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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2024, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
n. 1084/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dai Magistrati:
MA Grazia Domanico Presidente
RA Caprioli ConSIliere rel. est.
Maurizio Vilona ConSIliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in via telematica in data 23.11.2023
da
, nato a [...] in data [...], res. Nuvolera (BS) via Parte_1
Cavrene 10, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gardoni del foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nata a [...] in data [...], res. Bergamo, via dei Carpioni 14, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luisella Centurioni del foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2081/2023 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
11.10.2023 e notificata in data 24.10.2023, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 7545/2021 in punto: separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
In accoglimento del ricorso e in riforma della sentenza impugnata n. 2081/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo (causa n. 7545/2021 R. G.), pubblicata in data 11/10/2023.
. in via preliminare:
1 n. 1084/2023 RG
dichiarare la nullità dell'interrogatorio formale e comunque l'inefficacia e/o l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dall'interpellato; dichiarare inammissibili, invalide e irrilevanti tutte le prove basate su testimonianza de relato ex parte.
Nel merito:
. ritenere e dichiarare che il SInor non ha tenuto un comportamento tale da comportare Pt_1 violazione dell'obbligo di fedeltà o, comunque, con riferimento al bacio, qualora ritenuto tale comportamento provato, che la sua condotta non è stata tale da comportare una violazione tanto grave, data la sua occasionalità e lievità, da essere causa della separazione e da comportare, conseguentemente
l'addebito della stessa a carico del ricorrente.
. ritenere e dichiarare non sussistente la prova della violazione da parte del SInor dei doveri Pt_1 derivanti dall'obbligo di mutuo rispetto, non avendo il medesimo tenuto comportamenti costituenti violenza fisica o violenza domestica a danno della SInora e dichiarare che non sussiste CP_1 alcuna prova in tal senso, non avendo lo stesso ammesso che violenza verbale reciproca;
In subordine, ritenuto e dichiarato che il rapporto tra i coniugi era da tempo in crisi, come dimostrato dai continui ricorsi all'aiuto di medici, preti e mediatori familiari e che tale crisi si è reiterata negli anni, con alti e bassi, ma non si è mai sopita in modo definitivo e ha, infine, logorato il rapporto al punto da renderne intollerabile la continuazione, dichiarare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla ritenuta e dichiarata condotta violativa degli obblighi coniugali e che, pertanto, detta pregressa crisi è
l'effettiva causa e ragione della separazione.
. dichiarare l'insussistenza dei motivi di addebito a carico del ricorrente, adeguando la pronuncia alla modifica quanto alle spese di lite.
. dichiarare che oggettivamente non sussistono i presupposti per disporre il mantenimento a carico del SInor e in favore della SInora . Pt_1 CP_1
. dichiarare non dovuto il mantenimento delle figlie nella misura di 340 euro al mese per ciascuna delle due, ritenere e dichiarare adeguato e congruo il contributo al mantenimento delle stesse di € 280 al mese per ogni figlia stabilito a suo tempo dal Presidente, in considerazione anche del fatto che, successivamente all'emissione del provvedimento presidenziale che stabiliva l'assegno di € 280, la disponibilità mensile di denaro della resistente si è rivelata essere maggiore, mentre quella del ricorrente si è modificata in peius, ragione per cui aumentare il mantenimento sarebbe illogico.
. ritenere e dichiarare non configurarsi gli estremi della temerarietà punibile ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. e correlativamente riformare la sentenza laddove condanna al risarcimento dei danni sul presupposto della responsabilità aggravata del ricorrente.
. condannare la resistente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: il ricorrente insiste nella richiesta di ammissione delle proprie istanze istruttorie reiette, quindi chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova, da ritenersi a prova contraria della II memoria avversaria, oppure da ritenersi integrativi della II memoria per cui non era trascorso il temine di deposito. Prova per testi: 1) vero che tra il 2003 e il 2006 frequentavate la casa dei coniugi
[...]
, in quanto eravate amico del SInor , conosciuto nel 1988 all'università di Niscemi? Per_1 Pt_1
(teste il SI. residente a [...]; 2) vero che, frequentando i coniugi Testimone_1 [...]
, sentiste reiteratamente la SInora usare epiteti nei confronti del SInor Per_1 Controparte_1
, quali “autistico” e “cretino”? (teste il SI. . A confutazione Parte_1 Testimone_1 del capitolo 13 di parte avversa e a dimostrazione della circostanza che tale percorso non era stato
2 n. 1084/2023 RG
intrapreso perché la SInora trovasse sollievo a seguito della perdita del lavoro e per far CP_1 comprendere al marito le sue aspirazioni, ma per risolvere problemi di coppia differenti da quelli dedotti da controparte, soprattutto relativi alla morbosa gelosia della SInora : 3) vero che dopo la CP_1 nascita delle figlie dei coniugi , la lamentava continuamente che Persona_1 CP_2
l'attenzione del marito non era più rivolta a lei? (testi SInore e , residenti a [...]
Cremona); 4) vero che per la supposta e lamentata mancanza di attenzione tra la SInora e il CP_1 SInor c'era costante tensione e che la SInora aveva scatti d'ira, sia nei confronti del
Pt_1 CP_1 SInor che nei confronti delle figlie? (testi SInore e ); 5) vero che conSIliaste
Pt_1 Tes_2 Tes_3 al SInor di intraprendere un percorso di coppia con una psicologa presso il consultorio
Pt_1 di Bergamo per porre rimedio alla gelosia e all'atteggiamento possessivo della moglie del Org_1 SInor ? (teste Don parroco di Boccaleone residente a [...]); 6) vero che nel
Pt_1 Testimone_4
2008 il SInor e la SInora , dietro vostro conSIlio, intrapresero un percorso di coppia, Pt_1 CP_1 che durò fino al 2012, per risolvere il problema della gelosia e dell'atteggiamento possessivo della moglie del SInor e problemi inerenti alla genitorialità? (teste dott.ssa Pt_1 Testimone_5 [...]
); 7) vero che nel corso delle sedute erano emerse difficoltà della nella gestione Tes_6 CP_1 delle proprie emozioni riguardo al rapporto genitoriale e di coppia e della propria gelosia riguardo al rapporto di coppia? (teste dott.ssa ); 8) vero che nel 2010 la coppia Testimone_6 Persona_1 iniziò con voi un percorso di coppia presso il consultorio di Bergamo? (teste psicologa Org_1 dott.ssa ); 9) vero che la SInora manifestò, durante il percorso di coppia, Testimone_6 CP_1 difficoltà nella gestione delle emozioni, difficoltà comunicativa e scarsa disponibilità a mettersi in discussione? (teste dott.ssa ); 10) vero che l'atteggiamento del SInor era quello Testimone_6 Pt_1 di proteggere la famiglia? (teste dott.ssa ); 11) vero che nel 2011 la , su Testimone_6 CP_1 suggerimento della Dr.ssa decise di iniziare un percorso di sostegno psicologico individuale con Tes_6 la Drssa (teste dott.ssa ; 12) vero che dopo poche sedute pose fine al Controparte_3 Tes_6 percorso sostenendo di non trarre alcun beneficio da tali incontri? (teste dott.ssa di CP_3
Bergamo); 13) vero che, su insistenza del SInor , la , nel 2020, decise di seguire un Pt_1 CP_1 percorso di sostegno psicologico con voi? (testi: Dr.ssa di Bergamo e Testimone_7 Tes_8
, residente a [...]); 14) vero che il percorso venne interrotto dopo tre sedute dalla SInora
[...]
in quanto la stessa l'aveva ritenuto inutile? (testi: Dr.sse e;
15) CP_1 Tes_7 CP_3 vero che, nel corso di un colloquio esplorativo sulla dinamica del rapporto di coppia, avevate sostenuto che la SInora non voleva mettersi in gioco, sostenendo di essere perfetta e che era solo il CP_1 SInor ad avere bisogno di “cure”? (teste Dr.ssa : 16) vero che nel marzo del 2021 Pt_1 Tes_7 la venne a casa vostra e sfogò la sua gelosia dicendovi che il SInor aveva un'amante CP_1 Pt_1 ed era pazzo per questa amante? (teste IG.ra ); 17) vero che le conSIliò di calmarsi e di Testimone_8 smetterla con atteggiamenti ossessivi di gelosia e possessione che avevano allontanato il marito e di cercare di parlargli apertamente e tranquillamente per tentare di ristabilire il rapporto di coppia? (teste
IG.ra ). A confutazione delle circostanze dedotte con il capitolo 12, in relazione all'aiuto Testimone_8 che il ricorrente non avrebbe fornito alla moglie che doveva prepararsi per gli esami: 1) vero che il SInor aveva chiamato la madre per un aiuto nella gestione delle figlie? (testi e Pt_1 Tes_2 Tes_3
); cap. erroneamente indicato n. 1; 18) vero che la madre del SInor si è prestata a badare
[...] Pt_1 alle nipoti e aveva provveduto a gestirle da aprile a luglio del 2015;(testi e ); 19) Tes_2 Tes_3 vero che, nell'estate del 2015, il SInor aveva trascorso il proprio periodo di ferie da solo con le Pt_1
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figlie al fine di lasciare la moglie a Bergamo senza l'impegno delle figlie, per consentirle di studiare con tranquillità? (testi e ). Tes_2 Tes_3
A seguito delle deduzioni di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di controparte, con particolare riferimento ai capitoli di prova n. 29 e 30 e alle ingiustificate accuse nei confronti del marito, che trovano la loro ragione esclusivamente nella morbosa gelosia della convenuta, parte ricorrente chiede ammettersi prova per interpello sui seguenti capitoli di prova:
N. 1: vero che avevate rinvenuto in casa un biglietto del parcheggio con l'indicazione della città di Pavia
e che avevate accusato vostro marito di essersi recato a Pavia, invece che andare al lavoro, senza avvisarvi? N. 2: vero che, al fine di placare la vostra gelosia dimostrandovi che avevate preso un abbaglio, il SInor vi portò nel parcheggio di fronte l'ospedale di Alzano Lombardo e, recuperato Pt_1 uno scontrino, vi fece notare che vi era indicata la città di Pavia in quanto sede della società che gestiva
i parcheggi di Alzano Lombardo? N. 3: vero che in quella occasione, nel parcheggio di Alzano
Lombardo, vostro marito vi disse che questa era la goccia che aveva fatto traboccare il vaso e di non voler più stare con voi, perché non sopportava più la vostra gelosia ossessiva, la cattiveria che ne derivava e la vostra totale mancanza di fiducia? N. 4: vero che nel marzo del 2021 vi recaste a casa di
e sfogaste la vostra gelosia dicendole che vostro marito aveva un'amante ed era impazzito Testimone_8 per lei?. N. 5: vero che la SInora , nell'occasione dell'incontro presso la propria dimora, Testimone_8 vi conSIliò di calmarvi e di controllare la vostra gelosia? N. 6: vero che sempre nella stessa occasione di cui al capitolo 5, la SInora vi conSIliò di evitare per il futuro quei comportamenti possessivi Tes_8 che avevano allontanato da voi vostro marito e di cercare di parlargli con tranquillità per ristabilire il rapporto di coppia?. N. 7: vero che la SInora vi conSIliò anche di andare da un terapista Testimone_8 che vi aiutasse a calmarvi, a controllarvi e ad abbandonare quegli atteggiamenti ossessivi di gelosia che avevano compromesso il rapporto con vostro marito?
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 cpc per difetto dei presupposti legittimanti l'impugnazione.
IN VIA PRINCIPALE: ogni contraria istanza e/o domanda disattesa, rigettarsi l'avverso appello poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2081/2023 datata 5/10/2023 e pubblicata l'11/10/2023.
IN OGNI CASO: condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra Parte_1 Controparte_1
i compensi professionali e le spese del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre CPA e IVA se dovuti, confermata la condanna di cui al primo grado di rifusione da parte del SI. , in favore della SI.ra , delle spese di lite come Parte_1 Controparte_1 da sentenza n. 2081/2023, di cui si chiede l'integrale conferma.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: il Tribunale ha argomentato in maniera corretta e condivisibile con riferimento alle istanze istruttorie e alla domanda di addebito, formulata dalla;
il contributo per il mantenimento delle figlie CP_1
e RA è stato determinato in misura proporzionata alle reciproche condizioni Per_2 economico-reddituali dei coniugi e alle eSIenze delle figlie;
in particolare, va rilevato che solo in questo grado di giudizio l'appellante ha tardivamente prodotto il contratto di finanziamento acceso nel 2022
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(cioè dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado), ma si tratta, appunto, di produzione tardiva e, comunque, manca la prova documentale del fatto che l'appellante abbia, come da lui dedotto, sottoscritto il finanziamento per ottenere un importo da restituire ai suoi genitori, i quali glielo avrebbero prestato a suo tempo per l'acquisto della casa coniugale;
dalle produzioni documentali della
emerge che l'ultima rata del finanziamento da lei contratto per l'acquisto dell'autovettura CP_1 scadrà a maggio di quest'anno (euro 240 mensili circa), con la conseguenza che la futura (ma imminente) cessazione di tale esborso per l'appellata va considerata nella determinazione dell'assegno
a suo favore, che può essere rideterminato in euro 100 mensili a decorrere da giugno 2024 (v. pag. 33 dell'atto di appello); l'appello può essere, pertanto, accolto parzialmente, in relazione alla quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto a favore della moglie;
chiede, pertanto, che, in parziale accoglimento dell'appello, l'assegno stabilito a favore dell'appellata sia ridotto a euro 100 mensili a decorrere dal giugno 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.10.2021 adiva il Tribunale di Bergamo Parte_1 chiedendo disporsi la separazione personale dalla moglie l'assegnazione a sé Controparte_1 dell'abitazione familiare, l'affido esclusivo o, in via subordinata, condiviso delle figlie Per_2
(9.8.2004) e RA (20.10.2007), con collocamento delle stesse presso di sé e con frequentazione materna secondo quanto sarebbe stato indicato dal CTU o, in via subordinata, secondo il calendario indicato in ricorso, con previsione di un assegno di mantenimento a carico della di euro 250 CP_1 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze indicate in ricorso e disporsi CTU volta a valutare le capacità genitoriali della e a predisporre un calendario di visite madre/figlie. L esponeva che in CP_1 Pt_1 data 8.7.2001 aveva contratto matrimonio con la SI.ra , che dalla loro unione erano nate le CP_1 figlie e RA, che il matrimonio si era incrinato a causa degli atteggiamenti possessivi e Per_2 manipolativi della moglie (atteggiamenti che spesso erano anche sfociati nella svalutazione e demolizione della figura paterna agli occhi delle figlie e a causa dei quali i coniugi sin dal 2010 avevano seguito percorsi di consulenza di coppia e familiare che non si erano rivelati risolutivi) e che dal luglio
2021 i coniugi vivevano separati (la madre e le figlie presso l'abitazione familiare e il ricorrente in un appartamento per il quale corrispondeva un canone di locazione di euro 550 mensili). L deduceva Pt_1 di lavorare come informatore scientifico per la con uno stipendio medio mensile di circa Org_2 euro 2.100 mentre la moglie era impiegata amministrativa presso l'azienda con Organizzazione_3 uno stipendio medio mensile di circa euro 1.500 e che in costanza di matrimonio lui e la moglie avevano acquistato l'abitazione familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, per la quale avevano acceso un mutuo di euro 60.000.
Con comparsa depositata in data 22.2.2022 si costituiva la SI.ra , la quale, nell'aderire alla CP_1 domanda di separazione, formulava domanda di addebito a carico del marito, chiedendo altresì,
l'assegnazione a sé dell'abitazione familiare, l'affido condiviso delle figlie, con collocamento presso di sé e con frequentazione paterna libera, con previsione a carico dell' di un assegno mensile di euro Pt_1
150 per il proprio mantenimento e di 950 euro (450 X 2) per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva infine che gli assegni familiari o l'assegno unico per le figlie venissero
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a sé interamente attribuiti, con rifusione di spese di lite e condannare l' al pagamento di una somma Pt_1 ritenuta congrua ai sensi dell'art. 96, comma 3° CPC. Affermava che il percorso di consulenza di coppia si era svolto nel 2013 a causa della mancata comprensione da parte dell' delle difficoltà della Pt_1 moglie la quale aveva da poco perso il lavoro e che, una volta superato tale periodo di crisi, il matrimonio era proseguito serenamente fino al maggio 2021 quando la convivenza era divenuta intollerabile perché
l' ormai da qualche tempo aveva iniziato a frequentare una donna di nome e, alla Pt_1 Persona_3 richiesta di spiegazioni della moglie, in un'occasione aveva reagito in maniera inconsulta scagliandosi contro di lei, percuotendola alla testa con una scarpa raccolta da terra e tentando di lanciarle addosso una poltroncina;
in un'altra occasione l' alla presenza delle figlie, aveva sferrato un forte pugno al Pt_1 braccio sinistro della moglie. Deduceva di percepire circa euro 1.460 al mese mentre il marito uno stipendio in media pari a non meno di euro 2.800, oltre a una quota variabile in funzione degli obiettivi di vendita conseguiti e a una lunga serie di benefits (fondo assicurativo per il rimborso delle spese mediche, auto aziendale con rimborso del carburante, tickets restaurant giornalieri pari a circa euro 15 cadauno, notebook e cellulare aziendale).
