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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7288/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 7288 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “contratto di conto corrente”
Tra
(P. I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante , nato a [...], il Parte_1
22/12/1946, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fabrizio
Ceppi e dall'Avv. Ermes Farinazzo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, Via Favorita n. 9, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attrice
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Fantusati, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Viale Centova n. 6, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 23 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
rappresentando di aver intrattenuto con quest'ultima il Controparte_1 rapporto di conto corrente n. 810172 e di conto anticipi n. 830409.
Versando in atti perizia tecnica di parte, parte attrice ha lamentato:
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, avuto riguardo sia al periodo antecedente al 1° luglio 2000, sia al periodo successivo, non avendo la banca provveduto ad adeguare il rapporto alla luce dell'intervenuta delibera C.I.C.R. del 2000;
- l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per essere la clausola nulla per difetto di causa o per indeterminatezza dell'oggetto e comunque per non essere tale commissione più dovuta a seguito della modifica dell'art. 117 bis T.U.B., intervenuta con d.l. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, che ha previsto, quali uniche commissioni applicabili dagli istituti di credito, la commissione per disponibilità fondi (CDF) e la commissione di istruttoria veloce (CIV);
- l'indebita applicazione di spese e commissioni non concordate e l'indebita anticipazione e postergazione delle valute;
- l'applicazione di interessi usurari con riferimento al conto corrente di corrispondenza, nei periodi dal primo trimestre 2004 al quarto trimestre
2006, dal secondo trimestre 2007 al secondo trimestre 2012, dal quarto trimestre 2012 al secondo trimestre 2015, nonché con riferimento al c/c anticipi sbf, nel terzo e quarto trimestre 2004, dal secondo trimestre 2005 al quarto trimestre 2009, dal primo al quarto trimestre 2010, dal secondo trimestre 2011, dal quarto trimestre 2011 al primo trimestre 2016.
Dopo aver rappresentato di aver espletato il procedimento di mediazione con esito negativo, la società attrice ha pertanto chiesto di dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente e conto anticipi nella parte in cui prevedono la capitalizzazione degli interessi, l'addebito della commissione di massimo scoperto, l'anticipazione e la postergazione delle valute, l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge e l'applicazione di interessi usurari, con accertamento dell'esatto dare avere tra le parti e la condanna della banca, in caso di eventuale chiusura del conto, alla restituzione della somma di euro 56.751,65 per gli addebiti illegittimi.
pagina 2 di 23 Si è costituita in giudizio la quale, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4
c.p.c. in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 n. 4) c.p.c., sull'assunto del mancato deposito da parte dell'attore dei documenti di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6 indicati come allegati all'atto di citazione, che non avrebbe consentito alla banca convenuta di esercitare compiutamente le proprie difese.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, non risultando provato l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
Ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., risultando i conti correnti ancora aperti alla data dell'introduzione del presente giudizio.
Ha anche eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione degli addebiti relativi al periodo anteriore al decennio decorrente dalla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ossia al 17/11/2007, per l'importo complessivo di euro 14.212,64.
La banca convenuta ha poi negato di aver convenuto l'applicazione di interessi usurari, deducendo di essersi attenuta alle istruzioni della Banca d'Italia e, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 24675/2017, ha sostenuto l'irrilevanza della cd. usura sopravvenuta.
Ha altresì negato di aver applicato interessi anatocistici, rappresentando che, nella specie, i contratti erano stipulati nel luglio 2003 e che la banca aveva pattuito gli interessi in ottemperanza a quanto stabilito nella delibera C.I.C.R. del
2000.
Ha ribadito la legittimità della c.m.s., in quanto validamente pattuita e ha sostenuto la genericità ed indeterminatezza della doglianza relativa all'anticipazione e postergazione delle valute.
In ragione di ciò ha chiesto di rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata e di dichiarare prescritto il diritto ex adverso vantato, ovvero, in subordine, di compensare l'eventuale credito di parte attrice con le somme che dovessero risultare dovute alla banca in virtù dei rapporti in atto.
pagina 3 di 23 All'udienza di comparizione delle parti del 15/02/2018, è stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, VI co. n. 1), 2), 3), c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., parte attrice ha prodotto la documentazione richiamata nell'atto introduttivo.
La causa è stata istruita in via documentale e a mezzo C.T.U. contabile.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 30/06/2021, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, parte attrice ha rappresentato l'intervenuta chiusura del contratto di conto corrente n. 8101.72, con saldo pari ad euro 0.
All'udienza del 28/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- come da atto di citazione in Parte_1 opposizione, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti di cui in premessa, - accertare e dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito e conto corrente bancario di cui in narrativa e di quelli ad essi collegati e conseguenti, nella parte in cui prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto,
l'anticipazione e postergazione delle valute, l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge, per contrarietà a norme imperative e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli stessi e l'illegittimità di quanto addebitato, trattenuto e percepito in forza di tali clausole nulle e/o in difetto di valida pattuizione negoziale;
- accertare e dichiarare l'effettivo saldo dei conti correnti di cui in narrativa, tenuto conto dell'illegittimo addebito, a carico dell'attrice, della somma di euro 56.751,65 o della diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, previo accertamento della nullità e/o illegittimità di ogni singolo addebito eseguito dalla banca in difetto di una conforme pattuizione negoziale o in base a clausole nulle, con particolare riferimento agli addebiti effettuati in forza dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi ultralegali, di qualsiasi altra spesa o onere non dovuti, tramite ricalcolo, in tal senso, dal momento dell'apertura fino alla notifica dell'atto di citazione, con conseguente rettifica del saldo, previo storno dell'annotazioni indebite, con
pagina 4 di 23 richiesta di messa a disposizione dell'eventuale saldo positivo alla data dell'atto di citazione. - condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in caso di eventuale chiusura del conto, alla restituzione di quanto ritenuto indebitamente trattenuto e/o percepito, nella somma di euro 56.751,65 o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, anche a seguito della espletanda CTU tecnicobancaria-contabile, che sin da ora si chiede, al fine di determinare l'esatto dareavere tra le parti, oltre gli interessi dal dì dovuto al saldo e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.; Con vittoria compensi professionali e di spese”;
- nel riportarsi alle osservazioni alla Controparte_1
C.T.U. in atti, e alle eccezioni svolte all'udienza del 21/06/2021, come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via preliminare, - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. in relazione al requisito di cui all'art. 163 n. 4) c.p.c., nei termini e per le ragioni esposte al punto n. 1.1) della narrativa;
- dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, per le ragioni e nei termini esposti al punto
n. 1.2) della narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande ex adverso formulate, nei termini e per le ragioni esposte al punto
n. 1.4) della narrativa;
Nel merito, - rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte, e comunque dichiarare prescritto ogni diritto ex adverso vantato per le ragioni
e nei termini specificati nel corpo dell'atto (in particolare, punto n. 1.3) della narrativa) e da intendersi ivi richiamati;
In subordine, - compensare, anche parzialmente, ogni e qualsivoglia titolo creditorio che si dovesse accertare, nel corso dell'istruttoria, in capo a controparte con le somme dovute dall'attrice a seguito dei rapporti contrattuali indicati nel corpo dell'atto; Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Le parti hanno proceduto al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 23 *****
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, rinnovata con la precisazione delle conclusioni e ribadita in maniera argomentativa nella comparsa conclusionale.
La banca convenuta lamenta che la mancata produzione in giudizio, con il deposito dell'atto di citazione, di taluni documenti (doc. 2, 4, 5, 6), abbia pregiudicato il diritto della banca ad approntare un'adeguata difesa, non essendo dato conoscere in modo compiuto gli addebiti mossi.
La documentazione che non risulta effettivamente prodotta, ancorché indicata, con l'atto di citazione è la seguente: copia estratti conto (doc. 2), istanza di mediazione (doc. 4), verbale negativo di mediazione (doc. 5) e copia lettera di richiesta documentazione ex art. 119 TUB (doc. 6).
Ebbene, ritiene il Tribunale che la mancata produzione della documentazione allegata non ha compromesso in alcun modo il diritto di difesa della CP_1 convenuta e non ha determinato in alcun modo la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Innanzitutto, si osserva come parte convenuta non abbia lamentato il difetto di esposizione chiara e specifica da parte dell'attrice dei fatti e degli elementi giuridici posti a fondamento delle proprie pretese quanto, piuttosto, l'impossibilità di avere riscontro di siffatte pretese in ragione dell'omesso deposito della predetta documentazione.
A dire il vero, però, la documentazione di cui è stata omessa la produzione unitamente all'atto di citazione non sembra fosse effettivamente indispensabile al convenuto per approntare un'adeguata difesa.
In primo luogo, l'omesso deposito dell'istanza di mediazione e del verbale negativo, rilevanti sotto il profilo della procedibilità della domanda, non ha comunque impedito a parte convenuta di sollevare la relativa eccezione di improcedibilità che verrà esaminata nel paragrafo che segue.
