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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6432/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Michele
Dicuonzo, presso il cui studio in Barletta, alla via Nazareth n. 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 4 giugno 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 30.08.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione e/o l'assegno di inabilità civile ex artt. 12 e 13 l. 118/71, escluso dalla consulenza d'ufficio espletata nella fase sommaria .
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito CP_2
l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del CP_2
2 possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento della pensione di invalidità civile ex art. 12 legge 118/71 o in subordine dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71.
Com'è noto, la pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della
Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
3. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nella fase sommaria e convocato in questa sede a integrare la perizia precedentemente redatta rispondendo ai rilievi sollevati dalla difesa di parte ricorrente, dott. le cui conclusioni non risultano oggetto di Persona_1 contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico -legali di riferimento, ha ritenuto che la ricorrente versa nelle condizioni integranti il requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio ha, in primo luogo, osservato che la ricorrente è affetta da ““Cardiopatia ipertensiva;
Obesità con complicanze artrosiche (BMI=37); Esiti di isterectomia
3 totale; Spondilodiscoartrosi cervico -lombare senza impegno funzionale;
Gonartrosi dx;
Vertigini; Sindrome depressiva endogena media”.
Il consulente d'ufficio ha poi evidenziato la ragione principale che ha condotto a una revisione delle conclusioni raggiunte precedentemente, nella fase sommaria, ossia la necessità di rivedere la valutazione della patologia di natura psichiatrica, osservando sul punto che “Da una più attenta valutazione della documentazione presente in atti, e dall'esame clinico eseguito, riguardante in particolare la patologia psichiatrica, si può riconoscere nella Ricorrente una depressione endogena di grado medio -grave, con un tono dell'umore deflesso, con persistenza di vissuti malinconici. Tale vissuto depressivo è amplificato da apatia, abulia ed anedonia marcate. Il pensiero esprime a tratti spunti deliranti di carattere persecutorio.
Sono presenti inoltre crisi di ansia con attacchi di panico. Tale quadro clinico è ormai cronicizzato e non è, a parere dello scrivente, suscettibile di miglioramento”.
Sulla base di ciò, è quindi passato a quantificare la percentuale di invalidità derivante dalle singole patologie, osservando che “La valutazione delle suddette infermità, alla luce del D.M. 05.02.1992, e, per le infermità non comprese nella tabella suddetta, della classificazione ICD-9, è la seguente: 2209 SINDROME DEPRESSIVA
ENDOGENA MEDIA 41 50 0: nel nostro caso 45%; 7105 OBESITÀ -
(INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON
COMPLICANZE ARTROSICHE 31 40 0: nel nostro caso 35%; 6441
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA
LIEVE (I CLASSE NYHA) 21 30 0: nel nostro caso 30%.”.
Sulla base di ciò, ha quindi concluso che “Considerato il complesso patologico riscontrato nell'attuale estrinsecazione clinico strumentale, si può affermare che la Ricorrente è affetta da patologie tali che, in considerazione delle indicazioni fornite dalla Tabella indicativa delle percentuali di invalidità in vigore, e tenuto conto, in via analogica, delle valutazione di quelle patologie non espressamente indicate in tabella, determinano nella ricorrente una invalidità con riduzione
4 permanente della capacità lavorativa del 75%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (21.04.2023)”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché frutto di un'attenta ricostruzione del quadro clinico del ricorrente sulla scorta della documentazione medica in atti e dell'esame diretto dello stesso.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/1971 dal 01.05.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa).
Spese processuali
Le spese processuali, comprese quelle relative al supplemento di CTU seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , CP_2 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito
(cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e dell'attività processuale svolta (scaglione fino ad
€ 26.000,00).
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Michele Dicuonzo che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6432/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'assegno di Parte_1 invalidità civile ex art. 13 l. n. 118/71 dal 01.05.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_2 parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.867,00 per compensi al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come
5 per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Michele
Dicuonzo;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 4.06.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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