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi in data 3.3.2022, il Presidente, con ordinanza in data 8.3.2022, fissava l'udienza del 15.3.2022 per l'audizione delle minori.
Sentite le minori1, il Presidente, con ordinanza depositata in data 17.3.2022, assegnava l'abitazione familiare alla;
affidava le figlie a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con CP_1 frequentazione paterna libera;
poneva a carico dell' un assegno di euro 560 (euro 280 X2), oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie, per le figlie e un assegno mensile di mantenimento in favore della di euro 150 mensili. CP_1
Con istanza per la modifica dell'ordinanza presidenziale depositata in data 17.5.2022 l' chiedeva Pt_1 che nessun assegno di mantenimento fosse riconosciuto in favore della con effetto “ex tunc” CP_1
e che venisse previsto un calendario di visite padre/figlie dettagliato.
Con memoria depositata in data 18.5.2022 la insisteva affinché venissero confermati i CP_1 provvedimenti presidenziali chiedendo l'aumento del mantenimento per le figlie a euro 680 (euro 340 ciascuna).
All'esito dell'udienza tenutasi in data 24.5.2022 il Giudice Istruttore, con ordinanza depositata in pari data, rigettava le istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 11.10.2022 il Giudice Istruttore, con ordinanza depositata in data 14.10.2022, rimetteva in termini la difesa dell' ritenendo tempestivo il deposito della II memoria Pt_1 istruttoria, ammetteva l'interrogatorio formale dell e alcuni capitoli di prova testimoniale articolati Pt_1 n. 1084/2023 RG
dalla , rigettando ogni altra istanza di prova orale2 e riservando all'esito del compimento degli CP_1 atti istruttori ogni altra determinazione sulle istanze proposte dalle parti ai sensi dell'art. 210 CPC, ivi comprese quelle finalizzate all'accertamento delle capacità reddituali dei coniugi.
Il 24.10.2022, nelle more dell'udienza fissata per l'escussione delle prove orali, il difensore dell' Pt_1 depositava istanza nella quale chiedeva la rimessione in termini per un “nuovo” deposito della seconda memoria istruttoria contestando inoltre la decisione assunta dal G.I. in ordine alla ritenuta genericità, irrilevanza e alla natura valutativa dei singoli capitoli di prova formulati, insistendo nell'affermare la rilevanza di tali capitoli di prova e l'inammissibilità dei capitoli di controparte in quanto vertenti su circostanze sulle quali i testi avrebbero dovuto deporre “de relato”.
Con ordinanza depositata in data 26.10.2022 il G.I. rigettava l'istanza osservando che l'avv. Gardoni aveva dato atto nei propri scritti difensivi di avere avuto conoscenza dell'ordinanza con cui erano stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 CPC poiché tempestivamente inviatagli dal difensore della controparte, che la seconda memoria istruttoria dell' era già stata ritenuta tempestiva, che in tale Pt_1 memoria non erano stati formulati capitoli di prova ammissibili facendosi generico riferimento alle circostanze precedute dalla locuzione “vero che” e che comunque, anche a voler ritenere le prove formulate dall' nella terza memoria istruttoria come prove dirette, esse erano inammissibili per i Pt_1 motivi indicati nell'ordinanza 14.10.2022.
All'udienza del 7.2.2023 venivano assunte le testimonianze ammesse, su richiesta dei difensori la causa veniva rinviata per trattative e in seguito, preso atto del mancato buon esito delle trattative, con ordinanza depositata in data 20.3.2023, il G.I., ai sensi dell'art. 210 CPC, ordinava alle parti di produrre in giudizio documentazione attestante il numero e il valore dei tickets restaurant percepiti nel corso del 2022 e la
Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel corso del 2022.
All'esito del giudizio il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2081/2023 pubblicata l'11.10.2023 e notificata in data 24.10.2023, così provvedeva:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in Bergamo l'08/07/2001 (trascritto nei
[...] registri dello stato civile del medesimo Comune, atto n. 229, parte II, serie A, anno 2001);
2. ADDEBITA la separazione personale in capo al marito ex art. 151, comma 2, c.c.; n. 1084/2023 RG
3. AFFIDA in via condivisa la figlia RA a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
l'abitazione della madre;
4. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Bergamo, via dei Carpinoni n. 14, con tutti i mobili e le suppellettili ivi presenti, in favore di , quale genitore collocatario della figlia minore Controparte_1
RA, oltre che convivente con la figlia maggiorenne , non ancora economicamente Per_2 autonoma;
5. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia RA previo accordo telefonico con quest'ultima, con la quale concorderà anche eventuali pernottamenti presso il suo domicilio, in ogni caso nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza. Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere con la figlia minore quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternandosi tra i genitori il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternandosi tra i genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, sempre tenuto conto dei desideri e delle preferenze espresse dalla figlia;
6. CONFERMA per il pregresso (a far tempo dalla data di deposito del ricorso fino alla presente pronuncia) l'obbligo in capo ad di versare, in favore di , un assegno mensile di euro Pt_1 CP_1
280,00, a titolo di mantenimento ordinario indiretto di ciascuna figlia (così per la complessiva somma di euro 560,00);
7. PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di , a far tempo dalla mensilità di Pt_1 CP_1 ottobre 2023, l'importo di euro 340,00, quale contributo per il mantenimento ordinario indiretto di ciascuna figlia (così la complessiva somma di euro 680,00), a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato a (IBAN [...]), in forma anticipata Controparte_1 entro il giorno 28 di ogni mese (somma annualmente rivalutabile ex indici istat con prima rivalutazione
a decorrere da ottobre 2024);
8. DISPONE che le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la prole saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, secondo lo schema del protocollo in uso presso il Tribunale di
Bergamo, di seguito riportato: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
d) tickets Organizzazione_4 sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese Organizzazione_4 scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
8 n. 1084/2023 RG
9. CONFERMA a carico di l'obbligo di versare, in favore di , un assegno mensile di Pt_1 CP_1 euro 150,00, a titolo di mantenimento della moglie, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato a (IBAN [...]), in forma anticipata entro il giorno 28 di CP_1 ogni mese (somma annualmente rivalutabile ex indici Istat con prima rivalutazione da marzo 2023);
10. DISPONE il non luogo a provvedere in ordine alla domanda avente ad oggetto l'attribuzione CP_ dell'assegno unico erogato dall' per le figlie;
11. CONDANNA il ricorrente a rifondere in favore della convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
12. CONDANNA al versamento in favore di della somma di euro 3.800,00, a titolo di Pt_1 CP_1 responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Osservava:
. la convivenza era pacificamente divenuta intollerabile sicché, ai sensi dell'art. 151, comma 1 CC doveva essere pronunciata la separazione personale dei coniugi;
. la domanda di addebito della separazione a carico dell' doveva essere accolta, in quanto, sebbene Pt_1
l' avesse tentato di ricondurre l'insorgere della crisi coniugale a difficoltà risalenti nel tempo (senza Pt_1 peraltro formulare specifici capitoli di prova sul punto), l'istruttoria espletata aveva dimostrato che il distacco affettivo si era verificato in un arco temporale circoscritto tra i mesi di aprile, maggio e giugno
2021, nel corso dei quali l' si era reso responsabile di condotte contrarie agli obblighi coniugali, Pt_1 idonee a costituire valido motivo di addebito;
in particolare l'escussione di testi3 privi di legami con le parti e di qualsivoglia interesse rispetto a un determinato esito della lite, e la circostanza che dall' Pt_1 non era stato formulato alcun capitolo a prova contraria sul punto inducevano a ritenere provata l'infedeltà dell' infedeltà idonea a fondare l'addebito essendosi verificata in un'epoca compatibile Pt_1 con l'insorgere della crisi matrimoniale. Quanto al secondo motivo posto alla base della domanda di addebito e costituito dal comportamento ostile e violento assunto dall' nei confronti della Pt_1
quando quest'ultima gli aveva chiesto conto delle sue uscite in orario serale e nel fine CP_1 settimana, i testi escussi4 avevano confermato di aver visto, in un'epoca compatibile con quella in cui si erano verificate le discussioni tra i coniugi5, un livido sul braccio sinistro della , la quale aveva CP_1 loro riferito che il livido era stato causato da un pugno sferrato dal marito al culmine di un litigio;
pertanto i fatti raccontati dalla risultavano suffragati sia documentalmente6 sia dal racconto dei testi, ai CP_1 quali la aveva affidato le proprie confidenze in un “periodo non sospetto” risalente tra aprile CP_1
e giugno 2021, motivi, questi, che inducevano a ritenere sufficientemente provato l'episodio di percosse.
. nelle more del giudizio era divenuta maggiorenne sicché le decisioni relative all'affidamento, Per_2 al collocamento e al diritto di visita del genitore non collocatario dovevano essere prese solo con riguardo a RA. In continuità con i provvedimenti assunti in fase presidenziale e nel rispetto delle eSIenze espresse dalla minore in sede di audizione7, doveva essere confermato il regime dell'affidamento 3 V. verbale udienza 7.2.2023. 4 V. verbale udienza 7.2.2023.
5 fatto, peraltro, confermato dallo stesso il quale nel corso dell'udienza presidenziale e dell'interrogatorio Pt_1 formale aveva dichiarato che vi erano “liti continue, insulti e aggressioni verbali”.
6 v. doc. 15 allegato dalla . CP_1
7 v. verbale udienza 15.3.2022.
9 n. 1084/2023 RG
condiviso con collocamento presso la madre e, quanto ai tempi di permanenza della figlia presso il padre, si disponeva che l' vedesse e tenesse con sé RA previo accordo telefonico con quest'ultima; Pt_1
. posto il collocamento di RA presso la madre, l'abitazione familiare doveva essere assegnata alla
, anche in considerazione della coabitazione con la figlia maggiorenne, ma non CP_1 Per_2 ancora economicamente autosufficiente;
. quanto alla condizione reddituale della , quest'ultima, impiegata amministrativa presso CP_1
l' nell'anno d'imposta 2022 aveva percepito un reddito lordo annuo Organizzazione_5 pari a euro 21.923,63, corrispondente a euro 1.572 circa mensili, già detratte le imposte e rapportato a dodici mensilità, a cui doveva aggiungersi l'importo pari a circa euro 113 mensili a titolo di tickets restaurant, come dalla medesima documentato mediante la produzione di un'attestazione sottoscritta dal suo datore di lavoro8. Nell'anno d'imposta 2021 aveva percepito un reddito lordo annuo pari a euro
21.391,62, corrispondente a euro 1.483 circa mensili, già detratte le imposte e rapportato a dodici mensilità e nel 2020 aveva percepito un reddito lordo annuo pari a euro 20.017 beneficiando così di un incremento stipendiale lordo di 1.900 euro annui (730/2021). L' informatore scientifico per Pt_1
, nell'anno d'imposta 2022 aveva percepito un reddito lordo annuo pari a euro 49.635,88, Org_2 corrispondente a euro 2.863 circa mensili, già detratte le imposte e rapportato a dodici mensilità (CU
2023) e nell'anno d'imposta 2020 aveva percepito un reddito lordo annuo pari a euro 46.911 (Mod.
730/2021) beneficiando così di un incremento stipendiale lordo di 2.700 euro;
risultava incontestata la circostanza che l'azienda per la quale lavorava elargiva una serie di importanti benefits, quali il fondo assicurativo per le spese mediche, l'auto aziendale, il notebook e il cellulare aziendale e, quanto ai tickets restaurant, l' si era limitato depositare un'attestazione datata 1/2/2022 (quindi risalente a quasi un Pt_1 anno prima rispetto all'ordine di esibizione dato dal G.I.), redatta su carta intestata del datore di lavoro e priva del timbro aziendale, nella quale veniva dato atto che l' aveva percepito nel mese di gennaio Pt_1
2022, a titolo di “una tantum”, l'importo pari a euro 310 quale contributo aziendale da destinare alle politiche di welfare (dichiarazione che, quindi, nulla aveva a che vedere con i tickets restaurant e che, anzi, dimostrava l'erogazione di ulteriori benefits da parte del datore di lavoro dell' ; l' Pt_1 Pt_1 sosteneva un canone di locazione pari a euro 600 mensili per l'immobile sito in Nuvolera in cui abitava9.
Entrambe le parti erano gravate dal rateo del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare pari a euro 187 cadauno10. Risultava incontestata la circostanza che la provvedeva in via esclusiva CP_1 al pagamento delle rate (pari a euro 240 cadauna) del finanziamento acceso a suo nome, in costanza di matrimonio, per la sostituzione della propria autovettura nonostante i provvedimenti assunti nel corso della fase presidenziale in ordine agli assegni di mantenimento posti a carico dell' avessero tenuto Pt_1 conto del fatto che quest'ultimo avrebbe dovuto contribuire alla restituzione del finanziamento dell'autovettura mediante il versamento dell'importo di euro 120 mensili11. Infine, considerata la pressoché totale assenza di periodi di permanenza delle figlie presso il padre, le eSIenze delle figlie, il 8 v. nota dep. 18.4.2023. 9 nelle more del procedimento, l' si era infatti trasferito in una casa più vicina al proprio luogo di lavoro. Pt_1
10 sul punto il Tribunale osservava, altresì, che, sebbene l' avesse tardivamente asserito (v. nota scritta Pt_1 depositata in data 23.3.2023) di avere acceso un finanziamento con rata mensile pari a euro 319,16 per restituire oltre euro 26.800 anticipatigli dai genitori per l'acquisto della casa coniugale, la relativa documentazione non era mai stata prodotta in quanto l' non aveva prodotto né la scrittura verosimilmente SIlata con i genitori Pt_1 né il contratto asseritamente SIlato con Organizzazione_6
11 v. ordinanza depositata in data 17.3.2022.
10 n. 1084/2023 RG
tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, le condizioni reddituali e abitative di ciascuna parte e gli oneri economici gravanti su ciascun coniuge a titolo di mutuo, di canone di locazione e di oneri di finanziamento, era equo e congruo porre a carico dell' per il mantenimento delle figlie Pt_1 euro 680 (euro 340 ciascuna) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, facendo salva, per il pregresso, la misura di euro 280 mensili per ciascuna figlia stabilita nel corso della fase presidenziale;
. circa la domanda relativa agli assegni familiari o all'assegno unico, doveva essere dichiarato non luogo CP_ a provvedere in quanto la figlia maggiorenne era legittimata “ex lege” a richiedere direttamente all'
l'erogazione del contributo in proprio favore e, con riferimento alla figlia minorenne, ciascun genitore poteva legittimamente chiedere l'assegno all'ente erogatore in presenza dei presupposti e nei limiti di legge;
. la domanda di previsione di un assegno di mantenimento in favore della doveva essere CP_1 accolta in quanto il tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio era stato ampiamente documentato dalle fotografie prodotte dalla e in quanto l'istruttoria espletata nel corso del CP_1 giudizio aveva dimostrato che le disponibilità economiche della non le avrebbero permesso di CP_1 mantenere tale tenore di vita, anche perché gravata dagli oneri di mutuo e di finanziamento, oltre che dalle spese straordinarie per le figlie e dagli oneri di mantenimento diretto: pertanto doveva essere confermato l'assegno mensile stabilito nel corso della fase presidenziale nella misura pari a euro 150 mensili;
. in ragione dell'accoglimento integrale delle domande avanzate dalla e della prevalente CP_1 soccombenza dell' quest'ultimo doveva essere condannato a rifondere alla le spese di Pt_1 CP_1 lite liquidate in 7.616 euro, sulla base dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, importi medi di cui al DM 55/2014;
. tenuto conto del comportamento processuale assunto dall' lo stesso doveva essere condannato CP_5 al versamento in favore della di un importo pari alla metà delle spese di lite (euro 3.800) a CP_1 titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 CPC.
Avverso tale sentenza depositata in data 11.10.2023 e notificata in data 24.10.2023, l' con ricorso Pt_1 depositato in data 23.11.2023 proponeva appello concludendo come indicato in epigrafe.