In secondo luogo, l'omessa produzione della copia degli estratti conto e della richiesta ex art. 119 TUB – lungi dal pregiudicare la difesa della banca pagina 6 di 23 sull'eccepita nullità delle clausole inserite nei contratti contestati avendo questa senz'altro a disposizione i contratti e avendoli la stessa prodotti con la seconda memoria istruttoria – si sarebbe semmai riverberata a danno della stessa società attrice onerata di dare prova, mediante la produzione degli estratti conto, dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua domanda.
Allo stesso modo, si sarebbe riverberata a danno della stessa società attrice – e non della banca convenuta – la mancata produzione della prova di aver preceduto la domanda giudiziale ex art. 210 c.p.c. dalla richiesta ex art. 119 TUB se il giudice avesse seguito l'orientamento che impone tale adempimento, mentre alcun effetto, né a danno della società attrice né a danno tantomeno della banca, si sarebbe prodotto se il giudice avesse, invece, aderito all'indirizzo che non richiede tale adempimento.
Va, quindi, senza dubbio disattesa l'eccezione di nullità proposta.
2. Va disattesa anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione prevista come obbligatoria dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Risulta, infatti, agli atti che parte attrice abbia fatto precedere l'azione giudiziale dall'esperimento della procedura di mediazione, come da domanda di mediazione e relativo verbale negativo del 23 maggio 2017 prodotto in atti.
3. La banca convenuta, poi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice, sull'assunto che, alla data di proposizione della domanda giudiziale, il conto corrente per cui è causa fosse ancora aperto.
Nonostante risulta agli atti che, nelle more del giudizio, il rapporto di conto corrente è stato chiuso come da note di trattazione scritta di parte attrice del
25/06/2021, ai fini della decisione della presente causa, la domanda deve essere vagliata sulla scorta della situazione sussistente nel momento in cui la domanda giudiziale stessa è stata proposta, essendo inammissibili modifiche della domanda originariamente formulata – al di fuori di quelle ammesse ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – proposte sulla scorta di fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, come, appunto, l'ipotesi in cui, proposta una domanda di accertamento pagina 7 di 23 del saldo e ripetizione dell'indebito a conto aperto, sopraggiunga nelle more la chiusura del conto.
Tenuto conto, quindi, che, al momento della proposizione della domanda giudiziale e della scadenza del termine ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. per la modifica della domanda stessa, il conto corrente era ancora aperto, la domanda andrà esaminata così come proposta a conto aperto.
Ebbene, si deve, a tal proposito richiamare l'indirizzo recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 13586 del
16/05/2024, Rv. 671460).
Il che sta a significare che parte attrice avrà diritto soltanto alla rideterminazione del saldo purgato dalle annotazioni illegittime, dovendosi tradurre la domanda di ripetizione dell'indebito formulata come domanda di rideterminazione del saldo alla data dell'ultimo estratto conto prodotto e su cui è stato operato il ricalcolo.
4. La banca convenuta ha eccepito anche il mancato assolvimento da parte della società attrice dell'onere della prova sulla stessa incombente, per non aver prodotto la serie continua degli estratti conto, mancando la produzione degli estratti conto dal IV trimestre 2004 al I trimestre 2006 (cfr. comparsa conclusionale).
Sul punto, si osserva come il conto corrente n. 810172 per cui è causa è stato aperto in data 8/07/2003 e, da quanto risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata e dalla documentazione prodotta in atti, la società correntista ha pagina 8 di 23 prodotto gli estratti conto dal 1/10/2003 al 31/03/2016, completi di foglio di calcolo delle competenze ma sprovvisti dal IV trimestre del 2004 dell'estratto conto scalare.
Ebbene, il consulente tecnico dell'ufficio ha avuto modo di precisare, nel proprio elaborato, che la documentazione prodotta è risultata sufficiente a rispondere ai quesiti dati dal giudice e che la mancanza degli estratti conto scalari non ha inciso in alcun modo sulla veridicità e sulla correttezza delle risultanze della relazione peritale (cfr. pag. 37 dell'elaborato peritale).
Ne deriva il rigetto dell'eccezione formulata dalla banca convenuta.
La mancanza, invece, del primo estratto conto, ovvero dell'estratto conto del III trimestre 2003, impone l'applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui
“nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022, Rv.
666467).
A questo principio si è attenuto il CTU nel ricalcolo del saldo di conto corrente, avendo mosso dal saldo negativo del primo estratto conto in atti.
5. Ciò posto, devono ora essere esaminate le doglianze in punto di validità delle pattuizioni contrattuali proposte da parte attrice.
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati.
La verifica del rispetto della soglia usura è stata compiuta dal consulente di parte
– nella perizia versata in atti – mediante l'utilizzo di una formula diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia, avendo il perito utilizzato la formula TEG = interessi+oneri+cms x 36500/numeri debitori.
pagina 9 di 23 Ebbene, è appena il caso di precisare che per il calcolo dell'usura è necessario utilizzare una formula coerente con quella utilizzata per calcolare i tassi soglia, posto che altrimenti si andrebbero a confrontare grandezze non omogenee, essendo il tasso soglia calcolato con la formula indicata dalla Banca d'Italia, mentre il tasso effettivo con criteri non corrispondenti, con conseguente inattendibilità del risultato.
Sebbene tali istruzioni abbiano natura amministrativa, tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte, non può "dubitarsi - visto il tenore dell'art. 2 della legge n.
108/1996 - che le "rilevazioni" compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG" (cfr. Cass. Civ., n. 20464/2020).
Quanto all'inclusione della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo dell'usura, va detto che la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, è arrivata ad affermare che “le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi (a differenza degl'interessi, si calcolano sull'ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata - ancorché coordinata - rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del TEGM” (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n.
16303 del 20/06/2018, Rv. 649294).
Secondo le indicazioni della Suprema Corte, dunque, la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al raffronto del tasso di interesse pattuito con il tasso soglia, il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50%
l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle.
Di talché, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni pattuite.
A tal fine, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato (e non assommato, come sostenuto nella perizia di parte attrice) con l'ammontare degli pagina 10 di 23 interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine").
Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.
Siffatto meccanismo di verifica del superamento del tasso soglia è stato mutuato da parte della giurisprudenza di legittimità dalle istruzioni della Banca d'Italia nel
Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005, in cui sono state indicate le modalità di comparazione che tengono conto appunto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto.
A tal proposito si osserva come le istruzioni della Banca d'Italia del 2005, richiamate proprio dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata, espressamente stabiliscono che: “la verifica del rispetto delle "soglie" di legge da parte di ciascun intermediario richiede: - il calcolo del tasso in concreto praticato – sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale sull'accordato, secondo le metodologie indicate al punto C3 – e il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge;
- il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle;
-
l'individuazione di eventuali superi richiede l'attivazione di interventi per la loro eliminazione prima della relativa applicazione alla clientela”.
È evidente, allora, che il criterio utilizzato da parte attrice per la rilevazione del tasso effettivo applicato non sia corretto, poiché si traduce nella computazione unitaria di grandezze non omogenee, quali le C.S.M. e il tasso di interesse, che in quanto tali devono necessariamente essere oggetto di comparazione separata, con le modalità indicate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ossia attraverso il raffronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50 % l'entità della CMS media pubblicata nelle rilevazioni della Banca d'Italia.
Tanto chiarito, nel caso in esame, tenuto conto della lamentata usurarietà del tasso di interesse sin dalla stipula del contratto di conto corrente, è stata svolta
CTU finalizzata alla verifica dell'usura originaria degli interessi pattuiti tenendo conto dei criteri dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di pagina 11 di 23 computo della commissione di massimo scoperto e delle successive istruzioni della Banca d'Italia del 1/01/2010, nonostante il rilievo di usurarietà sia stato formulato da parte attrice sulla scorta dell'applicazione di una formula diversa da quella della Banca d'Italia.
Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio – che si pone a fondamento della decisione in quanto esaustiva e corretta dal punto di vista logico e metodologico – ha verificato l'esistenza dell'usura originaria nel momento in cui gli interessi sono stati pattuiti e, quindi, al momento della stipula del contratto di conto corrente e al momento della stipula dei vari contratti di affidamento.
Come correttamente emerge dalla consulenza tecnica dell'ufficio, la formula di calcolo indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia non risulta coerente con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000
e con il conseguente indirizzo giurisprudenziale secondo cui il superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto, della soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non comporta la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017,
Rv. 645811), giurisprudenza che, sebbene relativa a un contratto di mutuo, esprime un principio generale, evidentemente applicabile anche agli altri rapporti contrattuali in cui rileva l'usura, come il contratto di conto corrente.
La riscontrata incoerenza della complessiva disciplina in tema di usura implica la necessità di adottare una soluzione di compromesso che, da un lato, garantisca l'attuazione dei controlli antiusura e, dall'altro, assicuri il rispetto della norma di interpretazione autentica.
La soluzione più coerente è, quindi, da individuarsi nel calcolare il TEG alla fine del primo trimestre con la formula della Banca d'Italia.
In punto di modalità di rilevazione dell'usura originaria nulla è stato eccepito dalle parti, né dai consulenti di parte.
