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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 5642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5642 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n. 9198/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 9198/2023
PROMOSSA DA
NATO IN SANTO ANDRÉ, STATO DI SAN PAOLO, BRASILE IL 01.06.1972, Parte_1 [...]
NATA IN SANTO ANDRÉ, STATO DI SAN PAOLO, BRASILE, IN DATA 21.02.2002, Parte_2 Parte_3
NATA IN SANTO ANDRÉ, STATO DI SAN PAOLO, BRASILE, IN DATA 28.01.1974,
[...] [...]
, NATA IN MAUA, STATO DI SAN PAOLO, IL 01.02.1999 E Parte_4 Parte_5
, NATO IN CAMPINAS, SAN PAOLO, BRASILE IL 30.04.2020, MINORE RAPPRESENTATO IN GIUDIZIO
[...]
DAI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE VA LL ROCHA, QUALIFICATA , E Controparte_1 CP_2
, TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. PINELLI GIUSEPPE (C.F. Controparte_3
) CodiceFiscale_1
RICORRENTI
CONTRO
(CF: ) IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., DOMICILIATO PRESSO LA Controparte_4 P.IVA_1
SEDE DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
RESISTENTE Oggetto: cittadinanza
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies co. 1 c.p.c., gli istanti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nata il Persona_1
16.10.1946 a Rosolini (SR). Si espone nel ricorso che l'avo italiano , nata in [...] Persona_1
genitori italiani, emigrava in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione. Dall'unione con sono nati in Brasile Persona_2
due figli, odierni ricorrenti: nato a [...]é, Stato di San Paolo, Brasile il Parte_1
01.06.1972 e a Santo André, Stato di San Paolo, Brasile il 28.01.1974. Parte_3
in Brasile, si univa con e dalla loro unione in data Parte_1 Controparte_5
21.02.2002 a Santo André, Stato di San Paolo, Brasile, nasceva odierna Parte_2
ricorrente.
Dall'unione di con nasceva in Maua, Stato di San Paolo, il Parte_3 Persona_3
01.02.1999 , odierna ricorrente. Quest'ultima si univa in Brasile con Parte_4 [...]
e dalla loro unione nasceva in Campinas, San Paolo, Brasile, il 30.04.2020, il Controparte_3
minore , odierno ricorrente. Parte_5
non perdeva mai la cittadinanza italiana, in quanto non si naturalizzava brasiliana, Persona_1
trasferendo, pertanto, la cittadinanza italiana in linea diretta iure sanguinis ai suoi due figli e ai nipoti, odierni ricorrenti.
Tutti gli attori, pertanto, sono discendenti in linea diretta iure sanguinis di . Persona_1
I ricorrenti avevano tentato, preliminarmente, di avviare già l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza, tentando di accedere al servizio “prenot@mi” del Consolato
D'Italia a San Paolo, Brasile, il portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, così come documentato in atti, ma il sistema non ha permesso loro neanche di effettuare una prenotazione in quanto non c'erano date disponibili per il servizio richiesto, poiché era stato raggiunto il limite massimo di iscrizioni mensile, e il sistema rimandava ad un ulteriore tentativo di prenotazione. I ricorrenti, pertanto, non hanno neanche potuto inserirsi nelle liste di attesa.
Sono stati prodotti i seguenti documenti muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1. Certificato negativo di naturalizzazione di , sia in lingua originale che con Persona_1
relativa traduzione italiana e completo di Apostille, rilasciato in data 20.05.2023;
2. Certificato di nascita di rilasciato dal Comune di Rosolini (SR) in data Persona_1
08.08.2019;
3. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa Parte_6
traduzione italiana e completo di;
Parte_7
4. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Parte_2
italiana e completo di;
Parte_7
5. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Parte_3
italiana e completo di;
Parte_7
6. certificati di nascita di sia in lingua originale che con relativa Parte_4
traduzione italiana e completo di Apostille;
7. certificato di nascita del minore sia in lingua originale Parte_5
che con relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
8. moduli per la richiesta appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
9. copia delle schermate dei tentativi di prenotazione del servizio consolare richiesto tramite la piattaforma “prenot@mi”.
Il ricorso veniva notificato al convenuto e il si costituiva in giudizio a mezzo CP_4
dell'Avvocatura dello Stato in data 28.10.2024, tramite il deposito di comparsa in cui non contestava nel merito la domanda di riconoscimento della cittadinanza della controparte.
All'udienza del 30.01.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti.
____
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità della domanda relativa al riconoscimento della cittadinanza. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al
[...]
, e il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel CP_4
caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede - sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani -, senza necessità di adire il giudice ordinario, deve considerarsi che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi.
Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal d.P.R.
17.01.2014 n. 33 è di 730 giorni.
Sussiste l'interesse del ricorrente ad agire per l'accertamento dello status in sede giurisdizionale nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.