In data 14.2.2024 si costituiva in giudizio la chiedendo in via preliminare dichiararsi CP_1 inammissibile l'appello e in via principale rigettarsi l'impugnazione con vittoria di spese di giudizio.
In data 8.3.2024 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
In data 14.3.2024 il difensore dell' depositava nota scritta13 con cui chiedeva l'autorizzazione a Pt_1 depositare una memoria di replica alla costituzione avversaria e il ConSIliere rel., con provvedimento n. 1084/2023 RG
depositato in data 15.3.2024, rinviava la causa all'udienza del 9.4.2024, concedendo termine fino al
23.3.2024 per il suddetto deposito.
Con memoria di replica autorizzata depositata in data 23.3.2024 la difesa dell' dopo essersi Pt_1 riportata a quanto dedotto in ricorso, esponeva che la donna con la quale l'appellante era stato visto scambiarsi effusioni dai testi escussi nel corso del giudizio di I grado non poteva essere la SI.ra R_
(che era colei alla quale la addebitava la relazione extraconiugale col marito) posto che
[...] CP_1 proprio quella sera, dalle ore 19 in poi, la stessa si trovava a casa sua per festeggiare il compleanno del figlio, come dimostrato dalle foto recentemente pubblicate su facebook.
Parte appellata depositava il 5.4.2023 breve memoria di replica con allegata documentazione deducendo che la circostanza della presunta festa di compleanno del figlio della era stata dedotta R_ tardivamente da controparte, trattandosi di un episodio del giugno 2021 sicché non si comprendeva come solo ora l' fosse venuto in possesso di immagini postate su facebook relative al lontano giugno Pt_1
2021; tra l'altro le immagini erano state postate su facebook dalla dopo che l'avv. Gardoni le R_ aveva ricevute. Comunque, anche a volere ritenere che non fosse la la donna vista dai testimoni R_ baciare l' il 18.6.2021, era comunque donna diversa dalla moglie. Pt_1
All'udienza collegiale del 9.4.2024 venivano sentite le parti personalmente, i difensori si riportavano ai rispettivi atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso in appello la difesa dell' evidenzia: Pt_1
1) nel corso del giudizio di I grado non era stata chiesta la rimessione in termini per il deposito di una nuova memoria istruttoria, bensì si era chiesto che la terza memoria venisse considerata integrativa della seconda essendo stata depositata prima che fosse scaduto il termine per il deposito della seconda e quindi tempestivamente: al difensore dell' non era stata comunicata l'ordinanza depositata in data Pt_1 Cont 24.5.2022 con la quale il G.I. aveva concesso i termini ex art. 183, comma 6 e, in mancanza di tale comunicazione, nessun termine doveva ritenersi decorso sicché i capitoli di prova dedotti con la terza memoria dovevano essere considerati tempestivi in quanto integrativi di quelli depositati nella seconda;
si trattava di capitoli a prova contraria indiretta perché volti a dimostrare fatti incompatibili con quelli che la controparte aveva voluto provare nella sua seconda memoria istruttoria14.
2) con il secondo motivo di appello si censurano le ordinanze del G.I. del 14.10.2022 e del 16.10.2022 nella parte in cui non erano stati ammessi i capitoli di prova dedotti dall'Arena in quanto generici, valutativi o privi di indicazione spazio -temporale, capitoli che vengono riproposti in appello e dei quali si chiede l'ammissione al fine di provare che la crisi matrimoniale era pregressa ed era stata causata dai comportamenti ossessivi e dall'anomala gelosia della . CP_1 n. 1084/2023 RG
3) le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di controparte erano per lo più “de relato ex parte” e non avevano quindi alcun valore probatorio né indiziario e i relativi capitoli non avrebbero neppure potuto essere ammessi dal G.I. Così pure non avrebbe dovuto essere ammesso l'interrogatorio formale richiesto dalla perché dei 41 capitoli formulati da controparte non era dato sapere quelli dedicati CP_1 all'interrogatorio formale sicché era stata impedita all' una difesa mirata: se ne eccepiva pertanto Pt_1
l'inutilizzabilità. 4) non vi era alcuna prova che l' avesse commesso atti di violenza o di infedeltà tali da giustificare Pt_1 la pronuncia di addebito: non poteva ritenersi provata la violenza domestica in quanto dalle dichiarazioni rese dall' nel corso dell'interrogatorio formale era emersa una mera veemenza verbale esercitata Pt_1 da ciascun coniuge nei confronti dell'altro e le dichiarazioni “de relato ex parte” rese dai testi della non valevano neppure come indizio posto che il livido era stato constatato “de visu”, ma CP_1
l'indicazione del nesso causale era stata “de relato ex parte”. Non poteva neanche ritenersi provata l'infedeltà del marito in quanto i testi escussi avevano rilasciato dichiarazioni stranamente precise circa la data in cui sarebbe avvenuto il presunto tradimento dell' (circostanza assai difficile da ricordare) Pt_1 mentre avevano rilasciato dichiarazioni differenti sul motivo per cui si trovavano nel luogo in cui avevano visto l' baciare un'altra donna. Ammesso poi che fosse risultato processualmente provato che Pt_1
l' avesse tradito la , si era trattato solo di un bacio, quindi di un evento di lieve gravità e Pt_1 CP_1 un bacio non poteva essere parificato a un adulterio, essendo a tal fine necessario il rapporto sessuale, nel caso in esame non provato. La verità era che il rapporto tra i coniugi versava ormai da tempo in una grave crisi e solo tale grave crisi doveva essere considerata causa della disgregazione del matrimonio: la era così gelosa che frugava nelle tasche del marito, accedeva a insaputa del marito al di lui CP_1 cellulare e computer, lo aggrediva quando rientrava la sera a casa e lo seguiva in tutte le stanze se egli si allontanava per evitare la lite;
proprio tali comportamenti avevano portato i coniugi a seguire i cosiddetti
“percorsi di coppia” e, sebbene il Tribunale avesse fatto riferimento a un solo percorso di coppia tenutosi presso il Consultorio e avesse sostenuto che tale percorso era stato risolutore della crisi Org_1 intercorsa tra il 2010 e il 2013, in realtà, dati gli atteggiamenti possessivi e manipolativi della , CP_1
i coniugi avevano dovuto nuovamente intraprendere un percorso presso i Padri Cappuccini di Bergamo
e in un capitolo di prova non ammesso si voleva appunto provare che nel 2020 la , su insistenza CP_1 del marito, aveva deciso di seguire un altro percorso di sostegno psicologico presso le dott.sse
[...]
e percorso che però aveva abbandonato solo dopo tre sedute;
Tes_7 CP_3
5) quanto agli assegni di mantenimento, l'appellante percepisce un reddito netto annuo pari a euro 32.785, quindi pari a circa euro 2.732 mensili, oltre all'importo di euro 310 annui (euro 25,83 al mese) per i tickets;
devono essere detratti l'importo di euro 600 per il canone di locazione, euro 187 per la rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare ed euro 319,16 per la rata del mutuo15 (di euro
26.825,44) ottenuto di recente e contratto per restituire il denaro prestatogli dai genitori nel 2018 per restaurare la casa familiare. La percepisce un reddito netto mensile pari a euro 1.685, dai quali CP_1 vanno detratti euro 187 al mese per la rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare e l'importo di euro 240 per il finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura che si sarebbe però estinto nel mese di aprile 2024: tra i due non vi è quindi alcun divario di rilievo e sarebbe equo non n. 1084/2023 RG
prevedere alcun assegno per la e lasciare l'assegno di 280 euro mensili, anziché aumentarlo a CP_1
340, per il mantenimento delle figlie;
6) il comportamento processuale assunto nel corso del giudizio di I grado non poteva essere sanzionato ai sensi dell'art. 96, comma 3 CPC: non potevano infatti essere considerate pretestuose le eccezioni di inammissibilità e/o di irrilevanza delle testimonianze “de relato ex parte” reiterate immediatamente dopo l'escussione di ogni teste (altrimenti non sarebbero state tempestive) né la reiterazione della domanda di rimessione in termini: l'insistenza dell' non riguardava l'istanza di rimessione in termini della Pt_1 seconda memoria, che era già stata accolta, ma la rimessione in termini delle prove attraverso l'integrazione della seconda memoria. Non poteva, infine, essere considerata temeraria la richiesta al
Giudice di non verbalizzare le dichiarazioni dei testi ritenute inutile.
In comparsa di costituzione la deduce l'inammissibilità dell'appello in quanto redatto in modo CP_1 confuso nell'esposizione dei fatti e delle conclusioni (queste ultime, peraltro, inammissibili poiché, alcune, nuove rispetto a quelle formulate in I grado e, altre, non facilmente comprensibili). Osserva che il giudizio di I grado è avvenuto nel pieno rispetto della procedura e che la domanda di “rimessione in termini” avanzata in grado di appello dall' va ritenuta inammissibile, non potendosi ora concedere Pt_1 nuovo termine per il deposito di una nuova memoria istruttoria e/o ritenere la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 integrativa della seconda memoria istruttoria. L'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dall' nella terza memoria istruttoria è stata adeguatamente motivata dal Tribunale: se Pt_1 ritenuti a prova diretta erano tardivi e se ritenuti a prova indiretta erano irrilevanti ai fini del decidere, generici e valutativi e alcuni riferiti a molti anni prima della separazione. L'interpello richiesto dall' Pt_1 Cont nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 era tardivo e le circostanze capitolate erano irrilevanti in quanto riferibili al periodo in cui la aveva scoperto il tradimento del marito. Quanto alla dedotta CP_1 inammissibilità dell'interrogatorio formale dell' nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 della Pt_1
era stato chiaramente precisato “B) Interrogatorio formale del SI. su CP_1 Parte_1 tutti i capitoli di prova indicati”. Quanto all'addebito, il Tribunale aveva ritenuto che le condotte contrarie ai doveri matrimoniali tenute dall' erano state ampiamente provate: l'intesa tra i coniugi
Pt_1 era venuta meno nel periodo compreso tra aprile e giugno 2021 e non erano stati i lamentati (ma non provati) atteggiamenti “possessivi e manipolativi” della a causare la separazione, bensì le CP_1 condotte aggressive del marito nei confronti della moglie e la relazione extraconiugale tenuta dall'
Pt_1 anche perché che i coniugi non vivessero da anni una situazione di crisi doveva ritenersi provato sia grazie alle foto prodotte sia grazie alle dichiarazioni rese dai testi (che avevano riferito “de relato” e non16), dai coniugi e dalle figlie, le quali avevano dichiarato che solamente dal mese di maggio 2021 i genitori avevano iniziato a litigare. Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell' i
Pt_1 testi escussi avevano offerto una ricostruzione credibile dell'episodio del 16.6.2021, dieci giorni dopo il quale l' aveva abbandonato l'abitazione familiare. Circa gli aspetti economici, la aveva
Pt_1 CP_1 percepito nel 2022 un reddito netto annuo pari a euro 18.813,79, quindi pari a circa euro 1.567,82 mensili
14 n. 1084/2023 RG
e nel 2023 un reddito netto annuo pari a euro 19.307,78, oltre ad aver percepito nel 2022 n. 194 tickets restaurant per un importo complessivo annuo pari a euro 1.358 e nel 2023 n. 166 tickets restaurant per un importo complessivo di euro 1.162. Era gravata da numerose spese fisse (rata del mutuo acceso per l'abitazione familiare di euro 187; rata del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura di euro
248,22 mensili - alla scadenza, prevista per aprile 2024, del quale avrebbe però dovuto pagare la maxi rata pari a euro 11.884 per il definitivo acquisto -; le spese condominiali di euro 191,66). Sosteneva pressoché integralmente le spese straordinarie riguardanti le figlie dato che l' non aveva quasi mai, Pt_1 nonostante le reiterate richieste, corrisposto la sua parte;
le figlie erano del resto quasi sempre con la madre, dato che il padre le vedeva una volta ogni quaranta giorni per circa un'ora e mezza. Invece l' Pt_1 percepisce circa 2.800 euro al mese, gode di una lunga serie di benefits (fondo assicurativo per il rimborso delle spese mediche, autovettura, computer e cellulare aziendale) e mensilmente percepisce dal datore di lavoro un ulteriore importo di circa euro 300/400 quale rimborso spese per la benzina e i pasti, è titolare di un fondo nominativo e a partire dal 2021 per tre anni sta integralmente Organizzazione_7 recuperando l'importo annuo di euro 2.479 che lo Stato gli sta restituendo quale credito di imposta sui lavori di ristrutturazione dell'abitazione familiare, nonostante questi ultimi siano stati pagati da entrambi i coniugi. L' ha anche accumulato fondi per circa euro 170.000 sul “Fondo pensione Pt_1 complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica”, nel quale erano però confluiti tutti i risparmi accantonati nell'interesse della famiglia. Invece lo stipendio percepito dalla era sempre stato impiegato a copertura delle spese familiari e tutti i suoi residui risparmi, oltre CP_1
a quanto accumulato sul fondo di accantonamento nominativo pari a euro Organizzazione_7
21.901,89 (somma percepita dalla alla chiusura del detto fondo nel marzo 2018), erano stati CP_1 integralmente destinati alle spese di ristrutturazione dell'abitazione familiare, mentre il fondo dell' Pt_1 non era mai stato intaccato. Infine non è vero che i genitori dell' avevano prestato denaro ai coniugi Pt_1 per l'acquisto o per la ristrutturazione dell'abitazione familiare e in ogni caso quanto tardivamente prodotto dall' è una mera richiesta di finanziamento datata 28.10.2022. Circa la condanna ex art. Pt_1
96, comma 3 CPC, anche in appello l' sta assumendo il medesimo comportamento sanzionato in I Pt_1 grado, avanzando le identiche istanze svolte in Tribunale e utilizzando un lessico che mal si concilia con una corretta dialettica processuale;
in ogni caso la sussistenza della fattispecie di “abuso del processo” non richiede il riscontro dell'elemento soggettivo, ma solo una condotta oggettivamente valutabile a tale stregua.
La Corte osserva
L'appello è ammissibile in quanto dal tenore del ricorso si ricavano con sufficiente chiarezza gli elementi di censura rivolti alla sentenza impugnata.
In relazione alla questione addebito la Corte ritiene che l'appello sia fondato: come si è visto, la SI.ra afferma che il matrimonio, che da anni procedeva in modo soddisfacente, era entrato in crisi CP_1 improvvisamente nel corso del 2021, quando lei aveva notato che il marito aveva iniziato ad assentarsi spesso da casa e a fare tardi la sera e aveva associato tale comportamento alla persona di Persona_3 avendole il marito più volte parlato di questa collega finché, verso aprile - maggio 2021, aveva appunto notato un atteggiamento sempre più assente ed evasivo del marito. La ha citato una serie di CP_1 episodi specifici avvenuti tra maggio e giugno 2021 nei quali il marito le aveva detto che si sarebbe recato con amici o colleghi in alcune località per motivi di svago mentre lei in seguito aveva saputo che
15 n. 1084/2023 RG
il marito non era andato in quelle località bensì in altri posti, lei riteneva insieme alla SI.ra Il R_ SI. invece afferma che il rapporto con la moglie procedeva da tempo con difficoltà a causa Pt_1 dell'eccessiva gelosia della stessa la quale lo controllava e assillava in continuazione e che arrivava a frugare nelle sue tasche e a controllargli il computer. L afferma che lui e la moglie già nel 2010- Pt_1
2013 avevano fatto un percorso di coppia e che la moglie nel 2020 aveva iniziato, su suo conSIlio, un altro percorso psicologico personale che però aveva deciso di interrompere poco dopo. Nega di avere intrapreso una relazione extraconiugale e in subordine, ove tale relazione fosse stata ritenuta provata, deduce che comunque l'unione coniugale a maggio -giugno 2021, epoca nella quale la moglie colloca la relazione extraconiugale, era già in crisi, tanto è vero che ai primi di luglio lui se ne era andato di casa, dopo avere fatto inviare al suo legale una raccomandata alla moglie nella quale le preannuncia la volontà di separarsi e poi ad ottobre 2021 aveva proposto ricorso per separazione. La giustifica la CP_1 richiesta di addebito anche allegando che il marito, quando lei gli aveva chiesto le ragioni della sua frequente assenza da casa, in due occasioni – i giorni 17.5.2021 e 22.6.2021 - si era mostrato aggressivo con lei.