Tanto chiarito, il consulente tecnico dell'ufficio, sulla base della suddetta modalità di accertamento, ha riscontrato il superamento del tasso soglia solo nel pagina 12 di 23 primo trimestre successivo alla stipula del contratto di affidamento dell'8/02/2013, andando a ricalcolare il corretto rapporto dare-avere tra le parti, senza tener conto di alcun interesse e onere collegato all'erogazione del credito dalla stipula del contratto di affidamento sino al I trimestre 2016.
All'esito del ricalcolo, né è risultato un saldo a debito del cliente di euro 8.668,14,
a fronte di un saldo negativo di euro 16.510,77 (cfr. pag. 19 della relazione peritale).
Per quanto, invece, attiene al conto anticipi, alcuna usurarietà dei tassi pattuiti è stata riscontrata dal CTU.
6. Parte attrice ha anche lamentato l'applicazione di interessi anatocistici.
L'eccezione è solo parzialmente fondata.
Alcuna illegittima capitalizzazione, infatti, può essere predicata per il periodo anteriore al 1/01/2014, tenuto conto del fatto che il contratto è stato stipulato in data 8/07/2003, ovvero dopo la delibera del Cicr del 2000 che ha previsto la legittimità della capitalizzazione degli interessi a patto che sia pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, prevedendo la capitalizzazione trimestrale tanto degli interessi attivi che di quelli passivi.
Nel contratto risulta espressamente prevista la pari periodicità dell'addebito, sicché l'eccezione è infondata per il periodo che va dall'apertura del conto corrente sino al 1/01/2014.
Va, invece, scomputato quanto addebitato dalla banca a titolo di capitalizzazione degli interessi per il periodo che va dal 1/01/2014 sino alla chiusura del conto corrente.
Questo giudice aderisce all'indirizzo espresso da quella giurisprudenza di merito e da ultimo di legittimità (cfr. Cass. Civ., n. 21344 del 2024) che ritiene nulle le clausole anatocistiche per il periodo compreso tra il 1/01/2014 e il 31/12/2016, come da quesito formulato al consulente tecnico.
In proposito, va detto che l'interpretazione letterale dell'art. 1, comma 629, della l.
n. 147 del 27/12/2013, di modifica all'art. 120 TUB, porta a ritenere che gli istituti di credito debbano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare, senza attendere alcuna delibera CICR, che in parte qua – trattandosi di pagina 13 di 23 norma subordinata – non potrebbe derogare all'univoco precetto legislativo (cfr. ex plurimis, Tribunale di Perugia, sentenza n. 29 del 2023; Tribunale di Roma sez.
XVI, 08/09/2017, n.16785; Arbitro bancario finanziario sez. collegio di coordinamento, 08/10/2015, n.7854; Tribunale di Milano sez. VI, 29/07/2015;
Tribunale di Biella, 07/07/2015; Tribunale di Milano sez. VI, 03/04/2015;
Tribunale di Milano, 25/03/2015).
Ed infatti, l'art. 120 TUB come modificato dalla legge n. 147 del 27/12/2013 dispone(va) che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La disposizione, quindi, reintroduce un espresso divieto di capitalizzazione (“gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”) che, letto in collegamento col successivo periodo della norma, in virtù del quale “gli interessi capitalizzati vanno calcolati '(...) esclusivamente sulla sorte capitale” e con la rubrica del predetto articolo 1, comma 629 che recita “divieto di anatocismo bancario”, porta a riconoscerne la natura immediatamente precettiva.
D'altra parte, a corroborare tale conclusione depone, altresì, l'analisi della ratio legis e della volontà del Legislatore.
Da un lato, nella relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera si afferma espressamente che la proposta intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo (Camera dei Deputati, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge 27 dicembre
2013, n. 147, Schede di lettura, 31 gennaio 2014, Vol. II, pag. 990) e, dall'altro,
l'art. 31 d.l. n. 91/2014, che aveva ripristinato l'anatocismo bancario, non è stato convertito in legge.
Peraltro, anche qualora si volesse ritenere che detta norma sia incompleta con riferimento ai tempi ed alle modalità di pagamento degli interessi maturati e scaduti e necessiti, perciò, della delibera del Cicr per la definizione di tali aspetti,
pagina 14 di 23 ciò potrebbe venire in rilievo solo per escludere l'immediata applicazione della legge nuova, ma non anche per sostenere la mancata immediata abrogazione della preesistente riserva bancaria, la quale, si ribadisce, è chiara ed espressa, stante l'assenza di una disciplina transitoria.
In altri termini, anche volendo ipotizzare un'efficacia differita degli aspetti operativi e contabili dell'art. 120, comma 2, TUB introdotto con l'art. 1, comma
629, L. n. 147/2013, ciò non escluderebbe, comunque, l'intervenuta immediata abrogazione della disciplina previgente (id est, di quella regolata dal precedente art. 120 TUB e dalla delibera Cicr del 09/02/2000), per cui la materia dell'anatocismo bancario sarebbe regolata medio tempore dal sistema generale, imperniato sui dettami dell'art. 1283 c.c.
Né, in senso opposto a quanto appena osservato e, cioè, per sostenere la mancata immediata abrogazione della previgente disciplina, depone l'art 161, comma 5,
TUB ai sensi del quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
La predetta norma ha una portata circoscritta che, per ratio e collocazione sistematica nell'ambito del TUB, è limitata a disciplinare il solo passaggio tra la disciplina introdotta dal TUB nel 1993 e l'abrogazione delle norme precedenti (cfr. in questi termini, Trib. Benevento, sez. II, 15 marzo 2023 n. 682).
Ebbene, nel caso di specie, quindi, il CTU ha riscontrato un addebito per capitalizzazione illegittima pari ad euro 835,97, già ricompreso nel saldo ricalcolato ai fini dell'usura pattizia (cfr. pag. 28 dell'elaborato peritale).
7. Parte attrice lamenta, poi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in quanto la relativa clausola sarebbe nulla per mancanza di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto.
Sotto il profilo della validità causale, si osserva che il problema della causa della
CMS è stato diversamente affrontato dalla giurisprudenza per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, e, quindi, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto, essendo poi venuta meno la questione con l'entrata in vigore delle norme richiamate che pagina 15 di 23 hanno espressamente consentito la pattuizione della commissione nei limiti della disciplina prevista.
A tal proposito, si erano formati diversi orientamenti giurisprudenziali che qui di seguito sinteticamente si riportano.
Un primo indirizzo interpretativo ha ritenuto la CMS sempre munita di causa negoziale lecita, a prescindere dalla natura della commissione medesima e dal parametro in concreto applicato, sul presupposto che l'obbligazione della cliente di corrispondere alla Banca un ulteriore compenso per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, è correlata all'obbligo che la Banca assume di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato (in questo senso, ex multis, Trib. Chieti 22 ottobre 2013, Trib. Bergamo 3/3/2020, Corte
d'appello Napoli 24/5/2019).
Un secondo orientamento, invece, ha evidenziato che la CMS ha una propria giustificazione causale solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, giacché il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è già rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata (Cfr. ex multis, Trib. Firenze 16/07/2013).
Un terzo orientamento ha sostenuto che la CMS è sempre priva di causa sia se calcolata sull'utilizzato che se conteggiata sull'accordato, posto che la banca, nelle aperture di credito già si tutela nei confronti del cliente applicando un interesse passivo più elevato, essendo la stessa remunerata solo sulla parte utilizzata e non sull'intera linea di credito (Cfr. ex multis, Trib. Novara
1/10/2012).
Alla luce del quadro così ricostruito, il Tribunale ritiene di aderire al primo indirizzo sopra richiamato, secondo cui la CMS è sempre munita di causa negoziale lecita, quale sia la natura di detta commissione ed il parametro utilizzato per la sua applicazione.
pagina 16 di 23 Ed infatti, come già evidenziato in altre pronunce di merito, ove la CMS sia applicata sull'accordato non si può porre alcun problema di causa, posto che appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano una remunerazione per la messa a disposizione delle somme, nella misura in cui dette somme non siano utilizzate, trattandosi di prestazione che per la Banca ha un costo non remunerato dagli interessi, generalmente calcolati sul solo importo utilizzato (cfr. Trib. Roma sent. N. 16836/2015).
Dall'altro lato, si ritiene che la CMS abbia giustificazione causale anche quando è calcolata sull'utilizzato e non sull'affidato, dovendosi considerare esercizio dell'autonomia privata delle parti il prevedere una duplice corresponsione – interessi e CMS –, senza da ciò possa farsi conseguire tout court la mancanza di causa della clausola che disciplina la richiamata commissione (in questo senso anche Trib. Bergamo 3/3/2020).
A ciò si aggiunga che con l'art. 2-bis D.L. 28/11/2008 N. 185, come conv. con L.
N. 2/2009 ha espressamente positivizzato la CMS, con ciò confermando la legittimità, sotto il profilo causale, della commissione medesima.
È, invece, fondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c.
Sul punto giova precisare che l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, nel rispetto dell'art. 1346 c.c. e dell'art. 117, comma 4, TUB, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, con specifico riferimento alla percentuale, alla base di calcolo ed ai criteri e periodicità di addebito.