Parte ricorrente ha provato di aver tentato di presentare richiesta di accertamento dello status di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso l'accesso alla piattaforma prenot@mi (il portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari), senza che ciò fosse però loro consentito. Il portale, infatti, non ha permesso loro neanche di effettuare la prenotazione in quanto non c'erano date disponibili per il servizio richiesto poiché era stato raggiunto il limite massimo di iscrizioni mensile, ed il sistema invitava a riprovare in un momento successivo;
hanno anche documentato che, nel 2022, veniva convocato chi aveva presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis nel
2011.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.
____
Nel merito, si osserva che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini;
chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Relativamente alla trasmissione della cittadinanza per linea materna, si ricorda che prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna: “E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. L'art. 10 co. 3 stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero. La Corte
Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Un. n. 4466 del 25/02/2009) e che, pertanto, “deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
Le Sez. U. n. 25317 del 24/08/2022 hanno chiarito che in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
La giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) ha inoltre chiarito che l'art.
11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Nella specie, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza risulta dunque fondata.
Invero, nata il [...] a [...] genitori italiani, è cittadina Persona_1
italiana, mai naturalizzatosi brasiliana (v. certificato negativo di naturalizzazione allegato del
02.05.2023). Pertanto, in assenza di interruzioni e elementi ostativi, ella ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, a tutti i suoi discendenti, così come sopra meglio generalizzati.
È provata la discendenza diretta degli attori, per linea materna, da cittadina italiana non essendo stati eccepiti fatti interruttivi (naturalizzazione straniera del genitore dante causa prima della nascita del figlio o rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei discendenti). Dev'essere accolta la domanda, dichiarando nato in [...]é, Stato di San Paolo, Brasile il Parte_1
01.06.1972, nata in [...]é, Stato di San Paolo, Brasile, in data Parte_2
21.02.2002, nata in [...]é, Stato di San Paolo, Brasile, in data Parte_3
28.01.1974, , nata in [...], stato di San Paolo, il 01.02.1999 e il Parte_4
minore , nato in [...], San Paolo, Brasile il Parte_5
30.04.2020, cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4
provvedimenti conseguenti. ____
Tenuto conto della condotta processuale del resistente, che non ha contestato la CP_4
fondatezza nel merito della domanda giudiziale, le spese vanno compensate.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, visto l'art. 281 decies e ss. c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9198/2023 R.G.:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Catania il 21/11/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 9198/2023
PROMOSSA DA
NATO IN SANTO ANDRÉ, STATO DI SAN PAOLO, BRASILE IL 01.06.1972, Parte_1 [...]
NATA IN SANTO ANDRÉ, STATO DI SAN PAOLO, BRASILE, IN DATA 21.02.2002, Parte_2 Parte_3
NATA IN SANTO ANDRÉ, STATO DI SAN PAOLO, BRASILE, IN DATA 28.01.1974,
[...] [...]
, NATA IN MAUA, STATO DI SAN PAOLO, IL 01.02.1999 E Parte_4 Parte_5
, NATO IN CAMPINAS, SAN PAOLO, BRASILE IL 30.04.2020, MINORE RAPPRESENTATO IN GIUDIZIO
[...]
DAI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE VA LL ROCHA, QUALIFICATA , E Controparte_1 CP_2
, TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. PINELLI GIUSEPPE (C.F. Controparte_3
) CodiceFiscale_1
RICORRENTI
CONTRO
(CF: ) IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., DOMICILIATO PRESSO LA Controparte_4 P.IVA_1
SEDE DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
RESISTENTE Oggetto: cittadinanza
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies co. 1 c.p.c., gli istanti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nata il Persona_1
16.10.1946 a Rosolini (SR). Si espone nel ricorso che l'avo italiano , nata in [...] Persona_1
genitori italiani, emigrava in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione. Dall'unione con sono nati in Brasile Persona_2
due figli, odierni ricorrenti: nato a [...]é, Stato di San Paolo, Brasile il Parte_1
01.06.1972 e a Santo André, Stato di San Paolo, Brasile il 28.01.1974. Parte_3
in Brasile, si univa con e dalla loro unione in data Parte_1 Controparte_5
21.02.2002 a Santo André, Stato di San Paolo, Brasile, nasceva odierna Parte_2
ricorrente.
Dall'unione di con nasceva in Maua, Stato di San Paolo, il Parte_3 Persona_3
01.02.1999 , odierna ricorrente. Quest'ultima si univa in Brasile con Parte_4 [...]
e dalla loro unione nasceva in Campinas, San Paolo, Brasile, il 30.04.2020, il Controparte_3
minore , odierno ricorrente. Parte_5
non perdeva mai la cittadinanza italiana, in quanto non si naturalizzava brasiliana, Persona_1
trasferendo, pertanto, la cittadinanza italiana in linea diretta iure sanguinis ai suoi due figli e ai nipoti, odierni ricorrenti.
