Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 4164/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio composto da
Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 4164 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 24.07.2024 TRA
), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e ifesa dall'avv. Alessandro Bellomi presso il cui studio in Roma, Via Vincenzo Ambrosio 4, è elettivamente domiciliata APPELLANTE E
) rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Calò presso il CP_1 P.IVA_2 cui studio in Roma, Via Savoia n. 78 è elettivamente domiciliata APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9575/19, notificata il 21/5/2019. CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Roma adita, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma, condannando l al pagamento della somma entro budget di € Pt_2
106.723,18 o ancora di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta provata e di giustizia, in ogni caso oltre interessi legali a far data dalla domanda. Con vittoria di spese (iva e cassa avvocati incluse) del doppio grado di giudizio.” per l'appellata:
“Voglia rigettare integralmente l'appello proposto da
[...] oiché manifestamente infon-dato Parte_3 in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 9575/2019 emessa dal
1
(d'ora in avanti ha impugnato la sentenza indicata in
[...] Parte_1 epigrafe che così ha statuito:
“- condanna l' (oggi , a corrispondere Parte_4 CP_1 all' la Parte_5 somma di € 1.406,77, oltre agli interessi maturati, al saggio di cui all'art. 5 del D. Lgs.vo n°231/2002, dalla data di notifica della citazione al saldo;
- dispone la compensazione integrale delle spese del grado, tra le parti.” Nel primo grado di giudizio, la aveva convenuto innanzi il Tribunale di Parte_1
Roma la al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € CP_1
185.338,65, oltre interessi ex L. n.231/2002, a titolo di rimborso dell'indebita applicazione dello sconto del 20% sui tariffari esistenti per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale nel periodo compreso tra gennaio 2010 ed agosto 2013. L'attrice a sostegno della domanda aveva esposto:
- di gestire un centro di analisi cliniche in Roma, in regime di accreditamento provvisorio con il SSN, ai sensi della L. n. 502/92;
- che, l'art. 1 della L. n. 296/2006, al comma 796 lett. o) aveva imposto alle strutture private accreditate di sopportare per il triennio 2007-2009 una decurtazione della remunerazione a tariffa pari al 2% ovvero al 20% a seconda della tipologia delle prestazioni erogate;
- che nonostante la suddetta decurtazione fosse prevista esclusivamente per il triennio 2007-2009, lo sconto sulla voce tariffaria era stato indebitamente applicato anche alle prestazioni erogate dalla struttura negli anni 2010-2013 per una differenza complessivamente pari ad € 185.338,65. Si era costituita la che, eccepito in via pregiudiziale il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nel merito aveva sostenuto che 1) la disposizione di cui all'art. 1 della L. n. 296/2006, al comma 796 lett. o), era rimasta operante sino all'adozione del nuovo tariffario regionale sopravvenuta nel luglio 2013; 2) in ogni caso, le somme richieste per le prestazioni erogate a tariffa scontata non erano dovute in quanto attinenti a prestazioni sanitarie cd. extrabudget, ossia fornite oltre i limiti di spesa sanitaria fissati annualmente dalle delibere regionali;
3) di non essere tenuta, infine, a versare gli interessi al saggio ex art. 5 d. lgs. n.231/2002. Solo nella comparsa conclusionale la aveva eccepito che per calcolare Parte_1 Contr l'importo del fatturato già pagato dalla ai fini della valutazione del superamento del budget, fosse necessario detrarre dal fatturato lordo non solo l'importo del ticket e lo sconto del 20%, ma anche la quota fissa posta a carico dell'assistito (€ 10,00 per ciascuna ricetta). 2 Applicando, infatti, il criterio utilizzato dalla convenuta - senza scomputo del contributo fisso corrisposto dal cittadino -, gli importi annuali fatturati dalla struttura Contr sanitaria e ad essa corrisposti dalla sarebbero erroneamente risultati più elevati di quelli effettivamente percepiti, con conseguente superamento del budget. Anche volendo tenere in considerazione il limite del tetto di spesa, l'attrice aveva, quindi, diritto al rimborso di € 108.129,95. Il Tribunale, respinta in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di giurisdizione, riteneva “nuova” la questione relativa allo scomputo della “quota fissa” in quanto l'attrice, prima della comparsa conclusionale, non aveva osservato alcunché in ordine al calcolo delle fatturazioni delle remunerazioni già riconosciute indicate dall'Azienda convenuta e calcolate al lordo della “quota fissa”, ma, al contrario, le aveva fatte proprie.