La Corte ritiene che la pronuncia di addebito non possa essere fondata sull'episodio di violenza avvenuto il 22.6.2021 alla presenza delle figlie, episodio nel quale l' avrebbe dato alla moglie un pugno sul Pt_1 braccio che le avrebbe causato un livido: è vero che, come afferma il Tribunale, è sufficiente un singolo episodio di violenza posto in essere da un coniuge nei confronti dell'altro a fondare una pronuncia di addebito, tuttavia nel caso in esame non vi è la prova che l' abbia inferto alla moglie un pugno sul Pt_1 braccio causandole di proposito una lesione: è pacifico che il 22.6.2021 si era in una fase di piena crisi coniugale e che in serata tra moglie e marito vi fu un acceso litigio (del resto pochissimi giorni dopo l' se ne andò di casa), le figlie erano in casa e , sorella dell'appellata, in sede di Pt_1 Persona_4 deposizione testimoniale ha affermato che la nipote RA quella sera le mandò un messaggio SMS dicendole che i genitori stavano litigando, al che lei aveva telefonato a RA la quale però le aveva riferito che nel frattempo la lite era cessata. E' vero che un livido sul braccio venne visto il giorno dopo da , portinaia dell'azienda dove lavorava la , dalle amiche Controparte_7 Org_8 CP_1 della e e dalle sorelle della , come risulta dalle Controparte_8 CP_9 CP_1 deposizioni testimoniali. Tuttavia, che l'ecchimosi sia stata provocata dall' è circostanza che era Pt_1 stata riferita alle testimoni solo dalla perché nessuno era presente al momento della lite: trattasi CP_1 quindi di testimonianza “ex relato parte” che, come è noto, non ha valore e non è utilizzabile al fine di considerare provata una circostanza. Del resto, nessuna delle testi ha dichiarato che RA o Per_2 riferirono di avere visto quella sera papà che colpiva la mamma ed è logico ritenere che, se una delle figlie avesse visto il padre essere violento con la mamma, lo avrebbe riferito alle zie.
e RA, sentite dal giudice all'udienza del 15.3.2022, nulla riferirono in merito a tale Per_2 episodio del 22.6.2021 ammettendo solo che i genitori all'incirca da maggio 2021 continuavano a litigare sicché era meglio che si fossero separati: non hanno fatto riferimento spontaneo (le due ragazzine non vennero ovviamente sentite su specifiche circostanze essendo l'audizione finalizzata a comprendere dove preferivano rimanere collocate in via prevalente) ad alcun atto di aggressione ed è verosimile che, se avessero visto il papà essere aggressivo con la mamma, lo avrebbero riferito al giudice.
Altra accesissima lite tra i due coniugi si era verificata circa un mese prima, il 17.5.2021: secondo la in quell'episodio il marito, arrabbiato, l'aveva colpita con una scarpa sollevando poi una sedia, CP_1 al che era intervenuta la figlia a placare gli animi: anche tale episodio, dal quale la Per_2 CP_1
16 n. 1084/2023 RG
non ha comunque riportato alcuna lesione, è stato confermato dalle testi MA e , Testimone_9 sorelle dell'appellata, ma sempre “de relato ex parte”, nel senso che l'episodio era stato raccontato loro da . ha riferito che anche la nipote le aveva raccontato l'episodio, Per_5 Testimone_9 Per_2 ma la teste non ha specificato nella deposizione cosa esattamente le avesse riferito circa tale Per_2 episodio, cioè non risulta che la nipote le abbia detto di avere visto il papà aggredire la mamma. Ha aggiunto che in quel periodo le nipoti in qualche occasione avevano telefonato a lei e a MA per dire che mamma e papà “gridavano” chiedendo loro cosa fare: insomma, le figlie né al giudice né alle zie materne hanno riferito atti di violenza posti in essere dal padre nei confronti della madre, ma solo di accese e frequenti liti.
La non ha dedotto che il marito fosse stato violento nel corso del matrimonio (e anche le CP_1 sorelle della hanno dichiarato che non aveva mai raccontato loro episodi di violenza) CP_1 Per_5 sicché è verosimile che si sia trattato di appunto di due episodi senz'altro spiacevoli, ma non rivelatori di una condotta violenta del marito: nella lite del 17.5.2021 la non riportò alcuna lesione e, CP_1 quanto all'episodio del 22.6.2021, non vi è prova che l'ecchimosi sul braccio sia stata provocata dall' nessun teste avendo visto lo stesso colpire la moglie. Va peraltro aggiunto che, nel corso di Pt_1 una lite accesa al punto che le figlie erano intervenute avendo sentito le urla dei genitori, non si può escludere che un livido analogo a quello che appare dalla fotografia prodotta possa essere stato provocato anche da una manata (la teste ha parlato proprio di “manata”), da uno spintone o da un CP_9 tentativo di trattenere l'altra persona.
Quanto alla relazione extraconiugale, come si è visto, la afferma che il marito ebbe una CP_1 relazione extraconiugale con la collega Tuttavia, del fatto che l' si sia recato a fare Persona_3 Pt_1 numerose gite proprio con la SI.ra (a Venezia, l'8.5.2021; a Verona il 15.5.2021, a Padova il 21- R_
22 maggio 2021, a Sestri AN il 2.6.2021) non vi è alcuna prova: anche qui si è in presenza di testimonianze “de relato ex parte” perché le testi escusse si sono limitate riferire circostanze apprese dalla la quale aveva detto loro che il marito era andato con la in quelle località. Né negli atti CP_1 R_ difensivi della viene spiegato come la stessa avesse raggiunto la certezza che il marito era CP_1 andato in quelle località proprio con la per Venezia e Sestri AN la ha affermato R_ CP_1 di avere trovato casualmente un scontrino che indicava l'acquisto di una collana di pietre dure (Venezia)
e un altro scontrino che indicava una consumazione in un locale (Sestri AN): tuttavia il primo scontrino non risulta agli atti e il secondo è uno scontrino dell'importo di 5 euro per una consumazione in un ristocaffè di Sestri AN. Va sottolineato che in quel periodo la coppia viveva una crisi conclamata tanto che pochi giorni dopo l' se ne andò di casa e negli atti difensivi dell' si Pt_1 Pt_1 legge – e le figlie all'udienza del 15.3.2022 hanno confermato la circostanza – che egli stava a casa il meno possibile per non litigare continuamente con la moglie. L all'udienza del 3.3.2022 ha Pt_1 ammesso di essersi recato a Venezia a maggio o giugno 2021, ma era andato a vedere una mostra con amici, ha dichiarato che la era una collega ed amica e di non avere alcuna relazione con lei e di R_ essere arrivato verso marzo 2021 a confessare alla moglie di non sopportarla più perché lei riversava nel rapporto di coppia tutte le sue ansie e stress;
da quel momento la moglie aveva cominciato a controllarlo,
a telefonargli continuamente e a insultarlo ogni volta che rientrava a casa.
Quindi, anche a ritenere provato che l' si sia recato senza dirlo alla moglie a fare una gita a Venezia, Pt_1
a Sestri AN e nelle altre località indicate dalla , non vi è però alcuna prova che ci sia andato CP_1 proprio con o con un'altra donna con la quale intratteneva una relazione extraconiugale. Persona_3
17 n. 1084/2023 RG
L'unico episodio che è stato riferito dai testi per avervi gli stessi assistito direttamente è quello del
16.6.2021: i testi e , coniugi, hanno affermato che quel giorno, verso le Tes_10 Testimone_11 Org_ ore 19- 20, presso il ristorante di avevano visto l' che conoscevano perché erano Org_9 Pt_1 amici della SI.ra , il quale nel parcheggio del ristorante baciava con trasporto una donna che CP_1 non hanno saputo dire chi fosse. Al di là del fatto che, interrogati sul motivo per il quale si trovassero là, il , collega della , ha detto che stava andando a Selvino e di strada si era fermato presso Tes_10 CP_1 quel ristorante perché il gestore era un suo cliente mentre la ha dichiarato che lei e il marito si Tes_11 erano recati in quel ristorante perché il marito aveva perso un accendino in quel posto, non vi è alcuna prova che la donna vista dai due testi con l' fosse (e ciò a prescindere dalla tardiva Pt_1 Persona_3 documentazione prodotta dalla difesa dell'appellante solo in allegato alle note di replica depositate il
23.3.2024, documentazione emersa solo ora benché riferita a un episodio del lontano giugno 2021).
La difesa della obietta che comunque, anche se non era la quella che l' stava CP_1 R_ Pt_1 baciando era comunque una donna diversa dalla moglie. La Corte tuttavia osserva che, anche a volere ritenere provato che fosse l' l'uomo che il 16.6.2021 nel parcheggio di un ristorante baciava una Pt_1 donna diversa dalla moglie, non si può ritenere raggiunta con sufficiente margine di certezza la prova che esista un nesso di causalità tra tale bacio e la rottura definitiva del matrimonio: va ricordato che l'episodio del bacio è avvenuto il 16.6.2021, che dopo solo due settimane il SI. lasciò la casa Pt_1 coniugale e che le figlie in udienza hanno riferito che i genitori litigavano molto frequentemente nel periodo che hanno collocato all'incirca a maggio 2021. A giugno 2021 il matrimonio era quindi già senz'altro compromesso e la crisi era già conclamata e non ci sono elementi che consentano di ritenere provato che già prima del giugno 2021 l' coltivasse una relazione extraconiugale frequentando Pt_1 sentimentalmente un'altra donna: negli scritti difensivi della in I grado si legge che CP_1
l'atteggiamento dell' era cambiato da quando la aveva iniziato lavorare con l' ma, Pt_1 R_ Pt_1 come si è detto, i testi di parte si sono limitati a riportare quando riferito loro dalla CP_1 CP_1 stessa e non è emerso alcun elemento che consenta di comprendere da quanto tempo l' frequentasse Pt_1 un'ipotetica altra donna diversa dalla moglie: non vi sono quindi, ad avviso di questa Corte, elementi sufficientemente rassicuranti che consentano di ritenere provato che il matrimonio sia fallito a causa di una condotta attribuibile all' Pt_1
E anche il fatto che aveva fatto insospettire la , ovvero il fatto che il marito rimanesse in casa CP_1 molto poco, che la sera tornasse tardi e il fine settimana spesso si assentasse, può essere letto come ha interpretato la come prova del fatto che lo stesso frequentasse un'altra donna, ma anche nel CP_1 senso sostenuto dall' il quale ha affermato che, essendovi ormai tra i due coniugi continue liti, lui Pt_1 preferiva rimanere fuori casa il più possibile.
In conclusione, ribadito che non vi è alcuna prova che l' abbia fatto gite e soggiorni in varie località
Pt_1 con una donna con la quale intratteneva una relazione, che deponga nel senso della frequentazione dell' con altra donna vi è unicamente l'episodio del bacio del 16.6.2021: tuttavia a tale data la
Pt_1 relazione tra i coniugi era già pacificamente compromessa, tanto compromessa che l' pochi giorni
Pt_1 dopo se ne andò di casa. Non è invece emerso alcun elemento che consenta di affermare che l' già
Pt_1 prima di giugno 2021 avesse una relazione con altra donna sicché non è possibile affermare che il matrimonio sia fallito proprio a causa della violazione da parte dell' dell'obbligo di fedeltà.
Pt_1
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Tale conclusione fa ritenere superate le argomentazioni oggetto dei primi tre motivi di appello che contengono censure rivolte alla sentenza impugnata nella parte in cui non erano state ammesse le prove orali dedotte dalla difesa dell' finalizzate a provare che il matrimonio era in crisi da tempo ed erano Pt_1 invece state ammesse quelle “de relato” della . CP_1
Passando ad esaminare le questioni economiche, la decisione del Tribunale va confermata sia in punto assegno di mantenimento per la sia in punto assegno di mantenimento per le figlie CP_1 Per_2
e RA: ci si richiama qui alla ricostruzione dei redditi delle parti contenuta nella sentenza impugnata e si evidenzia come l' informatore scientifico per la , percepisce circa 2.800 euro Pt_1 Org_2 netti al mese mentre la , impiegata presso l' circa 1.600 euro CP_1 Organizzazione_5 netti al mese. Alla luce di tale differenza di reddito e considerati gli oneri economici dai quali entrambe le parti sono gravate (l' 600 euro al mese per la locazione, 187 euro per il mutuo della casa Pt_1 coniugale e circa 319 euro per il mutuo con La 187 euro al mese per il Organizzazione_6 CP_1 mutuo della casa coniugale;
per il finanziamento dell'auto ad aprile 2024 termina la rata di circa 240 euro al mese ma vi è un finanziamento con di circa 300 euro al mese per 48 mesi Organizzazione_11
a partire dal marzo 2024), si ritiene che gli assegni determinati dal Tribunale (150 euro al mese per la e 340 euro mensili per ciascuna figlia) siano congrui considerati anche, per quanto concerne CP_1 il mantenimento di RA e quanto costa mantenere una ragazza adolescente e il fatto che Per_2
l' contribuisce in misura minima al mantenimento diretto delle figlie tenendole con sé in misura Pt_1 assai limitata.
Quanto al risarcimento a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 III comma CPC,
l'accoglimento benché parziale dell'appello e il conseguente venir meno della totale soccombenza dell' comporta l'esclusione di tale condanna (v. Cass. 21590/2009; 7409/2016; 24158/2017; Pt_1 Cont 4292/2022 secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96 integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca).
Le spese di lite di I e II grado, visto l'esito del giudizio e il solo parziale accoglimento dell'appello, vanno interamente compensate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2081/2023 pubblicata l'11.10.2023 resa nel
[...] proc. n. 7545/2021 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale accoglimento dell'appello, così decide:
. revoca la dichiarazione di addebito della separazione in capo ad . Parte_1
. revoca la condanna di al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata. Parte_1
19 n. 1084/2023 RG
. conferma nel resto la sentenza impugnata.
. compensa tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Brescia, 9 aprile 2024
Il ConSIliere rel est. Il Presidente
RA Caprioli MA Grazia Domanico
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A tale udienza il difensore dell' dichiarava di rinunciare alla richiesta di affidamento esclusivo delle figlie, Pt_1 chiedendo l'affidamento condiviso insistendo però nella domanda di collocamento delle minori presso il padre;
rinunciava anche all'istanza di espletamento della CTU psicologica volta all'accertamento delle capacità genitoriali materne.
6 2 In particolare il G.I. rigettava i capitoli di prova per testi e interpello articolati nella III memoria istruttoria dall' , ritenendoli tardivi (evidenziando che, trattandosi di capitoli di prova diretta e non contraria, la difesa Pt_1 dell' avrebbe dovuto proporli nella II memoria istruttoria) e che comunque alcuni erano inammissibili Pt_1 perché generici dell'indicazione del contesto spazio temporale in cui i fatti si sarebbero verificati (capp. 2, 3, 4 e 5), altri vertenti su circostanze meramente valutative e implicanti un giudizio da parte del testimone (capp. 7, 9, 10, 15 e 17) e altri irrilevanti ai fini del decidere (capp. 1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, così come i capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 articolati per l'interpello). Rigettava anche alcuni capitoli di prova per testi e interpello articolati dalla in quanto alcuni vertenti su circostanze irrilevanti (capp. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, CP_1 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 30, 31, 34, 35, 36, 37 e 41 della II memoria istruttoria), altri su circostanze genericamente formulate o contenenti valutazioni e giudizi sulla coppia o sui singoli coniugi (capp. 5, 6, 10, 12, 20, 23, 36 e 37) e altri ancora perché contenenti fatti negativi (cap. 29).
7
12 l' aveva reiteratamente avanzato istanza di rimessioni in termini sebbene l'istanza fosse già stata accolta Pt_1 dal GI e aveva pretestuosamente sollevato eccezione di inammissibilità delle prove testimoniali, istanza reiterata in ogni sede nel corso del giudizio.
13 Unitamente a tale nota depositava la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022 e le buste paga dei mesi da gennaio a dicembre 2023, comprensive di tredicesima e quattordicesima.
11
14 in particolare, i capitoli di prova dal n. 3 al n. 17 erano stati dedotti e formulati a prova contraria delle circostanze dedotte al cap. n. 13 della II memoria della;
i capitoli di prova nn. 1, 18 e 19 erano stati CP_1 dedotti e formulati a confutazione e prova contraria delle circostanze dedotte dalla al cap. n. 12 e i CP_1 rimanenti capitoli di prova erano stati dedotti e formulati a confutazione delle circostanze dedotte dalla CP_1 ai cap. n. 29 e 30.
12
15 Sul punto l'appellante precisava di non avere prodotto in I grado il contratto di finanziamento per un mero errore materiale nella fase di deposito dinnanzi al Tribunale della memoria del 24.3.2023.
13
16 Sul punto precisava, inoltre, che, in ogni caso, i mezzi di prova idonei ad accertare le condotte dei coniugi contrarie ai doveri coniugali ai fini della dichiarazione dell'addebito della separazione risultano spesso essere indizi più che vere e proprie prove, indizi che singolarmente possono non avere valore ma che, considerati unitariamente, possono indurre il Giudice a ritenere provato il fatto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dai Magistrati:
MA Grazia Domanico Presidente
RA Caprioli ConSIliere rel. est.
Maurizio Vilona ConSIliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in via telematica in data 23.11.2023
da
, nato a [...] in data [...], res. Nuvolera (BS) via Parte_1
Cavrene 10, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gardoni del foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nata a [...] in data [...], res. Bergamo, via dei Carpioni 14, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luisella Centurioni del foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2081/2023 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
11.10.2023 e notificata in data 24.10.2023, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 7545/2021 in punto: separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
In accoglimento del ricorso e in riforma della sentenza impugnata n. 2081/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo (causa n. 7545/2021 R. G.), pubblicata in data 11/10/2023.
. in via preliminare:
1 n. 1084/2023 RG
dichiarare la nullità dell'interrogatorio formale e comunque l'inefficacia e/o l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dall'interpellato; dichiarare inammissibili, invalide e irrilevanti tutte le prove basate su testimonianza de relato ex parte.
Nel merito:
. ritenere e dichiarare che il SInor non ha tenuto un comportamento tale da comportare Pt_1 violazione dell'obbligo di fedeltà o, comunque, con riferimento al bacio, qualora ritenuto tale comportamento provato, che la sua condotta non è stata tale da comportare una violazione tanto grave, data la sua occasionalità e lievità, da essere causa della separazione e da comportare, conseguentemente
l'addebito della stessa a carico del ricorrente.
. ritenere e dichiarare non sussistente la prova della violazione da parte del SInor dei doveri Pt_1 derivanti dall'obbligo di mutuo rispetto, non avendo il medesimo tenuto comportamenti costituenti violenza fisica o violenza domestica a danno della SInora e dichiarare che non sussiste CP_1 alcuna prova in tal senso, non avendo lo stesso ammesso che violenza verbale reciproca;
In subordine, ritenuto e dichiarato che il rapporto tra i coniugi era da tempo in crisi, come dimostrato dai continui ricorsi all'aiuto di medici, preti e mediatori familiari e che tale crisi si è reiterata negli anni, con alti e bassi, ma non si è mai sopita in modo definitivo e ha, infine, logorato il rapporto al punto da renderne intollerabile la continuazione, dichiarare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla ritenuta e dichiarata condotta violativa degli obblighi coniugali e che, pertanto, detta pregressa crisi è
l'effettiva causa e ragione della separazione.
. dichiarare l'insussistenza dei motivi di addebito a carico del ricorrente, adeguando la pronuncia alla modifica quanto alle spese di lite.
. dichiarare che oggettivamente non sussistono i presupposti per disporre il mantenimento a carico del SInor e in favore della SInora . Pt_1 CP_1
. dichiarare non dovuto il mantenimento delle figlie nella misura di 340 euro al mese per ciascuna delle due, ritenere e dichiarare adeguato e congruo il contributo al mantenimento delle stesse di € 280 al mese per ogni figlia stabilito a suo tempo dal Presidente, in considerazione anche del fatto che, successivamente all'emissione del provvedimento presidenziale che stabiliva l'assegno di € 280, la disponibilità mensile di denaro della resistente si è rivelata essere maggiore, mentre quella del ricorrente si è modificata in peius, ragione per cui aumentare il mantenimento sarebbe illogico.
. ritenere e dichiarare non configurarsi gli estremi della temerarietà punibile ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. e correlativamente riformare la sentenza laddove condanna al risarcimento dei danni sul presupposto della responsabilità aggravata del ricorrente.
. condannare la resistente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: il ricorrente insiste nella richiesta di ammissione delle proprie istanze istruttorie reiette, quindi chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova, da ritenersi a prova contraria della II memoria avversaria, oppure da ritenersi integrativi della II memoria per cui non era trascorso il temine di deposito. Prova per testi: 1) vero che tra il 2003 e il 2006 frequentavate la casa dei coniugi
[...]
, in quanto eravate amico del SInor , conosciuto nel 1988 all'università di Niscemi? Per_1 Pt_1
(teste il SI. residente a [...]; 2) vero che, frequentando i coniugi Testimone_1 [...]
, sentiste reiteratamente la SInora usare epiteti nei confronti del SInor Per_1 Controparte_1
, quali “autistico” e “cretino”? (teste il SI. . A confutazione Parte_1 Testimone_1 del capitolo 13 di parte avversa e a dimostrazione della circostanza che tale percorso non era stato
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intrapreso perché la SInora trovasse sollievo a seguito della perdita del lavoro e per far CP_1 comprendere al marito le sue aspirazioni, ma per risolvere problemi di coppia differenti da quelli dedotti da controparte, soprattutto relativi alla morbosa gelosia della SInora : 3) vero che dopo la CP_1 nascita delle figlie dei coniugi , la lamentava continuamente che Persona_1 CP_2
l'attenzione del marito non era più rivolta a lei? (testi SInore e , residenti a [...]
Cremona); 4) vero che per la supposta e lamentata mancanza di attenzione tra la SInora e il CP_1 SInor c'era costante tensione e che la SInora aveva scatti d'ira, sia nei confronti del
Pt_1 CP_1 SInor che nei confronti delle figlie? (testi SInore e ); 5) vero che conSIliaste
Pt_1 Tes_2 Tes_3 al SInor di intraprendere un percorso di coppia con una psicologa presso il consultorio
Pt_1 di Bergamo per porre rimedio alla gelosia e all'atteggiamento possessivo della moglie del Org_1 SInor ? (teste Don parroco di Boccaleone residente a [...]); 6) vero che nel
Pt_1 Testimone_4
2008 il SInor e la SInora , dietro vostro conSIlio, intrapresero un percorso di coppia, Pt_1 CP_1 che durò fino al 2012, per risolvere il problema della gelosia e dell'atteggiamento possessivo della moglie del SInor e problemi inerenti alla genitorialità? (teste dott.ssa Pt_1 Testimone_5 [...]
); 7) vero che nel corso delle sedute erano emerse difficoltà della nella gestione Tes_6 CP_1 delle proprie emozioni riguardo al rapporto genitoriale e di coppia e della propria gelosia riguardo al rapporto di coppia? (teste dott.ssa ); 8) vero che nel 2010 la coppia Testimone_6 Persona_1 iniziò con voi un percorso di coppia presso il consultorio di Bergamo? (teste psicologa Org_1 dott.ssa ); 9) vero che la SInora manifestò, durante il percorso di coppia, Testimone_6 CP_1 difficoltà nella gestione delle emozioni, difficoltà comunicativa e scarsa disponibilità a mettersi in discussione? (teste dott.ssa ); 10) vero che l'atteggiamento del SInor era quello Testimone_6 Pt_1 di proteggere la famiglia? (teste dott.ssa ); 11) vero che nel 2011 la , su Testimone_6 CP_1 suggerimento della Dr.ssa decise di iniziare un percorso di sostegno psicologico individuale con Tes_6 la Drssa (teste dott.ssa ; 12) vero che dopo poche sedute pose fine al Controparte_3 Tes_6 percorso sostenendo di non trarre alcun beneficio da tali incontri? (teste dott.ssa di CP_3
Bergamo); 13) vero che, su insistenza del SInor , la , nel 2020, decise di seguire un Pt_1 CP_1 percorso di sostegno psicologico con voi? (testi: Dr.ssa di Bergamo e Testimone_7 Tes_8
, residente a [...]); 14) vero che il percorso venne interrotto dopo tre sedute dalla SInora
[...]
in quanto la stessa l'aveva ritenuto inutile? (testi: Dr.sse e;
15) CP_1 Tes_7 CP_3 vero che, nel corso di un colloquio esplorativo sulla dinamica del rapporto di coppia, avevate sostenuto che la SInora non voleva mettersi in gioco, sostenendo di essere perfetta e che era solo il CP_1 SInor ad avere bisogno di “cure”? (teste Dr.ssa : 16) vero che nel marzo del 2021 Pt_1 Tes_7 la venne a casa vostra e sfogò la sua gelosia dicendovi che il SInor aveva un'amante CP_1 Pt_1 ed era pazzo per questa amante? (teste IG.ra ); 17) vero che le conSIliò di calmarsi e di Testimone_8 smetterla con atteggiamenti ossessivi di gelosia e possessione che avevano allontanato il marito e di cercare di parlargli apertamente e tranquillamente per tentare di ristabilire il rapporto di coppia? (teste
IG.ra ). A confutazione delle circostanze dedotte con il capitolo 12, in relazione all'aiuto Testimone_8 che il ricorrente non avrebbe fornito alla moglie che doveva prepararsi per gli esami: 1) vero che il SInor aveva chiamato la madre per un aiuto nella gestione delle figlie? (testi e Pt_1 Tes_2 Tes_3
); cap. erroneamente indicato n. 1; 18) vero che la madre del SInor si è prestata a badare
[...] Pt_1 alle nipoti e aveva provveduto a gestirle da aprile a luglio del 2015;(testi e ); 19) Tes_2 Tes_3 vero che, nell'estate del 2015, il SInor aveva trascorso il proprio periodo di ferie da solo con le Pt_1
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figlie al fine di lasciare la moglie a Bergamo senza l'impegno delle figlie, per consentirle di studiare con tranquillità? (testi e ). Tes_2 Tes_3
A seguito delle deduzioni di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di controparte, con particolare riferimento ai capitoli di prova n. 29 e 30 e alle ingiustificate accuse nei confronti del marito, che trovano la loro ragione esclusivamente nella morbosa gelosia della convenuta, parte ricorrente chiede ammettersi prova per interpello sui seguenti capitoli di prova:
N. 1: vero che avevate rinvenuto in casa un biglietto del parcheggio con l'indicazione della città di Pavia
e che avevate accusato vostro marito di essersi recato a Pavia, invece che andare al lavoro, senza avvisarvi? N. 2: vero che, al fine di placare la vostra gelosia dimostrandovi che avevate preso un abbaglio, il SInor vi portò nel parcheggio di fronte l'ospedale di Alzano Lombardo e, recuperato Pt_1 uno scontrino, vi fece notare che vi era indicata la città di Pavia in quanto sede della società che gestiva
i parcheggi di Alzano Lombardo? N. 3: vero che in quella occasione, nel parcheggio di Alzano
Lombardo, vostro marito vi disse che questa era la goccia che aveva fatto traboccare il vaso e di non voler più stare con voi, perché non sopportava più la vostra gelosia ossessiva, la cattiveria che ne derivava e la vostra totale mancanza di fiducia? N. 4: vero che nel marzo del 2021 vi recaste a casa di
e sfogaste la vostra gelosia dicendole che vostro marito aveva un'amante ed era impazzito Testimone_8 per lei?. N. 5: vero che la SInora , nell'occasione dell'incontro presso la propria dimora, Testimone_8 vi conSIliò di calmarvi e di controllare la vostra gelosia? N. 6: vero che sempre nella stessa occasione di cui al capitolo 5, la SInora vi conSIliò di evitare per il futuro quei comportamenti possessivi Tes_8 che avevano allontanato da voi vostro marito e di cercare di parlargli con tranquillità per ristabilire il rapporto di coppia?. N. 7: vero che la SInora vi conSIliò anche di andare da un terapista Testimone_8 che vi aiutasse a calmarvi, a controllarvi e ad abbandonare quegli atteggiamenti ossessivi di gelosia che avevano compromesso il rapporto con vostro marito?
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 cpc per difetto dei presupposti legittimanti l'impugnazione.
IN VIA PRINCIPALE: ogni contraria istanza e/o domanda disattesa, rigettarsi l'avverso appello poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2081/2023 datata 5/10/2023 e pubblicata l'11/10/2023.
IN OGNI CASO: condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra Parte_1 Controparte_1
i compensi professionali e le spese del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre CPA e IVA se dovuti, confermata la condanna di cui al primo grado di rifusione da parte del SI. , in favore della SI.ra , delle spese di lite come Parte_1 Controparte_1 da sentenza n. 2081/2023, di cui si chiede l'integrale conferma.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE: il Tribunale ha argomentato in maniera corretta e condivisibile con riferimento alle istanze istruttorie e alla domanda di addebito, formulata dalla;
il contributo per il mantenimento delle figlie CP_1
e RA è stato determinato in misura proporzionata alle reciproche condizioni Per_2 economico-reddituali dei coniugi e alle eSIenze delle figlie;
in particolare, va rilevato che solo in questo grado di giudizio l'appellante ha tardivamente prodotto il contratto di finanziamento acceso nel 2022
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(cioè dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado), ma si tratta, appunto, di produzione tardiva e, comunque, manca la prova documentale del fatto che l'appellante abbia, come da lui dedotto, sottoscritto il finanziamento per ottenere un importo da restituire ai suoi genitori, i quali glielo avrebbero prestato a suo tempo per l'acquisto della casa coniugale;
dalle produzioni documentali della
emerge che l'ultima rata del finanziamento da lei contratto per l'acquisto dell'autovettura CP_1 scadrà a maggio di quest'anno (euro 240 mensili circa), con la conseguenza che la futura (ma imminente) cessazione di tale esborso per l'appellata va considerata nella determinazione dell'assegno
a suo favore, che può essere rideterminato in euro 100 mensili a decorrere da giugno 2024 (v. pag. 33 dell'atto di appello); l'appello può essere, pertanto, accolto parzialmente, in relazione alla quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto a favore della moglie;
chiede, pertanto, che, in parziale accoglimento dell'appello, l'assegno stabilito a favore dell'appellata sia ridotto a euro 100 mensili a decorrere dal giugno 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.10.2021 adiva il Tribunale di Bergamo Parte_1 chiedendo disporsi la separazione personale dalla moglie l'assegnazione a sé Controparte_1 dell'abitazione familiare, l'affido esclusivo o, in via subordinata, condiviso delle figlie Per_2
(9.8.2004) e RA (20.10.2007), con collocamento delle stesse presso di sé e con frequentazione materna secondo quanto sarebbe stato indicato dal CTU o, in via subordinata, secondo il calendario indicato in ricorso, con previsione di un assegno di mantenimento a carico della di euro 250 CP_1 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze indicate in ricorso e disporsi CTU volta a valutare le capacità genitoriali della e a predisporre un calendario di visite madre/figlie. L esponeva che in CP_1 Pt_1 data 8.7.2001 aveva contratto matrimonio con la SI.ra , che dalla loro unione erano nate le CP_1 figlie e RA, che il matrimonio si era incrinato a causa degli atteggiamenti possessivi e Per_2 manipolativi della moglie (atteggiamenti che spesso erano anche sfociati nella svalutazione e demolizione della figura paterna agli occhi delle figlie e a causa dei quali i coniugi sin dal 2010 avevano seguito percorsi di consulenza di coppia e familiare che non si erano rivelati risolutivi) e che dal luglio
2021 i coniugi vivevano separati (la madre e le figlie presso l'abitazione familiare e il ricorrente in un appartamento per il quale corrispondeva un canone di locazione di euro 550 mensili). L deduceva Pt_1 di lavorare come informatore scientifico per la con uno stipendio medio mensile di circa Org_2 euro 2.100 mentre la moglie era impiegata amministrativa presso l'azienda con Organizzazione_3 uno stipendio medio mensile di circa euro 1.500 e che in costanza di matrimonio lui e la moglie avevano acquistato l'abitazione familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, per la quale avevano acceso un mutuo di euro 60.000.
Con comparsa depositata in data 22.2.2022 si costituiva la SI.ra , la quale, nell'aderire alla CP_1 domanda di separazione, formulava domanda di addebito a carico del marito, chiedendo altresì,
l'assegnazione a sé dell'abitazione familiare, l'affido condiviso delle figlie, con collocamento presso di sé e con frequentazione paterna libera, con previsione a carico dell' di un assegno mensile di euro Pt_1
150 per il proprio mantenimento e di 950 euro (450 X 2) per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva infine che gli assegni familiari o l'assegno unico per le figlie venissero
5 n. 1084/2023 RG
a sé interamente attribuiti, con rifusione di spese di lite e condannare l' al pagamento di una somma Pt_1 ritenuta congrua ai sensi dell'art. 96, comma 3° CPC. Affermava che il percorso di consulenza di coppia si era svolto nel 2013 a causa della mancata comprensione da parte dell' delle difficoltà della Pt_1 moglie la quale aveva da poco perso il lavoro e che, una volta superato tale periodo di crisi, il matrimonio era proseguito serenamente fino al maggio 2021 quando la convivenza era divenuta intollerabile perché
l' ormai da qualche tempo aveva iniziato a frequentare una donna di nome e, alla Pt_1 Persona_3 richiesta di spiegazioni della moglie, in un'occasione aveva reagito in maniera inconsulta scagliandosi contro di lei, percuotendola alla testa con una scarpa raccolta da terra e tentando di lanciarle addosso una poltroncina;
in un'altra occasione l' alla presenza delle figlie, aveva sferrato un forte pugno al Pt_1 braccio sinistro della moglie. Deduceva di percepire circa euro 1.460 al mese mentre il marito uno stipendio in media pari a non meno di euro 2.800, oltre a una quota variabile in funzione degli obiettivi di vendita conseguiti e a una lunga serie di benefits (fondo assicurativo per il rimborso delle spese mediche, auto aziendale con rimborso del carburante, tickets restaurant giornalieri pari a circa euro 15 cadauno, notebook e cellulare aziendale).
