Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2325/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2325/2024 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 C.F. Parte_2 C.F._2 (C.F. Parte_3 C.F._3
Parte_4 C.F. )
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COMIRATO SALVATORE ATTORI OPPONENTI contro
Controparte_1 (C.F.
[...] P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TUDOR ALESSANDRO CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22 maggio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'opposizione proposta dalla Parte_4
e dai fideiussori
[...] Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3 629/2024 ottenuto da per il tramite Controparte_1 della mandataria è Controparte_1 infondata.
1
- contratto di mutuo chirografario di euro 50.000,00 concesso in data 12.12.2013 da alla Parte_5 (doc. 8 di parte Parte_4 convenuta);
- quietanza di erogazione del mutuo (doc. 9 di parte convenuta);
- contratto di conto corrente n. 06190570102104 concluso dalla in data Parte_4 19.5.2006 con l'allora Banca del Garda s.p.a. – incorporata in nel 2007 (poi c/c n. Parte_5 100000000203 in ed ora n. Controparte_2 600505570001714; doc. 5 della convenuta);
- contratto di affidamento del 17.1.2017 finalizzato all'apertura di una linea di credito fino ad euro 20.000,00 (doc. 6 della convenuta) e contratto di apertura “conto anticipi” con un limite complessivo di operatività fino ad euro 100.000,00 (doc. 7 della convenuta);
- estratti conto a far data dal mese di novembre 2010 al 25.11.2019, data di chiusura del conto e del trasferimento a del credito relativo al saldo CP_1 passivo, pari a euro 64.654,00 (doc. 22 della convenuta);
- fideiussioni omnibus e specifiche rilasciate tra il 2006 e il 2016 da Parte_1 Parte_2 [...]
a garanzia delle obbligazioni assunte da Parte_3 in favore di Parte_4 [...]
(10,11,12,17,18 della convenuta); Parte_5 2.1. A fronte di tale documentazione, gli opponenti si sono limitati ad affermare che « Controparte ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo una copia fotostatica dei contratti, di cui si disconosce sin d'ora la genuinità e la paternità». Tale disconoscimento risulta del tutto generico, non avendo gli opponenti mai affermato espressamente che i contratti di mutuo, conto corrente e affidamento prodotti da non sono stati sottoscritti dal legale CP_1 rappresentante della Parte_4 né hanno affermato che i contratti di fideiussione presenti in atti non sono stati sottoscritti da T_
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Peraltro, a fronte della genericità della contestazione non è chiaro cosa esattamente sia stato disconosciuto e per quale motivo. Il disconoscimento deve quindi ritenersi tamquam non esset. 2.2. Gli opponenti hanno inoltre affermato che «L'opposta, quale cessionaria del credito (dunque alla
2 stessa opponibile ogni questione relativa al rapporto contrattuale) ha illegittimamente praticato, durante l'intera durata del rapporto, tassi superiori al tasso consentito dalla legge». Trattasi di affermazione del tutto generica, non essendo indicati i tempi, i modi e la misura del superamento del TEGM da parte del TEG e non avendo gli opponenti prodotto una perizia di parte a comprova della propria (generica) affermazione. L'eccezione deve quindi ritenersi infondata e la c.t.u. contabile richiesta dagli opponenti inammissibile perché esplorativa. 2.3. Quanto alle contestazioni formulate dagli opponenti ai paragrafi 4 e 5 dell'atto di citazione relativamente alla «inesistenza del credito», anch'esse devono ritenersi generiche, risolvendosi in meri dubbi in ordine alla correttezza dell'importo richiesto da e non CP_1 essendosi gli opponenti in alcun modo confrontati (neppure in sede di memorie) con la documentazione prodotta dalla convenuta opposta (elencata al precedente paragrafo 2). In particolare, gli opponenti, fatto salvo il generico disconoscimento della documentazione contrattuale prodotta da , non hanno specificamente CP_1 allegato i motivi per i quali il credito per capitale risultante dagli estratti conto così come il calcolo degli interessi di mora operato dalla convenuta dovrebbero ritenersi errati, né hanno allegato di avere esattamente adempiuto all'obbligazione di restituzione del mutuo chirografario. 2.4. Neppure può ritenersi maturata la prescrizione decennale relativa al rimborso del mutuo chirografario, in quanto – contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti - la prescrizione inizia a decorrere non dalla data di conclusione del contratto di finanziamento ma dalla scadenza dell'ultima rata (nel caso di specie 30 novembre 2018). Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 17798/2011), infatti, «nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata». Si tratta, inoltre, di prescrizione decennale e non quinquennale, atteso che «la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il
3 corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti» (cfr. Cass. civ. n. 18951/13). Né può ritenersi maturata la prescrizione decennale avuto riguardo alla data di revoca dell'affidamento e messa in mora della mutuataria, che risale ad aprile 2018 (doc. 13 di parte convenuta), ossia a circa sei anni prima il deposito del ricorso monitorio.
2.5. Per i motivi che precedono il credito azionato in via monitoria deve ritenersi provato sia nell'an che nel quantum e lo stesso non può ritenersi prescritto.
3. Gli opponenti hanno altresì eccepito la mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito in capo a
. CP_1 L'eccezione è infondata. In merito deve evidenziarsi che secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, alla quale il Tribunale aderisce, ai fini della prova della titolarità del credito non è necessario che la cessionaria depositi in giudizio il contratto di cessione, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se sussista o meno la prova della cessione, tenendo conto – fra l'altro – del contenuto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e di eventuali dichiarazioni ricognitive della cessione rilasciate del creditore cedente (cfr. Cass. n. 4277/2023; 17944/2023; 10200/2021; 31188/2017). Nel caso di specie la titolarità del credito in capo a può ritenersi provata sulla base della CP_1 dichiarazione di cessione della banca cedente Intesa San Paolo s.p.a. (doc. 24 della convenuta) nonché sulla base del possesso, da parte della convenuta, di tutti i documenti probatori del credito ceduto, circostanza indicativa dell'intervenuta cessione (art. 1262 c.c.). 4. Quanto alle garanzie personali rilasciate da T_
, in favore di
[...] Parte_2 Parte_3
le stesse non possono qualificarsi Parte_5 come contratti autonomi di garanzia – mancando la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» - bensì come fideiussioni omnibus (quella del 19 maggio 2006 e quella del 28 luglio 2009, modificata nell'importo massimo garantito il 18 gennaio 2017) e specifiche (quella del 26 ottobre 2013 a garanzia del mutuo chirografario;
quella del 29 dicembre 2016 a garanzia del rimborso dell'apertura di credito in c/c).
4 Gli opponenti hanno eccepito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust. In disparte la genericità dell'eccezione nonché la mancanza di prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 anche alla data di stipulazione delle fideiussioni oggetto di causa, va in ogni caso osservato che l'eccezione di nullità parziale è priva di rilievo in quanto, anche se in ipotesi accolta, non avrebbe effetti vantaggiosi per gli opponenti, non essendo stata eccepita la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. né la conseguente liberazione dei fideiussori. Peraltro, l'opposta ha agito nei confronti di T_
, e in quanto soci
[...] Parte_2 Parte_3 illimitatamente responsabili delle obbligazioni assunte dalla s.n.c. debitrice principale, e non soltanto quali fideiussori, circostanza che disvela ulteriormente la carenza di interesse degli opponenti in ordine alla declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate in favore della banca.
5. In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 629/2024 emesso dal Tribunale di Padova, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. CONDANNA gli opponenti al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in: euro 11.977,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
Così deciso in Padova, in data 28/05/2025
Il Giudice Alberto Stocco
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