Tale valutazione di indeterminatezza trova riscontro nella giurisprudenza di merito, che ha considerato indeterminata una clausola priva di sufficienti elementi per evincere le modalità di calcolo (cfr. ex multis, Tribunale Taranto sez.
I, 12/04/2022, n.944; Corte App. Bari, n. 681/2021; Corte App. Brescia sez. I,
22/10/2021, n.1333; Trib. Ancona, n. 05/07/2019, n. 1262).
Ebbene, nel caso in esame, a differenza di quanto sostenuto dal CTU e dal CTP della banca, dalla lettura delle condizioni contrattuali del contratto stipulato in data 8/07/2003, non emerge l'espressa indicazione della base di calcolo e della pagina 17 di 23 periodicità dell'addebito (cfr. doc. 3 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta).
Nella specie, il contratto di conto corrente indica unicamente il tasso percentuale della commissione di massimo scoperto, prevendendo un'aliquota aggiuntiva nel caso di sconfinamento autorizzato, ma senza specificare alcunché circa le modalità di calcolo ed ai criteri di addebito.
La clausola, infatti, non indica espressamente quale sia l'importo da prendere a riferimento per il calcolo, se cioè esso debba individuarsi nella somma utilizzata, nella somma accordata, oppure in altro parametro.
Resta poi del tutto indeterminato se la commissione debba essere calcolata sul picco massimo dello scoperto in un dato periodo, anch'esso non precisato nella clausola, oppure se debba aversi riguardo a una esposizione prolungata per un certo tempo.
Infatti, a fronte della fisiologica variazione del saldo del conto corrente in un dato periodo, la delimitazione temporale è imprescindibile per stabilire quale sia l'importo del "massimo scoperto".
Ne consegue che, non specificando la clausola in esame gli elementi necessari per stabilire le modalità ed i criteri di calcolo della commissione di massimo scoperto, detta clausola deve ritenersi indeterminata e, quindi, nulla ex artt. 1418 e 1346
c.c.
Va, quindi, scomputato quando illegittimamente applicato per commissione di massimo scoperto.
8. Vanno, invece, disattese le doglianze in punto di addebito di spese non concordate e di illegittima antergazione e postergazione delle valute.
Quanto alle spese non concordate, l'eccezione si appalesa solo genericamente formulata, non avendo parte attrice chiarito quali spese assume essere state dalla banca applicate in difetto di una espressa pattuizione scritta.
Parimenti infondata è, poi, la doglianza in punto di antergazione e postergazione delle valute.
Sul punto, giova osservare come l'antergazione e la postergazione delle valute risulta illegittima solo nella misura in cui difetta la pattuizione scritta di tale antergazione e postergazione.
pagina 18 di 23 Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non deduce che il cosiddetto “gioco delle valute” sia frutto di una mancata pattuizione scritta di tale antergazione e/o postergazione, né – d'altra parte – alcuna deduzione in tal senso è stata offerta dalla consulenza tecnica di parte prodotta in atti.
9. Può ora passarsi all'esame dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta.
Sul punto, si osserva che, essendo il conto corrente ancora in essere alla data della proposizione della domanda giudiziale, l'azione di accertamento negativo e conseguente rettifica del saldo è, come tale, imprescrittibile.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha affermato che "in tema di rapporti bancari, qualora il correntista proponga azione di accertamento negativo del saldo del conto corrente ancora aperto e di conseguente rettifica delle risultanze contabili, non trova applicazione la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito, che riguarda solo l'azione di ripetizione esperibile dopo la chiusura del conto" (Cass. Civ. n. 3858/2021).
La giurisprudenza richiamata ha, altresì, precisato che "non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo" (Cass. Civ. n. 3858/2021).
In altri termini, quando il conto è ancora in essere e viene proposta un'azione di accertamento negativo finalizzata alla rettifica delle risultanze contabili, secondo tale indirizzo di legittimità:
- non troverebbe applicazione la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito, che opera solo per l'azione di ripetizione esperibile dopo la chiusura del conto;
- il diritto alla rettifica delle annotazioni non è autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità del titolo sottostante;
- l'annotazione è una mera rappresentazione contabile di un diritto;
pagina 19 di 23 - dunque, se viene accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica può essere chiesta senza limiti temporali.
Ebbene, nel caso in esame, parte attrice ha agito per la rettifica del saldo di un c/c ancora aperto, senza specificamente individuare rimesse solutorie.
Come già accennato, tale azione è ormai ritenuta ammissibile, atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI - I,
Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018, Rv. 650473).
La domanda di mero accertamento è quindi ammissibile purché l'attore vi abbia interesse.
L'interesse ad agire per la rettifica del saldo del c/c ancora aperto è evidente, in quanto dipende dal comportamento stesso della banca che ha conteggiato a carico del cliente interessi commissioni spese in tesi indebite e ne rifiuta lo storno, resistendo in giudizio.
L'esistenza di rimesse solutorie non è rilevante come causa petendi dell'azione di accertamento negativo su c/c ancora aperto poiché, all'accertamento della nullità della clausola e dell'illegittimità dell'addebito in conto, segue l'elisione del debito
(se l'indebito non è stato ancora pagato) o l'accredito di una somma corrispondente al pagamento (se l'indebito è stato pagato), con effetto equivalente, in entrambi i casi idonei a reintegrare la sfera patrimoniale del cliente.
Ciò posto, re melius perpensa rispetto ad un precedente di questo giudice sulla questione, la differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie riemerge nella misura in cui si osserva che l'interesse del cliente alla declaratoria di nullità delle pagina 20 di 23 clausole illegittime e al ricalcolo del saldo epurato di siffatte appostazioni illegittime sussiste in ragione della vittoriosa esperibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, ma sono fatti salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Secondo, quindi, la giurisprudenza di legittimità, “deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata” (cfr. Cass. Civ., 9/04/2003 n. 5575).
In altri termini, il consolidamento dello stato di fatto determinato dall'esecuzione del contratto e dal decorso del tempo (usucapione, prescrizione dell'azione di indebito) priva di rilevanza la questione, logicamente preliminare, della validità o meno del titolo contrattuale.
Il convenuto per la dichiarazione di nullità del contratto può quindi, per il tramite della proposizione dell'azione di prescrizione, eccepire la carenza di interesse ad agire perché la nullità, seppur accertata, non determina apprezzabili conseguenze giuridiche, id est non dà titolo alla ripetizione delle prestazioni eseguite.
In un rapporto di durata, quale il conto corrente bancario, l'interesse ad agire per la nullità è evidentemente frazionabile, ben potendo coesistere pagamenti
(rimesse) prescritti, che non possono essere conteggiati a credito del cliente nel ricalcolo del saldo dare-avere, e pagamenti ancora non prescritti.
Nei termini dati, dunque, la rettifica del saldo va operata tenendo conto del carattere eventualmente ultradecennale delle rimesse solutorie, non potendo queste essere più appostate a debito della banca (cfr. in questi termini, Tribunale di Torino, sentenza del 5/12/2024 n. 6197).
Di questo avviso è anche la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n.
9756 del 2024).
Nel caso di conto affidato, quindi, le rimesse solutorie sono da considerarsi soltanto quelle il cui pagamento sia imputabile all'extra-fido, atteso che le competenze maturate sulle somme messe a disposizione della banca diventano pagina 21 di 23 esigibili solo al momento della revoca dell'affidamento, andando a costituire delle rimesse meramente ripristinatorie.
A questi criteri si è attenuto il CTU, il quale ha calcolato rimesse solutorie per euro 2.109,09.
10. Sulla scorta dell'esame peritale, dunque, è possibile affermare che l'ammontare delle somme che il cliente ha diritto a vedersi riconosciute come appostazioni illegittime è pari ad euro 15.734,36 (cfr. pag. 41 dell'elaborato peritale), cui vanno scomputati gli importi prescritti, alla luce dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, per euro 2.109,09.
Ne discende che al 31/03/2016 il saldo del conto corrente ammontava ad euro –
2.885,50, a debito della società correntista, a fronte di un saldo negativo registrato dall'istituto bancario di euro – 16.510,77.
11. L'esito del giudizio vede, quindi, l'accoglimento della domanda attorea di rideterminazione del saldo del conto corrente, essendo stati riscontrati addebiti illegittimi per l'importo, al netto della prescrizione, di euro 13.625,27.
Le spese di lite, in forza del principio della soccombenza, sono da porsi a carico della banca convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Anche le spese di CTU sono da porsi a carico della banca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara la nullità della clausola di applicazione della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.;
- Accerta e dichiara l'indebita applicazione della capitalizzazione degli interessi dal 1/01/2014 al 31/03/2016;
- Accerta e dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di apertura di credito dell'8/02/2013;
pagina 22 di 23 - Accerta e dichiara che, in relazione al contratto di conto corrente n.
810172, il saldo bancario al 31/03/2016, è pari ad euro (-) 2.885,50, a debito del correntista;
- Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore di che liquida in euro Parte_1
5.077,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 786,00 per esborsi;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di Controparte_1
.
[...]