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi in data 3.3.2022, il Presidente, con ordinanza in data 8.3.2022, fissava l'udienza del 15.3.2022 per l'audizione delle minori.
Sentite le minori1, il Presidente, con ordinanza depositata in data 17.3.2022, assegnava l'abitazione familiare alla;
affidava le figlie a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con CP_1 frequentazione paterna libera;
poneva a carico dell' un assegno di euro 560 (euro 280 X2), oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie, per le figlie e un assegno mensile di mantenimento in favore della di euro 150 mensili. CP_1
Con istanza per la modifica dell'ordinanza presidenziale depositata in data 17.5.2022 l' chiedeva Pt_1 che nessun assegno di mantenimento fosse riconosciuto in favore della con effetto “ex tunc” CP_1
e che venisse previsto un calendario di visite padre/figlie dettagliato.
Con memoria depositata in data 18.5.2022 la insisteva affinché venissero confermati i CP_1 provvedimenti presidenziali chiedendo l'aumento del mantenimento per le figlie a euro 680 (euro 340 ciascuna).
All'esito dell'udienza tenutasi in data 24.5.2022 il Giudice Istruttore, con ordinanza depositata in pari data, rigettava le istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 11.10.2022 il Giudice Istruttore, con ordinanza depositata in data 14.10.2022, rimetteva in termini la difesa dell' ritenendo tempestivo il deposito della II memoria Pt_1 istruttoria, ammetteva l'interrogatorio formale dell e alcuni capitoli di prova testimoniale articolati Pt_1 n. 1084/2023 RG
dalla , rigettando ogni altra istanza di prova orale2 e riservando all'esito del compimento degli CP_1 atti istruttori ogni altra determinazione sulle istanze proposte dalle parti ai sensi dell'art. 210 CPC, ivi comprese quelle finalizzate all'accertamento delle capacità reddituali dei coniugi.
Il 24.10.2022, nelle more dell'udienza fissata per l'escussione delle prove orali, il difensore dell' Pt_1 depositava istanza nella quale chiedeva la rimessione in termini per un “nuovo” deposito della seconda memoria istruttoria contestando inoltre la decisione assunta dal G.I. in ordine alla ritenuta genericità, irrilevanza e alla natura valutativa dei singoli capitoli di prova formulati, insistendo nell'affermare la rilevanza di tali capitoli di prova e l'inammissibilità dei capitoli di controparte in quanto vertenti su circostanze sulle quali i testi avrebbero dovuto deporre “de relato”.
Con ordinanza depositata in data 26.10.2022 il G.I. rigettava l'istanza osservando che l'avv. Gardoni aveva dato atto nei propri scritti difensivi di avere avuto conoscenza dell'ordinanza con cui erano stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 CPC poiché tempestivamente inviatagli dal difensore della controparte, che la seconda memoria istruttoria dell' era già stata ritenuta tempestiva, che in tale Pt_1 memoria non erano stati formulati capitoli di prova ammissibili facendosi generico riferimento alle circostanze precedute dalla locuzione “vero che” e che comunque, anche a voler ritenere le prove formulate dall' nella terza memoria istruttoria come prove dirette, esse erano inammissibili per i Pt_1 motivi indicati nell'ordinanza 14.10.2022.
All'udienza del 7.2.2023 venivano assunte le testimonianze ammesse, su richiesta dei difensori la causa veniva rinviata per trattative e in seguito, preso atto del mancato buon esito delle trattative, con ordinanza depositata in data 20.3.2023, il G.I., ai sensi dell'art. 210 CPC, ordinava alle parti di produrre in giudizio documentazione attestante il numero e il valore dei tickets restaurant percepiti nel corso del 2022 e la
Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel corso del 2022.
All'esito del giudizio il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2081/2023 pubblicata l'11.10.2023 e notificata in data 24.10.2023, così provvedeva:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in Bergamo l'08/07/2001 (trascritto nei
[...] registri dello stato civile del medesimo Comune, atto n. 229, parte II, serie A, anno 2001);
2. ADDEBITA la separazione personale in capo al marito ex art. 151, comma 2, c.c.; n. 1084/2023 RG
3. AFFIDA in via condivisa la figlia RA a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
l'abitazione della madre;
4. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Bergamo, via dei Carpinoni n. 14, con tutti i mobili e le suppellettili ivi presenti, in favore di , quale genitore collocatario della figlia minore Controparte_1
RA, oltre che convivente con la figlia maggiorenne , non ancora economicamente Per_2 autonoma;
5. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia RA previo accordo telefonico con quest'ultima, con la quale concorderà anche eventuali pernottamenti presso il suo domicilio, in ogni caso nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza. Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere con la figlia minore quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternandosi tra i genitori il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternandosi tra i genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, sempre tenuto conto dei desideri e delle preferenze espresse dalla figlia;
6. CONFERMA per il pregresso (a far tempo dalla data di deposito del ricorso fino alla presente pronuncia) l'obbligo in capo ad di versare, in favore di , un assegno mensile di euro Pt_1 CP_1
280,00, a titolo di mantenimento ordinario indiretto di ciascuna figlia (così per la complessiva somma di euro 560,00);
7. PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di , a far tempo dalla mensilità di Pt_1 CP_1 ottobre 2023, l'importo di euro 340,00, quale contributo per il mantenimento ordinario indiretto di ciascuna figlia (così la complessiva somma di euro 680,00), a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato a (IBAN [...]), in forma anticipata Controparte_1 entro il giorno 28 di ogni mese (somma annualmente rivalutabile ex indici istat con prima rivalutazione
a decorrere da ottobre 2024);
8. DISPONE che le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la prole saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, secondo lo schema del protocollo in uso presso il Tribunale di
Bergamo, di seguito riportato: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
d) tickets Organizzazione_4 sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese Organizzazione_4 scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
8 n. 1084/2023 RG
9. CONFERMA a carico di l'obbligo di versare, in favore di , un assegno mensile di Pt_1 CP_1 euro 150,00, a titolo di mantenimento della moglie, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato a (IBAN [...]), in forma anticipata entro il giorno 28 di CP_1 ogni mese (somma annualmente rivalutabile ex indici Istat con prima rivalutazione da marzo 2023);
10. DISPONE il non luogo a provvedere in ordine alla domanda avente ad oggetto l'attribuzione CP_ dell'assegno unico erogato dall' per le figlie;
11. CONDANNA il ricorrente a rifondere in favore della convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
12. CONDANNA al versamento in favore di della somma di euro 3.800,00, a titolo di Pt_1 CP_1 responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Osservava:
. la convivenza era pacificamente divenuta intollerabile sicché, ai sensi dell'art. 151, comma 1 CC doveva essere pronunciata la separazione personale dei coniugi;
. la domanda di addebito della separazione a carico dell' doveva essere accolta, in quanto, sebbene Pt_1
l' avesse tentato di ricondurre l'insorgere della crisi coniugale a difficoltà risalenti nel tempo (senza Pt_1 peraltro formulare specifici capitoli di prova sul punto), l'istruttoria espletata aveva dimostrato che il distacco affettivo si era verificato in un arco temporale circoscritto tra i mesi di aprile, maggio e giugno
2021, nel corso dei quali l' si era reso responsabile di condotte contrarie agli obblighi coniugali, Pt_1 idonee a costituire valido motivo di addebito;
in particolare l'escussione di testi3 privi di legami con le parti e di qualsivoglia interesse rispetto a un determinato esito della lite, e la circostanza che dall' Pt_1 non era stato formulato alcun capitolo a prova contraria sul punto inducevano a ritenere provata l'infedeltà dell' infedeltà idonea a fondare l'addebito essendosi verificata in un'epoca compatibile Pt_1 con l'insorgere della crisi matrimoniale. Quanto al secondo motivo posto alla base della domanda di addebito e costituito dal comportamento ostile e violento assunto dall' nei confronti della Pt_1
quando quest'ultima gli aveva chiesto conto delle sue uscite in orario serale e nel fine CP_1 settimana, i testi escussi4 avevano confermato di aver visto, in un'epoca compatibile con quella in cui si erano verificate le discussioni tra i coniugi5, un livido sul braccio sinistro della , la quale aveva CP_1 loro riferito che il livido era stato causato da un pugno sferrato dal marito al culmine di un litigio;
pertanto i fatti raccontati dalla risultavano suffragati sia documentalmente6 sia dal racconto dei testi, ai CP_1 quali la aveva affidato le proprie confidenze in un “periodo non sospetto” risalente tra aprile CP_1
e giugno 2021, motivi, questi, che inducevano a ritenere sufficientemente provato l'episodio di percosse.
. nelle more del giudizio era divenuta maggiorenne sicché le decisioni relative all'affidamento, Per_2 al collocamento e al diritto di visita del genitore non collocatario dovevano essere prese solo con riguardo a RA. In continuità con i provvedimenti assunti in fase presidenziale e nel rispetto delle eSIenze espresse dalla minore in sede di audizione7, doveva essere confermato il regime dell'affidamento 3 V. verbale udienza 7.2.2023. 4 V. verbale udienza 7.2.2023.
5 fatto, peraltro, confermato dallo stesso il quale nel corso dell'udienza presidenziale e dell'interrogatorio Pt_1 formale aveva dichiarato che vi erano “liti continue, insulti e aggressioni verbali”.
6 v. doc. 15 allegato dalla . CP_1
7 v. verbale udienza 15.3.2022.
9 n. 1084/2023 RG
condiviso con collocamento presso la madre e, quanto ai tempi di permanenza della figlia presso il padre, si disponeva che l' vedesse e tenesse con sé RA previo accordo telefonico con quest'ultima; Pt_1
. posto il collocamento di RA presso la madre, l'abitazione familiare doveva essere assegnata alla
, anche in considerazione della coabitazione con la figlia maggiorenne, ma non CP_1 Per_2 ancora economicamente autosufficiente;
. quanto alla condizione reddituale della , quest'ultima, impiegata amministrativa presso CP_1
l' nell'anno d'imposta 2022 aveva percepito un reddito lordo annuo Organizzazione_5 pari a euro 21.923,63, corrispondente a euro 1.572 circa mensili, già detratte le imposte e rapportato a dodici mensilità, a cui doveva aggiungersi l'importo pari a circa euro 113 mensili a titolo di tickets restaurant, come dalla medesima documentato mediante la produzione di un'attestazione sottoscritta dal suo datore di lavoro8. Nell'anno d'imposta 2021 aveva percepito un reddito lordo annuo pari a euro
21.391,62, corrispondente a euro 1.483 circa mensili, già detratte le imposte e rapportato a dodici mensilità e nel 2020 aveva percepito un reddito lordo annuo pari a euro 20.017 beneficiando così di un incremento stipendiale lordo di 1.900 euro annui (730/2021). L' informatore scientifico per Pt_1
, nell'anno d'imposta 2022 aveva percepito un reddito lordo annuo pari a euro 49.635,88, Org_2 corrispondente a euro 2.863 circa mensili, già detratte le imposte e rapportato a dodici mensilità (CU
2023) e nell'anno d'imposta 2020 aveva percepito un reddito lordo annuo pari a euro 46.911 (Mod.
730/2021) beneficiando così di un incremento stipendiale lordo di 2.700 euro;
risultava incontestata la circostanza che l'azienda per la quale lavorava elargiva una serie di importanti benefits, quali il fondo assicurativo per le spese mediche, l'auto aziendale, il notebook e il cellulare aziendale e, quanto ai tickets restaurant, l' si era limitato depositare un'attestazione datata 1/2/2022 (quindi risalente a quasi un Pt_1 anno prima rispetto all'ordine di esibizione dato dal G.I.), redatta su carta intestata del datore di lavoro e priva del timbro aziendale, nella quale veniva dato atto che l' aveva percepito nel mese di gennaio Pt_1
2022, a titolo di “una tantum”, l'importo pari a euro 310 quale contributo aziendale da destinare alle politiche di welfare (dichiarazione che, quindi, nulla aveva a che vedere con i tickets restaurant e che, anzi, dimostrava l'erogazione di ulteriori benefits da parte del datore di lavoro dell' ; l' Pt_1 Pt_1 sosteneva un canone di locazione pari a euro 600 mensili per l'immobile sito in Nuvolera in cui abitava9.
Entrambe le parti erano gravate dal rateo del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare pari a euro 187 cadauno10. Risultava incontestata la circostanza che la provvedeva in via esclusiva CP_1 al pagamento delle rate (pari a euro 240 cadauna) del finanziamento acceso a suo nome, in costanza di matrimonio, per la sostituzione della propria autovettura nonostante i provvedimenti assunti nel corso della fase presidenziale in ordine agli assegni di mantenimento posti a carico dell' avessero tenuto Pt_1 conto del fatto che quest'ultimo avrebbe dovuto contribuire alla restituzione del finanziamento dell'autovettura mediante il versamento dell'importo di euro 120 mensili11. Infine, considerata la pressoché totale assenza di periodi di permanenza delle figlie presso il padre, le eSIenze delle figlie, il 8 v. nota dep. 18.4.2023. 9 nelle more del procedimento, l' si era infatti trasferito in una casa più vicina al proprio luogo di lavoro. Pt_1
10 sul punto il Tribunale osservava, altresì, che, sebbene l' avesse tardivamente asserito (v. nota scritta Pt_1 depositata in data 23.3.2023) di avere acceso un finanziamento con rata mensile pari a euro 319,16 per restituire oltre euro 26.800 anticipatigli dai genitori per l'acquisto della casa coniugale, la relativa documentazione non era mai stata prodotta in quanto l' non aveva prodotto né la scrittura verosimilmente SIlata con i genitori Pt_1 né il contratto asseritamente SIlato con Organizzazione_6
11 v. ordinanza depositata in data 17.3.2022.
10 n. 1084/2023 RG
tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, le condizioni reddituali e abitative di ciascuna parte e gli oneri economici gravanti su ciascun coniuge a titolo di mutuo, di canone di locazione e di oneri di finanziamento, era equo e congruo porre a carico dell' per il mantenimento delle figlie Pt_1 euro 680 (euro 340 ciascuna) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, facendo salva, per il pregresso, la misura di euro 280 mensili per ciascuna figlia stabilita nel corso della fase presidenziale;
. circa la domanda relativa agli assegni familiari o all'assegno unico, doveva essere dichiarato non luogo CP_ a provvedere in quanto la figlia maggiorenne era legittimata “ex lege” a richiedere direttamente all'
l'erogazione del contributo in proprio favore e, con riferimento alla figlia minorenne, ciascun genitore poteva legittimamente chiedere l'assegno all'ente erogatore in presenza dei presupposti e nei limiti di legge;
. la domanda di previsione di un assegno di mantenimento in favore della doveva essere CP_1 accolta in quanto il tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio era stato ampiamente documentato dalle fotografie prodotte dalla e in quanto l'istruttoria espletata nel corso del CP_1 giudizio aveva dimostrato che le disponibilità economiche della non le avrebbero permesso di CP_1 mantenere tale tenore di vita, anche perché gravata dagli oneri di mutuo e di finanziamento, oltre che dalle spese straordinarie per le figlie e dagli oneri di mantenimento diretto: pertanto doveva essere confermato l'assegno mensile stabilito nel corso della fase presidenziale nella misura pari a euro 150 mensili;
. in ragione dell'accoglimento integrale delle domande avanzate dalla e della prevalente CP_1 soccombenza dell' quest'ultimo doveva essere condannato a rifondere alla le spese di Pt_1 CP_1 lite liquidate in 7.616 euro, sulla base dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, importi medi di cui al DM 55/2014;
. tenuto conto del comportamento processuale assunto dall' lo stesso doveva essere condannato CP_5 al versamento in favore della di un importo pari alla metà delle spese di lite (euro 3.800) a CP_1 titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 CPC.
Avverso tale sentenza depositata in data 11.10.2023 e notificata in data 24.10.2023, l' con ricorso Pt_1 depositato in data 23.11.2023 proponeva appello concludendo come indicato in epigrafe.