Tutti gli attori, pertanto, sono discendenti in linea diretta iure sanguinis di . Persona_1
I ricorrenti avevano tentato, preliminarmente, di avviare già l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza, tentando di accedere al servizio “prenot@mi” del Consolato
D'Italia a San Paolo, Brasile, il portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, così come documentato in atti, ma il sistema non ha permesso loro neanche di effettuare una prenotazione in quanto non c'erano date disponibili per il servizio richiesto, poiché era stato raggiunto il limite massimo di iscrizioni mensile, e il sistema rimandava ad un ulteriore tentativo di prenotazione. I ricorrenti, pertanto, non hanno neanche potuto inserirsi nelle liste di attesa.
Sono stati prodotti i seguenti documenti muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1. Certificato negativo di naturalizzazione di , sia in lingua originale che con Persona_1
relativa traduzione italiana e completo di Apostille, rilasciato in data 20.05.2023;
2. Certificato di nascita di rilasciato dal Comune di Rosolini (SR) in data Persona_1
08.08.2019;
3. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa Parte_6
traduzione italiana e completo di;
Parte_7
4. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Parte_2
italiana e completo di;
Parte_7
5. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Parte_3
italiana e completo di;
Parte_7
6. certificati di nascita di sia in lingua originale che con relativa Parte_4
traduzione italiana e completo di Apostille;
7. certificato di nascita del minore sia in lingua originale Parte_5
che con relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
8. moduli per la richiesta appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
9. copia delle schermate dei tentativi di prenotazione del servizio consolare richiesto tramite la piattaforma “prenot@mi”.
Il ricorso veniva notificato al convenuto e il si costituiva in giudizio a mezzo CP_4
dell'Avvocatura dello Stato in data 28.10.2024, tramite il deposito di comparsa in cui non contestava nel merito la domanda di riconoscimento della cittadinanza della controparte.
All'udienza del 30.01.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti.
____
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità della domanda relativa al riconoscimento della cittadinanza. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al
[...]
, e il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel CP_4
caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede - sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani -, senza necessità di adire il giudice ordinario, deve considerarsi che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi.
Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal d.P.R.
17.01.2014 n. 33 è di 730 giorni.
Sussiste l'interesse del ricorrente ad agire per l'accertamento dello status in sede giurisdizionale nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.
Parte ricorrente ha provato di aver tentato di presentare richiesta di accertamento dello status di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso l'accesso alla piattaforma prenot@mi (il portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari), senza che ciò fosse però loro consentito. Il portale, infatti, non ha permesso loro neanche di effettuare la prenotazione in quanto non c'erano date disponibili per il servizio richiesto poiché era stato raggiunto il limite massimo di iscrizioni mensile, ed il sistema invitava a riprovare in un momento successivo;
hanno anche documentato che, nel 2022, veniva convocato chi aveva presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis nel
2011.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.
____
Nel merito, si osserva che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini;
chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Relativamente alla trasmissione della cittadinanza per linea materna, si ricorda che prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna: “E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. L'art. 10 co. 3 stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero. La Corte
Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Un. n. 4466 del 25/02/2009) e che, pertanto, “deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
Le Sez. U. n. 25317 del 24/08/2022 hanno chiarito che in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
La giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) ha inoltre chiarito che l'art.
11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Nella specie, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza risulta dunque fondata.
Invero, nata il [...] a [...] genitori italiani, è cittadina Persona_1
italiana, mai naturalizzatosi brasiliana (v. certificato negativo di naturalizzazione allegato del
02.05.2023). Pertanto, in assenza di interruzioni e elementi ostativi, ella ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, a tutti i suoi discendenti, così come sopra meglio generalizzati.
È provata la discendenza diretta degli attori, per linea materna, da cittadina italiana non essendo stati eccepiti fatti interruttivi (naturalizzazione straniera del genitore dante causa prima della nascita del figlio o rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei discendenti). Dev'essere accolta la domanda, dichiarando nato in [...]é, Stato di San Paolo, Brasile il Parte_1
01.06.1972, nata in [...]é, Stato di San Paolo, Brasile, in data Parte_2
21.02.2002, nata in [...]é, Stato di San Paolo, Brasile, in data Parte_3
28.01.1974, , nata in [...], stato di San Paolo, il 01.02.1999 e il Parte_4
minore , nato in [...], San Paolo, Brasile il Parte_5
30.04.2020, cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4
provvedimenti conseguenti. ____
Tenuto conto della condotta processuale del resistente, che non ha contestato la CP_4
fondatezza nel merito della domanda giudiziale, le spese vanno compensate.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, visto l'art. 281 decies e ss. c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9198/2023 R.G.:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Catania il 21/11/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini