliato in Cimitile (NA) alla via Vittorio Veneto n. 33
Resistente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dall'avv.to Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Terzo chiamato in causa
FATTO E DIRITTO del 4.3.2023, il ricorrente ha dedotto che l Controparte_4
[...]
, in data 23.1.2023, gli notificava a mezzo posta la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200009540000, fascicolo n.
2022/62890, con la quale gli ingiungeva il pagamento della somma di € 38.830,81, entro il termine di trenta giorni, con l'avvertenza che, in mancanza, si sarebbe provveduto, ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 29/09/73, ad iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del debito sulla quota dei diritti relativi ai beni rinvenuti in sede di accesso degli uffici preposti ex art. 18 del D. Lgs 13/04/99 n. 112; che le somme dovute riguardavano il mancato pagamento di avvisi di addebito CP_ notificati dall' – sede di Nola – e relativi a Contributi I.V.S; nello specifico venivano indicati i seguenti avvisi:
1) Avviso di addebito 37120180008443902000 notificato il 14.8.18, relativo al mancato pagamento dei Contributi I.V.S. fissi, anni 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, per un importo totale di €
10.131,39;
1 2) Avviso di addebito 37120180019020426000 notificato il 16.1.2019, relativo al mancato pagamento dei Contributi I.V.S. fissi, anni 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, per un importo totale di € 19.135,69;
3) Avviso di addebito 37120190005229822000 notificato il 22.7.19, relativo al mancato pagamento dei Contributi I.V.S. fissi, anni 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 per un importo totale di €
8.615,35 .
Ha, pertanto, impugnato e contestato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria difettando tutti i presupposti di fatto e di diritto per attivare tale comunicazione nei confronti del presunto debitore.
Tutto ciò premesso ha adito il Tribunale di Nola chiedendo l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: «1) in via preliminare sospendere gli effetti della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria notificata al il Parte_1
23/01/23 sussistendone gravi motivi per tutte le argomentazioni sopra sceverate;
2) nel merito accogliere il presente ricorso e dichiarare, conseguentemente,
l'illegittimità e/o la nullità della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 0717620220000954000, fascicolo n. 2022/62890 notificata il
23/01/23, per tutte le argomentazioni di cui ai punti n. 1 e n. 2;
3) condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore costituito antistatario».
Il giudice, letti gli atti, ha sospeso l'efficacia esecutiva degli atti presupposti, essendo stata eccepita la mancata notifica delle cartelle di pagamento.
Si è costituita l ed ha chiesto in via Controparte_4 CP_ preliminare la chiamata in causa dell' . In via subordinata ha eccepito il difetto di legittimazione passiva atteso che il ricorrente avrebbe impugnato atti CP_ formati dall' , ente impositore. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 16.11.2023 il giudice, rilevato che l'istante ha eccepito l'omessa CP_ notifica degli avvisi di addebito , ha ordinato la chiamata in causa dell'Istituto. CP_ Si è costituito l ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione nel merito siccome infondata in fatto e diritto.
Il giudice, visti gli atti, ha rinviato la causa per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza e contestuale motivazione.
In via preliminare va dichiarato l'interesse ad agire della parte ricorrente, stante la natura del preavviso di ipoteca, quale atto prodromico all'esecuzione e, in via successiva, di minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata.
Sempre in limine, la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, formulata anche in chiave recuperatoria.
2 Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n.
26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un.,
n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n.
20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Così inquadrata la fattispecie, va in primis dichiarata l'inammissibilità, in quanto tardiva, di ogni censura attinente asseriti vizi formali del preavviso di ipoteca, atteso che il suddetto atto era notificato il 23.1.2023 e il ricorso depositato il
4.3.2023, ben oltre il termine legale di 20 giorni.
Ancora, come detto, la parte agisce per fare valere l'omessa notifica degli avvisi di addebito alla base del preavviso di ipoteca. CP_ Disposta la chiamata in causa dell' , soggetto cui è devoluta la comunicazione dei suddetti atti, l'Istituto ha fornito la prova della notifica degli avvisi, in mani proprie del ricorrente e della moglie in data 14.8.2018, 19.2.2018
e 16.1.2019 (v. relate). Il che esclude altresì che successivamente alla notifica dei titoli sia maturata la prescrizione dei crediti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei CP_ confronti di e liquidate in € 3.291,00 nei confronti di ciascuna CP_5 parte, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Nola, 10.4.2025
Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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