Sentenza breve 24 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 24/11/2021, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2021
N. 01409/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Masiero e Beatrice Al Jarrah Al Kahal, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati dal signor -OMISSIS- il -OMISSIS-:
1. del provvedimento -OMISSIS-, con il quale veniva revocata la licenza di porto di fucile uso caccia -OMISSIS- intestata all’odierno ricorrente;
2. degli atti tutti, presupposti, preordinati o consequenziali a quello sub n. 1, ovvero comunque connessi al presente ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso
- che a seguito della denuncia della “ ex fidanzata” veniva avviato nei confronti del ricorrente un procedimento penale per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen.;
- che il -OMISSIS-procedeva al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni in possesso del ricorrente e nel corso di tali operazioni venivano rinvenute altre 5 armi appartenenti al fratello e di cui era stata denunciata la detenzione presso un’altra abitazione;
- che il -OMISSIS-segnalava l’accaduto alla -OMISSIS-, proponendo l’adozione dei provvedimenti di divieto di detenzione armi e munizioni e di revoca del porto di fucile a uso caccia rilasciato al ricorrente;
- che a seguito di tale comunicazione il -OMISSIS-attivava il contraddittorio procedimentale e all’esito revocava il porto di fucile rilasciato al ricorrente in quanto, in particolare, “ esiste a carico del ricorrente un profilo di inaffidabilità seguente alla riferita ed attuale dimensione di criticità relazionale indipendentemente dalla quota di responsabilità individuale, per la quale non è stata offerta alcuna significativa e decisiva prova di superamento cui consegue un quadro inconciliabile con la disponibilità della richiesta autorizzazione che, al contrario, proprio rispetto agli oneri di diligenza e cautela dovuti per la detenzione e/o porto di armi richiederebbero, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e da ultimo la sentenza n. 1270/’15 del 15 marzo 2015, un alto profilo di buona condotta e osservanza delle leggi ”;
Rilevato:
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato tale provvedimento di revoca sulla base di due motivi con cui lamenta il difetto di motivazione e il difetto dei presupposti di cui agli articoli 11 e 43 del T.u.l.p.s. in quanto la revoca sarebbe fondata sulla sola denuncia presentata dalla “ ex fidanzata” e il ricorrente non avrebbe riportato alcuna condanna né misura di sicurezza, trattandosi invece “ di soggetto incensurato che mai ha tenuto condotte in contrapposizione con l’ordinamento giuridico ”;
- che il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio e ha prodotto una relazione con cui la -OMISSIS- ha contestato nel merito le censure proposte;
- che con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data -OMISSIS-ha archiviato il procedimento penale, in adesione alla richiesta del P.M. e che – sulla base di tali atti - i fatti posti alla base dell’impugnato provvedimento di revoca sarebbero risultati “ assolutamente falsi ed inattendibili, sconfessati dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dalle persone informate sui fatti di cui alla querela ”;
- che alla camera di consiglio del 17 novembre 2021, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che sussistono i presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
- che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza:
a) non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive (Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759);
b) il potere di vietare la detenzione e il porto delle armi ha una finalità di tutela preventiva-cautelare dell'ordine pubblico, non sanzionatorio;
c) le valutazioni che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia sono caratterizzate da ampia discrezionalità e sono sindacabili solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o al travisamento dei fatti (T.A.R. Umbria, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 813; T.A.R. Puglia, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 826; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17 luglio 2017, n. 265; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 8148);
d) il giudizio di “ non affidabilità ” è adeguatamente motivato anche con riferimento a situazioni che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ” (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2015, n. 2158; 14 ottobre 2014, n. 5398);
e) il provvedimento di revoca del porto armi costituisce una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli e, come tale, presuppone “ un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica che, lungi dal richiedere prove compiute della commissione di reati, si giustifica ex se con riguardo ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell'Autorità di Polizia, rivelino un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti ” (TAR Veneto, Sez. III, 17 giugno 2019, n. 714; 5 febbraio 2015, n. 131);
Ritenuto:
- che alla luce di tale consolidata giurisprudenza, la motivazione del provvedimento impugnato, fondata principalmente con riferimento alla situazione “ di criticità relazionale” che ha portato alla denuncia della ex fidanzata e all’avvio del procedimento penale per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen., non presenta i vizi logici lamentati dal ricorrente;
- che invero i verbali di sommarie informazioni testimoniali e la richiesta di archiviazione del PM, pur negando la configurabilità del reato unidirezionale di cui all’art. 612 bis cod. pen., confermano l’esistenza di una “situazione di alta conflittualità reciproca relativa alla fine di un rapporto di coppia”;
- che in ogni caso la valutazione circa l’incidenza dei sopravvenuti esiti del procedimento penale sul giudizio di inaffidabilità del ricorrente all’uso delle armi spetta all’Amministrazione resistente;
Ritenuto pertanto che le censure proposte non siano fondate e che il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti debbano essere respinti, fermo il potere dell’Amministrazione resistente di rivalutare la posizione del ricorrente in ragione degli esiti del procedimento penale;
Ritenuto per la peculiarità della fattispecie di compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.