Così deciso in Perugia, il 17 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 7288 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “contratto di conto corrente”
Tra
(P. I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante , nato a [...], il Parte_1
22/12/1946, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fabrizio
Ceppi e dall'Avv. Ermes Farinazzo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, Via Favorita n. 9, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attrice
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Fantusati, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Viale Centova n. 6, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 23 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
rappresentando di aver intrattenuto con quest'ultima il Controparte_1 rapporto di conto corrente n. 810172 e di conto anticipi n. 830409.
Versando in atti perizia tecnica di parte, parte attrice ha lamentato:
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, avuto riguardo sia al periodo antecedente al 1° luglio 2000, sia al periodo successivo, non avendo la banca provveduto ad adeguare il rapporto alla luce dell'intervenuta delibera C.I.C.R. del 2000;
- l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per essere la clausola nulla per difetto di causa o per indeterminatezza dell'oggetto e comunque per non essere tale commissione più dovuta a seguito della modifica dell'art. 117 bis T.U.B., intervenuta con d.l. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, che ha previsto, quali uniche commissioni applicabili dagli istituti di credito, la commissione per disponibilità fondi (CDF) e la commissione di istruttoria veloce (CIV);
- l'indebita applicazione di spese e commissioni non concordate e l'indebita anticipazione e postergazione delle valute;
- l'applicazione di interessi usurari con riferimento al conto corrente di corrispondenza, nei periodi dal primo trimestre 2004 al quarto trimestre
2006, dal secondo trimestre 2007 al secondo trimestre 2012, dal quarto trimestre 2012 al secondo trimestre 2015, nonché con riferimento al c/c anticipi sbf, nel terzo e quarto trimestre 2004, dal secondo trimestre 2005 al quarto trimestre 2009, dal primo al quarto trimestre 2010, dal secondo trimestre 2011, dal quarto trimestre 2011 al primo trimestre 2016.
Dopo aver rappresentato di aver espletato il procedimento di mediazione con esito negativo, la società attrice ha pertanto chiesto di dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente e conto anticipi nella parte in cui prevedono la capitalizzazione degli interessi, l'addebito della commissione di massimo scoperto, l'anticipazione e la postergazione delle valute, l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge e l'applicazione di interessi usurari, con accertamento dell'esatto dare avere tra le parti e la condanna della banca, in caso di eventuale chiusura del conto, alla restituzione della somma di euro 56.751,65 per gli addebiti illegittimi.
pagina 2 di 23 Si è costituita in giudizio la quale, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4
c.p.c. in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 n. 4) c.p.c., sull'assunto del mancato deposito da parte dell'attore dei documenti di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6 indicati come allegati all'atto di citazione, che non avrebbe consentito alla banca convenuta di esercitare compiutamente le proprie difese.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, non risultando provato l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
Ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., risultando i conti correnti ancora aperti alla data dell'introduzione del presente giudizio.
Ha anche eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione degli addebiti relativi al periodo anteriore al decennio decorrente dalla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ossia al 17/11/2007, per l'importo complessivo di euro 14.212,64.
La banca convenuta ha poi negato di aver convenuto l'applicazione di interessi usurari, deducendo di essersi attenuta alle istruzioni della Banca d'Italia e, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 24675/2017, ha sostenuto l'irrilevanza della cd. usura sopravvenuta.
Ha altresì negato di aver applicato interessi anatocistici, rappresentando che, nella specie, i contratti erano stipulati nel luglio 2003 e che la banca aveva pattuito gli interessi in ottemperanza a quanto stabilito nella delibera C.I.C.R. del
2000.
Ha ribadito la legittimità della c.m.s., in quanto validamente pattuita e ha sostenuto la genericità ed indeterminatezza della doglianza relativa all'anticipazione e postergazione delle valute.
In ragione di ciò ha chiesto di rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata e di dichiarare prescritto il diritto ex adverso vantato, ovvero, in subordine, di compensare l'eventuale credito di parte attrice con le somme che dovessero risultare dovute alla banca in virtù dei rapporti in atto.
pagina 3 di 23 All'udienza di comparizione delle parti del 15/02/2018, è stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, VI co. n. 1), 2), 3), c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., parte attrice ha prodotto la documentazione richiamata nell'atto introduttivo.
La causa è stata istruita in via documentale e a mezzo C.T.U. contabile.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 30/06/2021, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, parte attrice ha rappresentato l'intervenuta chiusura del contratto di conto corrente n. 8101.72, con saldo pari ad euro 0.
All'udienza del 28/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- come da atto di citazione in Parte_1 opposizione, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti di cui in premessa, - accertare e dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito e conto corrente bancario di cui in narrativa e di quelli ad essi collegati e conseguenti, nella parte in cui prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto,
l'anticipazione e postergazione delle valute, l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge, per contrarietà a norme imperative e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli stessi e l'illegittimità di quanto addebitato, trattenuto e percepito in forza di tali clausole nulle e/o in difetto di valida pattuizione negoziale;
- accertare e dichiarare l'effettivo saldo dei conti correnti di cui in narrativa, tenuto conto dell'illegittimo addebito, a carico dell'attrice, della somma di euro 56.751,65 o della diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, previo accertamento della nullità e/o illegittimità di ogni singolo addebito eseguito dalla banca in difetto di una conforme pattuizione negoziale o in base a clausole nulle, con particolare riferimento agli addebiti effettuati in forza dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi ultralegali, di qualsiasi altra spesa o onere non dovuti, tramite ricalcolo, in tal senso, dal momento dell'apertura fino alla notifica dell'atto di citazione, con conseguente rettifica del saldo, previo storno dell'annotazioni indebite, con
pagina 4 di 23 richiesta di messa a disposizione dell'eventuale saldo positivo alla data dell'atto di citazione. - condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in caso di eventuale chiusura del conto, alla restituzione di quanto ritenuto indebitamente trattenuto e/o percepito, nella somma di euro 56.751,65 o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, anche a seguito della espletanda CTU tecnicobancaria-contabile, che sin da ora si chiede, al fine di determinare l'esatto dareavere tra le parti, oltre gli interessi dal dì dovuto al saldo e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.; Con vittoria compensi professionali e di spese”;
- nel riportarsi alle osservazioni alla Controparte_1
C.T.U. in atti, e alle eccezioni svolte all'udienza del 21/06/2021, come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via preliminare, - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. in relazione al requisito di cui all'art. 163 n. 4) c.p.c., nei termini e per le ragioni esposte al punto n. 1.1) della narrativa;
- dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, per le ragioni e nei termini esposti al punto
n. 1.2) della narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande ex adverso formulate, nei termini e per le ragioni esposte al punto
n. 1.4) della narrativa;
Nel merito, - rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte, e comunque dichiarare prescritto ogni diritto ex adverso vantato per le ragioni
e nei termini specificati nel corpo dell'atto (in particolare, punto n. 1.3) della narrativa) e da intendersi ivi richiamati;
In subordine, - compensare, anche parzialmente, ogni e qualsivoglia titolo creditorio che si dovesse accertare, nel corso dell'istruttoria, in capo a controparte con le somme dovute dall'attrice a seguito dei rapporti contrattuali indicati nel corpo dell'atto; Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Le parti hanno proceduto al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 23 *****
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, rinnovata con la precisazione delle conclusioni e ribadita in maniera argomentativa nella comparsa conclusionale.
La banca convenuta lamenta che la mancata produzione in giudizio, con il deposito dell'atto di citazione, di taluni documenti (doc. 2, 4, 5, 6), abbia pregiudicato il diritto della banca ad approntare un'adeguata difesa, non essendo dato conoscere in modo compiuto gli addebiti mossi.
La documentazione che non risulta effettivamente prodotta, ancorché indicata, con l'atto di citazione è la seguente: copia estratti conto (doc. 2), istanza di mediazione (doc. 4), verbale negativo di mediazione (doc. 5) e copia lettera di richiesta documentazione ex art. 119 TUB (doc. 6).
Ebbene, ritiene il Tribunale che la mancata produzione della documentazione allegata non ha compromesso in alcun modo il diritto di difesa della CP_1 convenuta e non ha determinato in alcun modo la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Innanzitutto, si osserva come parte convenuta non abbia lamentato il difetto di esposizione chiara e specifica da parte dell'attrice dei fatti e degli elementi giuridici posti a fondamento delle proprie pretese quanto, piuttosto, l'impossibilità di avere riscontro di siffatte pretese in ragione dell'omesso deposito della predetta documentazione.
A dire il vero, però, la documentazione di cui è stata omessa la produzione unitamente all'atto di citazione non sembra fosse effettivamente indispensabile al convenuto per approntare un'adeguata difesa.
In primo luogo, l'omesso deposito dell'istanza di mediazione e del verbale negativo, rilevanti sotto il profilo della procedibilità della domanda, non ha comunque impedito a parte convenuta di sollevare la relativa eccezione di improcedibilità che verrà esaminata nel paragrafo che segue.