In data 14.2.2024 si costituiva in giudizio la chiedendo in via preliminare dichiararsi CP_1 inammissibile l'appello e in via principale rigettarsi l'impugnazione con vittoria di spese di giudizio.
In data 8.3.2024 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
In data 14.3.2024 il difensore dell' depositava nota scritta13 con cui chiedeva l'autorizzazione a Pt_1 depositare una memoria di replica alla costituzione avversaria e il ConSIliere rel., con provvedimento n. 1084/2023 RG
depositato in data 15.3.2024, rinviava la causa all'udienza del 9.4.2024, concedendo termine fino al
23.3.2024 per il suddetto deposito.
Con memoria di replica autorizzata depositata in data 23.3.2024 la difesa dell' dopo essersi Pt_1 riportata a quanto dedotto in ricorso, esponeva che la donna con la quale l'appellante era stato visto scambiarsi effusioni dai testi escussi nel corso del giudizio di I grado non poteva essere la SI.ra R_
(che era colei alla quale la addebitava la relazione extraconiugale col marito) posto che
[...] CP_1 proprio quella sera, dalle ore 19 in poi, la stessa si trovava a casa sua per festeggiare il compleanno del figlio, come dimostrato dalle foto recentemente pubblicate su facebook.
Parte appellata depositava il 5.4.2023 breve memoria di replica con allegata documentazione deducendo che la circostanza della presunta festa di compleanno del figlio della era stata dedotta R_ tardivamente da controparte, trattandosi di un episodio del giugno 2021 sicché non si comprendeva come solo ora l' fosse venuto in possesso di immagini postate su facebook relative al lontano giugno Pt_1
2021; tra l'altro le immagini erano state postate su facebook dalla dopo che l'avv. Gardoni le R_ aveva ricevute. Comunque, anche a volere ritenere che non fosse la la donna vista dai testimoni R_ baciare l' il 18.6.2021, era comunque donna diversa dalla moglie. Pt_1
All'udienza collegiale del 9.4.2024 venivano sentite le parti personalmente, i difensori si riportavano ai rispettivi atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso in appello la difesa dell' evidenzia: Pt_1
1) nel corso del giudizio di I grado non era stata chiesta la rimessione in termini per il deposito di una nuova memoria istruttoria, bensì si era chiesto che la terza memoria venisse considerata integrativa della seconda essendo stata depositata prima che fosse scaduto il termine per il deposito della seconda e quindi tempestivamente: al difensore dell' non era stata comunicata l'ordinanza depositata in data Pt_1 Cont 24.5.2022 con la quale il G.I. aveva concesso i termini ex art. 183, comma 6 e, in mancanza di tale comunicazione, nessun termine doveva ritenersi decorso sicché i capitoli di prova dedotti con la terza memoria dovevano essere considerati tempestivi in quanto integrativi di quelli depositati nella seconda;
si trattava di capitoli a prova contraria indiretta perché volti a dimostrare fatti incompatibili con quelli che la controparte aveva voluto provare nella sua seconda memoria istruttoria14.
2) con il secondo motivo di appello si censurano le ordinanze del G.I. del 14.10.2022 e del 16.10.2022 nella parte in cui non erano stati ammessi i capitoli di prova dedotti dall'Arena in quanto generici, valutativi o privi di indicazione spazio -temporale, capitoli che vengono riproposti in appello e dei quali si chiede l'ammissione al fine di provare che la crisi matrimoniale era pregressa ed era stata causata dai comportamenti ossessivi e dall'anomala gelosia della . CP_1 n. 1084/2023 RG
3) le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di controparte erano per lo più “de relato ex parte” e non avevano quindi alcun valore probatorio né indiziario e i relativi capitoli non avrebbero neppure potuto essere ammessi dal G.I. Così pure non avrebbe dovuto essere ammesso l'interrogatorio formale richiesto dalla perché dei 41 capitoli formulati da controparte non era dato sapere quelli dedicati CP_1 all'interrogatorio formale sicché era stata impedita all' una difesa mirata: se ne eccepiva pertanto Pt_1
l'inutilizzabilità. 4) non vi era alcuna prova che l' avesse commesso atti di violenza o di infedeltà tali da giustificare Pt_1 la pronuncia di addebito: non poteva ritenersi provata la violenza domestica in quanto dalle dichiarazioni rese dall' nel corso dell'interrogatorio formale era emersa una mera veemenza verbale esercitata Pt_1 da ciascun coniuge nei confronti dell'altro e le dichiarazioni “de relato ex parte” rese dai testi della non valevano neppure come indizio posto che il livido era stato constatato “de visu”, ma CP_1
l'indicazione del nesso causale era stata “de relato ex parte”. Non poteva neanche ritenersi provata l'infedeltà del marito in quanto i testi escussi avevano rilasciato dichiarazioni stranamente precise circa la data in cui sarebbe avvenuto il presunto tradimento dell' (circostanza assai difficile da ricordare) Pt_1 mentre avevano rilasciato dichiarazioni differenti sul motivo per cui si trovavano nel luogo in cui avevano visto l' baciare un'altra donna. Ammesso poi che fosse risultato processualmente provato che Pt_1
l' avesse tradito la , si era trattato solo di un bacio, quindi di un evento di lieve gravità e Pt_1 CP_1 un bacio non poteva essere parificato a un adulterio, essendo a tal fine necessario il rapporto sessuale, nel caso in esame non provato. La verità era che il rapporto tra i coniugi versava ormai da tempo in una grave crisi e solo tale grave crisi doveva essere considerata causa della disgregazione del matrimonio: la era così gelosa che frugava nelle tasche del marito, accedeva a insaputa del marito al di lui CP_1 cellulare e computer, lo aggrediva quando rientrava la sera a casa e lo seguiva in tutte le stanze se egli si allontanava per evitare la lite;
proprio tali comportamenti avevano portato i coniugi a seguire i cosiddetti
“percorsi di coppia” e, sebbene il Tribunale avesse fatto riferimento a un solo percorso di coppia tenutosi presso il Consultorio e avesse sostenuto che tale percorso era stato risolutore della crisi Org_1 intercorsa tra il 2010 e il 2013, in realtà, dati gli atteggiamenti possessivi e manipolativi della , CP_1
i coniugi avevano dovuto nuovamente intraprendere un percorso presso i Padri Cappuccini di Bergamo
e in un capitolo di prova non ammesso si voleva appunto provare che nel 2020 la , su insistenza CP_1 del marito, aveva deciso di seguire un altro percorso di sostegno psicologico presso le dott.sse
[...]
e percorso che però aveva abbandonato solo dopo tre sedute;
Tes_7 CP_3
5) quanto agli assegni di mantenimento, l'appellante percepisce un reddito netto annuo pari a euro 32.785, quindi pari a circa euro 2.732 mensili, oltre all'importo di euro 310 annui (euro 25,83 al mese) per i tickets;
devono essere detratti l'importo di euro 600 per il canone di locazione, euro 187 per la rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare ed euro 319,16 per la rata del mutuo15 (di euro
26.825,44) ottenuto di recente e contratto per restituire il denaro prestatogli dai genitori nel 2018 per restaurare la casa familiare. La percepisce un reddito netto mensile pari a euro 1.685, dai quali CP_1 vanno detratti euro 187 al mese per la rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare e l'importo di euro 240 per il finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura che si sarebbe però estinto nel mese di aprile 2024: tra i due non vi è quindi alcun divario di rilievo e sarebbe equo non n. 1084/2023 RG
prevedere alcun assegno per la e lasciare l'assegno di 280 euro mensili, anziché aumentarlo a CP_1
340, per il mantenimento delle figlie;
6) il comportamento processuale assunto nel corso del giudizio di I grado non poteva essere sanzionato ai sensi dell'art. 96, comma 3 CPC: non potevano infatti essere considerate pretestuose le eccezioni di inammissibilità e/o di irrilevanza delle testimonianze “de relato ex parte” reiterate immediatamente dopo l'escussione di ogni teste (altrimenti non sarebbero state tempestive) né la reiterazione della domanda di rimessione in termini: l'insistenza dell' non riguardava l'istanza di rimessione in termini della Pt_1 seconda memoria, che era già stata accolta, ma la rimessione in termini delle prove attraverso l'integrazione della seconda memoria. Non poteva, infine, essere considerata temeraria la richiesta al
Giudice di non verbalizzare le dichiarazioni dei testi ritenute inutile.
In comparsa di costituzione la deduce l'inammissibilità dell'appello in quanto redatto in modo CP_1 confuso nell'esposizione dei fatti e delle conclusioni (queste ultime, peraltro, inammissibili poiché, alcune, nuove rispetto a quelle formulate in I grado e, altre, non facilmente comprensibili). Osserva che il giudizio di I grado è avvenuto nel pieno rispetto della procedura e che la domanda di “rimessione in termini” avanzata in grado di appello dall' va ritenuta inammissibile, non potendosi ora concedere Pt_1 nuovo termine per il deposito di una nuova memoria istruttoria e/o ritenere la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 integrativa della seconda memoria istruttoria. L'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dall' nella terza memoria istruttoria è stata adeguatamente motivata dal Tribunale: se Pt_1 ritenuti a prova diretta erano tardivi e se ritenuti a prova indiretta erano irrilevanti ai fini del decidere, generici e valutativi e alcuni riferiti a molti anni prima della separazione. L'interpello richiesto dall' Pt_1 Cont nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 era tardivo e le circostanze capitolate erano irrilevanti in quanto riferibili al periodo in cui la aveva scoperto il tradimento del marito. Quanto alla dedotta CP_1 inammissibilità dell'interrogatorio formale dell' nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 della Pt_1
era stato chiaramente precisato “B) Interrogatorio formale del SI. su CP_1 Parte_1 tutti i capitoli di prova indicati”. Quanto all'addebito, il Tribunale aveva ritenuto che le condotte contrarie ai doveri matrimoniali tenute dall' erano state ampiamente provate: l'intesa tra i coniugi
Pt_1 era venuta meno nel periodo compreso tra aprile e giugno 2021 e non erano stati i lamentati (ma non provati) atteggiamenti “possessivi e manipolativi” della a causare la separazione, bensì le CP_1 condotte aggressive del marito nei confronti della moglie e la relazione extraconiugale tenuta dall'
Pt_1 anche perché che i coniugi non vivessero da anni una situazione di crisi doveva ritenersi provato sia grazie alle foto prodotte sia grazie alle dichiarazioni rese dai testi (che avevano riferito “de relato” e non16), dai coniugi e dalle figlie, le quali avevano dichiarato che solamente dal mese di maggio 2021 i genitori avevano iniziato a litigare. Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell' i
Pt_1 testi escussi avevano offerto una ricostruzione credibile dell'episodio del 16.6.2021, dieci giorni dopo il quale l' aveva abbandonato l'abitazione familiare. Circa gli aspetti economici, la aveva
Pt_1 CP_1 percepito nel 2022 un reddito netto annuo pari a euro 18.813,79, quindi pari a circa euro 1.567,82 mensili
14 n. 1084/2023 RG
e nel 2023 un reddito netto annuo pari a euro 19.307,78, oltre ad aver percepito nel 2022 n. 194 tickets restaurant per un importo complessivo annuo pari a euro 1.358 e nel 2023 n. 166 tickets restaurant per un importo complessivo di euro 1.162. Era gravata da numerose spese fisse (rata del mutuo acceso per l'abitazione familiare di euro 187; rata del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura di euro
248,22 mensili - alla scadenza, prevista per aprile 2024, del quale avrebbe però dovuto pagare la maxi rata pari a euro 11.884 per il definitivo acquisto -; le spese condominiali di euro 191,66). Sosteneva pressoché integralmente le spese straordinarie riguardanti le figlie dato che l' non aveva quasi mai, Pt_1 nonostante le reiterate richieste, corrisposto la sua parte;
le figlie erano del resto quasi sempre con la madre, dato che il padre le vedeva una volta ogni quaranta giorni per circa un'ora e mezza. Invece l' Pt_1 percepisce circa 2.800 euro al mese, gode di una lunga serie di benefits (fondo assicurativo per il rimborso delle spese mediche, autovettura, computer e cellulare aziendale) e mensilmente percepisce dal datore di lavoro un ulteriore importo di circa euro 300/400 quale rimborso spese per la benzina e i pasti, è titolare di un fondo nominativo e a partire dal 2021 per tre anni sta integralmente Organizzazione_7 recuperando l'importo annuo di euro 2.479 che lo Stato gli sta restituendo quale credito di imposta sui lavori di ristrutturazione dell'abitazione familiare, nonostante questi ultimi siano stati pagati da entrambi i coniugi. L' ha anche accumulato fondi per circa euro 170.000 sul “Fondo pensione Pt_1 complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica”, nel quale erano però confluiti tutti i risparmi accantonati nell'interesse della famiglia. Invece lo stipendio percepito dalla era sempre stato impiegato a copertura delle spese familiari e tutti i suoi residui risparmi, oltre CP_1
a quanto accumulato sul fondo di accantonamento nominativo pari a euro Organizzazione_7
21.901,89 (somma percepita dalla alla chiusura del detto fondo nel marzo 2018), erano stati CP_1 integralmente destinati alle spese di ristrutturazione dell'abitazione familiare, mentre il fondo dell' Pt_1 non era mai stato intaccato. Infine non è vero che i genitori dell' avevano prestato denaro ai coniugi Pt_1 per l'acquisto o per la ristrutturazione dell'abitazione familiare e in ogni caso quanto tardivamente prodotto dall' è una mera richiesta di finanziamento datata 28.10.2022. Circa la condanna ex art. Pt_1
96, comma 3 CPC, anche in appello l' sta assumendo il medesimo comportamento sanzionato in I Pt_1 grado, avanzando le identiche istanze svolte in Tribunale e utilizzando un lessico che mal si concilia con una corretta dialettica processuale;
in ogni caso la sussistenza della fattispecie di “abuso del processo” non richiede il riscontro dell'elemento soggettivo, ma solo una condotta oggettivamente valutabile a tale stregua.
La Corte osserva
L'appello è ammissibile in quanto dal tenore del ricorso si ricavano con sufficiente chiarezza gli elementi di censura rivolti alla sentenza impugnata.
In relazione alla questione addebito la Corte ritiene che l'appello sia fondato: come si è visto, la SI.ra afferma che il matrimonio, che da anni procedeva in modo soddisfacente, era entrato in crisi CP_1 improvvisamente nel corso del 2021, quando lei aveva notato che il marito aveva iniziato ad assentarsi spesso da casa e a fare tardi la sera e aveva associato tale comportamento alla persona di Persona_3 avendole il marito più volte parlato di questa collega finché, verso aprile - maggio 2021, aveva appunto notato un atteggiamento sempre più assente ed evasivo del marito. La ha citato una serie di CP_1 episodi specifici avvenuti tra maggio e giugno 2021 nei quali il marito le aveva detto che si sarebbe recato con amici o colleghi in alcune località per motivi di svago mentre lei in seguito aveva saputo che
15 n. 1084/2023 RG
il marito non era andato in quelle località bensì in altri posti, lei riteneva insieme alla SI.ra Il R_ SI. invece afferma che il rapporto con la moglie procedeva da tempo con difficoltà a causa Pt_1 dell'eccessiva gelosia della stessa la quale lo controllava e assillava in continuazione e che arrivava a frugare nelle sue tasche e a controllargli il computer. L afferma che lui e la moglie già nel 2010- Pt_1
2013 avevano fatto un percorso di coppia e che la moglie nel 2020 aveva iniziato, su suo conSIlio, un altro percorso psicologico personale che però aveva deciso di interrompere poco dopo. Nega di avere intrapreso una relazione extraconiugale e in subordine, ove tale relazione fosse stata ritenuta provata, deduce che comunque l'unione coniugale a maggio -giugno 2021, epoca nella quale la moglie colloca la relazione extraconiugale, era già in crisi, tanto è vero che ai primi di luglio lui se ne era andato di casa, dopo avere fatto inviare al suo legale una raccomandata alla moglie nella quale le preannuncia la volontà di separarsi e poi ad ottobre 2021 aveva proposto ricorso per separazione. La giustifica la CP_1 richiesta di addebito anche allegando che il marito, quando lei gli aveva chiesto le ragioni della sua frequente assenza da casa, in due occasioni – i giorni 17.5.2021 e 22.6.2021 - si era mostrato aggressivo con lei.