Nel merito rilevava l'inapplicabilità del cd. sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o) della L. n. 296/2006 alle prestazioni rese nelle annualità successive al triennio 2007 – 2009 e condannava la convenuta a rimborsare l'attrice di quanto dovuto nei soli limiti dei budget assegnati annualmente dalla Regione e, pertanto, della somma di € 0,41 per l'anno 2012 e € 1.406,36 per l'anno 2013, oltre agli interessi maturati, al saggio di cui all'art. 5 del D. Lgs.vo n°231/2002, dalla data di notifica della citazione al saldo. La ha proposto appello formulando due motivi che involgono la Parte_1 medesima quesitone di calcolo.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la questione dell'esclusione del “contributo a quota fissa” dall'importo del Contr fatturato e dei corrispettivi già versati dalla convenuta non potesse essere esaminata in quanto “intempestivamente dedotta in lite né oggetto di alcuna trattazione e istruttoria, a tempo debito”. A fondamento della censura, l'appellante sostiene che non si trattava di questione nuova, bensì di una esplicitazione nel dettaglio di quale fosse l'importo netto da prendere in considerazione per verificare l'eventuale raggiungimento del budget. In quanto mera difesa, quindi, ben poteva essere trattata nella comparsa conclusionale senza, per questo, essere tardiva. Con il secondo motivo l'appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto superato il budget annualmente assegnato per le prestazioni erogate in regime di accreditamento con il SSN;
sul punto, il primo Ufficio non aveva Contr tenuto conto della circostanza che la aveva calcolato l'importo netto fatturato alla struttura senza detrarre dall'importo lordo, oltre al ticket e allo sconto del 20 % ex L. 296/06, il contributo aggiuntivo corrisposto dagli assistiti. Operando correttamente il calcolo risultava residuare ancora a favore dell'appellante l'importo entro budget di € 108.129,95. Contr La si è costituita instando per il rigetto dell'appello. L'appello è infondato e deve essere respinto. Dirimente è la questione della tardività della contestazione relativa alla “quota fissa” introdotta nel giudizio di primo grado dalla appellante solo con la comparsa conclusionale. 3 Al riguardo occorre ricordare che l'art 190, co. 2, c.p.c. prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precipitato della fase anteriore. Ne deriva che non è possibile alle parti operare aggiunte o modifiche delle proprie domande mediante affermazioni di fatti nuovi (v. Cass. n. 11547/19; 19894/05, Cass. n. 21844/01). Nel caso in esame deve osservarsi che:
- nella propria comparsa di costituzione e risposta la al fine di contrastare la pretesa di rimborso avversaria, ha eccepito tempestivamente il superamento del budget assegnato alla struttura per l'erogazione delle prestazioni rese in regime di accreditamento indicando gli importi fatturati dalla struttura a fronte dei budget previsti come da prospetti riepilogativi prodotti in atti;
- la nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 si è limitata a dedurre: Pt_1
“Venendo al merito della controversia, controparte eccepisce l'infondatezza della domanda sul presupposto che il riconoscimento delle ulteriori somme reclamate condurrebbe al superamento dei tetti di spesa predeterminati da parte della
. Ciò intanto non corrisponde al vero già secondo i dati riportati ex Parte_6 adverso, giacchè la società istante non ha sempre del tutto esaurito i budget annuali assegnatile. In particolare, nel 2012, a fronte di un tetto di € 279.934,17 essa ha fatturato prestazioni per soli € 278.746,00; nel 2013 a fronte di un budget pari ad € 277.352,68 sono stati fatturati soltanto € 275.946,32. Dunque, per stessa ammissione di controparte, parte delle somme azionate rientrerebbe comunque nel budget.”; il contenuto della difesa rivela come tra le parti non si sia mai effettivamente discusso della modalità di determinazione del fatturato netto computabile ai fini della determinazione del raggiungimento del budget;
- solo nella comparsa conclusionale l'appellante deduceva per la prima volta che
“D'altro canto controparte non ha affatto fornito prova del superamento del tetto massimo di prestazioni eccepito in giudizio. Infatti, dai modelli SIAS depositati dall'istante a sostegno delle proprie deduzioni (cfr. doc. n. 1, allegato all'atto di citazione), emerge come l'importo fatturato dall'istante sia sempre inferiore al budget relativo ad ogni anno. Tuttavia controparte nella propria memoria difensiva offre un'errata lettura delle medesime, in quanto calcola l'importo netto fatturato non detraendo dall'importo lordo (oltre al ticket e allo sconto del 20 % ex L. 296/06) anche il contributo (quota fissa pari ad € 10 per ciascuna ricetta) Contr pagato direttamente dai cittadini e non dall Viceversa il reale ammontare delle prestazioni fatturate annualmente dall'istante è (com'è ovvio) indicato nel rigo (evidenziato in nero) “totale da pagare”.
Alla luce di tali evidenze, deve rilevarsi che l'ambito obiettivo della controversia nel corso del giudizio è rimasto limitato alla determinazione delle somme dovute Contr dalla alla struttura sanitaria a titolo di rimborso per l'indebita applicazione 4 dello sconto tariffario.
Pertanto, rispetto alla univoca prospettazione delle parti circa gli importi fatturati e Contr corrisposti dalla (e, quindi, dei sottostanti criteri di calcolo), non può che ritenersi nuova, in accordo con le conclusioni del Tribunale, la modifica delle allegazioni di parte attrice mediante il rilievo secondo cui nelle somme fatturate e corrisposte non dovesse tenersi conto della voce relativa alla “quota fissa” in quanto posta a carica dell'interessato e non della p.a..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore del devolutum e in base ai criteri tariffari di cui al DM del 13.08.2022 n. 247. A carico dell'appellante va anche dichiarata la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 commi 1quater DM per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9575/19, pubblicata il 7.05.2019 e notificata il 21.05.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore della appellata delle spese del grado che liquida in complessivi € 7.500 oltre Iva e Cpa e spese generali al 15% dichiara la ricorrenza a carico dell'appellante delle condizioni di cui all'art. 13 commi 1quater DM per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.03.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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