In secondo luogo, l'omessa produzione della copia degli estratti conto e della richiesta ex art. 119 TUB – lungi dal pregiudicare la difesa della banca pagina 6 di 23 sull'eccepita nullità delle clausole inserite nei contratti contestati avendo questa senz'altro a disposizione i contratti e avendoli la stessa prodotti con la seconda memoria istruttoria – si sarebbe semmai riverberata a danno della stessa società attrice onerata di dare prova, mediante la produzione degli estratti conto, dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua domanda.
Allo stesso modo, si sarebbe riverberata a danno della stessa società attrice – e non della banca convenuta – la mancata produzione della prova di aver preceduto la domanda giudiziale ex art. 210 c.p.c. dalla richiesta ex art. 119 TUB se il giudice avesse seguito l'orientamento che impone tale adempimento, mentre alcun effetto, né a danno della società attrice né a danno tantomeno della banca, si sarebbe prodotto se il giudice avesse, invece, aderito all'indirizzo che non richiede tale adempimento.
Va, quindi, senza dubbio disattesa l'eccezione di nullità proposta.
2. Va disattesa anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione prevista come obbligatoria dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Risulta, infatti, agli atti che parte attrice abbia fatto precedere l'azione giudiziale dall'esperimento della procedura di mediazione, come da domanda di mediazione e relativo verbale negativo del 23 maggio 2017 prodotto in atti.
3. La banca convenuta, poi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice, sull'assunto che, alla data di proposizione della domanda giudiziale, il conto corrente per cui è causa fosse ancora aperto.
Nonostante risulta agli atti che, nelle more del giudizio, il rapporto di conto corrente è stato chiuso come da note di trattazione scritta di parte attrice del
25/06/2021, ai fini della decisione della presente causa, la domanda deve essere vagliata sulla scorta della situazione sussistente nel momento in cui la domanda giudiziale stessa è stata proposta, essendo inammissibili modifiche della domanda originariamente formulata – al di fuori di quelle ammesse ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – proposte sulla scorta di fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, come, appunto, l'ipotesi in cui, proposta una domanda di accertamento pagina 7 di 23 del saldo e ripetizione dell'indebito a conto aperto, sopraggiunga nelle more la chiusura del conto.
Tenuto conto, quindi, che, al momento della proposizione della domanda giudiziale e della scadenza del termine ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. per la modifica della domanda stessa, il conto corrente era ancora aperto, la domanda andrà esaminata così come proposta a conto aperto.
Ebbene, si deve, a tal proposito richiamare l'indirizzo recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 13586 del
16/05/2024, Rv. 671460).
Il che sta a significare che parte attrice avrà diritto soltanto alla rideterminazione del saldo purgato dalle annotazioni illegittime, dovendosi tradurre la domanda di ripetizione dell'indebito formulata come domanda di rideterminazione del saldo alla data dell'ultimo estratto conto prodotto e su cui è stato operato il ricalcolo.
4. La banca convenuta ha eccepito anche il mancato assolvimento da parte della società attrice dell'onere della prova sulla stessa incombente, per non aver prodotto la serie continua degli estratti conto, mancando la produzione degli estratti conto dal IV trimestre 2004 al I trimestre 2006 (cfr. comparsa conclusionale).
Sul punto, si osserva come il conto corrente n. 810172 per cui è causa è stato aperto in data 8/07/2003 e, da quanto risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata e dalla documentazione prodotta in atti, la società correntista ha pagina 8 di 23 prodotto gli estratti conto dal 1/10/2003 al 31/03/2016, completi di foglio di calcolo delle competenze ma sprovvisti dal IV trimestre del 2004 dell'estratto conto scalare.
Ebbene, il consulente tecnico dell'ufficio ha avuto modo di precisare, nel proprio elaborato, che la documentazione prodotta è risultata sufficiente a rispondere ai quesiti dati dal giudice e che la mancanza degli estratti conto scalari non ha inciso in alcun modo sulla veridicità e sulla correttezza delle risultanze della relazione peritale (cfr. pag. 37 dell'elaborato peritale).
Ne deriva il rigetto dell'eccezione formulata dalla banca convenuta.
La mancanza, invece, del primo estratto conto, ovvero dell'estratto conto del III trimestre 2003, impone l'applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui
“nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022, Rv.
666467).
A questo principio si è attenuto il CTU nel ricalcolo del saldo di conto corrente, avendo mosso dal saldo negativo del primo estratto conto in atti.
5. Ciò posto, devono ora essere esaminate le doglianze in punto di validità delle pattuizioni contrattuali proposte da parte attrice.
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati.
La verifica del rispetto della soglia usura è stata compiuta dal consulente di parte
– nella perizia versata in atti – mediante l'utilizzo di una formula diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia, avendo il perito utilizzato la formula TEG = interessi+oneri+cms x 36500/numeri debitori.
pagina 9 di 23 Ebbene, è appena il caso di precisare che per il calcolo dell'usura è necessario utilizzare una formula coerente con quella utilizzata per calcolare i tassi soglia, posto che altrimenti si andrebbero a confrontare grandezze non omogenee, essendo il tasso soglia calcolato con la formula indicata dalla Banca d'Italia, mentre il tasso effettivo con criteri non corrispondenti, con conseguente inattendibilità del risultato.
Sebbene tali istruzioni abbiano natura amministrativa, tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte, non può "dubitarsi - visto il tenore dell'art. 2 della legge n.
108/1996 - che le "rilevazioni" compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG" (cfr. Cass. Civ., n. 20464/2020).
Quanto all'inclusione della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo dell'usura, va detto che la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, è arrivata ad affermare che “le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi (a differenza degl'interessi, si calcolano sull'ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata - ancorché coordinata - rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del TEGM” (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n.
16303 del 20/06/2018, Rv. 649294).
Secondo le indicazioni della Suprema Corte, dunque, la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al raffronto del tasso di interesse pattuito con il tasso soglia, il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50%
l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle.
Di talché, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni pattuite.
A tal fine, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato (e non assommato, come sostenuto nella perizia di parte attrice) con l'ammontare degli pagina 10 di 23 interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine").
Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.
Siffatto meccanismo di verifica del superamento del tasso soglia è stato mutuato da parte della giurisprudenza di legittimità dalle istruzioni della Banca d'Italia nel
Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005, in cui sono state indicate le modalità di comparazione che tengono conto appunto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto.
A tal proposito si osserva come le istruzioni della Banca d'Italia del 2005, richiamate proprio dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata, espressamente stabiliscono che: “la verifica del rispetto delle "soglie" di legge da parte di ciascun intermediario richiede: - il calcolo del tasso in concreto praticato – sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale sull'accordato, secondo le metodologie indicate al punto C3 – e il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge;
- il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle;
-
l'individuazione di eventuali superi richiede l'attivazione di interventi per la loro eliminazione prima della relativa applicazione alla clientela”.
È evidente, allora, che il criterio utilizzato da parte attrice per la rilevazione del tasso effettivo applicato non sia corretto, poiché si traduce nella computazione unitaria di grandezze non omogenee, quali le C.S.M. e il tasso di interesse, che in quanto tali devono necessariamente essere oggetto di comparazione separata, con le modalità indicate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ossia attraverso il raffronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50 % l'entità della CMS media pubblicata nelle rilevazioni della Banca d'Italia.
Tanto chiarito, nel caso in esame, tenuto conto della lamentata usurarietà del tasso di interesse sin dalla stipula del contratto di conto corrente, è stata svolta
CTU finalizzata alla verifica dell'usura originaria degli interessi pattuiti tenendo conto dei criteri dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di pagina 11 di 23 computo della commissione di massimo scoperto e delle successive istruzioni della Banca d'Italia del 1/01/2010, nonostante il rilievo di usurarietà sia stato formulato da parte attrice sulla scorta dell'applicazione di una formula diversa da quella della Banca d'Italia.
Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio – che si pone a fondamento della decisione in quanto esaustiva e corretta dal punto di vista logico e metodologico – ha verificato l'esistenza dell'usura originaria nel momento in cui gli interessi sono stati pattuiti e, quindi, al momento della stipula del contratto di conto corrente e al momento della stipula dei vari contratti di affidamento.
Come correttamente emerge dalla consulenza tecnica dell'ufficio, la formula di calcolo indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia non risulta coerente con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000
e con il conseguente indirizzo giurisprudenziale secondo cui il superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto, della soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non comporta la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017,
Rv. 645811), giurisprudenza che, sebbene relativa a un contratto di mutuo, esprime un principio generale, evidentemente applicabile anche agli altri rapporti contrattuali in cui rileva l'usura, come il contratto di conto corrente.
La riscontrata incoerenza della complessiva disciplina in tema di usura implica la necessità di adottare una soluzione di compromesso che, da un lato, garantisca l'attuazione dei controlli antiusura e, dall'altro, assicuri il rispetto della norma di interpretazione autentica.
La soluzione più coerente è, quindi, da individuarsi nel calcolare il TEG alla fine del primo trimestre con la formula della Banca d'Italia.
In punto di modalità di rilevazione dell'usura originaria nulla è stato eccepito dalle parti, né dai consulenti di parte.