La Corte ritiene che la pronuncia di addebito non possa essere fondata sull'episodio di violenza avvenuto il 22.6.2021 alla presenza delle figlie, episodio nel quale l' avrebbe dato alla moglie un pugno sul Pt_1 braccio che le avrebbe causato un livido: è vero che, come afferma il Tribunale, è sufficiente un singolo episodio di violenza posto in essere da un coniuge nei confronti dell'altro a fondare una pronuncia di addebito, tuttavia nel caso in esame non vi è la prova che l' abbia inferto alla moglie un pugno sul Pt_1 braccio causandole di proposito una lesione: è pacifico che il 22.6.2021 si era in una fase di piena crisi coniugale e che in serata tra moglie e marito vi fu un acceso litigio (del resto pochissimi giorni dopo l' se ne andò di casa), le figlie erano in casa e , sorella dell'appellata, in sede di Pt_1 Persona_4 deposizione testimoniale ha affermato che la nipote RA quella sera le mandò un messaggio SMS dicendole che i genitori stavano litigando, al che lei aveva telefonato a RA la quale però le aveva riferito che nel frattempo la lite era cessata. E' vero che un livido sul braccio venne visto il giorno dopo da , portinaia dell'azienda dove lavorava la , dalle amiche Controparte_7 Org_8 CP_1 della e e dalle sorelle della , come risulta dalle Controparte_8 CP_9 CP_1 deposizioni testimoniali. Tuttavia, che l'ecchimosi sia stata provocata dall' è circostanza che era Pt_1 stata riferita alle testimoni solo dalla perché nessuno era presente al momento della lite: trattasi CP_1 quindi di testimonianza “ex relato parte” che, come è noto, non ha valore e non è utilizzabile al fine di considerare provata una circostanza. Del resto, nessuna delle testi ha dichiarato che RA o Per_2 riferirono di avere visto quella sera papà che colpiva la mamma ed è logico ritenere che, se una delle figlie avesse visto il padre essere violento con la mamma, lo avrebbe riferito alle zie.
e RA, sentite dal giudice all'udienza del 15.3.2022, nulla riferirono in merito a tale Per_2 episodio del 22.6.2021 ammettendo solo che i genitori all'incirca da maggio 2021 continuavano a litigare sicché era meglio che si fossero separati: non hanno fatto riferimento spontaneo (le due ragazzine non vennero ovviamente sentite su specifiche circostanze essendo l'audizione finalizzata a comprendere dove preferivano rimanere collocate in via prevalente) ad alcun atto di aggressione ed è verosimile che, se avessero visto il papà essere aggressivo con la mamma, lo avrebbero riferito al giudice.
Altra accesissima lite tra i due coniugi si era verificata circa un mese prima, il 17.5.2021: secondo la in quell'episodio il marito, arrabbiato, l'aveva colpita con una scarpa sollevando poi una sedia, CP_1 al che era intervenuta la figlia a placare gli animi: anche tale episodio, dal quale la Per_2 CP_1
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non ha comunque riportato alcuna lesione, è stato confermato dalle testi MA e , Testimone_9 sorelle dell'appellata, ma sempre “de relato ex parte”, nel senso che l'episodio era stato raccontato loro da . ha riferito che anche la nipote le aveva raccontato l'episodio, Per_5 Testimone_9 Per_2 ma la teste non ha specificato nella deposizione cosa esattamente le avesse riferito circa tale Per_2 episodio, cioè non risulta che la nipote le abbia detto di avere visto il papà aggredire la mamma. Ha aggiunto che in quel periodo le nipoti in qualche occasione avevano telefonato a lei e a MA per dire che mamma e papà “gridavano” chiedendo loro cosa fare: insomma, le figlie né al giudice né alle zie materne hanno riferito atti di violenza posti in essere dal padre nei confronti della madre, ma solo di accese e frequenti liti.
La non ha dedotto che il marito fosse stato violento nel corso del matrimonio (e anche le CP_1 sorelle della hanno dichiarato che non aveva mai raccontato loro episodi di violenza) CP_1 Per_5 sicché è verosimile che si sia trattato di appunto di due episodi senz'altro spiacevoli, ma non rivelatori di una condotta violenta del marito: nella lite del 17.5.2021 la non riportò alcuna lesione e, CP_1 quanto all'episodio del 22.6.2021, non vi è prova che l'ecchimosi sul braccio sia stata provocata dall' nessun teste avendo visto lo stesso colpire la moglie. Va peraltro aggiunto che, nel corso di Pt_1 una lite accesa al punto che le figlie erano intervenute avendo sentito le urla dei genitori, non si può escludere che un livido analogo a quello che appare dalla fotografia prodotta possa essere stato provocato anche da una manata (la teste ha parlato proprio di “manata”), da uno spintone o da un CP_9 tentativo di trattenere l'altra persona.
Quanto alla relazione extraconiugale, come si è visto, la afferma che il marito ebbe una CP_1 relazione extraconiugale con la collega Tuttavia, del fatto che l' si sia recato a fare Persona_3 Pt_1 numerose gite proprio con la SI.ra (a Venezia, l'8.5.2021; a Verona il 15.5.2021, a Padova il 21- R_
22 maggio 2021, a Sestri AN il 2.6.2021) non vi è alcuna prova: anche qui si è in presenza di testimonianze “de relato ex parte” perché le testi escusse si sono limitate riferire circostanze apprese dalla la quale aveva detto loro che il marito era andato con la in quelle località. Né negli atti CP_1 R_ difensivi della viene spiegato come la stessa avesse raggiunto la certezza che il marito era CP_1 andato in quelle località proprio con la per Venezia e Sestri AN la ha affermato R_ CP_1 di avere trovato casualmente un scontrino che indicava l'acquisto di una collana di pietre dure (Venezia)
e un altro scontrino che indicava una consumazione in un locale (Sestri AN): tuttavia il primo scontrino non risulta agli atti e il secondo è uno scontrino dell'importo di 5 euro per una consumazione in un ristocaffè di Sestri AN. Va sottolineato che in quel periodo la coppia viveva una crisi conclamata tanto che pochi giorni dopo l' se ne andò di casa e negli atti difensivi dell' si Pt_1 Pt_1 legge – e le figlie all'udienza del 15.3.2022 hanno confermato la circostanza – che egli stava a casa il meno possibile per non litigare continuamente con la moglie. L all'udienza del 3.3.2022 ha Pt_1 ammesso di essersi recato a Venezia a maggio o giugno 2021, ma era andato a vedere una mostra con amici, ha dichiarato che la era una collega ed amica e di non avere alcuna relazione con lei e di R_ essere arrivato verso marzo 2021 a confessare alla moglie di non sopportarla più perché lei riversava nel rapporto di coppia tutte le sue ansie e stress;
da quel momento la moglie aveva cominciato a controllarlo,
a telefonargli continuamente e a insultarlo ogni volta che rientrava a casa.
Quindi, anche a ritenere provato che l' si sia recato senza dirlo alla moglie a fare una gita a Venezia, Pt_1
a Sestri AN e nelle altre località indicate dalla , non vi è però alcuna prova che ci sia andato CP_1 proprio con o con un'altra donna con la quale intratteneva una relazione extraconiugale. Persona_3
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L'unico episodio che è stato riferito dai testi per avervi gli stessi assistito direttamente è quello del
16.6.2021: i testi e , coniugi, hanno affermato che quel giorno, verso le Tes_10 Testimone_11 Org_ ore 19- 20, presso il ristorante di avevano visto l' che conoscevano perché erano Org_9 Pt_1 amici della SI.ra , il quale nel parcheggio del ristorante baciava con trasporto una donna che CP_1 non hanno saputo dire chi fosse. Al di là del fatto che, interrogati sul motivo per il quale si trovassero là, il , collega della , ha detto che stava andando a Selvino e di strada si era fermato presso Tes_10 CP_1 quel ristorante perché il gestore era un suo cliente mentre la ha dichiarato che lei e il marito si Tes_11 erano recati in quel ristorante perché il marito aveva perso un accendino in quel posto, non vi è alcuna prova che la donna vista dai due testi con l' fosse (e ciò a prescindere dalla tardiva Pt_1 Persona_3 documentazione prodotta dalla difesa dell'appellante solo in allegato alle note di replica depositate il
23.3.2024, documentazione emersa solo ora benché riferita a un episodio del lontano giugno 2021).
La difesa della obietta che comunque, anche se non era la quella che l' stava CP_1 R_ Pt_1 baciando era comunque una donna diversa dalla moglie. La Corte tuttavia osserva che, anche a volere ritenere provato che fosse l' l'uomo che il 16.6.2021 nel parcheggio di un ristorante baciava una Pt_1 donna diversa dalla moglie, non si può ritenere raggiunta con sufficiente margine di certezza la prova che esista un nesso di causalità tra tale bacio e la rottura definitiva del matrimonio: va ricordato che l'episodio del bacio è avvenuto il 16.6.2021, che dopo solo due settimane il SI. lasciò la casa Pt_1 coniugale e che le figlie in udienza hanno riferito che i genitori litigavano molto frequentemente nel periodo che hanno collocato all'incirca a maggio 2021. A giugno 2021 il matrimonio era quindi già senz'altro compromesso e la crisi era già conclamata e non ci sono elementi che consentano di ritenere provato che già prima del giugno 2021 l' coltivasse una relazione extraconiugale frequentando Pt_1 sentimentalmente un'altra donna: negli scritti difensivi della in I grado si legge che CP_1
l'atteggiamento dell' era cambiato da quando la aveva iniziato lavorare con l' ma, Pt_1 R_ Pt_1 come si è detto, i testi di parte si sono limitati a riportare quando riferito loro dalla CP_1 CP_1 stessa e non è emerso alcun elemento che consenta di comprendere da quanto tempo l' frequentasse Pt_1 un'ipotetica altra donna diversa dalla moglie: non vi sono quindi, ad avviso di questa Corte, elementi sufficientemente rassicuranti che consentano di ritenere provato che il matrimonio sia fallito a causa di una condotta attribuibile all' Pt_1
E anche il fatto che aveva fatto insospettire la , ovvero il fatto che il marito rimanesse in casa CP_1 molto poco, che la sera tornasse tardi e il fine settimana spesso si assentasse, può essere letto come ha interpretato la come prova del fatto che lo stesso frequentasse un'altra donna, ma anche nel CP_1 senso sostenuto dall' il quale ha affermato che, essendovi ormai tra i due coniugi continue liti, lui Pt_1 preferiva rimanere fuori casa il più possibile.
In conclusione, ribadito che non vi è alcuna prova che l' abbia fatto gite e soggiorni in varie località
Pt_1 con una donna con la quale intratteneva una relazione, che deponga nel senso della frequentazione dell' con altra donna vi è unicamente l'episodio del bacio del 16.6.2021: tuttavia a tale data la
Pt_1 relazione tra i coniugi era già pacificamente compromessa, tanto compromessa che l' pochi giorni
Pt_1 dopo se ne andò di casa. Non è invece emerso alcun elemento che consenta di affermare che l' già
Pt_1 prima di giugno 2021 avesse una relazione con altra donna sicché non è possibile affermare che il matrimonio sia fallito proprio a causa della violazione da parte dell' dell'obbligo di fedeltà.
Pt_1
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Tale conclusione fa ritenere superate le argomentazioni oggetto dei primi tre motivi di appello che contengono censure rivolte alla sentenza impugnata nella parte in cui non erano state ammesse le prove orali dedotte dalla difesa dell' finalizzate a provare che il matrimonio era in crisi da tempo ed erano Pt_1 invece state ammesse quelle “de relato” della . CP_1
Passando ad esaminare le questioni economiche, la decisione del Tribunale va confermata sia in punto assegno di mantenimento per la sia in punto assegno di mantenimento per le figlie CP_1 Per_2
e RA: ci si richiama qui alla ricostruzione dei redditi delle parti contenuta nella sentenza impugnata e si evidenzia come l' informatore scientifico per la , percepisce circa 2.800 euro Pt_1 Org_2 netti al mese mentre la , impiegata presso l' circa 1.600 euro CP_1 Organizzazione_5 netti al mese. Alla luce di tale differenza di reddito e considerati gli oneri economici dai quali entrambe le parti sono gravate (l' 600 euro al mese per la locazione, 187 euro per il mutuo della casa Pt_1 coniugale e circa 319 euro per il mutuo con La 187 euro al mese per il Organizzazione_6 CP_1 mutuo della casa coniugale;
per il finanziamento dell'auto ad aprile 2024 termina la rata di circa 240 euro al mese ma vi è un finanziamento con di circa 300 euro al mese per 48 mesi Organizzazione_11
a partire dal marzo 2024), si ritiene che gli assegni determinati dal Tribunale (150 euro al mese per la e 340 euro mensili per ciascuna figlia) siano congrui considerati anche, per quanto concerne CP_1 il mantenimento di RA e quanto costa mantenere una ragazza adolescente e il fatto che Per_2
l' contribuisce in misura minima al mantenimento diretto delle figlie tenendole con sé in misura Pt_1 assai limitata.
Quanto al risarcimento a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 III comma CPC,
l'accoglimento benché parziale dell'appello e il conseguente venir meno della totale soccombenza dell' comporta l'esclusione di tale condanna (v. Cass. 21590/2009; 7409/2016; 24158/2017; Pt_1 Cont 4292/2022 secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96 integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca).
Le spese di lite di I e II grado, visto l'esito del giudizio e il solo parziale accoglimento dell'appello, vanno interamente compensate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2081/2023 pubblicata l'11.10.2023 resa nel
[...] proc. n. 7545/2021 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale accoglimento dell'appello, così decide:
. revoca la dichiarazione di addebito della separazione in capo ad . Parte_1
. revoca la condanna di al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata. Parte_1
19 n. 1084/2023 RG
. conferma nel resto la sentenza impugnata.
. compensa tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Brescia, 9 aprile 2024
Il ConSIliere rel est. Il Presidente
RA Caprioli MA Grazia Domanico
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A tale udienza il difensore dell' dichiarava di rinunciare alla richiesta di affidamento esclusivo delle figlie, Pt_1 chiedendo l'affidamento condiviso insistendo però nella domanda di collocamento delle minori presso il padre;
rinunciava anche all'istanza di espletamento della CTU psicologica volta all'accertamento delle capacità genitoriali materne.
6 2 In particolare il G.I. rigettava i capitoli di prova per testi e interpello articolati nella III memoria istruttoria dall' , ritenendoli tardivi (evidenziando che, trattandosi di capitoli di prova diretta e non contraria, la difesa Pt_1 dell' avrebbe dovuto proporli nella II memoria istruttoria) e che comunque alcuni erano inammissibili Pt_1 perché generici dell'indicazione del contesto spazio temporale in cui i fatti si sarebbero verificati (capp. 2, 3, 4 e 5), altri vertenti su circostanze meramente valutative e implicanti un giudizio da parte del testimone (capp. 7, 9, 10, 15 e 17) e altri irrilevanti ai fini del decidere (capp. 1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, così come i capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 articolati per l'interpello). Rigettava anche alcuni capitoli di prova per testi e interpello articolati dalla in quanto alcuni vertenti su circostanze irrilevanti (capp. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, CP_1 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 30, 31, 34, 35, 36, 37 e 41 della II memoria istruttoria), altri su circostanze genericamente formulate o contenenti valutazioni e giudizi sulla coppia o sui singoli coniugi (capp. 5, 6, 10, 12, 20, 23, 36 e 37) e altri ancora perché contenenti fatti negativi (cap. 29).
7
12 l' aveva reiteratamente avanzato istanza di rimessioni in termini sebbene l'istanza fosse già stata accolta Pt_1 dal GI e aveva pretestuosamente sollevato eccezione di inammissibilità delle prove testimoniali, istanza reiterata in ogni sede nel corso del giudizio.
13 Unitamente a tale nota depositava la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022 e le buste paga dei mesi da gennaio a dicembre 2023, comprensive di tredicesima e quattordicesima.
11
14 in particolare, i capitoli di prova dal n. 3 al n. 17 erano stati dedotti e formulati a prova contraria delle circostanze dedotte al cap. n. 13 della II memoria della;
i capitoli di prova nn. 1, 18 e 19 erano stati CP_1 dedotti e formulati a confutazione e prova contraria delle circostanze dedotte dalla al cap. n. 12 e i CP_1 rimanenti capitoli di prova erano stati dedotti e formulati a confutazione delle circostanze dedotte dalla CP_1 ai cap. n. 29 e 30.
12
15 Sul punto l'appellante precisava di non avere prodotto in I grado il contratto di finanziamento per un mero errore materiale nella fase di deposito dinnanzi al Tribunale della memoria del 24.3.2023.
13
16 Sul punto precisava, inoltre, che, in ogni caso, i mezzi di prova idonei ad accertare le condotte dei coniugi contrarie ai doveri coniugali ai fini della dichiarazione dell'addebito della separazione risultano spesso essere indizi più che vere e proprie prove, indizi che singolarmente possono non avere valore ma che, considerati unitariamente, possono indurre il Giudice a ritenere provato il fatto.