Tanto chiarito, il consulente tecnico dell'ufficio, sulla base della suddetta modalità di accertamento, ha riscontrato il superamento del tasso soglia solo nel pagina 12 di 23 primo trimestre successivo alla stipula del contratto di affidamento dell'8/02/2013, andando a ricalcolare il corretto rapporto dare-avere tra le parti, senza tener conto di alcun interesse e onere collegato all'erogazione del credito dalla stipula del contratto di affidamento sino al I trimestre 2016.
All'esito del ricalcolo, né è risultato un saldo a debito del cliente di euro 8.668,14,
a fronte di un saldo negativo di euro 16.510,77 (cfr. pag. 19 della relazione peritale).
Per quanto, invece, attiene al conto anticipi, alcuna usurarietà dei tassi pattuiti è stata riscontrata dal CTU.
6. Parte attrice ha anche lamentato l'applicazione di interessi anatocistici.
L'eccezione è solo parzialmente fondata.
Alcuna illegittima capitalizzazione, infatti, può essere predicata per il periodo anteriore al 1/01/2014, tenuto conto del fatto che il contratto è stato stipulato in data 8/07/2003, ovvero dopo la delibera del Cicr del 2000 che ha previsto la legittimità della capitalizzazione degli interessi a patto che sia pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, prevedendo la capitalizzazione trimestrale tanto degli interessi attivi che di quelli passivi.
Nel contratto risulta espressamente prevista la pari periodicità dell'addebito, sicché l'eccezione è infondata per il periodo che va dall'apertura del conto corrente sino al 1/01/2014.
Va, invece, scomputato quanto addebitato dalla banca a titolo di capitalizzazione degli interessi per il periodo che va dal 1/01/2014 sino alla chiusura del conto corrente.
Questo giudice aderisce all'indirizzo espresso da quella giurisprudenza di merito e da ultimo di legittimità (cfr. Cass. Civ., n. 21344 del 2024) che ritiene nulle le clausole anatocistiche per il periodo compreso tra il 1/01/2014 e il 31/12/2016, come da quesito formulato al consulente tecnico.
In proposito, va detto che l'interpretazione letterale dell'art. 1, comma 629, della l.
n. 147 del 27/12/2013, di modifica all'art. 120 TUB, porta a ritenere che gli istituti di credito debbano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare, senza attendere alcuna delibera CICR, che in parte qua – trattandosi di pagina 13 di 23 norma subordinata – non potrebbe derogare all'univoco precetto legislativo (cfr. ex plurimis, Tribunale di Perugia, sentenza n. 29 del 2023; Tribunale di Roma sez.
XVI, 08/09/2017, n.16785; Arbitro bancario finanziario sez. collegio di coordinamento, 08/10/2015, n.7854; Tribunale di Milano sez. VI, 29/07/2015;
Tribunale di Biella, 07/07/2015; Tribunale di Milano sez. VI, 03/04/2015;
Tribunale di Milano, 25/03/2015).
Ed infatti, l'art. 120 TUB come modificato dalla legge n. 147 del 27/12/2013 dispone(va) che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La disposizione, quindi, reintroduce un espresso divieto di capitalizzazione (“gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”) che, letto in collegamento col successivo periodo della norma, in virtù del quale “gli interessi capitalizzati vanno calcolati '(...) esclusivamente sulla sorte capitale” e con la rubrica del predetto articolo 1, comma 629 che recita “divieto di anatocismo bancario”, porta a riconoscerne la natura immediatamente precettiva.
D'altra parte, a corroborare tale conclusione depone, altresì, l'analisi della ratio legis e della volontà del Legislatore.
Da un lato, nella relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera si afferma espressamente che la proposta intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo (Camera dei Deputati, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge 27 dicembre
2013, n. 147, Schede di lettura, 31 gennaio 2014, Vol. II, pag. 990) e, dall'altro,
l'art. 31 d.l. n. 91/2014, che aveva ripristinato l'anatocismo bancario, non è stato convertito in legge.
Peraltro, anche qualora si volesse ritenere che detta norma sia incompleta con riferimento ai tempi ed alle modalità di pagamento degli interessi maturati e scaduti e necessiti, perciò, della delibera del Cicr per la definizione di tali aspetti,
pagina 14 di 23 ciò potrebbe venire in rilievo solo per escludere l'immediata applicazione della legge nuova, ma non anche per sostenere la mancata immediata abrogazione della preesistente riserva bancaria, la quale, si ribadisce, è chiara ed espressa, stante l'assenza di una disciplina transitoria.
In altri termini, anche volendo ipotizzare un'efficacia differita degli aspetti operativi e contabili dell'art. 120, comma 2, TUB introdotto con l'art. 1, comma
629, L. n. 147/2013, ciò non escluderebbe, comunque, l'intervenuta immediata abrogazione della disciplina previgente (id est, di quella regolata dal precedente art. 120 TUB e dalla delibera Cicr del 09/02/2000), per cui la materia dell'anatocismo bancario sarebbe regolata medio tempore dal sistema generale, imperniato sui dettami dell'art. 1283 c.c.
Né, in senso opposto a quanto appena osservato e, cioè, per sostenere la mancata immediata abrogazione della previgente disciplina, depone l'art 161, comma 5,
TUB ai sensi del quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
La predetta norma ha una portata circoscritta che, per ratio e collocazione sistematica nell'ambito del TUB, è limitata a disciplinare il solo passaggio tra la disciplina introdotta dal TUB nel 1993 e l'abrogazione delle norme precedenti (cfr. in questi termini, Trib. Benevento, sez. II, 15 marzo 2023 n. 682).
Ebbene, nel caso di specie, quindi, il CTU ha riscontrato un addebito per capitalizzazione illegittima pari ad euro 835,97, già ricompreso nel saldo ricalcolato ai fini dell'usura pattizia (cfr. pag. 28 dell'elaborato peritale).
7. Parte attrice lamenta, poi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in quanto la relativa clausola sarebbe nulla per mancanza di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto.
Sotto il profilo della validità causale, si osserva che il problema della causa della
CMS è stato diversamente affrontato dalla giurisprudenza per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, e, quindi, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto, essendo poi venuta meno la questione con l'entrata in vigore delle norme richiamate che pagina 15 di 23 hanno espressamente consentito la pattuizione della commissione nei limiti della disciplina prevista.
A tal proposito, si erano formati diversi orientamenti giurisprudenziali che qui di seguito sinteticamente si riportano.
Un primo indirizzo interpretativo ha ritenuto la CMS sempre munita di causa negoziale lecita, a prescindere dalla natura della commissione medesima e dal parametro in concreto applicato, sul presupposto che l'obbligazione della cliente di corrispondere alla Banca un ulteriore compenso per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, è correlata all'obbligo che la Banca assume di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato (in questo senso, ex multis, Trib. Chieti 22 ottobre 2013, Trib. Bergamo 3/3/2020, Corte
d'appello Napoli 24/5/2019).
Un secondo orientamento, invece, ha evidenziato che la CMS ha una propria giustificazione causale solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, giacché il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è già rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata (Cfr. ex multis, Trib. Firenze 16/07/2013).
Un terzo orientamento ha sostenuto che la CMS è sempre priva di causa sia se calcolata sull'utilizzato che se conteggiata sull'accordato, posto che la banca, nelle aperture di credito già si tutela nei confronti del cliente applicando un interesse passivo più elevato, essendo la stessa remunerata solo sulla parte utilizzata e non sull'intera linea di credito (Cfr. ex multis, Trib. Novara
1/10/2012).
Alla luce del quadro così ricostruito, il Tribunale ritiene di aderire al primo indirizzo sopra richiamato, secondo cui la CMS è sempre munita di causa negoziale lecita, quale sia la natura di detta commissione ed il parametro utilizzato per la sua applicazione.
pagina 16 di 23 Ed infatti, come già evidenziato in altre pronunce di merito, ove la CMS sia applicata sull'accordato non si può porre alcun problema di causa, posto che appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano una remunerazione per la messa a disposizione delle somme, nella misura in cui dette somme non siano utilizzate, trattandosi di prestazione che per la Banca ha un costo non remunerato dagli interessi, generalmente calcolati sul solo importo utilizzato (cfr. Trib. Roma sent. N. 16836/2015).
Dall'altro lato, si ritiene che la CMS abbia giustificazione causale anche quando è calcolata sull'utilizzato e non sull'affidato, dovendosi considerare esercizio dell'autonomia privata delle parti il prevedere una duplice corresponsione – interessi e CMS –, senza da ciò possa farsi conseguire tout court la mancanza di causa della clausola che disciplina la richiamata commissione (in questo senso anche Trib. Bergamo 3/3/2020).
A ciò si aggiunga che con l'art. 2-bis D.L. 28/11/2008 N. 185, come conv. con L.
N. 2/2009 ha espressamente positivizzato la CMS, con ciò confermando la legittimità, sotto il profilo causale, della commissione medesima.
È, invece, fondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c.
Sul punto giova precisare che l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, nel rispetto dell'art. 1346 c.c. e dell'art. 117, comma 4, TUB, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, con specifico riferimento alla percentuale, alla base di calcolo ed ai criteri e periodicità di addebito.
Tale valutazione di indeterminatezza trova riscontro nella giurisprudenza di merito, che ha considerato indeterminata una clausola priva di sufficienti elementi per evincere le modalità di calcolo (cfr. ex multis, Tribunale Taranto sez.
I, 12/04/2022, n.944; Corte App. Bari, n. 681/2021; Corte App. Brescia sez. I,
22/10/2021, n.1333; Trib. Ancona, n. 05/07/2019, n. 1262).
Ebbene, nel caso in esame, a differenza di quanto sostenuto dal CTU e dal CTP della banca, dalla lettura delle condizioni contrattuali del contratto stipulato in data 8/07/2003, non emerge l'espressa indicazione della base di calcolo e della pagina 17 di 23 periodicità dell'addebito (cfr. doc. 3 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta).
Nella specie, il contratto di conto corrente indica unicamente il tasso percentuale della commissione di massimo scoperto, prevendendo un'aliquota aggiuntiva nel caso di sconfinamento autorizzato, ma senza specificare alcunché circa le modalità di calcolo ed ai criteri di addebito.
La clausola, infatti, non indica espressamente quale sia l'importo da prendere a riferimento per il calcolo, se cioè esso debba individuarsi nella somma utilizzata, nella somma accordata, oppure in altro parametro.
Resta poi del tutto indeterminato se la commissione debba essere calcolata sul picco massimo dello scoperto in un dato periodo, anch'esso non precisato nella clausola, oppure se debba aversi riguardo a una esposizione prolungata per un certo tempo.
Infatti, a fronte della fisiologica variazione del saldo del conto corrente in un dato periodo, la delimitazione temporale è imprescindibile per stabilire quale sia l'importo del "massimo scoperto".
Ne consegue che, non specificando la clausola in esame gli elementi necessari per stabilire le modalità ed i criteri di calcolo della commissione di massimo scoperto, detta clausola deve ritenersi indeterminata e, quindi, nulla ex artt. 1418 e 1346
c.c.
Va, quindi, scomputato quando illegittimamente applicato per commissione di massimo scoperto.
8. Vanno, invece, disattese le doglianze in punto di addebito di spese non concordate e di illegittima antergazione e postergazione delle valute.
Quanto alle spese non concordate, l'eccezione si appalesa solo genericamente formulata, non avendo parte attrice chiarito quali spese assume essere state dalla banca applicate in difetto di una espressa pattuizione scritta.
Parimenti infondata è, poi, la doglianza in punto di antergazione e postergazione delle valute.
Sul punto, giova osservare come l'antergazione e la postergazione delle valute risulta illegittima solo nella misura in cui difetta la pattuizione scritta di tale antergazione e postergazione.
pagina 18 di 23 Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non deduce che il cosiddetto “gioco delle valute” sia frutto di una mancata pattuizione scritta di tale antergazione e/o postergazione, né – d'altra parte – alcuna deduzione in tal senso è stata offerta dalla consulenza tecnica di parte prodotta in atti.
9. Può ora passarsi all'esame dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta.
Sul punto, si osserva che, essendo il conto corrente ancora in essere alla data della proposizione della domanda giudiziale, l'azione di accertamento negativo e conseguente rettifica del saldo è, come tale, imprescrittibile.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha affermato che "in tema di rapporti bancari, qualora il correntista proponga azione di accertamento negativo del saldo del conto corrente ancora aperto e di conseguente rettifica delle risultanze contabili, non trova applicazione la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito, che riguarda solo l'azione di ripetizione esperibile dopo la chiusura del conto" (Cass. Civ. n. 3858/2021).
La giurisprudenza richiamata ha, altresì, precisato che "non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo" (Cass. Civ. n. 3858/2021).
In altri termini, quando il conto è ancora in essere e viene proposta un'azione di accertamento negativo finalizzata alla rettifica delle risultanze contabili, secondo tale indirizzo di legittimità:
- non troverebbe applicazione la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito, che opera solo per l'azione di ripetizione esperibile dopo la chiusura del conto;
- il diritto alla rettifica delle annotazioni non è autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità del titolo sottostante;
- l'annotazione è una mera rappresentazione contabile di un diritto;
pagina 19 di 23 - dunque, se viene accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica può essere chiesta senza limiti temporali.
Ebbene, nel caso in esame, parte attrice ha agito per la rettifica del saldo di un c/c ancora aperto, senza specificamente individuare rimesse solutorie.
Come già accennato, tale azione è ormai ritenuta ammissibile, atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI - I,
Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018, Rv. 650473).
La domanda di mero accertamento è quindi ammissibile purché l'attore vi abbia interesse.
L'interesse ad agire per la rettifica del saldo del c/c ancora aperto è evidente, in quanto dipende dal comportamento stesso della banca che ha conteggiato a carico del cliente interessi commissioni spese in tesi indebite e ne rifiuta lo storno, resistendo in giudizio.
L'esistenza di rimesse solutorie non è rilevante come causa petendi dell'azione di accertamento negativo su c/c ancora aperto poiché, all'accertamento della nullità della clausola e dell'illegittimità dell'addebito in conto, segue l'elisione del debito
(se l'indebito non è stato ancora pagato) o l'accredito di una somma corrispondente al pagamento (se l'indebito è stato pagato), con effetto equivalente, in entrambi i casi idonei a reintegrare la sfera patrimoniale del cliente.
Ciò posto, re melius perpensa rispetto ad un precedente di questo giudice sulla questione, la differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie riemerge nella misura in cui si osserva che l'interesse del cliente alla declaratoria di nullità delle pagina 20 di 23 clausole illegittime e al ricalcolo del saldo epurato di siffatte appostazioni illegittime sussiste in ragione della vittoriosa esperibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, ma sono fatti salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Secondo, quindi, la giurisprudenza di legittimità, “deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata” (cfr. Cass. Civ., 9/04/2003 n. 5575).
In altri termini, il consolidamento dello stato di fatto determinato dall'esecuzione del contratto e dal decorso del tempo (usucapione, prescrizione dell'azione di indebito) priva di rilevanza la questione, logicamente preliminare, della validità o meno del titolo contrattuale.
Il convenuto per la dichiarazione di nullità del contratto può quindi, per il tramite della proposizione dell'azione di prescrizione, eccepire la carenza di interesse ad agire perché la nullità, seppur accertata, non determina apprezzabili conseguenze giuridiche, id est non dà titolo alla ripetizione delle prestazioni eseguite.
In un rapporto di durata, quale il conto corrente bancario, l'interesse ad agire per la nullità è evidentemente frazionabile, ben potendo coesistere pagamenti
(rimesse) prescritti, che non possono essere conteggiati a credito del cliente nel ricalcolo del saldo dare-avere, e pagamenti ancora non prescritti.
Nei termini dati, dunque, la rettifica del saldo va operata tenendo conto del carattere eventualmente ultradecennale delle rimesse solutorie, non potendo queste essere più appostate a debito della banca (cfr. in questi termini, Tribunale di Torino, sentenza del 5/12/2024 n. 6197).
Di questo avviso è anche la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n.
9756 del 2024).
Nel caso di conto affidato, quindi, le rimesse solutorie sono da considerarsi soltanto quelle il cui pagamento sia imputabile all'extra-fido, atteso che le competenze maturate sulle somme messe a disposizione della banca diventano pagina 21 di 23 esigibili solo al momento della revoca dell'affidamento, andando a costituire delle rimesse meramente ripristinatorie.
A questi criteri si è attenuto il CTU, il quale ha calcolato rimesse solutorie per euro 2.109,09.
10. Sulla scorta dell'esame peritale, dunque, è possibile affermare che l'ammontare delle somme che il cliente ha diritto a vedersi riconosciute come appostazioni illegittime è pari ad euro 15.734,36 (cfr. pag. 41 dell'elaborato peritale), cui vanno scomputati gli importi prescritti, alla luce dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, per euro 2.109,09.
Ne discende che al 31/03/2016 il saldo del conto corrente ammontava ad euro –
2.885,50, a debito della società correntista, a fronte di un saldo negativo registrato dall'istituto bancario di euro – 16.510,77.
11. L'esito del giudizio vede, quindi, l'accoglimento della domanda attorea di rideterminazione del saldo del conto corrente, essendo stati riscontrati addebiti illegittimi per l'importo, al netto della prescrizione, di euro 13.625,27.
Le spese di lite, in forza del principio della soccombenza, sono da porsi a carico della banca convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Anche le spese di CTU sono da porsi a carico della banca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara la nullità della clausola di applicazione della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.;
- Accerta e dichiara l'indebita applicazione della capitalizzazione degli interessi dal 1/01/2014 al 31/03/2016;
- Accerta e dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di apertura di credito dell'8/02/2013;
pagina 22 di 23 - Accerta e dichiara che, in relazione al contratto di conto corrente n.
810172, il saldo bancario al 31/03/2016, è pari ad euro (-) 2.885,50, a debito del correntista;
- Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore di che liquida in euro Parte_1
5.077,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 786,00 per esborsi;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di Controparte_1
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Così deciso in Perugia, il 17 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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